“La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale può essere disposta, ex art. 295 c.p.c, in caso di identità dei fatti, nella sola ipotesi in cui sia stata esercitata dal P.M. l’azione penale nei modi di cui all’art. 405 c.p.p. con la formulazione dell’imputazione e la richiesta di rinvio a giudizio. Conseguentemente, non sussistesse alcun obbligo di far luogo alla sospensione del disciplinare nel caso in cui il procedimento penale sia ancora nella fase delle indagini preliminari”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 67.
NOTA:
In senso conforme, Cass. Civ. 10974/2012. In arg. cfr. pure l’art. 54 L. n. 247/2012.
martedì, marzo 29, 2016
venerdì, marzo 25, 2016
Deontologia: Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive.
“Benche´ l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probita` e lealta`, i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignita` della professione, giacché la liberta` che viene riconosciuta alla difesa della parte non puo` mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro (Nel caso di specie, l’incolpato aveva affermato ad alta voce in udienza che “una cosa del genere non l’aveva mai vista in 48 anni di professione”, quindi intimato al giudice dell’esecuzione di sospendere subito la procedura altrimenti lo avrebbe “denunciato al Consiglio Superiore della Magistratura, al ministro dell Giustizia ed avrebbe fatto venire gli ispettori”)”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 61
NOTA: In senso conforme, tra le altre Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 127
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 61
NOTA: In senso conforme, tra le altre Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 127
lunedì, marzo 21, 2016
mercoledì, marzo 16, 2016
venerdì, marzo 11, 2016
IL PREGIUDIZIO DI MATTEO RENZI NEI CONFRONTI DEGLI AVVOCATI.
"CI VUOLE UNA ITALIA CHE CORRE, NON CHE INGRASSA I CONTI CORRENTI DEGLI AVVOCATI CON CAUSE SU CAUSE SU CAUSE".
IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI dichiarazione del 10.03.16 di Matteo Renzi (inaugurazione tunnel Salerno - Reggio Calabria).
Egregio Presidente,
ancora una volta riscontriamo una Sua dichiarazione infelice nei confronti degli avvocati.
Se non provvederanno i tanti avvocati che compongono il Suo staff a spiegarLe il prezioso ruolo che l'Avvocatura svolge in Italia, in attesa di una presa di posizione delle istituzioni forensi preposte, saremo noi ad evidenziarLe che gli avvocati sono attuatori dei diritti dei cittadini e delle imprese e ne tutelano gli interessi contro provvedimenti della pubblica amministrazione quando questi sono ingiusti, aberranti, sbagliati, dannosi per l'interesse pubblico che se non corretti attraverso un ricorso, proposto proprio da un avvocato, potrebbero determinare danni, sprechi di denaro, inefficienze se non vere e proprie tragedie.
Se i bandi fossero scritti bene, se le aggiudicazioni fossero trasparenti sempre, se gli amministratori fossero tutti competenti, se i politici scrivessero bene le norme ... anche in quel caso non si potrebbe fare a meno degli avvocati perché sarebbero coloro i quali difendono le amministrazioni ed i politici stessi in Tribunale dalle accuse ingiuste.
Inoltre, Le sfugge che purtroppo i conti correnti degli avvocati non sono "grassi", tantomeno quelli dei professionisti che non sono pagati dal proprio cliente perché questo a sua volta non e' stato pagato dalla pubblica amministrazione nonostante le promesse, per non parlare di coloro i quali aspettano da anni il pagamento da parte dello stato degli onorari, liquidati con importi inconferenti, per avere difeso i meno abbienti.
Presidente Renzi, finiamola con questo qualunquismo e contribuiamo a risollevare questo Paese insieme, senza pregiudizi. Gli avvocati non sono il problema ma la soluzione.
Taluni politici? Buon lavoro.
Avv. Massimiliano Cesali
(Movimento Forense)
IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI dichiarazione del 10.03.16 di Matteo Renzi (inaugurazione tunnel Salerno - Reggio Calabria).
Egregio Presidente,
ancora una volta riscontriamo una Sua dichiarazione infelice nei confronti degli avvocati.
Se non provvederanno i tanti avvocati che compongono il Suo staff a spiegarLe il prezioso ruolo che l'Avvocatura svolge in Italia, in attesa di una presa di posizione delle istituzioni forensi preposte, saremo noi ad evidenziarLe che gli avvocati sono attuatori dei diritti dei cittadini e delle imprese e ne tutelano gli interessi contro provvedimenti della pubblica amministrazione quando questi sono ingiusti, aberranti, sbagliati, dannosi per l'interesse pubblico che se non corretti attraverso un ricorso, proposto proprio da un avvocato, potrebbero determinare danni, sprechi di denaro, inefficienze se non vere e proprie tragedie.
Se i bandi fossero scritti bene, se le aggiudicazioni fossero trasparenti sempre, se gli amministratori fossero tutti competenti, se i politici scrivessero bene le norme ... anche in quel caso non si potrebbe fare a meno degli avvocati perché sarebbero coloro i quali difendono le amministrazioni ed i politici stessi in Tribunale dalle accuse ingiuste.
Inoltre, Le sfugge che purtroppo i conti correnti degli avvocati non sono "grassi", tantomeno quelli dei professionisti che non sono pagati dal proprio cliente perché questo a sua volta non e' stato pagato dalla pubblica amministrazione nonostante le promesse, per non parlare di coloro i quali aspettano da anni il pagamento da parte dello stato degli onorari, liquidati con importi inconferenti, per avere difeso i meno abbienti.
Presidente Renzi, finiamola con questo qualunquismo e contribuiamo a risollevare questo Paese insieme, senza pregiudizi. Gli avvocati non sono il problema ma la soluzione.
Taluni politici? Buon lavoro.
Avv. Massimiliano Cesali
(Movimento Forense)
venerdì, marzo 04, 2016
GDP penale: la mancata comparizione del querelante non integra una remissione tacita, ex art. 152 c.p..
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 11 dicembre 2015 – 2 marzo 2016, n. 8408.
“Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, D. Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20 la mancata comparizione del querelante - finanche se previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela - non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell'art. 152 c.p., comma 2 (S.U. n. 26 del 30.10.2008, PG c/o Viele, rv. 241357).
Infatti, la sanzione dell'improcedibilità per mancata presenza del querelante nel processo è positivamente disciplinata nell'ordinamento vigente solo nel caso previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 28, comma 3 (disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace).
L'ipotesi è quella della mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto di comparizione delle parti - che ha nelle sue premesse il ricorso immediato della persona offesa - sia stato regolarmente notificato ai sensi dell'art. 27, comma 4; per espressa previsione normativa, la mancata comparizione equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia stata già presentata.
Nel caso che occupa, l'imputato è stato tratto a giudizio con decreto di citazione emesso dal P.M., sicché si è fuori del campo di applicazione dell'istituto della rimessione disciplinato dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 28, comma 3.
Oltre il perimetro di tale specifica ipotesi positivamente disciplinata e, pertanto, sotto il generale profilo delineato dall'art. 152 cod. pen. (al quale il giudice ha fatto esplicito riferimento), non è affatto previsto dalla legge che la mancata presentazione nel processo, pur in presenza di espresso avviso dei giudice in tal senso, possa comportare l'improcedibilità dell'azione penale per ritenuta remissione tacita della querela.
Com'è noto, infatti, l'art. 152 c.p., comma 2, dopo aver premesso che "la remissione è processuale o extraprocessuale", dispone che "la remissione extraprocessuale è espressa o tacita" e che "vi è remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela". », quindi, evidente che deve trattarsi di "fatti" cioè di comportamenti che rilevano nel mondo esterno, che come opportunamente precisa la sentenza delle S.U. innanzi richiamata, "non rimangano confinati nel limbo di eventuali stati d'animo, di meri orientamenti eventualmente internamente programmati".
Può aggiungersi, che la natura extraprocessuale della remissione implica che essa non può consistere in atti o comportamenti "nel procedimento" di cui trattasi, dovendo appunto essersi concretizzati all'esterno di tale procedimento.
Va, perciò, riaffermato il principio di diritto secondo cui, all'infuori dell'ipotesi espressamente e specificamente disciplinata dal D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 21, 28 e 30, la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione a comparire fattagli dal giudice procedente, non configura una remissione tacita di querela, esclusa del resto quella espressa per assoluta mancanza dei relativi requisiti di legge. 44".
“Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, D. Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20 la mancata comparizione del querelante - finanche se previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela - non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell'art. 152 c.p., comma 2 (S.U. n. 26 del 30.10.2008, PG c/o Viele, rv. 241357).
Infatti, la sanzione dell'improcedibilità per mancata presenza del querelante nel processo è positivamente disciplinata nell'ordinamento vigente solo nel caso previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 28, comma 3 (disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace).
L'ipotesi è quella della mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto di comparizione delle parti - che ha nelle sue premesse il ricorso immediato della persona offesa - sia stato regolarmente notificato ai sensi dell'art. 27, comma 4; per espressa previsione normativa, la mancata comparizione equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia stata già presentata.
Nel caso che occupa, l'imputato è stato tratto a giudizio con decreto di citazione emesso dal P.M., sicché si è fuori del campo di applicazione dell'istituto della rimessione disciplinato dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 28, comma 3.
Oltre il perimetro di tale specifica ipotesi positivamente disciplinata e, pertanto, sotto il generale profilo delineato dall'art. 152 cod. pen. (al quale il giudice ha fatto esplicito riferimento), non è affatto previsto dalla legge che la mancata presentazione nel processo, pur in presenza di espresso avviso dei giudice in tal senso, possa comportare l'improcedibilità dell'azione penale per ritenuta remissione tacita della querela.
Com'è noto, infatti, l'art. 152 c.p., comma 2, dopo aver premesso che "la remissione è processuale o extraprocessuale", dispone che "la remissione extraprocessuale è espressa o tacita" e che "vi è remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela". », quindi, evidente che deve trattarsi di "fatti" cioè di comportamenti che rilevano nel mondo esterno, che come opportunamente precisa la sentenza delle S.U. innanzi richiamata, "non rimangano confinati nel limbo di eventuali stati d'animo, di meri orientamenti eventualmente internamente programmati".
Può aggiungersi, che la natura extraprocessuale della remissione implica che essa non può consistere in atti o comportamenti "nel procedimento" di cui trattasi, dovendo appunto essersi concretizzati all'esterno di tale procedimento.
Va, perciò, riaffermato il principio di diritto secondo cui, all'infuori dell'ipotesi espressamente e specificamente disciplinata dal D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 21, 28 e 30, la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione a comparire fattagli dal giudice procedente, non configura una remissione tacita di querela, esclusa del resto quella espressa per assoluta mancanza dei relativi requisiti di legge. 44".
Si cumulano le procedure di negoziazione assistita e di mediaconciliazione (Trib. Verona Ord. del 23 dic. 2015).
N.8194 /2015
Ha pronunciato la seguente
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 17 dicembre 2015;
quanto all’ulteriore corso del giudizio, la presente controversia rientra tra quelle per le quali, ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010, la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, cosicchè va assegnato alle parti il termine per la presentazione della corrispondente istanza; a tale sviluppo non osta la circostanza che, prima di depositare il ricorso monitorio, l’Inyyyy avesse inviato alla Le Dixxxx un invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, rimasto privo di riscontro, evidentemente sull’erroneo presupposto che la sua pretesa, dato il quantum, fosse soggetta ex lege a tale procedura;
occorre infatti rammentare che l’art. 3, comma 5 primo periodo del d.l. 132/2014, convertito nella legge 162/2014, prevede che: “Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati...”;
tale norma impone espressamente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege, perché in tal caso solo questa procedura va esperita;
per essere ancora più chiari: l’esito negativo di una procedura stragiudiziale prevista obbligatoriamente per una determinata controversia non esonera le parti dall’esperimento della negoziazione assistita che sia prevista per quella stessa controversia e viceversa;
è evidente peraltro, pur in mancanza di una chiara previsione normativa, che lo steso iter va seguito nel caso, come quello di specie, in cui in relazione ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria sia stata prima esperita una negoziazione assistita facoltativa;
del resto una simile sequenza non appare in astratto inutilmente dilatoria, a differenza di quella inversa (negoziazione esperita dopo il fallimento della mediazione) poiché consente il passaggio ad una procedura stragiudiziale che presenta un valore aggiunto rispetto alla prima, costituito dall’intervento di un terzo imparziale, che può favorire l’esto conciliativo;
Verona 23 dicembre 2015
Tribunale Ordinario di Verona
TERZA SEZIONE CIVILE
Il giudice dott. Massimo VaccariHa pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa tra LE DIXXX DI GB S.R.L.
Contro
INYYYYY MAYYYY.A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 17 dicembre 2015;
RILEVATO CHE
(OMISSIS)quanto all’ulteriore corso del giudizio, la presente controversia rientra tra quelle per le quali, ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010, la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, cosicchè va assegnato alle parti il termine per la presentazione della corrispondente istanza; a tale sviluppo non osta la circostanza che, prima di depositare il ricorso monitorio, l’Inyyyy avesse inviato alla Le Dixxxx un invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, rimasto privo di riscontro, evidentemente sull’erroneo presupposto che la sua pretesa, dato il quantum, fosse soggetta ex lege a tale procedura;
occorre infatti rammentare che l’art. 3, comma 5 primo periodo del d.l. 132/2014, convertito nella legge 162/2014, prevede che: “Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati...”;
tale norma impone espressamente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege, perché in tal caso solo questa procedura va esperita;
per essere ancora più chiari: l’esito negativo di una procedura stragiudiziale prevista obbligatoriamente per una determinata controversia non esonera le parti dall’esperimento della negoziazione assistita che sia prevista per quella stessa controversia e viceversa;
è evidente peraltro, pur in mancanza di una chiara previsione normativa, che lo steso iter va seguito nel caso, come quello di specie, in cui in relazione ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria sia stata prima esperita una negoziazione assistita facoltativa;
del resto una simile sequenza non appare in astratto inutilmente dilatoria, a differenza di quella inversa (negoziazione esperita dopo il fallimento della mediazione) poiché consente il passaggio ad una procedura stragiudiziale che presenta un valore aggiunto rispetto alla prima, costituito dall’intervento di un terzo imparziale, che può favorire l’esto conciliativo;
P.Q.M.
Concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegna alle parti il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per presentare l’istanza di mediazione e rinvia la causa all’udienza del 19 maggio 2016.Verona 23 dicembre 2015
giovedì, marzo 03, 2016
domenica, febbraio 28, 2016
sabato, febbraio 27, 2016
lunedì, febbraio 22, 2016
Gettoni di presenza al CNF: AIGA Salerno chiede chiarimenti al COA di Salerno ed al Consigliere del CNF Avv. Salvatore Sica.
Di seguito il testo della Pec inviata da Aiga Salerno al Coa Salerno in merito al "Regolamento Rimborsi Spese e Gettoni di Presenza":
On.le
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Salerno
Oggetto: Delibera Consiglio Nazionale Forense del giorno 11 dicembre 2015 – richiesta chiarimenti rappresentante territoriale presso il Consiglio Nazionale Forense – richiesta convocazione assemblea straordinaria degli Avvocati iscritti all’Ordine di Salerno – assunzione di impegno alla richiesta di revoca.
Preg.mo Signor Presidente e Signori Consiglieri,
è stata reso noto, solo alla data di ieri 18 febbraio 2016, il regolamento adottato dal Consiglio Nazionale Forense lo scorso 11 dicembre rubricato “Regolamento Rimborsi Spese e Gettoni di Presenza”.
In un momento storico e socioeconomico in cui tutta l’Avvocatura vive un gravissimo disagio che ha portato a migliaia di colleghi addirittura alla cancellazione dall’Albo professionale, la scelta di applicare norme contenute agli articoli 3 e 4 del detto regolamento, che prevedono ingenti indennità, dai € 90.000,00 ai € 50.000,00 per i componenti dell’Ufficio di Presidenza, e di € 650,00 per ciascuna seduta stanziato in favore dei propri Consiglieri Nazionali, appare gravemente inopportuna oltreché incompatibile con lo spirito volontaristico che ha sempre contraddistinto l’assunzione di un incarico da parte di Avvocati che, in assoluta libertà, hanno ritenuto di candidarsi per ricoprire quei ruoli nella piena consapevolezza della sostanziale gratuità.
La sezione AIGA di Salerno, raccolte le numerosissime istanze dei soci e di tanti avvocati che, pur non facenti parte – per raggiunti limiti di età – della nostra associazione, hanno inteso condividere con noi il loro sgomento per quanto accaduto, visto il sostegno che da sempre codesto On.le Consiglio dell’Ordine ha mostrato per la tutela di tutta l’Avvocatura, ed in particolare della Giovane avvocatura, chiede che al più presto venga convocata un’assemblea straordinaria di tutti gli iscritti al Foro di Salerno in occasione della quale l’Avvocato Salvatore Sica, rappresentante territoriale per il Distretto della Corte d’Appello di Salerno presso il Consiglio Nazionale Forense, possa fornire chiarimenti e motivazioni riguardo l’approvazione del sopracitato regolamento varato lo scorso 11 dicembre.
Chiediamo altresì che, in occasione della soprarichiesta assemblea, venga posta all’ordine del giorno la revoca del regolamento sopraindicato e che codesto On.le Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno si faccia portavoce, presso le sedi competenti, anche per il tramite dell’Avvocato Salvatore Sica, della posizione assunta dagli Avvocati del Foro di Salerno.
Aiga Salerno
Il Presidente
Avv. Giovanni Balbi
giovedì, febbraio 18, 2016
sabato, febbraio 13, 2016
mercoledì, febbraio 10, 2016
Un giornale di politica per gli avvocati: sono contrario.
Dall'ultimo bilancio consuntivo (2014) del Consiglio Nazionale Forense risulta che i ricavi per i contributi degli avvocati italiani ammontano ad € 9.871.373 (a testa: € 25,83 per gli ordinari ed € 51,66 per i cassazionisti), con un avanzo di gestione di € 2.148.288, che contribuisce ad incrementare il patrimonio netto accumulato alla non indifferente somma di € 18.453.136.
I dati dimostrano che il CNF sta accumulando denaro degli avvocati contribuenti senza sapere dove metterli. Se a ciò si aggiunge che i crediti verso gli Ordini Forensi hanno raggiunto la bella cifra di € 11.352.573, di cui € 4.396.171 per crediti oltre i dodici mesi ed € 6.929.386 entro i 12 mesi, non è chi non veda che qualche cosa non funziona.
Come è possibile che un ente amministrativo al quale tutti gli avvocati sono obbligati ad iscriversi tramite gli Ordini territoriali per poter esercitare la professione, possa accumulare un patrimonio di tale entità senza avere programmi di investimento a vantaggio di tutta la categoria?
Qualcuno deve aver pensato la stessa cosa ed allora, la notizia è sconvolgente, è nata l'idea di editare "un giornale di informazione, completo, che si occuperà di politica e di giustizia, di esteri, di cronaca, di cultura e di spettacoli".
Infatti sul sito del CNF del 18 dicembre 2015 si leggeva questo titolo: "Nasce 'Il Dubbio' - L'informazione garantista – Quotidiano dell'avvocatura". Quale mezzo più efficace per spendere gli avanzi di gestione e azzerare il patrimonio accumulato e quello da recuperare?
Infatti, subito dopo l'annuncio, sono state acquisiti altri dati interessanti: a) il quotidiano avrà una redazione di una dozzina di persone guidata dal direttore Piero Sansonetti, giornalista che ha condiretto, diretto e fondato vari giornali di sinistra come "L'Unità", "Liberazione", "Gli Altri" e, da ultimo, "Il Garantista", quotidiano morto e sepolto dopo circa un anno di vita stentata, e che è stato accusato persino di "funzionalità berlusconiana"; b) avrà una tiratura di 6.000/10.000 copie distribuite in edicola in una decina delle principali città italiane al prezzo di € 1,50; c) per stampa e distribuzione sono previste spese annue di circa € 1.600.000,00.
Ma non sono queste le notizie che preoccupano di più l'avvocatura italiana, bensì che un organo giurisdizionale (il CNF è un giudice speciale le cui sentenze sono pronunciate "In nome del popolo italiano" e possono essere impugnate avanti le Sezioni Unite della Corte di Cassazione) pensi di distribuire un giornale quotidiano che si occupa di 'politica', che dovrà avere una linea, per l'appunto, 'politica'.
E quale sarà questa linea, che dovrebbe rappresentare il punto di vista politico di 235 mila avvocati, di cui il CNF pretende di essere, quanto meno, il portavoce? Quella del presidente? Quella dei suoi 33 consiglieri, eletti (si presume) per le loro competenze giuridiche e deontologiche e non certo per le loro idee politiche? Oppure del suo direttore?
Quale che sia la linea politica del quotidiano, è evidente che si scateneranno conflitti inconciliabili nell'ambito dell'avvocatura italiana, già da sempre divisa su quasi tutto.
Senza contare che il mio giudice naturale mi sanziona o mi assolve, ma non mi impone le sue scelte di politica forense (non parliamo di scelte di politica generale).
E' come se, ad esempio, la Corte di Cassazione o il CSM pubblicassero un quotidiano 'politico'.
di Avv. Carlo Dolci
L’ECO DI BERGAMO
I dati dimostrano che il CNF sta accumulando denaro degli avvocati contribuenti senza sapere dove metterli. Se a ciò si aggiunge che i crediti verso gli Ordini Forensi hanno raggiunto la bella cifra di € 11.352.573, di cui € 4.396.171 per crediti oltre i dodici mesi ed € 6.929.386 entro i 12 mesi, non è chi non veda che qualche cosa non funziona.
Come è possibile che un ente amministrativo al quale tutti gli avvocati sono obbligati ad iscriversi tramite gli Ordini territoriali per poter esercitare la professione, possa accumulare un patrimonio di tale entità senza avere programmi di investimento a vantaggio di tutta la categoria?
Qualcuno deve aver pensato la stessa cosa ed allora, la notizia è sconvolgente, è nata l'idea di editare "un giornale di informazione, completo, che si occuperà di politica e di giustizia, di esteri, di cronaca, di cultura e di spettacoli".
Infatti sul sito del CNF del 18 dicembre 2015 si leggeva questo titolo: "Nasce 'Il Dubbio' - L'informazione garantista – Quotidiano dell'avvocatura". Quale mezzo più efficace per spendere gli avanzi di gestione e azzerare il patrimonio accumulato e quello da recuperare?
Infatti, subito dopo l'annuncio, sono state acquisiti altri dati interessanti: a) il quotidiano avrà una redazione di una dozzina di persone guidata dal direttore Piero Sansonetti, giornalista che ha condiretto, diretto e fondato vari giornali di sinistra come "L'Unità", "Liberazione", "Gli Altri" e, da ultimo, "Il Garantista", quotidiano morto e sepolto dopo circa un anno di vita stentata, e che è stato accusato persino di "funzionalità berlusconiana"; b) avrà una tiratura di 6.000/10.000 copie distribuite in edicola in una decina delle principali città italiane al prezzo di € 1,50; c) per stampa e distribuzione sono previste spese annue di circa € 1.600.000,00.
Ma non sono queste le notizie che preoccupano di più l'avvocatura italiana, bensì che un organo giurisdizionale (il CNF è un giudice speciale le cui sentenze sono pronunciate "In nome del popolo italiano" e possono essere impugnate avanti le Sezioni Unite della Corte di Cassazione) pensi di distribuire un giornale quotidiano che si occupa di 'politica', che dovrà avere una linea, per l'appunto, 'politica'.
E quale sarà questa linea, che dovrebbe rappresentare il punto di vista politico di 235 mila avvocati, di cui il CNF pretende di essere, quanto meno, il portavoce? Quella del presidente? Quella dei suoi 33 consiglieri, eletti (si presume) per le loro competenze giuridiche e deontologiche e non certo per le loro idee politiche? Oppure del suo direttore?
Quale che sia la linea politica del quotidiano, è evidente che si scateneranno conflitti inconciliabili nell'ambito dell'avvocatura italiana, già da sempre divisa su quasi tutto.
Senza contare che il mio giudice naturale mi sanziona o mi assolve, ma non mi impone le sue scelte di politica forense (non parliamo di scelte di politica generale).
E' come se, ad esempio, la Corte di Cassazione o il CSM pubblicassero un quotidiano 'politico'.
di Avv. Carlo Dolci
L’ECO DI BERGAMO
lunedì, febbraio 08, 2016
Deontologia: L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale.
Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 27 cdf, ora art. 41 ncdf).
Tale precetto deontologico si riferisce alla intera “assistenza” da parte del legale di controparte a quest’ultima, che (in assenza di revoca o nomina di altro difensore) deve ritenersi estesa anche alle attività immediatamente successive e dipendenti dalla decisione giudiziaria, ancorché il mandato ad litem conferito dal difensore della controparte abbia cessato la sua funzione con la conclusione del grado del processo.
(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima è stata inflitta la sanzione dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 211 NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f Vermiglio, rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 61.
Tale precetto deontologico si riferisce alla intera “assistenza” da parte del legale di controparte a quest’ultima, che (in assenza di revoca o nomina di altro difensore) deve ritenersi estesa anche alle attività immediatamente successive e dipendenti dalla decisione giudiziaria, ancorché il mandato ad litem conferito dal difensore della controparte abbia cessato la sua funzione con la conclusione del grado del processo.
(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima è stata inflitta la sanzione dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 211 NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f Vermiglio, rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 61.
domenica, febbraio 07, 2016
giovedì, febbraio 04, 2016
martedì, febbraio 02, 2016
La giustizia difensiva che peggiora la vita al cittadino.
E’ notorio come da tempo esista la medicina difensiva, con lo scopo di irrigidire le prescrizioni mediche impartite dal medico, al fine di sottrarsi da eventuali azioni di responsabilità.
Peccato come sia oramai altrettanto noto come una tale prassi costi molto di più al Sistema sanitario e spesso peggiori la vita del paziente (esposto a più analisi, più cure farmacologiche etc.).
Ecco qualcosa di simile oramai esiste anche nel sistema Giustizia.
Il sistema reagisce infatti alle azioni (giurisdizionali, ergo cause) con soluzioni assai discutibili, invece che riorganizzarsi e rendersi più efficiente.
Partiamo dai falsi luoghi comuni, oramai recitati e ripetuti come mantra fino a farli credere come veri: 1) abbiamo oltre 6 milioni di cause pendenti nel processo civile: a parte il fatto che dichiarare che si sia affetti da metastasi serve a ben poco ove non si proceda a verificare quali siano le cause reali, ove si consideri che la Pubblica Amministrazione inefficiente è la prima fonte di cause (es. contro l’Inps, contro le Agenzie delle Entrate che agiscono temerariamente e senza contraddittorio etc.); in realtà il numero attuale è di poco oltre 4 milioni, come ha di recente relazionato il dott. Barbuto al Ministero della Giustizia; 2) in Italia l’elevato numero dei processi lo si deve al numero abnorme di avvocati: che sia elevato (attualmente circa 215.000) è indiscutibile ma non vi è alcuna correlazione scientifica così come ha sottolineato personalmente il Guardasigilli di recente (Rimini, ottobre 2015); 3) gli italiani son troppo litigiosi, tesi scientifica smentita dai numeri, sempre dal dott. Barbuto al Ministero della Giustizia di recente; 4) i giudici italiani hanno le performance migliori d’Europa, altra tesi assai discutibile ove si pensi al recente caso del giudice che nel rinviare una causa alle calende greche (2019) si autogiustificava asserendo che avesse già carichi di lavoro che non potevano certo sfociare in ritmi da schiavismo in contrasto con i diritti fondamentali dell’uomo. Ora si pensi come nel suddetto carico ogni giudice contempli almeno ¼ (sino a 1/3) di udienze fuffa (così dette di precisazione delle conclusioni, ove le parti processuali presentano per iscritto le domande finali, in cui i difensori neppure parlano e in cui i giudici annuiscono con un battito di ciglia).
Eppure i falsi luoghi comuni hanno creato anticorpi discutibili, realizzando dunque la Giustizia difensiva, rendendo complicato ove non arduo domandare tutela al giudice, pertanto realizzando una sacca enorme di diniego di giustizia e costruendo un diritto censorio.
Negli ultimi anni il legislatore ha: a) introdotto strumenti di Alternative Dispute Resolution, assai utili ma in modo discutibile, lacunoso e fazioso (mediazione obbligatoria, mediatori non qualificati, mediazione non terza nel tributario etc.); b) aumentato a dismisura i costi di accesso alla giustizia (introitati dai ministeri della Giustizia e delle Finanze, fino a dover anticipare migliaia di euro o, per fare qualche esempio, dover pagare oltre 700 euro per fare un ricorso in Cassazione per una causa che valga 6.000 euro; c) inventato il cosiddetto filtro nei giudizi di appello e soprattutto di Cassazione, secondo cui soprattutto nel secondo i ricorsi vengono dichiarati inammissibili fino al 90% secondo indecifrabili criteri posti a metà tra la matematica, il bizantino e l’onirico.
Tirare una moneta in aria offre maggiori chance di successo.
Al contempo i giudici hanno: d) applicato gli artt. 91 (condanna alle spese di lite) e 96 (cosiddetta lite temeraria) c.p.c. a targhe alterne: se vinci contro una Pubblica Amministrazione il giudice, pur non potendolo fare, ti compensa le spese (ergo ti paghi le tue) e ti condanno al risarcimento (ad libitum) se osi intraprendere azioni che non mi garbano (ricordo il giudice torinese, ascoltato ancora sabato a Milano) che ha condannato pesantemente i consumatori clienti delle banche per aver osato contestare l’usurarietà degli interessi (sommandoli) anche se una parte della giurisprudenza lo conferma (ma non lui perché “io devo tutelare il sistema”, bancario ovviamente); e) creato ostacoli di ogni sorta alla realizzazione compiuta del Processo Civile Telematico (nato per ridurre tempi e costi della giustizia), con sentenze creative che hanno seminato una miriade di ostacoli, al cospetto di norme tecniche già scritte da folli burocrati.
Tutto questo, invece di affrontarsi alla radice i problemi della inefficienza della giustizia (con una migliore organizzazione del sistema) ha intimidito gli “utenti” della giustizia.
Il risultato è stato inquietante: da anni decine di migliaia di persone rinunciano a chiedere giustizia pur dinanzi alla demolizione dei loro diritti fondamentali, perché economicamente non possono farlo o temono di poter vincere, ma di fatto perdendo.
Et voilà, l’ingiustizia sociale è servita!
di Marcello Adriano Mazzola
| 1 febbraio 2016
Peccato come sia oramai altrettanto noto come una tale prassi costi molto di più al Sistema sanitario e spesso peggiori la vita del paziente (esposto a più analisi, più cure farmacologiche etc.).
Ecco qualcosa di simile oramai esiste anche nel sistema Giustizia.
Il sistema reagisce infatti alle azioni (giurisdizionali, ergo cause) con soluzioni assai discutibili, invece che riorganizzarsi e rendersi più efficiente.
Partiamo dai falsi luoghi comuni, oramai recitati e ripetuti come mantra fino a farli credere come veri: 1) abbiamo oltre 6 milioni di cause pendenti nel processo civile: a parte il fatto che dichiarare che si sia affetti da metastasi serve a ben poco ove non si proceda a verificare quali siano le cause reali, ove si consideri che la Pubblica Amministrazione inefficiente è la prima fonte di cause (es. contro l’Inps, contro le Agenzie delle Entrate che agiscono temerariamente e senza contraddittorio etc.); in realtà il numero attuale è di poco oltre 4 milioni, come ha di recente relazionato il dott. Barbuto al Ministero della Giustizia; 2) in Italia l’elevato numero dei processi lo si deve al numero abnorme di avvocati: che sia elevato (attualmente circa 215.000) è indiscutibile ma non vi è alcuna correlazione scientifica così come ha sottolineato personalmente il Guardasigilli di recente (Rimini, ottobre 2015); 3) gli italiani son troppo litigiosi, tesi scientifica smentita dai numeri, sempre dal dott. Barbuto al Ministero della Giustizia di recente; 4) i giudici italiani hanno le performance migliori d’Europa, altra tesi assai discutibile ove si pensi al recente caso del giudice che nel rinviare una causa alle calende greche (2019) si autogiustificava asserendo che avesse già carichi di lavoro che non potevano certo sfociare in ritmi da schiavismo in contrasto con i diritti fondamentali dell’uomo. Ora si pensi come nel suddetto carico ogni giudice contempli almeno ¼ (sino a 1/3) di udienze fuffa (così dette di precisazione delle conclusioni, ove le parti processuali presentano per iscritto le domande finali, in cui i difensori neppure parlano e in cui i giudici annuiscono con un battito di ciglia).
Eppure i falsi luoghi comuni hanno creato anticorpi discutibili, realizzando dunque la Giustizia difensiva, rendendo complicato ove non arduo domandare tutela al giudice, pertanto realizzando una sacca enorme di diniego di giustizia e costruendo un diritto censorio.
Negli ultimi anni il legislatore ha: a) introdotto strumenti di Alternative Dispute Resolution, assai utili ma in modo discutibile, lacunoso e fazioso (mediazione obbligatoria, mediatori non qualificati, mediazione non terza nel tributario etc.); b) aumentato a dismisura i costi di accesso alla giustizia (introitati dai ministeri della Giustizia e delle Finanze, fino a dover anticipare migliaia di euro o, per fare qualche esempio, dover pagare oltre 700 euro per fare un ricorso in Cassazione per una causa che valga 6.000 euro; c) inventato il cosiddetto filtro nei giudizi di appello e soprattutto di Cassazione, secondo cui soprattutto nel secondo i ricorsi vengono dichiarati inammissibili fino al 90% secondo indecifrabili criteri posti a metà tra la matematica, il bizantino e l’onirico.
Tirare una moneta in aria offre maggiori chance di successo.
Al contempo i giudici hanno: d) applicato gli artt. 91 (condanna alle spese di lite) e 96 (cosiddetta lite temeraria) c.p.c. a targhe alterne: se vinci contro una Pubblica Amministrazione il giudice, pur non potendolo fare, ti compensa le spese (ergo ti paghi le tue) e ti condanno al risarcimento (ad libitum) se osi intraprendere azioni che non mi garbano (ricordo il giudice torinese, ascoltato ancora sabato a Milano) che ha condannato pesantemente i consumatori clienti delle banche per aver osato contestare l’usurarietà degli interessi (sommandoli) anche se una parte della giurisprudenza lo conferma (ma non lui perché “io devo tutelare il sistema”, bancario ovviamente); e) creato ostacoli di ogni sorta alla realizzazione compiuta del Processo Civile Telematico (nato per ridurre tempi e costi della giustizia), con sentenze creative che hanno seminato una miriade di ostacoli, al cospetto di norme tecniche già scritte da folli burocrati.
Tutto questo, invece di affrontarsi alla radice i problemi della inefficienza della giustizia (con una migliore organizzazione del sistema) ha intimidito gli “utenti” della giustizia.
Il risultato è stato inquietante: da anni decine di migliaia di persone rinunciano a chiedere giustizia pur dinanzi alla demolizione dei loro diritti fondamentali, perché economicamente non possono farlo o temono di poter vincere, ma di fatto perdendo.
Et voilà, l’ingiustizia sociale è servita!
di Marcello Adriano Mazzola
| 1 febbraio 2016
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