lunedì, febbraio 10, 2020

Il deposito delle repliche ex art. 190 cpc, senza preventiva conclusionale.




Cass. Civile Sez. 1 - Ord. Num. 2976/2020 - Presidente/Relatore: SCOTTI UMBERTO - Data pubblicazione: 07/02/2020.

“Non vi è alcuna norma di diritto processuale positivo che condizioni il diritto alla replica all'avvenuto esercizio del diritto di illustrare le proprie difese con la comparsa conclusionale. Al contrario, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito il principio opposto, affermando che la memoria di replica prevista dall'art. 190 cpc deve essere presa in considerazione dal Giudice indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno depositato una propria comparsa conclusionale” (Cass. Civile Sez. 3, n. 6439 del 17/03/2009; Cass. Civile Sez. 3, n. 4211 del 25/03/2002; Cass. Civile Sez.2, 31/8/2011 n.17895, in motivazione).

sabato, gennaio 25, 2020

Obbligo di motivazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, per il provvedimento di riclassamento catastale d’immobile.



Cassazione Civile Sez. VI - Ord. Num. 1561/2020 Presidente: MOCCI - Relatore: DELLI PRISCOLI - Data pubblicazione: 23/01/2020.

“Costituisce principio consolidato da questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa - e cioè completa, specifica e razionale - motivazione dell’atto di riclassamento, non solo con riferimento alla microzona ove insiste l'immobile, ma con specifico riferimento all'immobile oggetto di riclassamento.
In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell' art. 1 comma 335 L. 311/2004, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. n. 22671 del 2019).
Ne consegue la necessità che nell'avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d'ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio della procedura di riclassamento.
L'amministrazione comunale è tenuta pertanto ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l'area alla riqualificazione risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 4712 del 2015; n. 3156 del 2015) e a fornire riscontri estimativi individualizzanti (Cass. n. 9770 del 2019).
Questa Corte ha affermato che nella procedura di revisione del classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403 del 2019).
Pertanto, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati.
Viceversa, l'atto deve contenere l'indicazione: a)degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare. (Cass. 22671 del 2019; Cass. 23051 del 2019)
Del resto questa Corte ha affermato che in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell'operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall'altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all'Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell'atto (Cass. nn. 25960/2018; 23792/2018;        17413/2018; 17412/2018; 8741/2018).
Ciò anche considerando che l'attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l'immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l'unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell'unità stessa e del fabbricato che la  comprende (l'esposizione, il grado di rifinitura, eccetera) (Cass. nn. 25960/2018; 23792/2018; 22900/2017; 3156/2015).
Inoltre, secondo le Sezioni Unite, l'Agenzia delle entrate competente deve specificare se il mutamento è dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l'unità immobiliare e, nel caso, indicare l'atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (Cass. SU n. 7665/2016: nello stesso senso Cass. nn. 25960/2018; 23792/2018).
Infine, la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha da un lato affermato che «la scelta fatta dal legislatore con fi censurato comma 335 [art. 1 della legge n. 311 del 2004] non presenta profili di irragionevolezza [in quanto] la decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell'unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene», evidenziando però che «la natura e le modalità dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento»”.

giovedì, gennaio 23, 2020

Legge Pinto: gli onorari vanno liquidati con i parametri dei procedimenti contenziosi ed in misura non inferiore ai minimi.




Cassaz. Civile Sez. VI - Ord.  num. 1419/2020 - Presidente: D'ASCOLA  - Relatore: CARRATO -  Data pubblicazione: 22/01/2020.
"Va ribadito che - per costante giurisprudenza di questa Corte - gli onorari spettanti per il giudizio di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 vanno liquidati tenendosi conto delle tariffe previste per il procedimenti contenziosi e non per quelli di volontaria giurisdizione ( cfr. Cass. n. 25352/2008 e Cass. n. 23187/2016).
Sulla base di questa premessa il Collegio rileva che, effettivamente, l’importo complessivo di detti compensi come liquidato dalla Corte territoriale risulta certamente inferiore al totale del minimo tabellare, avuto riguardo ai parametri Tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014, anche applicando l’aumento massimo della riduzione dei singoli importi spettanti per ciascuna voce (ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato D.M.), come richiesto nell’interesse della ricorrente.
Pertanto,  in virtù dei conseguenti computi rapportati al valore della causa, compreso tra euro 0 ed euro 1.100, deve essere rivalutata e rilevata l’esattezza della determinazione dei compensi - come invocata dalla medesima parte ricorrente - in riferimento alle singole voci riconoscibili per le prestazioni professionali compiute, ovvero in ordine alla fase di studio della controversia, alla fase d'introduzione del giudizio, alla fase istruttoria, ed alla fase decisionale".

domenica, novembre 10, 2019

Ipotesi d’esclusione della responsabilità per esercizio d’attività pericolosa (ex art. 2050 cc).

Cassazione Civile Sez. 3 - Sent. Num. 28626/2019 Presidente: VIVALDI -Relatore: DE STEFANO - Data pubblicazione: 07/11/2019. 

«La responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 cod. civ., che ben può prescindere dall'attività in sé e per sé considerata e sussistere quando il pericolo si sia materializzato e trasfuso negli oggetti dell'attività medesima (ad es., esplodenti, prima dell'applicabilità del d.lgs. 19 maggio 2016, n. 81), non si configura anche in danno del produttore e del distributore di quelli ed a favore di chi professionalmente interviene in una fase autonoma di un ciclo produttivo che li impieghi quali materie prime ed assume così in proprio oneri di precauzione adeguati allo sviluppo di quello, quando non provi, impregiudicati diversi titoli di responsabilità da prodotto difettoso o di vizi della cosa venduta, il nesso causale tra l'esercizio della fase specifica dell'attività pericolosa gestita dalle controparti ed il danno da lui patito».

mercoledì, novembre 06, 2019

Protezione internazionale: la mancata video-registrazione del primo colloquio del richiedente asilo.




Cassazione Civile Sez. 6 - Ord. Num. 28457/2019 Presidente: GENOVESE -Relatore: NAZZICONE - Data pubblicazione: 05/11/2019.


“Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistratore del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, dei commi 10 ed 11 dell’art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale (Cass. 17717/2018)”.

lunedì, ottobre 28, 2019

La valutazione della prova indiziaria nel processo civile.



Corte di Cassazione Civile Sez. 2 - Ord. Num. 27410/2019 Presidente: LOMBARDO - Relatore: FORTUNATO - Data pubblicazione: 25/10/2019.

“Come già affermato da questa Corte, è censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass. 9108/2012; Cass. 19894/2005; Cass. 13819/2003).
In definitiva, i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza richiesti dalla legge (art. 2729 cod. civ.) andavano ricercati, per ciascuna circostanza di fatto, in relazione al complesso degli indizi ed in base ad una valutazione complessiva già al fine di selezionare quelli utilizzabili ai fini della prova presuntiva della eventuale colpa grave dell'acquirente.
Solo all'esito sarebbe stato necessario procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi selezionati per accertare  se essi fossero concordanti e se la loro combinazione fossero in grado di dimostrare la colpa dell'acquirente.
Sussiste quindi il vizio denunciato in ricorso, dovendo escludersi che la violazione investa il merito della lite, riguardando - per contro - il non corretto utilizzo del metodo di valutazione della prova, che è profilo indubbiamente scrutinabile in sede di legittimità (Cass. 9760/2015; Cass. s.u. 8053/2014)”.