giovedì, dicembre 30, 2010
mercoledì, dicembre 29, 2010
Boss scarcerato: era già intervenuto Pg Cassazione.

Il procuratore generale della Cassazione ha già esercitato l'azione disciplinare a carico del dott. Enrico Trimarchi, il magistrato che ha depositato con grande ritardo le motivazioni della sentenza della Corte di Assise di appello di Reggio Calabria determinando la scarcerazione di Giuseppe Belcastro, il boss della 'ndrangheta condannato all'ergastolo.
Lo precisa, in una nota, il portavoce del ministro della Giustizia Angelino Alfano, sottolineando che l'intervento del pg della Cassazione, sin dal 20 maggio del 2009, ha reso "così superfluo ogni ulteriore accertamento ispettivo che avrebbe rappresentato soltanto un'inutile sovrapposizione".
La nota del dicastero di via Arenula fa riferimento all'interrogazione parlamentare di Angela Napoli (Fli) che nel maggio dello scorso anno aveva sollecitato un'ispezione ministeriale sul caso.
Telecamere vietate in condominio (Trib. Civile Salerno, ord. 14 dic. 2010).

Il Tribunale Civile di Salerno ha sospeso la delibera condominiale che dava l'ok all'installazione di un impianto, essendo l'Assemblea senza poteri sull'incolumità di persone e cose.
Vietata, dunque, la videosorveglianza condominiale per la tutela dell'incolumità delle persone e delle cose dei condomini. Sono scopi che esulano dalle attribuzioni dell'assemblea degli edifici.
Questa la motivazione dell'ordinanza 14 dicembre 2010 della prima sezione del Tribunale di Salerno, con la quale il giudice ha sospeso la deliberazione di un condominio nella parte riguardante la installazione di un impianto di videosorveglianza.
Le ragioni della decisioni escludono radicalmente la possibilità per i condomini di installare impianti quando gli scopi perseguiti concernono la tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.
Non sono materie queste su cui può decidere l'assemblea, magari a maggioranza. La pronuncia riflette l'assenza di una disciplina normativa ad hoc, già segnalata dal provvedimento del garante della privacy dell'8 aprile 2010. Mancano disposizioni sui casi in cui la videosorveglianza condominiale è ammissibile e anche disposizioni sulla maggioranza assembleare necessaria.
martedì, dicembre 28, 2010
Escusività consulenza legale: la posizione dell'OUA.

GIUSTIZIA, L’OUA ALL’ANTITRUST:
L’EUROPA E LA NOSTRA COSTITUZIONE SONO CHIARI: I CITTADINI SONO TUTELATI SOLO GRAZIE ALLA CONSULENZA LEGALE ESCLUSIVA DEGLI AVVOCATI.
IL MERCATO È UN’ALTRA QUESTIONE
L’EUROPA E LA NOSTRA COSTITUZIONE SONO CHIARI: I CITTADINI SONO TUTELATI SOLO GRAZIE ALLA CONSULENZA LEGALE ESCLUSIVA DEGLI AVVOCATI.
IL MERCATO È UN’ALTRA QUESTIONE
Il presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, Maurizio de Tilla, replica alle polemiche di questi giorni sui quotidiani sulla consulenza legale esclusiva e sulla futura legge professionale forense all’esame del Parlamento: “C’è un equivoco di fondo ogni qualvolta si tratta il nodo dell’ordinamento forense: in gioco non c’è una rendita di posizione di una categoria professionale, una presunta “casta” con oltre 230 mila professionisti, che si barcamena tra crisi economica e precarizzazione. Ma è in discussione l’equilibrio del sistema giustizia e il diritto dei cittadini ad avere una difesa e una assistenza adeguata, non solo nel processo ma anche prima. Stiamo parlando di una prerogativa garantita costituzionalmente qual è quella dell’accesso alla giustizia, comparabile, per esempio, a quella ad una sanità universale e pubblica. In tutto ciò la concorrenza ha un ruolo diverso, importante, ma non assimilabile a logiche meramente mercantili. L’Unione europea con la Direttiva Servizi (la Bolkestein) sul punto è stata chiarissima e le interpretazioni interessate di alcuni lobby nostrane sono state in più occasioni smentite, la stessa Costituzione all’articolo 24 è netta. Eppure nonostante le fonti normative, si continua con questo dibattito sicuramente interessato, ma stucchevole e inutile”.
De Tilla, infine, contestualizza ulteriormente la posizione dell’organismo di rappresentanza politica dell’avvocatura: “Non si comprende – sottolinea - perchè quando si parla di processo civile e, nello specifico di sistemi extragiudiziali, come la nuova media-conciliazione, si tende a ridimensionare la funzione strategica del difensore e, addirittura, ad escludere la presenza necessaria dell’avvocato? Invece di preoccuparsi di ridurre la lunghezza dei processi per essere più competitivi, avviando un processo di riorganizzazione della macchina giudiziaria, come abbiamo auspicato in più occasioni con decine di proposte concrete (tra le altre il Decalogo Oua), si percorrono soluzioni emergenziali, già viste e sbagliate, e si rincorre la logica del capro espiatorio: l’avvocato come causa di tutti i mali del Paese. Ingiusto nonché fallimentare. L’esito negativo della nuova mediaconciliazione obbligatoria, come già avvenuto con l’arbitrato nel lavoro, sarà un ulteriore riprova di quanto denunciamo da mesi”.
Roma, 28 dicembre 2010
lunedì, dicembre 27, 2010
SANZIONI AMMINISTRATIVE: PROROGA DEL TERMINE SCADENTE IN GIORNO FESTIVO – APPLICABILITA’ – SUSSISTENZA.

Il principio fissato dall’art. 155 cod. proc. civ., per cui, se il giorno di scadenza di un termine è festivo, la scadenza stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, ha carattere generale e trova applicazione anche alla materia delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
Legittimo impedimento: probabile rigetto del ricorso della Procura di Milano.

Filtrano le primissime voci dalla Consulta: pare che la relazione del giudice Prof. Sabino CASSESE sia orientata per la reiezione del ricorso del PM meneghino Dott. Fabio De Pasquale e, quindi, verrebbe affermata la legittimità costituzionale della norma che regola il legittimo impedimento dei Ministri e del Premier a rispondere alle convocazioni nelle aule di giustizia.
La formula adottabile dalla Corte sarebbe quella della sentenza interpretativa di rigetto.
Verrebbe in tal modo attribuito al giudice di merito il potere di vaglio sulla bontà e/o sulla serietà del legittimo impedimento addotto di volta in volta, onde scongiurare abusi nell'automatismo derivante dalla carica.
Il plenum della Corte Costituzionale si celebrerà l'11 o il 12 gennaio 2011.
sabato, dicembre 25, 2010
venerdì, dicembre 24, 2010
mercoledì, dicembre 22, 2010
PAGAMENTI "LEGGE PINTO": UE CONDANNA L'ITALIA PER I RITARDI.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per la lentezza nell’esecuzione delle sentenze giudiziarie, per i ritardi nel pagamento degli indennizzi dovuti in 475 cause riguardanti la durata eccessiva dei processi civili, dopo che le persone danneggiate avevano presentato dei ricorsi in base alla legge 89 del 2001 (’Legge Pinto’) sulla durata ragionevole dei processi e l’equa riparazione.
Pur ammettendo "che un’amministrazione ha bisogno di tempo per procedere a un pagamento", la Corte ha ricordato nella sentenza che il ritardo, quando riguarda un ricorso che punta a rimediare alle conseguenze di una durata eccessiva della procedura attraverso un risarcimento, "non dovrebbe in generale superare i 6 mesi a partire dal momento in cui la decisione dell’indennizzo diventa esecutiva".
martedì, dicembre 21, 2010
La regola del “foro erariale” non è applicabile ai giudizi di appello in materia di sanzioni amministrative (Cass. Sez. un. civ, 18/11/2010 n. 23286)

Cassazione, Sezioni unite civili, 18 novembre 2010, n. 23286 (Pres. Vittoria – Rel. Bucciante)
Svolgimento del processo
Con sentenza del 4 maggio 2007 il Giudice di pace di Cefalù ha respinto l’opposizione proposta da xxxxxx avverso il verbale con cui gli era stata contestata la violazione di norme in materia di circolazione stradale.Svolgimento del processo
Adito in appello dal soccombente, il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza del 19 ottobre 2007, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, rilevando che il gravame, a norma dell’art. 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, avrebbe dovuto essere rivolto al Tribunale di Palermo.
Quest’ultimo, davanti al quale la causa era stata riassunta, con ordinanza del 9 luglio 2008 ha richiesto di ufficio a questa Corte il regolamento della competenza, ritenendo che nella specie non fosse applicabile la regola del “foro erariale”.
Né la Prefettura di Palermo né xxxxxx hanno svolto attività difensive in questa sede.
Motivi della decisione
La disciplina dei giudizi di opposizione ai provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative, dettata dagli art. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sanciva originariamente la diretta ricorribilità per cassazione delle sentenze e delle ordinanze di inammissibilità o di convalida pronunciate dal pretore, al quale in via esclusiva era demandata la cognizione di quelle cause.Successivamente, in seguito all’istituzione del giudice unico di primo grado, l’art. 22-bis della stessa legge, inserito dall’art. 98 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, ha distribuito la competenza, secondo criteri di materia e di valore, tra il giudice di pace e il tribunale, mantenendo ferma quella per territorio del «giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione».
Infine, l’art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, modificando l’art. 23 della legge n. 689/1981, ha disposto che le sentenze e le ordinanze di convalida (ma non anche quelle di inammissibilità) sono soggette ad appello.
La questione che le sezioni unite sono chiamate a risolvere è se il gravame contro i provvedimenti del giudice di pace, ove sia parte un’amministrazione statale, debba essere proposto al tribunale del circondario, secondo la previsione dell’art. 341 c.p.c., oppure all’eventualmente diverso tribunale del capoluogo del distretto, a norma dell’art. 7 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Quest’ultima tesi è contrastata dal Tribunale di Palermo, essenzialmente, in base al principio della “ultrattività del rito”, dal quale viene fatta discendere l’applicabilità, nei giudizi di appello aventi per oggetto sanzioni amministrative, delle particolari norme procedurali stabilite per il primo grado: «l’opposizione si propone mediante ricorso», anziché con citazione; la sua notificazione avviene «a cura della cancelleria»; anche a tutte le altre «notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d’ufficio»; le parti «possono stare in giudizio personalmente» e l’amministrazione «può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati»; «nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d’ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli»; dopo la precisazione delle conclusioni si dà corso di regola «nella stessa udienza alla discussione della causa» e la sentenza è pronunciata «subito dopo ... mediante lettura del dispositivo».
L’assunto non è condivisibile.
Il legislatore si è limitato ad assoggettare ad appello le sentenze e le ordinanze di cui si tratta, senza null’altro disporre.
Ne consegue che nel giudizio di gravame vanno osservate, in quanto applicabili e nei limiti della compatibilità, le norme ordinarie che disciplinano lo svolgimento di quello «di primo grado davanti al tribunale», come dispone l’art. 359 c.p.c.
L’introduzione di una deroga a questo generale principio - mediante l’estensione al procedimento di appello di tutte o alcune delle speciali regole dettate per il primo (e allora unico) grado di merito delle cause di opposizione in materia di sanzioni amministrative - avrebbe potuto essere ravvisata soltanto in presenza di un’esplicita disposizione in tal senso.
Appunto esplicite disposizioni hanno infatti inserito elementi di specialità, per il secondo grado, in procedimenti che già nel primo ne erano dotati, come è avvenuto con riguardo alle controversie di lavoro (artt. 433 ss. c.p.c.), di previdenza e assistenza obbligatorie (art. 442 c.p.c.), di locazione, comodato e affitto (art. 447-bis c.p.c.), di usucapione speciale (art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 346), di separazione e divorzio (art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall’art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74), di società (artt. 20 ss. del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5).
D’altra parte, le particolari norme procedurali dettate in materia di sanzioni amministrative, seppure fossero applicabili anche in appello, risulterebbero evidentemente del tutto ininfluenti ai fini dell’individuazione del giudice cui proporre il gravame, tranne semmai quella che consente la difesa personale delle parti: se ne potrebbe in ipotesi desumere che non sussista l’esigenza di accentrare i giudizi di secondo grado presso il tribunale del capoluogo del distretto, per agevolare l’avvocatura erariale nella difesa delle amministrazioni statali, dato che queste possono avvalersi di propri funzionari.
Ma l’argomento - già di per sé debole, poiché la difesa personale è puramente facoltativa ed eventuale - è destinato a cedere, a fronte di quanto si è prima osservato a proposito della mancanza di una espressa previsione legislativa di “ultrattività del rito”, che estenda all’appello l’applicabilità delle norme suddette, e in particolare di quella ora in considerazione: mancanza del resto giustificata dal maggiore tecnicismo che caratterizza i procedimenti di impugnazione e che comporta la necessità del patrocinio professionale, richiesto peraltro dall’art. 82 c.p.c., per tutti i giudizi davanti al tribunale, «salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti».
La ragione per la quale va dichiarata la competenza del Tribunale di Termini Imerese risiede invece nella estraneità dei giudizi in materia di sanzioni amministrative alla regola del “foro erariale”, stabilita per la generalità delle «cause nelle quali è parte un’amministrazione dello Stato» dall’art. 25 c.p.c.
L’applicazione di questa norma è tuttavia esclusa dal primo comma dell’art. 7 del testo unico sopra citato, tra l’altro, «per i giudizi innanzi ai pretori», ma riaffermata dal secondo comma per «l’appello dalle sentenze dei pretori ... pronunciate nei giudizi suddetti».
Investita della questione relativa alla perdurante vigenza di tali disposizioni, che non sono state aggiornate in seguito all’abolizione del giudice unico di primo grado, questa Corte ha deciso che «le controversie che, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 51 del 1988, erano attribuite alla competenza del pretore per limiti di valore e che sono, in base al vigente art. 9 cod. proc. civ. ed all’art. 244 del d.lgs. n. 51 del 1998, di competenza del tribunale in composizione monocratica, sono soggette alle regole processuali del c.d. foro erariale di cui agli art. 25 cod. proc. civ. e 6 del r.d. n. 1611 del 1933, dovendosi ritenere implicitamente abrogato per incompatibilità “in parte qua” l’art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933, che stabiliva l’inapplicabilità della regola del foro erariale nelle cause di competenza del pretore», soggiungendo però che «ciò non esclude che la disciplina del foro erariale sia derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legislatore (controversie previdenziali, di opposizione a sanzioni amministrative, sulla disciplina dell’immigrazione, di convalida di sfratto), ogni volta che sia manifesto l’intento di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destinati a prevalere su questa» (Cass. s.u. 2 luglio 2 008 n. 18036).
Alla luce di questo precedente, dal quale non vi è ragione di dissentire, si deve ritenere che l’esenzione dal “foro erariale”, per le cause qui in considerazione, ab origine derivava non dall’essere stabilita la competenza per materia del pretore, ma quella per territorio del giudice «del luogo in cui è stata commessa la violazione», per un’esigenza di “prossimità” rimasta attuale anche dopo la soppressione delle preture: perciò questa Corte ha ritenuto che l’esenzione suddetta non è venuta meno, per il campo delle sanzioni amministrative.
L’affermazione si riferisce espressamente soltanto al primo grado, ma può senz’altro essere estesa anche all’appello.
I due commi dell’art. 7 del testo unico sono infatti strettamente collegati, poiché il secondo fa riferimento esclusivamente ai «giudizi suddetti», menzionati nell’altro, nel cui ambito non sono comprese le cause di opposizione in materia di sanzioni amministrative, che sono comunque esenti dalla regola del “foro erariale”. Ad esse risultano pertanto inapplicabili le due disposizioni suddette, che a tale regola apportano una deroga e che ne ripristinano l’operatività, rispettivamente per il primo e il secondo grado di giudizio.
Il principio da enunciare è dunque: «La regola del “foro erariale” non è applicabile ai giudizi di appello in materia di sanzioni amministrative».
Dal che consegue che va dichiarata la competenza del Tribunale di Termini Imerese.
Non vi è da provvedere sulle spese di giudizio, nel quale peraltro nessuna delle parti ha svolto attività difensive, essendo stato il regolamento richiesto d’ufficio (Cass. 19 gennaio 2007 n. 1167).
lunedì, dicembre 20, 2010
Dal 1° gennaio 2011, gli interessi legali aumentano all'1,50% annuo.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009, con il quale la misura del tasso di interesse legale e' stata fissata all'1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e' fissata all'1,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011.Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2010
Il Ministro: Tremonti
sabato, dicembre 18, 2010
OUA: DE TILLA CONFERMATO PRESIDENTE.

Roma - "Si è tenuta ieri, a Roma, presso la Cassa Forense, la prima Assemblea dei delegati dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura-Oua. Nel corso dei lavori sono stati eletti, a scrutinio segreto, il presidente, Maurizio de Tilla, riconfermato in modo plebiscitario (71 voti su 76 - cinque schede bianche), i vice presidenti, Luca Saldarelli (Firenze) e Nicola Marino (Foggia), la segretaria, Fiorella Ceriotti (Busto Arsizio), il tesoriere, Domenico Palmas (Aosta). Il resto delle votazioni sono state spostate a gennaio per ragioni metereologiche". Lo comunica una nota dell'Oua.
venerdì, dicembre 17, 2010
Aiga: è ora di varare la riforma forense.

I giovani avvocati dell'Aiga sollecitano l'esecutivo a varare la riforma dell'ordinamento giudiziario e della professione forense e chiedono l'apertura di un confronto con l'avvocatura.
"All'inizio di questo mese - ricorda Giuseppe Sileci, presidente Aiga - il Guardasigilli Angelino Alfano aveva affermato che, superato lo scoglio del 14 dicembre, avrebbe presentato il pacchetto di riforma della giustizia in Consiglio dei Ministri. E' auspicabile – aggiunge Sileci - che la presentazione della riforma della giustizia sia preceduta da un confronto con l'Avvocatura in considerazione delle importanti ricadute che avrà sul mondo forense e, conseguentemente, sui cittadini".
La posizione ufficiale dell'Aiga, ribadita ieri, è che la riforma della professione forense, già passata al Senato, "seppure perfettibile, sia indispensabile per garantire maggiore qualità alle prestazioni legali e che l'istituto della mediaconciliazione debba essere urgentemente rivisitato".
Per l'associazione dei giovani è quindi urgente l'approvazione della riforma della professione forense alla Camera e l'apertura di un tavolo per modificare la media-conciliazione, "proposito - sottolinea Sileci - del resto annunciato dal ministro Alfano durante il recente congresso giuridico nazionale forense di Genova".
giovedì, dicembre 16, 2010
mercoledì, dicembre 15, 2010
Berlusconi: giustizia, riforma non sarà completa.

ROMA (Reuters) - Silvio Berlusconi non punta a una riforma della giustizia completa vista la piccola maggioranza di cui gode alla Camera, ma ritiene che su alcuni punti come la velocizzazione dei processi si possa andare avanti.
"Non ci sarà la riforma su certi punti, ma sulla velocizzazione dei temi credo che si possa trovare un accordo", ha detto ieri Berlusconi alla presentazione del libro di Bruno Vespa dopo aver incassato la fiducia della Camera per soli tre voti.
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