venerdì, febbraio 15, 2019

La risalente collocazione temporale delle condotte, affievolisce le esigenze cautelari.

Corte Cassazione Penale Sez. VI - Sent. Num. 7148/2019 Presidente: PAOLONI - Relatore: DE AMICIS - Data Udienza: 31/01/2019. 

“Il Tribunale del riesame dovrà prendere in esame i rilievi attinenti alla collocazione temporale delle vicende storico-fattuali oggetto dei temi d'accusa enucleati nel provvedimento applicativo della misura cautelare in essere e alla loro correlazione o meno alla fase temporale in cui si è verificato il recesso dall'ipotizzato sodalizio: l'ultimo degli episodi di cessione di sostanze stupefacenti oggetto di contestazione risale, infatti, al 2 dicembre 2013. 
E' pacifica, al riguardo, l'affermazione del principio secondo cui la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura, con il logico corollario che ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. Unite n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi)”.

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