giovedì, novembre 28, 2013

CASSAZIONE: CARATTERE “ESCLUSIVAMENTE ASSISTENZIALE” DELL’ASSEGNO PERIODICO DI DIVORZIO.

"L'assegno periodico di divorzio, nella disciplina introdotta dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74, articolo 10, modificativo della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 5, ha carattere esclusivamente assistenziale, atteso che la sua attribuzione trova presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilita' di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza cioe' che sia necessario uno stato di bisogno, e rilevando invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate. Ove sussista tale presupposto, la liquidazione in concreto dell'assegno deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge".

Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 27-11-2013, n. 26491

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