mercoledì, giugno 12, 2019

L’usucapione dell’immobile detenuto in locazione.

Cass. Civile Sez. VI - Ord. Num. 15733/2019 - Presidente: LOMBARDO - Relatore: FORTUNATO - Data pubblicazione: 11/06/2019. 


 “La sostituzione dell'impianto elettrico e il solo intento di eseguire interventi radicali sull'immobile non potevano comportare l'affermazione di un possesso pieno, idoneo a far cessare il godimento “nomine alieno”, perpetuatosi, per contro, quale effetto del versamento del canone di locazione.
Occorreva quindi un atto di interversione che, ai sensi dell'art. 1141 comma secondo c.c., si manifestasse nel compimento di attività materiali che, secondo l'apprezzamento insindacabile del giudice di merito (Cass. 27521/2011; Cass. 4404/2006), fossero tali da rendere esteriormente riconoscibile all’avente diritto che il detentore aveva iniziato a possedere, rivendicando la titolarità del diritto esercitato (Cass. 17376/2018; Cass. 26327/2016).
A tal fine non rilevavano né l'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, idonei solo a sostanziare un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (Cass. 26327/2016; Cass. 2392/2009)”.

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