sabato, agosto 18, 2007

Esposto alla Commissione UE contro indennizzo diretto.



Spett.le
Commissione dell’Unione Europea
c.a. Sig. Commissario Giustizia, Libertà e Sicurezza
Rue de Loi / Westraat 200
B – 1049 Bruxelles

Spett.le
Parlamento dell’Unione Europea
c.a. Sig. Pres. Commissione Giuridica
Rue Wiertz 167
B - 1047 Bruxelles

Egr. Sig. On.le
Ministro della Giustizia
Via Arenula 70
00186 Roma

Egr. Sig. On.le
Ministro dello Sviluppo Economico
Via Veneto 33
00187 Roma


OGGETTO : Codice delle Assicurazioni (d. Lgs. 7/9/2005 n. 209, art. 149, comma sesto).

Violazione del principio introdotto con la Direttiva del Parlamento e del Consiglio n. 14 del 2005, in base al quale gli Stati membri debbono provvedere, affinché le persone lese a seguito di un sinistro, causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’art. 3, par. 1, della direttiva 72/166, possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro.


1) SOGGETTO DENUNCIANTE :
«NOME» «COGNOME» «INDIRIZZO» «CAP – CITTA’»

2) SOGGETTO CONTRO IL QUALE LA DENUNCIA È PROPOSTA :
REPUBBLICA ITALIANA – Stato membro –

PREMESSO CHE
Con decreto legislativo 7/9/2005, n. 209, il Governo italiano ha esercitato la delega conferita dal Parlamento con legge 29/7/2003, n. 229, in materia di riassetto del sistema assicurativo, attraverso l’emanazione di un articolato provvedimento, denominato “Codice delle Assicurazioni private”.
Tra i vari settori fatti oggetto dell’intervento riformatore vi è anche quello dell’assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale.
Più specificatamente, nell’ambito della disciplina delle procedure di liquidazione dei danni derivanti da sinistri stradali, il legislatore – agli artt. 149 e 150 – ha introdotto un sistema di risarcimento diretto, in virtù del quale, nella ricorrenza di determinati presupposti, la richiesta risarcitoria non deve più essere presentata all’assicuratore del responsabile civile, bensì al proprio assicuratore.
Il sistema in questione non è entrato in vigore contestualmente alla restante parte del Codice (e cioè il 1° gennaio 2006), in quanto la sua operatività veniva espressamente subordinata all’emanazione, sempre da parte del Governo, di un Regolamento attuativo.
Quest’ultimo è stato poi adottato con Decreto del Presidente della Repubblica il 18/7/2006, n. 254, entrato in vigore il 1° gennaio 2007 e dichiarato applicabile ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007.
Il sistema, così come configurato nell’articolazione dei due provvedimenti normativi di rango, rispettivamente, primario e secondario, è caratterizzato – ad opinione pressoché unanime dei primi commentatori – da sostanziale cogenza, nel senso cioè che, in presenza dei presupposti contenuti nel decreto legislativo e nel Regolamento attuativo, il danneggiato non avrebbe altra via, che quella di rivolgere le proprie pretese risarcitorie unicamente nei confronti della propria compagnia di assicurazioni, tanto con riferimento alla fase stragiudiziale, quanto con riferimento all’eventuale fase giudiziale . Ed invero, l’art. 149, primo comma, dispone infatti che: “In caso di sinistro tra due veicoli a motori identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”.
A sua volta, con riferimento all’eventuale fase giudiziale, il sesto comma del medesimo articolo sancisce : “In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”.
Come si è anticipato, quest’ultima norma dispone, nel senso che il danneggiato non è legittimato a proporre l’azione in giudizio nei confronti di altri soggetti, diversi dalla propria assicurazione (e tanto meno nei confronti della compagnia del responsabile civile).
Tale interpretazione è in effetti sorretta da almeno tre elementi:
- simmetria con l’univoco significato dell’espressione contenuta nel primo comma
(devono), con riferimento alla procedura stragiudiziale;
- parallelismo sistematico tra la legittimazione passiva della fase stragiudiziale e la legittimazione passiva nella fase giudiziale;
- moventi di politica del diritto, che hanno ispirato le scelte del legislatore delegato nella redazione di questa parte del “Codice delle Assicurazioni private” .
Tanto premesso il sottoscritto ritiene di dover evidenziare il contrasto con l’ordinamento comunitario, che si è verificato con l’introduzione di dette norme del “Codice delle Assicurazioni private”. A tal fine il sottoscritto

ESPONE

Con la direttiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’1/5/2005, venivano introdotte delle modifiche ad alcune direttive comunitarie in materia assicurativa.
Per quello che qui interessa, l’art. 4 della direttiva 2005/14/CE contiene delle modifiche alla direttiva 90/232/CE, mediante la previsione, tra l’altro, dell’inserimento dell’art. 4 quinquies, che così dispone: “Gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro, causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’art. 3, par.1, della direttiva 72/166, possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro”.
Si tratta, all’evidenza, della generalizzazione del principio dell’azione diretta, già introdotto con la direttiva 2000/26/CE, limitatamente alle vittime dei sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa e causati dall’uso di veicoli assicurati e stazionanti presso altro Stato membro.
Sul punto è opportuno sottolineare che, al momento dell’adozione della direttiva
2005/14/CE, l’ordinamento italiano era già adeguato alla normativa europea, in merito allo specifico profilo, in quanto l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile era già da tempo prevista, in chiave generale, nell’ambito dell’art. 18, L. 24/12/1969, n. 990 (oggi abrogata a seguito dell’entrata in vigore del “Codice delle Assicurazioni private”), sin dalla sua formulazione originaria.
A ciò si aggiunga che è già spirato il termine, fissato al giorno 11 giugno 2007, previsto per il recepimento della direttiva 2005/14/CE.
Paradossalmente, dunque, oggi, alla luce del disposto dell’art. 149 del “Codice delle Assicurazioni private”, l’ordinamento italiano, invece di adeguarsi a quello comunitario ha incredibilmente compiuto un’operazione di “disarmonizzazione”, introducendo norme che vanno esattamente nel senso opposto rispetto a quello indicato in sede europea.
L’affermata cogenza del sistema di risarcimento diretto, anche con riferimento alla fase giudiziale, priverebbe infatti la persona lesa della possibilità, viceversa obbligatoriamente prevista nella direttiva, di “avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’Impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro”.
* * * * *
Ciò premesso ed esposto, il sottoscritto
RICHIEDE

- previa, se del caso, audizione dei Ministri della Giustizia e dello Sviluppo Economico del Governo Italiano;
- previa, se del caso, audizione della associazione esponente, nelle persone dei suoi avvocati delegati ;
DI AVVIARE LA PROCEDURA DI INFRAZIONE
nei confronti dello Stato Italiano per l’attuata violazione della direttiva 2005/14/CE, con specifico riferimento all’art. 4 quinquies, trovandosi l’Ordinamento Italiano non adeguato ai principi contenuti nella suddetta direttiva, trovandosi quindi in palese contrasto con la normativa comunitaria.

Data e luogo, ……

NB: Il fac-simile che precede può essere utilizzato da tuti i Colleghi, previa intestazione con il proprio nominativo e sottoscrizione dell'esposto medesimo.