venerdì, maggio 08, 2020

La censura, in sede di legittimità, della liquidazione equitativa dei danni.




Cass. Civile Sez. 3 - Sent. Num. 8529/2020 Presidente: FRASCA - Relatore: DE STEFANO - Data pubblicazione: 06/05/2020.

“La liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. pura, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere ampiamente discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento (Cass. 13/09/2018, n. 22272; Cass. ord. 20/06/2019, n. 16595).
Pertanto, la censura in sede di legittimità di una valutazione equitativa del danno è ammessa in caso di omessa enunciazione dei criteri in motivazione, oppure di loro manifesta incongruità rispetto al caso concreto, oppure di radicale contraddittorietà, oppure di macroscopica contrarietà a dati di comune esperienza, ovvero ancora tali da condurre ad una quantificazione particolarmente ed evidentemente sproporzionata per eccesso o per difetto (Cass. ord. 25/05/2017, n. 13153; Cass. 08/11/2007, n. 23304)”.

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