venerdì, agosto 29, 2014
Nota di replica ad un articolo dell’ex magistrato Dott. Tinti sul Fatto Quotidiano.
Ho letto l'analisi del Dott. Tinti sul processo civile che ho trovato superficiale e volgare.
Sono un avvocato, la tanto vituperata categoria che, nella maggioranza dei suoi iscritti, non gode né dei redditi né delle garanzie di cui ha goduto il Dott. Tinti prima di dedicarsi a fare il giornalista/scrittore, né certamente di quelli del collega Ghedini o della ex Ministra Severino.
La sua semplificazione del processo mi induce ad una conclusione sulla quale potremmo trovarci d'accordo: perché non risolvere il problema una volta e per tutte introducendo il processo affidato al solo Giudice?
Così facendo ci libereremmo dalla ipocrita legenda che il processo sia condotto dagli avvocati e diverrebbe più evidente e manifesta la circostanza che la Legge "non è uguale per tutti" e che la certezza del diritto - così come l'obbligatorietà dell'azione penale - sono favole graziose che si raccontano ai giovani studenti di giurisprudenza.
Forse il Dott. Tinti ha dimenticato, nella sua simpatica rappresentazione della causa tra il debitore ed il creditore, che il corpo legislativo del nostro paese è composto da circa tre milioni di norme primarie cui vanno ad aggiungersi le regolamentari e, naturalmente le norme di diritto comunitario (queste ultime ancora ignorate da un numero consistente di magistrati ed avvocati) oltre alle clausole contrattuali che, naturalmente, in un giudizio civile vanno esaminate, interpretate e armonizzate con il restante corpo di leggi.
Probabilmente il Dott. Tinti non sa che il grado d'appello dura da 4 a 5 anni perchè questo è il tempo che passa tra la prima e la seconda (ed ultima udienza) e che i suoi (ex) colleghi hanno stabilito che la seconda udienza si deve fare anche quando gli avvocati sono d'accordo per mandare la causa in decisione già alla prima udienza, giusto per evitare ai propri assistiti quei quattro anni d'attesa che possono anche diventare sei o sette se il giudice relatore del processo il giorno dell'udienza ha il mal di pancia, o è andato in pensione, o se nel frattempo è morto l'avvocato o una delle parti.
Al Dott. Tinti è anche sfuggito, nella foga espositiva, che il rimedio elaborato dal Prof. Vaccarella circa dieci anni fa, che prevedeva che il giudice fosse "disturbato" solo dopo che gli avvocati si erano scambiate tutte le osservazioni possibili ed avevano anche formulato tutte le richieste istruttorie, non è stato varato per la forte opposizione di ampi settori della magistratura ed anche di una parte (meno consistente) dell'avvocatura e che un "succedaneo" di tale rimedio, il processo societario, è stato boicottato fin dalla sua entrata in vigore fino a quando non è stato, con sollievo di tutti, abrogato.
Mi perdonerà l'unico riferimento a vicende professionali direttamente vissute ma sto ancora aspettando da un Tribunale laziale una sentenza relativa ad un processo societario iniziato nel marzo 2007 la cui ultima udienza (per un totale di sei!), si è tenuta a giugno scorso.
Potrei continuare a lungo ma abuserei della pazienza del Direttore, che conosce abbastanza bene i meccanismi perversi della macchina giudiziaria.
Noi avvocati abbiamo certamente molti torti e molte lacune ma, mi creda, Dott. Tinti, non c'è categoria in questo momento che possa darci lezioni collettive di questo genere, senza neanche un accenno al fatto che, pure in questa fase di profonda crisi economica abbiamo continuato ad assicurare la difesa (facendocene molto spesso e silenziosamente carico) a chi non poteva più permetterselo.
Men che meno fino a quando non decide di avventurarsi nell'impervio terreno dell'autocritica.
Magari rinunciando a qualche privilegio che oggi questo Stato non è più nelle condizioni di garantire e provando a spiegare alla gente comune perché dovrebbe rinunciare a ricorrere in Cassazione quando la stessa cassazione muta il suo orientamento ad ogni cambio di stagione.
Annamaria Introini
Sono un avvocato, la tanto vituperata categoria che, nella maggioranza dei suoi iscritti, non gode né dei redditi né delle garanzie di cui ha goduto il Dott. Tinti prima di dedicarsi a fare il giornalista/scrittore, né certamente di quelli del collega Ghedini o della ex Ministra Severino.
La sua semplificazione del processo mi induce ad una conclusione sulla quale potremmo trovarci d'accordo: perché non risolvere il problema una volta e per tutte introducendo il processo affidato al solo Giudice?
Così facendo ci libereremmo dalla ipocrita legenda che il processo sia condotto dagli avvocati e diverrebbe più evidente e manifesta la circostanza che la Legge "non è uguale per tutti" e che la certezza del diritto - così come l'obbligatorietà dell'azione penale - sono favole graziose che si raccontano ai giovani studenti di giurisprudenza.
Forse il Dott. Tinti ha dimenticato, nella sua simpatica rappresentazione della causa tra il debitore ed il creditore, che il corpo legislativo del nostro paese è composto da circa tre milioni di norme primarie cui vanno ad aggiungersi le regolamentari e, naturalmente le norme di diritto comunitario (queste ultime ancora ignorate da un numero consistente di magistrati ed avvocati) oltre alle clausole contrattuali che, naturalmente, in un giudizio civile vanno esaminate, interpretate e armonizzate con il restante corpo di leggi.
Probabilmente il Dott. Tinti non sa che il grado d'appello dura da 4 a 5 anni perchè questo è il tempo che passa tra la prima e la seconda (ed ultima udienza) e che i suoi (ex) colleghi hanno stabilito che la seconda udienza si deve fare anche quando gli avvocati sono d'accordo per mandare la causa in decisione già alla prima udienza, giusto per evitare ai propri assistiti quei quattro anni d'attesa che possono anche diventare sei o sette se il giudice relatore del processo il giorno dell'udienza ha il mal di pancia, o è andato in pensione, o se nel frattempo è morto l'avvocato o una delle parti.
Al Dott. Tinti è anche sfuggito, nella foga espositiva, che il rimedio elaborato dal Prof. Vaccarella circa dieci anni fa, che prevedeva che il giudice fosse "disturbato" solo dopo che gli avvocati si erano scambiate tutte le osservazioni possibili ed avevano anche formulato tutte le richieste istruttorie, non è stato varato per la forte opposizione di ampi settori della magistratura ed anche di una parte (meno consistente) dell'avvocatura e che un "succedaneo" di tale rimedio, il processo societario, è stato boicottato fin dalla sua entrata in vigore fino a quando non è stato, con sollievo di tutti, abrogato.
Mi perdonerà l'unico riferimento a vicende professionali direttamente vissute ma sto ancora aspettando da un Tribunale laziale una sentenza relativa ad un processo societario iniziato nel marzo 2007 la cui ultima udienza (per un totale di sei!), si è tenuta a giugno scorso.
Potrei continuare a lungo ma abuserei della pazienza del Direttore, che conosce abbastanza bene i meccanismi perversi della macchina giudiziaria.
Noi avvocati abbiamo certamente molti torti e molte lacune ma, mi creda, Dott. Tinti, non c'è categoria in questo momento che possa darci lezioni collettive di questo genere, senza neanche un accenno al fatto che, pure in questa fase di profonda crisi economica abbiamo continuato ad assicurare la difesa (facendocene molto spesso e silenziosamente carico) a chi non poteva più permetterselo.
Men che meno fino a quando non decide di avventurarsi nell'impervio terreno dell'autocritica.
Magari rinunciando a qualche privilegio che oggi questo Stato non è più nelle condizioni di garantire e provando a spiegare alla gente comune perché dovrebbe rinunciare a ricorrere in Cassazione quando la stessa cassazione muta il suo orientamento ad ogni cambio di stagione.
Annamaria Introini
giovedì, agosto 28, 2014
Oua, taglio ferie? bene se denuncia pigrizia giudici. Ministro dia segnale di discontinuita'.
(ANSA) - ROMA, 28 AGO - "Se la proposta del presidente del Consiglio di ridurre le ferie e' un modo indiretto di denunciare la scarsa produttivita' di diversi magistrati, allora la consideriamo una provocazione utile: e' necessario e importante che i giudici lavorino di piu' per contribuire cosi' alla riduzione dei tempi dei processi".
Cosi' l'Organismo unitario dell'avvocatura replica al tweet di ieri di Matteo Renzi. "Basta con il luogo comune sugli avvocati causa delle lungaggini: e' un falso, anzi l'avvocatura vuole essere protagonista del cambiamento. Ma le soluzioni devono essere adeguate ai problemi, non 'pannicelli caldi' o misure controproducenti come e' stato in passato o, come temiamo, possa ripetersi anche con i provvedimenti imminenti", avverte l'Oua.
Al ministro della Giustizia si chiede di dare "un importante segnale di discontinuita' con il passato" presentando ufficialmente il progetto sulla giustizia civile prima del Consiglio di ministri.
E intanto l'Oua esprime la sua opposizione ad alcuni interventi che si prospettano, a cominciare dall'allargamento delle competenza del tribunale delle imprese, dall'istituzione del tribunale della famiglia e dall'introduzione di "inutili filtri in appello e Cassazione". (ANSA).
Cosi' l'Organismo unitario dell'avvocatura replica al tweet di ieri di Matteo Renzi. "Basta con il luogo comune sugli avvocati causa delle lungaggini: e' un falso, anzi l'avvocatura vuole essere protagonista del cambiamento. Ma le soluzioni devono essere adeguate ai problemi, non 'pannicelli caldi' o misure controproducenti come e' stato in passato o, come temiamo, possa ripetersi anche con i provvedimenti imminenti", avverte l'Oua.
Al ministro della Giustizia si chiede di dare "un importante segnale di discontinuita' con il passato" presentando ufficialmente il progetto sulla giustizia civile prima del Consiglio di ministri.
E intanto l'Oua esprime la sua opposizione ad alcuni interventi che si prospettano, a cominciare dall'allargamento delle competenza del tribunale delle imprese, dall'istituzione del tribunale della famiglia e dall'introduzione di "inutili filtri in appello e Cassazione". (ANSA).
lunedì, agosto 18, 2014
Riforma della giustizia: cause troppo lunghe, di chi è la colpa?
In attesa del Big Bang (l’annunciata ripartenza renziana col botto) leggiamo con piacere alcune timide esternazioni propositive del Guardasigilli che preludono allo sviluppo dei 12 punti della riforma renziana della giustizia.
In Italia abbiamo un carico pendente processuale mostruoso (oltre 5 milioni), gran parte del quale concerne i processi civili. Molti concentrano l’attenzione sui processi penali, i politici soprattutto perché sanno di poterne essere coinvolti.
Sono invece i processi civili ad essere fondamentali per l’esistenza delle persone, decidendo la sorte di un matrimonio, di una convivenza more uxorio, di un affidamento, di un’adozione, di una curatela, di un amministratore di sostegno, di un creditore che potrà continuare a sopravvivere solo se riuscirà a recuperare un suo dato credito, di un proprietario di una casa ove necessiti di rientrare in possesso dell’immobile dall’inquilino moroso, di un mutuatario o di un correntista ove si sia accorto di avere versato decine di migliaia di euro all’ennesima banca usuraria.
I processi civili sono centrali per la vita di tutti noi.
Ed è raro che chi sia uscito da una causa possa raccontare di avere vissuto un’esperienza straordinariamente felice.
Vi svelerò subito che per i magistrati vigono termini dilatori (ossia decidono quando gli aggrada) mentre per gli avvocati i termini sono perentori.
I magistrati incorrono in responsabilità virtuali (azione indiretta, peraltro col filtro), gli avvocati in responsabilità reali (azione diretta e senza filtro).
I magistrati non hanno orari (perché possono apparire in tribunale alle 9,30 e sparire alle 12,30?), gli avvocati si impongono orari ferrei per osservare tutte le scadenze perentorie e le ire dei clienti. Quanto alla durata temporale di una causa vige una leggenda metropolitana secondo cui “le cause son lunghe per colpa degli avvocati”, tant’è che si è formato l’aforisma “causa che pende, causa che rende”.
Ma spiegherò perché è infondata. Partiamo dalla principale argomentazione: il processo civile è governato esclusivamente dal giudice. Non dagli avvocati.
I tempi processuali sono dettati dal giudice. Il codice di rito (processuale civile) consente solo agli avvocati nelle cause ordinarie di fissare la prima udienza nel rispetto del termine di almeno 90 giorni dalla notifica (o dimezzato se dinanzi al giudice di pace o su richiesta).
Spesso però tale udienza indicata dal difensore a circa 90/100 giorni viene poi spostata d’ufficio dal tribunale, sovente alle calende greche!
Nel caso di altri riti processuali (introdotti col ricorso e non con atto di citazione) è direttamente il giudice a fissare la prima udienza e di rado avviene a breve, anche in riti che pretenderebbero la massima celerità.
Spesso mi è capitato di assistere sgomento a fissazione di udienze a 120, 150, 180 giorni in processi quali il ricorso cautelare d’urgenza o l’Accertamento Tecnico Preventivo (Trib. Prato) o quali il processo sommario di cognizione ex art. 702 bis cod. proc. civ.(ancora Trib. Prato; Trib. Acqui Terme) che pretendono celerità, altrimenti vanificando i diritti delle parti.
Dinanzi a tali comportamenti negligenti l’avvocato è inerme, potendo limitarsi a fare un’istanza dove evidenzia l’urgenza. Istanze sempre rigettate. La forma del processo è poi a dir poco barocca e distante abissalmente da una definizione pragmatica della lite e dunque dei diritti.
Alla prima udienza quasi mai il giudice mostra di conoscere il fascicolo (che spesso non ha neppure aperto), così limitandosi a concedere i termini per le memorie (tra cui quelle istruttorie). Segue l’udienza in cui si dovrebbe discutere di queste istanze e/o delle eccezioni.
A questa fondamentale udienza il giudice mostra ancora una volta di non conoscere il fascicolo tant’è che nove volte su dieci si riserva di decidere. A quel punto il giudice, senza che incorra in alcun termine perentorio, con calma decide.
Passano i mesi nella quiete e nella sospensione dei diritti. Nello stesso modo i giudici depositano la sentenza quando gli aggrada perché il termine loro è dilatorio.
Il risultato è che spesso trascorrono almeno 3 mesi sino a 1 anno. I giudici abusano delle nomine dei consulenti tecnici (allibente e abnorme la prassi nel diritto di famiglia) spesso delegandogli di fatto le decisioni. E le parti processuali pagano, inermi.
Le vendite degli immobili vengono delegate onerosamente e senza veri controlli all’Istituto Vendite Giudiziarie per anni (e difatti non hanno interesse a che l’immobile si venda) e le parti processuali pagano.
Gli avvocati non sono pagati a cottimo (il tariffario “a udienza” non vige da molti anni) e non hanno intenzione alcuna ad allungare il brodo ma soprattutto non ne hanno il potere.
Riformare la magistratura verso una maggiore responsabilità, organizzazione e diligenza (anche se nessuno pretende che siano virtuosi e brillanti come il dott. Buffone e la dott.sa La Monica di Milano) è il primo passo da affrontare per dimezzare i tempi delle cause.
Perché dunque l’avvocatura è chiamata a rispondere delle negligenze altrui?
Alziamo dunque un velo sulle leggende metropolitane e sul Vaso di Pandora!
di Marcello Adriano Mazzola | 18 agosto 2014
In Italia abbiamo un carico pendente processuale mostruoso (oltre 5 milioni), gran parte del quale concerne i processi civili. Molti concentrano l’attenzione sui processi penali, i politici soprattutto perché sanno di poterne essere coinvolti.
Sono invece i processi civili ad essere fondamentali per l’esistenza delle persone, decidendo la sorte di un matrimonio, di una convivenza more uxorio, di un affidamento, di un’adozione, di una curatela, di un amministratore di sostegno, di un creditore che potrà continuare a sopravvivere solo se riuscirà a recuperare un suo dato credito, di un proprietario di una casa ove necessiti di rientrare in possesso dell’immobile dall’inquilino moroso, di un mutuatario o di un correntista ove si sia accorto di avere versato decine di migliaia di euro all’ennesima banca usuraria.
I processi civili sono centrali per la vita di tutti noi.
Ed è raro che chi sia uscito da una causa possa raccontare di avere vissuto un’esperienza straordinariamente felice.
Vi svelerò subito che per i magistrati vigono termini dilatori (ossia decidono quando gli aggrada) mentre per gli avvocati i termini sono perentori.
I magistrati incorrono in responsabilità virtuali (azione indiretta, peraltro col filtro), gli avvocati in responsabilità reali (azione diretta e senza filtro).
I magistrati non hanno orari (perché possono apparire in tribunale alle 9,30 e sparire alle 12,30?), gli avvocati si impongono orari ferrei per osservare tutte le scadenze perentorie e le ire dei clienti. Quanto alla durata temporale di una causa vige una leggenda metropolitana secondo cui “le cause son lunghe per colpa degli avvocati”, tant’è che si è formato l’aforisma “causa che pende, causa che rende”.
Ma spiegherò perché è infondata. Partiamo dalla principale argomentazione: il processo civile è governato esclusivamente dal giudice. Non dagli avvocati.
I tempi processuali sono dettati dal giudice. Il codice di rito (processuale civile) consente solo agli avvocati nelle cause ordinarie di fissare la prima udienza nel rispetto del termine di almeno 90 giorni dalla notifica (o dimezzato se dinanzi al giudice di pace o su richiesta).
Spesso però tale udienza indicata dal difensore a circa 90/100 giorni viene poi spostata d’ufficio dal tribunale, sovente alle calende greche!
Nel caso di altri riti processuali (introdotti col ricorso e non con atto di citazione) è direttamente il giudice a fissare la prima udienza e di rado avviene a breve, anche in riti che pretenderebbero la massima celerità.
Spesso mi è capitato di assistere sgomento a fissazione di udienze a 120, 150, 180 giorni in processi quali il ricorso cautelare d’urgenza o l’Accertamento Tecnico Preventivo (Trib. Prato) o quali il processo sommario di cognizione ex art. 702 bis cod. proc. civ.(ancora Trib. Prato; Trib. Acqui Terme) che pretendono celerità, altrimenti vanificando i diritti delle parti.
Dinanzi a tali comportamenti negligenti l’avvocato è inerme, potendo limitarsi a fare un’istanza dove evidenzia l’urgenza. Istanze sempre rigettate. La forma del processo è poi a dir poco barocca e distante abissalmente da una definizione pragmatica della lite e dunque dei diritti.
Alla prima udienza quasi mai il giudice mostra di conoscere il fascicolo (che spesso non ha neppure aperto), così limitandosi a concedere i termini per le memorie (tra cui quelle istruttorie). Segue l’udienza in cui si dovrebbe discutere di queste istanze e/o delle eccezioni.
A questa fondamentale udienza il giudice mostra ancora una volta di non conoscere il fascicolo tant’è che nove volte su dieci si riserva di decidere. A quel punto il giudice, senza che incorra in alcun termine perentorio, con calma decide.
Passano i mesi nella quiete e nella sospensione dei diritti. Nello stesso modo i giudici depositano la sentenza quando gli aggrada perché il termine loro è dilatorio.
Il risultato è che spesso trascorrono almeno 3 mesi sino a 1 anno. I giudici abusano delle nomine dei consulenti tecnici (allibente e abnorme la prassi nel diritto di famiglia) spesso delegandogli di fatto le decisioni. E le parti processuali pagano, inermi.
Le vendite degli immobili vengono delegate onerosamente e senza veri controlli all’Istituto Vendite Giudiziarie per anni (e difatti non hanno interesse a che l’immobile si venda) e le parti processuali pagano.
Gli avvocati non sono pagati a cottimo (il tariffario “a udienza” non vige da molti anni) e non hanno intenzione alcuna ad allungare il brodo ma soprattutto non ne hanno il potere.
Riformare la magistratura verso una maggiore responsabilità, organizzazione e diligenza (anche se nessuno pretende che siano virtuosi e brillanti come il dott. Buffone e la dott.sa La Monica di Milano) è il primo passo da affrontare per dimezzare i tempi delle cause.
Perché dunque l’avvocatura è chiamata a rispondere delle negligenze altrui?
Alziamo dunque un velo sulle leggende metropolitane e sul Vaso di Pandora!
di Marcello Adriano Mazzola | 18 agosto 2014
martedì, agosto 12, 2014
Deontologia: illecito l’uso della sigla “p. Avv.”, perchè non sufficiente a chiarire il proprio status di “praticante avvocato”.
Integra illecito disciplinare la condotta del praticante avvocato che, anche nella propria corrispondenza, si limiti ad aggiungere l’iniziale “p.” alla parola “avvocato”, trattandosi di informazione equivoca e comunque decettiva cioè idonea a trarre in inganno o in ogni caso a fondare false aspettative, quindi non veritiera e non corretta (Nel caso di specie, all’incolpato è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi quattro).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 20 marzo 2014, n. 41
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 20 marzo 2014, n. 41
sabato, agosto 09, 2014
venerdì, agosto 08, 2014
GIUSTIZIA, OUA: BASTA CON LA DISINFORMAZIONE SUGLI AVVOCATI.
L’Organismo Unitario dell’Avvocatura critica con decisione l’articolo di Federico Fubini pubblicato ieri da Repubblica sulle ragioni della scarsa competitività dell’Italia.
Tra le cause l’economista fa riferimento a uno dei soliti luoghi comuni, quello dei supposti benefici per gli avvocati per la lunga durata dei processi.
«È una sciocchezza enorme – attacca Nicola Marino, presidente Oua – è uno di quei luoghi comuni che a forza di essere ripetuti sono entrati con decisione anche nelle aule universitarie, con la conseguenza che anche esperti giornalisti economici li riportano in articoli di analisi sulla crisi del sistema-Italia, con l’aggravante di pubblicarli pure su uno dei più diffusi giornali del nostro Paese. Gli avvocati dalla lunghezza eccessiva delle cause ottengono solo danni: nessun vantaggio economico, anzi, spesso perdite considerevoli. È bene ricordare che i legali sono molto penalizzati dai ritardi dei pagamenti: dagli enti pubblici, dalle imprese e dai privati cittadini. Tutto ciò senza considerare, appunto, la lunghezza dello stesso procedimento giudiziario».
«Purtroppo articoli come questi oltre a danneggiare l’avvocatura, mettendone in discussione il ruolo e il prestigio – conclude Marino - hanno anche il considerevole effetto di distrarre l’opinione pubblica dai veri problemi della crisi economica e della giustizia, anche per quanto riguarda il recupero di efficienza ed efficacia della macchina giudiziaria per il rilancio della competitività del Paese. Lo stesso Fubini, in un tweet, ammette di essersi sbagliato perché, “la norma è cambiata” e precisa, scusandosi con l’avvocatura, il che è apprezzabile, che “le tariffe non (sono) più parametrate alla durate dei processi”. Vista la “correzione”, e non volendo fare altre polemiche, sarebbe un gesto significativo che Fubini chiarisse anche su Repubblica e che magari si confrontasse su questi temi con l’avvocatura, entrando nel merito della crisi della nostra giustizia civile, magari analizzando le molte proposte avanzate dall’Oua in questi mesi al ministro Orlando (ultimo incontro mercoledì scorso), proprio per ridurre i tempi delle cause».
Roma, 8 agosto 2014
Tra le cause l’economista fa riferimento a uno dei soliti luoghi comuni, quello dei supposti benefici per gli avvocati per la lunga durata dei processi.
«È una sciocchezza enorme – attacca Nicola Marino, presidente Oua – è uno di quei luoghi comuni che a forza di essere ripetuti sono entrati con decisione anche nelle aule universitarie, con la conseguenza che anche esperti giornalisti economici li riportano in articoli di analisi sulla crisi del sistema-Italia, con l’aggravante di pubblicarli pure su uno dei più diffusi giornali del nostro Paese. Gli avvocati dalla lunghezza eccessiva delle cause ottengono solo danni: nessun vantaggio economico, anzi, spesso perdite considerevoli. È bene ricordare che i legali sono molto penalizzati dai ritardi dei pagamenti: dagli enti pubblici, dalle imprese e dai privati cittadini. Tutto ciò senza considerare, appunto, la lunghezza dello stesso procedimento giudiziario».
«Purtroppo articoli come questi oltre a danneggiare l’avvocatura, mettendone in discussione il ruolo e il prestigio – conclude Marino - hanno anche il considerevole effetto di distrarre l’opinione pubblica dai veri problemi della crisi economica e della giustizia, anche per quanto riguarda il recupero di efficienza ed efficacia della macchina giudiziaria per il rilancio della competitività del Paese. Lo stesso Fubini, in un tweet, ammette di essersi sbagliato perché, “la norma è cambiata” e precisa, scusandosi con l’avvocatura, il che è apprezzabile, che “le tariffe non (sono) più parametrate alla durate dei processi”. Vista la “correzione”, e non volendo fare altre polemiche, sarebbe un gesto significativo che Fubini chiarisse anche su Repubblica e che magari si confrontasse su questi temi con l’avvocatura, entrando nel merito della crisi della nostra giustizia civile, magari analizzando le molte proposte avanzate dall’Oua in questi mesi al ministro Orlando (ultimo incontro mercoledì scorso), proprio per ridurre i tempi delle cause».
Roma, 8 agosto 2014
giovedì, agosto 07, 2014
Deontologia: La determinazione della sanzione disciplinare nel caso di concorso di illeciti.
In tema di procedimento disciplinare, la sanzione è determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati, e non già per effetto di un computo meramente matematico ovvero in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, per i quali la pena per il reato più grave andrebbe aumentata per effetto della continuazione formale ritenuta, cosicché si debba determinare quantitativamente l’aumento operato sulla pena base per ogni violazione.
Va pertanto escluso l’obbligo del C.d.O. di collegare le violazioni deontologiche a singole pene, dovendosi invece determinare la sanzione e la sua misura nel complesso idonea in base alla valutazione complessiva dei fatti, dei comportamenti, delle qualità e soprattutto del disvalore che gli stessi comportamenti determinano nella classe forense.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 20 marzo 2014, n. 39.
NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, 29 dicembre 2008, n. 214.
Va pertanto escluso l’obbligo del C.d.O. di collegare le violazioni deontologiche a singole pene, dovendosi invece determinare la sanzione e la sua misura nel complesso idonea in base alla valutazione complessiva dei fatti, dei comportamenti, delle qualità e soprattutto del disvalore che gli stessi comportamenti determinano nella classe forense.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 20 marzo 2014, n. 39.
NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, 29 dicembre 2008, n. 214.
mercoledì, agosto 06, 2014
Penalisti: su responsabilità civile magistrati no marce indietro del governo.
"Come penalisti italiani concordiamo con l'iniziativa del governo, che dalle linee guida appena pubblicate sembra raccogliere alcune delle indicazioni che abbiamo sempre dato in tema di eliminazione filtro e rideterminazione delle ipotesi di responsabilità. La cosa fondamentale è ora che il governo e le forze politiche non si facciano condizionare dalle prese di posizione ipercorporative che sono venute immediatamente dall'Anm e dai suoi corifei, e che questa riforma vada in porto nella maniera più significativa".
Lo ha dichiarato il presidente dell'Unione Camere Penali, Valerio Spigarelli, commentando le linee guida in tema di responsabilità civile dei magistrati pubblicate dal Ministero della Giustizia.
"Questa iniziativa - ha aggiunto - è il primo spiraglio che vediamo nel progressivo sviluppo del progetto di riforma, al quale si contrappongono anticipazioni di ben diverso tenore in tema di prescrizione e appello, ovviamente ancora tutte da verificare, che invece preoccupano assai l'avvocatura penale".
"Il tema - ha proseguito il presidente UCPI - è sempre il medesimo: la politica deve imporre il suo primato, che si deve esercitare però sui principi propri di un sistema penale moderno e avanzato e non sul ricatto demagogico e giustizialista di chi, contro ogni evidenza statistica, strumentalizza le necessità di riforma".
"L'avvocatura - ha concluso Spigarelli - è pronta a fare la propria parte, anche sostenendo le iniziative positive, ma allo steso tempo dichiarando la propria determinazione incrollabile a che non ci siano arretramenti dalla strada intrapresa e a che finalmente si recepisca il monito avanzato da più parti, prima fra tutti la Presidenza della Repubblica, per la realizzazione di una vera riforma di struttura della giustizia".
05 agosto 2014 - fonte ilVelino/AGV NEWS Roma
Lo ha dichiarato il presidente dell'Unione Camere Penali, Valerio Spigarelli, commentando le linee guida in tema di responsabilità civile dei magistrati pubblicate dal Ministero della Giustizia.
"Questa iniziativa - ha aggiunto - è il primo spiraglio che vediamo nel progressivo sviluppo del progetto di riforma, al quale si contrappongono anticipazioni di ben diverso tenore in tema di prescrizione e appello, ovviamente ancora tutte da verificare, che invece preoccupano assai l'avvocatura penale".
"Il tema - ha proseguito il presidente UCPI - è sempre il medesimo: la politica deve imporre il suo primato, che si deve esercitare però sui principi propri di un sistema penale moderno e avanzato e non sul ricatto demagogico e giustizialista di chi, contro ogni evidenza statistica, strumentalizza le necessità di riforma".
"L'avvocatura - ha concluso Spigarelli - è pronta a fare la propria parte, anche sostenendo le iniziative positive, ma allo steso tempo dichiarando la propria determinazione incrollabile a che non ci siano arretramenti dalla strada intrapresa e a che finalmente si recepisca il monito avanzato da più parti, prima fra tutti la Presidenza della Repubblica, per la realizzazione di una vera riforma di struttura della giustizia".
05 agosto 2014 - fonte ilVelino/AGV NEWS Roma
martedì, agosto 05, 2014
Cassa Forense, la protesta scende in spiaggia: flash mob di avvocati nel Gargano.
Contro gli iniqui contributi obbligatori richiesti dalla Cassa Forense, la protesta degli avvocati sfocia in un “flash mob” in costume da bagno a Rodi Garganico.
Per sensibilizzare l’attenzione dell’opinione pubblica sugli iniqui contributi previdenziali obbligatori richiesti dalla Cassa Forense a tutti gli avvocati, compresi quelli più giovani e meno abbienti, la protesta scende in spiaggia.
A Ferragosto tutti coloro che potranno, e in primis gli avvocati presenti sul posto, si ritroveranno presso il lungomare di Rodi Garganico, tutti in costume uniti da una corda, come metafora della situazione causata dall’impossibilità per molti avvocati di far fronte ai costosi ed onerosi contributi previdenziali obbligatori richiesti dalla Cassa di previdenza forense a tutti i legali italiani, a seguito della nuova legge introdotta nel 2013.
Contributi che, per l’appunto, rischiano di “lasciare in mutande” o costume, che dir si voglia, decine di migliaia di avvocati.
Ideatore dell’originale forma di protesta è Eugenio Gargiulo, il 44enne legale foggiano, diventato popolare a livello nazionale per essere stato proclamato, dall’autorevole “Google Zeitgeist”, l’avvocato italiano “più cliccato sul web” (con circa 500.000 pagine web recensite a suo nome dal motore di ricerca Google) già resosi protagonista di altrettanto originali forme di protesta sempre per lo stesso motivo, come quando organizzò una manifestazione che vide alcuni avvocati incatenati dinanzi al Palazzo di Giustizia dauno.
“L’obiettivo che intendiamo perseguire con questo originale evento– spiega l’avv. Eugenio Gargiulo – è sensibilizzare l’opinione pubblica sul “tema caldo” dell’impossibilità per molti avvocati, soprattutto quelli più giovani, di poter affrontare serenamente la propria attività professionale, attualmente messa seriamente a rischio dall’assenza di lavoro e, adesso, anche dall’obbligo per tutti di versare onerosi contributi previdenziali. Non è in questo modo – conclude l’avv. Eugenio Gargiulo- che si risolvono i problemi legati alla disoccupazione giovanile. Vogliamo un intervento serio del Governo nel settore dell’avvocatura.
A Ferragosto tutti coloro che potranno, e in primis gli avvocati presenti sul posto, si ritroveranno presso il lungomare di Rodi Garganico, tutti in costume uniti da una corda, come metafora della situazione causata dall’impossibilità per molti avvocati di far fronte ai costosi ed onerosi contributi previdenziali obbligatori richiesti dalla Cassa di previdenza forense a tutti i legali italiani, a seguito della nuova legge introdotta nel 2013.
Contributi che, per l’appunto, rischiano di “lasciare in mutande” o costume, che dir si voglia, decine di migliaia di avvocati.
Ideatore dell’originale forma di protesta è Eugenio Gargiulo, il 44enne legale foggiano, diventato popolare a livello nazionale per essere stato proclamato, dall’autorevole “Google Zeitgeist”, l’avvocato italiano “più cliccato sul web” (con circa 500.000 pagine web recensite a suo nome dal motore di ricerca Google) già resosi protagonista di altrettanto originali forme di protesta sempre per lo stesso motivo, come quando organizzò una manifestazione che vide alcuni avvocati incatenati dinanzi al Palazzo di Giustizia dauno.
“L’obiettivo che intendiamo perseguire con questo originale evento– spiega l’avv. Eugenio Gargiulo – è sensibilizzare l’opinione pubblica sul “tema caldo” dell’impossibilità per molti avvocati, soprattutto quelli più giovani, di poter affrontare serenamente la propria attività professionale, attualmente messa seriamente a rischio dall’assenza di lavoro e, adesso, anche dall’obbligo per tutti di versare onerosi contributi previdenziali. Non è in questo modo – conclude l’avv. Eugenio Gargiulo- che si risolvono i problemi legati alla disoccupazione giovanile. Vogliamo un intervento serio del Governo nel settore dell’avvocatura.
mercoledì, luglio 23, 2014
martedì, luglio 22, 2014
PCT: inammissibile il deposito con modalità telematica del ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. (Trib. Torino, 15 luglio 2014. Est. Rizzi).
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Il giudice,visto il ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato telematicamente in cancelleria dalla s.r.l. Fallimento Oxxx Cyyyy in data 8.7.14 ed assegnato al giudice in data 15.7.14;
rilevato che, ex art.16 bis L. 17.12.12 n.221, a decorrere dal 30.6.14 nei procedimenti civili dinanzi al tribunale il deposito degli atti processuali con modalità telematiche riguarda solo le parti precedentemente costituite, non essendo contemplato il deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio;
considerato che il Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia in data 30.4.2013 riguardante il Tribunale di Torino, emesso ai sensi dell’art.35 D.M. 21.2.2011 n.44, prevede l’attivazione del processo civile telematico (trasmissione dei documenti informatici) solo relativamente agli atti del giudizio che presuppongono la già avvenuta costituzione delle parti, con esclusione degli atti introduttivi del giudizio civile;
rilevato, quindi, che alcuna norma dell’ordinamento processuale consente il deposito in forma telematica dell’atto introduttivo del giudizio, con la conseguenza che il relativo ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, posizione che trova già precedente riscontro nella giurisprudenza di merito (Trib. Foggia, 10.4.2014, in Altalex, 2014);
P.Q.M.
Il giudice, dichiara il ricorso inammissibile.Torino, 15.7.14.
Il Giudice
f.to Rizzi
Provvedimento depositato in data 15.7.14.
domenica, luglio 20, 2014
L'assoluzione di Silvio: il commento di un magistrato.
L’assoluzione in secondo grado di Silvio Berlusconi può essere commentata, come sta accadendo, in mille modi. Quello meno utile mi parrebbe l’assestarsi sul luogo comune che rammenta il rispetto delle sentenze. Di tutte le sentenze e non solo di quelle che piacciono. Perché il problema non è formale. È assolutamente di sostanza.
Lo sintetizzo nella seguente affermazione: il sistema giudiziario è a pezzi. Non solo non funziona, ma non può funzionare, strutturato com’è su barocchismi superati e su di una cultura dello Stato di diritto oramai evanescente. L’azione penale è obbligatoria, dice la Costituzione. Dunque il pubblico ministero, di fronte a ciò che ritiene sia, o che possa rivelarsi, un reato, deve procedere.
Usando la violenza della legge anche nei confronti di chi, sempre secondo la legge, è presunto non colpevole. Giuridicamente non fa una piega. Ma non è più accettato.
La giustizia che deve infliggere sofferenze prima di capire se queste sono giustificate da un’innegabile violazione della legge non funziona in una società che non accetta il comando come espressione di autorità.
La percezione del comando oggi è politica. E la politica subisce troppe ricadute da una decisione giudiziaria per non delegittimarla. Sempre e comunque. La magistratura costituisce un ordine autonomo indipendente da ogni altro potere.
Certo, ma l’indipendenza percepita come libertà dalla regola, come potere di fare tutto, quale che sia l’esattezza storica di una scelta, non può funzionare quando si pretende che tutto risponda a un principio di responsabilità e, soprattutto, di non irreparabilità del danno. Non è accettato il danno, inflitto pur legittimamente ma prima che tutto il controllo processuale sia stato effettuato.
Il Consiglio superiore governa i giudici. Quando è capace di farlo. Quando la sua forza morale e professionale gli consente di essere «altro» rispetto agli interessi particolari che incontra.
Quando la sua funzione costituzionale si fonda su una effettiva autorevolezza politica. Non governa quando si paralizza sulla incapacità di decidere. Il presidente della Repubblica è il presidente, vero ed effettivo, del Consiglio. La sua funzione dovrebbe essere messa, anzitutto dai magistrati, al riparo dallo scontro politico sulla giustizia. Diversamente essa è sprecata. E indebolita.
I magistrati italiani hanno sbagliato molto. Hanno adoperato la vicenda che riguardava la persona di Silvio Berlusconi per difendere il sistema come è. Senza preoccuparsi del suo evidente invecchiamento.
Hanno continuato a correre dietro a parole d’ordine come «unicità delle carriere», senza domandarsi quanto oggi è, nei fatti, già separato il pm dal giudice; e «libertà nell’interpretazione della legge e nell’accertamento dei fatti del processo» senza domandarsi come introdurre, pretendere e applicare, essi per primi, effettivi controlli sulla loro quotidiana professionalità.
Perché solo una professionalità assoluta, impeccabile, verificabile dentro e fuori il processo giustifica un potere così grande presso un’opinione pubblica confusa, sconcertata da troppi pretesti.
L’autoriforma dei magistrati è fallita. Rifiutata da corporazioni fortissime, per le quali la dirigenza di un ufficio è un beneficio canonico, e l’indagine è un orticello concluso che deve dare frutto al suo unico coltivatore; e per le quali la difficilissima questione morale della magistratura deve essere messa da parte, perché è la politica a essere corrotta.
A me pare sia questo un punto di non ritorno. La giustizia deve essere affrontata come grande problema di democrazia del diritto. Dunque dalla politica. Quella che il Paese si sceglie. E alla quale nessuno può fare l’esame del sangue.
La politica deve assumere la riforma delle giustizia come inizio del rinnovamento dello Stato, come capo della matassa istituzionale da sbrogliare.
E deve porre come obiettivo del cambiamento la credibilità delle decisioni in genere. Non la loro esattezza. La credibilità. Che implica un esercizio mite e controllato della forza. E processi, civili e penali, comprensibili.
Semplici quanto è possibile. Processi che dicano subito come il magistrato si è regolato. Rendano univoca la ragione delle sue scelte.
E consentano una verifica trasparente della professionalità che ha impiegato, o di quella che ha dimenticato.
Giuseppe Maria Berruti
Presidente sezione di Cassazione
Lo sintetizzo nella seguente affermazione: il sistema giudiziario è a pezzi. Non solo non funziona, ma non può funzionare, strutturato com’è su barocchismi superati e su di una cultura dello Stato di diritto oramai evanescente. L’azione penale è obbligatoria, dice la Costituzione. Dunque il pubblico ministero, di fronte a ciò che ritiene sia, o che possa rivelarsi, un reato, deve procedere.
Usando la violenza della legge anche nei confronti di chi, sempre secondo la legge, è presunto non colpevole. Giuridicamente non fa una piega. Ma non è più accettato.
La giustizia che deve infliggere sofferenze prima di capire se queste sono giustificate da un’innegabile violazione della legge non funziona in una società che non accetta il comando come espressione di autorità.
La percezione del comando oggi è politica. E la politica subisce troppe ricadute da una decisione giudiziaria per non delegittimarla. Sempre e comunque. La magistratura costituisce un ordine autonomo indipendente da ogni altro potere.
Certo, ma l’indipendenza percepita come libertà dalla regola, come potere di fare tutto, quale che sia l’esattezza storica di una scelta, non può funzionare quando si pretende che tutto risponda a un principio di responsabilità e, soprattutto, di non irreparabilità del danno. Non è accettato il danno, inflitto pur legittimamente ma prima che tutto il controllo processuale sia stato effettuato.
Il Consiglio superiore governa i giudici. Quando è capace di farlo. Quando la sua forza morale e professionale gli consente di essere «altro» rispetto agli interessi particolari che incontra.
Quando la sua funzione costituzionale si fonda su una effettiva autorevolezza politica. Non governa quando si paralizza sulla incapacità di decidere. Il presidente della Repubblica è il presidente, vero ed effettivo, del Consiglio. La sua funzione dovrebbe essere messa, anzitutto dai magistrati, al riparo dallo scontro politico sulla giustizia. Diversamente essa è sprecata. E indebolita.
I magistrati italiani hanno sbagliato molto. Hanno adoperato la vicenda che riguardava la persona di Silvio Berlusconi per difendere il sistema come è. Senza preoccuparsi del suo evidente invecchiamento.
Hanno continuato a correre dietro a parole d’ordine come «unicità delle carriere», senza domandarsi quanto oggi è, nei fatti, già separato il pm dal giudice; e «libertà nell’interpretazione della legge e nell’accertamento dei fatti del processo» senza domandarsi come introdurre, pretendere e applicare, essi per primi, effettivi controlli sulla loro quotidiana professionalità.
Perché solo una professionalità assoluta, impeccabile, verificabile dentro e fuori il processo giustifica un potere così grande presso un’opinione pubblica confusa, sconcertata da troppi pretesti.
L’autoriforma dei magistrati è fallita. Rifiutata da corporazioni fortissime, per le quali la dirigenza di un ufficio è un beneficio canonico, e l’indagine è un orticello concluso che deve dare frutto al suo unico coltivatore; e per le quali la difficilissima questione morale della magistratura deve essere messa da parte, perché è la politica a essere corrotta.
A me pare sia questo un punto di non ritorno. La giustizia deve essere affrontata come grande problema di democrazia del diritto. Dunque dalla politica. Quella che il Paese si sceglie. E alla quale nessuno può fare l’esame del sangue.
La politica deve assumere la riforma delle giustizia come inizio del rinnovamento dello Stato, come capo della matassa istituzionale da sbrogliare.
E deve porre come obiettivo del cambiamento la credibilità delle decisioni in genere. Non la loro esattezza. La credibilità. Che implica un esercizio mite e controllato della forza. E processi, civili e penali, comprensibili.
Semplici quanto è possibile. Processi che dicano subito come il magistrato si è regolato. Rendano univoca la ragione delle sue scelte.
E consentano una verifica trasparente della professionalità che ha impiegato, o di quella che ha dimenticato.
Giuseppe Maria Berruti
Presidente sezione di Cassazione
Deontologia: Il principio di autosufficienza del ricorso non si applica all’impugnazione avanti al CNF.
Sulla base di un recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il cd principio di autosufficienza del ricorso non si applica all’impugnazione proposta dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, il quale può pertanto prendere in esame, nella sua interezza, la documentazione prodotta nel corso del procedimento, giacché se è vero che i motivi di impugnazione debbono, anche in questo caso, essere specifici, ciò non vuol dire che sia essenziale, a tal fine, l’esposizione dettagliata dei fatti che hanno formato oggetto del precedente procedimento disciplinare di natura amministrativa, essendo sufficiente che quei fatti, nella misura in cui occorra prenderne conoscenza per valutare della legittimità del provvedimento impugnato, risultino acquisiti al giudizio per consentire al Consiglio Nazionale Forense di valutarli (Nel caso di specie, il ricorso risultava mancante della ricostruzione dei fatti da cui scaturiva la vicenda fonte della responsabilità disciplinare).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 18 marzo 2014, n. 28.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 18 marzo 2014, n. 28.
sabato, luglio 19, 2014
Abogados, Oua: una decisione sbagliata!
Una sentenza sbagliata, un danno per l’Italia, ma anche per tutti i giovani che rispettano le regole. Questo il primo commento dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura dopo la decisione della Corte Ue di convalidare il titolo di avvocato conseguito in altri paesi dell’Unione Europea.
Ironico e amareggiato, Nicola Marino, presidente Oua: «Se 230 mila vi sembrano pochi! Una malintesa concezione delle liberalizzazioni ha portato la Corte Ue ad una sentenza contraddittoria che invece di impedire che si aggiri l’esame di stato emigrando all’estero, consente a questi professionisti di fregiarsi del titolo conseguito in un’altra nazione. Quindi, nei nostri tribunali continueranno a lavorare oltre che gli avvocati anche gli “abogados”».
«Una scelta sbagliata – conclude Marino - perché danneggia i giovani laureati che con merito rispettano le regole ed è in controtendenza con le proposte sempre più diffuse che mirano all’introduzione del numero programmato all’università per ridurre l’eccessivo numero di legali (avanzate trasversalmente da tutti gli schieramenti politici e sostenute da diversi studiosi anche di matrice liberista). Da oggi il nostro Paese ha un problema in più e la nostra Giustizia pure. Purtroppo, ancora una volta, l’Europa si mostra in controtendenza rispetto alle esigenze e alle peculiarità delle singole nazioni che ne fanno parte».
Ironico e amareggiato, Nicola Marino, presidente Oua: «Se 230 mila vi sembrano pochi! Una malintesa concezione delle liberalizzazioni ha portato la Corte Ue ad una sentenza contraddittoria che invece di impedire che si aggiri l’esame di stato emigrando all’estero, consente a questi professionisti di fregiarsi del titolo conseguito in un’altra nazione. Quindi, nei nostri tribunali continueranno a lavorare oltre che gli avvocati anche gli “abogados”».
«Una scelta sbagliata – conclude Marino - perché danneggia i giovani laureati che con merito rispettano le regole ed è in controtendenza con le proposte sempre più diffuse che mirano all’introduzione del numero programmato all’università per ridurre l’eccessivo numero di legali (avanzate trasversalmente da tutti gli schieramenti politici e sostenute da diversi studiosi anche di matrice liberista). Da oggi il nostro Paese ha un problema in più e la nostra Giustizia pure. Purtroppo, ancora una volta, l’Europa si mostra in controtendenza rispetto alle esigenze e alle peculiarità delle singole nazioni che ne fanno parte».
Cassazione: dopo tre anni di convivenza, la nullità canonica del matrimonio non è piu’ delibabile.
La novità è di quelle significative: laddove ci sia stata una convivenza dei coniugi per tre anni non può essere fatta più valere la nullità dell’atto matrimoniale.
Una linea, quella scelta dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, che desta qualche perplessità nel presidente emerito della Corte costituzionale Cesare Mirabelli:
«Le sentenze ecclesiastiche vengono sottoposte a vincoli ben più restrittivi di quelli che l’ordinamento italiano ha per qualsiasi altra sentenza straniera. E, ciò che è più grave, non si tiene conto della specificità dell’ordinamento canonico».
Come va interpretata questa restrizione?
La pronuncia, intanto, nasce da un contrasto di orientamenti giurisprudenziali della prima sezione della Corte di Cassazione. Le sezioni unite, cioè, sono state chiamate a stabilire un principio di diritto che superasse un conflitto interno. Ora, le sentenze di altri ordinamenti non possono essere eseguite se sono in contrasto con un principio di ordine pubblico. E proprio qui è intervenuta la Cassazione, stabilendo appunto che principio imprescindibile è la convivenza tra coniugi.
Che cosa significa dal punto di vista culturale?
Che il matrimonio inteso come rapporto ha più valore di quello inteso come atto. Mi spiego. Lo spirito del diritto canonico è l’effettivo accertamento della capacità e della volontà genuina delle parti di sposarsi. Il matrimonio nasce e ha alla sua base il consenso: nel profilo canonistico prevale la verità delle cose. In quello statualistico, invece, trionfa la socialità, quello che accade, il fatto che si determina. Ora la Cassazione ci sta dicendo che anche se esiste quel vizio di volontà, ciò che rende valido un matrimonio è l’essere vissuti come coniugi per un certo arco di tempo (e per la precisione 3 anni). La convivenza tra coniugi diventa un valore irrinunciabile legittimando quello che potremmo chiamare un “matrimonio di fatto” e ha tale grado di rilievo e tutela da impedire addirittura che si accerti e dichiari la mancanza di capacità e volontà al momento delle nozze, cioè l’atto consensuale. Si è detto che questa sentenza potrebbe tuttavia tutelare il coniuge più debole, che in seguito all’annullamento potrebbe, per esempio, non recepire gli alimenti. Diciamo che la Cassazione va incontro all’esigenza che non ci siano nullità richieste e pronunciate a molta distanza di tempo (e quando ci sono figli di mezzo), magari portate avanti pretestuosamente per ottenere effetti di tipo patrimoniale. Però rimette anche alla scelta di una parte se eccepire l’esistenza o meno di un contrasto con l’ordine pubblico (il vincolo è che la parte in questione lo faccia dal primo atto di giudizio). E qui si apre, sostanzialmente, a una negoziazione di tipo privato. La verità è che questi problemi nascono storicamente da una mancanza dello Stato.
Quale?
La via che si sarebbe dovuta percorrere da molto tempo è una legge matrimoniale attuativa dell’accordo di revisione del Concordato del 1929, che lo Stato unilateralmente avrebbe potuto porre in essere disciplinando puntualmente la procedura e gli effetti patrimoniali della nullità del matrimonio.
Tratto dal sito: www.avvenire.it
Una linea, quella scelta dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, che desta qualche perplessità nel presidente emerito della Corte costituzionale Cesare Mirabelli:
«Le sentenze ecclesiastiche vengono sottoposte a vincoli ben più restrittivi di quelli che l’ordinamento italiano ha per qualsiasi altra sentenza straniera. E, ciò che è più grave, non si tiene conto della specificità dell’ordinamento canonico».
Come va interpretata questa restrizione?
La pronuncia, intanto, nasce da un contrasto di orientamenti giurisprudenziali della prima sezione della Corte di Cassazione. Le sezioni unite, cioè, sono state chiamate a stabilire un principio di diritto che superasse un conflitto interno. Ora, le sentenze di altri ordinamenti non possono essere eseguite se sono in contrasto con un principio di ordine pubblico. E proprio qui è intervenuta la Cassazione, stabilendo appunto che principio imprescindibile è la convivenza tra coniugi.
Che cosa significa dal punto di vista culturale?
Che il matrimonio inteso come rapporto ha più valore di quello inteso come atto. Mi spiego. Lo spirito del diritto canonico è l’effettivo accertamento della capacità e della volontà genuina delle parti di sposarsi. Il matrimonio nasce e ha alla sua base il consenso: nel profilo canonistico prevale la verità delle cose. In quello statualistico, invece, trionfa la socialità, quello che accade, il fatto che si determina. Ora la Cassazione ci sta dicendo che anche se esiste quel vizio di volontà, ciò che rende valido un matrimonio è l’essere vissuti come coniugi per un certo arco di tempo (e per la precisione 3 anni). La convivenza tra coniugi diventa un valore irrinunciabile legittimando quello che potremmo chiamare un “matrimonio di fatto” e ha tale grado di rilievo e tutela da impedire addirittura che si accerti e dichiari la mancanza di capacità e volontà al momento delle nozze, cioè l’atto consensuale. Si è detto che questa sentenza potrebbe tuttavia tutelare il coniuge più debole, che in seguito all’annullamento potrebbe, per esempio, non recepire gli alimenti. Diciamo che la Cassazione va incontro all’esigenza che non ci siano nullità richieste e pronunciate a molta distanza di tempo (e quando ci sono figli di mezzo), magari portate avanti pretestuosamente per ottenere effetti di tipo patrimoniale. Però rimette anche alla scelta di una parte se eccepire l’esistenza o meno di un contrasto con l’ordine pubblico (il vincolo è che la parte in questione lo faccia dal primo atto di giudizio). E qui si apre, sostanzialmente, a una negoziazione di tipo privato. La verità è che questi problemi nascono storicamente da una mancanza dello Stato.
Quale?
La via che si sarebbe dovuta percorrere da molto tempo è una legge matrimoniale attuativa dell’accordo di revisione del Concordato del 1929, che lo Stato unilateralmente avrebbe potuto porre in essere disciplinando puntualmente la procedura e gli effetti patrimoniali della nullità del matrimonio.
Tratto dal sito: www.avvenire.it
martedì, luglio 15, 2014
"CONGRESSO FORENSE DI VENEZIA: QUALCUNO HA FATTO I CONTI SENZA L'OSTE".
CONGRESSO FORENSE DI VENEZIA: ...che qualcuno abbia fatto i conti senza l'Oste????Ormai giunti a metà luglio, e quindi approssimandosi a grandi passi le ferie estive, che come si sa ci vedono tutti quanti intenti - fortunatamente - ad altre faccende, non posso che pormi, e porvi, qualche interrogativo, che si desume dalle considerazioni che seguono.
I fatti, sull'art. 39 e in generale:1) sull'art. 39, la Commissione Statuto OUA non ha chiuso con un deliberato univoco e unanime, ma ha rappresentato quantomeno due possibili vie alternative, partendo dal proprio documento iniziale, a tutti noto e pluripubblicato;
2) le posizioni emerse nell'ambito della Commissione, rese note dal coordinatore e anch'esse pluripubblicate, sono assai differenziate;
3) all'interno delle singole associazioni si muovono anime diverse - ove più ove meno - e dai dibattiti che si leggono anche qui su FB non pare che vi sia chiarezza sulle posizioni definitive che verranno assunte;
4) in generale, possiamo dire che sino ad oggi non è noto ai più e pubblicato ufficialmente, neppure sul sito del congresso, il programma del congresso stesso, che però taluni conoscono, perchè ho sentito alcuni farvi cenno. Non sappiamo come saranno articolate le 3 giornate congressuali (ad eccezione degli aspetti ludici e conviviali); non sappiamo quali saranno i temi a cui verranno dedicate le sessioni (se sessioni vi saranno); non conosciamo quali tempi saranno dedicati agli interventi dei delegati e congressisti; non sappiamo se e come sia stato riservato spazio adeguato per le elezioni di rinnovo dell'OUA (lo Statuto attuale è a buon diritto vigente, e quindi comunque vanno previste); non sappiamo se vi saranno relazioni e, in caso positivo, di chi; etc.etc. potremmo a lungo continuare;
5) in altre situazioni, e in passato più volte, a questo punto si sarebbero levate alte le voci di molti, tra i rappresentanti associativi, prevalentemente, e anche ordinistici, alcuni, per denunciare quanto sopra e chiedere urgentemente ciò che sarebbe dovuto a tutti noi, ma sorprendentemente tutto tace;
6) vi sono in corso "grandi manovre", in quanto - a tacer d'altro - alcune tra le principali associazioni forensi vedono importanti loro appuntamenti fissati a settembre, proprio prima del Congresso: 6a) UCPI al congresso di Venezia dei giorni 19/21 settembre sarà eletto il nuovo presidente dell'associazione, i programmi dei due candidati sono abbastanza diversi, ma in entrambi non si rinviene alcun particolare favore per un organismo unitario (OUA o qualsivoglia) se non su base federativa. Ucpi è rimasta, quindi, sostanzialmente fedele alle proprie posizioni di sempre, con l'unica variante, non da poco, di ammettere, parrebbe, che nella rappresentanza politica dell'avvocatura siedano anche rappresentanti istituzionali degli Ordini (in passato assolutamente e correttamente ritenuti privi di qualsiasi possibilità di svolgere funzioni politiche). Sul sito dell'UCPI viene censurata proprio in questi giorni, la posizione assunta dall'Ordine di Parma, che ha revocato la propria delibera dell'anno passato e intende versare i contributi Oua e riprendere una attiva partecipazione all'organismo. La attuazione dell'art. 39 LP è anche all'ordine del giorno del Consiglio dei Presidenti, fissato a Roma per il 19 luglio p.v.;6b) AIGA ha fissato il proprio congresso a Foggia nei giorni 26/27 settembre, e si discuterà ovviamente di questo tema (art. 39), dopo le recenti prese di posizione, tra l'altro delle sezioni siciliane, contro le quote riservate. I post di questi ultimi giorni sono abbastanza accesi..... Una decisione finale è rinviata appunto al Congresso. Una bella prova per la nuova dirigenza, quando lo stesso Dario Greco, past president, si sta esprimendo comunque e dovunque contro quote riservate;6c) ANF, che ha già adottato nel proprio Consiglio Nazionale, un deliberato che avalla la soluzione "quotista", ha fissato altro Consiglio Nazionale, proprio in previsione del Congresso, per i giorni 13 e 14 settembre. Io sono contraria, com'è noto, alla soluzione "quotista" o "tripartita" che dir si voglia, anche se portatrice di una posizione minoritaria;6d) AIAF, per quanto ne so, non ha affrontato ex professo il tema dell'art. 39 e di come dovrebbero venire, eventualmente, scelte le Associazioni che avrebbero di sicuro un posto tra le 7 (pardon ora 9) associazioni che avrebbero posto riservato nel costituendo organismo.
7) Le assemblee tra i delegati congressuali eletti, nei vari fori o distretti, per discutere preventivamente i temi congressuali, non si sono tenute, nè sono state già convocate.....se ne parlerà magari a settembre, in tutta fretta, tra un appuntamento associativo e l'altro, quando e se - finalmente - si conosceranno i temi del congresso. E così i delegati saranno "delegati allo sbaraglio" su temi e questioni di cui a livello locale, con i rappresentanti, non si è discusso minimamente, replicando volenti o nolenti il meraviglioso fenomeno del "mandato in bianco" in tutti i sensi;
8) Il CNF è del tutto silente sul punto: sembra totalmente disinteressato alla questione Congresso, quasi come se nella nuova legge professionale che ha tanto propugnato, non ci fosse l'art. 39 e non fosse previsto il Congresso quale massima assise dell'avvocatura italiana;
9) Gli Ordini e le Unioni tacciono anch'essi. Non si interrogano neppure sui temi congressuali e questo è davvero strano. Non sarà che li conoscono già? Il silenzio, ho detto più volte, è foriero di nulla di buono in questi casi.Diceva Andreotti che a pensar male si fa peccato, ma ci si prende.....
10) Tutto tace anche sui regolamenti elettorali per il rinnovo del CNF e degli Ordini....e quindi, malgrado la lettera di sollecito che tanto puntualmente mi è stata sottolineata oramai da tempo dall'amico Antonio Rosa, che affettuosamente sembrava rimproverarmi per aver dato quella notiziola, sembrerebbe che le voci sulla proroga non fossero poi così tanto peregrine.....con tutto ciò che ne consegue.....
11) manca totalmente, in qualunque dirigenza, anche soltanto un barlume lontano di cenno autocritico su di un passato non certo brillante, che ci ha condotti sin qui......(io di certo, in quanto "casta" come qualcuno gentilmente, ma non direttamente, mi ha fatto notare, ho le mie responsabilità - molte, ma non tutte quelle che ora mi vengono strumentalmente attribuite da qualcuno - ma non sono più dirigente dal 2008, e quindi sono passati ben 6 anni nel corso dei quali, mi pare, non ho visto idee brillanti e successi, mentre vedo ora, invece, risorgere miracolosamente dalle ceneri ove siamo stati costretti a buttarle, tante idee e proposte che dal 2003 al 2008 avevamo lanciato....e vedo anche tanti cambiamenti bruschi di posizione a riguardo....a volte fatti con naturalezza e del tutto privi di motivazione...quasi come se chi li fa l'avesse sempre pensata così....è straordinario!)
12) l'avvocatura nel frattempo è stretta da una morsa sempre più forte, tra la crisi generale e la crisi propria....e non vede via d'uscita.... Taluni stanno cercando di affrontare questo periodo nero cambiando moduli organizzativi e tentando di percorrere nuove strade, reinventando e reinventandosi, altri, meno fortunati forse, non hanno intravisto vie da percorrere e, quel che è peggio, nessuno si è dato pena di indicargliele.
Insomma, questo breve bilancio per punti, estremamente sommario, mi fa capire che nessun gioco è fatto, che forse ci si vende la pelle dell'orso prima di averlo cacciato quanto all'art. 39 LP, ovvero si fanno i conti senza l'Oste (l'avvocatura che si vorrebbe rappresentare).
Mi fa capire poi che il ricambio della classe dirigente, ancorchè indispensabile e necessario, non viene affrontato come tema da chi oggi governa....che forse sarà ulteriormente prorogato.....Ciascuno di coloro che mi leggono potrà formarsi la propria opinione sui fatti che ho elencato....così non mi si dirà che voglio condizionare giovani e meno giovani menti......Al pessimismo della ragione ho sempre contrapposto l'ottimismo della volontà, miei cari, ma oggi è proprio dura!
Avv. Michelina Grillo
I fatti, sull'art. 39 e in generale:1) sull'art. 39, la Commissione Statuto OUA non ha chiuso con un deliberato univoco e unanime, ma ha rappresentato quantomeno due possibili vie alternative, partendo dal proprio documento iniziale, a tutti noto e pluripubblicato;
2) le posizioni emerse nell'ambito della Commissione, rese note dal coordinatore e anch'esse pluripubblicate, sono assai differenziate;
3) all'interno delle singole associazioni si muovono anime diverse - ove più ove meno - e dai dibattiti che si leggono anche qui su FB non pare che vi sia chiarezza sulle posizioni definitive che verranno assunte;
4) in generale, possiamo dire che sino ad oggi non è noto ai più e pubblicato ufficialmente, neppure sul sito del congresso, il programma del congresso stesso, che però taluni conoscono, perchè ho sentito alcuni farvi cenno. Non sappiamo come saranno articolate le 3 giornate congressuali (ad eccezione degli aspetti ludici e conviviali); non sappiamo quali saranno i temi a cui verranno dedicate le sessioni (se sessioni vi saranno); non conosciamo quali tempi saranno dedicati agli interventi dei delegati e congressisti; non sappiamo se e come sia stato riservato spazio adeguato per le elezioni di rinnovo dell'OUA (lo Statuto attuale è a buon diritto vigente, e quindi comunque vanno previste); non sappiamo se vi saranno relazioni e, in caso positivo, di chi; etc.etc. potremmo a lungo continuare;
5) in altre situazioni, e in passato più volte, a questo punto si sarebbero levate alte le voci di molti, tra i rappresentanti associativi, prevalentemente, e anche ordinistici, alcuni, per denunciare quanto sopra e chiedere urgentemente ciò che sarebbe dovuto a tutti noi, ma sorprendentemente tutto tace;
6) vi sono in corso "grandi manovre", in quanto - a tacer d'altro - alcune tra le principali associazioni forensi vedono importanti loro appuntamenti fissati a settembre, proprio prima del Congresso: 6a) UCPI al congresso di Venezia dei giorni 19/21 settembre sarà eletto il nuovo presidente dell'associazione, i programmi dei due candidati sono abbastanza diversi, ma in entrambi non si rinviene alcun particolare favore per un organismo unitario (OUA o qualsivoglia) se non su base federativa. Ucpi è rimasta, quindi, sostanzialmente fedele alle proprie posizioni di sempre, con l'unica variante, non da poco, di ammettere, parrebbe, che nella rappresentanza politica dell'avvocatura siedano anche rappresentanti istituzionali degli Ordini (in passato assolutamente e correttamente ritenuti privi di qualsiasi possibilità di svolgere funzioni politiche). Sul sito dell'UCPI viene censurata proprio in questi giorni, la posizione assunta dall'Ordine di Parma, che ha revocato la propria delibera dell'anno passato e intende versare i contributi Oua e riprendere una attiva partecipazione all'organismo. La attuazione dell'art. 39 LP è anche all'ordine del giorno del Consiglio dei Presidenti, fissato a Roma per il 19 luglio p.v.;6b) AIGA ha fissato il proprio congresso a Foggia nei giorni 26/27 settembre, e si discuterà ovviamente di questo tema (art. 39), dopo le recenti prese di posizione, tra l'altro delle sezioni siciliane, contro le quote riservate. I post di questi ultimi giorni sono abbastanza accesi..... Una decisione finale è rinviata appunto al Congresso. Una bella prova per la nuova dirigenza, quando lo stesso Dario Greco, past president, si sta esprimendo comunque e dovunque contro quote riservate;6c) ANF, che ha già adottato nel proprio Consiglio Nazionale, un deliberato che avalla la soluzione "quotista", ha fissato altro Consiglio Nazionale, proprio in previsione del Congresso, per i giorni 13 e 14 settembre. Io sono contraria, com'è noto, alla soluzione "quotista" o "tripartita" che dir si voglia, anche se portatrice di una posizione minoritaria;6d) AIAF, per quanto ne so, non ha affrontato ex professo il tema dell'art. 39 e di come dovrebbero venire, eventualmente, scelte le Associazioni che avrebbero di sicuro un posto tra le 7 (pardon ora 9) associazioni che avrebbero posto riservato nel costituendo organismo.
7) Le assemblee tra i delegati congressuali eletti, nei vari fori o distretti, per discutere preventivamente i temi congressuali, non si sono tenute, nè sono state già convocate.....se ne parlerà magari a settembre, in tutta fretta, tra un appuntamento associativo e l'altro, quando e se - finalmente - si conosceranno i temi del congresso. E così i delegati saranno "delegati allo sbaraglio" su temi e questioni di cui a livello locale, con i rappresentanti, non si è discusso minimamente, replicando volenti o nolenti il meraviglioso fenomeno del "mandato in bianco" in tutti i sensi;
8) Il CNF è del tutto silente sul punto: sembra totalmente disinteressato alla questione Congresso, quasi come se nella nuova legge professionale che ha tanto propugnato, non ci fosse l'art. 39 e non fosse previsto il Congresso quale massima assise dell'avvocatura italiana;
9) Gli Ordini e le Unioni tacciono anch'essi. Non si interrogano neppure sui temi congressuali e questo è davvero strano. Non sarà che li conoscono già? Il silenzio, ho detto più volte, è foriero di nulla di buono in questi casi.Diceva Andreotti che a pensar male si fa peccato, ma ci si prende.....
10) Tutto tace anche sui regolamenti elettorali per il rinnovo del CNF e degli Ordini....e quindi, malgrado la lettera di sollecito che tanto puntualmente mi è stata sottolineata oramai da tempo dall'amico Antonio Rosa, che affettuosamente sembrava rimproverarmi per aver dato quella notiziola, sembrerebbe che le voci sulla proroga non fossero poi così tanto peregrine.....con tutto ciò che ne consegue.....
11) manca totalmente, in qualunque dirigenza, anche soltanto un barlume lontano di cenno autocritico su di un passato non certo brillante, che ci ha condotti sin qui......(io di certo, in quanto "casta" come qualcuno gentilmente, ma non direttamente, mi ha fatto notare, ho le mie responsabilità - molte, ma non tutte quelle che ora mi vengono strumentalmente attribuite da qualcuno - ma non sono più dirigente dal 2008, e quindi sono passati ben 6 anni nel corso dei quali, mi pare, non ho visto idee brillanti e successi, mentre vedo ora, invece, risorgere miracolosamente dalle ceneri ove siamo stati costretti a buttarle, tante idee e proposte che dal 2003 al 2008 avevamo lanciato....e vedo anche tanti cambiamenti bruschi di posizione a riguardo....a volte fatti con naturalezza e del tutto privi di motivazione...quasi come se chi li fa l'avesse sempre pensata così....è straordinario!)
12) l'avvocatura nel frattempo è stretta da una morsa sempre più forte, tra la crisi generale e la crisi propria....e non vede via d'uscita.... Taluni stanno cercando di affrontare questo periodo nero cambiando moduli organizzativi e tentando di percorrere nuove strade, reinventando e reinventandosi, altri, meno fortunati forse, non hanno intravisto vie da percorrere e, quel che è peggio, nessuno si è dato pena di indicargliele.
Insomma, questo breve bilancio per punti, estremamente sommario, mi fa capire che nessun gioco è fatto, che forse ci si vende la pelle dell'orso prima di averlo cacciato quanto all'art. 39 LP, ovvero si fanno i conti senza l'Oste (l'avvocatura che si vorrebbe rappresentare).
Mi fa capire poi che il ricambio della classe dirigente, ancorchè indispensabile e necessario, non viene affrontato come tema da chi oggi governa....che forse sarà ulteriormente prorogato.....Ciascuno di coloro che mi leggono potrà formarsi la propria opinione sui fatti che ho elencato....così non mi si dirà che voglio condizionare giovani e meno giovani menti......Al pessimismo della ragione ho sempre contrapposto l'ottimismo della volontà, miei cari, ma oggi è proprio dura!
Avv. Michelina Grillo
lunedì, luglio 14, 2014
Professionisti: se il credito è illiquido va scelto il foro del debitore.
Corte di cassazione – Sezione VI civile – Sentenza 10 luglio 2014 n. 15787.
Se non prefissato in una somma di denaro, il credito per prestazioni professionali è da considerarsi sempre «illiquido», con la conseguenza che in caso di inadempimento l'azione deve essere proposta nel foro del domicilio del debitore.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 15787/2014, respingendo il ricorso di un commercialista per una parcella relativa all'assistenza per due pratiche di finanziamento europeo fornita ad una srl abruzzese
Se non prefissato in una somma di denaro, il credito per prestazioni professionali è da considerarsi sempre «illiquido», con la conseguenza che in caso di inadempimento l'azione deve essere proposta nel foro del domicilio del debitore.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 15787/2014, respingendo il ricorso di un commercialista per una parcella relativa all'assistenza per due pratiche di finanziamento europeo fornita ad una srl abruzzese
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