sabato, giugno 13, 2020

L’impugnazione della delibera approvativa del bilancio condominiale.



Cass. Civ. – Sez. VI - ord. n. 10844/2020 – Presidente D’Ascola – Relatore Scarpa – pubblicata l’08 giugno 2020.

"Per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c., la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti, nel termine stabilito dall'art. 1137 c.c., non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di legittimità, restando perciò escluso ogni sindacato giudiziale sulla consistenza degli esborsi o sulla convenienza delle scelte  gestionali (Cass. II, 4 marzo 2011, n. 5254; Cass. II, 20 aprile 1994, n. 3747; Cass. VI-2, 17 agosto 2017, n. 20135; Cass. II, T7 gennaio 1988, n. 731).
E' poi certo nell'interpretazione giurisprudenziale che, se ciascun comproprietario ha la facoltà (di richiedere e) di ottenere dall’amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e, non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea), senza neppure l'onere di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti), l'esercizio di tale facoltà non deve risultare di ostacolo all'attività di amministrazione, né rivelarsi contraria ai principi di correttezza (Cass. II, 21 settembre 2011, n. 19210; Cass. 29 novembre 2001, n. 15159; Cass. II, 26 agosto 1998, n. 8460).
E’ altrettanto consolidato l'orientamento giurisprudenziale che precisa come, per la validità della delibera di approvazione del bilancio condominiale, non è necessario che la relativa contabilità sia tenuta dall'amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, fornendo la prova, attraverso i corrispondenti documenti giustificativi, non solo della qualità e quantità dei frutti percetti e delle somme incassate, nonché dell'entità e causale degli esborsi fatti, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito e di stabilire se l'operato di chi rende il conto sia adeguato a criteri di buona amministrazione, e ciò comunque alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice di merito e che non è denunciabile per cassazione alla stregua dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Neppure si richiede che le voci di spesa siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri dell'organo deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente all'approvazione stessa, prestando fede ai dati forniti dall'amministratore alla stregua della documentazione giustificativa (Cass. II, 23 gennaio 2007, n. 1405; Cass. II, 7 febbraio 2000, n. 9099; Cass. II, 20 aprile 1994, n. 3747). E' pertanto valida la deliberazione assembleare con la quale, come nella specie, si proceda sinteticamente all'approvazione di una voce, o si indichi la somma complessivamente stanziata, atteso che i criteri di semplicità e snellezza che presidiano alle vicende deH'amministrazione condominiale consentono, senza concreti pregiudizi per la collettività dei comproprietari, finanche la possibilità di regolarizzazione successiva delle eventuali omissioni nell'approvazione dei rendiconti. (Cass. II, 30 dicembre 1997, n. 13100; Cass. II, 31 marzo 2017, n. 8521; Cass. II, 13 ottobre 1999, n. 11526)".

martedì, giugno 02, 2020

Responsabilità oggettiva ex art. 2051 cc: la prevedibilità dell'evento interrompe il nesso causale.



 
Corte Cass. Civ. Sez. 6 – Ord. n. 100040/2020 – Presidente:  Frasca -Relatore: Cirillo – Pubblicata il 28 maggio 2020. 

“La costante giurisprudenza di questa Corte sull’art. 2051 cc, insegna che il danneggiato deve comunque dimostrare l’esistenza del fatto dannoso, il nesso di causalità e il danno, rimanendo a carico del custode l’obbligo di dimostrazione del caso fortuito (v., tra le altre, le ordinanze 22 dicembre 2017, n. 30775, 30 ottobre 2018, n. 27724, e 13 febbraio 2019, n. 4160).
Ciò premesso, giova ricordare che questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull’obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione.
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
E stato anche chiarito nelle menzionate pronunce che l’espressione “fatto colposo” che compare nell’art. 1227 cod. civ. non va intesa come riferita all’elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l’imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
Nel caso in esame la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, per cui la sentenza impugnata resiste alle censure proposte.
La pronuncia in esame, infatti, ha compiuto una valutazione complessiva delle prove ed ha ritenuto, come si è detto, che, se il conducente avesse rispettato il limite di velocità, avrebbe avuto la possibilità di arrestare la vettura in tempo utile, nonostante la presenza dell’avvallamento.
Ne deriva, in sostanza, che l’eccesso di velocità del conducente è stato ritenuto dalla Corte d’appello, con un accertamento in fatto non suscettibile di modifica o riesame in questa sede, come una causa successiva di per sé sola sufficiente a determinare l’evento; il che equivale a dire che l’eccesso di velocità ha interrotto il nesso di causalità tra l’avvallamento stradale e l’incidente (v. anche le ordinanze 30 ottobre 2018, n. 27724, e 29 gennaio 2019, n. 2345).
Va poi aggiunto, ad abundantiam, che non risulta sia stato in alcun modo prospettato, in sede di merito, che l’avvallamento in questione fosse presente già da un tempo sufficiente a rendere ragionevole il doveroso intervento di manutenzione da parte del custode”.

sabato, maggio 23, 2020

Il ricorso per cassazione “farcito” è inammissibile per difetto di autosufficienza.




Cass. Civile Sez. 2 - Ord. Num. 9382/2020 - Presidente: MANNA -Relatore: GRASSO - Data pubblicazione: 21/05/2020.
“Questa Corte (Sez. 5, n. 8245, 04/04/2018), consolidando principio già numerose volte ribadito (cfr., ex multis, Cass. n. 3385/016, 22185/015, 18363/015) ha precisato che la tecnica di redazione dei cosiddetti ricorsi assemblati o farciti o sandwich implica una pluralità di documenti integralmente riprodotti all'interno del ricorso, senza alcuno sforzo di selezione o rielaborazione sintetica dei loro contenuti.
Tale eccesso di documentazione integrata nel ricorso non soddisfa la richiesta alle parti di una concisa rielaborazione delle vicende processuali contenuta nel codice di rito per il giudizio di cassazione, viola il principio di sinteticità che deve informare l'intero processo (anche in ragione del principio costituzionale della ragionevole durata di questo), impedisce di cogliere le problematiche della vicenda e comporta non già la completezza dell'informazione, ma il sostanziale «mascheramento» dei dati effettivamente rilevanti per le argomentazioni svolte, tanto da risolversi, paradossalmente, in un difetto di autosufficienza del ricorso stesso. La Corte di cassazione, infatti, non ha l'onere di provvedere all'indagine ed alla selezione di quanto è necessario per la discussione del ricorso.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno osservato che il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, previsto dall'art. 366 n. 3 cod. proc. civ., è preordinato allo scopo di agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa, l’esito dei gradi precedenti con eliminazione delle questioni non più controverse ed il tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (sent. n. 16628 del 2009). Si è inoltre rilevato (ord. n. 19255 del 2010) che l'assolvimento del requisito in questione è considerato dal legislatore come un'attività di narrazione del difensore che, in ragione dell'espressa qualificazione della sua modalità espositiva come sommaria, postula un'esposizione finalizzata a riassumere sia la vicenda sostanziale dedotta in giudizio che lo svolgimento del processo.
E' stato, altresì, precisato (Cass. n. 10244 de! 2013) che la pedissequa riproduzione di atti processuali e documenti, ove si assuma che la sentenza impugnata non ne abbia tenuto conto o li abbia mal interpretati, non soddisfa il requisito di cui all'art. 366 n. 3 cod. proc, civ., in quanto costituisce onere del ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale, funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure, al fine di evitare di delegare alla Corte un'attività, consistente nella lettura integrale di atti e documenti assemblati finalizzata alla selezione di ciò che  effettivamente rileva ai fini della decisione, che, inerendo al contenuto del ricorso, è di competenza della parte ricorrente e, quindi, del suo difensore.
Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, la tecnica espositiva adottata nel ricorso in esame appare inidonea ad integrare il requisito dell'art. 366 n. 3 cod. proc. civ. poiché onera la Corte, per percepire il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale, di procedere alla lettura degli atti e documenti riprodotti, similmente a quanto avviene in ipotesi di mero rinvio ad essi, difettando quella sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in cui si sostanzia il principio di autosufficienza del ricorso. Nella specie, non può peraltro trovare applicazione il principio espresso da questa Corte, in base al quale la tecnica di redazione mediante integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un'esposizione dei fatti non sommaria, in violazione dell’art. 366 n. 3 cod. proc. civ., e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza, sicché è sanzionabile con l’inammissibilità”.

mercoledì, maggio 20, 2020

La “mala gestio” per omessa chiamata in causa di tutti i danneggiati.





Cass. Civile Sez. 3 - Sent. Num. 9196/2020 - Presidente: ARMANO -Relatore: SESTINI - Data pubblicazione: 19/05/2020.

“In relazione al concorso dei danneggiati in caso d’incapienza del massimale, disciplinato dall'art. 27 I. n. 990/1969 (applicabile nel caso, ratione temporis), la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nell'individuazione di un onere dell'assicuratore di attivarsi per l'identificazione di tutti i danneggiati e per la loro congiunta chiamata in causa ai fini della liquidazione del risarcimento nella misura proporzionalmente ridotta (cfr. Cass. n. n. 1831/1988, Cass. n. 13335/2004, Cass. n. 9510/2007, Cass. n. 4765/2016 e Cass. n. 13394/2018).
Con la conseguenza che l'assicuratore deve «imputare a propria negligenza il non avere provveduto -o richiesto che si provvedesse in sede giudiziale- alla congiunta disamina delle pretese risarcitone dei danneggiati per la riduzione proporzionale dei correlativi indennizzi» (Cass. n. 9510/2007 e Cass. n. 4765/2016) e che, «ove ciò non abbia fatto, non può opporre ai danneggiati non risarciti l'incapienza del massimale, ma deve rispondere fino alla concorrenza dell'ammontare del medesimo nei confronti di ciascun danneggiato» (Cass. n. 13394/2018).
La medesima giurisprudenza di legittimità ha precisato che «resta peraltro salva la facoltà dell'assicuratore che invochi la riduzione dell'indennizzo di provare, nel giudizio promosso dal danneggiato non ancora risarcito, che quanto aveva pagato era effettivamente dovuto siccome corrispondente al danno subito dal danneggiato risarcito.  Se tale prova abbia successo il suo debito verso il danneggiato non ancora risarcito sarà proporzionalmente ridotto nei limiti della quota di indennizzo che, nel rispetto del criterio della par condicio, sarebbe spettata al danneggiato precedentemente soddisfatto. E ciò per l'ovvia ragione che se, per un verso, l'inosservanza da parte dell'assicuratore della regola della par condicio creditorum non può ridondare in danno del danneggiato pretermesso, neppure è ammissibile che, in ragione della violazione di quella regola, questi consegua una somma superiore a quella che avrebbe percepito se la regola fosse stata rispettata» (Cass. n. 13335/2004; conforme Cass. n. 13394/2018).
In continuità con tali risalenti e condivisibili indirizzi, deve ritenersi corretta la conclusione della Corte di merito circa la sussistenza di un'ipotesi di mala gestio (impropria) a carico dell'assicuratrice per non avere provocato la chiamata in causa (ex art. 106 c.p.c.) di tutti i danneggiati nel giudizio promosso”.

sabato, maggio 16, 2020

La responsabilità ex art. 2051 cc del custode.




Cass. Civile Sez. 3 - Ord. Num. 8879/2020 - Presidente: TRAVAGLINO - Relatore: PELLECCHIA - Data pubblicazione: 13/05/2020

“Questa Corte (cfr. Cass. n. 2480/2018, Cass. n. 2481/2018, Cass. n. 2482/2018), all'esito di una ricognizione degli orientamenti nel tempo consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. (anche in rapporto a quella di cui all'art. 2043 c.c.), ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi di diritto:
a)     «l’art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»;
b)     «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso»;
c)     «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, ma anche dello stesso comportamento del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo  della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode».
Tuttavia, l’imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati".