mercoledì, maggio 20, 2020

La “mala gestio” per omessa chiamata in causa di tutti i danneggiati.





Cass. Civile Sez. 3 - Sent. Num. 9196/2020 - Presidente: ARMANO -Relatore: SESTINI - Data pubblicazione: 19/05/2020.

“In relazione al concorso dei danneggiati in caso d’incapienza del massimale, disciplinato dall'art. 27 I. n. 990/1969 (applicabile nel caso, ratione temporis), la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nell'individuazione di un onere dell'assicuratore di attivarsi per l'identificazione di tutti i danneggiati e per la loro congiunta chiamata in causa ai fini della liquidazione del risarcimento nella misura proporzionalmente ridotta (cfr. Cass. n. n. 1831/1988, Cass. n. 13335/2004, Cass. n. 9510/2007, Cass. n. 4765/2016 e Cass. n. 13394/2018).
Con la conseguenza che l'assicuratore deve «imputare a propria negligenza il non avere provveduto -o richiesto che si provvedesse in sede giudiziale- alla congiunta disamina delle pretese risarcitone dei danneggiati per la riduzione proporzionale dei correlativi indennizzi» (Cass. n. 9510/2007 e Cass. n. 4765/2016) e che, «ove ciò non abbia fatto, non può opporre ai danneggiati non risarciti l'incapienza del massimale, ma deve rispondere fino alla concorrenza dell'ammontare del medesimo nei confronti di ciascun danneggiato» (Cass. n. 13394/2018).
La medesima giurisprudenza di legittimità ha precisato che «resta peraltro salva la facoltà dell'assicuratore che invochi la riduzione dell'indennizzo di provare, nel giudizio promosso dal danneggiato non ancora risarcito, che quanto aveva pagato era effettivamente dovuto siccome corrispondente al danno subito dal danneggiato risarcito.  Se tale prova abbia successo il suo debito verso il danneggiato non ancora risarcito sarà proporzionalmente ridotto nei limiti della quota di indennizzo che, nel rispetto del criterio della par condicio, sarebbe spettata al danneggiato precedentemente soddisfatto. E ciò per l'ovvia ragione che se, per un verso, l'inosservanza da parte dell'assicuratore della regola della par condicio creditorum non può ridondare in danno del danneggiato pretermesso, neppure è ammissibile che, in ragione della violazione di quella regola, questi consegua una somma superiore a quella che avrebbe percepito se la regola fosse stata rispettata» (Cass. n. 13335/2004; conforme Cass. n. 13394/2018).
In continuità con tali risalenti e condivisibili indirizzi, deve ritenersi corretta la conclusione della Corte di merito circa la sussistenza di un'ipotesi di mala gestio (impropria) a carico dell'assicuratrice per non avere provocato la chiamata in causa (ex art. 106 c.p.c.) di tutti i danneggiati nel giudizio promosso”.

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