martedì, marzo 28, 2017

Il giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo in materia di oneri condominiali.

“Secondo consolidato orientamento di questa Corte, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l'opposizione soltanto qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19938 del 14/11/2012).
In simili procedimenti il giudice deve comunque limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia della delibera assembleare posta a fondamento della pretesa di riscossione di contributi condominiali, senza poterne sindacare, in via incidentale, la sua validità, essendo questa verifica riservata al giudice davanti al quale detta delibera sia stata impugnata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26629 del 18/12/2009).
Quanto alla prova del credito, basta dire che, ai sensi e per gli effetti del collegato disposto degli artt. 63, comma 1, disp. att. c.c. e 663, n. 1, c.p.c., la delibera dell'assemblea dei condomini, vincolando gli assenti ed i dissenzienti, raffigura il fatto costitutivo del credito concernente una somma liquida ed esigibile, la cui prova scritta è raffigurata dal relativo verbale, redatto nei modi di legge (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7569 del 29/08/1994).
Qualora l'opponente a decreto ingiuntivo, emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. per il pagamento di contributi condominiali, contesti la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, ovvero, in particolare, il verbale della delibera assembleare, il giudice, come detto in precedenza, può accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per effetto degli esiti del separato giudizio di impugnazione ex art. 1137 c. c.”.

Cassazione Civile Sez. 6 Ord. Num. 7741 Anno 2017 - Presidente: MANNA Relatore: SCARPA - Data pubblicazione: 24/03/2017

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