lunedì, luglio 01, 2019

Circa l’operatività della cd “prescrizione presuntiva”.

Cassazione Civile Sez. I - Ord. Num. 17595/2019 Presidente: GENOVESE - Relatore: VELLA - Data pubblicazione: 28/06/2019. 

L'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata se chi la oppone ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, e a tal fine vale qualsiasi contestazione della esistenza o dell'ammontare del credito, per cui alla luce della giurisprudenza di questa Corte: a) il debitore che neghi l’esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta, sicché va disattesa, ex art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto incompatibile (Cass. 2977/2016); b) in tema di prescrizione presuntiva, l'affermazione del debitore in ordine all'insussistenza della obbligazione di pagamento (nella specie, il compenso spettante ad un professionista per la sua opera) è inconciliabile con la proposizione della relativa eccezione e vale come ammissione della mancata estinzione (Cass. 26986/2013); 3) le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva poiché, lungi dall'essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa (Cass. 23751/2018, con riguardo alla incompatibilità dell'eccezione di prescrizione presuntiva con quella che negava il conferimento di incarico al professionista ricorrente e, dunque, la stessa costituzione del rapporto giuridico)”.
Vanno quindi ribaditi i seguenti principi di diritto:
«Il debitore che neghi l'esistenza del credito ovvero lo svolgimento delle prestazioni sulle quali si basa la relativa pretesa non può avvalersi dell'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché tali difese sono incompatibili con la relativa ratio, fondata sulla presunzione che il debito sia stato pagato, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore».
«Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza, non operano per il credito che trae origine da un contratto stipulato in forma scritta, mentre riprendono la loro ordinaria operatività per la parte del credito derivante dall'esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel documento contrattuale».

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