Il Consiglio superiore della magistratura introduce una novità nelle regole sull’organizzazione degli uffici giudiziari per cercare di arginare nel tempo e nello spazio i fascicoli e il loro destino. I presidenti di tribunali e corti d’appello saranno mobilitati e responsabilizzati.
Per loro diventerà un vero e proprio “dovere” prevenire e porre rimedio ai ritardi nel deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati addetti ai loro uffici, al punto che un’eventuale violazione di questo precetto inciderà negativamente sulla loro carriera.
Le nuove regole saranno introdotte mercoledì dal plenum del Csm con una modifica alla circolare sull’organizzazione degli uffici giudiziari e che si applicheranno anche alla Corte di Cassazione.
Un testo messo a punto dalla VII commissione, che prevede innanzitutto l’obbligo per i dirigenti di disporre ogni sei mesi una verifica sul rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati dell’ufficio; e in presenza di situazioni di criticità dovute a carenze organizzative, il dovere di adottare “sollecitamente” i provvedimenti necessari per rimediare: dal riequilibrio nella distribuzione dei fascicoli, al potenziamento di alcuni settori o sezioni.
Un compito davvero difficile se si considera la perenne carenza di personale giudiziario e amministrativo che ad ogni apertura di anno giudiziario viene sottolineata.
Anche nel caso in cui la lentezza non sia legata a un problema organizzativo, ma dunque riguardi un singolo magistrato, il capo dell’ufficio giudiziario dovrà intervenire: non solo come, è già previsto oggi, segnalando il caso ai titolari dell’azione disciplinare e cioè al ministro della Giustizia e al Procuratore generale della Cassazione, ma anche promuovendo lo smaltimento dei procedimenti segnati dai ritardi attraverso la programmazione con il giudice interessato di un piano di rientro sostenibile.
E se non dovesse bastare, il dirigente dovrà disporre l’esonero del magistrato in questione dall’assegnazione di nuovi affari o da specifiche attività giudiziarie oppure la redistribuzione dei procedimenti all’interno della sezione.
di Redazione Il Fatto Quotidiano | 12 novembre 2013
mercoledì, novembre 13, 2013
martedì, novembre 12, 2013
Parametri forensi in dirittura d’arrivo.
Il Consiglio di Stato ha dato il suo parere positivo, seppur con qualche osservazione, allo schema di decreto ministeriale «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (in attuazione dell’art 13 della legge 247/12 di riforma dell’ordinamento forense)».
Il ministero della giustizia, dopo aver recepito le osservazioni del Cds, manderà il decreto alla Corte dei conti per la registrazione e poi in Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
Il parere era molto atteso dalla categoria, che da tempo sollecitava il ministero della giustizia in tal senso. I giudici di Palazzo Spada, nelle loro argomentazioni, partono dal principio contenuto nella norma primaria secondo il quale la pattuizione dei compensi è libera.
Anche se il collegio, che si è fatto carico della valutazione della misura dei parametri individuati dal ministero della giustizia per verificarne la legittimità ed evitarne «una facile obiezione» rispetto a un’eccessività degli stessi, non può entrare nel merito.
E’ la legge forense a circoscrivere espressamente la discrezionalità del ministero e quindi a non consentire al Cds di «formulare ulteriori osservazioni che andrebbero a impingere nel non consentito esame dello stretto merito della questione».
Il ministero della giustizia, dopo aver recepito le osservazioni del Cds, manderà il decreto alla Corte dei conti per la registrazione e poi in Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
Il parere era molto atteso dalla categoria, che da tempo sollecitava il ministero della giustizia in tal senso. I giudici di Palazzo Spada, nelle loro argomentazioni, partono dal principio contenuto nella norma primaria secondo il quale la pattuizione dei compensi è libera.
Anche se il collegio, che si è fatto carico della valutazione della misura dei parametri individuati dal ministero della giustizia per verificarne la legittimità ed evitarne «una facile obiezione» rispetto a un’eccessività degli stessi, non può entrare nel merito.
E’ la legge forense a circoscrivere espressamente la discrezionalità del ministero e quindi a non consentire al Cds di «formulare ulteriori osservazioni che andrebbero a impingere nel non consentito esame dello stretto merito della questione».
venerdì, novembre 08, 2013
A Salerno giustizia civile in coma: le proposte delle Associazioni Forensi.
- Al Presidente della Corte di Appello di Salerno
- Al Presidente del Tribunale di Salerno
- Al Presidente del Consiglio Ordine Avvocati di Salerno
Le sottoscritte Associazioni forensi, nell'esprimere piena solidarietà verso tutti gli attori del comparto giustizia (magistrati e personale amministrativo) interessati dagli attuali, gravi disagi conseguenti alla soppressione degli uffici giudiziari periferici, oggi accorpati alla sede centrale del Tribunale di Salerno,
CHIEDONO
un confronto costruttivo con la Presidenza del Tribunale per discutere, possibilmente con il coinvolgimento anche dei dirigenti amministrativi, la soluzione delle seguenti criticità:1. SMALTIMENTO DEI PROCEDIMENTI PROVENIENTI DALLE SEZIONI SOPPRESSE E SOVRAFFOLLAMENTO DI AULE DI UDIENZA E CANCELLERIE.
L'attuale sistema di smistamento dei numerosissimi procedimenti provenienti dalle sezioni soppresse non appare adeguato alle proporzioni dell'emergenza. La crisi organizzativa derivante dall'imposto riassetto degli uffici giudiziari.
Infatti, sta compromettendo in termini sostanziali l'attività di tutti gli operatori, in primis magistrati ed avvocati, gli uni chiamati a smaltire, gli altri a seguire, carichi di lavoro eccessivi ed insostenibili anche per il Personale di Cancelleria, già duramente provato dalle perduranti carenze di organico ed ormai rassegnato di fronte a un disastro annunciato; il tutto, a detrimento dell'efficienza del sistema giudiziario e delle garanzie da riconoscere ai cittadini.
Sotto quest'aspetto, la fissazione di udienze di mero smistamento per le cause riassegnate al Tribunale di Salerno, che i giudici si vedono costretti ad amministrare in sovrapposizione a quelle radicate ab origine presso la sede centrale, sta provocando una condizione di confusione e sovraffollamento tale da ostacolare l'ordinata e dignitosa trattazione di tutti i procedimenti, con particolare riferimento a quelli nel cui ambito era stato programmato il compimento di attività processuali significative.
Nell'ottica di scongiurare ulteriori nocive sovrapposizioni, dunque, per i fascicoli smistati dalle sedi soppresse sarebbe auspicabile la disposizione di rinvii di ufficio direttamente all'effettiva udienza di trattazione davanti al magistrato designato o al giudice onorario con ruolo aggiuntivo, dandone comunicazione alle parti a mezzo PEC.
In alternativa, si potrebbero pianificare udienze straordinarie, anche pomeridiane, per il solo smistamento; diversamente, si potrebbero confermare i ruoli preesistenti senza assegnare ad altri magistrati i fascicoli provenienti dalle sezioni soppresse, bensì mantenendo il medesimo ordine preesistente e limitandosi unicamente a disporre lo spostamento di ciascuna udienza presso la sede centrale del Tribunale.
2. GRAVE CARENZA DI PERSONALE ALL'INTERNO DELL'UFFICIO ARCHIVIO.
Da diversi mesi a questa parte, l'archivio del Tribunale Civile è di fatto inaccessibile agli utenti per assenza di personale, tanto che la sua gestione è stata temporaneamente assegnata all'Ufficio del Ruolo Generale, il quale però, già oberato di lavoro, risulta essere ancor più congestionato.
Di riflesso, agli avvocati è tutt'ora preclusa la possibilità di ricercare e ritirare in tempi ragionevolmente contenuti le proprie produzioni.
Al fine di garantire l'indispensabile presidio di personale presso l'ufficio archivio, si potrebbe organizzare una turnazione per fasce orarie tra gli operatori addetti agli altri uffici.
3. POTENZIAMENTO DELL’ORGANICO PRESSO LE CANCELLERIE DELL'ESECUZIONE E/O RIORGANIZZAZIONE DELLE STESSE.
L'aumento del carico di lavoro a fronte di una costante insufficienza di risorse umane e materiali ha provocato, con effetti chiaramente amplificati dalla recente soppressione delle sezioni distaccate del Tribunale, la paralisi delle cancellerie delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, il cui personale è oggettivamente impossibilitato ad assecondare le esigenze di un'utenza nelle more accresciuta.
Si auspica l'apertura di un dialogo costruttivo, anche con il personale amministrativo, per intercettare soluzioni pratiche ed immediate che assicurino agli avvocati un più agevole e dignitoso accesso agli uffici non solo per l'espletamento degli adempimenti, ma anche per la celebrazione delle udienze.
Valutando, ad esempio, un'ulteriore suddivisione di compiti tra il personale addetto al contatto con il pubblico, prevedendo la creazione di uno sportello per l'iscrizione a ruolo delle causa e per la ricezione degli atti in genere.
4. PROTOCOLLO D’INTESA IN MATERIA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA.
L'istituto della mediazione, reintrodotto con previsione di obbligatorietà dal D.L. 21/06/13 n. 69 (Decreto del "Fare"), se adeguatamente promosso nella sua peculiare finalità deflattiva, potrebbe costituire un ulteriore valido ausilio per tutti gli operatori giudiziari.
In tale direzione, si potrebbe prospettare la redazione di un protocollo d'intesa, che coinvolga sia i magistrati del Tribunale sia della Corte di Appello, diretto a rendere effettivi - e soprattutto efficaci in termini di risultati - i meccanismi di legge, nonché ad instaurare e consolidare prassi virtuose che assicurino ai cittadini concreti strumenti di soluzione alternativa delle controversie.
Tanto premesso ed evidenziato, le Associazioni forensi firmatarie della presente, nel fare proprie le precedenti istanze inviate dalle singole Associazioni alle Autorità in indirizzo, si rivolgono alla magistratura ed al personale amministrativo del Tribunale di Salerno, per il tramite della Presidenza del Tribunale e della Presidenza della Corte di Appello, onde avviare il richiesto confronto, aprendolo all'iniziativa ed al suggerimenti di tutti i professionisti e gli operatori che vogliano fornire il proprio contributo.
All'uopo, si manifesta sin d'ora la volontà di supportare le cancellerie utilizzando i siti web gestiti da ciascuna Associazione firmataria per la pubblicazione di tutti i dati e le Informazioni di particolare utilità per i professionisti, in modo da alleggerire, nei limiti del possibile, l'afflusso diretto degli stessi presso gli Uffici Giudiziari.
Salerno, 21 ottobre 2013.
Firmato: AIGA; ANF; AGAS; MGA; ASSOCIAZIONE AVVOCATI COSTIERA AMALFITANA; ASSOCIAZIONE AVVOCATI CAVA DE’ TIRRENI; ATF MERCATO SAN SEVERINO.
Salerno: fascicolo perso nel cambio sede, uomo si incatena davanti al tribunale.
Le sedi periferiche chiudono, in un giorno piovono 25mila procedimenti sulle sezioni civili del tribunale di Salerno.
E capita che un fascicolo in arrivo dalla sede distaccata di Cava de' Tirreni si smarrisca. Per questo ieri un uomo è rimasto incatenato per circa 45 minuti all’ingresso del tribunale civile presso la scuola Vicinanza.
Un gesto «simbolico» il suo, quello di un uomo alla ricerca del suo fascicolo relativo ad un procedimento giudiziario: la sentenza era stata favorevole all'uomo. Il fascicolo era in arrivo a Salerno dalla sede distaccata di Cava de’ Tirreni.
L'uomo ha preso una catena e si è legato all’ingresso di via Roma per attrarre l’attenzione di tutti. Anche delle forze dell’ordine che prestano servizio di controllo in zona. È stato così che una pattuglia dei carabinieri è stata mandata sul posto per cercare di convincere l’uomo a desistere dal suo intento. I carabinieri hanno mediato con l’uomo incatenato, mentre i giudici hanno risolto il problema: un avvocato aveva la fotocopia del fascicolo.
di Petronilla Carillo
tratto dal quotidiano “Il Mattino”
E capita che un fascicolo in arrivo dalla sede distaccata di Cava de' Tirreni si smarrisca. Per questo ieri un uomo è rimasto incatenato per circa 45 minuti all’ingresso del tribunale civile presso la scuola Vicinanza.
Un gesto «simbolico» il suo, quello di un uomo alla ricerca del suo fascicolo relativo ad un procedimento giudiziario: la sentenza era stata favorevole all'uomo. Il fascicolo era in arrivo a Salerno dalla sede distaccata di Cava de’ Tirreni.
L'uomo ha preso una catena e si è legato all’ingresso di via Roma per attrarre l’attenzione di tutti. Anche delle forze dell’ordine che prestano servizio di controllo in zona. È stato così che una pattuglia dei carabinieri è stata mandata sul posto per cercare di convincere l’uomo a desistere dal suo intento. I carabinieri hanno mediato con l’uomo incatenato, mentre i giudici hanno risolto il problema: un avvocato aveva la fotocopia del fascicolo.
di Petronilla Carillo
tratto dal quotidiano “Il Mattino”
Sciopero dei GDP dal 25 novembre al 6 dicembre: “Serve un mandato quadriennale a chi è in servizio”.
Niente udienze per due settimane per tutti i giudici di pace in Italia.
Lo sciopero inizierà il 25 novembre e si protrarrà sino al 6 dicembre. I magistrati onorari scendono sul piede di guerra per protestare nei confronti del ministero della Giustizia contro la “mera proroga di un anno” del loro mandato.
In altre parole, secondo gli scioperanti, il disegno legge di stabilità, che pure presenta provvedimenti di lungo respiro, avrebbe consentito, quanto meno, un mandato quadriennale per i giudici di pace in servizio, come promesso dal ministro”.
A proclamare l’astensione sono Unagipa e Angdp, sigle della magistratura onoraria associata, che rendono nota l’iniziativa attraverso una nota congiunta dei due presidenti nazionali .
Lo sciopero inizierà il 25 novembre e si protrarrà sino al 6 dicembre. I magistrati onorari scendono sul piede di guerra per protestare nei confronti del ministero della Giustizia contro la “mera proroga di un anno” del loro mandato.
In altre parole, secondo gli scioperanti, il disegno legge di stabilità, che pure presenta provvedimenti di lungo respiro, avrebbe consentito, quanto meno, un mandato quadriennale per i giudici di pace in servizio, come promesso dal ministro”.
A proclamare l’astensione sono Unagipa e Angdp, sigle della magistratura onoraria associata, che rendono nota l’iniziativa attraverso una nota congiunta dei due presidenti nazionali .
giovedì, novembre 07, 2013
Deontologia: La sentenza penale di patteggiamento ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare.
“Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti è equiparata alla sentenza di condanna; ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla responsabilità dell’incolpato”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 108
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 108
martedì, novembre 05, 2013
lunedì, novembre 04, 2013
LOCAZIONI: IN VIGORE LA NORMATIVA SULLA “MOROSITA’ INCOLPEVOLE”.
In una Circolare, la Confedilizia ha illustrato la normativa (in vigore dal 30/10/2013) e fornito istruzioni, operative ed interpretative, alle Associazioni territoriali aderenti.
Nella stessa l’Associazione della proprietà immobiliare sottolinea che la morosità incolpevole riguarda solo la fase dell’esecuzione degli sfratti ed è strettamente collegata all’ammissione al Fondo appositamente istituito per gli inquilini morosi incolpevoli.
La morosità incolpevole dovrà essere dettagliatamente definita sulla base di provvedimenti del Ministero infrastrutture e dei Comuni.
Solo all’esito della richiesta di ammissione a contributo scatterà la programmazione della graduazione ad opera dei Prefetti, che avrà carattere generale e – anche in base ad una sentenza della Corte costituzionale – non potrà interessare singoli casi.
Tutto il provvedimento riguarderà, comunque, i soli Comuni ammessi ai contributi del Fondo, che avrà una disponibilità di 20 milioni.
Nella stessa l’Associazione della proprietà immobiliare sottolinea che la morosità incolpevole riguarda solo la fase dell’esecuzione degli sfratti ed è strettamente collegata all’ammissione al Fondo appositamente istituito per gli inquilini morosi incolpevoli.
La morosità incolpevole dovrà essere dettagliatamente definita sulla base di provvedimenti del Ministero infrastrutture e dei Comuni.
Solo all’esito della richiesta di ammissione a contributo scatterà la programmazione della graduazione ad opera dei Prefetti, che avrà carattere generale e – anche in base ad una sentenza della Corte costituzionale – non potrà interessare singoli casi.
Tutto il provvedimento riguarderà, comunque, i soli Comuni ammessi ai contributi del Fondo, che avrà una disponibilità di 20 milioni.
Deontologia: Procedimento disciplinare di primo grado e c.d. “giusto processo”.
La pretesa discrezionalità dei Consigli degli Ordini giudicanti disciplinarmente in via amministrativa risulta oggettivamente moderata dalla garanzia del contraddittorio fin dall’apertura del procedimento disciplinare, dalle prerogative difensive dell’incolpato, anche in termini di possibile ricusazione dei componenti del COA giudicante e dall’impugnabilità della decisione, dapprima, avanti il Consiglio Nazionale Forense e, da ultimo, avanti le Sezioni Unite della Suprema Corte per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
Ne consegue che detta discrezionalità non ha modo di sostanziarsi in un possibile abuso ex art. 111 Cost.
(Nel caso di specie, lamentando una eccessiva discrezionalità dei COA a causa dell’atipicità del fatto disciplinarmente rilevante e dell’assenza di una relativa sanzione specifica, l’incolpato aveva eccepito l’asserita illegittimità costituzionale “di tutte le norme costituenti il meccanismo disciplinare” per violazione dell’art. 111 Cost. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto inammissibile e comunque manifestamente infondata la qlc).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 105.
Ne consegue che detta discrezionalità non ha modo di sostanziarsi in un possibile abuso ex art. 111 Cost.
(Nel caso di specie, lamentando una eccessiva discrezionalità dei COA a causa dell’atipicità del fatto disciplinarmente rilevante e dell’assenza di una relativa sanzione specifica, l’incolpato aveva eccepito l’asserita illegittimità costituzionale “di tutte le norme costituenti il meccanismo disciplinare” per violazione dell’art. 111 Cost. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto inammissibile e comunque manifestamente infondata la qlc).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 105.
domenica, novembre 03, 2013
La figlia di Mubarak!
Quando Anna Maria Cancellieri diventò ministro dell’Interno, poi fu candidata al Quirinale, infine divenne ministro della Giustizia, il Fatto – come sempre – segnalò i suoi potenziali conflitti d’interessi familiari legati alla vecchia amicizia con la famiglia Ligresti, cliente da tempo immemorabile di procure, tribunali e patrie galere; e al ruolo del figlio Piergiorgio Peluso, alto dirigente prima di Unicredit, poi di Fonsai, infine di Telecom. In particolare ci occupammo della tragicommedia dei “braccialetti elettronici” per controllare i detenuti in libertà, un appalto di sette anni per centinaia di milioni rinnovato dal Viminale sotto la Cancellieri alla Telecom in cui andò a lavorare il pargolo.
Ma la parola conflitto d’interessi, dopo vent’anni di mitridatizzazione berlusconiana, suscita noia, fastidio, sbadigli. E morta lì.
Ora il conflitto d’interessi, da potenziale, diventa effettivo, concreto, reale: la ministra della Giustizia Cancellieri, amica dei Ligresti, telefona alla compagna di Salvatore Ligresti, Gabriella Fragni, appena arrestato per gravissimi reati finanziari insieme alle due figlie e a vari manager, per darle la sua solidarietà contro un provvedimento della magistratura che definisce “la fine del mondo”, “sono veramente dispiaciuta”, “c’è modo e modo”, “non è giusto”, “qualsiasi cosa io possa fare conta su di me”. Insomma, si mette a disposizione.
Ma non abbastanza per i gusti della Fragni, che si sfoga con la figlia: “Gli ho detto: ma non ti vergogni di farti vedere adesso? Tu sei lì perché ti ci ha messo questa persona… Ecco, capito? ‘Ah, son dispiaciuta’… No, non si è dispiaciuti! Sono stati capaci di mangiare tutti”.
Fra questi anche il rampollo Peluso. Almeno secondo Giulia Ligresti, che prima dell’arresto lo accusava di aver “distrutto la compagnia” nei pochi mesi di permanenza ai vertici di Fonsai: solo che “invece di chiedergli i danni”, “in consiglio nessuno ha fiatato” quando si decise di liquidarlo con 3,6 milioni (lei dice addirittura 5) di buonuscita dopo appena un anno, “approvato all’unanimità, che se fosse stato il nome di qualcun altro…”. Resta da capire chi sia “la persona” che “ha messo lì” la ministra. Chi siano i “tutti” che hanno “mangiato”.
E in che senso il “nome” di Peluso gli abbia garantito tutti quei milioni. Basterebbe questo per consigliare alla ministra di andarsene.
Ma c’è molto di più, perché il 17 agosto, quando la richiesta di scarcerazione di Giulia Ligresti per motivi di salute (anoressia e rifiuto del cibo) viene inizialmente rigettata dal gip di Torino, la Fragni chiama il quasi-cognato Nino perché mobiliti “quella nostra amica”. Che è la ministra della Giustizia. Lui la chiama, lei risponde.
Poi telefona ai vicedirettori delle carceri, Cascini e Pagano, perché intervengano. Infine avverte via sms Nino Ligresti: “Ho fatto la segnalazione”.
La scena ricorda parecchio le telefonate di B. da Parigi alla Questura di Milano per far liberare Ruby, appena fermata per furto, e affidarla a Nicole Minetti.
E le chiamate di Nicola Mancino al consigliere di Napolitano, Loris D’Ambrosio, per influenzare o spostare l’inchiesta sulla trattativa Stato-mafia.
Ma stavolta – diversamente dai funzionari della Questura e dal duo D’Ambrosio-Napolitano – Cascini e Pagano rispondono che non si può fare niente, se non affidarsi alle normali procedure giudiziarie.
E stoppano sul nascere le pressioni della ministra, che per questo unico motivo non giungeranno mai sul tavolo dei magistrati di Torino.
I quali decideranno autonomamente di scarcerare Giulia Ligresti per motivi di salute, come prevede la legge, dopo il suo patteggiamento, mentre tengono tuttora in carcere la sorella Jonella, che non è malata e non ha patteggiato: la prova che nessun favoritismo è stato fatto dalla Procura e dal gip ai Ligresti amici della ministra.
La quale, due giorni dopo l’uscita della notizia, ancora finge di non cogliere lo scandalo e dice di aver fatto “il mio dovere” a scopo “umanitario”.
Ma il dovere di un ministro, quando riceve una segnalazione, è quello di dirottare il segnalatore alle autorità competenti: che, essendo la legge uguale per tutti, non sono l’amica ministra, ma i giudici attraverso gli avvocati difensori.
Che queste cose finga di non capirle la signora Cancellieri è comprensibile: difende la poltrona e, se ci riesce, la reputazione.
Ma che non le capiscano i politici, almeno quelli del Pd che giudicano un abuso di potere le telefonate di B. per Ruby, è sconcertante.
Pigolano “richieste di chiarimenti” e balbettano giaculatorie sulla “trasparenza”, come se la lettura delle intercettazioni non fosse abbastanza chiara e trasparente.
Si trincerano dietro il fatto che la Cancellieri non è indagata (e chi se ne frega: oltre alla responsabilità penale, c’è anche quella politica e morale). Sventolano il comunicato della Procura di Torino che nega di aver subito pressioni dalla ministra: ma non perché non ci siano state, bensì soltanto perché furono stoppate prima.
Finirà che, per salvare la madrina della figlia di Ligresti, crederanno pure al padrino della nipote di Mubarak.
Marco Travaglio
Da Il Fatto Quotidiano del 02/11/2013.
Ma la parola conflitto d’interessi, dopo vent’anni di mitridatizzazione berlusconiana, suscita noia, fastidio, sbadigli. E morta lì.
Ora il conflitto d’interessi, da potenziale, diventa effettivo, concreto, reale: la ministra della Giustizia Cancellieri, amica dei Ligresti, telefona alla compagna di Salvatore Ligresti, Gabriella Fragni, appena arrestato per gravissimi reati finanziari insieme alle due figlie e a vari manager, per darle la sua solidarietà contro un provvedimento della magistratura che definisce “la fine del mondo”, “sono veramente dispiaciuta”, “c’è modo e modo”, “non è giusto”, “qualsiasi cosa io possa fare conta su di me”. Insomma, si mette a disposizione.
Ma non abbastanza per i gusti della Fragni, che si sfoga con la figlia: “Gli ho detto: ma non ti vergogni di farti vedere adesso? Tu sei lì perché ti ci ha messo questa persona… Ecco, capito? ‘Ah, son dispiaciuta’… No, non si è dispiaciuti! Sono stati capaci di mangiare tutti”.
Fra questi anche il rampollo Peluso. Almeno secondo Giulia Ligresti, che prima dell’arresto lo accusava di aver “distrutto la compagnia” nei pochi mesi di permanenza ai vertici di Fonsai: solo che “invece di chiedergli i danni”, “in consiglio nessuno ha fiatato” quando si decise di liquidarlo con 3,6 milioni (lei dice addirittura 5) di buonuscita dopo appena un anno, “approvato all’unanimità, che se fosse stato il nome di qualcun altro…”. Resta da capire chi sia “la persona” che “ha messo lì” la ministra. Chi siano i “tutti” che hanno “mangiato”.
E in che senso il “nome” di Peluso gli abbia garantito tutti quei milioni. Basterebbe questo per consigliare alla ministra di andarsene.
Ma c’è molto di più, perché il 17 agosto, quando la richiesta di scarcerazione di Giulia Ligresti per motivi di salute (anoressia e rifiuto del cibo) viene inizialmente rigettata dal gip di Torino, la Fragni chiama il quasi-cognato Nino perché mobiliti “quella nostra amica”. Che è la ministra della Giustizia. Lui la chiama, lei risponde.
Poi telefona ai vicedirettori delle carceri, Cascini e Pagano, perché intervengano. Infine avverte via sms Nino Ligresti: “Ho fatto la segnalazione”.
La scena ricorda parecchio le telefonate di B. da Parigi alla Questura di Milano per far liberare Ruby, appena fermata per furto, e affidarla a Nicole Minetti.
E le chiamate di Nicola Mancino al consigliere di Napolitano, Loris D’Ambrosio, per influenzare o spostare l’inchiesta sulla trattativa Stato-mafia.
Ma stavolta – diversamente dai funzionari della Questura e dal duo D’Ambrosio-Napolitano – Cascini e Pagano rispondono che non si può fare niente, se non affidarsi alle normali procedure giudiziarie.
E stoppano sul nascere le pressioni della ministra, che per questo unico motivo non giungeranno mai sul tavolo dei magistrati di Torino.
I quali decideranno autonomamente di scarcerare Giulia Ligresti per motivi di salute, come prevede la legge, dopo il suo patteggiamento, mentre tengono tuttora in carcere la sorella Jonella, che non è malata e non ha patteggiato: la prova che nessun favoritismo è stato fatto dalla Procura e dal gip ai Ligresti amici della ministra.
La quale, due giorni dopo l’uscita della notizia, ancora finge di non cogliere lo scandalo e dice di aver fatto “il mio dovere” a scopo “umanitario”.
Ma il dovere di un ministro, quando riceve una segnalazione, è quello di dirottare il segnalatore alle autorità competenti: che, essendo la legge uguale per tutti, non sono l’amica ministra, ma i giudici attraverso gli avvocati difensori.
Che queste cose finga di non capirle la signora Cancellieri è comprensibile: difende la poltrona e, se ci riesce, la reputazione.
Ma che non le capiscano i politici, almeno quelli del Pd che giudicano un abuso di potere le telefonate di B. per Ruby, è sconcertante.
Pigolano “richieste di chiarimenti” e balbettano giaculatorie sulla “trasparenza”, come se la lettura delle intercettazioni non fosse abbastanza chiara e trasparente.
Si trincerano dietro il fatto che la Cancellieri non è indagata (e chi se ne frega: oltre alla responsabilità penale, c’è anche quella politica e morale). Sventolano il comunicato della Procura di Torino che nega di aver subito pressioni dalla ministra: ma non perché non ci siano state, bensì soltanto perché furono stoppate prima.
Finirà che, per salvare la madrina della figlia di Ligresti, crederanno pure al padrino della nipote di Mubarak.
Marco Travaglio
Da Il Fatto Quotidiano del 02/11/2013.
sabato, novembre 02, 2013
CASO LIGRESTI, PER L’OUA QUELLA DEL MINISTRO CANCELLIERI È SENZA DUBBIO UNA CONDOTTA CENSURABILE: DIMISSIONI!
NICOLA MARINO, OUA: “NELLE CARCERI NON CI POSSONO ESSERE DETENUTI DI SERIE A CON IN SANTI IN PARADISO E ALTRI DI SERIE B SENZA DIRITTI. LE CONDIZIONI DI DETENZIONE SONO SPESSO DISUMANE PER I PRESUNTI PICCOLI DELINQUENTI, COSÌ COME PER I COLLETTI BIANCHI. ATTENDIAMO SPIEGAZIONI CONVINCENTI O LE DIMISSIONI DELLA GUARDASIGILLI. QUELLO DELLE TELEFONATE È UN PESSIMO VIZIO DELLA POLITICA ITALIANA”.
Duro il giudizio dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura su quanto emerso nei verbali dell’inchiesta Fonsai in relazione all’interessamento del ministro Cancellieri, mediante diverse telefonate con la famiglia Ligresti, per le condizioni di detenzione di Giulia Ligresti.
Per il presidente dell’Oua, Nicola Marino, quella della Cancellieri, «è una condotta gravissima, un ennesimo episodio di “malapolitica” a tutela di una “potente” in gravi condizioni di salute (che sono la dimostrazione di un serio problema dei nostri istituti penitenziari), come è la figlia di Ligresti, in carcere da diversi mesi e ora ai domiciliari».
«Assistiamo – aggiunge - a una gestione opaca di una vicenda, in cui un malinteso senso dell’“amicizia” (oltretutto il figlio della Cancellieri, lavorava in Fondiaria, appunto), porta a un interessamento che, seppur si dimostrasse lecito, è decisamente censurabile».
«Le condizioni di detenzione – continua il presidente Oua - sono spesso disumane per i presunti piccoli delinquenti, così come per i colletti bianchi. Le telefonate del ministro, un pessimo e ricorrente vizio della politica italiana, necessitano di spiegazioni davvero convincenti in Parlamento, altrimenti attendiamo le dimissioni. Nelle carceri non ci possono essere detenuti di serie A, con i “santi in paradiso” e altri di serie B senza diritti».
«D’altronde questo è l’ennesimo errore del Guardasigilli – conclude Marino - come dimostrano le continue polemiche che l’hanno coinvolta in questi mesi, dal caso Ablyazov, la deportazione della famiglia kazaka, al fuorionda contro l’avvocatura, il famoso “me li tolgo dai piedi”».
Roma, 1 novembre 2013
Duro il giudizio dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura su quanto emerso nei verbali dell’inchiesta Fonsai in relazione all’interessamento del ministro Cancellieri, mediante diverse telefonate con la famiglia Ligresti, per le condizioni di detenzione di Giulia Ligresti.
Per il presidente dell’Oua, Nicola Marino, quella della Cancellieri, «è una condotta gravissima, un ennesimo episodio di “malapolitica” a tutela di una “potente” in gravi condizioni di salute (che sono la dimostrazione di un serio problema dei nostri istituti penitenziari), come è la figlia di Ligresti, in carcere da diversi mesi e ora ai domiciliari».
«Assistiamo – aggiunge - a una gestione opaca di una vicenda, in cui un malinteso senso dell’“amicizia” (oltretutto il figlio della Cancellieri, lavorava in Fondiaria, appunto), porta a un interessamento che, seppur si dimostrasse lecito, è decisamente censurabile».
«Le condizioni di detenzione – continua il presidente Oua - sono spesso disumane per i presunti piccoli delinquenti, così come per i colletti bianchi. Le telefonate del ministro, un pessimo e ricorrente vizio della politica italiana, necessitano di spiegazioni davvero convincenti in Parlamento, altrimenti attendiamo le dimissioni. Nelle carceri non ci possono essere detenuti di serie A, con i “santi in paradiso” e altri di serie B senza diritti».
«D’altronde questo è l’ennesimo errore del Guardasigilli – conclude Marino - come dimostrano le continue polemiche che l’hanno coinvolta in questi mesi, dal caso Ablyazov, la deportazione della famiglia kazaka, al fuorionda contro l’avvocatura, il famoso “me li tolgo dai piedi”».
Roma, 1 novembre 2013
venerdì, novembre 01, 2013
Deontologia: illecito dare del “profano” al collega.
“Violano l’art. 20 del c.d.f. le espressioni usate dal professionista che rivestano un carattere obiettivamente offensivo o sconveniente e che si situino ben al di là del normale esercizio del diritto di critica, per entrare nel campo, non consentito dalle regole di comportamento professionale, del biasimo e della deplorazione dell’operato altrui (Nel caso di specie, l’avvocato subentrato nella difesa aveva dichiarato di dissociarsi dall’operato del collega sostituito, perché caratterizzato da quella “assenza di cognizioni tecniche specifiche, che induce il profano in errore”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della censura)”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 99.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 99.
giovedì, ottobre 31, 2013
Deontologia: La richiesta di compenso alla controparte.
“Vìola il dovere di correttezza l’avvocato che richieda alla controparte il pagamento del proprio compenso al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge ovvero in assenza di specifica pattuizione intervenuta con il proprio cliente (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento)”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 100
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 100
mercoledì, ottobre 30, 2013
Dal 31 ottobre conti correnti spiati: banche tenute a comunicare al fisco saldi e movimenti dal 2011.
Premessa – Conti correnti, carte di credito e debito, dossier titoli, certificati di deposito, insomma, tutti i nostri risparmi saranno passati in rassegna dal Fisco. Entro il 31 ottobre infatti, le banche e tutti gli altri intermediari finanziari dovranno comunicare all'anagrafe tributaria le informazioni e i numeri rilevanti della propria clientela. Dalla vecchia anagrafe dei conti creata dal Governo Monti nascerà così un database più ricco e avanzato, il più completo al mondo.
Sid – La trasmissione dei dati avviene attraverso il Sid (sistema di interscambio dati), il nuovo canale di comunicazione attraverso il quale gli altri intermediari dovranno comunicare all'anagrafe tributaria le informazioni di dettaglio dei rapporti finanziari detenuti dai propri clienti. In questo modo, banche, Poste italiane, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e tutti gli altri destinatari dell'obbligo stabilito dal D.L. 201 del 2011 (articolo 11, commi 2 e 3) potranno trasmettere all'archivio dei rapporti finanziari i dati relativi ai propri clienti.
La trasmissione - Attraverso la nuova piattaforma di file transfer protocol (Ftp) sarà alimentato il database dei rapporti finanziari che, salvaguardando la sicurezza dei dati dei contribuenti alla luce delle prescrizioni del Garante della Privacy (provvedimenti del 17 aprile 2012, del 15 novembre 2012 e del 31 gennaio 2013), metterà a disposizione del Fisco un poderoso arsenale informativo da utilizzare sul fronte della lotta all'evasione, del controllo della spesa pubblica (per esempio, con le rafforzate verifiche incrociate delle dichiarazioni Isee) e del contrasto ai fenomeni di riciclaggio.
Dati precedenti - Non si tratta di una novità assoluta visto che dal 2006 l’Agenzia delle Entrate è capace di conoscere i nominativi dei contribuenti che hanno avviato un rapporto finanziario e il numero di conti correnti aperti in una o più banche. Il fatto inedito è che il numero dei dati passati dagli intermediari al Fisco sarà più ampio e coprirà anche il passato. Entro la fine del mese corrente le banche diranno quanti e quali conti avevano nel 2011 ed entro il 31 marzo 2014 censiranno anche i conti del 2012. I rapporti relativi al 2013 saranno comunicati entro il 20 aprile dell'anno successivo.
Dati da comunicare - Gli intermediari finanziari elencati all'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (già obbligati alla comunicazione all'anagrafe tributaria prevista dal provvedimento del 19 gennaio 2007), dovranno segnalare i dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità e a tutti i cointestatari (nel caso di intestazione a più soggetti), nonché i dati relativi al saldo iniziale al 1° gennaio e al saldo finale al 31 dicembre. Dovranno essere segnalati oltre ai conti correnti, anche i conti deposito di risparmio, le gestioni individuali e collettive (i fondi), i rapporti fiduciari, le cassette di sicurezza, gli acquisti e le vendite di oro e di metalli preziosi, i finanziamenti, le garanzie e anche le polizze assicurative. Sono esclusi, invece, fondi pensione e finanziamenti.
Sid – La trasmissione dei dati avviene attraverso il Sid (sistema di interscambio dati), il nuovo canale di comunicazione attraverso il quale gli altri intermediari dovranno comunicare all'anagrafe tributaria le informazioni di dettaglio dei rapporti finanziari detenuti dai propri clienti. In questo modo, banche, Poste italiane, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e tutti gli altri destinatari dell'obbligo stabilito dal D.L. 201 del 2011 (articolo 11, commi 2 e 3) potranno trasmettere all'archivio dei rapporti finanziari i dati relativi ai propri clienti.
La trasmissione - Attraverso la nuova piattaforma di file transfer protocol (Ftp) sarà alimentato il database dei rapporti finanziari che, salvaguardando la sicurezza dei dati dei contribuenti alla luce delle prescrizioni del Garante della Privacy (provvedimenti del 17 aprile 2012, del 15 novembre 2012 e del 31 gennaio 2013), metterà a disposizione del Fisco un poderoso arsenale informativo da utilizzare sul fronte della lotta all'evasione, del controllo della spesa pubblica (per esempio, con le rafforzate verifiche incrociate delle dichiarazioni Isee) e del contrasto ai fenomeni di riciclaggio.
Dati precedenti - Non si tratta di una novità assoluta visto che dal 2006 l’Agenzia delle Entrate è capace di conoscere i nominativi dei contribuenti che hanno avviato un rapporto finanziario e il numero di conti correnti aperti in una o più banche. Il fatto inedito è che il numero dei dati passati dagli intermediari al Fisco sarà più ampio e coprirà anche il passato. Entro la fine del mese corrente le banche diranno quanti e quali conti avevano nel 2011 ed entro il 31 marzo 2014 censiranno anche i conti del 2012. I rapporti relativi al 2013 saranno comunicati entro il 20 aprile dell'anno successivo.
Dati da comunicare - Gli intermediari finanziari elencati all'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (già obbligati alla comunicazione all'anagrafe tributaria prevista dal provvedimento del 19 gennaio 2007), dovranno segnalare i dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità e a tutti i cointestatari (nel caso di intestazione a più soggetti), nonché i dati relativi al saldo iniziale al 1° gennaio e al saldo finale al 31 dicembre. Dovranno essere segnalati oltre ai conti correnti, anche i conti deposito di risparmio, le gestioni individuali e collettive (i fondi), i rapporti fiduciari, le cassette di sicurezza, gli acquisti e le vendite di oro e di metalli preziosi, i finanziamenti, le garanzie e anche le polizze assicurative. Sono esclusi, invece, fondi pensione e finanziamenti.
martedì, ottobre 29, 2013
Qualche regola di galateo forense.
Queste considerazioni sono dedicate ai giovani che vogliono conoscere quell'insieme di regole alle quali si attenevano gli avvocati, regole, tipiche del ceto forense, che si apprendono seguendo l'esempio di chi le applica, e che non sempre sono conoscibili a causa della penuria di Maestri.
E' connaturata a tutti gli esseri umani (fanno eccezione coloro nei quali l'individualismo è così esasperato da sconfinare nell'anarchia e nell'asocialità) la spinta ad identificarsi nel gruppo di appartenenza adottandone regole di comportamento e stili di vita.
L'osservanza ed il rispetto delle forme tipiche di una classe, di una categoria, di una etnia, di un qualsivoglia raggruppamento umano sono segni distintivi e rafforzano, nel bene e nel male, lo spirito identitario e il senso di appartenenza.
Se è normale che gli iscritti in larga parte si adeguino ai modelli comportamentali della generalità l'inosservanza dei quali caratterizza i bifolchi, gli Avvocati, quelli a cui compete la A maiuscola, i signori della professione, si distinguono per alcune "finezze" che presuppongono che la fase dell'apprendimento sia stata svolta in scuole di antico lignaggio.
Le regole dell'avvocatura genovese, in larga parte comuni al resto d'Italia spaziano dalla corrispondenza all'uso del telefono, dagli incontri tra avvocati al comportamento in udienza.
E' cortese manoscrivere una comunicazione (fax e posta normale) che non sia relativa a rapporti professionali ma tratti questioni personali.
I dattiloscritti vanno intestati “illustrissimo” o “pregiatissimo” (scrivere “colendissimo” è troppo affettato) oppure “gentile” se è destinataria un'avvocata; il nome e il cognome del mittente in calce, dove viene apposta la firma, non vanno preceduti da "avv." e non é elegante cancellare avv. dopo averlo fatto scrivere.
La prima volta che si ha occasione di scrivere ad un avvocato non conosciuto è cortese far precedere i saluti dalla frase “lieto dell'incontro professionale”.
Se con il Collega si hanno buoni rapporti è opportuno scrivere di pugno una parola di saluto e prima del testo, sempre di pugno, “caro Tizio”.
A Genova l'invio di raccomandata ad un Collega è stato sempre ritenuto offensivo perché presuppone sfiducia nel destinatario; ove sia assolutamente necessaria (quando?) la raccomandata è sempre consigliabile scusarsi in qualche credibile modo.
Sull'uso del telefono il mio Maestro, sin dai primi giorni, mi invitò a non chiamare gli avvocati tramite la segretaria in quanto, se lo avessi fatto, avrei commesso una mancanza di riguardo e di rispetto.
Se avessi fatto pratica presso qualche buzzurro che, ritenendosi troppo importante ed impegnato non perde tempo a telefonare personalmente, avrei forse ritenuto normale comportarmi allo stesso modo. Invece – avendo avuto l'esempio e l'insegnamento di tre eminenti Maestri Luca ed Enrico Ciurlo e Alfredo Biondi – ho sempre chiamato personalmente non solo i Colleghi (nel senso etimologico del termine: lego cum) ma anche i semplici iscritti all'albo, ai quali spetta – anche se con loro non "lego" - il titolo di avvocato perché hanno superato l'esame ed è stata deliberata la loro iscrizione.
E se eccezionalmente, trovando sempre occupato, prego la mia segretaria di comporre il numero le do disposizioni di passarmi la comunicazione appena la linea è libera o, al più tardi, quando la segretaria risponde pronto.
Dovrebbe essere facile per chiunque rendersi conto che chi ha programmato di chiamare il Collega, che potrebbe essere impegnato, deve stare in attesa che venga passata la linea.
Sino agli anni ottanta un solo iscritto all'albo, mio coetaneo (E.D.), mi faceva chiamare dalla segretaria; il suo Dominus molto autorevole e di me di gran lunga più anziano mi chiamava personalmente.
Altre regole sono connesse all'uso del telefono.
Bisogna sempre riscontrare una telefonata richiamando appena possibile; se telefona un Collega e l'Avvocato non può essere distratto la segretaria deve essere istruita a dire che è fuori studio e se le è mancata la prontezza di accampare la scusa, deve dire che l'avvocato non risponde al telefono interno perché in riunione o sull'altra linea.
Sarà ipocrita ma è buona creanza come dare il buongiorno nelle scale incontrando un vicino al quale si farebbe volentieri una pernacchia.
Quando sono necessari incontri per trattare pratiche l'avvocato più giovane si reca dal più anziano; se non vi è stacco generazionale l'avvocato del debitore va da quello del creditore.
Anche se la pretesa di parità ha creato guasti irreparabili tenere conto del sesso prima che dell'età è atto da gentiluomo.
E' segno distintivo di appartenenza a vecchia scuola non lasciare il Collega al di là della propria scrivania ed è opportuno sedersi dalla sua parte per conferire in modo meno formale; se è più autorevole o più anziano è atto di doverosa deferenza.
In udienza penale chi ha motivi di fretta deve chiedere il consenso ai Colleghi presenti prima di formulare la propria istanza al giudice; non è solo problema di buona creanza ma è anche opportuno per evitare che, messo di fronte a più richieste confliggenti, il giudice, decida di attenersi al ruolo d'udienza: gli avvocati possono, invece, alla luce dei diversi impegni concordare le priorità.
Bisogna ricordare che l'udienza è pubblica e che non è né dignitoso né opportuno né qualificante trasformare l'aula in un mercato, accalcandosi intorno alla cattedra del giudice.
L'avvocato deve stare al suo posto, accostarsi solo per produrre documenti o per mostrarli al giudice sempre chiedendo l'autorizzazione ad avvicinarsi.
Sarebbe superfluo dire, se non vi fossero ormai molti scostumati, che il posto a sedere deve essere lasciato alle donne ed agli anziani, e, soprattutto, che non si possono occupare tre posti con la cartella e il soprabito.
L'uso della toga nelle udienze pubbliche in Tribunale è imposto dalla legge, che qualifica illecito disciplinare il non indossarla. E' deprecabile che i giudici non ne impongano sempre l'uso, anche in occasione delle cosiddette udienze filtro.
Gli avvocati dovrebbero volerla indossare come simbolo e bandiera ricordando che forma e sostanza sono un connubio quasi indissolubile e che, così come appare meno marziale il soldato che non indossa la divisa, appare meno autorevole l'avvocato senza toga che si confonde con imputati e testi. Quando si deve chiedere un rinvio o uno slittamento di orario è necessario avvertire i Colleghi.
Ovviamente ho fatto riferimento solo alle regole di galateo essendo evidente che devono sempre essere rispettate le leggi e le norme deontologiche.
Avv. Aurelio Di Rella Tomasi di Lampedusa
E' connaturata a tutti gli esseri umani (fanno eccezione coloro nei quali l'individualismo è così esasperato da sconfinare nell'anarchia e nell'asocialità) la spinta ad identificarsi nel gruppo di appartenenza adottandone regole di comportamento e stili di vita.
L'osservanza ed il rispetto delle forme tipiche di una classe, di una categoria, di una etnia, di un qualsivoglia raggruppamento umano sono segni distintivi e rafforzano, nel bene e nel male, lo spirito identitario e il senso di appartenenza.
Se è normale che gli iscritti in larga parte si adeguino ai modelli comportamentali della generalità l'inosservanza dei quali caratterizza i bifolchi, gli Avvocati, quelli a cui compete la A maiuscola, i signori della professione, si distinguono per alcune "finezze" che presuppongono che la fase dell'apprendimento sia stata svolta in scuole di antico lignaggio.
Le regole dell'avvocatura genovese, in larga parte comuni al resto d'Italia spaziano dalla corrispondenza all'uso del telefono, dagli incontri tra avvocati al comportamento in udienza.
E' cortese manoscrivere una comunicazione (fax e posta normale) che non sia relativa a rapporti professionali ma tratti questioni personali.
I dattiloscritti vanno intestati “illustrissimo” o “pregiatissimo” (scrivere “colendissimo” è troppo affettato) oppure “gentile” se è destinataria un'avvocata; il nome e il cognome del mittente in calce, dove viene apposta la firma, non vanno preceduti da "avv." e non é elegante cancellare avv. dopo averlo fatto scrivere.
La prima volta che si ha occasione di scrivere ad un avvocato non conosciuto è cortese far precedere i saluti dalla frase “lieto dell'incontro professionale”.
Se con il Collega si hanno buoni rapporti è opportuno scrivere di pugno una parola di saluto e prima del testo, sempre di pugno, “caro Tizio”.
A Genova l'invio di raccomandata ad un Collega è stato sempre ritenuto offensivo perché presuppone sfiducia nel destinatario; ove sia assolutamente necessaria (quando?) la raccomandata è sempre consigliabile scusarsi in qualche credibile modo.
Sull'uso del telefono il mio Maestro, sin dai primi giorni, mi invitò a non chiamare gli avvocati tramite la segretaria in quanto, se lo avessi fatto, avrei commesso una mancanza di riguardo e di rispetto.
Se avessi fatto pratica presso qualche buzzurro che, ritenendosi troppo importante ed impegnato non perde tempo a telefonare personalmente, avrei forse ritenuto normale comportarmi allo stesso modo. Invece – avendo avuto l'esempio e l'insegnamento di tre eminenti Maestri Luca ed Enrico Ciurlo e Alfredo Biondi – ho sempre chiamato personalmente non solo i Colleghi (nel senso etimologico del termine: lego cum) ma anche i semplici iscritti all'albo, ai quali spetta – anche se con loro non "lego" - il titolo di avvocato perché hanno superato l'esame ed è stata deliberata la loro iscrizione.
E se eccezionalmente, trovando sempre occupato, prego la mia segretaria di comporre il numero le do disposizioni di passarmi la comunicazione appena la linea è libera o, al più tardi, quando la segretaria risponde pronto.
Dovrebbe essere facile per chiunque rendersi conto che chi ha programmato di chiamare il Collega, che potrebbe essere impegnato, deve stare in attesa che venga passata la linea.
Sino agli anni ottanta un solo iscritto all'albo, mio coetaneo (E.D.), mi faceva chiamare dalla segretaria; il suo Dominus molto autorevole e di me di gran lunga più anziano mi chiamava personalmente.
Altre regole sono connesse all'uso del telefono.
Bisogna sempre riscontrare una telefonata richiamando appena possibile; se telefona un Collega e l'Avvocato non può essere distratto la segretaria deve essere istruita a dire che è fuori studio e se le è mancata la prontezza di accampare la scusa, deve dire che l'avvocato non risponde al telefono interno perché in riunione o sull'altra linea.
Sarà ipocrita ma è buona creanza come dare il buongiorno nelle scale incontrando un vicino al quale si farebbe volentieri una pernacchia.
Quando sono necessari incontri per trattare pratiche l'avvocato più giovane si reca dal più anziano; se non vi è stacco generazionale l'avvocato del debitore va da quello del creditore.
Anche se la pretesa di parità ha creato guasti irreparabili tenere conto del sesso prima che dell'età è atto da gentiluomo.
E' segno distintivo di appartenenza a vecchia scuola non lasciare il Collega al di là della propria scrivania ed è opportuno sedersi dalla sua parte per conferire in modo meno formale; se è più autorevole o più anziano è atto di doverosa deferenza.
In udienza penale chi ha motivi di fretta deve chiedere il consenso ai Colleghi presenti prima di formulare la propria istanza al giudice; non è solo problema di buona creanza ma è anche opportuno per evitare che, messo di fronte a più richieste confliggenti, il giudice, decida di attenersi al ruolo d'udienza: gli avvocati possono, invece, alla luce dei diversi impegni concordare le priorità.
Bisogna ricordare che l'udienza è pubblica e che non è né dignitoso né opportuno né qualificante trasformare l'aula in un mercato, accalcandosi intorno alla cattedra del giudice.
L'avvocato deve stare al suo posto, accostarsi solo per produrre documenti o per mostrarli al giudice sempre chiedendo l'autorizzazione ad avvicinarsi.
Sarebbe superfluo dire, se non vi fossero ormai molti scostumati, che il posto a sedere deve essere lasciato alle donne ed agli anziani, e, soprattutto, che non si possono occupare tre posti con la cartella e il soprabito.
L'uso della toga nelle udienze pubbliche in Tribunale è imposto dalla legge, che qualifica illecito disciplinare il non indossarla. E' deprecabile che i giudici non ne impongano sempre l'uso, anche in occasione delle cosiddette udienze filtro.
Gli avvocati dovrebbero volerla indossare come simbolo e bandiera ricordando che forma e sostanza sono un connubio quasi indissolubile e che, così come appare meno marziale il soldato che non indossa la divisa, appare meno autorevole l'avvocato senza toga che si confonde con imputati e testi. Quando si deve chiedere un rinvio o uno slittamento di orario è necessario avvertire i Colleghi.
Ovviamente ho fatto riferimento solo alle regole di galateo essendo evidente che devono sempre essere rispettate le leggi e le norme deontologiche.
Avv. Aurelio Di Rella Tomasi di Lampedusa
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