giovedì, novembre 22, 2012
mercoledì, novembre 21, 2012
Modificati i parametri per i compensi degli avvocati?
Sono pronti i nuovi parametri per gli avvocati, almeno così dice il ministro Severino.
La revisione dei compensi è stata anticipata ieri nel corso dell’incontro tra Oua, le associazioni forensi e il ministero della giustizia.
Stando a quanto dichiarato in una nota dall’Oua, il guardasigilli avrebbe recepito le istanze della categoria nell’ambito di un progetto volto al restyling dei valori.
Ecco, in sintesi, le novità che starebbero per essere approvate:
- aumento dei valori per il procedimento monitorio e l’atto di precetto; - introduzione di una nuova voce di compenso denominata “spese generali”; - eliminazione della previsione secondo cui l’assenza del preventivo costituisce, di massima, elemento di valutazione negativa, da parte dell’organo giurisdizionale, per la liquidazione del compenso; - introduzione di un meccanismo di parametrazione più preciso per lo scaglione di valore superiore a 1,5 milioni di euro; - eliminazione della “fase esecutiva” e inserimento di una voce autonoma per il processo esecutivo; - eliminazione della previsione di riduzione del compenso sino alla metà, prevista dagli artt. 9, 10 e 12, comma 5; - eliminazione della previsione dell’aumento del compenso in caso di raggiunta conciliazione; - inserimento della fase dell’investigazione difensiva.
La revisione dei compensi è stata anticipata ieri nel corso dell’incontro tra Oua, le associazioni forensi e il ministero della giustizia.
Stando a quanto dichiarato in una nota dall’Oua, il guardasigilli avrebbe recepito le istanze della categoria nell’ambito di un progetto volto al restyling dei valori.
Ecco, in sintesi, le novità che starebbero per essere approvate:
- aumento dei valori per il procedimento monitorio e l’atto di precetto; - introduzione di una nuova voce di compenso denominata “spese generali”; - eliminazione della previsione secondo cui l’assenza del preventivo costituisce, di massima, elemento di valutazione negativa, da parte dell’organo giurisdizionale, per la liquidazione del compenso; - introduzione di un meccanismo di parametrazione più preciso per lo scaglione di valore superiore a 1,5 milioni di euro; - eliminazione della “fase esecutiva” e inserimento di una voce autonoma per il processo esecutivo; - eliminazione della previsione di riduzione del compenso sino alla metà, prevista dagli artt. 9, 10 e 12, comma 5; - eliminazione della previsione dell’aumento del compenso in caso di raggiunta conciliazione; - inserimento della fase dell’investigazione difensiva.
martedì, novembre 20, 2012
Il presidente del CNF Alpa agli avvocati: l’Avvocatura è presidio di democrazia solidale, nonostante la crisi economica.
Care Colleghe e cari Colleghi,
il XXXI Congresso nazionale forense, che si terrà a Bari dal 22 al 24 novembre, è un appuntamento importante per l’ Avvocatura che soffre, come e più delle altre professioni, gli effetti della crisi e subisce l’assedio del tutto ingiustificato di alcune istituzioni e di centri di potere economico.
Potrete seguire i lavori in diretta nei vostri studi o dai palchi del Teatro Petruzzelli, la splendida cornice nella quale il COA di Bari ha voluto ospitare i lavori congressuali.
La scelta di questa sede prestigiosa sottolinea la solennità dell’evento ma al tempo stesso suona come un felice presagio: il teatro è tornato a risplendere, dopo essere stato ferito da un incendio; la sua ricostruzione è il segno che con la forza della volontà e la capacità di sacrificio anche l’Avvocatura, che combatte da tempo la crisi economica, potrà comunque promuovere la ripresa del Paese e continuare ad assicurare ai cittadini la difesa dei diritti e l’offerta di consulenza sui problemi economici, familiari, e personali che la vita quotidiana porta con sé.
Il titolo del congresso rispecchia appunto questo programma: l’Avvocatura è presidio della democrazia e milita per una democrazia solidale, non vanta né chiede privilegi: offre invece un enorme servizio al Paese non solo contribuendo alla organizzazione e alla amministrazione della giustizia ma svolgendo tutte quelle attività istituzionali e sociali che tradizione e modernità le hanno assegnato.
C’è continuità anche nell’impegno delle rappresentanze dell’Avvocatura: il XXX Congresso svoltosi a Genova due anni fa sottolineava il servizio reso dall’ Avvocatura ai cittadini; il Congresso straordinario, tenutosi a Milano nel marzo scorso difendeva la primazia del diritto rispetto all’economia e ammoniva che i diritti non sono merce; il Congresso barese pone i cittadini prima di tutto.
L’Avvocato sa che il suo compito non è circoscritto al rapporto con il cliente, sa che la difesa dei diritti va ben al di là della singola vicenda processuale, sa che oltre alla legge, alla deontologia professionale, nella sua missione è ricompresa una forma di responsabilità sociale che lo impegna a garantire con l’esempio e il contributo personale l’effettività dei diritti e la conservazione delle libertà.
E’ questo un impegno, per l’appunto una missione, che va oltre la difesa del sistema economico, la certezza delle contrattazioni, la legalità dei rapporti patrimoniali, perché involge il bene più prezioso della nostra società, la persona, considerata come singolo e come componente delle formazioni sociali in cui svolge la sua personalità.
Per assolvere questo compito l’ Avvocato deve essere libero e autonomo.
E quando si parla di libertà (e autonomia) dell’avvocato non ci si può riferire solo alla “libertà di giudizio”, come predica il regolamento sulle professioni: è la libertà da ogni coazione, da misure deterrenti, da orientamenti costrittivi che limitano la sua attività.
Al Congresso chiederemo che siano abolite le irragionevoli e umilianti disposizioni contenute nei numerosi provvedimenti normativi che prevedono sanzioni per l’avvocato ( e per il cliente) oltre a quelle già previste dal codice di procedura civile e dal codice deontologico.
Al Congresso chiederemo che all’avvocato siano restituiti dignità e decoro nella determinazione di una adeguata retribuzione; chiederemo la modificazione dei parametri perché rispecchino un compenso appropriato e giusto: l’ apprezzamento del lavoro come lavoro intellettuale indipendente ne sono la naturale conseguenza.
Al Congresso chiederemo che l’avvocato possa svolgere il lavoro in comune con altri professionisti senza tuttavia piegarsi all’ingresso di soci di puro capitale, animati dal solo profitto e indifferenti ai valori della professione e ai bisogni degli assistiti. Al Congresso chiederemo che agli avvocati sia assicurato uno spazio ulteriore rispetto a quello tradizionale, eroso dalle competenze di altre professioni - anche non protette - sostenute da un legislatore animato solo dal miraggio del risparmio e indifferente alla qualità del lavoro e alla effettiva tutela dei diritti.
Al Congresso chiederemo che anche nelle carceri sia garantita la dignità della persona secondo il precetto costituzionale che considera la pena come rieducativa e non come umiliante strumento di repressione.
Al Congresso chiederemo riforme della giustizia studiate con intelligenza, non ricalcate sulle fallaci statistiche della Banca Mondiale degli Investimenti,e non affidate ad interventi erratici, estemporanei e privi di qualsiasi logica sistematica.
Al Congresso chiederemo che la riforma forense giunga al suo traguardo, dopo quattro anni d’intense fatiche, di discussioni e di polemiche che ne hanno ritardato l’iter e accelerato il degrado della categoria. La riforma riconosce all’ Avvocatura il merito di essere disciplinata con legge ordinaria, conferma il regime ordinistico, tutela il cliente con l’assicurazione obbligatoria e con la consulenza qualificata, assicura una più efficiente giustizia deontologica ed un più razionale svolgimento delle fasi di accesso, tirocinio, e specializzazione.
Non sono sogni, sono giuste pretese compatibili con la realtà economica, del tutto conformi al diritto comunitario.
Occorre arrestare la deriva legislativa e regolamentare fondata su un ingiustificato pregiudizio verso le professioni intellettuali - e la nostra in particolare. Occorre ricominciare dal punto in cui eravamo arrivati, prima che si abbattesse su tutto e su tutti la crisi travolgente.
Il Consiglio Nazionale Forense, ben consapevole della sua missione, Vi sosterrà con impegno e determinazione.
Molti cordiali saluti
Guido Alpa
il XXXI Congresso nazionale forense, che si terrà a Bari dal 22 al 24 novembre, è un appuntamento importante per l’ Avvocatura che soffre, come e più delle altre professioni, gli effetti della crisi e subisce l’assedio del tutto ingiustificato di alcune istituzioni e di centri di potere economico.
Potrete seguire i lavori in diretta nei vostri studi o dai palchi del Teatro Petruzzelli, la splendida cornice nella quale il COA di Bari ha voluto ospitare i lavori congressuali.
La scelta di questa sede prestigiosa sottolinea la solennità dell’evento ma al tempo stesso suona come un felice presagio: il teatro è tornato a risplendere, dopo essere stato ferito da un incendio; la sua ricostruzione è il segno che con la forza della volontà e la capacità di sacrificio anche l’Avvocatura, che combatte da tempo la crisi economica, potrà comunque promuovere la ripresa del Paese e continuare ad assicurare ai cittadini la difesa dei diritti e l’offerta di consulenza sui problemi economici, familiari, e personali che la vita quotidiana porta con sé.
Il titolo del congresso rispecchia appunto questo programma: l’Avvocatura è presidio della democrazia e milita per una democrazia solidale, non vanta né chiede privilegi: offre invece un enorme servizio al Paese non solo contribuendo alla organizzazione e alla amministrazione della giustizia ma svolgendo tutte quelle attività istituzionali e sociali che tradizione e modernità le hanno assegnato.
C’è continuità anche nell’impegno delle rappresentanze dell’Avvocatura: il XXX Congresso svoltosi a Genova due anni fa sottolineava il servizio reso dall’ Avvocatura ai cittadini; il Congresso straordinario, tenutosi a Milano nel marzo scorso difendeva la primazia del diritto rispetto all’economia e ammoniva che i diritti non sono merce; il Congresso barese pone i cittadini prima di tutto.
L’Avvocato sa che il suo compito non è circoscritto al rapporto con il cliente, sa che la difesa dei diritti va ben al di là della singola vicenda processuale, sa che oltre alla legge, alla deontologia professionale, nella sua missione è ricompresa una forma di responsabilità sociale che lo impegna a garantire con l’esempio e il contributo personale l’effettività dei diritti e la conservazione delle libertà.
E’ questo un impegno, per l’appunto una missione, che va oltre la difesa del sistema economico, la certezza delle contrattazioni, la legalità dei rapporti patrimoniali, perché involge il bene più prezioso della nostra società, la persona, considerata come singolo e come componente delle formazioni sociali in cui svolge la sua personalità.
Per assolvere questo compito l’ Avvocato deve essere libero e autonomo.
E quando si parla di libertà (e autonomia) dell’avvocato non ci si può riferire solo alla “libertà di giudizio”, come predica il regolamento sulle professioni: è la libertà da ogni coazione, da misure deterrenti, da orientamenti costrittivi che limitano la sua attività.
Al Congresso chiederemo che siano abolite le irragionevoli e umilianti disposizioni contenute nei numerosi provvedimenti normativi che prevedono sanzioni per l’avvocato ( e per il cliente) oltre a quelle già previste dal codice di procedura civile e dal codice deontologico.
Al Congresso chiederemo che all’avvocato siano restituiti dignità e decoro nella determinazione di una adeguata retribuzione; chiederemo la modificazione dei parametri perché rispecchino un compenso appropriato e giusto: l’ apprezzamento del lavoro come lavoro intellettuale indipendente ne sono la naturale conseguenza.
Al Congresso chiederemo che l’avvocato possa svolgere il lavoro in comune con altri professionisti senza tuttavia piegarsi all’ingresso di soci di puro capitale, animati dal solo profitto e indifferenti ai valori della professione e ai bisogni degli assistiti. Al Congresso chiederemo che agli avvocati sia assicurato uno spazio ulteriore rispetto a quello tradizionale, eroso dalle competenze di altre professioni - anche non protette - sostenute da un legislatore animato solo dal miraggio del risparmio e indifferente alla qualità del lavoro e alla effettiva tutela dei diritti.
Al Congresso chiederemo che anche nelle carceri sia garantita la dignità della persona secondo il precetto costituzionale che considera la pena come rieducativa e non come umiliante strumento di repressione.
Al Congresso chiederemo riforme della giustizia studiate con intelligenza, non ricalcate sulle fallaci statistiche della Banca Mondiale degli Investimenti,e non affidate ad interventi erratici, estemporanei e privi di qualsiasi logica sistematica.
Al Congresso chiederemo che la riforma forense giunga al suo traguardo, dopo quattro anni d’intense fatiche, di discussioni e di polemiche che ne hanno ritardato l’iter e accelerato il degrado della categoria. La riforma riconosce all’ Avvocatura il merito di essere disciplinata con legge ordinaria, conferma il regime ordinistico, tutela il cliente con l’assicurazione obbligatoria e con la consulenza qualificata, assicura una più efficiente giustizia deontologica ed un più razionale svolgimento delle fasi di accesso, tirocinio, e specializzazione.
Non sono sogni, sono giuste pretese compatibili con la realtà economica, del tutto conformi al diritto comunitario.
Occorre arrestare la deriva legislativa e regolamentare fondata su un ingiustificato pregiudizio verso le professioni intellettuali - e la nostra in particolare. Occorre ricominciare dal punto in cui eravamo arrivati, prima che si abbattesse su tutto e su tutti la crisi travolgente.
Il Consiglio Nazionale Forense, ben consapevole della sua missione, Vi sosterrà con impegno e determinazione.
Molti cordiali saluti
Guido Alpa
lunedì, novembre 19, 2012
LA MEDIACONCILIAZIONE RISPUNTA ANCHE NEL DDL DI RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL CONDOMINIO!
Il disegno di legge recante modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) è attualmente all'esame del Senato in seconda lettura (S. 71-B-355-399-1119- 1283).
Una legge tanto attesa da quanti operano nel settore del condominio, rispetto alla quale, come risulta dal resoconto sommario n.357 della riunione della seconda commissione permanente (Giustizia) del 13 novembre scorso, sono stati presentati ben 60 emendamenti.
Con l'emendamento 25.6, i senatori De Lillo e Nessa, dopo il comma 1 dell'art. 71 quater, propongono di aggiungere il seguente articolo:
«1-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1, dell'articolo 5, è sostituto dal seguente: "Sino al 31 dicembre 2017, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del presente decreto. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.''; b) al comma 1, dell'articolo 11, dopo le parole: ''Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore'', sono inserite le seguenti: '', se le parti partecipano al procedimento di mediazione e sono assistite da un avvocato,''».
Una legge tanto attesa da quanti operano nel settore del condominio, rispetto alla quale, come risulta dal resoconto sommario n.357 della riunione della seconda commissione permanente (Giustizia) del 13 novembre scorso, sono stati presentati ben 60 emendamenti.
Con l'emendamento 25.6, i senatori De Lillo e Nessa, dopo il comma 1 dell'art. 71 quater, propongono di aggiungere il seguente articolo:
«1-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1, dell'articolo 5, è sostituto dal seguente: "Sino al 31 dicembre 2017, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del presente decreto. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.''; b) al comma 1, dell'articolo 11, dopo le parole: ''Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore'', sono inserite le seguenti: '', se le parti partecipano al procedimento di mediazione e sono assistite da un avvocato,''».
domenica, novembre 18, 2012
Sapete perché non funziona la giustizia?
Tutti si lamentano della malagiustizia ma pochi ne conoscono i motivi. Le stesse vittime della cattiva giustizia non comprendono perché sono divenute vittime.
Occorre poi forse chiarirsi sul concetto di “vittime”. Si pensa che siano solo coloro che abbiano subito un torto immediato (un errore, una sentenza di condanna sbagliata) quando invece spesso sono vittime gli stessi avvocati.
Perché gli avvocati (i quali hanno grandi responsabilità se svolgono senza diligenza il mandato, ovvero se incorrono in violazioni deontologiche tali da danneggiare il cliente, ed anche l’incompetenza lo è) sono il terminale (nervoso) ultimo verso il quale si proiettano gli strali delle parti danneggiate.
Sono l’interfaccia della malagiustizia ma spesso (quasi sempre) non dipende da essi se la causa è durata molti anni, se il giudice ha omesso di valutare fatti importanti, se vi sono stati errori procedurali (notifiche, comunicazioni, slittamenti etc.), se la sentenza sposa tesi insostenibili.
Eppure nell’immaginario (dopato da pessima disinformazione, vedi da ultimo la Vespa ronzante che ha sostenuto giorni fa come gli avvocati non vogliono la mediazione perché ci guadagnano dai processi lunghi, al quale ha ben replicato il Cnf sottolineando “il disprezzo per la funzione e il ruolo costituzionale dell’avvocatura, come garante dell’esercizio del diritto di difesa, disprezzo che si rivolge anche alla straordinaria storia degli avvocati che tanto hanno contribuito a costruire un sistema democratico nel nostro Paese”) gli avvocati sono responsabili di tutto.
Ma essi non sono anche giudici e macchina amministrativa.
Allora spieghiamo cosa accade dentro ed intorno al Palazzo. Il legislatore da qualche anno sta aumentando in modo esponenziale i contributi unificati, rendendo inaccessibile la giustizia ai cittadini poco abbienti.
Solo una parte delle entrate rimane al Ministero della Giustizia. Perché si vuole rendere inaccessibile la giustizia?
I magistrati togati sono circa 8000 e quelli fuori ruolo (dediti a politica, assegnati ai ministeri etc.) circa 1000. Quelli non togati (onorari) sono in numero maggiore ma sono sottopagati. La giustizia nei numeri si regge soprattutto sulle spalle dei secondi.
Spesso non sono ben organizzati perché non esiste un manager della giustizia. Spesso i magistrati sono dediti ad arbitrati, insegnamenti all’università, a scrivere libri. Il processo telematico è ancora una chimera, tranne qualche città, dove però non è a pieno regime.
Abbiamo un divario abnorme nella qualità, tra tribunali che funzionano e tribunali dissestati. Da ultimo il legislatore ha tagliato a raso centinaia di tribunali, senza distinzioni sull’efficienza. Perché tutto ciò? Il processo mostra le sue falle sin dall’avvio.
Gli atti introduttivi (e non solo) del processo vanno notificati e ci si deve servire degli ufficiali giudiziari e/o a sua volta della Posta, tranne i casi in cui l’avvocato abbia ottenuto l’autorizzazione a notificare da sé.
Le notifiche possono avere tempi lunghissimi (nell’attesa di richiederle e nella resa degli atti, a Milano dopo 30 giorni! E nel mentre non si sa se la notifica sia andata a buon fine).
A volte si può notificare anche per fax o email ma il procedimento è scoraggiante. Spesso i processi saltano a causa degli errori o mancate notifiche, oppure anche perché non vengono restituiti gli atti.
Basterebbe dotare ogni soggetto di Pec e consentire agli avvocati di procedere da se alle notifiche via Pec. Una riforma semplicissima a basso costo e con la certezza del diritto.
Perché non si fa? Le cancellerie sono spesso disorganizzate, con i fascicoli accessibili da chiunque (infatti alle volte spariscono), e le funzioni dei cancellieri e degli ausiliari spesso vengono assolte dagli avvocati (perché? Abbiamo indennità al riguardo?).
La maleducazione e l’arroganza regnano spesso sovrane contando sull’impunità. Gli orari sono flessibili (per loro) e inflessibili (per noi).
Nel processo accade di tutto e di più. I giudici puntuali, educati e non arroganti non sono molti. Capita spesso che vi siano rinvii d’ufficio, non comunicati alle parti (sempre), a date incredibilmente lontane (6 mesi, 1 anno), senza giustificazione.
I giudici tengono in riserva le decisioni senza alcun termine (mesi, a volte anche un anno) e depositano le sentenze quando gli aggrada. Per i giudici i termini sono ordinatori (dunque fan quel che vogliono) mentre per gli avvocati sono perentori (se li violi, paghi), ed è come se in una partita le regole valessero solo per una parte. Perché?
I giudici hanno in mano le redini del processo, ne decidono la fase istruttoria e la durata. L’avvocato ha solo facoltà di chiederli. Finiamola dunque con l’addebitare all’avvocatura colpe che non ha.
E riformiamo seriamente la giustizia, invece di tentare di privatizzarla, espropriando i diritti dei cittadini. La giustizia efficiente è patrimonio di tutti.
Marcello Adriano Mazzola
http://www.ilfattoquotidiano.it
Occorre poi forse chiarirsi sul concetto di “vittime”. Si pensa che siano solo coloro che abbiano subito un torto immediato (un errore, una sentenza di condanna sbagliata) quando invece spesso sono vittime gli stessi avvocati.
Perché gli avvocati (i quali hanno grandi responsabilità se svolgono senza diligenza il mandato, ovvero se incorrono in violazioni deontologiche tali da danneggiare il cliente, ed anche l’incompetenza lo è) sono il terminale (nervoso) ultimo verso il quale si proiettano gli strali delle parti danneggiate.
Sono l’interfaccia della malagiustizia ma spesso (quasi sempre) non dipende da essi se la causa è durata molti anni, se il giudice ha omesso di valutare fatti importanti, se vi sono stati errori procedurali (notifiche, comunicazioni, slittamenti etc.), se la sentenza sposa tesi insostenibili.
Eppure nell’immaginario (dopato da pessima disinformazione, vedi da ultimo la Vespa ronzante che ha sostenuto giorni fa come gli avvocati non vogliono la mediazione perché ci guadagnano dai processi lunghi, al quale ha ben replicato il Cnf sottolineando “il disprezzo per la funzione e il ruolo costituzionale dell’avvocatura, come garante dell’esercizio del diritto di difesa, disprezzo che si rivolge anche alla straordinaria storia degli avvocati che tanto hanno contribuito a costruire un sistema democratico nel nostro Paese”) gli avvocati sono responsabili di tutto.
Ma essi non sono anche giudici e macchina amministrativa.
Allora spieghiamo cosa accade dentro ed intorno al Palazzo. Il legislatore da qualche anno sta aumentando in modo esponenziale i contributi unificati, rendendo inaccessibile la giustizia ai cittadini poco abbienti.
Solo una parte delle entrate rimane al Ministero della Giustizia. Perché si vuole rendere inaccessibile la giustizia?
I magistrati togati sono circa 8000 e quelli fuori ruolo (dediti a politica, assegnati ai ministeri etc.) circa 1000. Quelli non togati (onorari) sono in numero maggiore ma sono sottopagati. La giustizia nei numeri si regge soprattutto sulle spalle dei secondi.
Spesso non sono ben organizzati perché non esiste un manager della giustizia. Spesso i magistrati sono dediti ad arbitrati, insegnamenti all’università, a scrivere libri. Il processo telematico è ancora una chimera, tranne qualche città, dove però non è a pieno regime.
Abbiamo un divario abnorme nella qualità, tra tribunali che funzionano e tribunali dissestati. Da ultimo il legislatore ha tagliato a raso centinaia di tribunali, senza distinzioni sull’efficienza. Perché tutto ciò? Il processo mostra le sue falle sin dall’avvio.
Gli atti introduttivi (e non solo) del processo vanno notificati e ci si deve servire degli ufficiali giudiziari e/o a sua volta della Posta, tranne i casi in cui l’avvocato abbia ottenuto l’autorizzazione a notificare da sé.
Le notifiche possono avere tempi lunghissimi (nell’attesa di richiederle e nella resa degli atti, a Milano dopo 30 giorni! E nel mentre non si sa se la notifica sia andata a buon fine).
A volte si può notificare anche per fax o email ma il procedimento è scoraggiante. Spesso i processi saltano a causa degli errori o mancate notifiche, oppure anche perché non vengono restituiti gli atti.
Basterebbe dotare ogni soggetto di Pec e consentire agli avvocati di procedere da se alle notifiche via Pec. Una riforma semplicissima a basso costo e con la certezza del diritto.
Perché non si fa? Le cancellerie sono spesso disorganizzate, con i fascicoli accessibili da chiunque (infatti alle volte spariscono), e le funzioni dei cancellieri e degli ausiliari spesso vengono assolte dagli avvocati (perché? Abbiamo indennità al riguardo?).
La maleducazione e l’arroganza regnano spesso sovrane contando sull’impunità. Gli orari sono flessibili (per loro) e inflessibili (per noi).
Nel processo accade di tutto e di più. I giudici puntuali, educati e non arroganti non sono molti. Capita spesso che vi siano rinvii d’ufficio, non comunicati alle parti (sempre), a date incredibilmente lontane (6 mesi, 1 anno), senza giustificazione.
I giudici tengono in riserva le decisioni senza alcun termine (mesi, a volte anche un anno) e depositano le sentenze quando gli aggrada. Per i giudici i termini sono ordinatori (dunque fan quel che vogliono) mentre per gli avvocati sono perentori (se li violi, paghi), ed è come se in una partita le regole valessero solo per una parte. Perché?
I giudici hanno in mano le redini del processo, ne decidono la fase istruttoria e la durata. L’avvocato ha solo facoltà di chiederli. Finiamola dunque con l’addebitare all’avvocatura colpe che non ha.
E riformiamo seriamente la giustizia, invece di tentare di privatizzarla, espropriando i diritti dei cittadini. La giustizia efficiente è patrimonio di tutti.
Marcello Adriano Mazzola
http://www.ilfattoquotidiano.it
sabato, novembre 17, 2012
venerdì, novembre 16, 2012
IL MINISTRO SEVERINO DICA NO ALL'EMENDAMENTO TRUFFA!
L'OUA CHIEDE AL MINISTRO SEVERINO DI DARE PARERE NEGATIVO ALL'EMENDAMENTO CHE REINTRODUCE LA OBBLIGATORIETÀ DELLA MEDIAZIONE PRESENTATO NEL DECRETO SVILUPPO AL SENATO. INVIATA UNA LETTERA A TUTTI I SENATORI.PROBABILE ASTENSIONE DELL'AVVOCATURA
L'Oua continua l'iniziativa contro la presentazione in Commissione Industria del Senato di un emendamento che reintroduce l'obbligatorietà della mediazione. Per l'Organismo Unitario dell'Avvocatura si tradisce così la decisione della Consulta che aveva bocciato questo istituto.L'Oua chiede al ministro Severino di dare parere negativo all'emendamento e con una lettera inviata ai Senatori invita a respingere questa proposta.
Maurizio de Tilla, presidente Oua, ricorda ancora una volta che "l'illegittimità della mediaconciliazione obbligatoria è riferibile non solo all'eccesso di delega ma anche all'onerosità della stessa, alla mancanza di indipendenza delle camere di conciliazione private, alle inidoneità di gran parte dei mediatori, alla speculazione che si è scatenata nel settore, agli ostacoli all'accesso libero del cittadino alla giustizia, alle gravi ripercussioni sul giudizio successivo, al fatto che nel 90% dei casi la parte non compare o la conciliazione ha insuccesso".
Sottolinea, infine che "questo istituto e' ancora sub judice della decisione della Corte di Giustizia Europea". "Chiediamo al Ministro di dare un parere negativo all'emendamento e ai senatori di respingerlo - conclude il presidente Oua - e nel contempo ribadiamo la disponibilita' ad aprire un confronto al fine di implementare la mediazione, purche' sia di qualita' e facoltativa. Stiamo per proclamare una prolungata astensione: non si puo' calpestare cosi' la Costituzione e i diritti dei cittadini con l'ennesimo tentativo di privatizzare la giustizia". Roma, 16 novembre 2012
giovedì, novembre 15, 2012
PRESENTATO EMENDAMENTO SALVA-MEDIAZIONE. AVVOCATI: 10 GIORNI DI SCIOPERO!
OUA: LA CORTE COSTITUZIONALE BOCCIA L'OBBLIGATORIETÀ DELLA MEDIAZIONE E LE LOBBY PROVANO A REINTRODURLA NEL DECRETO SVILUPPO AL SENATO CON UN EMENDAMENTO.
PROCLAMATO LO STATO DI AGITAZIONE, TRA LE PROPOSTE DIECI GIORNATE DI SCIOPERO.
MAURIZIO DE TILLA, PRESIDENTE OUA: "Il Parlamento non ceda alle lobby, altrimenti gli avvocati ritorneranno in piazza per difendere la Costituzione. Pronti a dichiarare altri 10 giorni di sciopero. L’illegittimità della mediaconciliazione obbligatoria è riferibile non solo all'eccesso di delega ma anche all'onerosità della stessa, alla mancanza di indipendenza delle camere di conciliazione private, alle inidoneità di gran parte dei mediatori, alla speculazione che si è scatenata nel settore, agli ostacoli all'accesso libero del cittadino alla giustizia, alle gravi ripercussioni sul giudizio successivo, al fatto che nel 90% dei casi la parte non compare o la conciliazione ha insuccesso. Dove vogliamo arrivare? Con l'iniziativa illegittima dei poteri economici che ancora una volta vogliono mettere sotto scacco il Paese e la giustizia".
In Commissione Industria del Senato il senatore Enzo Ghigo ha presentato un emendamento che reintroduce l'obbligatorietà della mediazione.
Per l'Organismo Unitario dell'Avvocatura si tradisce così la decisione della Consulta che aveva bocciato questo istituto.
L'Oua chiede al Senato di respingere questa proposta e convoca lo stato di agitazione e minaccia dieci giornate di sciopero per difendere la Costituzione e i diritti dei cittadini dall'ennesimo tentativo di privatizzare la giustizia.
Per Maurizio de Tilla, presidente Oua, «il Senato deve dire no a questo colpo di mano, l'emendamento presentato dal senatore Ghigo, dichiarato ammissibile, fa tabula rasa della decisione della Consulta, ma anche della disponibilità al dialogo e a trovare soluzioni concrete avanzate dell'avvocatura al ministro Severino. Riporta le lancette indietro, rimettendo in corsa un sistema fallimentare negli esiti e ancor sub judice della decisione della Corte di Giustizia Europa. E' incredibile come i fautori del vecchio e bocciato meccanismo, citino in modo parziale un parere della Commissione Europea e omettono il passaggio più importante: la critica di un sistema che non può essere allo stesso tempo troppo costoso per i cittadini e obbligatorio, e quindi, limitare il diritto all'accesso al giudice. Proprio ciò che avveniva in Italia a tutto vantaggio di interessi particolari, unici ad avvantaggiarsi da una dissimulata svendita di un servizio, della privatizzazione della giustizia. «Troppi interessi girano attorno a questo business, è evidente - conclude de Tilla - il Parlamento con autonomia non deve cedere a queste lobby, altrimenti gli avvocati ritorneranno in piazza per difendere la Costituzione. Pronti a dichiarare altri 10 giorni di sciopero". (OUA, comunicato stampa 15 novembre 2012)
PROCLAMATO LO STATO DI AGITAZIONE, TRA LE PROPOSTE DIECI GIORNATE DI SCIOPERO.
MAURIZIO DE TILLA, PRESIDENTE OUA: "Il Parlamento non ceda alle lobby, altrimenti gli avvocati ritorneranno in piazza per difendere la Costituzione. Pronti a dichiarare altri 10 giorni di sciopero. L’illegittimità della mediaconciliazione obbligatoria è riferibile non solo all'eccesso di delega ma anche all'onerosità della stessa, alla mancanza di indipendenza delle camere di conciliazione private, alle inidoneità di gran parte dei mediatori, alla speculazione che si è scatenata nel settore, agli ostacoli all'accesso libero del cittadino alla giustizia, alle gravi ripercussioni sul giudizio successivo, al fatto che nel 90% dei casi la parte non compare o la conciliazione ha insuccesso. Dove vogliamo arrivare? Con l'iniziativa illegittima dei poteri economici che ancora una volta vogliono mettere sotto scacco il Paese e la giustizia".
In Commissione Industria del Senato il senatore Enzo Ghigo ha presentato un emendamento che reintroduce l'obbligatorietà della mediazione.
Per l'Organismo Unitario dell'Avvocatura si tradisce così la decisione della Consulta che aveva bocciato questo istituto.
L'Oua chiede al Senato di respingere questa proposta e convoca lo stato di agitazione e minaccia dieci giornate di sciopero per difendere la Costituzione e i diritti dei cittadini dall'ennesimo tentativo di privatizzare la giustizia.
Per Maurizio de Tilla, presidente Oua, «il Senato deve dire no a questo colpo di mano, l'emendamento presentato dal senatore Ghigo, dichiarato ammissibile, fa tabula rasa della decisione della Consulta, ma anche della disponibilità al dialogo e a trovare soluzioni concrete avanzate dell'avvocatura al ministro Severino. Riporta le lancette indietro, rimettendo in corsa un sistema fallimentare negli esiti e ancor sub judice della decisione della Corte di Giustizia Europa. E' incredibile come i fautori del vecchio e bocciato meccanismo, citino in modo parziale un parere della Commissione Europea e omettono il passaggio più importante: la critica di un sistema che non può essere allo stesso tempo troppo costoso per i cittadini e obbligatorio, e quindi, limitare il diritto all'accesso al giudice. Proprio ciò che avveniva in Italia a tutto vantaggio di interessi particolari, unici ad avvantaggiarsi da una dissimulata svendita di un servizio, della privatizzazione della giustizia. «Troppi interessi girano attorno a questo business, è evidente - conclude de Tilla - il Parlamento con autonomia non deve cedere a queste lobby, altrimenti gli avvocati ritorneranno in piazza per difendere la Costituzione. Pronti a dichiarare altri 10 giorni di sciopero". (OUA, comunicato stampa 15 novembre 2012)
Riforma Professioni e Parametri: formalizzate le impugnative.
Il Consiglio nazionale forense ha formalizzato le impugnazioni avverso la riforma degli ordinamenti professionali (dpr 137/2012) e i nuovi parametri per i compensi professionali (dm 140/2012).
Hanno aderito all’iniziativa giudiziaria gli Ordini di Foggia, Pescara (Professioni), Lucca, Avellino (Professioni), Napoli, Mondovì, Massa Carrara, Forlì Cesena, Crema, Bolzano, Genova, Lanciano, Voghera, Savona, Matera, Torre Annunziata, Acqui Terme, Prato, Firenze, Melfi, Modena, Trani, Brescia, Milano, Oristano (Parametri), Lucera (Parametri) e l’Unione regionale Campania, nonché molti avvocati a titolo personale I ricorsi, redatti da un collegio difensivo composto dai Proff.ri Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli, Federico Tedeschini e Guido Greco, sono stati messi a disposizione degli Ordini forensi per eventuali ricorsi autonomi e sono consultabili sul sito www.consiglionazionaleforense.it.
Numerosi i vizi dedotti a proposito del dpr 137, adottato dal Governo sulla base delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 5, d.l. 138/2011: norme nate come previsioni di principio non immediatamente cogenti e poi disinvoltamente riqualificate dal legislatore come “norme generali regolatrici della materia” ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, l. 400/1988.
Si tratta di disposizioni di rango primario del tutto inidonee, per la loro genericitàa consentire un esercizio del potere regolamentare autorizzato conforme alle regole sul riparto delle fonti, tanto da generare vizi di legittimità costituzionale che il Collegio difensivo non ha mancato di eccepire. In ogni caso, il dpr presenta innumerevoli vizi autonomi e non ripetuti dalla fonte primaria, che integrano altrettanti motivi di ricorso: tra essi la manifesta violazione di legge occorsa in relazione al regolamento sulla formazione permanente, che il dl 138/2011 affida all’autonomia delle categorie (regolamenti dei CN) mentre il dpr sposta di fatto in capo al Ministro della giustizia con la previsione di un parere vincolante.
Più in generale, l’intero impianto del regolamento si presenta viziato per avere mancato di esercitare correttamente il potere normativo autorizzato: invece che fornire la disciplina delle materie delegificate, l’atto demanda tale disciplina a successivi regolamenti sostanzialmente ministeriali (è sempre previsto un parere vincolante del Ministro) spostando di fatto dal Consiglio dei ministri al Ministro la responsabilità di dettare le regole professionali, in violazione del principio delegatus delegari non potest.
È stato altresì necessario impugnare anche il dm 140 recante i nuovi parametri giacché nessun seguito hanno avuto le interlocuzioni avviate dal Ministero della giustizia: a settembre, il Ministro aveva convocato i rappresentanti dei CN di tutte le professioni per ascoltare rilievi e criticità, dicendosi disponibile a valutare eventuali correttivi. Il CNF aveva presentato un corposo documento recante le richieste di modifica di un atto complessivamente punitivo nei confronti della categoria, ma, come detto, nessuna ulteriore notizia è pervenuta da Via Arenula.
Tra i vizi dedotti a proposito del dm 140, uno dei principali riguarda la totale soppressione della voce spese generali che le vecchie tariffe determinavano nel 12,5% e che componeva in realtà una terza voce della parcella, oltre a diritti ed onorari, da corrispondere comunque; più in generale, oltre che nel caso appena citato, l’atto comporta una sensibile riduzione dei compensi professionali senza che al riguardo alcuna autorizzazione fosse stata data al ministro dalla fonte primaria (art. 9, dl1/2012).
Se non è dato rintracciare alcuna motivazione circa il modo in cui si è arrivati alla fissazione degli importi, è tuttavia evidente ictu oculi che l’operazione complessiva compiuta dall’ufficio legislativo del ministero si sia incentrata sull’abbattimento sistematico dei valori di cui alla precedente tariffa forense del 2004.
Un abbattimento immotivato, ingiustificato, e del tutto incoerente con gli obbiettivi del provvedimento: che consistono in una semplificazione del sistema in funzione di una maggiore trasparenza, non certo in una mortificazione del reddito degli avvocati.
Hanno aderito all’iniziativa giudiziaria gli Ordini di Foggia, Pescara (Professioni), Lucca, Avellino (Professioni), Napoli, Mondovì, Massa Carrara, Forlì Cesena, Crema, Bolzano, Genova, Lanciano, Voghera, Savona, Matera, Torre Annunziata, Acqui Terme, Prato, Firenze, Melfi, Modena, Trani, Brescia, Milano, Oristano (Parametri), Lucera (Parametri) e l’Unione regionale Campania, nonché molti avvocati a titolo personale I ricorsi, redatti da un collegio difensivo composto dai Proff.ri Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli, Federico Tedeschini e Guido Greco, sono stati messi a disposizione degli Ordini forensi per eventuali ricorsi autonomi e sono consultabili sul sito www.consiglionazionaleforense.it.
Numerosi i vizi dedotti a proposito del dpr 137, adottato dal Governo sulla base delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 5, d.l. 138/2011: norme nate come previsioni di principio non immediatamente cogenti e poi disinvoltamente riqualificate dal legislatore come “norme generali regolatrici della materia” ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, l. 400/1988.
Si tratta di disposizioni di rango primario del tutto inidonee, per la loro genericitàa consentire un esercizio del potere regolamentare autorizzato conforme alle regole sul riparto delle fonti, tanto da generare vizi di legittimità costituzionale che il Collegio difensivo non ha mancato di eccepire. In ogni caso, il dpr presenta innumerevoli vizi autonomi e non ripetuti dalla fonte primaria, che integrano altrettanti motivi di ricorso: tra essi la manifesta violazione di legge occorsa in relazione al regolamento sulla formazione permanente, che il dl 138/2011 affida all’autonomia delle categorie (regolamenti dei CN) mentre il dpr sposta di fatto in capo al Ministro della giustizia con la previsione di un parere vincolante.
Più in generale, l’intero impianto del regolamento si presenta viziato per avere mancato di esercitare correttamente il potere normativo autorizzato: invece che fornire la disciplina delle materie delegificate, l’atto demanda tale disciplina a successivi regolamenti sostanzialmente ministeriali (è sempre previsto un parere vincolante del Ministro) spostando di fatto dal Consiglio dei ministri al Ministro la responsabilità di dettare le regole professionali, in violazione del principio delegatus delegari non potest.
È stato altresì necessario impugnare anche il dm 140 recante i nuovi parametri giacché nessun seguito hanno avuto le interlocuzioni avviate dal Ministero della giustizia: a settembre, il Ministro aveva convocato i rappresentanti dei CN di tutte le professioni per ascoltare rilievi e criticità, dicendosi disponibile a valutare eventuali correttivi. Il CNF aveva presentato un corposo documento recante le richieste di modifica di un atto complessivamente punitivo nei confronti della categoria, ma, come detto, nessuna ulteriore notizia è pervenuta da Via Arenula.
Tra i vizi dedotti a proposito del dm 140, uno dei principali riguarda la totale soppressione della voce spese generali che le vecchie tariffe determinavano nel 12,5% e che componeva in realtà una terza voce della parcella, oltre a diritti ed onorari, da corrispondere comunque; più in generale, oltre che nel caso appena citato, l’atto comporta una sensibile riduzione dei compensi professionali senza che al riguardo alcuna autorizzazione fosse stata data al ministro dalla fonte primaria (art. 9, dl1/2012).
Se non è dato rintracciare alcuna motivazione circa il modo in cui si è arrivati alla fissazione degli importi, è tuttavia evidente ictu oculi che l’operazione complessiva compiuta dall’ufficio legislativo del ministero si sia incentrata sull’abbattimento sistematico dei valori di cui alla precedente tariffa forense del 2004.
Un abbattimento immotivato, ingiustificato, e del tutto incoerente con gli obbiettivi del provvedimento: che consistono in una semplificazione del sistema in funzione di una maggiore trasparenza, non certo in una mortificazione del reddito degli avvocati.
mercoledì, novembre 14, 2012
RIFORMA FORENSE: STRALCIO RESOCONTO AUDIZIONE SENATO DEL 13 NOVEMBRE 2012.
Presenti, per l’Avvocatura: CNF, OUA ANF, Unione Camere Penali, Unione Nazionale Camere Civili, AIGA, Unione nazionale Avvocati Enti pubblici, Consiglio nazionale Studenti Universitari, Consiglio Nazionale Universitario e MGA.
Presidente: Senatore Berselli, che ha concluso il suo breve intervento introduttivo chiedendo l'approvazione della riforma in esame al Senato.
Nell'ordine poi sono intervenuti:
CNF: Alpa a iniziato a parlare dell'impugnativa del CNF sui decreti attuativi professionali e sui parametri. Ha continuato poi sottolineando l'appoggio ala riforma da parte delle unioni regionali e degli ordini, oltre alle Marche, Abruzzo, Umbria, Molise ossia di 14 unioni forensi e 149 ordini nel complesso, con un totale di circa 200.000 Avvocati. Ha concluso che se la riforma passa cosi com'è non possiamo che essere grati, al massimo si potrà rinviare ad un momento successivo per le eventuali modifiche.
OUA: per " solidarietà", pur non condividendo in pieno la riforma non la contrastano.
ANF: contrarietà alla riforma, perchè non risolutiva dei problemi dell'avvocatura e CNF diverso dall'organo pensato al tempo in cui l'avvocatura era diversa da oggi, doveva regolare solo il disciplinare. Oggi ha troppo poteri, e gli avvocati hannodiritto di eleggerlo con forme democratiche. Accesso con soliti problemi, disciplinare con un consiglio unico per due funzioni, giovani ignorati, deleghe in bianco per l'articolo 21, quindi un No con rimando alla Camera previe modifiche.
Camere penali: si alla riforma, altrimenti si perde il ruolo sociale dell’avvocato e una grande opportunità, rapida approvazione ma con modifiche sulle specializzaizoni, che sono una " medicina " per l'avvocatura.
Camere Civili:. Si all'approvazione, poi dopo vediamo cosa si può modificare.
Cassa Forense: Si all'approvazione senza modifiche, abbiamo la sostenibilità a 50 anni, ce la possiamo fare.
AIGA: Approvazione ma con modifiche necessarie su: sbarramenti anagrafici, società professionali anche con altri professonisti, specializzazione pessima e va rivista, no autocertificazione della continuità, no alla formazione obbligatoria che è un costo, no assicurazion eprofessionale anche per i sostituti occasionali, contraddizione tra aoblizione patto quota lite e compensi in percentuale, iscrizione albo-cassa si ma con copertura previdenziale ed assisitenziale, e infine una riforma in senso democratico di tutti gli organi istituzionali, oua e cnf. Quindi, approvazione con spazi per modifiche e riscrivendo l'art. 9.
Presidente: Senatore Berselli, che ha concluso il suo breve intervento introduttivo chiedendo l'approvazione della riforma in esame al Senato.
Nell'ordine poi sono intervenuti:
CNF: Alpa a iniziato a parlare dell'impugnativa del CNF sui decreti attuativi professionali e sui parametri. Ha continuato poi sottolineando l'appoggio ala riforma da parte delle unioni regionali e degli ordini, oltre alle Marche, Abruzzo, Umbria, Molise ossia di 14 unioni forensi e 149 ordini nel complesso, con un totale di circa 200.000 Avvocati. Ha concluso che se la riforma passa cosi com'è non possiamo che essere grati, al massimo si potrà rinviare ad un momento successivo per le eventuali modifiche.
OUA: per " solidarietà", pur non condividendo in pieno la riforma non la contrastano.
ANF: contrarietà alla riforma, perchè non risolutiva dei problemi dell'avvocatura e CNF diverso dall'organo pensato al tempo in cui l'avvocatura era diversa da oggi, doveva regolare solo il disciplinare. Oggi ha troppo poteri, e gli avvocati hannodiritto di eleggerlo con forme democratiche. Accesso con soliti problemi, disciplinare con un consiglio unico per due funzioni, giovani ignorati, deleghe in bianco per l'articolo 21, quindi un No con rimando alla Camera previe modifiche.
Camere penali: si alla riforma, altrimenti si perde il ruolo sociale dell’avvocato e una grande opportunità, rapida approvazione ma con modifiche sulle specializzaizoni, che sono una " medicina " per l'avvocatura.
Camere Civili:. Si all'approvazione, poi dopo vediamo cosa si può modificare.
Cassa Forense: Si all'approvazione senza modifiche, abbiamo la sostenibilità a 50 anni, ce la possiamo fare.
AIGA: Approvazione ma con modifiche necessarie su: sbarramenti anagrafici, società professionali anche con altri professonisti, specializzazione pessima e va rivista, no autocertificazione della continuità, no alla formazione obbligatoria che è un costo, no assicurazion eprofessionale anche per i sostituti occasionali, contraddizione tra aoblizione patto quota lite e compensi in percentuale, iscrizione albo-cassa si ma con copertura previdenziale ed assisitenziale, e infine una riforma in senso democratico di tutti gli organi istituzionali, oua e cnf. Quindi, approvazione con spazi per modifiche e riscrivendo l'art. 9.
martedì, novembre 13, 2012
Mediatori-Avvocati: il Tar Lazio accoglie le tesi del Cnf e rigetta i ricorsi promossi contro le regole deontologiche sulle incompatibilità.
Con tre sentenze ( 8854-8855-8858/2012), depositate il 29 ottobre scorso, il Tar del Lazio ha stabilito la legittimità del nuovo articolo 55 bis del Codice deontologico forense, introdotto dal Cnf nel luglio del 2011 per evitare abusi e commistioni di interessi da parte di avvocati che svolgono anche attività di mediatore.
I giudici del Tar Lazio evidenziano “ il carattere di imparzialità che deve connotare la figura del mediatore e, quindi, la differenza che intercorre tra questa attività e quella svolta dall’avvocato”.
“Pienamente da condividere”, spiegano le sentenze, “ è dunque l’affermazione del CNF secondo cui la scelta del legislatore di consentire all’avvocato di esercitare anche l’attività di mediatore – nonostante la sua radicale differenza rispetto a quella forense - ha comportato l’insorgere di problematiche di assoluto rilievo con conseguente dovere per gli organismi professionali competenti di provvedere affinché, sul piano dei comportamenti concreti, l’esercizio da parte dello stesso soggetto di professioni aventi obiettivi radicalmente contrastanti non dia luogo a condotte disciplinarmente sanzionabili”.
Per il Tar Lazio “La preoccupazione costante del CNF è solo di salvaguardare la dignità, la correttezza e la trasparenza di comportamento che non solo il singolo utente ma l’opinione pubblica in generale ha ragione di pretendere da chi svolge l’attività di avvocato e che sono suscettibili di essere inquinati da un uso strumentale dell’attività di mediazione per l’acquisizione per via traversa di vantaggi economici sul piano della professione forense”.
Né tali previsioni, applicabili ai soli avvocati tra i professionisti abilitati in astratto alla mediazione, sarebbero riduttive della libera concorrenza.
Anzi, l’obiettivo della regola deontologica “è proprio quella di garantire la libera concorrenza fra gli avvocati, imponendo ad essi obblighi preordinati ad evitare che l’associazione ”avvocato-mediatore” diventi facile strumento per l’accaparramento della clientela, che è risultato agevolmente realizzabile se non fronteggiato in via preventiva con adeguate misure”.
Il Tar del Lazio ha dunque accolto tutte le osservazioni di merito del Cnf. Quanto al primo comma dell’articolo 55 bis, che stabilisce l’osservanza in via principale delle regole deontologiche rispetto alle norme in vigore sulla mediazione, ritenuto illegittimo dai giudici amministrativi, il Cnf assumerà i necessari interventi per chiarire la corretta interpretazione della regola deontologica, volta a garantire il preminente rispetto del codice deontologico in caso di contrasto con il solo regolamento di mediazione e non certo della legge.
I giudici del Tar Lazio evidenziano “ il carattere di imparzialità che deve connotare la figura del mediatore e, quindi, la differenza che intercorre tra questa attività e quella svolta dall’avvocato”.
“Pienamente da condividere”, spiegano le sentenze, “ è dunque l’affermazione del CNF secondo cui la scelta del legislatore di consentire all’avvocato di esercitare anche l’attività di mediatore – nonostante la sua radicale differenza rispetto a quella forense - ha comportato l’insorgere di problematiche di assoluto rilievo con conseguente dovere per gli organismi professionali competenti di provvedere affinché, sul piano dei comportamenti concreti, l’esercizio da parte dello stesso soggetto di professioni aventi obiettivi radicalmente contrastanti non dia luogo a condotte disciplinarmente sanzionabili”.
Per il Tar Lazio “La preoccupazione costante del CNF è solo di salvaguardare la dignità, la correttezza e la trasparenza di comportamento che non solo il singolo utente ma l’opinione pubblica in generale ha ragione di pretendere da chi svolge l’attività di avvocato e che sono suscettibili di essere inquinati da un uso strumentale dell’attività di mediazione per l’acquisizione per via traversa di vantaggi economici sul piano della professione forense”.
Né tali previsioni, applicabili ai soli avvocati tra i professionisti abilitati in astratto alla mediazione, sarebbero riduttive della libera concorrenza.
Anzi, l’obiettivo della regola deontologica “è proprio quella di garantire la libera concorrenza fra gli avvocati, imponendo ad essi obblighi preordinati ad evitare che l’associazione ”avvocato-mediatore” diventi facile strumento per l’accaparramento della clientela, che è risultato agevolmente realizzabile se non fronteggiato in via preventiva con adeguate misure”.
Il Tar del Lazio ha dunque accolto tutte le osservazioni di merito del Cnf. Quanto al primo comma dell’articolo 55 bis, che stabilisce l’osservanza in via principale delle regole deontologiche rispetto alle norme in vigore sulla mediazione, ritenuto illegittimo dai giudici amministrativi, il Cnf assumerà i necessari interventi per chiarire la corretta interpretazione della regola deontologica, volta a garantire il preminente rispetto del codice deontologico in caso di contrasto con il solo regolamento di mediazione e non certo della legge.
lunedì, novembre 12, 2012
domenica, novembre 11, 2012
CASSA FORENSE:DELIBERATI I CRITERI PER LA CONTINUITA’ DELL’ESERCIZIO PROFESSIONALE.
Il Comitato dei Delegati di Cassa Forense, nella sessione di lavoro di venerdì 9 novembre, ha adottato la prescritta delibera quinquennale in materia di criteri per l’accertamento della continuità di esercizio professionale.
Ciò, ovviamente, con riserva di ulteriori provvedimenti in caso di approvazione della riforma dell’ordinamento professionale forense attualmente all’esame del Senato, ed in particolare dell’art. 21 della medesima. La delibera introduce alcuni elementi assai migliorativi per gli iscritti, nella consapevolezza di dover operare per facilitare per quanto possibile, in un momento così grave di crisi come l’attuale, la validazione degli anni per il computo di quelli utili a fini pensionistici. Questa finalità è stata da tutti condivisa, ed infatti la delibera ha riportato un solo voto contrario. Ecco, in sintesi, i punti più rilevanti ed innovativi della nuova disciplina:
1) Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 i limiti sono fissati come per il passato in € 10.300,00 di reddito professionale netto e di € 15.300,00 di volume d’affari, non essendosi ritenuto di operare variazioni in aumento;
2) In caso di mancato raggiungimento dei limiti previsti, è ammessa la media fra i redditi, oppure tra i volumi d’affari, relativi a due o più anni consecutivi, fino a un massimo di cinque (in luogo della media obbligatoria triennale della previgente disciplina - sarà così possibile anche recuperare eventuali annualità decorse con reddito/volume d’affari insufficiente, retroagendo sugli anni passati, sino all’anno 2008, ovvero facendo media con gli anni a venire);
3) Gli avvocati sono esonerati per il triennio iniziale di appartenenza all’Albo, dalla prova della continuità e prevalenza dell’esercizio della libera attività forense; tuttavia debbono sempre fornire la prova di avere dichiarato, per il solo terzo anno (non più per i 2 anni successivi al primo), un qualunque volume d’affari diverso da zero;
4) Nel quarto e nel quinto anno di iscrizione all’Albo, e per i titolari di pensione di invalidità, i limiti di reddito di cui al punto 1 sono ridotti a 1/3(questa previsione è una novità assoluta);
5) Nei successivi 5 anni di esercizio professionale (e quindi dal sesto al decimo anno di iscrizione all’Albo) e dopo il compimento del 60° anno di età, i limiti predetti sono ridotti alla metà per tutti gli avvocati iscritti alla Cassa (dall’esame delle previsioni di cui ai numeri 3-4 e 5 emerge che il periodo di agevolazione è aumentato dagli attuali 8 ai futuri 10 anni dopo l’iscrizione, ovviamente solo per chi si iscrive all’Albo per la prima volta);
6) Nella valutazione dell’esonero dalla prova della continuità per casi di malattia o di grave impedimento, si è specificato che vengono considerati grave impedimento i casi degli iscritti vittime di catastrofi e/o calamità naturali; in tal caso gli iscritti delle zone colpite ed individuate con apposito provvedimento normativo statale sono esonerati dalla prova del reddito per un biennio, decorrente dall’anno dell’evento o da quello successivo, a scelta dell’iscritto;
7) Per la maternità, l’esonero dalla prova della continuità potrà essere disposto per l’anno antecedente la nascita del figlio solo a condizione che la professionista fosse già in stato di gravidanza;
8) E’ stata introdotta ex novo una previsione relativa agli avvocati che, mantenendo l’iscrizione alla Cassa, esercitano contemporaneamente la loro attività all’estero, colà producendo reddito e fornendone attestazione: essi sono esonerati dalla prova della continuità per un periodo massimo di due anni.
Avv. Michelina Grillo
Ciò, ovviamente, con riserva di ulteriori provvedimenti in caso di approvazione della riforma dell’ordinamento professionale forense attualmente all’esame del Senato, ed in particolare dell’art. 21 della medesima. La delibera introduce alcuni elementi assai migliorativi per gli iscritti, nella consapevolezza di dover operare per facilitare per quanto possibile, in un momento così grave di crisi come l’attuale, la validazione degli anni per il computo di quelli utili a fini pensionistici. Questa finalità è stata da tutti condivisa, ed infatti la delibera ha riportato un solo voto contrario. Ecco, in sintesi, i punti più rilevanti ed innovativi della nuova disciplina:
1) Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 i limiti sono fissati come per il passato in € 10.300,00 di reddito professionale netto e di € 15.300,00 di volume d’affari, non essendosi ritenuto di operare variazioni in aumento;
2) In caso di mancato raggiungimento dei limiti previsti, è ammessa la media fra i redditi, oppure tra i volumi d’affari, relativi a due o più anni consecutivi, fino a un massimo di cinque (in luogo della media obbligatoria triennale della previgente disciplina - sarà così possibile anche recuperare eventuali annualità decorse con reddito/volume d’affari insufficiente, retroagendo sugli anni passati, sino all’anno 2008, ovvero facendo media con gli anni a venire);
3) Gli avvocati sono esonerati per il triennio iniziale di appartenenza all’Albo, dalla prova della continuità e prevalenza dell’esercizio della libera attività forense; tuttavia debbono sempre fornire la prova di avere dichiarato, per il solo terzo anno (non più per i 2 anni successivi al primo), un qualunque volume d’affari diverso da zero;
4) Nel quarto e nel quinto anno di iscrizione all’Albo, e per i titolari di pensione di invalidità, i limiti di reddito di cui al punto 1 sono ridotti a 1/3(questa previsione è una novità assoluta);
5) Nei successivi 5 anni di esercizio professionale (e quindi dal sesto al decimo anno di iscrizione all’Albo) e dopo il compimento del 60° anno di età, i limiti predetti sono ridotti alla metà per tutti gli avvocati iscritti alla Cassa (dall’esame delle previsioni di cui ai numeri 3-4 e 5 emerge che il periodo di agevolazione è aumentato dagli attuali 8 ai futuri 10 anni dopo l’iscrizione, ovviamente solo per chi si iscrive all’Albo per la prima volta);
6) Nella valutazione dell’esonero dalla prova della continuità per casi di malattia o di grave impedimento, si è specificato che vengono considerati grave impedimento i casi degli iscritti vittime di catastrofi e/o calamità naturali; in tal caso gli iscritti delle zone colpite ed individuate con apposito provvedimento normativo statale sono esonerati dalla prova del reddito per un biennio, decorrente dall’anno dell’evento o da quello successivo, a scelta dell’iscritto;
7) Per la maternità, l’esonero dalla prova della continuità potrà essere disposto per l’anno antecedente la nascita del figlio solo a condizione che la professionista fosse già in stato di gravidanza;
8) E’ stata introdotta ex novo una previsione relativa agli avvocati che, mantenendo l’iscrizione alla Cassa, esercitano contemporaneamente la loro attività all’estero, colà producendo reddito e fornendone attestazione: essi sono esonerati dalla prova della continuità per un periodo massimo di due anni.
Avv. Michelina Grillo
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