mercoledì, luglio 24, 2019

La competenza del Gdp in materia di immissioni.

L'art. 7, co. terzo, n. 3 cpc attribuisce alla competenza del giudice di pace le controversie relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
La competenza ex art. 7 cpc è tassativamente circoscritta alle cause tra proprietari e detentori di immobili ad uso abitativo, rivivendo, al di fuori di tali ipotesi, i criteri ordinari di competenza. Come, difatti, sottolineato in dottrina, la norma processuale non copre l'intero ambito applicativo dell'art. 844 c.c. e, in particolare non comprende le controversie relative ad immissioni provenienti da impianti industriali, agricoli o destinati ad uso commerciale, essendo devoluta al giudice di pace la cognizione delle controversie relative ai rapporti di vicinato (Cass. s.u. 21582/2011), con esclusione - quindi - delle liti che, data la complessità delle questioni, esigano un bilanciamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà (art. 844, comma secondo c.c.).
Se, dunque, sul piano oggettivo, è decisiva la provenienza delle immissioni dall'utilizzo, in tutte le sue potenziali esplicazioni, di immobili destinati ad abitazione civile, occorre tuttavia tener conto della natura delle attività concretamente svolta e della particolare fonte da cui promanano i disturbi.
Qualora l'immobile, seppure a prevalente destinazione abitativa, sia utilizzato anche per scopi diversi e le relative attività siano all’origine delle immissioni illecite, non deve conferirsi rilievo alla destinazione prevalente, né alla classificazione catastale del bene (come sostenuto nella memoria difensiva dei ricorrenti), ma alla fonte dei fenomeni denunciati, nel senso che se questi siano dedotti come effetto di attività non connesse all'utilizzo dell'immobile come abitazione civile da parte degli occupanti (proprietari o detentori), è esclusa l'applicazione dell'art. 7, comma terzo, n. 3 cpc.
Nel caso concreto, le immissioni di rumore derivavano dallo svolgimento di feste e ricevimenti con intrattenimento musicale negli spazi esterni della proprietà dei resistenti, concessi a terzi dietro pagamento di un corrispettivo per ciascun evento.
L'attività immissiva, denunciata esclusivamente come effetto di tali accadimenti, eccedeva, quindi, per finalità e modalità di uso, dall'ordinaria destinazione dell'immobile ad abitazione civile (benché i resistenti si limitassero a concedere la disponibilità degli spazi senza ingerirsi nella concreta organizzazione dei singoli eventi) e, di conseguenza, la lite non rientrava nella competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 7, n. 3 cpc.

Corte Cassazione Civile Sez. 6 - Ord. Num. 19946/2019 Presidente: D'ASCOLA - Relatore: FORTUNATO - Data pubblicazione: 23/07/2019.

Nessun commento: