domenica, febbraio 24, 2019

Deontologia forense: decorso prescrizione nel caso d’appropriazione somme.





Cass. Civile Sez. Unite - Sent. Num. 5200/2019 - Presidente: SCHIRO' - Relatore: GIUSTI - Data pubblicazione: 21/02/2019.

“Ai sensi dell'art. 51 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, l'azione disciplinare nei confronti dell'avvocato si prescrive nel termine di cinque anni, che decorrono dal giorno di realizzazione dell'illecito, ovvero, se questo consista in una condotta protratta, definibile in termini penalistici permanente o continuata, dalla data di cessazione della condotta stessa (Cass., Sez. U., 1° ottobre 2003, n. 14620; Cass., Sez. U., 26 novembre 2008, n. 28159; Cass., Sez. U., 2 febbraio 2015, n. 1822).
Contrariamente all'assunto del ricorrente, la norma deontologica contestata all'incolpato non può essere interpretata nel senso della irrilevanza del successivo indebito trattenimento del denaro incassato. La condotta del professionista, nel caso in esame, presenta i connotati tipici della continuità della violazione deontologica, per tale sua natura destinata a protrarsi fino alla restituzione delle somme che il medesimo avrebbe dovuto mettere a disposizione del cliente (cfr. Cass., Sez. U., 30 giugno 2016, n. 13379).
Invero, la condotta appropriativa posta in essere dall'avvocato non si è esaurita nell'incasso dell'assegno destinato al proprio cliente, ma si è accompagnata ad una mancata messa a disposizione delle somme riscosse, realizzata attraverso l'omessa informazione circa la definizione del processo civile in esito del quale l'assegno era stato emesso dalla controparte soccombente in quel giudizio.
Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha escluso il carattere istantaneo della condotta addebitata al professionista e rigettato l'eccezione di prescrizione.
Infatti, l'avvocato il quale s’appropri dell'importo dell'assegno emesso a favore del proprio assistito dalla controparte soccombente in un giudizio civile, omettendo di informare il cliente dell'esito del processo che lo aveva visto vittorioso e di restituirgli le somme di sua pertinenza, pone in essere una condotta connotata dalla continuità della violazione deontologica, destinata a protrarsi fino alla messa a disposizione del cliente delle somme di sua spettanza, sicché, ove tale comportamento persista fino alla decisione del Consiglio dell'ordine, non decorre la prescrizione di cui all'art. 51 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933”. 

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