mercoledì, luglio 08, 2009

Lerner e D'Alema scoprono Santa Maria Goretti.



Lasciar stare i santi è una regola che da cattolico praticante e militante non mi sognerei mai di violare.
Però sui distributori di santini rivendico il diritto di scherzo.
Gad Lerner (su La Repubblica), monsignor Mariano Crociata (dal pulpito) e Massimo D’Alema (ovunque si trovi) fanno a gara per elogiare il modello-Santa Maria Goretti: i politici, secondo loro, dovrebbero imitare la modestia e la castità della dodicenne che nel luglio del 1902 scelse di farsi uccidere anziché stuprare. Credo non sia necessario rammentare la figura di questa ragazzina marchigiana, emigrata con la famiglia nella pianura pontina al tempo ancora malarica.
La prima volta che conobbi la sua storia la commozione si mescolò, devo ammetterlo, con la perplessità: sono uomo pratico e a una figlia consiglierei il primum vivere.
Ma se la Chiesa l’ha proclamata santa significa che Dio ha apprezzato più di me il suo comportamento, realizzando attraverso di lei vari miracoli.
Quindi chino umilmente il capo, senza però smettere di sentirmi più vicino ai campioni del cattolicesimo immoralista, ovvero di una religione non basata sulla morale (una morale sono capaci di inventarsela tutti, anche Eugenio Scalfari), ma su Cristo: Sant’Agostino che scrisse «Ama, e fa’ ciò che vuoi» e San Filippo Neri la cui tipica, simpatica esortazione era «State buoni se potete».
E non vorrei tirare in ballo la prima meravigliosa enciclica di Papa Benedetto XVI, la Deus caritas est in cui è stampato qualcosa di inaudito, qualcosa che ribadisce la Chiesa come l’unica istituzione erotofila che ci sia: l’eros non è mai totalmente disgiunto dall’agape, scrive Ratzinger; anche in ciò che viene definito volgarmente sesso può nascondersi, si nasconde, il segreto dell’amore.
Che Lerner e D’Alema non siano ferratissimi in encicliche è comprensibile, giustificabile, più grave che a contraddire il Santo Padre sia monsignor Crociata, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana.
Comunque nulla di sorprendente: Crociata è un sacerdote cattolico che si veste da pastore protestante e parla come un puritano, proprio come se appartenesse a quella setta eretica, di stampo calvinista, con cui da tempo si denominano i braghettoni e i beghini, gli ossessionati dai cosiddetti peccati della carne.
All’apice della loro parabola, nell’Inghilterra del XVII secolo, i puritani riuscirono a imporre la chiusura dei teatri e dei locali di divertimento, come forse vorrebbe fare monsignor Crociata per contrastare il da lui deprecato «libertinaggio».
Ma il prelato trapanese (esperto di dialogo con l’islam, inesperto di dialogo coi cattolici) conosce il significato della parola? Dai resoconti dell’omelia pronunciata nella casa di Santa Maria Goretti, a Borgo Le Ferriere (Latina), non si direbbe.
Del resto è normale, non credo che De Sade sia molto presente nelle biblioteche dei seminari.
Io invece l’ho cominciato a leggere da ragazzino alla biblioteca comunale di Reggio Emilia, magari ne so qualcosa in più.
Il libertino non va confuso col donnaiolo, il libertino può essere etero, omo o anche asessuato, il libertino può essere un sadico o un masochista o un marito fedele alla moglie essendo il libertinismo innanzitutto mentale.
I libertini sono all’origine filosofi o parafilosofi francesi vissuti fra Sei e Settecento secondo i quali, tenetevi forte: 1) Dio non esiste; 2) le religioni sono superstizioni; 3) l’uomo è un animale, nient’altro che un animale.
Chi frequenta la storia delle idee e non parla per sentito dire, riconosce come eredi dei libertini Corrado Augias e Piero Angela e Aldo Busi e Michel Onfray e Piergiorgio Odifreddi e Margherita Hack e Stefano Rodotà, non certo, tanto per essere chiari, Silvio Berlusconi.
Nel lungo e tristo elenco non ho volutamente inserito Lerner né D’Alema di cui non ho ben chiaro il presente status (non ho capito quanto e se ancora pratichino le religioni d’origine, l’ebraismo per il primo, il comunismo per il secondo).
So soltanto che sono due acerrimi anticristiani, gorettini solo all’occorrenza, per orrendo machiavellismo: D’Alema complotta sotto i baffi mentre Lerner imputa a Berlusconi addirittura dei «festini», con un linguaggio da questura anni ’50.
Sono nella realtà scagliatori di prime pietre, e di seconde, e di terze... Specialisti di caccia al capro espiatorio, l’unico rito che conoscono bene è quello del linciaggio.

di Camillo Langone

Napoli, ruba pacco di wafer al discount: condannato a tre anni di reclusione!


NAPOLI (8 luglio) - Ruba un pacco di wafer (prezzo un euro e 29 centesimi) in un discount e viene condannato a tre anni di reclusione.
S.S., 40 anni, non ha potuto beneficiare dell'attenuante del danno lieve per gli effetti della legge Cirielli che ha comportato un giro di vite per i recidivi.
La sentenza è stata emessa oggi dal giudice monocratico di Marano, sezione distaccata del Tribunale di Napoli, al termine di un breve dibattimento che era stato chiesto dal pm nelle forme del giudizio immediato.
Assistito da un difensore di ufficio, l'imputato - che per questa accusa si trova agli arresti domiciliari - non ha chiesto l'adozione di riti alternativi - come patteggiamento o rito abbreviato - che avrebbero determinato una pena più lieve.
L'uomo è stato riconosciuto responsabile di rapina impropria.
Nei giorni scorsi all'interno di un discount di Melito, in provincia di Napoli, fu bloccato da due addetti del minimarket che lo avevano notato mentre si impossessava di un pacco di biscotti.
Invitato a consegnare la refurtiva - come emerso oggi al processo - tentò di divincolarsi, ma fu presto immobilizzato e consegnato ai carabinieri.
«Mi vergogno, avevo fame...» si è giustificato l'uomo, che è tossicodipendente e che in passato ha già riportato condanne per piccoli furti.
Il giudice, in base alle norme sulla recidiva della Cirielli, che non consente in questi casi di concedere le attenuanti (generiche e danno lieve) prevalenti, gli ha inflitto tre anni di reclusione, che sarebbe anche il minimo consentito dalla legge.
Tratto dal sito: http://www.ilmattino.it

Dichiarazione approvata dalla 1^ Conferanza Nazionale Scuole Forensi (Roma-giugno 2009).

Il Presidente del COA di Salerno aderirà all'UDC?


martedì, luglio 07, 2009

Sanzioni amministrative: non si può proporre appello senza avvocato.




GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA – APPELLO – NECESSITA’ DELL’ASSISTENZA DI PROCURATORE LEGALMENTE ESERCENTE – SUSSISTENZA - FONDAMENTO

In tema di opposizione a sanzione amministrativa disciplinata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, la difesa personale della parte consentita dall'art. 23, comma quarto, della stessa legge è prevista esclusivamente per il giudizio di primo grado, non trovando applicazione anche per il giudizio di appello, per il quale, in assenza di alcuna specifica previsione contraria, si applica la regola generale di cui al terzo comma dell'art. 82 cod. proc. civ., secondo cui davanti al tribunale e alla corte di appello la parte deve stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente.


(Cassazione Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj, Relatore E. Migliucci- Ordinanza n. 14520 del 19 giugno 2009).

Per il "soppalco" è necessario il permesso di costruire.

lunedì, luglio 06, 2009

Avvocati "stabiliti": stretta sulle iscrizioni nell’albo forense italiano (comunicato del CNF).



Roma 6/7/2009. I Consigli dell’Ordine dovranno esaminare nel dettaglio le domande di iscrizione nella sezione speciale dell’albo dedicata agli avvocati stabiliti, verificando quale sia la consistenza del percorso formativo professionale dell’interessato.
Se cioè, al titolo abilitativo acquisito all’estero, abbia sommato un periodo di esercizio professionale. Questo per accertare che la procedura di trasferimento da un paese all’altro non sia solo “burocratica”, per approfittare delle disponibilità offerte dal diritto comunitario.
E’ questa l’indicazione fornita ai Consigli dell’ordine forense, unici titolari nella gestione degli albi a livello locale, dalla commissione consultiva del Cnf, coordinata dal consigliere Gino Cardone, in un parere reso a fine giugno (parere 25 giugno 2009, n. 17).
La sentenza della Corte di Giustizia Ue. La commissione consultiva del Cnf (competente a rispondere ai quesiti dei Consigli dell’Ordine locali) ha risposto ad alcuni quesiti posti dai Consigli dell’Ordine di Vicenza e di Piacenza in merito agli effetti circa l’iscrizione in Italia all’albo forense da parte di avvocati che abbiano acquisito il titolo di abilitazione in uno dei paesi dell’Unione europea, della sentenza della Corte di Giustizia C- 311/06 (cosiddetta Cavallera), resa in una causa riguardante la professione d’ingegnere.
In particolare, la sentenza dei giudici di Lussemburgo del 29 gennaio scorso ha dichiarato che non è invocabile il diritto al riconoscimento dei diplomi di cui alla direttiva 89/48/Cee (oggi 2005/36), quando l’interessato non ha sostenuto nello stato di rilascio del titolo alcun esame né ha acquisito alcuna esperienza professionale.
La Corte di Giustizia ha sottolineato che la domanda di riconoscimento di un titolo professionale, al quale però non corrisponda alcuna effettiva esperienza concreta da riconoscersi, dà luogo ad un “abuso del diritto”, riprendendo in questo passaggio le conclusioni dell’avvocato generale che aveva sottolineato come il duplice riconoscimento in uscita e poi in entrata dall’estero del titolo rappresenta una costruzione di puro artificio che contrasta con il principio comunitario in base al quale “gli interessati non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario”.
Il parere della commissione Cnf. La commissione pareri del Cnf ha ritenuto che la sentenza Cavallera potesse dare indicazioni utili anche per quanto riguarda la professione forense, date “l’affinità delle circostanze” e, riprendendo i principi ivi ribaditi, ha suggerito ai Consigli dell’Ordine di esaminare nel dettaglio le domande di iscrizione nella sezione speciale dell’albo dedicata agli avvocati stabiliti.
Per accedere ad essa, ricorda il parere, secondo la giurisprudenza comunitaria, “è necessario possedere una qualificazione professionale che sia effettiva e non solo formale”. Per questo bisogna procedere “a un giudizio analitico caso per caso, verificando dalla documentazione prodotta quale sia la consistenza del percorso formativo e professionale dell’interessato”.
In altre parole, ad avviso della commissione pareri del Cnf “colui che, come nel caso di cui alla sentenza C- 311/06 intenda spendere il titolo straniero dopo una procedura di trasferimento all’estero solo “burocratica” e senza documentare alcun periodo di esercizio professionale, potrà a buon diritto indurre a un rigetto della domanda”.
Viceversa non potranno essere penalizzati i professionisti in possesso di cittadinanza italiana o formati in Italia, i quali dimostrino l’effettivo svolgimento di esperienza professionale all’estero.
In risposta a una delle domande del Coa di Vicenza, la commissione pareri ha escluso che sia possibile, in via generale ed automatica, cancellare i soggetti che abbiano già ottenuto la iscrizione agli albi, attività che presupporrebbe un provvedimento di autotutela dell’Ordine condizionato alla dimostrazione dell’effettivo errore in cui sia incorso il Consiglio e all’accertamento di un interesse pubblico alla eliminazione della permanenza del soggetto negli albi.
Ma se “è evidente la difficoltà d'aggredire posizioni di diritto già acquisite” nel passato, per il futuro “l’efficacia vincolante della sentenza della Corte di Giustizia potrà condurre a rifiutare la iscrizione nell’albo qualora sia accertato il carattere artificioso del percorso che ha portato l’istante alla relativa richiesta”.
Le norme. In premessa, il parere ripercorre i dati normativi alla base del sistema del riconoscimento dei titoli professionali.
Attualmente il riconoscimento di qualifiche professionali acquisite all’estero in ambito comunitario, è regolato dalla direttiva 2005/36/CE, recepita dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. Prima di tale data vigeva la normativa di cui alla direttiva 89/48/CEE, attuata in Italia con il dlgs 27 gennaio 1992, n. 115, oggi abrogato.
Le modalità del riconoscimento non hanno tuttavia subito sostanziali modifiche, sicché può ritenersi che i principî enunciati dal giudice comunitario a proposito della direttiva 89/48, applicabile ai fatti di causa, possano ritenersi vincolanti anche per l’esame di fattispecie concrete che ricadano sotto l’applicazione della successiva direttiva 2005/36.
In tale contesto è prevista espressamente la possibilità di prescrivere all’interessato il sostenimento di una prova attitudinale, onde verificare e dunque garantire che egli sia in grado di svolgere la professione nell’ambito dell’ordinamento del Paese di stabilimento.
Tale facoltà è ribadita, con particolare riguardo alle professioni che richiedono approfondite conoscenze giuridiche, dall’art. 14, comma terzo, della direttiva 2005/36 (e recepita nell’art. 23 del d.lgs. 206/2007).
Dalla prova attitudinale possono essere dispensati coloro che dimostrino l’avvenuto esercizio, effettivo e regolare, della professione forense con il titolo di origine, a seguito di iscrizione nella già ricordata sezione speciale dell’albo.
Nel merito va ricordato che coloro che siano in possesso di un titolo di abilitazione professionale conseguito in altro Paese comunitario possono svolgere attività professionale in Italia a titolo permanente con il titolo professionale d’origine, tramite l’iscrizione nella sezione speciale annessa all’albo dedicata agli “avvocati stabiliti”, come previsto dall’art. 6 del d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.
Vi è, poi, la possibilità di ottenere l’iscrizione con il titolo professionale nazionale (nel caso di specie quello di “avvocato”), fruendo della procedura di “integrazione” prevista dagli artt. 12 e segg. del citato d.lgs. 96/2001.
Entrambi i percorsi per giungere al conseguimento del titolo italiano di “avvocato” (stabilimento per tre anni e successiva integrazione, oppure procedura di riconoscimento del titolo) presuppongono il possesso di un titolo straniero che validamente rappresenti il possesso di una qualificazione professionale di livello equiparato a quella nazionale.

Misure anticrisi: rinvio entrata in vigore della class action.

Pagamento tassa Ordine Forense entro il 31/07/2009.



Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno

Si porta a conoscenza degli iscritti che Equitalia Polis SpA, società concessionaria per la riscossione della tassa di iscrizione all'Albo Avvocati, ha comunicato che, per problemi tecnici intervenuti a seguito delle operazioni di cessione del ramo d'azienda da Equitalia E.Tr. SpA, gli avvisi di pagamento relativi alla tassazione anno 2009 potrebbero essere consegnati oltre il termine fissato per la scadenza della prima o unica rata.
A seguito di tale ritardo, Equitalia Polis SpA ha comunicato che il pagamento della prima o unica rata dell'avviso di pagamento con scadenza 30/04/2009 potrà essere effettuato entro il 31/07/2009 senza alcun aggravio di spese e/o sanzioni.
Si comunica, altresì, che per effettuare i pagamenti potranno essere utilizzati i bollettini di conto corrente postale Mod. F.35 disponibili presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno.
Qualsiasi chiarimento relativo alla tassazione anno 2009 potrà essere richiesto al seguente indirizzo di posta elettronico: marketing.sa@equitaliapolis.it
Salerno, 03/07/2009.

Il Presidente
Avv. Americo Montera

Il Consigliere Segretario
Avv. Gaetano Paolino

venerdì, luglio 03, 2009

Il procuratore blogger perde l’incarico e se ne va. Ironizzò sugli errori dei colleghi. Punito dal Csm.



ROMA — Su un blog metteva alla berlina le sentenze impresentabili. E per un titolo impresentabile il Csm non lo ha confermato procuratore generale di Ancona. A dispetto del parere unanime e altamente positivo inviato al Csm dal consiglio dei colleghi del suo distretto.
Per questo Gaetano Dragotto lascia la magistratura. Questione di stile è la motivazione che avrebbe spinto il plenum a silurarlo.
A causa di un doppio senso, utilizzato per bacchettare una collega (non nominata) che sbagliava i calcoli delle attenuanti e delle aggravanti regolati dall’articolo 69.
Ma lui si difende: «Il blog era riservato a pochi amici. Era anonimo come le sentenze. Virgolettava solo alcune perle. Come la sentenza di un collega della Cassazione sul barista che serve detersivo per lavastoviglie nell’acqua minerale. Stabilisce che se il liquido è puro il barista non è punibile, se diluito sì: per contraffazione. Se il cliente morisse sarebbe omicidio colposo. E il primo presidente della Cassazione e il pg hanno votato contro la mia riconferma», dice, amareggiato, Dragotto.
Contro gli svarioni giudiziari dei colleghi aveva combattuto a lungo, dando anche giudizi negativi in sede di valutazione.
«Non avevo ottenuto nulla se non voci di una mia presunta cattiveria. Per difendermi avevo creato quel blog per gli amici. E ridevamo dei pasticci scritti nelle sentenze ». Come quella sulla «prostata salvifica».
L’aveva fatta franca un maniaco che aveva mostrato la sua virilità a una bimba ferma in auto con il finestrino aperto, giacché il giudice aveva attribuito l’esibizione alla impossibilità di «trattenersi dall’urinare».
Senza domandarsi perché non si fosse allora rivolto verso il muro. Oppure le attenuanti generiche, concesse a un senegalese «perché l'imputato è africano e l'Africa è povera ».
O quella nella quale il computo di un terzo della pena di tre mesi faceva sempre tre mesi. E infine quella della giudice che applicava male l’articolo 69. «Lei deve essersi riconosciuta, forse avvertita da qualche collega, si è offesa per il titolo sarcastico e ha avvertito il Csm» racconta Dragotto.
Ma la preistruttoria per incompatibilità ambientale a causa della caduta di stile si è subito chiusa. Ed è finita lì. Al momento di valutare il rinnovo dell’incarico da pg però è risaltata fuori.
«E pensare che proprio a seguito di quell’episodio c’era stata una riunione nella quale avevamo parlato finalmente di queste motivazioni impresentabili, e finalmente si erano ridotte quasi della metà».
Il magistrato esclude un collegamento della sua bocciatura con gli arresti appena firmati per l’ex sindaco pd e altri, nell’ambito dell’inchiesta sulle tangenti per l’aera portuale. Non crede a chi sussurra che l’hanno voluto fare fuori da altri incarichi direttivi ai quali concorreva.
E conclude: «C’è chi mi ha consigliato di fare ricorso. Ma come potrei continuare a fare il magistrato con le mani legate dietro la schiena?». Per questo lascerà la toga. Ma non il web.


Tratto dal sito internet del Corriere della Sera.

Piattaforma Juribit: precisazione del Presidente del COA di Salerno.



Caro Enrico,
Ti prego di concedermi ospitalità sul sito dell'Ordine perchè mi preme mettere a punto alcuni aspetti dell'aggiudicazione della cd. piattaforma per la formazione a distanza alla società Juribit
L'occasione è data da un pettegoluccio, da un sospettuccio ordito da qualche fantesca dell'ultima ora.
Per la gara di aggiudicazione sono state rispettate tutte le procedure e la commissione era composta anche da tecnici estranei all'Avvocatura.
Se la gara è stata vinta dalla società Juribit, significa che tale società è stata ritenuta la più valida per offerta e per costi.
Se poi tale società fa capo all'Avv.Michele Gorga, nostro iscritto, francamente, non può farmi che piacere, conoscendone la serietà, il valore professionale e l'onestà.
Chi, malamente, è ancora convinto che seminando gratuiti ed infondati veleni acquisti consensi è patetico ed anacronistico.
Chi usa questi mezzucci, anche nel misero tentativo di minare la credibilità del Consiglio, è stato smacherato da una Avvocatura attenta ed informata.
La calunnietta era di don Basilio del Mascagniano "Barbiere di Siviglia" e oggi appartiene a qualche "capera" che non avrà mai cittadinanza nel nobile Foro Salernitano.
Si abbia il coraggio di imboccare,come per il passato anche recente, i corridoi della Procura della Repubblica o di Magistrati di altre giurisdizioni e di denunciare: oggi più di ieri sono pronto a difendere l'Avvocatura Salernitana, con serenità ma con ferma decisione.
Americo Montera

TRATTO DAL SITO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO WWW.ORDAVVSA.IT




CI SIA CONSENTITO ENTRARE IN QUESTA QUESTIONE, CHE CI VEDE COINVOLTI PERCHE' ABBIAMO FATTO PARTE DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE DI QUESTO "FARAONICO" APPALTO (IMPORTO €. 20MILA+IVA, SE NON RICORDIAMO MALE).
LA COMMISSIONE (...CHE AVREBBE ORDITO QUESTA OSCURA TRAMA) ERA COMPOSTA DA:
AVV. ENRICO TORTOLANI
AVV. GIUSEPPE CELIA
TECNICO INFORMATICO ESTERNO (del quale francamente non ricordiamo il nome).
TUTTO L'ITER, DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE OFFERTE, E' STATO SVOLTO E MINUTAMENTE VERBALIZZATO ALLA COSTANTE PRESENZA DEI DELEGATI DELLE 2 SOCIETA' PARTECIPANTI.
PER QUANTO CI RISULTA LA SOCIETA' NON AGGIUDICATARIA NON HA MOSSO ALCUN RILIEVO.
CI SEMBRA NATURALE, PERALTRO, CHE UNA SOCIETA' CHE SI OCCUPA DI FORMAZIONE DI AVVOCATI SIA GESTITA DA AVVOCATI (ENTRAMBE LE SOCIETA' LO ERANO).
DUNQUE CHI COSTRUISCE GOFFE DIETROLOGIE E SI DILETTA A SEMINARE VELENI E CALUNNIE, COME SEMPRE CERCANDO DI DISTRUGGERE QUEL POCO DI BUONO CHE SI RIESCE A FARE PER L'AVVOCATURA (..PER LA PROPRIA SMODATA AMBIZIONE DI POTERE), DOVREBBE AVERE IL CORAGGIO DI ESSERE ALMENO PRECISO E DOCUMENTATO, SE HA ACCUSE DA FARE.
....ALTRIMENTI, LO SI LASCI DIRE A CHI L'OPPOSIZIONE (SEMPRE COSTRUTTIVA) L'HA FATTA E LA FA SERIAMENTE, QUESTI MALDESTRI "BASTIANCONTRARI AD OGNI COSTO", NON RIUSCIRANNO MAI A SOTTRARSI AL LORO DESTINO DI ETERNA SCONFITTA!
consiglioaperto

Ddl sicurezza, ecco cosa prevede.



(ANSA) Il Senato ha definitivamente approvato il ddl sulla sicurezza, da oggi legge dello Stato. I voti favorevoli sono stati 157, quelli contrari 124 e 3 gli astenuti. Hanno votato a favore PdL, Lega Nord e MpA. Contro si sono espressi Pd, Italia dei Valori e Udc.

I PUNTI PRINCIPALI DEL PROVVEDIMENTO
Chi entra in Italia o vi soggiorna clandestinamente commette un reato. Per avere la cittadinanza si dovrà pagare una tassa da 200 euro. La permanenza nei centri di identificazione ed espulsione potrà arrivare fino a sei mesi. Le 'ronde' diventano legali. Sono alcune delle misure del ddl sicurezza che il Senato, con il sì alla terza fiducia, ha convertito in legge.

REATO DI CLANDESTINITA' - L'immigrazione clandestina diventa reato. L'articolo 21 del testo introduce nell'ordinamento il reato di "ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato". I clandestini non rischiano l'arresto, ma si vedranno infliggere un'ammenda dai 5mila ai 10mila euro, con espulsione immediata. La norma rende obbligatorio denunciare i clandestini all'autorità giudiziaria tranne che per i medici e i presidi per i quali è stata prevista un'apposita deroga.

NEI CIE FINO A 180 GIORNI - L'extracomunitario che arriva in Italia senza permesso di soggiorno può rimanere nei Cie (Centri di identificazione ed espulsione) fino a 180 giorni. Fino ad oggi il periodo era di due mesi.

TASSA DI 200 EURO PER AVERE CITTADINANZA - Per avere la cittadinanza si dovranno pagare 200 euro. Per il permesso di soggiorno invece la tassa sarà fissata dai ministeri dell' Interno e dell'Economia tra gli 80 e i 200 euro.

QUERELLE SUI 'BIMBI INVISIBILI' - Giuristi e politici si sono divisi sulla possibilità per le madri clandestine di riconoscere i figli nati in Italia alla luce del fatto che la clandestinità diventa reato. Secondo la maggioranza non ci sarà alcun problema, visto che una norma della Bossi-Fini dà la possibilità alle puerpere irregolari di avere un permesso di soggiorno fino al compimento del sesto mese del bambino. Secondo l'opposizione, alcune associazioni e diversi giuristi, il fatto che la clandestinità diventi reato ostacola l'applicazione 'tout court' del permesso di soggiorno temporaneo se non altro perché per l'ufficiale all'anagrafe scatterebbe immediato l'obbligo di denuncia. In più, per avere diritto ad ogni tipo di prestazione pubblica (come l'iscrizione all'anagrafe) si prevede che occorrano il passaporto o il permesso di soggiorno. In assenza dei due documenti il riconoscimento della prole non sarebbe dunque possibile. I bambini potrebbero diventare così adottabili.

CARCERE SE SI AFFITTA A CLANDESTINI - Si rischia il carcere fino a 3 anni se si dà in alloggio o si affitta anche una stanza a stranieri che risultino irregolari al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione. Ma ci deve essere un ingiusto profitto.

SI' ALLE 'RONDE' - Associazioni di cittadini potranno pattugliare il territorio e segnalare alle forze dell'ordine situazioni di disagio sociale o di pericolo. Saranno iscritte in elenchi e dovranno essere formate prioritariamente da ex agenti.

REGISTRO DEI 'CLOCHARD' - I senza fissa dimora saranno schedati in apposito registro istituito presso il Viminale.

CARCERE FINO A TRE ANNI SE SI OLTRAGGIA PUBBLICO UFFICIALE - Chi insulta un pubblico ufficiale rischia fino a 3 anni di carcere. Ma se si risarciscono agente ed Ente a cui questo appartiene, il reato si estingue. Nessuna condanna se è il pubblico ufficiale ad aver commesso atti arbitrari.

INTATTI POTERI PROCURATORE ANTIMAFIA - Li avevano limitati, ma ora si è tornati alla legge attuale. Pietro Grasso aveva chiesto che la norma del ddl cambiasse e così è stato. INASPRITO IL 41 BIS - Detenzione più lunga di altri 4 anni. Si prevedono carceri "ad hoc" per i boss preferibilmente sulle isole. Più difficile per loro comunicare anche con l'esterno.

NASCE ALBO PER BUTTAFUORI E AMMINISTRATORI GIUDIZIARI - Anche i 'gorilla' che vigilano sulla 'pace' fuori da pub e discoteche dovranno avere particolari requisiti (li deciderà il Viminale) e avranno presto un loro albo. E un Albo ad hoc lo avranno anche gli amministratori giudiziari.

OBBLIGO DENUNCIA 'PIZZO' PER COSTRUTTORI - Per partecipare alle gare d'appalto i costruttori dovranno denunciare ogni tentativo di estorsione ai propri danni. Basterà che un pentito, anche in un altro procedimento, sostenga che ci sia stata un'estorsione senza conseguente denuncia, che l'estromissione dalla gara dell'imprenditore è assicurata.

C'è chi dice che Silvio "declina"!

giovedì, luglio 02, 2009

Sindacato Forense Salerno: festa d'inizio estate (10 luglio 2009).

Convegno: "Consigli Giudiziari: istruzioni per l'uso" (Roma - 16/luglio/2009-c/o CNF).

Schema del nuovo processo sommario di cognizione.

Lodo Alfano: scontro su cena giudici-premier.



ROMA (ANSA) - La cena tra Silvio Berlusconi, il Guardasigilli Angelino Alfano e i giudici costituzonali Luigi Mazzella e Paolo Maria Napolitano e' stata al centro dell'audizione del ministro per i rapporti con il Parlamento, Elio Vito.
"Il governo Berlusconi non ha organizzato nella casa del giudice Mazzella alcuna riunione", ha detto Vito rispondendo a una interrogazione del leader dell'Idv Antonio Di Pietro e smentendo che durante la cena si fosse parlato del lodo Alfano, da ottobre all'esame della Consulta.
"L'incontro - ha detto - non ha avuto in alcun modo ad oggetto i temi relativi all'agenda della Corte costituzionale né ipotesi di riforma del Titolo IV della Costituzione. Tale riforma compete al Parlamento, anche su iniziativa del governo". "Tranquillizzo gli onorevoli interroganti: le iniziative del governo in materia di Giustizia - conclude Vito - saranno rispondenti al programma presentato al corpo elettorale e che gli elettori hanno premiato".
Risposte che non hanno soddisfatto il leader dell'Italia dei valori che ha definito 'gravissimo' l'episodio sottolineando: 'mina l'immagine e la sacralita' della Corte'.
Di Pietro ha chiesto "immediate dimissioni" non solo del ministro Angelino Alfano, ma anche dei due "giudici spregiudicati". Anche il Pd ha definito la cena inopportuna e lesiva del prestigio della Consulta.
Parole che provocano la reazione del ministro dei Beni Culturali Sandro Bondi che dai banchi gli ha a piu' riprese urlato: 'vergogna'.
Anche il presidente dei deputati del Pdl, Fabrizio Cicchitto, ha reagito definendo "la violenta aggressione dell'opposizione nei confronti della Corte Costituzionale è un chiarissimo tentativo di delegittimazione e di interferire sulla decisione del Lodo Alfano".
E il giudice costituzionale Luigi Mazzella, in una missiva fatta avere all'Ansa, rassicura l' 'amico di vecchia data' Berlusconi. la cena a casa sua, contestata dal Pd e dall'Idv, non è stata la prima e "non sarà certo l'ultima fino al momento in cui - scrive - un nuovo totalitarismo malauguratamente dovesse privarci delle nostre libertà personali".
"Caro presidente, caro Silvio..." e' questo l'incipit di una lettera aperta di Mazzella che esprime una certezza: "l'amore per la libertà e la fiducia nell'intelligenza e nella grande civiltà degli italiani che entrambi nutriamo ci consente di guardare alla barbarie di cui siamo fatti oggetto in questi giorni con sereno distacco".

“Risparmiatori ed imprese: criticità nei rapporti bancari”- Convegno il 3/07/2009 a Salerno - Aula Parrili ore 09 - (7 crediti formativi).

mercoledì, luglio 01, 2009

RIFORMA PROCESSO CIVILE: I GDP HANNO INDETTO 6 GIORNI DI SCIOPERO NAZIONALE (DAL 13 AL 18 LUGLIO).



Sciopero nazionale dei Giudici di Pace, indetto dal 13 al 18 luglio, dall' Associazione Nazionale GdP e dall'Unione Nazionale Giudici di Pace .
Alla base della manifestazione di protesta, una serie di motivi, a cominciare, si legge in una nota dei presidenti delle due associazioni Gabriele Longo e Francesco Cersosimo, “dalla mancata riforma della Giustizia di Pace, sulla quale non è stato neanche avviato un confronto con la categoria, nonostante l'impegno assunto nel settembre 2008 dal Ministro Alfano e dal Sottosegretario Caliendo di superare l'attuale situazione di precarietà della categoria, che presuppone necessariamente il riconoscimento della rinnovabilità dei mandati fino a 75 anni e delle tutele previdenziali, retributive e ordinamentali previste dalla Costituzione”.
In secondo luogo “le gravissime disfunzioni degli Uffici del Giudice di Pace determinate dall’assoluta insufficienza del personale amministrativo in servizio, carente del 50% rispetto alle necessità e dalla irrazionale distribuzione dei giudici sul territorio, con enormi differenze dei carichi di lavoro da ufficio a ufficio (fino a 500 volte)”.
La nota diffusa dalle associazioni dei GdP sottolinea poi il rischio di paralisi per l’aumento delle competenze, disposto con la legge n.69/2009, legato anche agli effetti della normativa sugli immigrati, che attribuisce ulteriori competenze proprio ai GDP.

martedì, giugno 30, 2009

Cassazione Penale: Urbanistica. Realizzazione parcheggi interrati e seminterrati.



Cass. Sez. III n. 26327 del 25 giugno 2009 (Cc 18 mar. 2009)
Pres. De Maio Est. Franco Ric. Arcovito


Ai sensi dell’art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, la realizzazione di autorimesse o parcheggi destinati a pertinenza di fabbricati esistenti è soggetta ad autorizzazione gratuita soltanto se è realizzata nel sottosuolo o nei locali del piano terreno del fabbricato stesso.
Per effetto della modifica apportata a tale disposizione dall’art. 17, comma 90, della legge 15 maggio 1997, n. 127, poi, il regime dell’autorizzazione è stato esteso ai parcheggi realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato.
In ogni caso è però necessario che i parcheggi siano realizzati nei siti suddetti, ossia nel sottosuolo o nei locali del piano terreno del fabbricato di cui costituiscono pertinenza o nel sottosuolo di aree esterne al fabbricato ma sempre pertinenziali allo stesso.
Qualora invece vengano costruiti in aree diverse o all’esterno o in superficie non è più sufficiente la suddetta procedura semplificata, ma è necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire, in ragione del loro impatto sull’assetto urbanistico e sull’utilizzazione del territorio (fattispecie relativa a sequestro probatorio di cantiere per la realizzazione di box interrati e seminterrati)