domenica, gennaio 12, 2014

AVVOCATO ESERCITA SENZA ESSERE ISCRITTO ALL'ALBO: CONDANNATO A 4 MESI DI RECLUSIONE.

Dura sentenza per un leccese della Cassazione che ha ritenuto colpevole di esercizio abusivo della professione e di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale un avvocato che pur avendo conseguito l’abilitazione esercitava la professione senza essere iscritto all’albo.
La sentenza è la n. 646/14 della quinta sezione penale della Corte di Cassazione depositata l'11.1.2014.
Per la Cassazione, che ha rigettato il ricorso dell'imputato, ai fini della configurazione del delitto di esercizio abusivo della professione di avvocato è sufficiente la condotta di chi, conseguita l’abilitazione statale, eserciti l’attività professionale prima di aver ottenuto l’iscrizione all’albo professionale.
Ciò secondo l’interpretazione più recente delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che hanno statuito che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge.
Secondo la S.C. «il reato si perfeziona per il solo fatto che l’agente curi pratiche legali dei clienti o predisponga ricorsi anche senza comparire in udienza qualificandosi come avvocato; ne deriva che quando quest’ultima condotta si accompagna alla prima, viene leso anche il bene giuridico della fede pubblica tutelato dall’art. 495 Cp e si configura il concorso dei detti reati».

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