sabato, luglio 20, 2019

La valutazione della prova assunta, in sede di giudizio di legittimità.


Cass. Civile Sez. 6 - Ord. Num. 19492/2019 - Presidente: CURZIO - Relatore: LEONE - Data pubblicazione: 18/07/2019. 

“L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. ex multis: Cass. n. 19011/2017; Cass. Civ. n. 16056/2016)”.

Nessun commento: