martedì, giugno 18, 2019

La scriminante dello “stato di necessità” nelle violazioni al codice della strada.

Cassazione Civile Sez. 6 - Ord. Num. 16155/2019 - Presidente: D'ASCOLA Relatore: CARRATO - Data pubblicazione: 17/06/2019. 

“Con specifico riguardo alla scriminante dello “stato di necessità”, è indispensabile, ai fini della sua configurabilità (e, perciò, allo scopo del riconoscimento della fondatezza della sua prospettazione in sede giudiziale, che deve ovviamente essere supportata da un idoneo riscontro probatorio gravante sul ricorrente), che, in applicazione dei principi fissati dagli artt. 54 e 59 c.p., ricorra un’effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero - quando si invochi detta esimente in senso putativo - l’erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata non da un mero stato d’animo, ma da circostanze concrete (oggettive) che la giustifichino (cfr., ad cs., Cass. n. 3961/1989, Cass. n. 4710/1999, Cass. n. 18099/2005 e Cass. n. 14286/2010).
In tal senso, in un caso assimilabile a quello in questione, questa Corte (v. Cass. n. 287/2005 cit.) ha confermato la decisione di merito, con la quale era stata esclusa la configurazione di una situazione di pericolo, rilevante ai fini dello “stato di necessità”, in un caso in cui, in sede di opposizione al verbale della polizia stradale con il quale era stata contestata all’opponente la violazione di cui all’art. 142, comma 9, c.d.s. per aver superato, alla guida della propria autovettura, il limite di velocità consentito, il ricorrente aveva invocato lo stato di necessità, adducendo che, nel momento dell’accertamento della violazione, si stava recando con urgenza in ospedale, ove il proprio genitore era stato ricoverato in gravi condizioni, poiché il pericolo di danno grave alla persona del genitore avrebbe potuto essere evitato altrimenti con il ricovero ospedaliero o anche mediante l’intervento sul posto del pronto soccorso, senza che l’opponente avesse potuto fornire un contributo determinante al fine di scongiurare il paventato danno (come nella vicenda oggetto della qui esaminata specifica controversia).
Più recentemente (cfr. Cass. n. 14286/2010, cit.) è stato asserito, sempre in tema di violazione al codice della strada prevista dall’art. 142, comma 9, che non vale ad escludere la responsabilità del conducente l'invocato stato di necessità dovuto all'esigenza di rispettare i tempi di una consultazione medica conseguente ad un malore lamentato da un passeggero, qualora non sia stato riscontrato l'imminente pericolo di vita del passeggero medesimo e l'impossibilità di provvedere diversamente alla salvezza di quest'ultimo.
Deve, quindi, qui riconfermarsi il principio di diritto sulla scorta del quale, in tema di cause di giustificazione, l'allegazione da parte del contravventore dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito, cioè, al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti e che siano univocamente idonei a poter comportare un imminente pericolo di danno grave per un soggetto non altrimenti ovviabile, e, quindi, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo al trasgressore di trovarsi in tale stato”.

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