La Commissione Giustizia in data 22/6/2017 ha approvato definitivamente, in sede legislativa, la proposta di legge C. 4439, (FALANGA e altri, approvata dalla 2a Commissione permanente del Senato) su “Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi”.
L’approvazione della proposta di legge in discussione fa, quindi, venir meno lo schema di regolamento ministeriale previsto in materia e consente finalmente l’elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi con una vera e propria legge elettorale, che riforma la disciplina contenuta nella Legge sull’ordinamento forense (L. 247/12).
Il testo della Legge Falanga ricalca sostanzialmente le indicazioni offerte dalla Giustizia amministrativa, che aveva annullato il D.M. n. 170/2014.
Le principali novità, che consentiranno il rinnovamento dei Consigli dei vari Ordini circondariali, sono la previsione che “ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” (art. 4 e 10); la designazione dei componenti della commissione elettorale, effettuata mediante sorteggio tra gli iscritti (art. 9); il rispetto, soltanto nella preferenza di voto multipli, al genere meno rappresentato (art. 10); la possibilità del voto elettronico, ove tecnicamente possibile (art. 13).
Infine, la norma transitoria:“I consigli dell’ordine che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I consigli dell’ordine eletti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, le cui elezioni sono state annullate in via definitiva, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, se successiva alla predetta data di entrata in vigore. 3. In sede di prima applicazione, la durata dei consigli dell’ordine, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2, è stabilita comunque alla scadenza del 31 dicembre 2018, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3 della presente legge. Alle elezioni successive si applicano le disposizioni di cui all’articolo 28, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247…” (art. 17).
Pertanto, con l’approvazione di tale assetto normativo, i Consigli dell’Ordine vedranno finalmente la possibilità di rinnovare la componente consiliare, evitando le vecchie logiche dei “listoni” che impedivano il ricambio generazionale, a discapito delle reali rappresentanze del Foro.
venerdì, giugno 23, 2017
sabato, giugno 17, 2017
Sinistri e transazione: il compenso percepito dall’assicurazione è satisfattivo (salvo accordo scritto col cliente).
“In tema di transazione stragiudiziale sul risarcimento del danno, integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in assenza di accordo scritto sul compenso ex art. 2233 cod. civ., richieda al Cliente un compenso ulteriore rispetto a quanto già percepito direttamente dalla Compagnia assicuratrice (Nel caso di specie, l’ulteriore importo appariva manifestamente sproporzionato rispetto all’attività svolta. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due)”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 386
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 386
venerdì, giugno 16, 2017
Associazione di tipo mafioso: la natura dell’aggravante della disponibilità di armi.
“In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod. pen., ha natura oggettiva ed è configurabile a carico dei partecipi, ex art. 59/2 cod. pen., che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che per colpa lo ignorino. Ai fini della ravvisabilità dell'aggravante in esame, è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto abbia la concreta disponibilità delle armi, potendo assumere, ai fini probatori, anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso: cfr. Cass. 44667/2016; Cass. 44704/2015; Cass. 1703/2014 che hanno ribadito che, ai fini probatori, la consapevolezza può desumersi in base all'appartenenza del singolo soggetto alla cosca mafiosa nella disponibilità del quale le armi si trovavano”.
Cass. Penale Sez. 2 Sent. Num. 27394-2017 Presidente: DIOTALLEVI Relatore: RAGO - Data Udienza: 10/05/2017.
Cass. Penale Sez. 2 Sent. Num. 27394-2017 Presidente: DIOTALLEVI Relatore: RAGO - Data Udienza: 10/05/2017.
Per i balconi “aggettanti” non si applica la disciplina di cui all’art. 1125 cc.
“In tema di condominio, i balconi "aggettanti", i quali sporgono dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell'edificio - come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio - non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani e ad essi non può applicarsi il disposto dell'articolo 1125 cod. civ.
I balconi "aggettanti", pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono (Cassazione civile,Sez. 2, Sent. n. 15913 del 17/07/2007; conf. Cassazione civile Sez. 2, Sent. n. 587 del 12/01/2011 e Cassazione civile, sez. II, Sent. 05/01/2011 n. 218)”.
Cassazione Civile Sez. II sent. n. 10894-2017 Presidente: MIGLIUCCI Relatore: CORRENTI - Data pubblicazione: 04/05/2017
I balconi "aggettanti", pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono (Cassazione civile,Sez. 2, Sent. n. 15913 del 17/07/2007; conf. Cassazione civile Sez. 2, Sent. n. 587 del 12/01/2011 e Cassazione civile, sez. II, Sent. 05/01/2011 n. 218)”.
Cassazione Civile Sez. II sent. n. 10894-2017 Presidente: MIGLIUCCI Relatore: CORRENTI - Data pubblicazione: 04/05/2017
giovedì, giugno 15, 2017
L'ammissione della parte al gratuito patrocinio, preclude l'erogazione della sanzione del raddoppio del cd "contributo unificato".
"Come affermato in più occasioni da questa Corte (Cass. 2.9.2014 n. 18523; Cass. ord. 18.10.2016 n. 3669; Cass. 15.10.2015 n. 20920), quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato non sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 13 c. 1 quater DPR n. 115/2002 introdotto dalle legge n. 228 del 2012.
Infatti, anche se la disposizione di cui all'art. 13 citato non prevede esenzioni per tale ipotesi, la norma deve essere interpretata, sistematicamente, pur sempre nel contesto del provvedimento legislativo in cui è stata inserita a seguito della modifica di cui all'art. 1 legge n. 228/2012.
Ebbene, l'art. 131 DPR 30.5.2002 n. 115 statuisce che: "Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. Tra quelle prenotate a debito rientra il contributo unificato nel processo civile e amministrativo".
Sebbene il raddoppio del contributo si muova nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle pur sempre limitate risorse a sua disposizione ed il suo rilevamento non costituisca un capo del provvedimento di definizione dell'impugnazione dotato di contenuto condannatorio né di contenuto declaratorio, tuttavia è indubbio che l'applicazione di tale raddoppio, se sia riferibile ad un soggetto ammesso al patrocinio dello stato ovvero ad una amministrazione pubblica, non sia conforme a legge.
Nei suddetti casi, infatti, si ha un esonero istituzionale, per valutazione normativa dello loro qualità soggettiva, del materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
Nella specifica fattispecie del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato, pertanto, se il giudice adito -in sede di decisione- può e deve dichiarare che non sussistono le condizioni per la applicazione del disposto di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, allo stesso modo non si può privare la parte non abbiente di una eventuale tutela giurisdizionale in sede di legittimità nell'ipotesi in cui vi sia stata una erronea determinazione giurisdizionale sul punto da parte dei giudici di appello.
Né può affermarsi che l'eventuale erroneità della indicazione di sussistenza dei presupposti per l'assoggettabilità all'obbligo di un versamento di una somma pari a quella del contributo potrà essere segnalata in sede di riscossione (cfr. Cass. Sez. VI - 3 ord. 9.11.2016 n. 22867) perché tale ricostruzione si porrebbe in contrasto con l'art. 6 della CEDU, con riguardo ai tempi ragionevoli del processo e al principio dell'esame equo della propria controversia, e con l'art. 47 della Carta Fondamentale dell'Unione Europea, che afferma che a coloro che non dispongano di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia, non potendosi, pertanto, ravvisare tale situazione quando il non abbiente debba essere costretto ad azionare più giudizi per ottenere garanzia dei propri diritti.
E ciò prescindendo da altri profili processuali di diritto interno, relativi alla circostanza che altre autorità, seppure in sede di riscossione, dovrebbero rivalutare un capo di una pronuncia giurisdizionale definitiva, oppure dal negativo aspetto di politica finanziaria e di bilancio pubblico conseguente al fatto che un altro giudizio (opposizione alla riscossione esattoriale) esporrebbe lo Stato ad un ulteriore esborso per la difesa del non abbiente".
Cassazione Civile Sez. Lav. Sent. num. 13935-2017 Presidente: NOBILE Relatore: CINQUE - Data pubblicazione: 05/06/2017
Infatti, anche se la disposizione di cui all'art. 13 citato non prevede esenzioni per tale ipotesi, la norma deve essere interpretata, sistematicamente, pur sempre nel contesto del provvedimento legislativo in cui è stata inserita a seguito della modifica di cui all'art. 1 legge n. 228/2012.
Ebbene, l'art. 131 DPR 30.5.2002 n. 115 statuisce che: "Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. Tra quelle prenotate a debito rientra il contributo unificato nel processo civile e amministrativo".
Sebbene il raddoppio del contributo si muova nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle pur sempre limitate risorse a sua disposizione ed il suo rilevamento non costituisca un capo del provvedimento di definizione dell'impugnazione dotato di contenuto condannatorio né di contenuto declaratorio, tuttavia è indubbio che l'applicazione di tale raddoppio, se sia riferibile ad un soggetto ammesso al patrocinio dello stato ovvero ad una amministrazione pubblica, non sia conforme a legge.
Nei suddetti casi, infatti, si ha un esonero istituzionale, per valutazione normativa dello loro qualità soggettiva, del materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
Nella specifica fattispecie del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato, pertanto, se il giudice adito -in sede di decisione- può e deve dichiarare che non sussistono le condizioni per la applicazione del disposto di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, allo stesso modo non si può privare la parte non abbiente di una eventuale tutela giurisdizionale in sede di legittimità nell'ipotesi in cui vi sia stata una erronea determinazione giurisdizionale sul punto da parte dei giudici di appello.
Né può affermarsi che l'eventuale erroneità della indicazione di sussistenza dei presupposti per l'assoggettabilità all'obbligo di un versamento di una somma pari a quella del contributo potrà essere segnalata in sede di riscossione (cfr. Cass. Sez. VI - 3 ord. 9.11.2016 n. 22867) perché tale ricostruzione si porrebbe in contrasto con l'art. 6 della CEDU, con riguardo ai tempi ragionevoli del processo e al principio dell'esame equo della propria controversia, e con l'art. 47 della Carta Fondamentale dell'Unione Europea, che afferma che a coloro che non dispongano di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia, non potendosi, pertanto, ravvisare tale situazione quando il non abbiente debba essere costretto ad azionare più giudizi per ottenere garanzia dei propri diritti.
E ciò prescindendo da altri profili processuali di diritto interno, relativi alla circostanza che altre autorità, seppure in sede di riscossione, dovrebbero rivalutare un capo di una pronuncia giurisdizionale definitiva, oppure dal negativo aspetto di politica finanziaria e di bilancio pubblico conseguente al fatto che un altro giudizio (opposizione alla riscossione esattoriale) esporrebbe lo Stato ad un ulteriore esborso per la difesa del non abbiente".
Cassazione Civile Sez. Lav. Sent. num. 13935-2017 Presidente: NOBILE Relatore: CINQUE - Data pubblicazione: 05/06/2017
mercoledì, giugno 14, 2017
martedì, giugno 13, 2017
L'attribuzione delle spese processuali: determinazione legittimazione in fase d'impugnazione.
"Il provvedimento di distrazione delle spese processuali instaura, fra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente, un autonomo rapporto che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore.
Di conseguenza, rimane integra la facoltà di quest'ultimo non solo di rivolgersi al cliente per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta (Sez. 3, Sentenza n. 27041 del 12/11/2008).
La parte sostanziale vittoriosa è, pertanto, legittimata ad impugnare il capo della sentenza di primo grado che, pur distraendo le spese processuali in favore del difensore, le ha liquidate in misura insufficiente, in quanto - essendo comunque tenuta a corrispondere al proprio difensore la differenza fra quanto liquidato dal giudice e quanto dovutogli in base agli accordi o al tariffario professionale - ha interesse a che la liquidazione giudiziale sia quanto più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista.
Il difensore distrattario delle spese assume la qualità di parte, sia attivamente sia passivamente, in sede di gravame solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata (Sez. 1, Sentenza n. 6761 del 22/12/1981, Rv. 417650; Sez. 1, Sentenza n. 1204 del 17/04/1972, Rv. 357687), con esclusione delle contestazioni relative all'ammontare delle spese liquidate, giacché l'eventuale erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore (che potrà rivalersi nei confronti del proprio assistito) bensì quelli della parte vittoriosa (che sarà tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore)".
Cassazione Civile Sez. III - Ordinanza n.13516-2017 del 30 maggio 2017.
Di conseguenza, rimane integra la facoltà di quest'ultimo non solo di rivolgersi al cliente per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta (Sez. 3, Sentenza n. 27041 del 12/11/2008).
La parte sostanziale vittoriosa è, pertanto, legittimata ad impugnare il capo della sentenza di primo grado che, pur distraendo le spese processuali in favore del difensore, le ha liquidate in misura insufficiente, in quanto - essendo comunque tenuta a corrispondere al proprio difensore la differenza fra quanto liquidato dal giudice e quanto dovutogli in base agli accordi o al tariffario professionale - ha interesse a che la liquidazione giudiziale sia quanto più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista.
Il difensore distrattario delle spese assume la qualità di parte, sia attivamente sia passivamente, in sede di gravame solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata (Sez. 1, Sentenza n. 6761 del 22/12/1981, Rv. 417650; Sez. 1, Sentenza n. 1204 del 17/04/1972, Rv. 357687), con esclusione delle contestazioni relative all'ammontare delle spese liquidate, giacché l'eventuale erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore (che potrà rivalersi nei confronti del proprio assistito) bensì quelli della parte vittoriosa (che sarà tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore)".
Cassazione Civile Sez. III - Ordinanza n.13516-2017 del 30 maggio 2017.
giovedì, giugno 01, 2017
sabato, maggio 27, 2017
La valutazione della prova nel processo civile.
"(…..) Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, per aversi presunzione giuridicamente valida non occorre che i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti certi, ma è sufficiente che dai fatti noti sia univocamente deducibile il fatto ignoto, attraverso un procedimento logico basato sull' id quod plerumque accidit (in virtù della regola dell'inferenza probabilistica), sicché sia consentito desumere dal fatto noto quello da dimostrare come conseguenza logica possibile (v. Cass. n. 4376 del 1982, n. 6443 del 1983 e, tra le più recenti, Cass. n. 2632 del 2014). Va poi ricordato che è riservata al giudice di merito la valutazione discrezionale della sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, ovverosia come circostanze idonee a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit: l'unico sindacato riservato in proposito al giudice di legittimità è quello sulla congruenza della relativa motivazione (Cass. n. 9225 del 2005). (……) Questa Corte ha più volte affermato che l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. tra le più recenti, Cass. n. 16056 del 2016; v. pure n. 17097 del 2010)”.
Cass. Civile Sez. Lavoro Sent. num. 13198 del 25/05/2017 Presidente: MACIOCE - Relatore: BLASUTTO.
Cass. Civile Sez. Lavoro Sent. num. 13198 del 25/05/2017 Presidente: MACIOCE - Relatore: BLASUTTO.
giovedì, maggio 25, 2017
giovedì, maggio 11, 2017
L’assegno di divorzio ed il nuovo orientamento del Supremo Collegio.
“Il giudice del divorzio, richiesto dell’assegno di cui all’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 10 della legge n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell’ordine progressivo tra le stesse stabilito da tale norma:
A) deve verificare, nella fase dell’an debeatur – informata al principio dell’autoresponsabilità economica” di ciascuno degli ex coniugi quali “persone singole”, ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall’accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all’assegno di divorzio fatto valere dall’ex coniuge richiedente -, se la domanda di quest’ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’altro ex coniuge;
B) deve “tener conto”, nella fase del quantum debeatur – informata al principio della «solidarietà economica» dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro in quanto “persona” economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell’assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all’esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto -, di tutti gli elementi indicati dalla norma («[....] condizioni dei coniugi, [....] ragioni della decisione, [....] contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [....] reddito di entrambi [....]»), e “valutare” «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio», al fine di determinare in concreto la misura dell’assegno di divorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova (art. 2697 cod. civ.)”.
Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 10.5.2017, n. 11504
A) deve verificare, nella fase dell’an debeatur – informata al principio dell’autoresponsabilità economica” di ciascuno degli ex coniugi quali “persone singole”, ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall’accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all’assegno di divorzio fatto valere dall’ex coniuge richiedente -, se la domanda di quest’ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’altro ex coniuge;
B) deve “tener conto”, nella fase del quantum debeatur – informata al principio della «solidarietà economica» dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro in quanto “persona” economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell’assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all’esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto -, di tutti gli elementi indicati dalla norma («[....] condizioni dei coniugi, [....] ragioni della decisione, [....] contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [....] reddito di entrambi [....]»), e “valutare” «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio», al fine di determinare in concreto la misura dell’assegno di divorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova (art. 2697 cod. civ.)”.
Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 10.5.2017, n. 11504
giovedì, maggio 04, 2017
Giudici di pace in sciopero per 4 settimane consecutive, a partire dal 15 maggio.
I giudici di pace oggi hanno proclamato lo sciopero nazionale della categoria per quattro settimane consecutive, a partire dal 15 maggio e sino all'11 giugno 2017.
Resteranno altresì sospese tutte le attività giudiziarie ed amministrative degli uffici, ivi compresa la redazione ed il deposito di sentenze, decreti ingiuntivi e di qualsiasi altro atto di competenza del giudice.
Malgrado la ferma posizione contraria della Commissione Europea, del Parlamento Europeo, dei capi del 90% circa degli uffici giudiziari sul territorio nazionale e, di recente, del Consiglio di Stato, il Ministro della Giustizia Andrea Orlando intende portare a compimento una riforma che, di fatto, cancella la magistratura onoraria e di pace, ossia una forza lavoro che nel nostro Paese manda avanti la Giustizia, trattando il 60% del contenzioso giudiziario civile e penale.
Il Ministro Orlando non ha alcuna intenzione di seguire la strada, pur sbandierata per mere motivazioni opportunistiche, della stabilizzazione dei magistrati di pace ed onorari in servizio, imposta dall'Europa ed indicata dal Consiglio di Stato.
Al contrario si profila come imminente la presentazione, da parte del Ministro Andrea Orlando al Consiglio dei Ministri, di un provvedimento legislativo che accentuerà tutte le violazioni contestate formalmente dalla Commissione Europea e dal Consiglio d'Europa all'Italia (trattamento economico e previdenziale discriminatorio, nonchè degradante per un magistrato dello Stato, carenza di tutele per la maternità, la salute, gli infortuni sul lavoro, disconoscimento dei diritti alle ferie ed al TFR, precarietà del rapporto…) e, di fatto, bloccherà completamente le attività degli uffici giudiziari per tutti gli anni a venire, con un impiego dei magistrati onorari e dei giudici di pace, oggi utilizzati a tempo pieno, addirittura ipotizzato dallo stesso Ministro Orlando, a parità delle dotazioni organiche, in un solo giorno a settimana.
Una politica giudiziaria irresponsabile e demolitrice che metterà definitivamente in ginocchio la Giustizia, onerando i magistrati di carriera del doppio dei loro attuali carichi di lavoro, con relativa certezza del blocco dei processi civili e della prescrizione del 90% dei reati.
I giudici di pace hanno scritto alla Commissione Europea, sollecitando la messa in mora dell'Italia ed il suo immediato deferimento al giudizio della Corte di Giustizia Europea.
A giugno si terrà, a tal uopo, una manifestazione dell'intera magistratura di pace ed onoraria a Bruxelles, davanti alle sedi del Parlamento Europeo e della Commissione Europea.
(Uni.gi.pa., comunicato stampa 4 maggio 2017)
Resteranno altresì sospese tutte le attività giudiziarie ed amministrative degli uffici, ivi compresa la redazione ed il deposito di sentenze, decreti ingiuntivi e di qualsiasi altro atto di competenza del giudice.
Malgrado la ferma posizione contraria della Commissione Europea, del Parlamento Europeo, dei capi del 90% circa degli uffici giudiziari sul territorio nazionale e, di recente, del Consiglio di Stato, il Ministro della Giustizia Andrea Orlando intende portare a compimento una riforma che, di fatto, cancella la magistratura onoraria e di pace, ossia una forza lavoro che nel nostro Paese manda avanti la Giustizia, trattando il 60% del contenzioso giudiziario civile e penale.
Il Ministro Orlando non ha alcuna intenzione di seguire la strada, pur sbandierata per mere motivazioni opportunistiche, della stabilizzazione dei magistrati di pace ed onorari in servizio, imposta dall'Europa ed indicata dal Consiglio di Stato.
Al contrario si profila come imminente la presentazione, da parte del Ministro Andrea Orlando al Consiglio dei Ministri, di un provvedimento legislativo che accentuerà tutte le violazioni contestate formalmente dalla Commissione Europea e dal Consiglio d'Europa all'Italia (trattamento economico e previdenziale discriminatorio, nonchè degradante per un magistrato dello Stato, carenza di tutele per la maternità, la salute, gli infortuni sul lavoro, disconoscimento dei diritti alle ferie ed al TFR, precarietà del rapporto…) e, di fatto, bloccherà completamente le attività degli uffici giudiziari per tutti gli anni a venire, con un impiego dei magistrati onorari e dei giudici di pace, oggi utilizzati a tempo pieno, addirittura ipotizzato dallo stesso Ministro Orlando, a parità delle dotazioni organiche, in un solo giorno a settimana.
Una politica giudiziaria irresponsabile e demolitrice che metterà definitivamente in ginocchio la Giustizia, onerando i magistrati di carriera del doppio dei loro attuali carichi di lavoro, con relativa certezza del blocco dei processi civili e della prescrizione del 90% dei reati.
I giudici di pace hanno scritto alla Commissione Europea, sollecitando la messa in mora dell'Italia ed il suo immediato deferimento al giudizio della Corte di Giustizia Europea.
A giugno si terrà, a tal uopo, una manifestazione dell'intera magistratura di pace ed onoraria a Bruxelles, davanti alle sedi del Parlamento Europeo e della Commissione Europea.
(Uni.gi.pa., comunicato stampa 4 maggio 2017)
domenica, aprile 30, 2017
Azione revocatoria ordinaria: i caratteri del cd “eventus damni”.
"In tema di revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito. L'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni".
Cass. Civile Sez. 6 Ord. num. 9651 del 13/04/2017; Pres.: AMENDOLA – Rel.: TATANGELO.
Giurisprudenza pacifica, cfr. in tali termini: Cass. Civ., Sez. 2, Sent. n. 1902 del 03/02/2015; Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 21492 del 18/10/2011; Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 23263 del 18/11/2010; Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 7767 del 29/03/2007; Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 19963 del 14/10/2005; Cass. Civ., Sez. 1, Sent. n. 15257 del 06/08/2004.
Cass. Civile Sez. 6 Ord. num. 9651 del 13/04/2017; Pres.: AMENDOLA – Rel.: TATANGELO.
Giurisprudenza pacifica, cfr. in tali termini: Cass. Civ., Sez. 2, Sent. n. 1902 del 03/02/2015; Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 21492 del 18/10/2011; Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 23263 del 18/11/2010; Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 7767 del 29/03/2007; Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 19963 del 14/10/2005; Cass. Civ., Sez. 1, Sent. n. 15257 del 06/08/2004.
venerdì, aprile 28, 2017
Il CNF ribadisce il divieto d’incarichi professionali, per i Consiglieri dei COA, da parte di Uffici Giudiziari del Circondario.
"Il Coa di Macerata, in data 2.2.16, ha chiesto un parere in ordine alla legittimità o meno dell’affidamento degli incarichi “indiretti ad Avvocati, appartenenti al Consiglio dell’Ordine, da parte dei vari uffici del Circondario”; chiede altresì, se sia legittimo il conferimento di detti incarichi ad avvocati in associazione professionale di cui faccia parte il Consigliere dell’Ordine.
Si è già avuto modo di affermare come il divieto imposto dall’art. 28 co 10 della L. n. 247/2012 abbia chiaramente portata tassativa e non possa quindi subire eccezioni o diverse interpretazioni rispetto alla volontà perseguita dal legislatore, chiaramente mirata ad evitare che il Consigliere dell’Ordine venga a trovarsi in situazioni di incompatibilità o possa anche solo apparire non “specchiato” nello svolgimento dell’incarico che ha scelto di assumere nell’interesse dei Colleghi del Foro cui appartiene.
Alla luce della condivisibile interpretazione che precede, è da ritenere che il divieto imposto dalla legge, oltre ad investire “gli incarichi giudiziari” diretti “da parte dei magistrati del circondario” si estenda anche agli incarichi c.d. “indiretti”, intendendosi come tali quelli conferiti al Collega di studio specie se in associazione con il Consigliere.
Il divieto imposto dal legislatore mira ad evitare qualsiasi dubbio in ordine alla sussistenza di un interesse economico, diretto od indiretto, da parte di chi assuma l’incarico di Consigliere dell’Ordine; si è voluto quindi attribuire all’incarico la dignità che gli compete, sgombrando il campo da incompatibilità e dal sospetto di interessi diversi da quelli che derivano dal corretto svolgimento del ruolo assunto all’interno dell’avvocatura".
Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), 13 luglio 2016, n. 81 – su quesito n. 152 del COA di Macerata.
Si è già avuto modo di affermare come il divieto imposto dall’art. 28 co 10 della L. n. 247/2012 abbia chiaramente portata tassativa e non possa quindi subire eccezioni o diverse interpretazioni rispetto alla volontà perseguita dal legislatore, chiaramente mirata ad evitare che il Consigliere dell’Ordine venga a trovarsi in situazioni di incompatibilità o possa anche solo apparire non “specchiato” nello svolgimento dell’incarico che ha scelto di assumere nell’interesse dei Colleghi del Foro cui appartiene.
Alla luce della condivisibile interpretazione che precede, è da ritenere che il divieto imposto dalla legge, oltre ad investire “gli incarichi giudiziari” diretti “da parte dei magistrati del circondario” si estenda anche agli incarichi c.d. “indiretti”, intendendosi come tali quelli conferiti al Collega di studio specie se in associazione con il Consigliere.
Il divieto imposto dal legislatore mira ad evitare qualsiasi dubbio in ordine alla sussistenza di un interesse economico, diretto od indiretto, da parte di chi assuma l’incarico di Consigliere dell’Ordine; si è voluto quindi attribuire all’incarico la dignità che gli compete, sgombrando il campo da incompatibilità e dal sospetto di interessi diversi da quelli che derivano dal corretto svolgimento del ruolo assunto all’interno dell’avvocatura".
Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), 13 luglio 2016, n. 81 – su quesito n. 152 del COA di Macerata.
giovedì, aprile 27, 2017
L'esecuzione coattiva a carico del singolo condomino, deve sempre essere preceduta dalla notifica del titolo esecutivo formatosi contro il Condominio.
"Il Condominio è soggetto distinto da ognuno dei singoli condomini, ancorché si tratti di soggetto non dotato di autonomia patrimoniale perfetta, e l’art. 654, comma 2, è da ritenere applicabile solo al soggetto nei confronti del quale il decreto ingiuntivo sia stato emesso ed al quale sia stato ritualmente notificato.
Qualora il creditore intenda far valere la responsabilità patrimoniale di un soggetto diverso dall’ingiunto – pur se in ipotesi responsabile dei debiti di lui – a cui il titolo esecutivo non sia stato mai notificato, la norma dell’art. 654, comma 2, è da ritenere inapplicabile, dovendosi sempre riconoscere al soggetto passivo dell’esecuzione il diritto di avere notizia e piena cognizione della natura del titolo in forza del quale si procede nei suoi confronti.
Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l’amministratore abbia la rappresentanza dei singoli condomini ed, in quanto tale, sia legittimato a ricevere la notificazione di atti con effetti immediatamente riconducibili ai condomini.
In caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei confronti dell’ente di gestione condominiale in persona dell’amministratore e azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex art. 479 c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti dell’ente di gestione.
Se infatti una nuova notificazione del titolo esecutivo non occorre per il destinatario diretto del decreto monitorio nell’ipotesi di cui all’art. 654 c.p.c., comma 2, detta notificazione, invece, è necessaria qualora si intenda agire contro il singolo condomino, non indicato nell’ingiunzione ma responsabile pro quota della obbligazione a carico del condominio.
Costui, invero, deve essere messo in grado non solo di conoscere qual’ è il titolo ex art. 474 c.p.c., in base al quale viene minacciata in suo danno l’esecuzione, ma anche di adempiere l’obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall’art. 480 c.p.c.".
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ord. 24 gennaio – 29 marzo 2017, n. 8150 -Pres. Amendola – Rel. Rubino)
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ord. 24 gennaio – 29 marzo 2017, n. 8150 -Pres. Amendola – Rel. Rubino)
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