sabato, febbraio 16, 2019

La sospensione del processo per pregiudiziale ex art. 295 cpc.


Cass. Civile Sez. Lavoro - Sent. Num. 3910/2019 - Presidente: NAPOLETANO - Relatore: DI PAOLANTONIO - Data pubblicazione: 11/02/2019. 

“L'art. 295 cod. proc. civ., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione dipenda dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità tecnico-giuridica fra due emanande statuizioni e non ad un mero collegamento logico.
Affinché una questione possa essere ritenuta pregiudiziale in senso tecnico è necessario dunque «non solo che sia investito un punto costituente un antecedente logico indispensabile di fatto o di diritto, rispetto alla decisione principale e del quale il giudice non può conoscere incidenter tantum e neppure giudicare sul merito essendone imposto dalla legge l’accertamento con efficacia di giudicato, ma anche che tale punto assuma rilievo autonomo, in quanto destinato a proiettare le sue conseguenze giuridiche, oltre che sul rapporto controverso, su altri rapporti, al di fuori della causa, con la formazione, appunto, della cosa giudicata, a tutela di un interesse che trascende quello inerente alla soluzione della controversia nel cui ambito la questione è stata sollevata.» (Cass. 2.8.2007 n. 16995).
Pertanto non è sufficiente che nei due giudizi venga in rilievo la medesima questione giuridica, poiché in tal caso il giudice, essendo investito della questione stessa, ha il potere di decidere, a meno che non ricorra, con l'altra controversia, un'ipotesi di riunione, di litispendenza o di continenza (Cass. 19.6.2004 n. 11463; Cass. 8.9.2006 n. 19291)”.

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