mercoledì, luglio 11, 2012

Mediazione obbligatoria: inapplicabile al rito sommario (Tribunale Firenze, sez. III, sentenza 22.05.2012).

Tribunale di Firenze - Sezione III Civile 
Sentenza 22 maggio 2012 N.RG. 9378/2011 
Verbale dell’udienza del 22 maggio 2012...omissis... 
Il Giudice, Ritenuto che il procedimento sommario di cognizione previsto dall'art 702 bis e 702 ter c.p.c., pur non delineando un procedimento d'urgenza o cautelare nondimeno prevede un procedimento dove viene massimizzata la velocità della trattazione e della decisione della controversia, con evidente premialità per il ricorrente che riesca a manifestare con forte evidenza le ragioni che militano a favore del proprio diritto.
C iò è reso del tutto evidente dalla stessa previsione di cui al 5° comma dell'art 702 ter c.p.c" a mente del quale " ... alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande".
Una tale disposizione, che consente evidentemente il rinvio della prima udienza per lo sviluppo degli incombenti necessari, esclude all’evidenza una trattazione frammentata o eccessivamente protratta ed invita le parti ed il giudice ad un confronto processuale concentrato e risolutivo in un medesimo contesto spazio temporale, virtualmente incompatibile con la previsione della concessionedi termini per l'esperimento di attività ulteriori e diverse da quelle strettamente tenute in considerazione dalla norma citata e dallo stesso scopo della sua introduzione: svolgere processi semplici, dove le ragioni siano chiare e intellegibili fin dai primi momenti con battute processuali, in brevissimo tempo.
D'altra parte, onde evitare un'interpretazione sostanzialmente abrogans della disposizioni in discorso e invece pervenire all'armonizzazione del processo sommario di cognizione con le previsioni di cui al D.Lgs 28/2010, occorre rilevare che l'art. 5, comma 4 del decreto sulla mediazione prevede: "i commi 1 e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
Il Tribunale al riguardo, ritiene che tale disposizione ben possa essere analogicamente applicato al caso del processo sommario di cognizione per l'ipotesi in cui, non potendosi procedere nelle forme previste dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c. per la complessità istruttoria contenutistica della controversia, sia necessario convertire il processo nel rito ordinario di cognizione, nel qual caso, evidentemente dovrà procedersi secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 D.Lgs 28/2010.
Nel merito, foro competente è senza dubbio il tribunale di Firenze non potendo il resistente considerarsi consumatore.
Parte ricorrente ha dato prova del rapporto negoziale e del proprio adempimento mentre il resistente non ha dato prova e nemmeno eccepito,la sussistenza di fatti modificativi impeditivi o estintivi. Sussiste l’adempimento del resistente e la domanda deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M. 
Visti gli artt. 702 bis e 55. Cp.c.
DICHIARA 
Accertata la risoluzione del contratto di leasing immobiliare inter partes
CONDANNA 
L’ omissis… all’immediata restituzione a omissis…dell'immobile di cui in domanda, libero da persone e da cose.
CONDANNA 
L’omissis…. al pagamento, delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.500,00, di cui €.125,OO per spese, € 1.000,00 per diritti, € 2.000,00 per onorari cd € 375,00 per spese generali oltre iva e cap come per legge.
Il Giudice
Dott. Roberto Monteverde

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