giovedì, marzo 03, 2011

Giustizia: Consiglio Ministri straordinario per riforma il prossimo 10/3.


ROMA (ANSA) - Si terra' giovedi' prossimo, 10 marzo, il Consiglio dei ministri straordinario per varare la riforma costituzionale della giustizia. La data - secondo quanto si e' appreso - e' stata decisa stamane, nel corso della riunione dei ministri a Palazzo Chigi.
La fissazione del Cdm straordinario alle 9.30 di giovedi' prossimo e' arrivata dopo che il Guardasigilli Angelino Alfano ha riferito sugli aggiornamenti fatti al ddl di riforma costituzionale nel corso di incontri avuti sia con la Lega sia con i 'tecnici' della giustizia del Pdl riuniti ieri alla Camera. Separazione delle carriere di giudici e Pm; Csm diviso in due (uno per i Pm l'altro per i giudici); Alta Corte di disciplina esterna a Palazzo dei Marescialli; principio di responsabilita' dei magistrati in Costituzione; inappellabilita' delle sentenze di assoluzione: questi i capisaldi della riforma confermati nel corso delle riunioni di questa settimana.
Rispetto a ipotesi piu' radicali circolate negli ultimi giorni, il Guardasigilli ha ieri assicurato che su alcuni punti non si interverra' con mano pesante: l'obbligatorieta' dell'azione penale restera' (''non c'e' alcuna possibilita' che l'articolo 112 della Costituzione sia cancellato'') anche se - ha aggiunto - ''stiamo valutando se intervenire con legge ordinaria per regolamentarne le modalita'''.
Nessun intervento sulla Corte Costituzionale o su eventuali maggioranze qualificate cui aveva fatto riferimento lo stesso premier Berlusconi per dichiarare l'illegittimita' di una legge (''non se ne e' parlato e - ha specificato Alfano - non faceva parte della mia relazione'').
Infine, niente presidenza del Csm dei Pm affidata al ministro della Giustizia (''da parte mia questa e' un'ipotesi esclusa'') ma la possibilita' che questa vada al Procuratore generale della Cassazione o al Presidente della Repubblica, oppure a un procuratore generale 'ad hoc' votato dal Parlamento.
Alcuni nodi devono essere ancora definitivamente sciolti prima del Cdm della prossima settimana.
Le diverse ipotesi in campo che per Alfano ''hanno tutte diritto di cittadinanza'' riguardano in particolare la composizione dei due Csm (un terzo 'togati' e due terzi 'laici' oppure meta' e meta'?) e la maggiore partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia richiesta dalla Lega.
Su quest'ultimo punto si sta valutando la modifica dell'art. 106 della Costituzione in modo da prevedere la nomina elettiva di magistrati onorari alle funzioni di pm, ma anche l'eventuale elezione dei capi degli uffici giudiziari, sempre per andare incontro alle richieste del Carroccio.

mercoledì, marzo 02, 2011

Una giustizia civile svenduta ai privati, con un aumento dei costi a carico degli italiani.


L’Organismo Unitario dell’Avvocatura italiana (Oua), con una “Lettera aperta” si rivolge direttamente ai cittadini per spiegare come cambierà la nostra, già malandata, giustizia civile con l’introduzione, dal 20 marzo, dell’obbligatorietà della mediaconciliazione: quanto costerà, come funzionerà.
Per l’Oua è in corso la “svendita” a privati del diritto all’accesso alla giustizia Un silenzio inspiegabile ha accompagnato il varo della mediaconciliazione obbligatoria dal 21 marzo la giustizia civile viene “svenduta” a privati e comincerà così la sua definitiva “rottamazione”, con un aumento ingiustificato di costi a carico degli italiani.
Eppure nè i mezzi di comunicazione, nè gli spot governativi dal sapore “bulgaro”, nè i “salotti informativi”, hanno speso una parola per spiegare davvero cosa cambia per il cittadino comune.
Si sono rappresentate le osservazioni e le critiche degli avvocati come un riflesso corporativo in difesa di interessi particolari, nel frattempo ci si scordava di raccontare la verità e cioè che le vere “caste” di questo Paese mettevano le loro mani sulla giustizia pubblica.
Altro che snellire e contribuire alla riduzione dell’eccessiva durata dei processi. L’avvocatura, sia ben chiaro è da sempre favorevole agli strumenti conciliativi e all’implementazione di quelli extragiudiziali, a patto, però, che si mantengano criteri di qualità e rigore, oltre che di accesso universale e pubblico alla macchina giudiziaria.
Invece, in questi mesi, abbiamo dovuto far fronte alla definizione di un sistema di mediaconciliazione che, così come concepito, non solo non è in linea con la normativa degli altri Paesi europei, ma disattende pure le necessità dei cittadini comuni e viola la Costituzione.
Nel Parlamento in modo trasversale si è compreso la portata del problema, ma le pressioni del Ministero di Giustizia, i voti di fiducia e le incessanti campagne dei Poteri forti, hanno vanificato le molte iniziative bipartisan (non a caso, in tempi di dure contrapposizioni) su questo nodo .
Per tutte queste ragioni - alla vigilia dell’astensione dalle udienze, dal 16 al 22 marzo e della manifestazione pubblica del 16 marzo a Roma - ci rivolgiamo ai cittadini per spiegargli come cambierà la giustizia civile e quanto gli costerà questa radicale trasformazione. Vogliamo raccontare questo “grande inganno” che porterà ad avere una giustizia rapida per i più forti e un’altra di serie B, costosa, lenta e inefficiente per i cittadini comuni.
di Maurizio de Tilla
Presidente Oua

martedì, marzo 01, 2011

Rottamazione giustizia civile: Anm contro gli ausiliari a gettone.


Un timido passo del tutto provvisorio e insoddisfacente. È questo il verdetto dell'Anm sul disegno di legge del Governo per l'efficienza del processo civile.
Per l'Associazione magistrati, la previsione della redazione da parte dei capi degli uffici di un programma per la gestione del contenzioso civile pendente con l'indicazione degli obiettivi e delle priorità è certamente condivisibile. Analogamente, per i magistrati è apprezzabile la disposizione che consente stabilmente ai capi degli uffici giudiziari la stipula di apposite convenzioni con le facoltà universitarie di Giurisprudenza, le scuole di specializzazione per le professioni legali e i consigli degli ordini degli avvocati per la realizzazione dell'ufficio del giudice.
Forti perplessità destano, invece, le disposizioni sulla motivazione a richiesta e sulla necessità della parte di presentare un'istanza di trattazione entro un termine perentorio, pena l'estinzione della procedura.
Si tratta di previsioni che non consentiranno un'effettiva riduzione dei tempi di definizione delle controversie, essendo ampiamente prevedibile che la quasi totalità degli interessati avanzerà entrambe le richieste e che rischiano comunque di determinare solo un aggravio per i cittadini che attendono una decisione ormai da lunghi anni.
Appare, infine, discutibile la introduzione di un giudice ausiliario per la definizione delle cause più risalenti, in assenza di un'organica riforma della magistratura onoraria, con il rischio di introdurre un'ulteriore, anomala e indefinita, figura professionale.

Astensione contro mediazione obbligatoria: manifesto ufficiale dell'OUA.

Formazione permanente avvocati: ridotti a 75 i crediti formativi (nel triennio).


Nella newsletter dell’1/03/2011, il Cnf comunica che, tenuto conto degli esiti del questionario agli Ordini sulla congruità del monte crediti formativi che gli avvocati sono tenuti ad adempiere e tenuto conto delle esperienze europee, alla scadenza del primo triennio di sperimentazione, ha deciso, nella seduta amministrativa del 25 febbraio 2011, di fissare a 75 i crediti formativi che è obbligatorio cumulare nel triennio, stabilendo che 60 dovranno essere ordinari e 15 in deontologia e ordinamento professionale.

lunedì, febbraio 28, 2011

OUA: il prossimo 16 marzo manifestazione nazionale di protesta a Roma.

Mediazione obbligatoria: manifesto di protesta del CNF.


Da un anno il Cnf denuncia con forza le palesi incongruenze di una legge che ha costruito un’alternativa alla giurisdizione senza garanzie per i cittadini, che dovranno obbligatoriamente ricorrervi privi di adeguata tutela ed impossibilitati a valutare consapevolmente le eventuali rinunce ai propri diritti.
L’Avvocatura, chiamata dalla Costituzione e dalla legge speciale alla salvaguardia dei diritti anche dei soggetti più deboli, non contrasta l’idea della mediazione quale complemento della giurisdizione nella soluzione dei conflitti, ma ribadisce la propria opposizione a questa normativa, tra l’altro di dubbia costituzionalità, che, per come concepita, si risolve in un percorso ad ostacoli nell’accesso alla giurisdizione, con un aumento di oneri e costi per ottenere risposta alla domanda di giustizia.,
Il Cnf ha ripetutamente rappresentato i limiti della legge, chiedendone le necessarie modifiche.
L’Avvocatura ha dovuto tuttavia prendere atto che il Governo ha purtroppo disatteso le richieste formulate, con il profilarsi di una paralisi del sistema che avrà ricadute negative sui procedimenti in atto e sulle iniziative processuali da incardinare.
Il Cnf ribadisce le posizioni espresse e le richieste formulate e nel contempo è concretamente a disposizione dei Consigli dell’Ordine per tutte le necessità connesse all’entrata in vigore dell’obbligatorietà della procedura.
Roma, 25 febbraio 2011

Il cd “mille proroghe” è legge: la mediazione obbligatoria in vigore dal 21 marzo, rinvio per solo per condominio e RCA (L. 26.02.2011 n° 10 ).


Con 159 voti a favore, 126 contrari e 2 astenuti, l'assemblea del Senato, nella seduta di venerdì scorso, ha approvato in via definitiva la legge sulla conversione del c.d. decreto milleproroghe (Legge 26 febbraio 2011, n. 10 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2011, n. 47).
Il Presidente della Repubblica, preso atto dell'accoglimento dei suoi rilievi, ha poi promulgato il provvedimento, ricordando in una nota che il governo e i gruppi parlamentari si sono impegnati per il futuro ad attenersi ad una sostanziale inemendabilità dei decreti.
La legge di conversione conferma l'entrata in vigore il 21 marzo prossimo della disciplina sull'obbligatorietà della mediazione civile, con la previsione del rinvio di un anno per le sole controversie in materia di condominio e sinistri stradale.

domenica, febbraio 27, 2011

La giustizia secondo Paolo di Tarso (...nolite iudicare!!).

TUTOR (SICVE): Eccesso di velocità sull’autostrada NA/SA,verbale emesso in carenza di potere, annullamento.


UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Salerno, dr. Alfonso Raimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. ../2010 del R.A.C.C.
tra
Tiziox Ax, ricorrente, difeso dall’Avv. ….
e
Ministero dell’Interno, rapp.to. dalla Prefettura di Salerno, in persona del Prefetto p.t., resistente-contumace
Oggetto: ricorso ex L. 689/81
Conclusioni: come da verbale del giorno 10/11/2010
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05 ottobre 2010 il sig. Tiziox Ax, così come rappresentato e difeso, proponeva opposizione ex L. 689/81 avverso il verbale della Polizia Stradale di Salerno allegato agli atti di causa, con il quale gli veniva contestata la violazione dell’art. 142, comma 8, C.d.S. e per l’effetto applicata una sanzione amministrativa di € 206,67.
Assumeva sostanzialmente il ricorrente che il verbale sarebbe stato illegittimamente elevato, in ragione dell’inattendibilità dell’accertamento elettronico, nonché della contestazione fatta in spregio alle disposizioni di cui all’art. 345 delle Disposizioni al Codice della Strada.
Chiedeva pertanto, il ricorrente, l’annullamento dell’impugnato verbale con attribuzione vittoriosa delle spese di giudizio.
Fissata prima l’udienza per la discussione sulla richiesta sospensiva e disposta la comparizione delle parti ai sensi dell’art. 23 della L. 689/81, il resistente Ministero dell’Interno rimaneva contumace.
La causa veniva trattenuta a sentenza ed il procedimento veniva definito dandosi pubblica lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento, con conseguente annullamento dell’impugnato verbale.
Il procedimento trae origine dall’accertamento effettuato sull’autostrada Napoli-Salerno al Km 51,566, carreggiata Sud, il giorno 25 giugno 2010, alle ore 06.53, su autoveicolo tg. …., con sistema di misurazione SICVE.
Nel caso all’esame del giudizio ciò che va affermato è che l’autorità amministrativa che ha elevato il verbale ha adottato un provvedimento in totale carenza di potere in concreto, in quanto vi era il difetto di un presupposto oggettivo per l’adozione del provvedimento stesso, che pertanto risulta censurabile.
Alla carenza di potere viene dunque associata la figura della nullità o, addirittura, dell’inesistenza del provvedimento amministrativo.
Si può infatti accedere alla dichiarazione di nullità di un provvedimento amministrativo soltanto nel momento in cui lo stesso non sia in grado di produrre alcun effetto sin dall’origine, operando questa di diritto e potendo essere accertata in ogni tempo, senza la possibilità di una convalida, atteso che nel caso della carenza di potere si potrebbe addirittura arrivare, secondo una parte della giurisprudenza e della dottrina, all’inesistenza dell’atto più che alla sua nullità.
Secondo un’impostazione accreditata sia in dottrina che in giurisprudenza si avrebbe carenza di potere ove la P.A. assuma l’esercizio di un potere che nessuna norma le attribuisca, c.d. carenza in astratto.
In una diversa ed altrettanto valida prospettiva, invece, la vicenda che occupa l’odierna causa ricorrerebbe in quanto un potere risulta normativamente conferito, ma nella circostanza sono i presupposti che ne condizionano in concreto la sussistenza.
Ma anche la categoria della nullità, basata sulla carenza di elementi costitutivi non consente di accedere, nel riscontro pratico, alla dichiarazione di nullità di un atto amministrativo, in quanto serve semplicemente a segnalarne un’invalidità più grave rispetto alla semplice annullabilità.
Nel caso all’esame del giudizio il problema si pone proprio in concreto, in quanto l’amministrazione resistente non ha esercitato un potere che nessuna norma le avrebbe attribuito, ma ha agito non tenendo conto di un presupposto di fatto che si rivela fondamentale in diritto: l’accertamento dell’effettiva velocità media che si sarebbe dovuta tenere sul tratto autostradale dove sarebbe stata rilevata la presunta infrazione.
In effetti, se si confronta la segnaletica dell’autostrada Napoli/Salerno con quella presente sul tratto Napoli/Milano, si notano immediatamente sostanziali differenze, che nel tratto più meridionale in concreto alterano le condizioni di guida in cui si viene a trovare l’automobilista, causando non pochi disagi, ultimo quello di vedersi sanzionato per il mancato rispetto dei limiti di velocità media mantenuta.
In soli 52 Km di percorrenza ed a tratti non adeguatamente segnalati, intervallati dalla presenza di continui restringimenti di carreggiata dovuti a lavori di ampliamento della sede stradale, vengono imposti continui limiti di velocità differenti, che costringono chi guida a prestare attenzione più agli obblighi che alla marcia degli altri veicoli presenti in quel momento sulla strada.
Di tali continui cambiamenti, con riguardo all’imposizione di variare l’andatura media del veicolo a seconda del tratto di strada, non esistono riscontri nel verbale elevato, il quale si limita a riportare il tempo di percorrenza e la tolleranza del 5%, ma non tiene conto di quanto imposto dal continuo variare della segnaletica, per cui è in concreto che l’accertamento difetta.
Ciò ha determinato una situazione di emissione di un procedimento verbale che alcuni autori tenderebbero a collocare in uno stato patologico fra inesistenza ed illegittimità; una nullità data dalla considerazione che il potere è attribuito dalla norma, ma a condizioni e circostanze diverse, pertanto la carenza va rilevata in concreto e non in astratto.
Non si tratta pertanto di eccesso di potere, atteso che la richiamata figura patologica, generalmente intesa come sviamento, viene indirizzata al controllo se la scelta della pubblica amministrazione risulti o meno finalizzata all’obiettivo specifico istituzionalmente assegnatole, per cui è necessario provare che nell’iter logico esternato dalla P.A. si siano evidenziate lacune e di conseguenza si ravvisino elementi di illogicità, irragionevolezza ed incoerenza, tutti elementi che non emergono nel verbale impugnato nell’odierno giudizio.
D’altronde, non è compito del giudice rifare scelte discrezionali che la legge ha riservato alla pubblica amministrazione: ciò non si traduce in una sostanziale insindacabilità delle stesse, ma sta a significare che il controllo deve rimanere limitato alla coerenza, alla logicità, alla completezza dell’istruttoria, cui nel caso di specie si aggiunge la sostanziale violazione sia delle disposizioni di cui all’art. 201 del C.d.S., il quale messo in relazione all’art. 200 stesso codice ed all’art. 384 di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, obbliga l’accertatore alla contestazione immediata, salvo tipiche ipotesi canonizzate nel predetto ultimo articolo citato ed ampiamente riconosciute come ineludibili da costante giurisprudenza, sia di quella di cui all’art. 27 della Costituzione.
Non si tratta di creare delle zone franche di esclusione dalla responsabilità per la circolazione dei veicoli, ma ciò che rileva e va ribadito con forza è la sicurezza degli accertamenti, dalla quale una corretta applicazione della sanzione non può prescindere, atteso che con essa si va ad incidere in maniera restrittiva nei diritti della persona.
Sul fatto che occorra individuare l’effettivo trasgressore è poi intervenuta anche la sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale, depositata in data 24 gennaio 2005, che ha peraltro dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada).
Si ritiene comunque che sussistano giusti motivi, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il G. di P. di Salerno, in persona del sottoscritto Giudice, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. …./2010 del R.A.C.C. di questo Ufficio, promossa da Tiziox Ax, contro Ministero dell’Interno, ogni altra istanza, eccezione, deduzione, reietta o assorbita, così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il verbale della Polstrada di Salerno riportato in narrativa; 2) compensa interamente le spese tra le parti.
Salerno, 10/11/2010
Il Giudice
dr. Alfonso Raimo

venerdì, febbraio 25, 2011

Gheddafi è agli sgoccioli........

Tra moglie e marito non mettere la suocera.


La Cassazione Civile - con la recente sentenza n. 4540/2011 – ha escluso che la fine del matrimonio possa essere addebitata al coniuge che se ne va, se la decisione di interrompere la convivenza è determinata dalle ingerenze continue dei suoceri nella vita di coppia.
In particolare nel mirino degli ermellini è finita la mamma dello sposo che, con le sue continue ingerenze nel menage familiare, aveva creato una situazione insostenibile tra gli sposi.
La moglie prima di abbandonare il "tetto coniugale", aveva resistito ben 15 anni finché non si era creata quella «situazione di intollerabilità grave e irreversibile» che, a parere degli ermellini, «assolve» la fuggitiva dall'accusa di aver violato i doveri assunti con le nozze.
I giudici restano sordi alle lamentele del marito che aveva tentato in ogni modo di dissuadere la sua metà dal prendere un'iniziativa «ingiusta, illecita, insensata e foriera di conseguenze negative per la prole».
In tutto questo lo sposo non aveva dimenticato di spezzare una lancia in favore di sua madre oggetto «di lamentele ingenerose e ingiustificate».
Potrebbe essere stato proprio questo l'argomento che ha convinto la moglie dell'opportunità di "cambiare aria".
Il Supremo collegio ha respinto, infatti, la richiesta del consorte abbandonato di addossare alla sua ex la responsabilità della fine "ingiustificata" di un'unione in cui non c'erano mai state violenze o tradimenti.
Per la giusta causa – spiega la Corte - non servono i maltrattamenti o l'adulterio è sufficiente l'esistenza di una situazione che rende impossibile la coabitazione

OUA: LETTERA APERTA AI CITTADINI.

MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA: LA SOLUZIONE O UNA GRANDE FREGATURA?

Caro cittadino,
sai che dal 21 marzo la giustizia civile verrà “svenduta” a privati e comincerà così la sua definitiva rottamazione, con un altro aumento ingiustificato di costi a tuo carico?
Probabilmente non sai che dal 21 marzo 2011, prima di poter richiedere al Giudice la tutela dei tuoi diritti, sarai costretto a subire una nuova pasticciata procedura che ti comporterà costi e ritardi?
Per legge avrai l’obbligo di rinvolgerti ad un mediatore (non adeguatamente selezionato), e solo per presentare la domanda dovrai versare €. 40,00.
Così è: prendere o lasciare, non hai scelta!
Dopodiché dovrai versare, per una causa di medio valore, da €. 240,00 a €. 432,00, qualunque sia la soluzione a cui perverrà il mediatore, somma che mai nessuno Ti rimborserà né mai potrai portare in detrazione fiscale.
Sai che il tuo mediatore potrebbe non essere “quello sotto casa”, perché potresti essere convocato anche a centinaia di chilometri di distanza, e che se non ti presenti lo farai a tuo rischio, perché un domani un Giudice potrebbe valutare negativamente la tua assenza?
E SE LA CONCILIAZIONE NON RIESCE, COSA SUCCEDE?
Avrai pagato inutilmente queste somme che nessuno ti restituirà; dovrai necessariamente ritornare dal tuo avvocato il quale potrà, finalmente (dopo 4/5 mesi!), accompagnarti avanti al Giudice.
È questa, secondo te, la legge che dovrebbe accelerare i tempi della giustizia, ridurre i costi e portare vantaggi ai cittadini?

mercoledì, febbraio 23, 2011

Giustizia: rivedere geografia giudiziaria, proposta OUA a CSM.


NO SOPPRESSIONE PICCOLI TRIBUNALI, MA RIDISTRIBUZIONE ORGANICI
(ANSA) - ROMA, Rivedere la geografia giudiziaria, che ha bisogno di ''interventi per far meglio funzionare la nostra malandata giustizia italiana''; ma farlo non con la ''generalizzata soppressione'' dei piccoli tribunali, piuttosto ridistribuendo gi organici tra gli uffici giudiziari confinanti.
E' la proposta che l'Organismo Unitario dell'avvocatura, ha inviato al vice presidente del Csm Michele Vietti. ''Una nuova geografia giudiziaria può trovare attuazione, non tanto con la generalizzata soppressione di Tribunali non capoluogo di provincia o che non rispettano un numero minimo di Magistrati, ma piuttosto con una equa ridistribuzione del territorio tra gli esistenti Uffici di Primo Grado, anche nello spirito della legge istitutiva dei Tribunali Metropolitani- afferma il presidente Maurizio De Tilla- Ciò consentirebbe anche di mantenere quel presidio di legalità che oggi è presente in tutti i Tribunali Italiani e che costituisce un patrimonio non disperdibile''.

Assemblea Avvocati del Foro di Salerno fissata per il 07/03/2011 (ore11).


CONSIGLIO DELL’ORDINE degli AVVOCATI di SALERNO

L’Assemblea generale degli iscritti, come da delibera assunta dal Consiglio nella tornata del 23.2.2011, è convocata per lunedì 7 marzo 2011 alle ore 9,00 in prima convocazione ed alle ore 11,00 in seconda convocazione presso l’Aula Parrilli del Palazzo di Giustizia per discutere il seguente ordine del giorno:
1) La mediazione delle liti civili e commerciali D.L.vo 4 3.2010 n. 28 - Decreto Ministero Giustizia 18.10.2010 n. 180:
a) Informativa circa le iniziative CdO Avvocati di Salerno per l’attuazione- Rel.Il Presidente - Conss.Avv.ti Altieri-Majello e Toriello-
b) Delibera OUA 18.02.2011 – Presa d’atto e conseguenziali-
2) Varie ed eventuali.

Il Presidente
Avv.Americo Montera
Il Consigliere Segretario
Avv.Gaetano Paolino

ONORARIO CONTESTATO: DA QUANDO SPETTANO GLI INTERESSI DI MORA?


Cassazione, sez. II, 2 febbraio 2011, n. 2431
“Se è vero che, in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione comune alle tre tariffe forensi (civile, penale e stragiudiziale) contenuta nel D.M. 14 febbraio 1992, n. 238 prevede che gli interessi di mora decorrano dal terzo mese successivo all'invio della parcella, quando tuttavia insorge controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l'ordinanza che conclude il procedimento sicché è da quella data - e nei limiti di quanto liquidato dal giudice - e non da prima che va riportata la decorrenza degli interessi”.

Giustizia/Camera penale Roma: Non giochiamo, è una cosa seria!


"Non vogliamo entrare nel merito di inchieste o polemiche tra poteri dello Stato ma non possiamo tollerare che la giustizia diventi terreno di dispute pre-elettorali o luogo di personali polemiche dai toni inaccettabili".
Così afferma in una nota il presidente della Camera penale di Roma, l'avvocato Fabrizio Merluzzi.
Rispetto alle ultime polemiche e agli annunciati interventi normativi, il rappresentante dell'organismo degli avvocati capitolini ha aggiunto: "Come al solito si annunciano rivoluzioni immediatamente realizzabili a costo zero, senza che siano accompagnate da un progetto organico".
Sul processo breve la Camera penale si chiede: "Con quali strutture, mezzi, risorse umane sarà realizzato?". E in merito all'arretrato: "Con quali professionalità potrà centrarsi l'obiettivo?" - si continua - e sulle intercettazioni: "Con quali finalità e modalità?".
"Il bisogno dei cittadini non richiede risposte ad ogni costo - spiega Merluzzi - ma un programma organico dotato di risorse, strumenti effettivi e rispettosi dei diritti del singolo affinché l'ingresso in un'aula da parte di chiunque possa tradursi in una occasione di giustizia che non è fatta né di numeri né di velocità, ma di qualità". Insomma, sottolinea ancora il presidente della Camera penale, non si deve giocare con la giustizia "per favore, è una cosa seria".