venerdì, maggio 31, 2013
OUA, AVVOCATI, CITTADINI E SINDACI, PER CHIEDERE RIFORME VERE.
(AGENPARL) - Roma, 30 mag - Si è tenuta oggi a Roma, presso l’Ergife, la manifestazione nazionale dell’avvocatura, indetta dall’Oua (Organismo Unitario dell’avvocatura, la rappresentanza politica forense). Oltre 1000 partecipanti, tra avvocati di tutti i Fori, Comitati cittadini, Sindacati dei lavoratori (Flp e Cgil), Sindaci e Parlamentari nazionali e europei.
Era presente il Cnf, con il Segretario, Andrea Mascherin e la Cassa Forense, con il Consigliere di amministrazione, Valter Militi. Per le associazioni: l’Aiga con Alfredo Serra e l’Anai con Maurizio de Tilla. Per il Coordinamento nazionale dei Fori Minori, Walter Pompeo. Nel corso dei lavori, sono intervenuti, tra gli altri, la vice presidente del Parlamento Europeo, Roberta Angelilli, il componente della Commissione Giustizia del Senato, Lucio Malan (Pdl) e la componente della Commissione Giustizia della Camera Maria Greco (Pd). Per la magistratura, il vice presidente dell’Anm Valerio Savio.
Alla fine dei lavori ecco il bilancio del presidente dell’Oua, Nicola Marino: «Una bella giornata, di protesta ma anche di proposta. È ora di dire basta ai luoghi comuni sugli avvocati, noi vogliamo la riforma della geografia giudiziaria perché la situazione attuale è oggettivamente datata, ma ciò che si sta facendo è un pasticcio: inutile, incostituzionale (20 rinvii alla Consulta non sono casuali) e che non produce risparmi. Dal 13 settembre cominciano traslochi verso il nulla, verso strutture spesso inesistenti e verso tribunali già ingolfati e caotici a scapito di realtà che invece funzionano bene e che sono esempio di efficienza. Un paradosso tutto italiano".
"Oggi – aggiunge - possiamo finalmente registrare anche la buona risposta della Politica, dei parlamentari di centro, destra e sinistra. Gli interventi del senatore Malan (Pdl) e dell’onorevole Greco (Pd) testimoniano quanto il Parlamento possa fare per prorogare intanto l’entrata in vigore di questo scempio e, poi, per modificarne l’impianto. Ma è da sottolineare anche l’attenzione mostrata dal Ministro Cancellieri, la quale, pur dichiarando che la riforma va avanti, ha ammesso che necessita di correzioni. Allo stesso modo, è da sottolineare la disponibilità al confronto del sottosegretario Berretta e Ferri: sono tutti passi in avanti rispetto all’impermeabilità dell’ex ministro Severino. La verità è che chi difende questo provvedimento lo fa per conformismo, e spesso per tutelare interessi particolari, non perché sia davvero utile al sistema-giustizia".
"Infine – conclude Marino – ma non meno importante, da questa platea e dalle migliaia di avvocati che si sono astenuti ieri e oggi, arriva una richiesta chiara: serve un intervento urgente sui parametri correttivi dei compensi, serve il via libera al decreto correttivo. La categoria è allo stremo".
Era presente il Cnf, con il Segretario, Andrea Mascherin e la Cassa Forense, con il Consigliere di amministrazione, Valter Militi. Per le associazioni: l’Aiga con Alfredo Serra e l’Anai con Maurizio de Tilla. Per il Coordinamento nazionale dei Fori Minori, Walter Pompeo. Nel corso dei lavori, sono intervenuti, tra gli altri, la vice presidente del Parlamento Europeo, Roberta Angelilli, il componente della Commissione Giustizia del Senato, Lucio Malan (Pdl) e la componente della Commissione Giustizia della Camera Maria Greco (Pd). Per la magistratura, il vice presidente dell’Anm Valerio Savio.
Alla fine dei lavori ecco il bilancio del presidente dell’Oua, Nicola Marino: «Una bella giornata, di protesta ma anche di proposta. È ora di dire basta ai luoghi comuni sugli avvocati, noi vogliamo la riforma della geografia giudiziaria perché la situazione attuale è oggettivamente datata, ma ciò che si sta facendo è un pasticcio: inutile, incostituzionale (20 rinvii alla Consulta non sono casuali) e che non produce risparmi. Dal 13 settembre cominciano traslochi verso il nulla, verso strutture spesso inesistenti e verso tribunali già ingolfati e caotici a scapito di realtà che invece funzionano bene e che sono esempio di efficienza. Un paradosso tutto italiano".
"Oggi – aggiunge - possiamo finalmente registrare anche la buona risposta della Politica, dei parlamentari di centro, destra e sinistra. Gli interventi del senatore Malan (Pdl) e dell’onorevole Greco (Pd) testimoniano quanto il Parlamento possa fare per prorogare intanto l’entrata in vigore di questo scempio e, poi, per modificarne l’impianto. Ma è da sottolineare anche l’attenzione mostrata dal Ministro Cancellieri, la quale, pur dichiarando che la riforma va avanti, ha ammesso che necessita di correzioni. Allo stesso modo, è da sottolineare la disponibilità al confronto del sottosegretario Berretta e Ferri: sono tutti passi in avanti rispetto all’impermeabilità dell’ex ministro Severino. La verità è che chi difende questo provvedimento lo fa per conformismo, e spesso per tutelare interessi particolari, non perché sia davvero utile al sistema-giustizia".
"Infine – conclude Marino – ma non meno importante, da questa platea e dalle migliaia di avvocati che si sono astenuti ieri e oggi, arriva una richiesta chiara: serve un intervento urgente sui parametri correttivi dei compensi, serve il via libera al decreto correttivo. La categoria è allo stremo".
giovedì, maggio 30, 2013
TRIBUNALI FERMI, GRANDE ADESIONE ALL’ASTENSIONE DALLE UDIENZE PROCLAMATA DALL’OUA: INTORNO AL 90%.
Per Nicola Marino, presidente dell'OUA: quella di oggi (e domani) è "un’astensione necessaria per riformare davvero la giustizia, evitando di proseguire nella strada sbagliata, inutile e incostituzionale, della decapitazione di circa 1000 uffici giudiziari. Sia chiaro l'avvocatura è per il cambiamento e per la modernizzazione dei tribunali (sedi distaccate e giudici di pace), ma con criteri basati sull'efficienza e non per tutelare interessi particolari e campanilismi. Questo provvedimento è sbagliato e non produce neppure i risparmi previsti, finalmente, anche il Parlamento lo ha inteso e si avvia a prorogarne l'entrata in vigore definitiva (settembre)".
"Infine - aggiunge il presidente Oua - protestiamo per rivedere i parametri dei compensi forensi ora vigenti: sono umilianti. Il ministro risponda con urgenza alle richieste degli avvocati, sempre più piegati dalla crisi. Chiediamo un rapido iter per la proposta avanzata dal Cnf, come prevede la legge in vigore e nelle more il via libera urgente al decreto correttivo già concordato con il precedente Guardasigilli".
"E domani - conclude Marino - grande manifestazione a Roma all'Ergife. Oltre 1000 presenze, delegazioni da tutta Italia di avvocati, cittadini, sindaci, ma anche con la presenza del vice presidente dell’Anm e di molti parlamentari di tutti gli schieramenti".
"Infine - aggiunge il presidente Oua - protestiamo per rivedere i parametri dei compensi forensi ora vigenti: sono umilianti. Il ministro risponda con urgenza alle richieste degli avvocati, sempre più piegati dalla crisi. Chiediamo un rapido iter per la proposta avanzata dal Cnf, come prevede la legge in vigore e nelle more il via libera urgente al decreto correttivo già concordato con il precedente Guardasigilli".
"E domani - conclude Marino - grande manifestazione a Roma all'Ergife. Oltre 1000 presenze, delegazioni da tutta Italia di avvocati, cittadini, sindaci, ma anche con la presenza del vice presidente dell’Anm e di molti parlamentari di tutti gli schieramenti".
mercoledì, maggio 29, 2013
martedì, maggio 28, 2013
L’UNIONE CAMERE PENALI NON ADERISCE ALL’ASTENSIONE DEL 29 E 30 MAGGIO.
Pubblichiamo la lettera che il Presidente dell'Unione ha inviato ai Presidenti delle Camere Penali in ordine all'astensione indetta dall'Oua per i prossimi giorni.
Ai Presidenti delle Camere Penali
Loro Sedi
Caro Presidente,
così come discusso nel corso della ultima riunione del Consiglio delle Camere Penali, la Giunta non ha emesso alcuna delibera per ciò che concerne l'astensione dalle udienze proclamata dall'OUA per i giorni del 29 e del 30 prossimi per l’assorbente considerazione secondo la quale una delibera di “non adesione” a qualche iniziativa è una vera e propria contraddizione in termini.
Del resto, come ampiamente noto, l'Unione non riconosce alcuna rappresentatività all’OUA e, da tempo assai risalente, i deliberati congressuali inibiscono ogni forma di adesione a tale organismo ed alle sue iniziative.
Nel caso concreto, peraltro, l’astensione dalle udienze è un esempio assai evidente di strumentalizzazione di due temi, la geografia giudiziaria ed i parametri, sui quali tale organismo non solo opera in maniera contraddittoria ma, come ampiamente risultato nel corso dell'incontro svolto proprio ieri avanti al Ministero, si trova isolato sia rispetto al CNF che ad altre associazioni nazionali.
Su questi temi, peraltro, l’Unione ha sempre mantenuto una linea coerente con la propria impostazione di associazione che si occupa della tutela dei diritti dei cittadini e della difesa penale, senza inseguire istanze demagogiche, o peggio corporative, e soprattutto senza tradire la propria ispirazione associativa che è tutto meno che di tipo sindacale. In questo senso abbiamo sostenuto fin dall'estate del 2011 che la geografia giudiziaria deve essere adeguata ma non con la logica dei tagli lineari, ed abbiamo segnalato le situazioni di evidente ingiustizia.
Identicamente, sulla questione dei parametri siamo intervenuti e continuiamo a farlo, sia sul CNF che sul Ministero, per modificare la situazione soprattutto per ciò che concerne la potenziale violazione e o mortificazione del diritto di difesa che si può realizzare in sede di liquidazione dei compensi dei difensori di ufficio o nel caso del patrocinio a spese dello Stato.
Tutto nello spirito di rafforzare il diritto di difesa per i cittadini, come è nella nostra storia.
Un forte abbraccio.
Roma, 28 maggio 2013
Valerio Spigarelli
Ai Presidenti delle Camere Penali
Loro Sedi
Caro Presidente,
così come discusso nel corso della ultima riunione del Consiglio delle Camere Penali, la Giunta non ha emesso alcuna delibera per ciò che concerne l'astensione dalle udienze proclamata dall'OUA per i giorni del 29 e del 30 prossimi per l’assorbente considerazione secondo la quale una delibera di “non adesione” a qualche iniziativa è una vera e propria contraddizione in termini.
Del resto, come ampiamente noto, l'Unione non riconosce alcuna rappresentatività all’OUA e, da tempo assai risalente, i deliberati congressuali inibiscono ogni forma di adesione a tale organismo ed alle sue iniziative.
Nel caso concreto, peraltro, l’astensione dalle udienze è un esempio assai evidente di strumentalizzazione di due temi, la geografia giudiziaria ed i parametri, sui quali tale organismo non solo opera in maniera contraddittoria ma, come ampiamente risultato nel corso dell'incontro svolto proprio ieri avanti al Ministero, si trova isolato sia rispetto al CNF che ad altre associazioni nazionali.
Su questi temi, peraltro, l’Unione ha sempre mantenuto una linea coerente con la propria impostazione di associazione che si occupa della tutela dei diritti dei cittadini e della difesa penale, senza inseguire istanze demagogiche, o peggio corporative, e soprattutto senza tradire la propria ispirazione associativa che è tutto meno che di tipo sindacale. In questo senso abbiamo sostenuto fin dall'estate del 2011 che la geografia giudiziaria deve essere adeguata ma non con la logica dei tagli lineari, ed abbiamo segnalato le situazioni di evidente ingiustizia.
Identicamente, sulla questione dei parametri siamo intervenuti e continuiamo a farlo, sia sul CNF che sul Ministero, per modificare la situazione soprattutto per ciò che concerne la potenziale violazione e o mortificazione del diritto di difesa che si può realizzare in sede di liquidazione dei compensi dei difensori di ufficio o nel caso del patrocinio a spese dello Stato.
Tutto nello spirito di rafforzare il diritto di difesa per i cittadini, come è nella nostra storia.
Un forte abbraccio.
Roma, 28 maggio 2013
Valerio Spigarelli
Pubblicità mascherata: quelle furbizie vietate agli avvocati (Cassazione civile , SS.UU., sentenza 03.05.2013 n° 10304).
La Cassazione aggiunge un tassello alla disciplina delle pubblicità non consentite agli avvocati, seguendo un solco che sembra consolidarsi.
Nel commento a una precedente sentenza del CNF avevamo evidenziato che le riforme liberalizzatrici non consentono ai professionisti l’assoluta libertà di pubblicizzare la propria attività, ma che la regola deontologica distingue la pubblicità dalla informazione, proprio con lo scopo di evitare le pratiche non rispettose del decoro e della dignità.
La sentenza 3 maggio 2013, n. 10304 della Cassazione completa il quadro occupandosi della pubblicità mascherata da articolo giornalistico/intervista (e per ciò stesso vietata in quanto tendente a ingannare), valutandone anche il contenuto.
Nella fattispecie il titolo dell’intervista sembrava evidenziare una speciale competenza dei professionisti in materia commerciale e societaria internazionale, mentre il contenuto riguardava struttura dello studio, competenze diverse e numerose fotografie.
Malgrado il caso specifico (cioè l’illecito contestato) risalga al 2007, la Suprema Corte analizza anche la normativa in tema di pubblicità informativa introdotta successivamente, fino al d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, evidenziando un percorso legislativo logico che possiamo così sintetizzare: con il “decreto Bersani” (decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248) sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio; con la c.d. ''Manovra bis'' (Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148), è precisato che la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera.
Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie; con il d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art. 4 comma secondo, si afferma che la pubblicità informativa deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo di segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
Infine con la L. 31 dicembre 2012, n. 247, all’art. 10, è consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sulla organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.
La pubblicità in argomento è quindi del tutto speciale e diversa rispetto a quella commerciale, senza alcuna assimilazione della professione all’attività di impresa.
Le norme sopra riportate affermano, in linea con il codice deontologico, che la pubblicità in senso tradizionale (esaltazione di un nome, di un marchio, di un servizio, anche senza evidenziare le sue caratteristiche) è vietata.
Quella consentita è solo l’informazione su attività professionale, specializzazioni e titoli professionali posseduti, struttura dello studio e compensi.
La sentenza in commento, per sgombrare il campo da ogni equivoco, analizza anche la normativa europea dalla quale, secondo i ricorrenti, deriverebbe un principio di assoluta libertà pubblicitaria: e smonta la tesi precisando che nulla autorizza una lettura della normativa comunitaria nel senso che essa consenta la realizzazione della pubblicità professionale anche con modalità classificabili come "pubblicità occulta" o che siano lesive della dignità e del decoro della professione: in verità, nel caso di specie, non è in discussione il "diritto" al libero esercizio di una "pubblicità promozionale" dell'attività professionale, bensì esclusivamente la modalità secondo la quale detta pubblicità sia realizzabile nel doveroso rispetto di precisi e specifici limiti deontologici disciplinarmente rilevanti.
Il principio che resta fermo, allora, è quello già ben enucleato da Cass., sez. unite, sentenza 18 novembre 2010, n. 23287: Il precetto della norma generale è: “non commettere fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionale”.
Da tale precetto generale, il Consiglio dell’ordine è giunto alla tipizzazione di un precetto per il caso specifico, sia pure - come ogni precetto - ancora in astratto: “non effettuare alcuna forma di pubblicità con slogans evocativi e suggestivi, privi di contenuto informativo professionale, e quindi lesivi del decoro e della dignità professionale”. “... diversa questione dal diritto a poter fare pubblicità informativa della propria attività professionale è quella che le modalità ed il contenuto di tale pubblicità non possono ledere la dignità e il decoro professionale, in quanto i fatti lesivi di tali valori integrano l’illecito disciplinare”.
Fin qui la teoria (anche se confortata da dottrina e giurisprudenza). La pratica è cosa diversa: basta digitare su un motore di ricerca le parole “avvocato specializzato” per trovare una casistica amplissima e persino divertente in alcune manifestazioni auto elogiative. Ma la prassi, come si sa, non sempre coincide con la Legge...
(Altalex, 28 maggio 2013. Nota di Antonino Ciavola)
Nel commento a una precedente sentenza del CNF avevamo evidenziato che le riforme liberalizzatrici non consentono ai professionisti l’assoluta libertà di pubblicizzare la propria attività, ma che la regola deontologica distingue la pubblicità dalla informazione, proprio con lo scopo di evitare le pratiche non rispettose del decoro e della dignità.
La sentenza 3 maggio 2013, n. 10304 della Cassazione completa il quadro occupandosi della pubblicità mascherata da articolo giornalistico/intervista (e per ciò stesso vietata in quanto tendente a ingannare), valutandone anche il contenuto.
Nella fattispecie il titolo dell’intervista sembrava evidenziare una speciale competenza dei professionisti in materia commerciale e societaria internazionale, mentre il contenuto riguardava struttura dello studio, competenze diverse e numerose fotografie.
Malgrado il caso specifico (cioè l’illecito contestato) risalga al 2007, la Suprema Corte analizza anche la normativa in tema di pubblicità informativa introdotta successivamente, fino al d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, evidenziando un percorso legislativo logico che possiamo così sintetizzare: con il “decreto Bersani” (decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248) sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio; con la c.d. ''Manovra bis'' (Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148), è precisato che la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera.
Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie; con il d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art. 4 comma secondo, si afferma che la pubblicità informativa deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo di segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
Infine con la L. 31 dicembre 2012, n. 247, all’art. 10, è consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sulla organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.
La pubblicità in argomento è quindi del tutto speciale e diversa rispetto a quella commerciale, senza alcuna assimilazione della professione all’attività di impresa.
Le norme sopra riportate affermano, in linea con il codice deontologico, che la pubblicità in senso tradizionale (esaltazione di un nome, di un marchio, di un servizio, anche senza evidenziare le sue caratteristiche) è vietata.
Quella consentita è solo l’informazione su attività professionale, specializzazioni e titoli professionali posseduti, struttura dello studio e compensi.
La sentenza in commento, per sgombrare il campo da ogni equivoco, analizza anche la normativa europea dalla quale, secondo i ricorrenti, deriverebbe un principio di assoluta libertà pubblicitaria: e smonta la tesi precisando che nulla autorizza una lettura della normativa comunitaria nel senso che essa consenta la realizzazione della pubblicità professionale anche con modalità classificabili come "pubblicità occulta" o che siano lesive della dignità e del decoro della professione: in verità, nel caso di specie, non è in discussione il "diritto" al libero esercizio di una "pubblicità promozionale" dell'attività professionale, bensì esclusivamente la modalità secondo la quale detta pubblicità sia realizzabile nel doveroso rispetto di precisi e specifici limiti deontologici disciplinarmente rilevanti.
Il principio che resta fermo, allora, è quello già ben enucleato da Cass., sez. unite, sentenza 18 novembre 2010, n. 23287: Il precetto della norma generale è: “non commettere fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionale”.
Da tale precetto generale, il Consiglio dell’ordine è giunto alla tipizzazione di un precetto per il caso specifico, sia pure - come ogni precetto - ancora in astratto: “non effettuare alcuna forma di pubblicità con slogans evocativi e suggestivi, privi di contenuto informativo professionale, e quindi lesivi del decoro e della dignità professionale”. “... diversa questione dal diritto a poter fare pubblicità informativa della propria attività professionale è quella che le modalità ed il contenuto di tale pubblicità non possono ledere la dignità e il decoro professionale, in quanto i fatti lesivi di tali valori integrano l’illecito disciplinare”.
Fin qui la teoria (anche se confortata da dottrina e giurisprudenza). La pratica è cosa diversa: basta digitare su un motore di ricerca le parole “avvocato specializzato” per trovare una casistica amplissima e persino divertente in alcune manifestazioni auto elogiative. Ma la prassi, come si sa, non sempre coincide con la Legge...
(Altalex, 28 maggio 2013. Nota di Antonino Ciavola)
Revocabile la vendita dell’ex casa familiare prima della separazione.
È revocabile la vendita dell’ex casa familiare fatta dal marito mentre pende la causa di separazione, al solo fine di non doverla poi cedere alla moglie. Infatti, il comportamento di chi trascrive la vendita dell’immobile prima della trascrizione del provvedimento del giudice con cui assegna la casa alla moglie è infatti un atto fraudolento, preordinato a sottrarre il bene al proprio creditore (in questo caso, la moglie).
Il caso è stato di recente trattato dalla Cassazione (Cass. sent. n. 12995/13 del 24.05.13).
L’art. 2901 cod. civ. consente ad ogni creditore di far revocare tutti gli atti di vendita dei beni del proprio debitore purché ricorrono le seguenti condizioni: 1) il venditore deve essere consapevole che la vendita arreca un pregiudizio al proprio creditore; 2) anche l’acquirente deve essere consapevole del pregiudizio che l’atto sta arrecando al creditore.
Ebbene, se – come nel caso deciso dalla Corte – il prezzo della vendita è talmente basso da essere “fuori mercato”, e nell’immobile continuano ad abitare la moglie e i figli, l’acquirente non può non essere a conoscenza del fatto che la vendita è solo rivolta a pregiudicare i diritti dell’ex moglie in caso di assegnazione dell’immobile con la sentenza di separazione.
Dall’altro lato, la vendita della casa costituisce un grave pregiudizio al reale adempimento dell’obbligazione del coniuge onerato e dunque va revocata.
Non rileva neanche se il corrispettivo incamerato dal venditore/ex marito venga poi da questi destinato ad adempiere alle obbligazioni scaturite a suo carico con la separazione.
Il caso è stato di recente trattato dalla Cassazione (Cass. sent. n. 12995/13 del 24.05.13).
L’art. 2901 cod. civ. consente ad ogni creditore di far revocare tutti gli atti di vendita dei beni del proprio debitore purché ricorrono le seguenti condizioni: 1) il venditore deve essere consapevole che la vendita arreca un pregiudizio al proprio creditore; 2) anche l’acquirente deve essere consapevole del pregiudizio che l’atto sta arrecando al creditore.
Ebbene, se – come nel caso deciso dalla Corte – il prezzo della vendita è talmente basso da essere “fuori mercato”, e nell’immobile continuano ad abitare la moglie e i figli, l’acquirente non può non essere a conoscenza del fatto che la vendita è solo rivolta a pregiudicare i diritti dell’ex moglie in caso di assegnazione dell’immobile con la sentenza di separazione.
Dall’altro lato, la vendita della casa costituisce un grave pregiudizio al reale adempimento dell’obbligazione del coniuge onerato e dunque va revocata.
Non rileva neanche se il corrispettivo incamerato dal venditore/ex marito venga poi da questi destinato ad adempiere alle obbligazioni scaturite a suo carico con la separazione.
lunedì, maggio 27, 2013
sabato, maggio 25, 2013
venerdì, maggio 24, 2013
giovedì, maggio 23, 2013
CNF: Alpa incontra il ministro della Giustizia Cancellieri.
"I diritti dei cittadini prima di tutto. Attuare il nuovo ordinamento professionale forense". È quanto chiesto ieri dal presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, che ha incontrato il ministro della giustizia, Annamaria Cancellieri.
Il presidente Alpa ha espresso apprezzamento per la disponibilità del ministro della giustizia ad avviare sin da subito un dialogo sui temi della giustizia e della professione e la volontà di fornire un contributo proficuo e fattivo alla individuazione di soluzioni condivise perché la giustizia sia motore, con le parole dello stesso ministro, "di democrazia sostanziale" e di realizzazione concreta dei diritti dei cittadini; e non si riduca a un "servizio" nell'ottica di una mera riduzione dei costi.
Alpa ha sottolineato l'impegno con il quale l'Avvocatura, parte indispensabile della giurisdizione, lavora al suo rinnovamento e lo spirito di servizio con il quale si dedica al miglioramento dell'efficienza del sistema. "Apprendiamo con soddisfazione che il ministro ha dichiarato di voler dare il massimo impulso all'attuazione della riforma forense, che ha definito riforma organica.
D'altra parte la riforma prevede una stretta collaborazione istituzionale tra Cnf e Ministero della giustizia", ha dichiarato Alpa.
Quanto ai prossimi adempimenti e considerando la crisi economica e la grave situazione economica in cui versa l'Avvocatura, Alpa ha sottolineato la necessità di concludere in tempi brevissimi l'iter di emanazione dei nuovi parametri predisposti dal Cnf in collaborazione con le altre componenti dell'Avvocatura, che permetteranno al giudice liquidazioni dei compensi adeguate al ruolo dell'avvocato con un sistema completo, trasparente e semplice.
In tema di giustizia, Alpa ha condiviso la ferma volontà del ministro a trovare immediate soluzioni per risolvere il problema delle carceri, promuovendo un sistema rispettoso della dignità.
Ed ha altresì manifestato la volontà e la determinazione dell'Avvocatura a collaborare alla individuazione di soluzioni atte a garantire la ragionevole durata dei processi civili e penali, ma sempre nel pieno rispetto del diritto dei cittadini a ricorrere al giudice naturale.
Secondo il presidente Alpa andranno sviluppati, nella materia civile, le forme alternative alla giurisdizione, con la istituzione delle Camere di conciliazione e arbitrali, così come peraltro previsto dalla riforma professionale, sempre senza il vincolo dell'obbligatorietà.
Quanto alla riforma della geografia giudiziaria, il Cnf ha rappresentato al ministro le criticità del testo di legge approvato e le disfunzioni che esso ha già prodotto ancor prima di entrare in vigore; e ha evidenziato la necessità di valutare positivamente una proroga dell'entrata in vigore per meglio valutare gli effettivi risparmi di spesa a fronte degli ulteriori costi che graveranno sulle collettività locali e per condividere con i territori le reali esigenze di giustizia.
Successivamente al colloquio il presidente Alpa, accompagnato dal consigliere segretario Andrea Mascherin, ha partecipato alla riunione con gli Ordini professionali. In questa sede il Cnf ha sottolineato la necessità di promuovere misure di sostegno per i giovani che si avviano alla professione, premiando il merito.
Ha altresì ribadito la necessità di considerare strategico l'apporto delle professioni intellettuali allo sviluppo e alla crescita del Paese. In particolare, per quanto riguarda l'Avvocatura, Alpa ha confermato l'impegno a contribuire a migliorare l'assetto della amministrazione della giustizia anche attraverso la istituzione dell'Osservatorio permanente sulla giurisdizione, previsto dalla riforma forense.
mercoledì, maggio 22, 2013
Taglio dei tribunali: tutti d'accordo per il rinvio, probabile la proroga di un anno.
ROMA - «Qui c'è accordo unanime, anche dei Cinque stelle. D'altronde tutti mi conoscono per essere un uomo di mediazione...».
Francesco Nitto Palma, presidente della Commissione Giustizia del Senato certifica quanto ormai anche ciechi e sordi avevano capito, e cioè il rinvio della nuova geografia giudiziaria. Lo vuole l'unanimità delle forze parlamentari, le stesse che dicevano di volere la riforma ma che subito dopo averla approvata hanno cominciato a contestare le scelte attuative del governo Monti.
È bastato aprire ieri la discussione generale sul provvedimento di proroga di un anno per capire che tutti vogliono il rinvio. Palma azzarda una previsione: «Il voto potrebbe arrivare già la prossima settimana».
Quanto alla diversa posizione del governo, spiega che «c'è spazio per correzioni che non siano campanilistiche ma condivise e il rinvio consentirà di aprire un dibattito costruttivo con il governo». Secondo Palma, a cui risale la paternità della riforma quand'era guardasigilli, non si pongono neanche problemi di copertura finanziaria per il fatto che, con il rinvio, alcune sedi da chiudere rimarranno aperte per un altro anno.
«I decreti prevedevano due anni di tempo per procedere alla chiusura», taglia corto. Del resto, oltre a Pdl, Pd, e M5S persino Scelta civica di Monti è favorevole alla proroga, sia pure di sei mesi.
Con buona pace di quanto aveva detto Cancellieri: «Le riforme non possono avere un punto di nuovo inizio a ogni cambio di legislatura». «Ci vuole il coraggio della continuità». «Il differimento dell'entrata in vigore correrebbe fortemente il rischio di essere mal interpretato e di generare un negativo effetto di disorientamento».
Francesco Nitto Palma, presidente della Commissione Giustizia del Senato certifica quanto ormai anche ciechi e sordi avevano capito, e cioè il rinvio della nuova geografia giudiziaria. Lo vuole l'unanimità delle forze parlamentari, le stesse che dicevano di volere la riforma ma che subito dopo averla approvata hanno cominciato a contestare le scelte attuative del governo Monti.
È bastato aprire ieri la discussione generale sul provvedimento di proroga di un anno per capire che tutti vogliono il rinvio. Palma azzarda una previsione: «Il voto potrebbe arrivare già la prossima settimana».
Quanto alla diversa posizione del governo, spiega che «c'è spazio per correzioni che non siano campanilistiche ma condivise e il rinvio consentirà di aprire un dibattito costruttivo con il governo». Secondo Palma, a cui risale la paternità della riforma quand'era guardasigilli, non si pongono neanche problemi di copertura finanziaria per il fatto che, con il rinvio, alcune sedi da chiudere rimarranno aperte per un altro anno.
«I decreti prevedevano due anni di tempo per procedere alla chiusura», taglia corto. Del resto, oltre a Pdl, Pd, e M5S persino Scelta civica di Monti è favorevole alla proroga, sia pure di sei mesi.
Con buona pace di quanto aveva detto Cancellieri: «Le riforme non possono avere un punto di nuovo inizio a ogni cambio di legislatura». «Ci vuole il coraggio della continuità». «Il differimento dell'entrata in vigore correrebbe fortemente il rischio di essere mal interpretato e di generare un negativo effetto di disorientamento».
martedì, maggio 21, 2013
sabato, maggio 18, 2013
giovedì, maggio 16, 2013
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