sabato, agosto 28, 2010
venerdì, agosto 27, 2010
GIUSTIZIA: ALFANO, RIFORMA NON SI FA SOTTO DETTATURA ANM.

(AGI) - Rimini, 26 ago. - "La riforma della giustizia non si fa sotto dettatura dell'Anm ma secondo il principio della sovranita' del popolo". E' quanto ha tenuto a sottolineare il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, durante un incontro al Meeting di Rimini.
Il Guardasigilli ha ricordato che esistono "le condizioni per produrre una grande riforma della giustizia. Crediamo - ha detto - si possa intervenire sulla seconda parte della Costituzione" non con una "finalita' ritorsiva" ma per garantire "un processo piu' giusto", una "giustizia piu' efficiente" e una "magistratura piu' credibile".
Il ministro della Giustizia ha parlato della necessita' di cambiare il sistema giustizia pensando al cittadino altrimenti si mettono "soldi senza produrre efficienza". Un sistema giustizia ancora "molto prigioniero delle lobby" e che deve essere modificato mettendo "al centro l'uomo".
Inoltre, secondo Alfano, e' opportuno che il giudice "sia ma anche appaia equo ed imparziale".
Citando poi l'ex primo ministro israeliano Ehud Olmert che, da indagato, si dichiaro' fiero di appartenere al suo Paese Alfano ha ricordato: "Non mi risulta che in Israele ci sia una parte politicizzata della magistratura che indaga sempre lo stesso personaggio politico; che i giudici firmino appelli contro leggi votate dal Parlamento; che scrivano libri su progetti di legge ancora pendenti in Parlamento".
giovedì, agosto 26, 2010
mercoledì, agosto 25, 2010
Tabelle millesimali: le Sezioni Unite rivoluzionano il sistema d'approvazione.

Cassazione n.18477 del 9 agosto 2010 Sezioni Unite Civili
In sintesi stralci della sentenza della Cassazione, Sezione Unite Civili n.18477 del 09/08/2010:
..omissis..
"la deliberazione che approva le tabelle milliesimali non si pone come fonte diretta dell'obbligo contributivo del condomino, che é nella legge prevista, ma solo come parametro di quantificazione dell'obbligo, determinato in base ad un valutazione tecnica; caratteristica propria del negozio giuridico è la conformazione della realtà oggettiva alla volontà delle parti: l'atto di approvazione della tabella, invece, fa capo ad una documentazione ricognitiva di tale realtà, donde il difetto di note negoziali."
..omissis..
"a favore della tesi della natura negoziale dell'atto di approvazione delle tabelle millesimali non viene addotto alcun argomento convincente, se si tiene presente che tali tabelle, in base all'art. 68 disp. att. c.c., sono allegate al regolamento di condominio, il quale, in base all'art. 1138 c.c., viene approvato dall'assemblea a maggioranza, e che esse non accertano il diritto dei singoli condomini sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ma soltanto il valore di tali unità rispetto all'intero edificio, ai soli fini della gestione del condominio, dovrebbe essere logico concludere che tali tabelle vanno approvate con la stessa maggioranza richiesta per il regolamento di condominio."
..omissis..
"Alla luce di quanto esposto deve, quindi, affermarsi che le tabelle millesimali non devono essere approvate con il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c., comma 2, con conseguente fondatezza del primo motivo ricorso principale ed assorbimento degli altri motivi dello stesso ricorso." ..omissis..
Regione Campania: bando per la nomina del difensore civico.
DANNI PROVOCATI DALL’INCENDIO DI UN AUTO IN SOSTA AGLI ALTRI VEICOLI: CHI NE RISPONDE?

Cassazione, Sez. III, 20 luglio 2010, n. 16895
La sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2054 cod. civ. e dell’art. 1 della legge n. 990 del 1969 (ed ora dell’art. 122 del d.lgs. n. 209 del 2005), anch’essa gli estremi della fattispecie “circolazione”, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l’assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso
Riforma della professione e della giustizia: il CNF convoca gli stati generali dell'Avvocatura.

Cari Presidenti e Cari Amici,
attesa la complessità della situazione politica ed istituzionale, il Consiglio Nazionale Forense ritiene utile discutere con Tutti Voi i temi fondamentali della riforma della professione forense e della riforma della giustizia
L’incontro è, quindi, fissato per
sabato 18 SETTEMBRE 2010, alle ore 12
in Roma, presso il Complesso Monumentale del Santo Spirito in Saxia
(Borgo Santo Spirito n. 2)
sui seguenti temi:in Roma, presso il Complesso Monumentale del Santo Spirito in Saxia
(Borgo Santo Spirito n. 2)
- - RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO
- - RIFORMA DELLA GIUSTIZIA
Il PRESIDENTE
Avv. Prof. Guido Alpa
Avv. Prof. Guido Alpa
martedì, agosto 24, 2010
Protesto illegittimo: no al danno "in re ipsa".
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE
Sentenza 23 giugno 2010, n. 15224
Svolgimento del processo
Sentenza 23 giugno 2010, n. 15224
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 6 novembre 2003 la Corte d'appello di Roma, rigettando il gravame proposto dalla Deutsche Bank s.p.a. contro una pronuncia precedentemente emessa dal Tribunale di Roma, confermò la condanna di detta banca a corrispondere alla sig.ra L.V. la somma di L. 10.000.000 quale risarcimento dei danni per l'illegittimo protesto di assegni bancari.
Ritenne infatti la corte romana che il rifiuto opposto dalla banca al pagamento degli assegni emessi su un conto corrente intestato alla predetta sig.ra L., benchè su tale conto esistesse disponibilità adeguata di fondi, non fosse giustificato dall'esistenza di un decreto di sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica, giacchè siffatto decreto si riferiva alla documentazione inerente al conto e non anche ai fondi su di esso depositati. Quando pure dubbi fossero emersi, osservò ancora la corte, la banca avrebbe dovuto chiedere delucidazioni all'autorità giudiziaria, ed avrebbe comunque dovuto informare la correntista prima di bloccare la disponibilità del conto.
Non fu invece accolta l'ulteriore domanda proposta dalla sig.ra L. per ottenere il risarcimento anche del danno alla propria immagine e reputazione nulla essendo stato dedotto a dimostrazione dell'esistenza di un danno siffatto.
Per la cassazione di tale sentenza la Deutsche Bank ha proposto ricorso, articolato in due motivi.
La sig.ra L. si è difesa con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, al quale la Deutsche Bank ha replicato a propria volta con un controricorso. Ambo le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. I ricorsi proposti avvero la medesima decisione debbono essere riuniti, come prescrive l'art. 335 c.p.c..
2. I due motivi di cui consta il ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, perchè ruotano intorno alla medesima questione.
Nel lamentare vizi di motivazione dell'impugnata sentenza e nel denunciare la violazione degli artt. 1218 e 2043 c.c. nonchè artt. 115 e 116 c.p.c., la banca ricorrente sostiene che la valutazione operata dalla corte d'appello, secondo la quale il tenore del decreto penale di sequestro della documentazione bancaria inequivocabilmente escludeva che tale sequestro potesse esser riferito ai fondi esistenti sul conto corrente intestato alla sig.ra L., sarebbe errata in quanto non avrebbe tenuto conto della diversa formulazione della copia del medesimo decreto notificata all'istituto di credito.
Dalla formulazione di quella copia - a parere della banca ricorrente - era del tutto ragionevole dedurre che il sequestro si riferisse alle disponibilità esistenti sul conto della cliente, di talchè il protesto degli assegni da quest'ultima emessi, anche se era poi risultato ingiustificato, non avrebbe potuto essere imputato a colpa dell'istituto di credito, del quale si sarebbe dovuto perciò escludere la responsabilità. 3. Le riferite censure non appaiono meritevoli di accoglimento.
Per il modo stesso in cui le doglianze di parte ricorrente sono formulate, è anzitutto evidente che nessuna violazione di legge (sostanziale o processuale) è da esse neppure astrattamente desumibile.
L'argomento sul quale la difesa della banca si fonda è, infatti, totalmente legato ad un presupposto di fatto, consistente nel diverso tenore della copia del decreto di sequestro penale notificato alla medesima banca, rispetto all'originale preso in esame dalla corte d'appello. In assenza di tale presupposto, non sarebbe neppure in discussione la responsabilità dell'istituto di credito per aver provocato il protesto di assegni forniti di copertura senza che i fondi in deposito sul conto della cliente fossero colpiti da alcun vincolo d'indisponibilità, così come l'impugnata sentenza ha statuito.
Ciò che viene denunciato, e che costituisce il fulcro essenziale della doglianza contenuta nel ricorso, è dunque unicamente la mancata considerazione, da parte della corte territoriale, della suaccennata discrepanza tra la formulazione dell'originale e della copia del decreto di sequestro in base al quale il pagamento degli assegni emessi dalla cliente fu rifiutato.
Non si tratta certo di un errore di diritto, ma, tutt'al più un difetto di motivazione: difetto ipotizzabile, però, solo a condizione che la questione fosse stata sottoposta all'attenzione del giudice di merito dalla difesa della banca, la quale aveva evidentemente l'onere di farlo, essendo a suo carico la prova della non imputabilità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali nascenti dal rapporto di conto corrente (art. 1218 c.c.). Soltanto se la questione fosse stata sollevata potrebbe imputarsi alla corte d'appello di non aver spiegato per quale ragione ha ritenuto non sussistente, o non rilevante, la prospettata discrepanza tra il testo dell'originale e quello della copia notificata del decreto.
Ma del fatto che di tale pretesa discrepanza tra originale e copia del decreto si sia mai discusso, nel corso del giudizio di merito, non v'è traccia nè nella motivazione della sentenza impugnata, nè nell'esposizione dello stesso ricorso (e la controricorrente espressamente lo nega).
Deve perciò ritenersi che si tratti di un profilo - di fatto - sollevato per la prima volta in cassazione; e tanto basta per rendere il ricorso inammissibile.
4. La ricorrente incidentale lamenta anch'essa vizi di motivazione del provvedimento impugnato, oltre che la violazione dell'art. 2043 e ss. c.c., art. 2 Cost., artt. 115 e 116 c.p.c..
La censura investe il mancato riconoscimento del danno all'onore, alla reputazione ed all'immagine che la sig.ra L. assume di aver subito in conseguenza del protesto degli assegni di cui s'è detto. Secondo la ricorrente, tale danno, una volta accertata l'illegittimità del protesto, dovrebbe presumersi e potrebbe essere senz'altro liquidato in via equitativa, onde avrebbe errato la corte d'appello nel rigettare la domanda per difetto di prova dell'esistenza del danno stesso.
5. Nemmeno tale doglianza è meritevole di accoglimento. Reputa infatti il collegio di dover dare senz'altro continuità al più recente orientamento di questa corte secondo cui la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, da valutare nelle sue diverse articolazioni, non è di per sè sufficiente per la liquidazione del danno medesimo, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del pregiudizio conseguente; elementi, questi, che possono esser provati anche mediante presunzioni semplici, fermo però restando l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio (così Cass. 25 marzo 2009, n. 7211).
6. La reiezione tanto del ricorso principale quanto di quello incidentale giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese del giudizio di legittimità.
sabato, agosto 21, 2010
giovedì, agosto 19, 2010
L’OUA CHIEDE UN INCONTRO URGENTE CON IL MINISTRO ALFANO.

«Ci rendiamo conto delle difficoltà politiche del momento, ma il Governo e il Ministro della Giustizia non possono sottrarsi al dialogo, è nell’interesse del Paese aprire un tavolo di confronto, visto lo stato di agitazione della categoria e il calendario di dure iniziative di protesta già programmate. E’ bene ricordare che l’Avvocatura da tempo ha formulato proposte per rendere sollecita ed efficiente la Giustizia, equilibrando il ruolo degli operatori del settore».
Così MAURIZIO DE TILLA, presidente Oua, spiega le ragioni della richiesta di un incontro urgente con il ministro di Giustizia, Alfano.
«Segnatamente – continua il presidente dell’Oua - è stato consegnato dall’OUA al Ministro della Giustizia ed ai Parlamentari un progetto per la istituzione del Giudice Laico redatto sulla base di elementi costitutivi affidati al rigore e alla più puntuale collocazione di tale Giudice (già esistente e utilizzato) nel panorama dell’ordinamento giudiziario.
Inoltre, giace nelle aule parlamentari il disegno di legge presentato dall’On. Gaetano Pecorella ed ispirato all’OUA sulla esplicita costituzionalizzazione del “Soggetto Avvocatura” nella Giurisdizione insieme al “Soggetto Magistratura” già presente nella Carta costituzionale».
De Tilla sottolinea, inoltre, che è già stato avanzato anche un progetto condiviso di proposte che rimane ancora senza riscontro: «Il “Patto per la Giustizia” – ricorda - sottoscritto dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana insieme all’associazione Nazionale Magistrati e alle rappresentanze sindacali dei dirigenti e del personale Giustizia è un’ulteriore dimostrazione della volontà di collaborare unitariamente per mettere in efficienza il “Sistema Giustizia”. Più produttività del lavoro giudiziario, un numero maggiore di magistrati togati, la individuazione di una figura terza e rigorosa di giudice laico, la diffusione su tutto il territorio nazionale dell’informatizzazione degli uffici giudiziari e del processo telematico, più consistenti risorse economiche e materiali da gestire senza sprechi negli apparati dell’amministrazione della giustizia: sono questi i principali obiettivi che il Ministro Alfano dovrà mettere concretamente nell’agenda dei suoi lavori».
«L’Avvocatura – conclude, infine de Tilla - stavolta unitariamente, e sempre su invito dello stesso Ministro Alfano, ha prospettato un progetto condiviso di riforma dell’ordinamento forense che giace per inerzia nell’Aula del Senato senza fissazione del prosieguo della discussione.
L’Avvocatura rimane, quindi, stupita che, di fronte a una sua precisa volontà ed impegno a cooperare per la risoluzione dei problemi della giustizia, il Governo e il Ministro Alfano – verso i quali l’OUA ha sempre espresso forte consenso - abbiano interrotto ogni dialogo, mettendo in campo proposte sterili e di dubbio pregio giuridico (media conciliazione obbligatoria, ausiliario del Giudice, proroghe indiscriminate etc.), che non hanno nulla a che vedere con l’intento, più volte manifestato dallo stesso Ministro, diretto a predisporre un efficace progetto di riforma della giustizia.
Il dissenso dell’Avvocatura è quindi più che fondato. E’ se non verranno segnali di dialogo costruttivo e emendativo, anche nella ricerca di una politica unitaria e condivisa della maggioranza salutare del paese, si preannuncia un “Autunno caldo” con una serie di iniziative di protesta che culmineranno nel Congresso Nazionale Forense che si terrà a Genova a fine novembre».
LA "ROAD MAP" DELLA PROTESTA
Già decisa dall’Oua, si indicazione degli ordini forensi territoriali una settimana finale di protesta dall’11 al 16 ottobre.Queste invece le iniziative a partire dal 16 settembre, ancora in discussione:
- non accettare incarichi di difesa dei meno abbienti e di difensori d’ufficio;
- astensioni dalle udienze, manifestazioni territoriali e una manifestazione nazionale a Roma;
- astenersi dal deliberare la designazione dei commissari d’esami di abilitazione alla professione di avvocato”;
- campagna di pressione mediatica attraverso l’acquisto di pagine sui quotidiani nazionali e l’invio di fax e e-mail al Presidente del Consiglio e al Ministro di Giustizia.
mercoledì, agosto 18, 2010
Se l’esattoria nega la rateizzazione, è competente sul ricorso il Giudice Tributario (Cass. Civile SS.UU., sent. 01.07.2010 n° 15647).

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONI UNITE CIVILI
Ordinanza 1° luglio 2010, n. 15647
Svolgimento del processo e Motivi della decisione
Rilevato che in data 1/10/2008, la srl P. Petroli ha impugnato davanti alla Commissione Tributaria di Brindisi il rigetto, da parte della spa Equitalia ETR, della sua istanza di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo per tributi ed accessori;Ordinanza 1° luglio 2010, n. 15647
Svolgimento del processo e Motivi della decisione
che dopo essersi costituita in giudizio, la spa Equitalia ETR ha presentato istanza ex art. 41 c.p.c., per sentir dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo in considerazione del fatto che quello attivato dall'istanza di rateazione costituiva un vero e proprio procedimento amministrativo, nell'ambito del quale il richiedente non vantava che un mero interesse legittimo al corretto esercizio del potere attribuito dalla legge al gestore del servizio pubblico di riscossione che, per di più, dava vita ad un rapporto del tutto autonomo e distinto da quello cui aveva fatto seguito l'iscrizione a ruolo;
che la srl P. Petroli non ha depositato controricorso, mentre il PG ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto l'atto impugnato non atteneva all'accertamento o alla determinazione del carico fiscale, nè rientrava nell'elenco tassativo di quelli ricorribili davanti alle Commissioni Tributarie;
che così riassunte le posizioni delle parti e premesso, altresì, che nel corso dell'adunanza in camera di consiglio il PG ha modificato le precedenti conclusioni, richiedendo la dichiarazione della giurisdizione delle Commissioni Tributarie, giova rammentare che in base al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19, e succ. mod., il contribuente che versi in temporanea condizione di obiettiva difficoltà, può richiedere (un tempo all'Amministrazione e oggi) all'agente della riscossione la ripartizione del pagamento in più rate mensili; che trattasi, all'evidenza, di una disposizione destinata a venire incontro alle necessità del debitore, per il quale rappresenta quindi un' "agevolazione", che anche nel linguaggio comune ha, per l'appunto, il significato di aiuto, favore, facilitazione;
che a seguito della riforma di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 12, la giurisdizione tributaria si estende ormai a qualunque controversia in materia d'imposte e tasse e, dunque, anche a quelle in tema di agevolazioni o riscossione che non attengano al momento della esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui più alcuna questione sull'an, il quantum o le modalità di esecuzione del rimborso (C. Cass. 2002/10725, 2005/(14331 e 2008/19505);
che implicando pur essa una questione sulla spettanza o meno di un'agevolazione attinente alla fase della riscossione precedente a quella della esecuzione vera e propria, anche l'impugnazione del diniego di rateazione di un debito per imposte o tasse introduce, perciò, una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione delle Commissioni;
che conformemente a quanto già stabilito da C. Cass. 2010/7612, va pertanto ribadito che la causa contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione di un debito avente, come nella specie, natura tributaria rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie, a nulla rilevando che la decisine su tale istanza debba essere assunta in base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse;
che non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della srl P. Petroli.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione delle Commissioni Tributarie sul ricorso proposto dalla srl P. Petroli.
lunedì, agosto 16, 2010
Tar Salerno concede scatti stipendio anche a prof precari.

Per il Tar di Salerno i precari della scuola hanno diritto ad accedere agli scatti stipendiali di anzianità, come accade per il personale di ruolo, a partire dal terzo anno di anzianità: con la sentenza n. 3651/2010 il tribunale amministrativo campano ha reputato lecito il ricorso presentato dai legali dei Cobas Scuola e dal Comitato insegnanti ed Ata precari di Salerno in difesa di un docente, che - con oltre dieci anni di precariato alle spalle - potrà ora vedersi riconoscere in busta paga i cosiddetti `gradoni' (riservati per contratto ai colleghi di ruolo dopo la conclusione del secondo anno dall'assunzione a tempo indeterminato).
"L'art.53 della legge n°312/1980 - si legge nella sentenza - continua a trovare applicazione nel comparto scuola è ancora in vigore e come tale disciplina la fattispecie in esame, proprio perché recepito in toto dalla stessa contrattazione collettiva".
Secondo i Cobas ed i Comitati precari di Salerno "il Giudice riconoscendo gli scatti stipendiali (art.53 legge 312/80, corrispondente al 2,5 per cento sulla posizione stipendiale iniziale, a partire dal terzo anno di servizio prestato, in poi) anche per i docenti precari, che prevedeva lo scatto in parola, ha chiaramente ritenuto che le norma si debba ritenere tuttora in vigore".
Il CNF ricorre al Garante contro il CEPU.

Roma. L’annuncio pubblicitario Cepu “Diventa avvocato senza esame di abilitazione” è ingannevole perché non è veritiero (riporta l’offerta di un servizio inesistente); omette informazioni fondamentali che il consumatore utente dovrebbe conoscere; omette di riferire le conseguenze giuridiche dell’attività proposta. Per questo motivo va sospeso in via cautelare, la società deve essere sanzionata e deve disporre la pubblicazione di rettifica sui principali quotidiani nazionali dove è apparso il messaggio pubblicitario.
Il Consiglio nazionale forense prende una posizione dura contro la pubblicità Cepu apparsa sui principali quotidiani nazionali, sia economici che generalisti, che sembra promettere l’acquisizione automatica del titolo di avvocato abilitandosi in Spagna.
E lo fa presentando un esposto all’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato per far valere l’articolo 20 del Codice del Consumo-Divieto delle pratiche commerciali scorrette in quanto ingannevoli (articoli 21 e 22).L’esposto è stato depositato mercoledì 28 luglio.
I fatti. La società Cesd srl, operante con il marchio Cepu nel settore delle lezioni private a pagamento, e della preparazione universitaria e scolastica, negli ultimi mesi ha pubblicato sui principali quotidiani nazionali, economici e generalisti, e su internet, annunci volti ad offrire servizi di intermediazione per il conseguimento del titolo professionale di avvocato eludendo la disciplina italiana in tema di abilitazione all’esercizio della professione forense, “attraverso” sottolinea l’esposto, “ l’uso fraudolento della disciplina di diritto comunitario in materia di esercizio del diritto di stabilimento (direttiva 1998/5/Cee) ed in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali( 2005/36/Cee)”.
Per il Cnf il messaggio pubblicitario è scorretto in quanto ingannevole, “atteso che promette un risultato non veritiero-l’automatica acquisizione della qualifica professionale- e in ogni caso omette fondamentali informazioni.
Il contesto normativo. L’esposto Cnf ricorda come la necessità del superamento dell’esame di Stato per l’esercizio delle professione forense è prevista dalla Costituzione della Repubblica (articolo 33, 4° comma) per la tutela dell’interesse pubblico (Corte Costituzionale sentt. 75/1999, 5/1999 da ultimo). E ripercorre il contesto normativo relativo al riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in un altro paese dell’Unione europea, per sottolineare che sia il sistema di stabilimento/integrazione (direttiva 98/5/Cee) che quello di riconoscimento titoli (direttiva 2005/36/Cee) non conferiscono in maniera automatica il titolo professionale italiano di avvocato. Il primo, perché prevede l’utilizzo del titolo di origine, l’esercizio professionale di intesa con un avvocato italiano e l’acquisizione del titolo italiano dopo tre anni di attività professionale effettiva; il secondo, perché impone un sistema di riconoscimento del titolo con decreto ministeriale che può prevedere misure compensative. Il Cnf cita la sentenza della Corte di Giustizia Cavallera (C-311/ 06), che ha statuito che le regole di diritto Ue in materia di stabilimento non possono essere utilizzate per l’esclusivo scopo di aggirare la disciplina nazionale in tema di accesso ed esercizio di una libera professione, sfruttando la diversità di disciplina interna tra due stati membri. “ E’ dunque più che concreta la possibilità che i laureati italiani che diventano abogado non possiedano al ritorno in Italia, alcun genuino legame con la professione spagnola che possa giustificare l’esercizio del diritto di stabilimento e la successiva iscrizione all’albo degli avvocati”. D’altra parte, già il Cnf con un suo parere ( n. 17 del giugno 2009) aveva richiamato i Consigli dell’Ordine sulla necessità di rispettare il diritto di stabilimento nonché i criteri dettati dalla giurisprudenza comunitaria in sede di valutazione delle domande di iscrizione agli albi, vigilando che non sia indebitamente eluso l’esame di Stato (strumento per garantire al cittadino il corretto esercizio di difesa e la tutela all’interno del giusto processo) attraverso l’esercizio fraudolento delle libertà garantite dall’ordinamento Ue.
I motivi a base dell’esposto. Il Cnf rileva che il messaggio pubblicitario non è veritiero perché riporta l’offerta di un servizio inesistente o comunque del tutto difforme da quello realmente offerto. Tanto che, a una ricerca più approfondita sul sito internet, la società descrive i passaggi della procedura condizionati ad attività e istanze che l’interessato deve svolgere di persona e tutte soggette a valutazioni tecniche e di merito delle competenti amministrazioni, spagnole e italiane. “ In buona sostanza il risultato propagandato non costituisce un risultato conseguibile con certezza e in maniera automatica, in quanto il riconoscimento è il risultato di scelte discrezionali operate dai competenti organi nazionali” rileva il Cnf citando anche gli stessi provvedimenti dell’Antitrust. Quindi “il messaggio proposto viola l’articolo 21, comma 2, lettera b del dlgs 205/2005, perché idoneo a indurre in errore il consumatore circa l’esistenza e la natura del prodotto”. Viola inoltre la lettera c dello stesso articolo perché induce in errore rispetto “alla portata degli impegni del professionista”, visto che l’attività svolta dalla società non si stende, né potrebbe, fino a garantire o agevolare il processo di riconoscimento dei titoli. Non solo. Il Cnf denuncia anche l’omissione di informazioni fondamentali che il consumatore-utente dovrebbe conoscere (articolo 22, comma 1), laddove omette di chiarire che c’è una “concreta possibilità che l’Ordine forense rifiuti l’iscrizione dell’istante abogado rilevando l’abuso dello strumento comunitario”, e l’omissione di riferimento alle conseguenze giuridiche dell’attività proposta, non chiarendo i vincoli di legge e i rischi connessi al provvedimento di riconoscimento artificioso dei titoli (per esempio una cancellazione ex post in occasione della revisione annuale degli albi).
domenica, luglio 25, 2010
mercoledì, luglio 21, 2010
Scioglimento di comunione: la stima dei beni va riferita ai valori correnti all'epoca della divisione.

In tema di scioglimento della comunione ereditaria la stima dei beni, ai fini della formazione delle quote, va riferita ai valori correnti all’epoca della divisione. È quanto emerge dalla sentenza n. 15123/10, emessa dalla seconda sezione civile della Cassazione.
Innanzi ai Giudici di legittimità è stato confermato il verdetto di merito: i valori di riferimento dei beni oggetto della comunione da sciogliere, ai fini della formazione delle quote, devono essere riferiti ai valori correnti.
Escluso quindi che i valori – come invece sosteneva la difesa – debbano essere quelli dell’epoca dell’apertura della successione.
L’erede che abbia apportato miglioramenti ai beni ha diritto al solo rimborso delle spese affrontate e non del valore delle trasformazioni che vanno a incrementare la massa da dividere, non trovando applicazioni le regole di cui all’articolo 1150 cc.
Il successore, infatti, in questo caso, deve essere considerato come un mandatario o un utile gestore dei coeredi.
martedì, luglio 20, 2010
La legge finanziaria all'attacco dell'autonomia della Cassa Previdenza forense.

COMUNICATO STAMPA OUA
MANOVRA ECONOMICA, OUA: ELIMINATA L’AUTONOMIA DELLE CASSE PROFESSIONALI, LE MANI DELLA POLITICA SUI PATRIMONI DEI PROFESSIONISTI!
«Tanto tuonò che piovve – ha sottolineato de Tilla - la politica è riuscita finalmente con la manovra economica a mettere le mani sui patrimoni delle Casse private. La previsione di autorizzazione ministeriale alle vendite e agli acquisti immobiliari e l’ingerenza pubblica nel reinvestimento del ricavato dalle vendite costituisce una evidente violazione dell’integrità di patrimoni che sono privati in quanto costituiti dai contributi dei professionisti italiani».
A margine dell'assemblea, anche il presidente della Cassa forense, Marco Ubertini, ha commentato: «La norma appare poco comprensibile e, paradossalmente, danneggia le Casse che hanno gestioni prudenti e controllate. Confidiamo in un intervento correttivo in sede parlamentare».
«Peraltro – ha continuato a spiegare il presidente dell’Oua - tale autorizzazione ministeriale non era prevista nemmeno quando le Casse erano enti pubblici. Questa è una palese violazione dell’autonomia gestionale, con intenti espropriativi, che non potrà che essere sanzionata in sede di verifica costituzionale. Gli avvocati italiani – ha concluso de Tilla - sono indignati e temono che questa sia l’anticamera di altri interventi più invasivi diretti all’incameramento degli attivi delle Casse».
Roma, 20 luglio 2010
lunedì, luglio 19, 2010
Assemblea per l'elezione dei delegati al XXX Congresso Naz. Forense.

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO
Il Consiglio, nella seduta del 19 luglio 2010 , ha indetto l’Assemblea degli iscritti, in prima convocazione per il giorno 09 settembre 2010, ore 8,00 e in seconda convocazione, per lo stesso giorno 09 settembre 2010, ore 10,00, presso l’Aula Mario Parrilli del Palazzo di Giustizia per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Elezione n.19 delegati al XXX Congresso Nazionale Forense che si terrà in Genova dal 25 al 27 novembre 2010.I Colleghi che intendono far parte della delegazione sono invitati, per motivi organizzativi, ad avanzare la propria candidatura dandone comunicazione scritta alla segreteria dell’Ordine entro le ore 12 del 27 agosto 2010 ,fermo restando che sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo alla data del 31.12.2009.
Poiché il regolamento congressuale prevede che i delegati devono essere eletti a scrutinio segreto, dagli iscritti, le operazioni di voto si svolgeranno il giorno 09 settembre 2010 dalle ore 10 alle ore 17.
L’elettore potrà esprimere 12 preferenze, ai sensi dell’art.2/2 della mozione n.27 approvata al Congresso Straordinario di Verona.
Risulteranno eletti i primi diciannove candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze e risulteranno supplenti i primi diciannove candidati non eletti.
Si raccomanda ai Colleghi che risulteranno eletti di garantire la propria partecipazione ai lavori congressuali ed alla votazione finale.
Ulteriori eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso la Segreteria.
Dal Palazzo di Giustizia,19 luglio 2010
Il Presidente
Avv.Americo Montera
Il Consigliere Segretario
Avv.Gaetano Paolino
Avv.Gaetano Paolino
La prossima riunione del COA di Salerno.
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO
ORDINE DEL GIORNO
Tornata del 27 luglio 2010 (ore 9,00)
1. Lettura ed approvazione verbale precedenteORDINE DEL GIORNO
Tornata del 27 luglio 2010 (ore 9,00)
2. Comunicazioni del Presidente
3. Iscrizioni e cancellazioni
4. Pareri
5. Istanza al CdO del Presidente III sez.civ.-Rel.Cons.Avv.Cassandra-*
6. Ammissioni gratuito patrocinio
7. Settore civile Tribunale sede centrale-Organizzazione-determinazioni-Rel.Cons.Avv.Spirito
8. Ricorso a carico Avv.G.P.-determinazioni-Rel.Cons.Avv.Majello
9. Vertenza Equitalia-Polis-Rel.Cons.Tesoriere
10. Stato recupero morosità-Attivazione procedimento sospensione:nomina relatori-Rel.Cons.Tesoriere-
11. Regolamentazione giorni ed orari servizio biblioteca
12. Assunzione delibera per media conciliazione ed altre iniziative governative interessanti l’Avvocatura
13. Pianta organica-determinazioni-Rel.Cons.Avv.Visconti-
14. Fondo accessorio dipendenti-determinazioni-Rel.Cons.Avv.Visconti-
15. Variazione bilancio preventivo 2010-Rel.Cons.Tesoriere-
16. Esposto Avv.ti S.D.L. e D.S.-Rel.Cons.Avv.Cacciatore-
17. Convenzione tra CdO e Corte di Appello penale per la formazione e l’orientamento dei praticanti Avvocati.Rel.Cons.Avv.Cacciatore
18. Sussidi e contributi
19. Varie ed eventuali
Il Presidente
Avv.Americo Montera
Il Consigliere Segretario
Avv.Gaetano Paolino
Avv.Gaetano Paolino
domenica, luglio 18, 2010
Esenti da tasse le targhe degli avvocati, se non contengono messaggi pubblicitari.

Gli avvocati non sono tenuti a pagare l'imposta sulla pubblicità, per le targhe che riportano soltanto i nomi dei professionisti, l'attività svolta e il luogo dello studio, senza nessun altro messaggio pubblicitario.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 16722 del 16 luglio 2010, ha messo sullo stesso piano delle aziende, ai fini dell'imposta sulle pubblicità, i professionisti.
In particolare la Sezione Tributaria, richiamando anche la giurisprudenza della Corte di giustizia, ha accolto il ricorso di due avvocati che avevano esposto una targa contente solo i nomi il tipo di attività e il luogo di ubicazione dello studio.
L'interpretazione data s’allinea ad una circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del maggio del 2002, secondo cui "devono essere ricomprese tra le fattispecie che godono del beneficio in questione i mezzi pubblicitari esposti dai professionisti (medici, avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, ecc.), che possono rientrare nella definizione di cui al citato art. 47 del d.P.R. n. 495 del 1992, in quanto assolvono al compito di individuare la sede dove si svolge un'attività economica".
Insomma, ha precisato il Supremo Collegio "è pur vero che la norma di esenzione in esame, richiamando le attività commerciali e quelle di produzione di beni o servizi, sembra riferibile, in senso letterale, alle attività esercitate dall'imprenditore e non anche a quelle svolte dal libero professionista".
Tuttavia secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, "nell'ambito del diritto della concorrenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico della detta entità e dalle sue modalità di finanziamento e costituisce un'attività economica qualsiasi attività consistente nell'offrire beni o servizi su un mercato determinato".
Si è, pertanto, in particolare, ritenuto che, "gli avvocati offrono, dietro corrispettivo, servizi di assistenza legale consistenti nella predisposizione di pareri, di contratti o di altri atti, nonché nella rappresentanza e nella difesa in giudizio. Inoltre, essi assumono i rischi finanziari relativi all'esercizio di tali attività poiché, in caso di squilibrio tra le spese e le entrate, l'avvocato deve sopportare direttamente l'onere dei disavanzi."
Dunque anche gli avvocati "svolgono un'attività economica e, pertanto, costituiscono imprese ai sensi degli artt. 85, 86 e 90 del Trattato, senza che la natura complessa e tecnica dei servizi da loro forniti e la circostanza che l'esercizio della loro professione è regolamentato siano tali da modificare questa conclusione".
In poche parole, ha concluso la Corte, "in ossequio ai richiamati principi del diritto comunitario, non è ammissibile che l'avvocato (e il libero professionista in genere) possa essere soggetto, nella materia de qua, ad un regime fiscale differenziato - e più gravoso - rispetto a quello riservato a coloro che svolgono una qualsiasi altra attività economica (in regime concorrenziale)".
sabato, luglio 17, 2010
Cnf: “Il governo cambi metodo. La riforma del processo civile non serve solo alla tutela del credito, ma anche a quella dei diritti dei cittadini”.

Roma. 16/07/2010 - “Una grande delusione”. E’ tranchant il giudizio che il Consiglio nazionale forense, nelle parole del presidente Guido Alpa, esprime nei confronti delle iniziative del governo in materia di giustizia di cui si contesta la logica, tutto protesa “al mercato”.
Brucia ancora la recente iniziativa del Governo nell’ambito della Manovra finanziaria, vale a dire la presentazione dell’emendamento sull’ausiliario del giudice, poi ritirato anche per l’intervento deciso dello stesso Cnf. Brucia perché se questo è il metodo, temono gli avvocati, potrebbe essere riapplicato nuovamente.
Non solo. Se la norma sull’ausiliario del giudice è stata bloccata, nella Manovra finanziaria approvata ieri con la fiducia al Senato è stato introdotto l’aumento del contributo unificato, che riguarderà anche per la prima volta i ricorsi in Cassazione. “Rendere più difficile e costoso l’accesso alla giustizia è una misura anti-sociale”, ha detto Alpa durante la conferenza stampa tenutasi oggi presso la sede del Cnf, presenti anche il vicepresidente Carlo Vermiglio e i consiglieri Carlo Allorio e Aldo Morlino.
“Siamo consapevoli delle difficoltà in cui versa la giustizia, ed è nostro interesse collaborare attivamente per superarle. Ma non con questo metodo così estemporaneo”, sottolinea il presidente. Per Alpa, i problemi si stanno affrontando dalla coda anziché dalla testa. L’approccio corretto sarebbe quello di iniziare a investire risorse, a potenziare il processo telematico, a organizzare meglio strutture e personale. “Gli interventi sulle disposizioni processuali vengono solo dopo e devono essere ben ponderati”. Alpa ricorda che il Cnf ha tra i suoi compiti istituzionali quello di esprimere pareri sui disegni di legge che il governo vara in materia di giustizia, un compito che “il ministero ci impedisce di svolgere assumendo iniziative che noi apprendiamo dai giornali”.
Il ministro Angelino Alfano andrà giovedì in Confindustria a parlare di processo civile. “Ci aspettiamo che il ministro della giustizia parli di processo innanzitutto con avvocati e magistrati, che ne sono il cuore. Confindustria ha le sue ragioni di interesse, visto che ritiene che la tutela del credito sia fondamentale per lo sviluppo economico. Ma vogliamo ricordare al ministro che oltre alla tutela del credito vi sono i diritti delle persone, degli interessi familiari, dei consumatori. Un sistema di diritti che va oltre il mero sviluppo del mercato. I cittadini hanno diritto ad ottenere giustizia da giudici togati. La giustizia è una funzione essenziale dello Stato di diritto e non può essere appaltata all’esterno”.
Gli avvocati già collaborano per cercare di migliorare un sistema che ormai è in stato comatoso: “nei tribunali, gli avvocati sono costretti a portarsi dietro la carta per le fotocopie; a verbalizzare al posto dei cancellieri, che non ci sono; i Consigli dell’Ordine si offrono di battere a macchina le sentenze che altrimenti verrebbero depositate in minuta”. Questo è un sistema che invoca interventi organici.
Inoltre anche le ultime leggi, come quella sulla mediazione e sul processo amministrativo, mostrano delle gravi mancanze.
“ Gli obiettivi sono condivisibili, ma la mediazione così come è stata congegnata rischia di implodere: e sul processo amministrativo si poteva osare di più visto che il consiglio dei ministri ha approvato un testo di riforma che rende meno facile l’accesso alla giustizia dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione”. Tutto mentre l’avvocatura attende la riforma dell’ordinamento professionale, bloccata al Senato. “E’ vero che ci sono state alcune emergenze che hanno fatto passare in secondo piano la riforma. Ma ora ci aspettiamo che il parlamento approvi celermente la proposta di legge. La riforma professionale è centrale per il rilancio dell’efficienza della giustizia. La delibera approvata. Ieri il Cnf ha approvato una delibera dura per stigmatizzare le modalità sporadiche con cui il governo tratta i temi della giustizia. “Quella del’ausiliario del giudice è stata una iniziativa inaccettabile nel metodo e nella sostanza”, si legge. Quanto al metodo, il Cnf rileva di “non essere stato coinvolto nel processo di elaborazione dell’emendamento; con riguardo alla sostanza, la delibera boccia i contenuti di quell’emendamento, che il ministro Alfano ha dichiarato di voler trasferire in un disegno di legge, “perché esso esprime l’ennesimo intervento settoriale, sporadico e gravemente sospetto di incostituzionalità”.
“L’Avvocatura, che il Cnf rappresenta”, si legge nella delibera, “ è consapevole dei problemi della giustizia ed è la prima interessata a risolverli ma con progetti organici che richiedono, tra l’altro, l’allestimento di un affidabile e realmente efficiente sistema di conciliazione, la riduzione dell’arretrato, la promozione del processo telematico, la ripartizione ottimale del carico di lavoro nelle diverse sedi giudiziarie”. L’avvocatura ha già compiuto un passo importante, raccordandosi in tutte le sue componenti per varare una proposta di riforma di ordinamento professionale unitaria, ma il progetto di legge langue al senato.
“L’approvazione in tempi rapidissimi della proposta di modifica dell’ordinamento professionale forense-che rappresenta l’ennesima promessa inadempiuta- è elemento centrale ed indispensabile di questo quadro organico di riforma”, ribadisce il Cnf che sottolinea ancora come “il presidio delle garanzie di libertà, dei diritti fondamentali, della stessa legalità, è connaturale al ruolo che l’Avvocatura assolve in ogni Stato di diritto e il Cnf ritiene di confermare il proprio impegno nel perseguire questi obiettivi nonostante gli sforzi effettuati per la qualificare la professione forense e la delusione delle promesse inspiegabilmente disattese relative alla rapidità di approvazione della legge professionale e alla assunzione di rimedi contro la elefantiasi del numero degli iscritti agli albi”.
La Giustizia.....bendata!

LA GIUSTIZZIA
Tra le quattro vertù ch'er monno (1) spera
C'averìano d'avè li cardinali (2)
Ce' sta dipinta la Giustizzia vera
Come l'hanno da fà li tribbunali.
Tie (4) in mano uno spadone e una stadera:
Carca (5) un aggnello sotto a li stivali:
E sta bennata(6) co una benna nera,
Quann'io, pe me, je metterìa (7) l'occhiali.
Ma come, cristo!, ha da trovà Ia strada,
Cusì orba la povera Giustizzia,
De contà l'once (8) e de calà la spada?
Come pò vede (9) mai si la malizzia
De li curiali' (10) je dà grano o biada,
E ss'è zucchero-d'orzo o regolizzia? (11)
Tra le quattro vertù ch'er monno (1) spera
C'averìano d'avè li cardinali (2)
Ce' sta dipinta la Giustizzia vera
Come l'hanno da fà li tribbunali.
Tie (4) in mano uno spadone e una stadera:
Carca (5) un aggnello sotto a li stivali:
E sta bennata(6) co una benna nera,
Quann'io, pe me, je metterìa (7) l'occhiali.
Ma come, cristo!, ha da trovà Ia strada,
Cusì orba la povera Giustizzia,
De contà l'once (8) e de calà la spada?
Come pò vede (9) mai si la malizzia
De li curiali' (10) je dà grano o biada,
E ss'è zucchero-d'orzo o regolizzia? (11)
Giuseppe Gioacchino Belli
(1)Il mondo; (2) Che dovrebbero avere le virtù cardinali; (3) Ci; (4) Tiene; (5) Calca (6) Bendata (7) Metterei; (8) Lett.: contare le once, cioè la dodicesima parte della libbra. Vuol dire: mantenere il massimo scrupolo nel suo giudizio; (9) Vedere; (10) Gli uomini che amministrano la legge; (11) Liquirizia.
venerdì, luglio 16, 2010
giovedì, luglio 15, 2010
mercoledì, luglio 14, 2010
Appalti: Anm chiede dimissioni magistrati coinvolti.

ROMA (Reuters) - L'Associazione nazionale magistrati ha chiesto oggi che i magistrati i cui nomi risultano coinvolti nelle inchieste su presunti appalti pilotati lascino i rispettivi incarichi negli uffici giudiziari cui appartengono.
Lo ha reso noto con un comunnicato il Comitato direttivo centrale (Cdc) del "sindacato" delle toghe.
"Il Cdc dell'Associazione nazionale magistrati auspica che i magistrati coinvolti, indipendentemente dall'accertamento di eventuali responsabilità, abbiano la sensibilità istituzionale di fare un passo indietro e liberare l'istituzione da ogni ombra di sospetto", dice la nota.
Il comitato ha ribadito la richiesta avanzata dai giorni scorsi dal presidente dell'Anm Luca Palamara e da Cascini di "un intervento immediato delle istituzioni competenti per il completo accertamento delle responsabilità e per sanzionare eventuali comportamenti illeciti".
Mobilitazione dell'Avvocatura: assemblea generale dell'OUA (16/07/2010).
I NODI CRITICI: ROTTAMAZIONE DEL PROCESSO CIVILE, MEDIACONCILIAZIONE, RIORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA GIUDIZIARIA, RIFORMA FORENSE
VENERDÌ 16 luglio 2010 ASSEMBLEA NAZIONALE DELL’OUA A ROMA
Dalle ore 11, presso la Cassa Forense.
(Via Ennio Quirino Visconti, 8 - Sala Seminari 1° piano)
Nei giorni scorsi il Governo ha presentato un emendamento alla manovra economica per la rottamazione dei processi pendenti nel civile, poi, dopo una forte e unitaria protesta della categoria forense, la proposta è stata ritirata. Per l’Organismo Unitario dell’Avvocatura tuttavia la partita non si è ancora chiusa e con tutta probabilità assisteremo ad ulteriori colpi di scena, oltretutto in un momento storico che vede gli avvocati sotto attacco su più fronti: la nuova media-conciliazione, i tentativi di eliminare l’autonomia delle casse previdenziali dei professionisti, sempre nella manovra economica e con il consueto balletto di emendamenti correttivi, la mancata riforma della professione forense e del giudice laico, e, infine, l’assenza di risposte alle proposte di riorganizzazione della macchina giudiziaria a suo tempo avanzate, insieme a tutti gli operatori del settore (inclusa l’Anm), con il “Patto per la giustizia”. Per tutte queste ragioni, venerdì 16 luglio si terrà a Roma, un’Assemblea dell’OUA aperta a tutte le componenti dell’avvocatura. Dalle ore 11, presso la Cassa Forense (Via Ennio Quirino Visconti, 8 - Sala Seminari 1° piano).VENERDÌ 16 luglio 2010 ASSEMBLEA NAZIONALE DELL’OUA A ROMA
Dalle ore 11, presso la Cassa Forense.
(Via Ennio Quirino Visconti, 8 - Sala Seminari 1° piano)
Le ragioni dell’iniziativa le spiega Maurizio de Tilla, presidente Oua: «Abbiamo tutti assieme sventato un ulteriore attacco alla credibilità della giustizia anche se bisogna rimanere vigili. Probabilmente è in arrivo il solito maxi-emendamento – con la fiducia – del quale non conosciamo i contenuti. Intanto sulla media-conciliazione il Ministro della Giustizia tace nonostante l’impegno espresso a Baveno di aprire un confronto con le rappresentanze forensi sui punti proposti dall’Avvocatura (presenza necessaria dell’avvocato, eliminazione dell’obbligatorietà della conciliazione, modifica del meccanismo dell’informativa e dell’annullabilità del mandato, proposta di conciliazione solo su richiesta delle parti, criteri chiari sulla competenza territoriale)».
«Ritarda anche la riforma dell’ordinamento forense –conclude de Tilla - e si preannunciano prospettive fosche sul giudice laico e sull’assetto dell’apparato della giustizia. Per tutte queste ragioni, venerdì 16 luglio si terrà a Roma, un’Assemblea dell’OUA aperta a tutte le componenti dell’avvocatura: è tempo di mobilitazione generale e di forti iniziative».
Roma, 13 luglio 2010
Nel processo l’avvocato può diventare anche testimone (Cass. Civ. sent. n. 16151 dell’8 luglio 2010).

L'avvocato può assumere nello stesso processo (civile e penale), anche se non contestualmente, la veste di testimone e difensore.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 16151 dell’8 luglio 2010, ha respinto il ricorso di una donna che contestava la testimonianza del difensore della controparte, prima che questo assumesse l’incarico, in un procedimento di sfratto per morosità.
La terza sezione civile ha motivato sostenendo che la posizione del legale non può essere equiparata a quella dei magistrati sulle incompatibilità processuali.
Qui si tratta prevalentemente di un problema di "deontologia professionale" o comunque di una questione da risolvere con una legge.
In motivazione è stato ritenuto che “dipende dalle regole deontologiche se dovrà essere data la prevalenza all'ufficio di testimone o al ruolo di difensore, ovvero se la scelta dovrà essere lasciata al difensore”.
Rimane comunque fermo che, a differenza del carattere assoluto dell'incapacità del giudice o del pubblico ministero ad assumere la funzione di testimone, le funzioni di testimone e di difensore si pongono in un rapporto d’ incompatibilità alternativa.
Insomma, “non sussiste un'incompatibilità tra l'esercizio delle funzioni di difensore e quelle di teste nell'ambito del medesimo giudizio, se non nei termini della contestualità, per cui contemporaneamente il difensore non può anche essere testimone”.
martedì, luglio 13, 2010
Schifani: Ambrosoli vero 'eroe borghese', credeva in giustizia e verita'.

Roma, (Adnkronos) - "La sera dell'11 luglio 1979 l'avvocato Giorgio Ambrosoli veniva ucciso poco prima di portare a termine il suo mandato di commissario liquidatore della Banca Privata Italiana. Nella ricorrenza del trentunesimo anniversario del barbaro assassinio per mano mafiosa, desidero ricordare con rinnovata commozione il sacrificio estremo di un uomo che ha pagato con la vita un costante impegno professionale caratterizzato da assoluta onesta' e integrita' morale. A lui la coscienza civile dell'Italia deve molto: Ambrosoli e' stato un vero 'eroe borghese', un cittadino esemplare la cui unica colpa e' stata di aver creduto nei valori di liberta', legalita', giustizia e verita'. Il suo sacrificio, come quello di tutte le vittime della mafia, ci ricorda sempre l'importanza di vigilare al fine di tutelare gli alti valori per i quali costoro hanno lottato".
Cosi' il messaggio del presidente del Senato, Renato Schifani, in occasione del 31° anniversario dell'assassinio di Giorgio Ambrosoli.
lunedì, luglio 12, 2010
Mancata attribuzione spese processuali: va emendata con la correzione d’errore materiale.

PROCEDIMENTO CIVILE – OMESSA PRONUNZIA SULL’ISTANZA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE – AMMISSIBILITA’ DEL PROCEDIMENTO DI CORREZIONE – SUSSISTENZA- FONDAMENTO
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore è ammissibile – anche valorizzando il disposto del secondo comma dell’art. 93 c.p.c. - il procedimento di correzione degli errori materiali, poiché la suddetta omissione si configura, ordinariamente, come il frutto di una mera svista o dimenticanza in relazione all’adozione di un provvedimento sul quale il giudice non può, di norma, esercitare alcun sindacato, con l’applicabilità, in sede di legittimità, dello stesso procedimento come richiamato dall’art. 391 bis dello stesso codice di rito.
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore S. Salvago- Sentenza n. 16037 del 7 luglio 2010)
Tribunale di Salerno: ritiro produzioni di parte.

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI di SALERNO
I Colleghi sono invitati a ritirare, entro il 30.10.2010, i propri fascicoli di parte relativi alle liti definite da oltre un triennio.Trascorso tale termine, ai sensi dell’art.2916 C.C. nonchè dell’art. 14 delle disposizioni regolamentari del servizio civile della Corte Suprema di Cassazione,si procederà all’eliminazione di detto materiale.
Gli interessati potranno rivolgersi alla cancelleria del Ruolo Generale Civile tutti i giorni lavorativi dalle ore 12,00 alle ore 15,00.
Per eventuali chiarimenti potranno contattare i numeri telefonici 089-5645510, e-mail: eleonora.gambardella@giustizia.it ( 1^ sezione civile ); 089-5645572, e-mail: carla.autuori@giustizia.it (2^ sezione civile ); 089-5645541, e-mail: vincenzo.taiani@giustizia.it ( ruolo generale civile )
Dal Palazzo di Giustizia,12 luglio 2010
domenica, luglio 11, 2010
sabato, luglio 10, 2010
Ecco chi sono i 16 togati eletti per il nuovo Csm.

Per la Cassazione, sono Aniello Nappi di Md (2.665 voti) e Riccardo Fuzio di Unicost (1.999).
Tra i pm eletti il più votato è stato Angeloantonio Racanelli (pm romano) di Mi con 1.465 preferenze, seguito da Paolo Auriemma (pm romano) di Unicost con 1.308, Vittorio Borraccetti di Movimento-Md con 1.272, e l'indipendente Roberto Rossi con 1.219.
Anche per i togati eletti in quota "giudicanti", è il trionfo di Mi con Tommaso Virga con 669 preferenze.
Gli altri eletti nella quota riservata ai giudici: Mariano Sciacca, giudice al tribunale di Catania, (Unicost) con 641 voti; Pina Casella, giudice a Napoli (Unicost) con 610 voti; Alberto Liguori, presidente del tribunale di sorveglianza di Catanzaro (Unicost) con 577; Francesco Cassano, consigliere presso la Corte d'appello di Bari (Magistratura democratica) con 567 voti; Paolo Carfì, consigliere presso la Corte d'appello di Milano (Movimento per la giustizia) con 549 voti; Alessandro Pepe, giudice al tribunale di Napoli, (Magistratura Indipendente) con 541 voti; Giovanna Di Rosa, giudice all'ufficio di sorveglianza di Milano (Unicost) con 541 voti ; Francesco Vigorito, presidente di sezione al tribunale di Roma,(Magistratura democratica) con 523 voti e Paolo Corder, giudice al tribunale di Venezia con 504 voti.
Il Governo prepara la rottamazione della Giustizia Civile!

COMUNICATO STAMPA
MANOVRA ECONOMICA, OUA: IL GOVERNO PREPARA LA
ROTTAMAZIONE DELLA GIUSTIZIA CIVILE. INSUFFICIENTE LA RIFORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO
L’OUA INVIA UNA LETTERA A TUTTI I CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI E ALLE ASSOCIAZIONI CONTRO LA PROPOSTA DEL GOVERNO SUI PROCESSI CIVILI PENDENTI
MANOVRA ECONOMICA, OUA: IL GOVERNO PREPARA LA
ROTTAMAZIONE DELLA GIUSTIZIA CIVILE. INSUFFICIENTE LA RIFORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO
L’OUA INVIA UNA LETTERA A TUTTI I CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI E ALLE ASSOCIAZIONI CONTRO LA PROPOSTA DEL GOVERNO SUI PROCESSI CIVILI PENDENTI
Maurizio de Tilla, presidente Oua: “La riformulazione dell'emendamento è insufficiente. Si vuole costruire un processo kafkiano in cui non si conosce chi sia il giudice e quali siano i diritti controversi”
L’Oua, con una lettera inviata a tutti i consigli degli ordini degli avvocati, ribadisce il totale dissenso all’emendamento, e alla sua successiva riformulazione, alla manovra economica presentato dal Governo al Senato per lo smaltimento delle cause pendenti nel processo civile.
«La giustizia civile va a scomparire triturata da un ulteriore inceneritore giudiziario. Così si può qualificare l'ultimo maldestro intervento governativo».
Questo il duro incipit della lettera scritta dal presidente dell’Oua, Maurizio de Tilla, che così spiega le conseguenze di questa proposta dell’Esecutivo: «Dopo la stesura di un programma di priorità nella trattazione delle cause pendenti da parte del Presidente del Tribunale o della Corte d’Appello, il giudice senza ascoltare le parti e i difensori nomina un “ausiliario” previa consultazione di un albo formato senza alcun criterio selettivo (qualità, professionalità, competenza specifica) dal capo dell'ufficio giudiziario.
A questo imprecisato soggetto viene affidato il compito di studiare celermente l'incartamento e di preparare una decisione che viene comunicata alle parti costituite. Ai difensori è consentito di dichiarare entro 30 giorni dalla comunicazione se intendono accettare la proposta di decisione.
In realtà non più il giudice, ma un suo "ausiliario" - di improbabile terzietà e competenza - diventa il "factotum" del processo e le parti e i difensori non hanno più scampo. Il processo assume così i connotati di un famoso libro di Kafka in cui non si conosce chi sia il giudice e quali siano i diritti controversi».
Questa la dura conclusione di de Tilla: «Dopo la mediazione obbligatoria e senza avvocato (tesa a far trascorrere un anno senza poter notificare l’atto di citazione), dopo l’annuncio che le separazioni e i divorzi vengano affidati ai notai, ecco l'emendamento del governo sulla manovra economica con cui il giudice può nominare un ausiliario per la definizione celere delle cause pendenti, fissate a più di sei mesi per le conclusioni o la discussione. Siamo alla rottamazione del processo civile e dei diritti dei cittadini.
L’OUA chiede l’eliminazione di questo emendamento altrimenti la protesta dell’Avvocatura sarà durissima.
Solo dopo il ritiro si potrà aprire un tavolo di lavoro del Ministro con l’OUA, il CNF e le componenti associative dell’Avvocatura per trovare soluzioni efficaci e pertinenti per lo smaltimento dell’arretrato civile».
Roma, 9 luglio 2010
venerdì, luglio 09, 2010
Casa coniugale: va restituita ai suoceri, anche se assegnata in sede di separazione.

Non è infrequente il caso che i coniugi vivano nella casa “prestatagli” dai genitori.
In caso di separazione la medesima abitazione, già adibita a residenza familiare, potrebbe essere assegnata ad uno dei coniugi affinché possa continuare a viverci con la prole.
Ciò nonostante i suoceri possono richiedere la restituzione dell’immobile quando si tratti di “comodato precario” o “comodato senza determinazione di durata” (art.1810 c.c.) in cui non è stato stabilito un termine per la restituzione dell’immobile né tale termine è desumibile dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata.
In tal caso, infatti, il termine finale del rapporto è rimesso alla sola volontà del comodante (genitore) e non assume alcun rilievo il fatto che “… l’immobile sia stato adibito a uso familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione tra coniugi, all’affidatario dei figli”.(Cass. Civ. n.15986/2010)
Cnf: con l’ausiliario del giudice in atto la parodia della giustizia.

Roma. Il Consiglio nazionale forense esprime ferma protesta e tutta la sua contrarietà all’emendamento del governo (n. 48.0.1000) che introduce la figura dell’ausiliario del giudice, presentato ieri in commissione bilancio al senato nell’ambito della discussione sulla manovra finanziaria, destinata ad essere approvata con il voto di fiducia, e ne chiede fermamente lo stralcio.
“Le regole introdotte surrettiziamente nel testo della manovra finanziaria per risolvere i problemi della giustizia sono presentate come volte al rilancio della competitività, ma riguardano solo in minima percentuale il contenzioso delle imprese, estendendosi invece alla totalità dei giudizi, avendo ad oggetto i diritti della persona, i rapporti familiari, la proprietà, il credito, di responsabilità civile”, interviene duramente il presidente Guido Alpa.
“Le regole incidono sull’accesso alla giustizia, garantito costituzionalmente, ed espressione di una funzione inalienabile dello Stato. Provocano anche una crisi di identità, perché il cittadino paga il suo contributo per adire un giudice (togato) e si ritrova un notaio, il quale, anziché rogare atti pubblici, predispone progetti di sentenza; confidando nel ruolo del giudice, si ritrova al suo posto un funzionario che aderisce ad un progetto predisposto da un soggetto estraneo al processo; quest’ultimo viene qualificato come ausiliare, ma non svolge una funzione di assistenza bensì assolve la funzione pubblica attribuita dalla Costituzione solo al giudice ; il cittadino vuol provare in giudizio il suo diritto, e si ritrova davanti al cancelliere a cui è delegata l’assunzione della prova, la cui valutazione non sarà fatta dunque dal giudice ma da un funzionario dell’apparato amministrativo, a spese delle parti; si aspetta alla fine del processo di leggere la sentenza, e si ritroverà una motivazione breve; se la vorrà intera dovrà farsene carico, e sarà penalizzato se non ha accettato la proposta. Troverà poi un ulteriore aumento del costo dell’accesso e penalità per istanze respinte! La fiducia dei cittadini nella giustizia di Stato sarà ulteriormente minata, e si dovrà provvedere ad un sistema alternativo, fondato sull’arbitrato”.
Alpa accoglie positivamente le osservazioni critiche espresse nel parere all’emendamento reso ieri dalla Commissione Giustizia del Senato, ma sottolinea che “anche se fossero accolte, esse non risolverebbero il problema in radice, e cioè ridurre il contenzioso mediante modalità democraticamente discusse e (soprattutto) conformi al dettato costituzionale. Le innovazioni sono capitali, meritano di essere analizzate dalle istituzioni, dagli esponenti della categoria forense e dagli esponenti della comunità scientifica. Questo testo, anziché migliorare la macchina del processo, mette in atto una triste rappresentazione teatrale, la parodia della giustizia, contro la quale protesta vivamente il Consiglio nazionale forense. E’ una manovra che nulla ha a che fare con la stabilizzazione finanziaria e con la competitività economica quindi il Consiglio chiede che il Parlamento stralci queste regole dal testo, destinato ad essere approvato con il voto di fiducia. Altrimenti l’avvocatura ricorrerà ad ogni mezzo (compreso il ricorso alla giustizia in sede europea oltre che alla Corte Costituzionale) per far dichiarare illegittime norme che violano i diritti fondamentali del cittadino, non risolvono i problemi della giustizia e contraddicono i principi che informano la cultura giuridica europea allontanandoci ancora di più dall’Europa".
giovedì, luglio 08, 2010
Manovra Governo vuole distruggere la giustizia civile.

COMUNICATO STAMPA
MANOVRA ECONOMICA, EMENDAMENTO DEL GOVERNO PER RIDURRE IL CONTENZIOSO PENDENTE NELLA GIUSTIZIA CIVILE.
MAURIZIO DE TILLA, OUA: INACCETTABILE, CON QUESTA PROPOSTA IL GOVERNO DEMOLISCE LA GIUSTIZIA ITALIANA
Oggi al Senato è stato presentato dal Governo un emendamento (48 bis) dal titolo: “Interventi urgenti per il rilancio della competitività attraverso la riduzione del contenzioso civile pendente”.
Una proposta che prevede una contingentazione dei tempi da parte dei presidenti dei Tribunali e delle Corti di Appello attraverso un programma di riduzione del contenzioso civile pendente e per l’attuazione nel settore civile del principio di ragionevole durata del processo.
Si conferisce al capo dell’ufficio giudiziario l’attuazione di un albo di ausiliari di cui si potrà avvalere il giudice per una più rapida definizione della controversia.
Gli ausiliari potranno essere: avvocati con almeno cinque anni di iscrizione all’albo, giudici onorari (anche se cessati dal servizio, ma da non più di cinque anni) notai, anche collocati a riposo; avvocati dello stato, magistrati ordinari, contabili e amministrativi a riposo. Docenti e ricercatori universitari di materie giuridiche, anche a riposo. Immediate e dure le reazioni dell’avvocatura.
Per il presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, Maurizio de Tilla, stiamo assistendo ad una vera e propria “demolizione della giustizia italiana”: «Con questo emendamento – spiega - si colpisce ulteriormente il nostro sistema giudiziario sottraendo ai magistrati parte del contenzioso civile pendente e affidandolo a diverse figure professionali. Questi ausiliari potranno essere: avvocati con almeno cinque anni di iscrizione all’albo, giudici onorari (anche se cessati dal servizio, ma da non più di cinque anni) notai, anche collocati a riposo; avvocati dello stato, magistrati ordinari, contabili e amministrativi a riposo. Professori e ricercatori universitari di materie giuridiche, anche a riposo. L’ennesima scelta basata sulla filosofia dell’emergenza e della compressione dei diritti dei cittadini.
Il progetto è ormai chiaro e si basa su tre motori di demolizione del sistema-giustizia, il primo è stata l’approvazione della media-conciliazione con le modalità che abbiamo lungamente contestato in questi mesi, il secondo è la proposta avanzata dal ministro Alfano la settimana scorsa di affidare ai notai la materia delle separazioni coniugali; il terzo è l’emendamento alla manovra economica presentato oggi alla commissione attività produttive del Senato».
«L’avvocatura italiana –conclude de Tilla - già in stato di agitazione, ha indetto una settimana di protesta dal 10 al 16 di ottobre. Ma già nei prossimi giorni avvieremo ulteriori iniziative per contrastare l’approvazione di questo emendamento che danneggia in modo inequivocabile il funzionamento della nostra giustizia»
Roma, 7 luglio 2010
Notaio risponde per mancate visure, anche in caso di disorganizzazione della conservatoria.

La Suprema Corte, con la sentenza n.15726 del 2 luglio 2010, respingendo il ricorso presentato da un notaio di Palermo, che aveva stipulato un atto senza effettuare le necessarie visure a causa della arretratezza del sistema di registrazione delle iscrizioni ipotecaria, ha riconosciuto la sua responsabilità.
La Cassazione Civile ha stabilito che il notaio, che non abbia effettuato le visure, anche se ciò sia da ascriversi a grave disorganizzazione e arretratezza negli aggiornamenti della conservatoria dei registri immobiliari, è comunque responsabile.
Per i giudici di legittimità il cliente deve poter fare affidamento sullo scrupoloso adempimento, da parte del notaio, di tutte le incombenze necessarie per assicurare il conseguimento della proprietà del bene libero da pesi trascrizioni e iscrizioni potenzialmente pregiudizievoli.
Viene così escluso che debba essere la parte stessa a suggerire al professionista le attività da compiere a tal fine e che invece costituiscono oggetto dell’obbligazione contrattuale.
Il Supremo Collegio ha così confermato quanto riconosciuto dai giudici di merito, secondo i quali il professionista avrebbe sempre potuto consultare il registro generale dell'ordine condannando, nel caso di specie, il notaio a cancellare l’iscrizione ipotecaria e a risarcire il cliente.
Emendamenti alla legge finanziaria: possibilità per le parti di rinunciare ad appello, più caro ricorso in Cassazione.

È una delle modifiche più importanti al processo civile contenute nell'emendamento alla manovra presentato dal governo.
In base alla norma proposta, il giudice, in primo grado, potrà fissare un'udienza per pronunciare la sua sentenza «con motivazione breve», dando lettura del dispositivo e della sommaria elencazione dei fatti rilevanti. Le parti avranno 15 giorni per chiedere la motivazione estesa.
Se invece accetteranno quanto deciso dal magistrato la sentenza dovrà considerarsi passata in giudicato.
La rinuncia all'appello non è l'unica novità contenuta nell'emendamento. È previsto anche l'innalzamento a 500 euro del contributo fisso per i ricorsi in Cassazione e il raddoppio del contributo unificato per le impugnazioni davanti al tribunale e alla corte d'appello.
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