giovedì, gennaio 23, 2020

Legge Pinto: gli onorari vanno liquidati con i parametri dei procedimenti contenziosi ed in misura non inferiore ai minimi.




Cassaz. Civile Sez. VI - Ord.  num. 1419/2020 - Presidente: D'ASCOLA  - Relatore: CARRATO -  Data pubblicazione: 22/01/2020.
"Va ribadito che - per costante giurisprudenza di questa Corte - gli onorari spettanti per il giudizio di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 vanno liquidati tenendosi conto delle tariffe previste per il procedimenti contenziosi e non per quelli di volontaria giurisdizione ( cfr. Cass. n. 25352/2008 e Cass. n. 23187/2016).
Sulla base di questa premessa il Collegio rileva che, effettivamente, l’importo complessivo di detti compensi come liquidato dalla Corte territoriale risulta certamente inferiore al totale del minimo tabellare, avuto riguardo ai parametri Tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014, anche applicando l’aumento massimo della riduzione dei singoli importi spettanti per ciascuna voce (ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato D.M.), come richiesto nell’interesse della ricorrente.
Pertanto,  in virtù dei conseguenti computi rapportati al valore della causa, compreso tra euro 0 ed euro 1.100, deve essere rivalutata e rilevata l’esattezza della determinazione dei compensi - come invocata dalla medesima parte ricorrente - in riferimento alle singole voci riconoscibili per le prestazioni professionali compiute, ovvero in ordine alla fase di studio della controversia, alla fase d'introduzione del giudizio, alla fase istruttoria, ed alla fase decisionale".

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