sabato, ottobre 01, 2016

Il Paese degli “azzeccagarbugli”.

Caro Pinocchio di Premier, ciao, sono Michele e di professione faccio l'azzeccagarbugli. Cosi mi hai definito ieri su La7.
Quello della scorsa sera è stato davvero un bieco tentativo di diffamare un'intera categoria, colpevole solo di dover difendere i diritti (anche e soprattutto costituzionali) dei cittadini.
Quindi, caro il mio bugiardone, la verità è un'altra.
La verità non è, come hai detto, che l'art. 117 della Costituzione ed il bicameralismo paritario, hanno creato una paralisi del sistema e l' eccesso di ricorsi alla Corte Costituzionale, ingrossando le parcelle degli avvocati ed ingolfando la Corte Costituzionale.
Questo, caro il mio buffone, non è "il paese degli azzeccagarbugli, dove i cittadini fanno le cose semplici e tocca all'avvocato complicarle".
Il vero problema caro il mio Pinocchio, sei tu e quella banda di politici incompetenti che abbiamo in parlamento.
Il problema è la totale assenza di leggi (quelle vere) per la presenza di un organo legislativo fatto di incapaci, diventato sterile per le troppe pressioni politiche che lo caratterizzano (interne al PD... oltre che esterne - ad oggi ancora non si comprende quanti galli avete nel pollaio).
Il problema è un Governo che legifera abusando dello strumento d'urgenza (decreti legge).
Se leggi la Costituzione, caro il mio costituzionalista mediatico, ed in particolare l'art. 77, comprenderai che solo 'in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge'...
Quindi, caro il mio diffamatore, non si usa il DL per eliminare l'anatocismo bancario, o per mettere le scatole nere nei veicoli ed aiutare le compagnie assicurative.
Il problema, dunque, sono gli errori che caratterizzano questa attività (chiamiamola) normativa (la vostra) che presta il fianco (anzi i fianchi) ad attacchi difensivi che, comunque, vengono fatti solo a tutela dei diritti del cittadino e non per spirito di azzeccagarbuglismo.
Caro il mio yuppie arrogante, da quando tu ed i tuoi compari (compresi i tuoi predecessori) siete entrati nella stanza dei bottoni, avete fatto di tutto per evitare l'accesso alla giustizia: eh sì.. bel modo di risolvere il problema.
Quindi, spiegami la tattica: se la gente piscia fuori dal vaso, voi ritenete di risolvere il problema chiudendo i cessi?
Ma guarda che fare la 'pipì' è un bisogno e la gente anche se chiudi i cessi, la fa ugualmente... ma la fa fuori.
Così è la giustizia, caro menzognero fiorentino: è un bisogno e tu non puoi chiudere i tribunali o scrivere porcherie normative per ridurre ed evitare l'accesso alla giustizia o reprimere ingiustamente i diritti.
Sennò la gente si difende in altro modo... e poi diventa il far west.
Lo avete fatto con la mediazione, con la negoziazione assistita, con il codice delle assicurazioni, con gli aumenti di bolli e contributi unificati, con la riduzione delle tariffe, con le decadenze processuali, con le finanziarie di Monti che hanno bloccato i pignoramenti, ecc ecc.
Con il processo telematico però vi siete superati perche siete stati cosi arroganti ed imbecilli da non capire che se vuoi riformare il processo civile devi toccare il codice di procedura civile (eh si...cosi si chiama il codice che disciplina il rito civile) e non creare un pastrocchio di decreti legge convertiti con modifiche, che poi sono stati rimodificati da altri DL convertiti con altre modifiche che si rimettono a regolamenti e poi a regole tecniche (che non si sa a quale fonte del diritto appartengano). Come vedi, caro il mio incompetente capo del mio gabinetto, la colpa non è degli avvocati che impugnano ma di un legislatore che lascia buchi, buchi cosi grossi che non capisci se è solo ignorante o pure affetto da qualche forma di ritardo mentale grave.
Altrettanto scandalosa (se non di piu) è la totale assenza di commenti da parte dei nostri rappresentanti al CNF, il che fa capire come il loro apparato gustativo sia attaccato saldamente a quello intestinale del ministro Orlando: direi con matematica certezza che non si capisce quando finisce la loro lingua e quando inizia il suo ano.
Questa è una ragione in piu per non votare, al prossimo congresso, la mozione Agorá nè la bozza Paparo che distrugge l'OUA... non ci rappresentate e sicuramente farete gli interessi di questi bugiardoni, che si vantano di avere ridotto i tempi della sentenza a 367 giorni (facendo la media tra una causa normale che viene rinviata di anno in anno(i) e un procedura di volontaria giurisdizione che si risolve due giorni dopo che viene iscritta).
È come se dicessi che in media per avere una pizza ci vogliono 2 minuti facendo la statistica tra le pizzerie da asporto e quelle del sabato sera. Si chiama paradosso di Simpson... Orlando...no, non è quello che va in onda alle 14 su Italia1.
No. Non potete permettervi di parlare di diritto, nel paese ove è stato creato il diritto.
Andate a casa.

Avv. Michele Iapicca 
(Rende – Calabria)

giovedì, settembre 29, 2016

A Rimini il XXXIII congresso nazionale forense: Avvocatura al confronto su competenze e rappresentanza.

Una nuova figura dell’avvocato con una funzione più sociale che nel ramo civile risponda alla tutela dei diritti del cittadino «fuori dal processo» mentre in ambito penale garantisca maggiori competenze e qualificazione nella difesa d’ufficio. E al centro la riscrittura della rappresentanza politica dell’avvocatura.
Sono queste le sfide oggetto del confronto che avrà luogo nel corso del XXXIII Congresso nazionale forense dal titolo «Giustizia senza processo? La funzione dell’Avvocatura», in programma dal 6 all’8 ottobre a Rimini, i cui contenuti sono stati presentati ieri a Roma e al quale parteciperà anche il ministro della giustizia Andrea Orlando.
«Con questo congresso vogliamo cogliere l’occasione per riaffermare il ruolo dell’avvocatura e rilanciare una funzione sociale, stimolando una riflessione sul futuro e sulle risposte che possiamo dare al cittadino», ha spiegato Giovanna Ollà, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Rimini illustrando i dettagli del programma del congresso, «serve un diverso modo culturale di intendere l’avvocato che deve difendere e tutelare i diritti sempre più fuori dalle aule di giustizia civile ed essere sempre più competente nella difesa d’ufficio penale. Riproponiamo poi il tema della rappresentanza politica dell’avvocatura con un importante dibattito sia a livello istituzionale sia associativo e con una proposta di modifica strutturata che preveda anche la partecipazione dei vari consigli dell’Ordine».
La debolezza della rappresentanza è stata messa in luce, poi, da Mirella Casiello, presidente dell’Organismo unitario dell’avvocatura che ha sottolineato come su 240 mila avvocati in Italia solo 35 mila partecipino alle elezione dei delegati.
«Vogliamo spingere i nostri colleghi ad interessarsi alla rappresentanza e per farlo vogliamo capire cosa vogliono veramente», ha precisato la Casiello. «Un primo passo in tale direzione è stato fatto in commissione giustizia del senato dove l’Oua ha presentato un documento per il ripensamento del sistema elettorale dei Consigli dell’ordine, lasciando agli avvocati la libertà di scegliere i proprio consiglieri attraverso la via maggioritaria».
La Casiello si è poi soffermata sulla necessità di trovare forme alternative di risoluzione delle controversie più convenienti per i cittadini a metà tra mediazione e negoziazione assistita, rimarcando di voler chiedere a ministro Orlando il riconoscimento del legittimo impedimento e dell’equo compenso per gli avvocati.
Aria di cambiamento anche per la Cassa forense che, come evidenziato dal vicepresidente Valter Militi «sta cercando di cambiare la propria mission con nuove e diverse politiche previdenziali e assistenziali nei confronti degli avvocati. Il Congresso sarà un momento fondamentale per lo scambio di idee e per trovare soluzioni il più possibile condivise».
Una mediazione più funzionale, la possibilità di ricorrere all’arbitrato amministrato e la prospettiva di spostare altre materie su tavoli non giudiziali sono, invece, alcuni dei cambiamenti fondamentali di cui la categoria ha bisogno secondo Andrea Pasqualin, consigliere del Cnf.
Mentre per Giuseppe Picchioni, vicepresidente del Consiglio nazionale «solo facendo funzionare al meglio le misure alternative al processo civile si riuscirà a salvaguardare al meglio i diritti dei cittadini.
Nel penale invece è sempre più importante evitare la spettacolarizzazione mediatica e ribadire l’importanza della difesa nel processo».
Giusy Pascucci (ITALIA OGGI)

martedì, settembre 27, 2016

La Cassazione Civile chiarisce quando decorre il "termine lungo" per l'impugnazione.


Con la sentenza n. 18569 del 22 settembre 2016, le Sezioni Unite della Cassazione Civile, a soluzione di contrasto, hanno chiarito se, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione proposta nel termine lungo, vada considerato il giorno della pubblicazione della sentenza o il giorno del suo deposito in cancelleria.
Il principio di diritto espresso è il seguente:
"Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo e conseguente possibilità per gli interessati di venirne a conoscenza e richiederne copia autentica: da tale momento la sentenza "esiste" a tutti gli effetti e comincia a decorrere il cosiddetto termine lungo per la sua impugnazione. Nel caso in cui risulti realizzata un’ impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l'apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice tenuto a verificare la tempestività dell'impugnazione proposta deve accertare - attraverso un'istruttoria documentale o, in mancanza, il ricorso, se del caso, alla presunzione semplice ovvero, in ultima analisi, alla regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - il momento di decorrenza del termine d’impugnazione, perciò il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria comportante l’inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo”.

martedì, settembre 20, 2016

Finto avvocato: talora è truffa e non esercizio abusivo.

È punibile per truffa e non per esercizio abusivo della professione chi si spaccia per avvocato e si fa consegnare del denaro per dirimere una vertenza con Equitalia.
La Cassazione ricorda, infatti, che il reato di esercizio abusivo della professione (articolo 348 del Codice penale) scatta solo quando il vengono messi in atto gli atti propri o tipici delle professioni, in quanto a queste riservati in via esclusiva. 
Mentre lo stesso reato non si configura per le azioni che, pur essendo in qualche modo connesse all’esercizio professionale, mancano di tipicità perché possono essere poste in essere da qualsiasi interessato.

Corte di cassazione – Sezione II penale – Sentenza 19 settembre n. 38752

mercoledì, settembre 14, 2016

Orlando: «Avvocati valutino capi uffici».

Avvocati nei consigli giudiziari con diritto di voto.
Il sì al voto dei legali nell’ambito dell’attività dei consigli giudiziari, che tra le altre cose forniscono pareri sulla valutazione dei capi degli uffici, è stato espresso dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, a margine del convegno del Consiglio nazionale forense «Incontro con i consigli giudiziari. Collaborazioni e sinergie nell’ordinamento giudiziario».
La discussione sui modi per garantire la presenza terrà conto del parere del Consiglio superiore della magistratura. Per il ministro un punto non risolto riguarda le capacità organizzative dei capi degli uffici.
Il tema della valutazione effettiva, sul campo, delle capacità non può prescindere, infatti, dal giudizio di tutti coloro che sono chiamati alla valutazione della funzionalità in concreto degli uffici. E «non può essere un parere stereotipato – osserva Orlando – reso dal consiglio giudiziario a costituire la base effettiva per poter dare quella valutazione».
È il caso di aprire una dialettica, nella quale il guardasigilli non vede alcun pericolo per l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.

martedì, settembre 13, 2016

Decreto in gazzetta ufficiale: Avvocati, elenchi e albi solo online.

Albi, elenchi e registri dei consigli dell’ordine degli avvocati solo in modalità online. Con un sistema informatico centrale, gestito dal Consiglio nazionale forense, che metterà a disposizione degli ordini territoriali le funzioni di recezione, accettazione e gestione dei dati e dei documenti informatici.
È quanto prevede, tra l’altro, il decreto 16 agosto 2016, n. 178, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 di ieri, che contiene il regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Coa, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dagli stessi Coa.
Il provvedimento, emanato dal ministero della giustizia in attuazione della riforma forense, entrerà in vigore il 27 settembre 2016. E a partire da tale data, il Cnf avrà due anni di tempo per realizzare il sistema informatico centrale.
Mentre entro il 27 settembre 2017, il Cnf adotta, sentiti il garante per la protezione dei dati personali e i consigli dell’ordine territoriali, le specifiche tecniche del sistema online (architettura di funzionamento, flussi informativi, modalità di accesso, di interconnessione e interazione con i sistemi dei Coa, misure di sicurezza ecc).
Inoltre, il decreto prevede che, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore, il ministero della giustizia è tenuto a stabilire le modalità telematiche e automatizzate per la trasmissione a via Arenula degli indirizzi e dei dati identificativi degli avvocati. Gli ordini territoriali, inoltre, devono tenere gli albi, il registro e gli elenchi esclusivamente con modalità informatiche, utilizzando il sistema informatico centrale.
I Coa che, alla data di entrata in vigore del decreto, dispongono già di sistemi informatici per la tenuta delle informazioni, possono continuare ad avvalersene, a condizione che, quando il Cnf realizzerà il sistema centrale, tali sistemi siano dotati di tutte le funzionalità prescritte dal regolamento e che abbiano basi di dati interconnesse con la base di dati del sistema centrale.
Invece, i Coa che non dispongono di sistemi informatici si avvalgono esclusivamente del sistema informatico centrale e i documenti informatici contenenti la registrazione cronologica delle operazioni informatiche sono conservati per almeno tre anni.
Quanto alle informazioni che saranno indicate nell’albo degli avvocati, sono previsti: nome e cognome, codice fiscale, domicilio professionale, data di prima iscrizione, eventuale associazione tra avvocati o società tra avvocati, disponibilità ad assumere difese d’ufficio, iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, attività di mediatore, iscrizione in uno degli elenchi dei gestori della crisi, eventuale sospensione, lingue straniere conosciute indirizzo web si siti riconducibili, iscrizione all’elenco per il gratuito patrocinio, eventuale data di cancellazione.

Gabriele Ventura

domenica, agosto 07, 2016

AVVOCATI E CINGHIALI.

Ho sognato d'essere un comune mortale, e non uno dei duecentocinquantamila avvocati che infestano l'Italia.
Ho sognato che, come quando i cinghiali sono troppi, venivano autorizzate battute a pallettoni incatenati per ridurne il numero.
Nel sogno, vedevo avvocati scappare, inciampando nelle toghe, perdendo codici, e poi pam, pam...e venivano giù.
Un colpo proprio sopra la spalla sinistra, e la faccenda era finita. Prosciutti e salsicce di avvocato, una rarità, una bontà, soprattutto una necessità.
Poi sempre nel sogno, io, comune mortale, vedevo che alcuni avvocati, palesemente avvocati, avvolti nelle loro toghe, camminavano tra i cacciatori, carichi di cartucciere e fucili. E con loro parlavano amabilmente.
A volte, con una leggera alzata di sopracciglia, indicavano un cespuglio: Pam, pam.
Grazie, Consigliere, Presidente, Componente di questo e Membro di quell'altro: non lo avevo proprio visto. Gli avvocati abbattuti venivano fotografati, catalogati, misurati.
Qualche cacciatore si metteva in posa vicino a loro. Dal fondo dei cespugli veniva il lamento di chi era parente, e non voglio usare termini come mamma, moglie, figli, perchè qualsiasi comune mortale sa bene che gli avvocati non hanno cuore, non sanno cosa sia l'amore.
Mi sono svegliato, con il cuore in tumulto. Mi sono detto "E' un sogno" ed ho aperto la finestra per respirare l'aria del mattino.
Pam, pam.Solo il secondo colpo mi ha raggiunto proprio sopra la spalla sinistra.
Nel brevissimo intervallo tra il primo ed il secondo sparo, ho visto distintamente il Presidente, Consigliere, Membro di Commissione, Segretario di Quantaltro, alzare la mano in un saluto, allargando le mani e alzando le sopracciglie come per dire "Che ci vuoi fare, questa è la vita".

Avv. Giuseppe Caravita

domenica, luglio 31, 2016

Deontologia forense: Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito.

“L’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria”. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 192.

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tinelli), sentenza del 24 settembre 2015, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 20 marzo 2014, n. 43, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 18 marzo 2014, n. 25; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 3.

sabato, luglio 30, 2016

Fondo Atlante 2, le casse di previdenza investono. Quali garanzie per i contribuenti?

Come noto Atlante è un personaggio della mitologia. Secondo Esiodo Zeus lo costrinse a tenere sulle spalle l’intera volta celeste e la punizione gli fu inflitta per essersi alleato con Crono, padre di Zeus, che guidò la rivolta contro gli dèi dell’Olimpo.
Pare ora che anche il fondo Atlante2 sia destinato a sorreggere l’intera volta celeste bancaria (italiana, meglio rappresentata da MPS e dall’intero guazzabuglio in cui per anni hanno banchettato i partiti, gli amici degli amici, la mala gestio, ed il cui conto si vuole servire come un piatto freddo ai comuni cittadini).
Il governo, attraverso il Mef, esercita la moral suasion (ergo tradotto dall’inglese in italiano spicciolo: vile ricatto) e invita le 19 Casse di Previdenza cosiddette private riunite nell’Adepp (70 miliardi di patrimonio attuale e quasi 2 milioni di contribuenti; prive di qualsiasi finanziamento pubblico e con una pressione fiscale negativa unica in Europa, incredibilmente ancor peggio rispetto ad Inps e Fondi Pensione) a investire alcuni miliarducci nel nuovo fondo, il cui fondo in pancia ha solo Npl (Non Performing Loan).
Crediti deteriorati e sofferenze bancarie tanto per intenderci.
E se si chiamano così un motivo ci sarà. Il Mef chiede di farlo per investire nel sistema del credito italiano, nel sistema Paese, nell’economia reale. Bla bla bla.
Ma quando il Mef era chiamato a sostenere un equo peso fiscale sulle Casse cosiddette private e dunque nel futuro della vita di 2 milioni di liberi professionisti (i quali non fanno altro che alimentarsi le proprie pensioni e la propria assistenza), dov’era?
Nessuno glielo ricorda? L’Adepp il 25 luglio ha deliberato di “sostenere l’iniziativa Atlante2”, toccando poi ai Cda dei singoli enti previdenziali decidere l’investimento per 500 milioni di euro.
In cambio del sostegno all’iniziativa Atlante2 le Casse dovrebbero ottenere dall’esecutivo la definitiva trasformazione della natura da pubblica a privata (rimessa in discussione solo dal Consiglio di Stato, con tutte le nefaste conseguenze di una ibridazione assurda: organizzati privatamente dal 1994 ma dichiarati pubblici solo per quanto attiene alle conseguenze negative).
Una trasformazione tuttavia indispensabile, perché altrimenti l’aiuto di un soggetto sostanzialmente pubblico prefigurerebbe un aiuto di Stato che Bruxelles boccerebbe.
Da tale “gentile concessione” (farsesca) conseguirebbe la non applicazione dei bandi di gara europei per l’affidamento dei mandati, la sottrazione alla spending review (20/25 milioni/anno non briciole), la determinazione in piena autonomia delle remunerazione dei vertici delle Casse (che interessi a qualcuno?) e forse (ma forse) anche la modifica della tassazione sugli investimenti.
Tutto ciò mi pare un po’ pochino atteso che ci sarebbe da ridisegnare interamente il sistema fiscale che ogni anno costa a tutte le casse oltre un centinaio di milioni.
Ricordiamo peraltro che i cosiddetti liberi professionisti sono doppiamente “tassati” (e beffati) atteso che pure da contribuenti soddisfano il debito enorme dell’Inps.
Dunque cornuti e mazziati.
In realtà i problemi di fondo al fondo (Atlante2) sono almeno tre: etici, politici ed economici. Se per i primi due Adepp li ha ritenuti superati (io avanzo invece forti perplessità), rimane da capire se l’operazione sia economicamente conveniente.
Le Casse cosiddette private devono difatti garantire pensioni adeguate e investire finanziariamente con la massima diligenza possibile, senza incorrere in rischi particolari (infatti hanno un sistema di vigilanza assai stringente).
Infatti nel comunicato Adepp si subordina la partecipazione all’iniziativa Atlante2 non solo all’autonomia decisionale dei Cda e al rispetto delle loro asset allocation e alle procedure di investimento, ma anche alle «proposte tecniche per le necessarie valutazioni sui rischi e sul rendimento nonché le formali direttive da parte dei ministeri vigilanti in materia di investimenti».
Il Mef avrebbe sventagliato la mera promessa del 6% di rendimento annuo.
Occorre invece realmente comprendere cosa ci sia dentro al Vaso di Pandora di Atlante2 e quali rischi reali presenti tutto ciò.
Non si può fare real politik o virtual politik con il futuro di 2 milioni di persone. In tal senso hanno già assunto posizioni assai dure tanto l’Associazione dei Commercialisti, quanto il Movimento Forense ed Mga, pretendendo trasparenza e senso di responsabilità.
Personalmente ho chiesto che in seno a Cassa Forense la decisione venga assunta, quale atto di indirizzo, dall’organo legislativo (Comitato dei Delegati) e non meramente demandato al CdA.
A chi vuole fare (e farsi) politica con i soldi altrui chiedo di farla con i soldi propri.

di Marcello Adriano Mazzola | 30 luglio 2016

giovedì, luglio 28, 2016

INIZIATIVA ATLANTE2 E CASSA FORENSE: ISTANZA DEL MOVIMENTO FORENSE.

Roma, 28 luglio 2016.

Spett.le CASSA FORENSE 
In persona del Presidente Nunzio Luciano 
Via E. Q. Visconti 8, 
00193 Roma 
PEC istituzionale@cert.cassaforense.it 

Preg.mo Presidente,
Il 25 luglio us l’assemblea dell’Adepp (Associazione degli Enti Previdenziali Privati di cui fa parte la Cassa Forense) ha deliberato di sostenere l’iniziativa Atlante2 e ha dato il via libera preventivo ad un investimento totale di 500 milioni di euro che dovrà essere deliberato da ogni singola Cassa.
Atlante2, sempre secondo quanto riportato dalla stampa anche specializzata, è un fondo di investimento promosso dal Governo finalizzato al “salvataggio” di Istituti di credito in crisi (in particolare MPS) e garantirebbe agli investitori - quindi potenzialmente a Cassa Forense - rendimenti elevati (si vocifera del 6%), ma allo stato non sono chiari i rischi.
Strettamente legate a questa operazione economica, sempre secondo la stampa, ci sarebbero una serie di impegni presi dal Governo nei confronti delle Casse private in ordine alla tassazione futura ed al controllo ministeriale degli Enti previdenziali.
Orbene, pur consapevoli del particolare momento di difficoltà che sta attraversando il nostro Paese, occorre scongiurare la concezione che le casse previdenziali private, in particolare Cassa Forense una delle più virtuose in tema di redditività, siano considerate dal Governo alla stregua di “tesoretti” da cui attingere nel momento del bisogno.
 La forte preoccupazione di molti avvocati è alimentata, inoltre, dall’impiego del patrimonio delle Casse di Previdenza per finalità e scopi che non appaiono quelli individuati dalla vigente normativa e non in linea con la funzione della nostra Cassa da sempre ispirata alla sana e prudente gestione, limitando i rischi e conservando il capitale versato dagli iscritti sotto il controllo delle istituzioni preposte.
Orbene, ad oggi i fatti di cui gli avvocati contribuenti hanno notizia derivano esclusivamente dalla stampa e dalle posizioni fortemente negative assunte da alcune associazioni rappresentative di altri ordini professionali, posizioni queste che - in assenza di informazioni da parte della Cassa - appaiono per gran parte condivisibili.
Quanto sopra, nella consapevolezza che purtroppo l’inarrestabile discesa dei redditi degli avvocati sta determinando conseguentemente minori introiti per la cassa forense rispetto a quelli attesi.
Pertanto, il Movimento Forense chiede che la Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense comunichi agli iscritti ogni aspetto relativo alla iniziativa Atlante2 rendendo noti documenti, verbali di assemblee e riunioni, pareri interni ed esterni, perizie, ed ogni elemento a Vostra conoscenza, così da consentire ad ogni contribuente una esatta valutazione della situazione.
Considerando che tra due mesi si terrà a Rimini il Congresso Nazionale Forense, il Movimento Forense invita la Cassa Forense a sospendere ogni iniziativa relativa al Fondo Atlante2 ed a discutere tale questione avanti la massima Assise dell'Avvocatura.
Con ogni più ampia riserva, alla luce della Vostra risposta alla presente, di intraprendere ogni azione politica, e non, a tutela degli avvocati contribuenti.
Cordiali saluti.
Movimento Forense 
Il Presidente 
Massimiliano Cesali

lunedì, luglio 25, 2016

Verso il Congresso di Rimini: la rappresentanza non va interpretata come un mestiere.

Remo Danovi è intervenuto sui problemi di un’avvocatura oggi afflitta da grave crisi, con una proposta che è frutto della esperienza compiuta nello studio della professione e nelle importanti cariche che ha rivestito.
La proposta coglie il problema critico della rappresentanza, quale è stato declinato negli ultimi decenni: a chi spetti la rappresentanza “politica” della professione, e in cosa essa consista.
Gli ordini nazionali e territoriali, come è noto, rappresentano la comunità professionale nella propria identità culturale ed etica e questo è uno degli elementi che ne caratterizzano la posizione nell’ordinamento giuspubblicistico generale (per questo la Corte costituzionale ha attribuito la materia alla potestà esclusiva dello Stato).
Non è, o meglio non dovrebbe essere, una rappresentanza di interessi di categoria, e neppure una rappresentanza politica in senso proprio perché gli ordini non rappresentano interessi generali della collettività.
Possono tuttavia concorrere alla tutela di interessi generali nei settori del diritto e della giustizia per la piena realizzazione dello stato di diritto e dei diritti umani e fondamentali che sono alla base della società democratica, come è scritto (sinora sembra inutilmente) nel Codice deontologico europeo, nella Carta dei Principi dell’avvocato europeo e, soprattutto, nel Preambolo della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
Solo in questo senso ritengo che si possa configurare una rappresentanza politica senza decampare in velleitarismi e solo se di questa siano chiari il limite e l’obiettivo, e dunque la proposta di Danovi è condivisibile alla condizione che se ne realizzi il presupposto: che il Congresso, oltre a indirizzare il ruolo istituzionale, indichi le linee dell’azione nella società per la tutela dei valori sui quali si fondano i principi costituzionali della società democratica in applicazione dell’articolo 39 della legge 247/2012.
Il Consiglio nazionale forense ha certamente in questo quadro un compito di rilievo sia nel dialogo istituzionale con lo Stato e le istituzioni pubbliche che tutelano interessi generali, sia di garanzia del ruolo dell’avvocatura, unica professione menzionata nella Costituzione, per le responsabilità che tale “specialità” comporta nei massimi organi di garanzia costituzionale e della giurisdizione e nella società.
E ciò favorendo, nel convocare e regolare il congresso, come credo che intenda Danovi, la rigorosa coerenza con i ruoli che abbiamo descritto, e non già nello spirito di compromesso praticato nel passato che ha dato luogo a sovrapposizioni confuse con l’organismo eletto dal congresso proprio sul delicato terreno della rappresentanza.
In passato la contrapposizione tra la rappresentanza istituzionale del Cnf alla ricerca di un più esteso ruolo “politico” e la rivendicazione di associazioni e sindacati per una distinta e autonoma rappresentanza politica in senso ampio ha infatti animato per decenni un dibattito tra le componenti dell’avvocatura.
Al Congresso straordinario di Venezia del 1994, senza altre vie d’uscita, si approdò alla soluzione provvisoria ed evanescente, accettata bon gré mal gré da un rassegnato Cnf, per cui in attesa della riforma della professione il Congresso avrebbe istituito un organismo politico unitario autonomo di rappresentanza politica destinato a costituire in una futura legge una sezione autonoma di un Cnf rinnovato.
Come era prevedibile, l’organismo provvisorio è subito divenuto definitivo nell’attuale Oua al Congresso di Maratea del 1995, con piena autonomia di rappresentanza politica esercitata di fatto in permanente contesa con il Cnf.
Quest’ultimo, stretto tra una base molto poco interessata a un ruolo politico di vertice, e molto interessata alla rivendicazione di interessi di categoria, ha finito per non realizzare né gli uni né gli altri.
E ora sembra, da alcuni proclami e decisioni, che il Cnf sia volto a interpretare la rappresentanza in modo esclusivo quale centro di interessi professionali in forma di dialogo con il potere politico, con quali obiettivi si vedrà, ma certo spetterà al prossimo congresso di Rimini decidere prima che sia tardi.
Sulla rappresentanza, pertanto, la soluzione recepita dalla riforma del 2012 non costituisce una novità in sè perché di fatto già esisteva, anche se gestita confusamente non ha sortito effetti positivi al punto che è opinione diffusa che abbia accentuato il tradizionale immobilismo delle istituzioni forensi e contribuito a segnare il distacco tra l’avvocatura e la società, una società che non le riconosce oggi alcun ruolo di garanzia dei diritti costituzionali né alcun rilievo sociale a onta dei comunicati disseminati sui media.
Per tutto ciò il progetto di Danovi propone una svolta razionale ed equilibrata, e, se realizzato, avvierebbe un percorso virtuoso per uscire dalla crisi.
Ma occorre un profondo ripensamento sulla funzione etica e culturale dell’avvocatura nella società d’oggi, per immaginare un futuro meno avvilente soprattutto per le molte migliaia di giovani che stanno scontando gli errori del passato, e ciononostante ancora credono nella professione e in un futuro di giustizia, di eguaglianza e di pace.
È un vasto programma, come disse un noto generale, ma altrimenti temo che le buone e sagge intenzioni di Danovi finiranno per essere frustrate da coloro che stanno oggi interpretando la rappresentanza come un mestiere, anche ben retribuito; idea, del resto, al tempo d’oggi niente affatto originale. 

di Alarico Mariani Marini – Avvocato

lunedì, luglio 18, 2016

Abolizione del processo civile?

Contro il progetto che fa del rito sommario la regola generale di cognizione dei diritti civili
1. Il disegno di legge delega di riforma del processo civile approvato recentemente alla Camera prevede al numero 3) che i casi nei quali il tribunale decide in composizione collegiale siano ulteriormente ridotti rispetto ai pochi già oggi contemplati nell’art. 50 bis c.p.c. e siano per il futuro soltanto quelli in grado di giustificare una simile esigenza “in considerazione della oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale”.
Parimenti il rito sommario di cognizione, ridenominato “rito semplificato di cognizione di primo grado”, viene, al successivo numero 4, reso obbligatorio “per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica” con la sola esclusione dei procedimenti assegnati al rito del lavoro. Il disegno riformatore è dunque chiaro.
Avremo, in futuro, pochissime cause a decisione collegiale, e quelle, e solo quelle, potranno continuare a trattarsi con il rito ordinario di cognizione, ovvero con le disposizioni processuali di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c., così come espressamente affermato all’ulteriore numero 5 del disegno di legge richiamato. Tutto il resto sarà cognizione del giudice monocratico, dinanzi al quale sarà obbligatorio presentarsi con il rito sommario di cui all’art. 702 bis e ss. c.p.c.
 Il rito sommario, ovvero il neo denominato rito semplificato, non costituirà più in questo modo una eccezione rispetto alla regola della cognizione ordinaria; tutto al contrario sarà esso stesso la regola della cognizione dei diritti in primo grado, poiché tutti i diritti in primo grado dovranno inevitabilmente essere trattati e decisi con il rito semplificato.
2. È paradossale come il rito ex art. 702 bis c.p.c., poco utilizzato (e direi poco amato) tanto dagli avvocati quanto dai giudici, abbia avuto però in questi anni sempre il favore del legislatore, fino all’apogeo di questa ultima riforma.
 Introdotto per la prima volta nel codice di procedura civile nel 2009, in quel momento costituiva solo una facoltà per le parti, che potevano, se credevano, introdurre una causa da considerare semplice in quelle forme semplificate anziché con il rito ordinario, ferma la decisione del giudice di rinviare tutto all’ordinario se il processo richiedesse una “istruzione non sommaria”.
Nel tempo, il rito sommario ha acquistato nuovi spazi: a) si è previsto che l’appello non possa essere dichiarato inammissibile nelle forme dell’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. se il giudizio in primo si è svolto con cognizione sommaria (art. 348 bis c.p.c.); b) si è previsto che un processo introdotto nelle forme ordinarie possa essere mutato al sommario se trattasi di controversia che può ritenersi semplice (art. 183 bis c.p.c.); c) si è previsto, con l’ultima legge di stabilità, che la parte non possa accedere al risarcimento del danno per irragionevole durata del processo se non ha utilizzato il processo sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss. c.p.c.; d) ed infine oggi si prevede che il rito sommario sia la cognizione comunemente e normalmente utilizzata per giudicare dei diritti delle parti in primo grado, e si è relegata la cognizione ordinaria a quei pochissimi casi nei quali v’è la necessità che la decisione sia assunta da un collegio.
3. Mi permetto allora di titolare questo mio breve intervento con il titolo di un celeberrimo scritto di Calamandrei apparso sulla rivista processuale nel 1938.
 Ovviamente il contesto è completamente diverso, e qui sicuramente non stiamo parlando né della Germania di Hitler né della Russia di Stalin. Quello che si intende fare, però, non è molto diverso, e mi spiego.
La differenza tra cognizione sommaria e ordinaria è presto detta. Nella cognizione sommaria (anche se furbescamente, come nel nostro caso, etichettata cognizione semplificata), il giudice “procede nel modo che ritiene più opportuno” (art. 702 ter, 5° comma c.p.c.), mentre nella cognizione ordinaria il giudice deve procedere nel rispetto delle regole fissate nel codice di procedura civile. Se procedere nel modo che (il giudice) ritiene più opportuno diventa la regola del giudizio, mentre si trasforma in eccezione la contrapposta regola secondo la quale il giudice deve procedere nel rispetto di un rito predeterminato dalla legge, allora ne consegue che siamo all’abolizione dello stesso processo, alla fine del diritto processuale civile.
A questo punto diventa anche imbarazzante avere un codice di rito di oltre 800 articoli, se la realtà è quella che in 999 controversie su 1000 il giudice potrà procedere liberamente, secondo sua discrezione. E se a ciò si aggiunge la tendenza di questi anni di limitare la motivazione delle decisioni giurisdizionali, e di limitare o escludere il controllo dinanzi ad altri giudici delle decisioni processuali, va da sé che noi non abbiamo più un diritto processuale civile, e a poco o a niente serve un codice di rito.
Anzi, provocatoriamente, dopo una riforma di questo genere si potrebbe proporre la stessa abolizione dell’insegnamento del diritto processuale civile nelle università, quanto meno come materia obbligatoria.
Se lo studente che si accinge a prendere una laurea in giurisprudenza deve solo sapere che esiste un rito c.d. ordinario ex art. 163 e ss. c.p.c., antico, cavilloso, complesso, formalista, che si adopera però (e per fortuna) nelle sole pochissime cause a riserva di collegialità, mentre per il resto si usa il moderno, semplice, agevole e duttile rito sommario, che consente al giudice di fare quello che vuole (rectius: di procedere nel modo che ritiene più opportuno), allora questo studente non ha più bisogno di un professore di diritto processuale civile, e la materia può essere tranquillamente trattata tra gli opzionali, insieme a quegli esami che gli studenti sostengono solo per far crediti.
4. La cognizione sommaria ha sempre affiancato quella ordinaria, e in tutte le esperienze giudiziarie di ogni tempo al processo ordinario di cognizione si sono addizionati uno o più processi sommari per la cognizione celere e semplificata di cause di minor valore e/o rilevanza giuridica.
 Furono i papi a decretare per primi questa possibilità, e fu Papa Clemente V nel 1306, con la famosa Clementina Saepe, a fissare i punti della cognizione sommaria, che doveva essere sempliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii. La legislazione comunale e statutaria del basso medioevo recepì questo fenomeno, che si protrasse per tutto l’anciem régime, fino ad arrivare alle moderne codificazioni e ai tempi nostri.
Nessuno, però, aveva prima d’ora pensato che la cognizione sommaria potesse trasformarsi nella regola della cognizione dei diritti, e quella ordinaria nell’eccezione; nessuno aveva mai pensato che la cognizione sommaria potesse estendersi a tutte le controversie di primo grado, salve sporadiche ipotesi residuali. L’idea dell’ultimo disegno di legge è pertanto assolutamente rivoluzionaria, perché, per la prima volta, pensa proprio di fare una cosa del genere.
E non riesco a capire come una novità così dirompente possa passare sotto silenzio, non capisco come sia possibile che non si avverta l’esigenza di ricordare al legislatore che costituisce garanzia di tutti i cittadini avere la predeterminazione legale del processo, così come peraltro contemplato nell’art. 111 Cost. E duole dover ricordare cose che si darebbero per acquisite, e battersi per garanzie che non dovrebbero essere messe in discussione da alcuno.
Costituisce infatti garanzia di civiltà quella di poter conoscere previamente le modalità di svolgimento dell’attività giurisdizionale, di modo che ogni cittadino possa far conto, quando varca la soglia di una aula giudiziaria, proprio su quello svolgimento del processo così come regolato dalla legge. Se la legge rinuncia a regolare il processo, e le sue modalità di svolgimento sono rimesse alla discrezionalità del giudice, li, come già avvertì Calamandrei, si rischia di arrivare alla “abolizione del diritto stesso, almeno in quanto l’idea del diritto si riconnette alla garanzia di certezza e di eguaglianza, conquista insopprimibile della civiltà”.
5. Si dirà che il rito ex art 702 bis e ss. c.p.c. non è un rito sommario ma un rito semplificato, che la cognizione del giudice che sfocia nell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. è piena e affatto diversa da quella che scaturisce da una sentenza, e che la semplificazione del rito consente al giudice di adattare i tempi del processo alle caratteristiche proprie di ogni controversia, nel rispetto di un principio di economia processuale, oggi quanto più necessaria atteso il carico di lavoro degli uffici giudiziari. Qualche comparatista dirà poi che è così anche all’estero, e proverà a dimostrarlo.
La verità è che chi affermi cose di questo genere o non ha esperienza di attività giudiziarie, oppure fa finta di non capire qual è il problema. Non si tratta, infatti, di stabilire se la cognizione sommaria (o semplificata che dir si voglia) sia piena o equiparabile o meno a quella ordinaria.
Si tratta di sottolineare che se la cognizione del processo procede a discrezione del giudice, la parte non ha più alcuna garanzia circa il diritto alla difesa, al contraddittorio e alla prova, perché non ha alcuna garanzia che contro di lui non si creino a sorpresa preclusioni che non sono previste nel codice, non ha (soprattutto l’attore ricorrente) garanzie circa la possibilità, i tempi e i modi di coinvolgere nel processo soggetti terzi, o di proporre controdomande, non ha più garanzia di poter scrivere memorie istruttorie e aver tempo e possibilità di controdedurre mezzi di prova, non ha garanzie circa i tempi di produzione dei documenti, non ha garanzie circa la possibilità di depositare comparse conclusionali o altri scritti difensionali.
Ed ancora, se il rito sommario diventa la regola, e anche dinanzi a cause che possono ritenersi complesse non v’è la possibilità di convertire il rito all’ordinario, diventano allora incerti una serie infinita di istituti processuali, che sono oggi disciplinati nel rito ordinario di cognizione, e che il giudice del sommario potrebbe non rispettare in favore del suo potere di regolare lo svolgimento del processo in modo libero.
E si pensi, ad esempio, alle regole dell’assunzione delle prove testimoniali fino a quelle di svolgimento di una CTU, dall’interrogatorio formale alla confessione, dall’esibizione dei mezzi istruttori al disconoscimento delle scritture, dalla nullità degli atti processuali alla sanatoria (e agli effetti della sanatoria) degli stessi, dalla contumacia all’interruzione e estinzione del processo, dalla sospensione per pregiudizialità alla successione a titolo particolare nel diritto controverso, ecc…..; e dubbi interpretativi potrebbero sorgere anche con riferimento a disposizioni che stanno nel primo libro del c.p.c.: dalla litispendenza alla connessione, dalla ricusazione del giudice alla disciplina delle spese, financo dalla competenza del giudice alle regole dell’esercizio dell’azione.
Si darà che tutte queste disposizioni si applicheranno per analogia, così come sono scritte, anche nel rito sommario. Può essere. Ma la garanzia per il cittadino non sta nella circostanza che il giudice lo possa fare, bensì che il giudice lo debba fare.
La trasformazione della cognizione sommaria in regola della cognizione dei diritti trasforma infatti al tempo stesso il dovere del giudice in un potere del giudice. E questo è quello che, con ogni forza, dobbiamo evitare, pena altrimenti la vanificazione del principio di legalità, certezza del diritto, predeterminazione delle regole processuali, esistenza di uno stesso diritto processuale civile.
Inutile poi aggiungere che queste garanzie vanno assicurate anche dinanzi al giudice più integerrimo, preparato ed equilibrato, poiché è di nuovo garanzia di tutti i cittadini che l’equilibrio nel processo non sia assicurato dal “giudice bravo”, bensì proprio e direttamente dalla legge.
6. È così impensabile, a mio parere, che il processo ordinario di cognizione non si introduca più – quale regola generale – con la citazione ex art. 163 c.p.c., bensì con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Ciò costituirebbe una sorta di abolizione del processo civile, e trasformerebbe il codice di procedura civile in un libretto di consigli per il giudice, e non già di regole legali necessariamente da rispettare.
Purtroppo, già da un po’ di tempo v’è l’idea che il codice di procedura civile sia solo un libretto di consigli privi di vincolatività, se si considera, ripeto ancora, la tendenza a non motivare le decisioni processuali, e ad impedire ogni controllo su di esse, anche in cassazione.
Questa ultima riforma confermerebbe fortemente questa deprecabile tendenza. Mi auguro che contro questo progetto non si alzi solo la mia voce.
18 luglio 2016

di Giuliano Scarselli 
Ordinario di diritto processuale civile nell’Università di Siena

domenica, luglio 10, 2016

Abuso del processo: ricorso in Cassazione per una differenza di pena pecuniaria di €. 8!


Cassaz. Penale Sent. Sez. 2 Num. 25663 Anno 2016 - Presidente: FIANDANESE  Relatore: D'ARRIGO - Data Udienza: 15/06/2016 .
SENTENZA 
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Salerno nei confronti di: - DI RENNA Filomena, nata a Piaggine (SA) il 1° luglio 1953
avverso la sentenza del Giudice di pace di Sant'Angelo a Fasanella del 26 settembre 2015, n. 12/15. Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Cosimo D'Arrigo;
udito il Sostituto Procuratore Generale, in persona del dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena;
RITENUTO IN FATTO 
Il Giudice di pace di Sant'Angelo a Fasanella con sentenza del 26 settembre 2015, ha condannato Filomena Di Renna alla pena di euro 200,00 di multa per il delitto di cui all'art. 636 cod. pen. Propone ricorso il Procuratore Generale osservando che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000, il limite minimo di pena sarebbe dovuto essere euro 258,00. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 
L'impugnazione è fondata.
Infatti, l'art. 52, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000 (Competenza penale del giudice di pace), prevede che per i reati diversi da quelli per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, «le pene sono così modificate: a) quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da € 258 a € 2.582; se la pena detentiva è superiore nel massimo a sei mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi».
Il reato di introduzione o abbandono di animali (art. 636, comma 2, cod. pen.) prevedeva la pena alternativa della reclusione o della multa. Consegue che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000, la pena deve intendersi "modificata" nella misura indicata dal menzionato art. 52, comma 2, lett. a).
La pena inflitta con la sentenza impugnata è quindi illegale.
P.Q.M. 
annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Giudice di pace di Sant'Angelo a Fasanella per la rideterminazione della pena.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 giugno 2016.

lunedì, giugno 27, 2016

Pegno immobiliare: le spese di conservazione del compendio vanno anticipate dal creditore procedente.

“Le spese necessarie alla conservazione stessa dell'immobile pignorato e cioè le spese indissolubilmente finalizzate al mantenimento in fisica e giuridica esistenza dell'immobile pignorato (con esclusione, quindi, delle spese che non abbiano un'immediata funzione conservativa dell'integrità del bene, quali le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria e gli oneri di gestione condominiale) in quanto strumentali al perseguimento del risultato fisiologico della procedura di espropriazione forzata, essendo intese ad evitarne la chiusura anticipata, sono comprese tra le spese «per gli atti necessari al processo» che, ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, il giudice dell'esecuzione può pone in via di anticipazione a carico del creditore procedente. Tali spese dovranno essere rimborsate, come spese privilegiate ex art. 2770 cod. civ., al creditore che le abbia corrisposte in via di anticipazione, ottemperando al provvedimento del giudice dell'esecuzione che ne abbia disposto l'onere a suo carico. (Nella specie si trattava di spese necessarie ad evitare pericoli nella struttura del compendio immobiliare e, quindi, indispensabili per evitare il crollo o il definitivo perimento del bene pignorato, con conseguente chiusura anticipata della procedura; per cui correttamente le stesse spese - non risultando, neppure, l'esistenza di rendite della procedura - sono state poste a carico del creditore procedente in via di anticipazione)”.

Cass. Civ. sentenza n. 12877 del 22 giugno 2016.

martedì, giugno 21, 2016

Deontologia forense: L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario.

“L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente ex art. 43 ncdf, già art. 30 cdf “(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 151

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 10 marzo 2015, n. 5, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Grimaldi, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 42.

domenica, giugno 12, 2016

Cassazione: illegittima l’assegnazione esclusiva ed a tempo indefinito di posti auto in area condominiale.

“L'assegnazione, in via esclusiva e per un tempo indefinito (al di fuori, dunque, da ogni logica di turnazione), di posti macchina all'interno di un'area condominale sia illegittima, in quanto determina una limitazione dell'uso e del godimento che gli altri condomini hanno diritto di esercitare sul bene comune (cfr. sul punto Cass. 22 gennaio 2004, n. 1004, che ha ritenuto affetta da nullità l'assegnazione nominativa ai singoli condomini di posti fissi, ubicati nel cortile comune, per il parcheggio della seconda autovettura: in detta pronuncia si è valorizzato il fatto per cui una tale delibera sottraeva l'utilizzazione del bene comune a coloro che non possedevano la seconda autovettura). In sintesi, dunque, la predetta assegnazione è di per sè lesiva di un uso e godimento paritario del bene: uso e godimento che va apprezzato sulla scorta di un'astratta valutazione del rapporto di equilibrio che deve essere mantenuto fra tutte le possibili concorrenti fruizioni del bene stesso da parte dei partecipanti al condominio”.

(Cassazione civile, sez. II, sentenza 27 maggio 2016, n. 11034)

sabato, giugno 11, 2016

Deontologia forense: Il CNF non è parte del giudizio d’impugnazione delle proprie sentenze.

“Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata” (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del Consiglio Nazionale Forense).

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Chiara), SS.UU, sentenza n. 11367 del 31 maggio 2016.

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Nobile), SS.UU, sentenza n. 9032 del 18 aprile 2014; Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 3670 del 9 febbraio 2015; Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Rordorf), SS.UU, sentenza n. 8572 del 28 aprile 2015; Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Di Palma), SS.UU, sentenza n. 11294 del 1° giugno 2015; Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 23540 del 18 novembre 2015.

giovedì, giugno 09, 2016

Deontologia forense: I limiti al sindacato della Cassazione sulla motivazione delle sentenze CNF.

“In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare, l’inosservanza dell’obbligo di motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove essa manchi del c.d. “minimo costituzionale”, ovvero si traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa” (Con la sentenza di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso per la sospensione della sentenza CNF n. 202/2015).

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, ordinanza n. 9287 del 9 maggio 2016.

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Salmè, rel. Di Blasi), SS.UU, sentenza n. 11308 del 22 maggio 2014, nonché Cass. SS.UU. n.23240/2005, n. 5072/2003.

sabato, maggio 28, 2016

Deontologia forense: l’obbligo di (corretta e veritiera) informazione al cliente.

“L’art. 40 CDF (ora, 27 ncdf), nel disciplinare gli obblighi di informazione, impone in ogni caso una corretta e veritiera informazione a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero. Un rapporto fiduciario quale quello che lega l’avvocato al cliente non può certamente tollerare un comportamento che violi un aspetto essenziale del “rapporto fiduciario” proprio consistente nella completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate all’assistito”. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 24 settembre 2015, n. 147.

NOTA: In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 17-09-2012, n. 117.

mercoledì, maggio 25, 2016

La Cassazione ribadisce i limiti della responsabilità professionale dell'avvocato.

“La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone (cfr. tra le altre, Cass., 7 agosto 2002, n. 11901; Cass., 5 febbraio 2013, n. 2638)”.

Civile Sent. Sez. 3 Num. 10698 Anno 2016 Presidente: SPIRITO - Relatore: VINCENTI Data pubblicazione: 24/05/2016

E’ nullo il patto di garanzia, sottostante alla consegna d’assegno bancario senza data o postdatato.

"II primo motivo di ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. civ. n. 26232 dal 22 novembre 2013) secondo cui l'emissione d’un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 cod. civ..
Pertanto, non viola il principio dell’autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 cod. civ. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 cod. civ. (cfr. Cass. civ. sezioni II, n. 4368 del 19 aprile 1995)".

Cass. Civile Sez. I sentenza n. 10710 del 24/05/2016 Presidente: FORTE Relatore: BISOGNI.

martedì, maggio 24, 2016

Deontologia forense: sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale.

La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale può essere disposta, ex art. 295 c.p.c, in caso di identità dei fatti, nella sola ipotesi in cui sia stata esercitata dal P.M. l’azione penale nei modi di cui all’art. 405 c.p.p. con la formulazione dell’imputazione e la richiesta di rinvio a giudizio. Conseguentemente, non sussiste alcun obbligo di far luogo alla sospensione del disciplinare nel caso in cui il procedimento penale sia ancora nella fase delle indagini preliminari”.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 24 settembre 2015, n. 143.

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 16 luglio 2015, n. 96, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 16 luglio 2015, n. 98, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 67, nonché Cass. Civ. 10974/2012. In arg. cfr. pure l’art. 54 L. n. 247/2012.

domenica, maggio 22, 2016

Avvocati e pubblicità informativa: vietato offrire prestazioni professionali verso compensi infimi o a forfait.

"Pur a seguito dell’entrata in vigore della normativa nota come “Bersani”, la pubblicità informativa dell’avvocato deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro, sicché è da ritenersi deontologicamente vietata una pubblicità indiscriminata (ed in particolare quella comparativa ed elogiativa) così come una proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi ovvero determinati forfettariamente senza alcuna proporzione all’attività svolta, a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie.
Infatti, la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le predette limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere del giudice disciplinare (Nel caso di specie trattavasi di box pubblicitario in un quotidiano, con evidenza riservata in via pressoché esclusiva e palesemente suggestiva al costo della prestazione offerta)".

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 24 settembre 2015, n. 142.

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 11 marzo 2015, n. 26, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37 Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204.

mercoledì, maggio 18, 2016

Deontologia forense: La richiesta di compensi eccessivi e non dovuti.

"Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché in violazione del dovere di lealtà e correttezza, l’avvocato che chieda il pagamento del compenso professionale al proprio cliente pur avendo già ottenuto il pagamento della parcella dalla compagnia di assicurazione".

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza del 23 luglio 2015, n. 135

 NOTA: In senso conforme, Cons. Naz. Forense 03-11-2004, n. 243.

Tribunale Salerno: decreto per la sospensione elettorale.

martedì, maggio 17, 2016

Davigo e gli avvocati.

Piercamillo Davigo ha sempre manifestato una totale mancanza di rispetto per l'Avvocatura. Se non fosse un magistrato le sue opinioni potrebbero lasciare indifferenti e non potrebbe essere criticato per averle espresse in quanto, checché ne pensi il nostro legislatore, ognuno dovrebbe essere libero di esprimere il proprio pensiero, anche se aberrante.
Poiché, come scrisse Calamandrei, "il giudice che manca di rispetto all'avvocato, come l'avvocato che manca di ossequio verso il giudice, ignorano che Avvocatura e Magistratura obbediscono alla legge dei vasi comunicanti: non si può abbassare il livello dell'una, senza che il livello dell'altra cali di altrettanto" prima di esprimere certe opinioni il magistrato Davigo, che evidentemente non ha mai letto "l'elogio dei giudici", avrebbe dovuto autocensurarsi ed evitare di rendere pubblico il suo sentimento (o risentimento?) nei confronti degli avvocati.
Il dr. Davigo non lo ha mai fatto ed ha sempre esternato. Oggi però non parla Piercamillo Davigo ma il presidente dell'ANM.
Sembra intenzionato a creare ed alimentare uno scontro tra i due ordini, quello forense e quello giudiziario. Non è opportuno cadere nella trappola e attaccare i magistrati.
Sarebbe un gioco al massacro, l'ultimo chiodo sulla bara della giustizia ed il discredito finirebbe per estendersi all'Avvocatura.
Sono certo che la maggioranza dei giudici non condivide il pensiero del presidente dell'ANM. Non è, cari giudici, il momento di tacere.
Occorre buttare acqua sul fuoco per evitare che l'incendio che Davigo ha fatto di tutto per appiccare divampi.
Auspico che i dirigenti dell'ANM a livello locale e nazionale e i responsabili delle varie componenti prendano pubblicamente le distanze da quello che ha detto, nella sua qualità, il presidente dell'Associazione.
Aurelio Tomasi di Lampedusa 
(avvocato e gattopardo)

martedì, maggio 10, 2016

No a colpi di mano sul prossimo congresso forense!

La nuova legge forense è nata vecchia ed è già morta, le prove sono molteplici e reiterate: la persistente crisi economica della professione, la cronica e asfittica partecipazione alle elezioni ordinistiche, la trentennale polemica sulla rappresentanza della categoria, l’ingombrante conflitto di interessi tra ruolo istituzionale e politico del Cnf. Infine: i troppi regolamenti sospesi dalla giustizia amministrativa.
Due premesse. La prima: l’avvocatura è cambiata strutturalmente in questi decenni: e più povera e meno competitiva, soprattutto tra i più giovani, è più “rosa” e ha un welfare in costante mutazione.
Tutti fattori che, unitamente alla grandi trasformazioni che investono l'Europa, impediscono di poter avere una visione unitaria su molti temi centrali, sia per il futuro professionale sia sulle riforme della giustizia.
La seconda: la recente storia italiana ha insegnato che non serve cambiare sistema elettorale se non si recupera il senso etico del fare politica; non sarà sufficiente rimettere mano alle rappresentanze dell’Avvocatura (sia istituzionale, sia politica) se ognuno non si impegna preventivamente ad accettare, per esempio, quello che sarà il verdetto della prossima Assise di Rimini, mettendo in soffitta pratiche vecchie come quelle che vedono l’approvazione di mozioni in un congresso sovrano, che poi vengono sconfessate con telefonate a parlamentari e ministri.
Con questa consapevolezza le “avvocature”, se decideranno di darsi nuove regole, dovranno pure imparare a rispettarle, unendo tutela della pluralità e autonomia di governo.
Innanzitutto, quindi, rispetto delle regole, evitando colpi di mano, come con alcuni maldestri tentativi di interpretare la legge al fine di cambiare la prossima platea congressuale : per ottenere l’auspicato consenso, quasi a dire che se “gli i elettori non hanno capito, cambiamo gli elettori!”.
E' fondamentale, invece, puntare sulla democrazia e la partecipazione, sulla separazione dei poteri e da sistemi elettorali che consentono l'espressione del voto su proposte politiche chiare e alternative.
Chi vota una lista e dei candidati sa che quel delegato, una volta eletto, si impegnerà, solo per fare alcuni esempi di grande attualità: per il sì oppure per il no al socio di capitale, o per il via libera all'avvocato dipendente o no. Non può essere un terno al lotto!
Oggi invece, a partire dalle stesse elezioni ordinistiche, questi criteri di trasparenza sono assenti. Dobbiamo rifuggire dai listoni costruiti solo su appartenenze i territoriali, o alcune volte, nepotistico-clientelari, ma su proposte chiare e alternative.
Allo stesso modo, sarebbe importante avere una certificazione,terza e neutrale, della reale consistenza associativa delle cosiddette “associazioni maggiormente rappresentative” della categoria.
Infine: è così difficile immaginare, per esempio, un “election day” ?
Lo stesso giorno i poter esprimere la propria preferenza indicando chi dovrà rappresentare i colleghi i nei Consigli degli Ordini, alla Cassa di Previdenza o nell’Oua.
 Così non ci sarebberopiù invasioni di campo, né si i potrebbe optare per una carica o l’altra a seconda degli i stessi risultati elettorali.

di Mirella Casiello 
Presidente Oua

domenica, maggio 08, 2016

Deontologia: connotazione penalistica delle sanzioni disciplinari, tra “favor rei” e “tempus regit actum”.

"L’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare induce a ritenere applicabile il principio generale del favor rei, per una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati. Conseguentemente, l’art. 11 c. 2 L. 247/2012 (secondo cui l’inadempimento dell’obbligo formativo presuppone il mancato compimento del sessantesimo anno di età) può applicarsi retroattivamente (Nel caso di specie, il professionista -ultrasessantenne- era stato sanzionato per aver violato l’obbligo formativo. In applicazione del principio di cui in massima, poiché nelle more del procedimento disciplinare entrava in vigore il nuovo ordinamento professionale con il nuovo limite d’età, il CNF ha accolto il ricorso annullando la sanzione)".

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123

NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 18 luglio 2015, n. 112. Con particolar riferimento alla successione nel tempo delle norme del codice deontologico, cfr. Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 3023 del 9 febbraio 2015,.

venerdì, maggio 06, 2016

Il prezzo del prestigio: € 1.500.000,00 l’anno per il Consiglio Nazionale Forense.

Con 24000 baci, felici scorrono le ore” cantava Celentano quand’ero più giovane. Oggi, mi chiedo come scorrano le ore del presidente nazionale degli avvocati con 90.000 euro!
Mi è sempre stato insegnato, e personalmente ci credo profondamente, che le cariche istituzionali rappresentative della categoria forense sono caratterizzate da una funzione onorifica e spirito di servizio che viene ricambiato col prestigio che l’avvocato ricava dalla stima dei colleghi.
Oggi scopro che il prestigio ha un prezzo tant’è che il Consiglio Nazionale Forese con una delibera dell’11 dicembre 2015 ha approvato un regolamento per le spese ed i gettoni di presenza per i Consiglieri e precisamente: – € 90.000,00 per il Presidente; – € 70.000,00 per il Segretario; – € 50.000,00 per i Vice Presidenti (che sono 2, per non farci mancare niente) e per il Tesoriere; – € 650,00 per ogni Consigliere (e sono 28) fino ad un massimo di 38 riunioni.
Questo solo per i gettoni di presenza; per ciò che riguarda il rimborso spese sono stati fissati i seguenti tetti: a) aereo più taxi per raggiungere Roma; b) pernottamento il giorno prima e la notte successiva alla riunione, in albergo a 4-5 stelle (parbleu!!); c) spese di vitto in € 120,00 giornalieri (ma cosa mangiano questi?).
Il tutto, contato a spanne, costa circa un milione e mezzo l’anno a noi avvocati che paghiamo con le quote annuali. Sono sconcertato!
Mi sconcerta il fatto che un consesso rappresentativo degli avvocati deliberi prebende per se stesso senza chiedere parere o consiglio a chi li ha votati per ricoprire tali incarichi e soprattutto per il presente e non per il futuro (che forse sarebbe stato anche accettabile).
Mi sconcerta il fatto che, anziché pensare ai problemi della professione e delle limitazioni di libertà che l’avvocatura sta subendo negli ultimi tempi, si preoccupino del loro benessere.
Mi sconcerta il fatto che, anziché considerare il numero purtroppo crescente di avvocati che vivono sotto la soglia di povertà, con particolare riguardo ai giovani che faticano a guadagnare € 1.000,00 al mese, si occupino dei loro compensi!
Nessuno ha loro ordinato o imposto di entrare a far parte del Consiglio Nazionale: si sono volontariamente candidati per ricoprire un prestigioso incarico.
Mi intristisce scoprire oggi che il prestigio non è più equivalente al rispetto per le proprie qualità ma è equivalente ad una somma di denaro: così si confonde il prestigio con il prestigiatore!
Come sono lontani i tempi in cui Domenico Sorrentino, già Presidente dell’Ordine Torinese, a chi gli chiedeva come mai non si facesse rimborsare le spese per i pasti consumati nel contesto di trasferte istituzionali rispondeva: “ma perché a Torino non avrei mangiato?”
Ho conosciuto numerosi Colleghi che per anni hanno svolto prestigiosi incarichi in seno all’Avvocatura in modo assolutamente gratuito, per spirito di servizio, sacrificando lavoro e famiglia, ed a loro rinnovo la mia stima e gratitudine.
Personalmente mi candido sin da ora a ricoprire gratuitamente il compito di Consigliere nazionale ma, forse poiché gratuitamente, si direbbe che non ho il prestigio necessario.
Ora capisco perché quando chiedevo a mio nonno: “Chi si crede di essere questo qui?” Lui seraficamente mi rispondeva: “L’aso c’as conoss nen a cred d’esse un caval” (L’asino che non si conosce crede di essere un cavallo).

di Tommaso Servetto

EVENTO FORMATIVO DEL 12 MAGGIO 2016.

EVENTO FORMATIVO DEL 13 MAGGIO 2016.

domenica, maggio 01, 2016

L’aumento dei termini di prescrizione è ingiusto e non risolve i problemi.

La prescrizione risponde ad una regola di civiltà e costituisce una garanzia essenziale per i cittadini. Non può essere superficialmente considerata, come spesso appare, il premio conseguito dai furbi, che si avvantaggiano dalla inefficienza e dalla durata del processo, sottraendosi alla condanna.
Non di rado costituisce il percorso di una lunga afflizione cui l`innocente è sottoposto, se si protrae una ingiusta incertezza.
Lasciando da parte queste, che possono essere valutazioni soggettive legate a stati d`animo, vi è un principio giuridico che impone termini ragionevoli per la prescrizione.
La pretesa punitiva dello Stato non può essere esercitata indefinitamente nel tempo, lasciando la persona, ogni persona, nella posizione non di innocente o colpevole, ma di “giudicabile”.
I termini della prescrizione, a partire da quando il reato è stato commesso, sono stabiliti in relazione alla sua gravità, quale è ordinariamente misurata dalla durata della pena che può essere inflitta. I tempi della prescrizione possono anche essere determinati per le singole fasi del processo.
Ci possono essere sospensioni e interruzioni del decorso della prescrizione. Ma alla fine è il tempo complessivo che conta, e gioca per valutare la ragionevole durata del processo.
La Convenzione europea dei diritti dell`uomo, per la cui violazione il nostro Stato più volte ha subito condanne dalla Corte di Strasburgo, stabilisce il diritto di ogni persona ad un`equa e pubblica udienza, entro un termine ragionevole, per stabilire la fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Si ha diritto ad una decisione definitiva, di innocenza o di colpevolezza.
La Costituzione si è accodata, stabilendo formalmente, con una legge costituzionale del 1999, il principio della ragionevole durata del processo, che si poteva ritenere implicitamente compreso nel diritto fondamentale di difendersi in giudizio, che la legge deve assicurare.
In base a questo principio ci si deve chiedere se sia ragionevole la durata di un processo che, sia pure per un reato particolarmente odioso, come abbiamo detto essere la corruzione, può portare alla assoluzione o alla condanna definitiva dopo oltre venti anni da quando il fatto è stato commesso.
Quando, inoltre, si giudicherebbe non un reato, ma la “storia” di un reato, mentre la pena perderebbe del tutto la finalità rieducativa, che la Costituzione impone, e che richiede una distanza temporale ragionevole, appunto, tra il compimento dell`azione che viene punita, la condanna e la espiazione della pena.
Chi manifesta riserve sull`aumento dei tempi della prescrizione si colloca nel campo di chi vuole indebolire la lotta alla criminalità ed alla corruzione. Nient`affatto.
Significa segnalare come sia illusorio risolvere il cattivo funzionamento dell`organizzazione giudiziaria, che determina un gran numero di processi estinti per prescrizione, spostando semplicemente l`asticella del tempo.
Sarebbe far pulizia mettendo la polvere sotto il tappeto.
Se si verifica empiricamente quali sono i tempi morti del processo, e quante volte singoli atti devono essere rinnovati per errati adempimenti non tempestivamente rilevati, ci si rende conto che le carenze organizzative determinano in larga misura la prescrizione e che le regole sostanziali e processuali non risolvono questo problema.
Cesare Mirabelli