sabato, maggio 16, 2020

La responsabilità ex art. 2051 cc del custode.




Cass. Civile Sez. 3 - Ord. Num. 8879/2020 - Presidente: TRAVAGLINO - Relatore: PELLECCHIA - Data pubblicazione: 13/05/2020

“Questa Corte (cfr. Cass. n. 2480/2018, Cass. n. 2481/2018, Cass. n. 2482/2018), all'esito di una ricognizione degli orientamenti nel tempo consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. (anche in rapporto a quella di cui all'art. 2043 c.c.), ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi di diritto:
a)     «l’art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»;
b)     «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso»;
c)     «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, ma anche dello stesso comportamento del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo  della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode».
Tuttavia, l’imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati".

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