martedì, giugno 21, 2016

Deontologia forense: L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario.

“L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente ex art. 43 ncdf, già art. 30 cdf “(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 151

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 10 marzo 2015, n. 5, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Grimaldi, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 42.

domenica, giugno 12, 2016

Cassazione: illegittima l’assegnazione esclusiva ed a tempo indefinito di posti auto in area condominiale.

“L'assegnazione, in via esclusiva e per un tempo indefinito (al di fuori, dunque, da ogni logica di turnazione), di posti macchina all'interno di un'area condominale sia illegittima, in quanto determina una limitazione dell'uso e del godimento che gli altri condomini hanno diritto di esercitare sul bene comune (cfr. sul punto Cass. 22 gennaio 2004, n. 1004, che ha ritenuto affetta da nullità l'assegnazione nominativa ai singoli condomini di posti fissi, ubicati nel cortile comune, per il parcheggio della seconda autovettura: in detta pronuncia si è valorizzato il fatto per cui una tale delibera sottraeva l'utilizzazione del bene comune a coloro che non possedevano la seconda autovettura). In sintesi, dunque, la predetta assegnazione è di per sè lesiva di un uso e godimento paritario del bene: uso e godimento che va apprezzato sulla scorta di un'astratta valutazione del rapporto di equilibrio che deve essere mantenuto fra tutte le possibili concorrenti fruizioni del bene stesso da parte dei partecipanti al condominio”.

(Cassazione civile, sez. II, sentenza 27 maggio 2016, n. 11034)

sabato, giugno 11, 2016

Deontologia forense: Il CNF non è parte del giudizio d’impugnazione delle proprie sentenze.

“Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata” (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del Consiglio Nazionale Forense).

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Chiara), SS.UU, sentenza n. 11367 del 31 maggio 2016.

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Nobile), SS.UU, sentenza n. 9032 del 18 aprile 2014; Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 3670 del 9 febbraio 2015; Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Rordorf), SS.UU, sentenza n. 8572 del 28 aprile 2015; Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Di Palma), SS.UU, sentenza n. 11294 del 1° giugno 2015; Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 23540 del 18 novembre 2015.

giovedì, giugno 09, 2016

Deontologia forense: I limiti al sindacato della Cassazione sulla motivazione delle sentenze CNF.

“In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare, l’inosservanza dell’obbligo di motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove essa manchi del c.d. “minimo costituzionale”, ovvero si traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa” (Con la sentenza di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso per la sospensione della sentenza CNF n. 202/2015).

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, ordinanza n. 9287 del 9 maggio 2016.

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Salmè, rel. Di Blasi), SS.UU, sentenza n. 11308 del 22 maggio 2014, nonché Cass. SS.UU. n.23240/2005, n. 5072/2003.

sabato, maggio 28, 2016

Deontologia forense: l’obbligo di (corretta e veritiera) informazione al cliente.

“L’art. 40 CDF (ora, 27 ncdf), nel disciplinare gli obblighi di informazione, impone in ogni caso una corretta e veritiera informazione a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero. Un rapporto fiduciario quale quello che lega l’avvocato al cliente non può certamente tollerare un comportamento che violi un aspetto essenziale del “rapporto fiduciario” proprio consistente nella completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate all’assistito”. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 24 settembre 2015, n. 147.

NOTA: In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 17-09-2012, n. 117.

mercoledì, maggio 25, 2016

La Cassazione ribadisce i limiti della responsabilità professionale dell'avvocato.

“La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone (cfr. tra le altre, Cass., 7 agosto 2002, n. 11901; Cass., 5 febbraio 2013, n. 2638)”.

Civile Sent. Sez. 3 Num. 10698 Anno 2016 Presidente: SPIRITO - Relatore: VINCENTI Data pubblicazione: 24/05/2016

E’ nullo il patto di garanzia, sottostante alla consegna d’assegno bancario senza data o postdatato.

"II primo motivo di ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. civ. n. 26232 dal 22 novembre 2013) secondo cui l'emissione d’un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 cod. civ..
Pertanto, non viola il principio dell’autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 cod. civ. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 cod. civ. (cfr. Cass. civ. sezioni II, n. 4368 del 19 aprile 1995)".

Cass. Civile Sez. I sentenza n. 10710 del 24/05/2016 Presidente: FORTE Relatore: BISOGNI.

martedì, maggio 24, 2016

Deontologia forense: sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale.

La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale può essere disposta, ex art. 295 c.p.c, in caso di identità dei fatti, nella sola ipotesi in cui sia stata esercitata dal P.M. l’azione penale nei modi di cui all’art. 405 c.p.p. con la formulazione dell’imputazione e la richiesta di rinvio a giudizio. Conseguentemente, non sussiste alcun obbligo di far luogo alla sospensione del disciplinare nel caso in cui il procedimento penale sia ancora nella fase delle indagini preliminari”.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 24 settembre 2015, n. 143.

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 16 luglio 2015, n. 96, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 16 luglio 2015, n. 98, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 67, nonché Cass. Civ. 10974/2012. In arg. cfr. pure l’art. 54 L. n. 247/2012.

domenica, maggio 22, 2016

Avvocati e pubblicità informativa: vietato offrire prestazioni professionali verso compensi infimi o a forfait.

"Pur a seguito dell’entrata in vigore della normativa nota come “Bersani”, la pubblicità informativa dell’avvocato deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro, sicché è da ritenersi deontologicamente vietata una pubblicità indiscriminata (ed in particolare quella comparativa ed elogiativa) così come una proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi ovvero determinati forfettariamente senza alcuna proporzione all’attività svolta, a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie.
Infatti, la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le predette limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere del giudice disciplinare (Nel caso di specie trattavasi di box pubblicitario in un quotidiano, con evidenza riservata in via pressoché esclusiva e palesemente suggestiva al costo della prestazione offerta)".

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 24 settembre 2015, n. 142.

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 11 marzo 2015, n. 26, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37 Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204.

mercoledì, maggio 18, 2016

Deontologia forense: La richiesta di compensi eccessivi e non dovuti.

"Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché in violazione del dovere di lealtà e correttezza, l’avvocato che chieda il pagamento del compenso professionale al proprio cliente pur avendo già ottenuto il pagamento della parcella dalla compagnia di assicurazione".

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza del 23 luglio 2015, n. 135

 NOTA: In senso conforme, Cons. Naz. Forense 03-11-2004, n. 243.

Tribunale Salerno: decreto per la sospensione elettorale.

martedì, maggio 17, 2016

Davigo e gli avvocati.

Piercamillo Davigo ha sempre manifestato una totale mancanza di rispetto per l'Avvocatura. Se non fosse un magistrato le sue opinioni potrebbero lasciare indifferenti e non potrebbe essere criticato per averle espresse in quanto, checché ne pensi il nostro legislatore, ognuno dovrebbe essere libero di esprimere il proprio pensiero, anche se aberrante.
Poiché, come scrisse Calamandrei, "il giudice che manca di rispetto all'avvocato, come l'avvocato che manca di ossequio verso il giudice, ignorano che Avvocatura e Magistratura obbediscono alla legge dei vasi comunicanti: non si può abbassare il livello dell'una, senza che il livello dell'altra cali di altrettanto" prima di esprimere certe opinioni il magistrato Davigo, che evidentemente non ha mai letto "l'elogio dei giudici", avrebbe dovuto autocensurarsi ed evitare di rendere pubblico il suo sentimento (o risentimento?) nei confronti degli avvocati.
Il dr. Davigo non lo ha mai fatto ed ha sempre esternato. Oggi però non parla Piercamillo Davigo ma il presidente dell'ANM.
Sembra intenzionato a creare ed alimentare uno scontro tra i due ordini, quello forense e quello giudiziario. Non è opportuno cadere nella trappola e attaccare i magistrati.
Sarebbe un gioco al massacro, l'ultimo chiodo sulla bara della giustizia ed il discredito finirebbe per estendersi all'Avvocatura.
Sono certo che la maggioranza dei giudici non condivide il pensiero del presidente dell'ANM. Non è, cari giudici, il momento di tacere.
Occorre buttare acqua sul fuoco per evitare che l'incendio che Davigo ha fatto di tutto per appiccare divampi.
Auspico che i dirigenti dell'ANM a livello locale e nazionale e i responsabili delle varie componenti prendano pubblicamente le distanze da quello che ha detto, nella sua qualità, il presidente dell'Associazione.
Aurelio Tomasi di Lampedusa 
(avvocato e gattopardo)

martedì, maggio 10, 2016

No a colpi di mano sul prossimo congresso forense!

La nuova legge forense è nata vecchia ed è già morta, le prove sono molteplici e reiterate: la persistente crisi economica della professione, la cronica e asfittica partecipazione alle elezioni ordinistiche, la trentennale polemica sulla rappresentanza della categoria, l’ingombrante conflitto di interessi tra ruolo istituzionale e politico del Cnf. Infine: i troppi regolamenti sospesi dalla giustizia amministrativa.
Due premesse. La prima: l’avvocatura è cambiata strutturalmente in questi decenni: e più povera e meno competitiva, soprattutto tra i più giovani, è più “rosa” e ha un welfare in costante mutazione.
Tutti fattori che, unitamente alla grandi trasformazioni che investono l'Europa, impediscono di poter avere una visione unitaria su molti temi centrali, sia per il futuro professionale sia sulle riforme della giustizia.
La seconda: la recente storia italiana ha insegnato che non serve cambiare sistema elettorale se non si recupera il senso etico del fare politica; non sarà sufficiente rimettere mano alle rappresentanze dell’Avvocatura (sia istituzionale, sia politica) se ognuno non si impegna preventivamente ad accettare, per esempio, quello che sarà il verdetto della prossima Assise di Rimini, mettendo in soffitta pratiche vecchie come quelle che vedono l’approvazione di mozioni in un congresso sovrano, che poi vengono sconfessate con telefonate a parlamentari e ministri.
Con questa consapevolezza le “avvocature”, se decideranno di darsi nuove regole, dovranno pure imparare a rispettarle, unendo tutela della pluralità e autonomia di governo.
Innanzitutto, quindi, rispetto delle regole, evitando colpi di mano, come con alcuni maldestri tentativi di interpretare la legge al fine di cambiare la prossima platea congressuale : per ottenere l’auspicato consenso, quasi a dire che se “gli i elettori non hanno capito, cambiamo gli elettori!”.
E' fondamentale, invece, puntare sulla democrazia e la partecipazione, sulla separazione dei poteri e da sistemi elettorali che consentono l'espressione del voto su proposte politiche chiare e alternative.
Chi vota una lista e dei candidati sa che quel delegato, una volta eletto, si impegnerà, solo per fare alcuni esempi di grande attualità: per il sì oppure per il no al socio di capitale, o per il via libera all'avvocato dipendente o no. Non può essere un terno al lotto!
Oggi invece, a partire dalle stesse elezioni ordinistiche, questi criteri di trasparenza sono assenti. Dobbiamo rifuggire dai listoni costruiti solo su appartenenze i territoriali, o alcune volte, nepotistico-clientelari, ma su proposte chiare e alternative.
Allo stesso modo, sarebbe importante avere una certificazione,terza e neutrale, della reale consistenza associativa delle cosiddette “associazioni maggiormente rappresentative” della categoria.
Infine: è così difficile immaginare, per esempio, un “election day” ?
Lo stesso giorno i poter esprimere la propria preferenza indicando chi dovrà rappresentare i colleghi i nei Consigli degli Ordini, alla Cassa di Previdenza o nell’Oua.
 Così non ci sarebberopiù invasioni di campo, né si i potrebbe optare per una carica o l’altra a seconda degli i stessi risultati elettorali.

di Mirella Casiello 
Presidente Oua