mercoledì, febbraio 18, 2015

“L’ABERRANTE APPLICAZIONE DELL’ART. 96 C.P.C.” (nota a Trib. Milano, sez. II, decreto 15.1.2015)

1. La fattispecie. - Aberrante. Non vi sono altri aggettivi che possano essere adoperati dinanzi ad un cotale decreto, reso a firma del collegio composto dai giudici Bruno (presidente), D’Aquino (relatore), Mammone (giudice) della seconda sezione del Tribunale di Milano. Iniziamo col fare i nomi, - dunque con l’attribuire la paternità del provvedimento dirompente e assolutamente inedito nel panorama giurisprudenziale -, dei giudici.
 Il contenuto del decreto nel merito non ci interessa. Potrà essere ineccepibile o pur anche brillante e straordinario. In tal caso il plauso non mancherebbe certo da parte nostra. Non ci interessa poiché l’attenzione non può che cadere sulla parte in cui il collegio giunge a scrivere che “Va osservato come parte opponente abbia depositato la memoria conclusiva autorizzata solo in forma telematica, senza la predisposizione delle copie “cortesia” di cui al Protocollo d’Intesa tra il Tribunale di Milano e l’Ordine degli avvocati di Milano del 26.06.2014, rendendo più gravoso per il collegio esaminarne le difese. Tale circostanza comporta l’applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. come da dispositivo.” dunque poi giungendo a condannare e liquidare in ragione di ciò € 5.000.
2. Il terzo comma dell’art. 96 c.p.c. - Come noto l'art. 96 del codice di procedura civile è intitolato "Responsabilità aggravata" ed è appropriatamente – per veste nominale - inserito nel Capo IV "Della responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali", del Titolo III "Delle parti e dei difensori", del Primo Libro, dedicato alle disposizioni generali, del codice di rito.
L'articolo è composto da ben tre commi e così recita, ora a seguito della recente modifica avvenuta con la novella del codice di rito ex l. 18.6.2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” che ha appunto aggiunto il terzo comma, non senza creare ambiguità e apparenti distonie con l’intera struttura della norma, di rito e sostanziale.
Recita difatti il terzo comma che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.” (art. 96, III co. c.p.c.).
Il terzo comma ha certamente rivoluzionato l’applicazione di tale forma di responsabilità, imponendo secondo l’opinione oramai prevalente, un modello quale quello punitivo non proprio della r.c. italiana ma appartenente ad altri sistemi giuridici, connotando la cultura anglo-americana.
La dottrina e la giurisprudenza oramai si soffermano lungamente su un istituto di straordinaria importanza, rafforzato ovviamente in chiave deflativa prima dalla giurisprudenza e appunto da ultimo nel 2009 dal legislatore, a fronte di svariati casi di abuso processuale che, come correttamente ricordato oramai a memoria dalle corti, costituiscono non solo un grave vulnus alla parte processuale ma pure alla collettività intera, aumentando il numero dei processi pendenti sino ad indebolire l’intero sistema giurisdizionale e il diritto alla difesa ex art. 24 Cost.
E sin qua siamo tutti d’accordo: l’abuso processuale va puntualmente sanzionato, punito, risarcito. Appunto, l’abuso processuale, non la lesa maestà. Ed ancor meno la supposta lesa maestà.
3. Le critiche al decreto. - Non è qua il caso di addentrarsi nei complessi meandri della figura che partecipa alla responsabilità civile, poiché sarebbe ultroneo rispetto alle severe critiche che esporremo.
Critiche non certo sulla opportunità o meno della scelta del collegio di giungere ad applicare ed a riconoscere il danno punitivo in una fattispecie caratterizzata dall’aver “depositato la memoria conclusiva autorizzata solo in forma telematica, senza la predisposizione delle copie “cortesia” di cui al Protocollo d’Intesa [così] rendendo più gravoso per il collegio esaminarne le difese.”.
 Chi scrive ritiene di poter conoscere, perlomeno a sufficienza l’art. 96 c.p.c. avendo dedicato ad esso quasi una intera monografia (Mazzola M.A., Responsabilità processuale, Utet, Torino, 2013, pp. 804) ed ancor prima analogamente una più breve monografia (Mazzola M.A., Responsabilità processuale e danno da lite temeraria, Giuffrè, Milano, 2010).
Muoverò dunque critiche non per sentito dire ma perché il collegio applica assolutamente impropriamente l’art. 96 c.p.c., censurando una condotta paraprocessuale (dunque si badi bene, neppure processuale, né tanto meno sostanziale) che neppure avrebbe dovuto mai essere sanzionata.
Mai. Ed è assai grave averlo fatto.
Partirò da lontano, così non potrò essere accusato di avere acredine verso i giudici (che hanno tutto il mio rispetto ma quando si mostrano diligenti, la mia venerazione quando si mostrano pure brillanti e coraggiosi, le mie censure al contrario).
I presupposti di tale decreto affondano nelle responsabilità e nelle condotte e scelte dell’avvocatura. Si avete letto bene: l’avvocatura è la mandante morale di un tale decreto.
Quell’avvocatura che in questi decenni si è resa servile, pregna di piaggeria e di sindrome da scendiletto verso la magistratura, accettandone qualsivoglia pretesa, legittima o illegittima che fosse, dimenticando ed ignorando come nelle corti di giustizia debba vigere sempre e comunque la parità tra giudicante e difesa.
Parità che pretende pari dignità e pari rispetto.
Invece l’avvocatura ha nei decenni, anche grazie alle rappresentanze istituzionali e politiche ceduto tale dignità, accettando di svolgere le funzioni di cancelliere nei processi (perché?), di agevolare i magistrati nelle loro funzioni (dotandoli via via di praticanti e scribacchini), non ultimo di integrare le lacune del Processo Civile Telematico (leggasi Milano ed altri ordini, che comunque hanno svolto pure un ruolo prezioso nello sviluppo ed avvio del PCT) sino a siglare “protocolli d’intesa” tali da vanificare la ratio legis che ha condotto (faticosamente, schizofrenicamente) il legislatore a realizzare (ancora incompiutamente peraltro) il PCT.
Invero, il PCT (che ad oggi ci è costato, dunque alla collettività intera, circa 4 miliardi di €uro in 10 anni, quando bastava indire una gara di appalto ed auspicare che intervenisse Microsoft et similia, e non avremmo il mediocre risultato attuale) è nato per spostare, semplificare, agevolare, snellire tutto il processo civile dal cartaceo al telematico, così avendo a disposizione maggiori risorse (umane e economiche) per il funzionamento dei processi.
Uno di questi principi è dunque “niente carta, si alla gestione informatica del processo”, se vogliamo così anche marginalmente con un minore impatto ambientale.
Si aggiunga come in questi anni il Contributo Unificato sia esponenzialmente aumentato, in chiave deflativa e come strumento per risanare le casse dello Stato fallito, così da assicurare ampie risorse economiche al Ministero di Giustizia, che riutilizza solo in minima parte al proprio interno!
Non paghi di tutto ciò gli Ordini hanno incredibilmente pensato di offrire ulteriormente i propri servigi siglando con i tribunali di riferimento un gentlemen agreement (ergo un protocollo) per garantire ai magistrati (oltre agli adempimenti del PCT che gravano sugli avvocati) pure una “copia cortesia cartacea”, come se gli stessi magistrati:
a) non siano in grado di leggere gli atti telematici;
b) non siano in grado di farsene stampare una copia dalla cancelleria;
c) non siano in grado, in subordine, di stamparsene una copia in proprio.
Gli Ordini – i tantissimi Ordini, posto che al riguardo si è innescato un virtuosismo assolutamente negativo - così hanno sbagliato perlomeno tre volte:
a) la prima perché hanno fatto rientrare dalla finestra ciò che il PCT ha inteso debellare;
b) la seconda perché hanno gravato gli avvocati di un ulteriore adempimento;
c) la terza perché pretendono dagli avvocati che continuino a sostituirsi agli inadempimenti della cancelleria (e/o in subordine dei magistrati).
Tutto ciò ignorando come il Contributo Unificato, aumentato esponenzialmente, sia tale da poter soddisfare e sfamare qualsivoglia copia cartacea a spese del Ministero della Giustizia, addirittura oggi forse in filigrana d’oro (o in pelle umana, parafrasando note battute fantozziane).
Questa solo la premessa.
In punto di puro diritto il decreto è parimenti aberrante.
Lo è perchè punire la condotta di aver “depositato la memoria conclusiva autorizzata solo in forma telematica, senza la predisposizione delle copie “cortesia” di cui al Protocollo d’Intesa [così] rendendo più gravoso per il collegio esaminarne le difese.” nulla centra con l’art. 96 c.p.c..
Infatti la condotta censurata e punita non è una condotta:
(1) punibile, perché non è coperta da alcuna una fonte normativa e/o regolamentare, atteso che il protocollo è un mero gentlemen agreement che per cortesia suggerisce alle parti adempimenti e non certo doveri e che tutte le molteplici fonti sul PCT nulla prescrivono al riguardo (e ci mancherebbe altro!);
(2) è una condotta comunque paraprocessuale, poiché attinente ad una modalità di deposito degli atti difensivi e non alla difesa vera e propria;
(3) non costituisce alcun abuso del processo né tanto meno danneggia la parte processuale avversa;
(4) in ogni caso, checché ne scriva il collegio, non rende certo “più gravoso per il collegio esaminarne le difese” (son privi i giudici di cancelleria? Son soggetti privi di stampante e/o di manualità?);
(5) non ultimo, pur volendo ignorare le già dirimenti censure, investe una condotta squisitamente ed esclusivamente del difensore mentre l’art. 96 c.p.c. è diretta direttamente alla parte processuale.
Un tale decreto, in tale parte lo si ripete, a mio avviso costituisce un gravissimo precedente, peraltro tale da connotare la responsabilità civile del magistrato nonché anche quella disciplinare, poiché spinge l’applicazione dell’art. 96 c.p.c. su un versante non solo non voluto dal legislatore ma neppure immaginato.
Eppure di questi tempi, il legislatore freme dal desiderio di deflazionare qualsivoglia contenzioso giurisdizionale.
Il mio auspicio è che al riguardo intervenga duramente e immediatamente l’Organismo Unitario dell’Avvocatura ed anche sul versante istituzionale il Consiglio Nazionale Forense. Immediatamente per arginare un’aggressione alla dignità del diritto di difesa.
Inutile difatti ridondare la nostra veste costituzionale se poi al momento opportuno non siamo in grado di difenderla.
E di difenderci.

Avv. Mazzola Marcello Adriano

Il Consiglio di Stato accoglie l’istanza cautelare, contro il regolamento elettorale dei COA.

REPUBBLICA ITALIANA 
 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 
(Sezione Quarta) 
ha pronunciato la presente 
 ORDINANZA 
sul ricorso numero di registro generale 552 del 2015, proposto da:
ANAI Associazione nazionale avvocati italiani, Maurizio De Tilla, Giulio Prosperetti, Isabella Maria Stoppani, Antonio Leonardo Fraioli, Eugenio Prosperetti, Giulio Pascali, Olga Simeoni, Roberto Zazza, Pietro Pozzaglia, Alessandro Graziani, Walter Palombi, Nilia Aversa, Flonja Shuli, Cristina Bellini, Maria Grazia Bosco, Elisabetta Silva, Antonio Finelli, Manlio Marino, Chiara Valcepina, Alessio Straniero, Silvia Belloni, Edilberto Giannini, Bruno Mario Caterina, Claudio Acampora, Roberto Renzella, Nicola Ferraro, Maria Andretta, Danilo Cerulli, Gilda Longino Lombardi, Caterina De Tilla, Andrea Esposito, Brunella Borgo, Nadia Giuseppina Carnevale, Maria Carmen Raffa, Francesco Attanasio, Maria Francesca Straticò, Daniela Di Sanzo, Vincenzo Mari, Elisabetta Verrina, Teresa Farciniti, Giancarlo Bria, Domenico Laghi, Giusy Aiello, Fanny Malomo, Mario Bellusci, Pompeo Niger, Angela Aversa, Rosalba Amato, Carmine Chimenti, rappresentati e difesi dagli avv. Giulio Prosperetti e Isabella Maria Stoppani, con domicilio eletto presso Isabella Maria Stoppani in Roma, via Brenta n. 2/A;
contro 
Ministero della giustizia, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
e con l’intervento di ad opponendum:
Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Mazzoncini e Francesca Sbrana, con domicilio eletto presso Francesca Sbrana in Roma, via Vittoria Colonna n. 40;
per la riforma dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, sezione prima, n. 151/2015, resa tra le parti e concernente il regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi
 Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
 Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Prosperetti, Stoppani Sbrana, Lipani, per delega dell’avvocato Mazzoncini, Papa e l’avvocato dello Stato Verdiana Fedeli;
Considerato che, nei limiti della sommaria cognizione cautelare, appaiono condivisibili le censure che evidenziano il contrasto tra la disciplina dettata dalla legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e il regolamento impugnato in merito alla tutela delle minoranze che, in un ente pubblico di carattere associativo, ben rifluiscono sui temi dell’imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 comma 2 della Costituzione; 
Considerato che, proprio ai fini della tutela dei detti principi, pare praticabile un’interpretazione in cui il limite di voti di cui all’art. 28 comma 3 della citata legge sia da considerarsi insuperabile, ferma restando la possibilità di prevedere, entro l’evocato confine, modi di espressione delle preferenze ulteriori tese a salvaguardare le differenze di genere, come nel sistema già vagliato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 14 gennaio 2010; 
Considerato che le esigenze cautelari vantate dalle parti appellanti ben possono essere tutelate, anche in considerazione del diverso sviluppo delle fasi procedimentali nelle diverse sedi e delle già avvenute elezioni, sollecitando la decisione nel merito, a norma dell’art. 55 comma 10 del c.p.a.;
P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Accoglie l’appello (Ricorso numero: 552/2015) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati: Giorgio Giaccardi, Presidente Diego Sabatino, Consigliere, Estensore Raffaele Potenza, Consigliere Andrea Migliozzi, Consigliere Oberdan Forlenza, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/02/2015

martedì, febbraio 10, 2015

Cassazione Civile : i requisiti del possesso "ad usucapionem".

"Per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ``ius in re aliena" ( "ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n.11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, un’ indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. 11 maggio 1996 n. 4436. Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652)".

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 11 dicembre 2014/4 febbraio 2015, n. 2043-Presidente Bianchini – Relatore Correnti

sabato, gennaio 31, 2015

Difesa d’ufficio rivista e corretta.

Difesa d’ufficio rivista e corretta. E si parte dalla riforma della soglia temporale. Saranno, infatti, necessari cinque anni, e non più due, di professione legale in campo penale per poter essere ammessi all’elenco dei difensori d’ufficio.
Diventa, inoltre, obbligatoria la frequenza di corsi di aggiornamento ad hoc con il superamento della relativa prova finale. In alternativa, i legali potranno accedere agli elenchi dopo aver conseguito il titolo di avvocato specialista.
Questa la versione definitiva del decreto legislativo per il riordino della difesa d’ufficio, approvata dal Consiglio dei ministri di ieri, che va ad aggiungere un altro tassello (dopo la pubblicazione dei decreti sui parametri per la liquidazione dei compensi e sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi) per il completamento della riforma forense (legge 247/2012).
Il testo passa per la seconda volta da palazzo Chigi dopo il parere espresso dalle Commissioni giustizia di camera e senato alla metà di dicembre.
E se, da un lato non è passata la linea prospettata da Montecitorio volta ad abbassare la soglia temporale al di sotto dei cinque anni, dall’altro lato, invece, ha trovato conferma la necessità di frequentare corsi ad hoc per completare l’iscrizione agli elenchi.
I corsi di aggiornamento dovranno, infatti, essere di congrua durata e con un esame finale. Non solo. Il dlgs stabilisce, inoltre, che l’elenco dei difensori d’ufficio (avvocati nominati dallo stato per difendere l’imputato non ancora provvisto di difensore di fiducia) fino a oggi tenuto presso ciascun consiglio dell’ordine circondariale, dovrà essere unificato su base nazionale, attribuendo al Consiglio nazionale forense la competenza in ordine alle iscrizioni (previo parere del locale Consiglio dell’ordine a cui andrà presentata la domanda insieme alla documentazione necessaria) e al periodico aggiornamento.
Compito del Cnf, poi, anche quello di stabilire i criteri per la designazione del difensore d’ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità. Mansione oggi in mano ai Consigli dell’ordine.

Di Beatrice Migliorini
(Italia Oggi)

mercoledì, gennaio 28, 2015

Maltrattamenti in famiglia e "ne bis in idem".

RICEVIAMO DALL'AUTRICE E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO
Nota a Cassazione Penale, Sez. VI, 10 dicembre 2014 n. 51212 di Fabiana Belardi
La Cassazione affrontando il caso di maltrattamenti in famiglia, si trova a dover prendere una posizione profonda sul tema dai risvolti civilistici e penalistici. Nel caso specifico, una donna e il figlio sono vittime di maltrattamenti abituali da parte del convivente.
All’uomo vengono contestate in appello le condotte lesive punite nei delitti contro la famiglia e la persona, condannandolo per reato continuato ex art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi),582 (Lesione personale), 585,576, 612 (Minaccia) c.p.
Alla condanna, il convivente ricorre anche per il ne bis in idem, essendo già stato assolto per gli stessi fatti in precedenza; contesta, inoltre, la continuazione, affermando l’esistenza di soli due atti violenti senza una volontà unitaria abituale di prostrazione delle vittime.
Il codice penale disciplina il reato di maltrattamenti familiari all’art. 572 e partendo da esso, il decisum si muove seguendo un iter particolare.
Per la natura abituale del reato di maltrattamenti in famiglia, il comportamento criminoso viene valutato nei suoi effetti e nel modus operandi del reo, essendo a condotta plurima, caratterizzato dalla reiterazione nel tempo di più condotte identiche e omogenee lesive.
Fondamentale è, allora, l’acquisizione nella valutazione di atti precedenti che siano dimostrativi della condotta lesiva retroattiva, per la configurabilità della fattispecie, anche se già oggetto di sentenza irrevocabile di assoluzione.
Crollando il ne bis in idem, il percorso degli ermellini evidenzia l’importanza data alle azioni anche precedenti, nella valutazione dell’aspetto storico degli eventi e della gravità delle condotte illecite con elementi simili, identici e connotati da continuità.
Infatti, come già disposto più volte in materia, la Corte rimarca che ex art. 649 c.p.p. sussiste il divieto di un secondo giudizio qualora vi sia una corrispondente uguaglianza storico-naturalistica del fatto di reato nei suoi elementi costitutivi di condotta, evento e nesso causale, nonché in merito alle circostanze di tempo, luogo e persona.
Considerando l’assoluzione nel caso di reato abituale come assoluzione con riserva, come da autorevole dottrina, la Corte elabora un principio importante, per cui la condizione che ha portato alla dichiarazione giudiziale di non punibilità viene meno qualora vi siano azioni che valutate insieme alle precedenti siano retroattivamente rilevanti giuridicamente per la configurazione della fattispecie in esame.
Pertanto, il ricorrente vede rigettato il ricorso, essendo le sue condotte reiterate, in continuità esecutive, di sopraffazione, costanti e sorrette dalla volizione di soggezione psicologica e sofferenza della persona di famiglia.
Fabiana Belardi

lunedì, gennaio 26, 2015

TAR LAZIO, PER AVVIO MEDIAZIONE NON SONO DOVUTE SPESE: ANNULLATE PARTI DECRETO MINISTERIALE DEL 2010.

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - SONO ANNULLATE LE PARTI DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL MARZO 2010 IN MATERIA DI MEDIAZIONE E DI CONCILIAZIONE IN AMBITO CIVILE E COMMERCIALE NELLA PARTE IN CUI VENGONO PREVISTE DELLE SPESE DI AVVIO DEI PROCEDIMENTO E SI STABILISCE IL POSSESSO DI UNA SPECIFICA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO BIENNALE PER I MEDIATORI.
LO HA DECISO IL TAR DEL LAZIO ACCOGLIENDO PARZIALMENTE UN RICORSO PROPOSTO DALL'UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI DI PARMA. L'ASSOCIAZIONE, COSTITUITA DA AVVOCATI CIVILISTI, AVEVA IMPUGNATO IL DECRETO CON IL QUALE IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, HA REGOLAMENTATO LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI ISCRIZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE E DELL'ELENCO DEI FORMATORI PER LA MEDIAZIONE, NONCHÉ APPROVATO LE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI ORGANISMI. IL TAR HA ANNULLATO LA PARTE DEL DECRETO CHE HA STABILITO CHE PER LE SPESE DI AVVIO DELL'AZIONE È DOVUTO DA CIASCUNA PARTE, PER LO SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO E PRIMA DEL SUO INIZIO, UN IMPORTO DI 40 EURO PER LE LITI DI VALORE FINO A 250MILA EURO E DI 80 EURO PER QUELLE DI VALORE SUPERIORE (IMPORTO DOVUTO ANCHE IN CASO DI MANCATO ACCORDO). PER I GIUDICI, "È EVIDENTE" CHE QUESTE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI "SI PONGONO IN CONTRASTO CON LA GRATUITÀ DEL PRIMO INCONTRO DEL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE, PREVISTO DALLA LEGGE LADDOVE LE PARTI NON DICHIARINO LA LORO DISPONIBILITÀ AD ADERIRE AL TENTATIVO".
CON RIFERIMENTO POI ALLA NORMA CHE PREVEDE IL POSSESSO, DA PARTE DEI MEDIATORI, DI UNA SPECIFICA FORMAZIONE E DI UNO SPECIFICO AGGIORNAMENTO ALMENO BIENNALE, NONCHÉ LA PARTECIPAZIONE NEL BIENNIO DI AGGIORNAMENTO AD ALMENO VENTI CASI DI MEDIAZIONE SVOLTI PRESSO ORGANISMI ISCRITTI, I GIUDICI HANNO RITENUTO CHE QUESTA "SI PROFILA PALESEMENTE IN CONTRASTO CON LE NUOVE DISPOSIZIONI, NELLA MISURA IN CUI È SUSCETTIBILE DI ESSERE APPLICATA IN VIA GENERALE, OVVERO ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI AVVOCATI ISCRITTI ALL'ALBO, CHE LA LEGGE DICHIARA MEDIATORI DI DIRITTO, E LA CUI FORMAZIONE IN MATERIA DI MEDIAZIONE VIENE REGOLATA CON PRECIPUE DISPOSIZIONI". (ANSA).

Presidente Corte d'Appello di Salerno: «Tagli e soppressioni, Distretto traumatizzato dalla riforma».

Criticità e disservizi dell'amministrazione giudiziaria al centro della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. «Il nostro Distretto viene fuori dalla riforma della "geografia giudiziaria «in maniera traumatica».
A dirlo Matteo Casale, presidente della Corte di Appello di Salerno nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.
«Il nostro distretto ha subìto - spiega - la decurtazione del territorio dell'ex tribunale di Sala Consilina in favore di quello di Lagonegro e, quindi, del distretto di Potenza e quindi ancora da una regione a un'altra. Sono state soppresse tutte le sezioni distaccate che sussistevano nel territorio distrettuale, e, mente Sapri seguiva le sorti del tribunale di Sala Consilina, quelle del tribunale di Salerno subivano una scissione: tre (Eboli, Montecorvino Rovella e Amalfi) venivano accorpate al tribunale di Salerno, due (Cava de' Tirreni e Mercato San Severino) accorpate a quello di Nocera Inferiore. Entrambi gli effetti della riforma - rimarca Casale - hanno comportato problematiche infinite dal momento che non erano stati predisposti rimedi che li potessero evitare».
Uno dei problemi più sentiti, secondo Casale, riguarda «il problema dell'organico dei magistrati e quello del personale amministrativo-giudiziario. Quanto all'organico dei magistrati, devo dire, con riferimento alla Corte di Appello di Salerno, che la coperta è ormai corta e che l'Ufficio ha bisogno almeno di altri tre consiglieri, uno per ciascun settore. Inoltre, è davvero grave che ad un anno di distanza, non si sia ancora provveduto alla copertura del posto vacante di Presidente della Corte di Assise di Appello, nonostante la relativa vacanza sia stata pubblicata nel marzo 2014».
In sintesi, «il dato complessivo e' comunque quello di un apparato in perenne affanno, con tempi di definizione dei procedimenti quasi sempre in aumento, per effetto di una serie di concause intimamente collegate tra loro, con risultati sempre più perversi. Mi auguro - conclude Casale - che ci sia una sempre maggiore attenzione ai problemi riguardanti il personale, in quanto le carenze attuali intaccano l'efficiente esercizio della giurisdizione».

sabato, gennaio 24, 2015

Scelta dell’Avvocato: gli errori da evitare.

1) Mi serve un avvocato bastardo, così distruggo l’avversario. 
Sfatiamo un mito, amici miei. Gli avvocati “bastardi” di solito lo sono sempre, non solo quando fa piacere a voi. In altre parole sono innanzi tutto “bastardi dentro”. Se non hanno scrupoli con l’avversario state tranquilli che non ne avranno nemmeno con voi, ed anzi, è molto probabile che proprio voi sarete le loro prime, spesso uniche, vittime.
Dovete sapere infatti che di solito tali colleghi “ringhianti” sono ben conosciuti nell’ambiente, sia dagli altri avvocati che dai giudici, e per questo ampiamente disistimati ed ostacolati. Raramente riescono a sortire risultati positivi. Tranne che a loro favore, naturalmente, facendosi pagare fior di parcelle.
2) Mi occorre un avvocato bravo, quindi vado dal migliore. 
Ahimé, dovete sapere che “l’avvocato migliore” è una proiezione del nostro desiderio di assistenza. Come tale, però, è solo una illusione. Esistono i grandi studi “di moda", è vero, ma di solito sono tali perché si fanno pagare moltissimo, soprattutto per l’immagine e la struttura. Se vi rivolgete ad uno di questi, è molto probabile che l’incarico sia preso dal suo notissimo titolare (che poi vi presenterà una parcella adeguata al suo nome), ma che il lavoro venga effettivamente svolto da uno dei più giovani di studio.
Perciò, meglio è informarsi fra parenti ed amici per individuare un professionista onesto e diligente, di cui si abbia già avuta esperienza e di cui si siano già verificate queste due doti essenziali e decisive. Poi, nel colloquio che avrete con lui, sentirete “a pelle” se potrete fidarvi o meno. Di regola, ciò basterà ampiamente a farvi ottenere ragione, se l’avete.
3) In fondo se ho ragione vincerò comunque, quindi non mi serve un avvocato di fiducia, mi basta quello che si fa pagare di meno. 
Magari fosse così semplice! Partiamo da un dato di fatto: nessuno lavora gratis. Nè voi, nè l’avvocato. Quindi, se lo pagate poco è perché… lavora poco. La strada opportuna è invece quella che vi fa pagare il giusto in relazione alla qualità dell’impegno che ottenete. E qui affrontiamo il secondo punto: non è detto che “aver ragione” vi consenta di ottenere per ciò solo un giudice che ve la riconosca.
La verità processuale molto spesso è diversa da quella reale, ed è necessaria una grande collaborazione fra voi ed il vostro legale di fiducia affinché le due verità possano combaciare. Quello che conta davvero in un legale, e che fa la differenza, è l’esperienza, la capacità strategica di saper utilizzare gli strumenti normativi più adatti e tanto, tanto buon senso.
Se riuscirete a trovare un avvocato così (ce ne sono, credetemi) sarete sulla buona strada per ottenere risultati accettabili. Ricordate però che pretendere onestà va bene se sarete voi i primi a garantirla, sia nelle informazioni che fornirete che nella ricompensa che riconoscerete.

venerdì, gennaio 23, 2015

Le Sezioni Unite Civili indicano i limiti attuali del ricorso di legittimità.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 471 del 14/01/2015 
“La riformulazione dell’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta con l’art. 54, d.i. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.
 “Il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”.
 “L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.
“La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso”.

Giustizia: Santacroce, durata processi non più tollerabile e ingiustificabile.

L'eccessiva durata dei processi "è ingiustificabile" e "non più tollerabile". Lo denuncia ancora una volta Giorgio Santacroce, primo presidente della Cassazione, nella relazione con cui apre l'Anno giudiziario presso piazza Cavour. Santacroce fotografa un pianeta giustizia fatto di "luci" e "ombre" e ricorda che per migliorare le cose "non sono sufficienti riforme a costo zero, essendo invece necessari investimenti in risorse umane e strumentali".
Dice Santacroce che "non si possono ottenere risultati migliori senza investimenti". Solo "a titolo di esempio" il primo presidente di piazza Cavour ricorda che "la scopertura dei magistrati di Cassazione è di quasi il 22% ed è del 25% quella del personale amministrativo".
Sono "quattro milioni i processi definiti in un anno e il numero è tendenzialmente superiore alle sopravvenienze".
Una giustizia 'lumaca', dunque. Santacroce, nella relazione, ricorda che "non si tratta di garantire la ragionevole durata dei processi tagliando sul terreno delle impugnazioni. L'appello è un istituto che risponde a una esigenza imprescindibile, che è quella di correggere, ove necessario, l'errore del primo giudice. Eliminare l'appello vorrebbe dire perdere una fetta importante di garanzia. Ciò non toglie che il giudizio si appello di possa strutturare in modo diverso, superando la mera interpolazione della legislazione vigente".
Santacroce dice poi che per quel che riguarda la Cassazione, "l'aspirazione resta quella di assicurare l'uniformità della giurisprudenza, e con essa la certezza del diritto e la prevedibilità delle decisioni future. E' necessaria un'energica cura dimagrante".

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO, L’OUA LANCIA UN ALLARME: NELLA GIUSTIZIA SEMPRE MENO TUTELE PER LE FASCE PIÙ DEBOLI DEL PAESE.

A margine della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario, presso la Suprema Corte di Cassazione, Mirella Casiello, presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura – O.U.A. –, sentito l’intervento del Ministro Orlando, ha lanciato un grido di allarme a difesa dell’accesso alla giustizia delle fasce più deboli del Paese: «Il patrocinio a spese dello stato – denuncia – è sempre più depotenziato: un errore e un’ingiustizia! Questo strumento in questi anni è stato fondamentale nella difesa dei cittadini meno abbienti. Chiediamo al Ministro Orlando che si inverta la rotta, servono nuove politiche che rilancino questo sistema di tutele e che valorizzino gli avvocati che prestano la loro attività in questo ambito, riconoscendogli compensi equi e dignitosi in tempi rapidi e certi. È una scelta di buonsenso e di civiltà».
Infine il presidente dell’Oua, alla fine della cerimonia, ha sottolineato anche «l’importanza dei continui e ripetuti riconoscimenti al ruolo costituzionale degli avvocati, protagonisti insieme ai magistrati della giurisdizione, come testimoniano tutti gli interventi di oggi, compreso quello del Guardasigilli e delle massime autorità della magistratura. Un passo in avanti dopo anni di ostracismo nei confronti dell’avvocatura».
Roma, 23 gennaio 2015

martedì, gennaio 20, 2015

Armi spuntate sui mini-reati.

Vittime dei mini-reati con armi spuntate. Non possono bloccare l’assoluzione se il fatto è tenue ed è stato commesso con una azione non abituale. Al massimo il danneggiato può essere ascoltato, ma non ha il diritto di veto.
Questo, tra l’altro, equivale a rendere inefficace il diritto di querela. È l’effetto del decreto legislativo di depenalizzazione dei reati giudicati di scarsa portata offensiva, licenziato in prima lettura dal governo, in attuazione della legge delega 67/2014, e attualmente al vaglio delle commissioni parlamentari.
Il provvedimento rischia, dunque, di lasciare delusa, sulla porta del tribunale penale, la persona offesa dai reati puniti con pena pecuniaria sola o congiunta con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. Sulla carta la vittima potrà chiedere il risarcimento del danno con un separato processo civile, ma solo sulla carta.
Anche per le controversie civili di piccolo importo (come prevedibilmente è un risarcimento del danno da mini-reato) le ultime riforme vanno nella direzione di disincentivare il ricorso alla giustizia civile.
Il risultato è che la vittima di un mini-reato non può pretendere dallo stato che il processo penale arrivi a sentenza ed è scoraggiato dal proporre una causa civile. Si rischia, dunque, che chi commette un reato tenue non venga condannato e non risarcisca la persona offesa. Illustriamo la questione, prendendo l’esempio della vittima di una piccola truffa e vedendo che cosa capiterà con il decreto legislativo in commento, una volta che sarà definitivo e vigente. La vittima propone una querela e chiede la punizione del colpevole.
Il pubblico ministero fa le indagini e si convince che l’offesa è di particolare tenuità e che il comportamento del responsabile non è abituale.
Attenzione, perché le maglie sono molto larghe. Il fatto ha una portata offensiva bassa, ma non nulla: offende, ma poco: entro la soglia del massimo della pena, pm e giudici hanno grosso spazio di manovra.
Inoltre, spiega la relazione al dlgs, può fruire del beneficio anche chi ha precedenti, perché si parla di «condotta» non abituale e non di «reato» abituale: quindi, la condotta potrebbe essere non abituale anche se il reato è abituale; e si noti che il reato è abituale è quello commesso dal delinquente «dedito al delitto»; ne deriva che il soggetto dedito al delitto potrebbe tenere una condotta non abituale: è evidente che la discrezionalità del giudice sarà molto ampia nel districarsi tra concetti che sembrano molto simili, se non identici.
 In ogni caso, il pm, che ha valutato la tenuità del fatto, chiede l’archiviazione al gip.
La persona offesa, per venire a sapere della richiesta di archiviazione, deve averlo chiesto espressamente nella querela. Quindi se non lo ha chiesto, può essere che il gip archivi all’insaputa della vittima.
Se, invece, la persona offesa ha chiesto di essere avvisata della richiesta di archiviazione, allora, ha la possibilità di presentare opposizione. Ma deve farlo di corsa entro 10 giorni, altrimenti decade. Mettiamo che ci sia stata l’opposizione, viene da chiedersi quanto conta la resistenza della persona offesa.
Conta poco, perché, come spiega la relazione di accompagnamento allo schema di dlgs, la persona offesa non ha «potere di veto». Sul punto il governo si difende dicendo che la legge delega non lo ha previsto e che doveva attenersi a quanto indicato nella legge delega stessa.
Sta di fatto che il gip può archiviare, anche se la persona offesa non è d’accordo. E se non lo fa il gip, il responsabile potrà essere dichiarato non punibile anche dopo, con sentenza in ogni stato e grado del processo.
Questo, tra l’altro, significa che la querela presentata non ha, in concreto, più effetto. Non conta la percezione dell’offesa da parte della vittima, conta la valutazione del grado di offesa da parte del magistrato.
Dell’arretramento della tutela si accorge anche la relazione al dlgs che ammette la possibilità «del sacrificio delle ragioni della persona offesa che ben potrebbe essere una piccola e media impresa». Ma, aggiunge, niente di compromesso, perché è sempre possibile chiedere il risarcimento del danno in sede civile.
Ma, attenzione, qui subentrano valutazioni di convenienza: il costo delle liti di importo piccolo, per cui si è verificata una lievitazione del costo del contributo unificato e delle spese (da ultimo la legge di stabilità per il 2015 ha disposto che si pagano le spese di notifica anche per le cause fino a 1.033,00 euro).
 In ogni caso davanti al giudice civile, il responsabile utilizzerà la valutazione penale di particolare tenuità del fatto per abbassare il più possibile l’ammontare del danno.
Questo a maggior ragione se la non punibilità sarà dichiarata con sentenza: quella definitiva sarà vincolante anche nel processo civile eventualmente attivato separatamente.
E lo sarà nel senso che sarà incontestabile che il fatto è di particolare tenuità.
Con l’eventualità, quindi, che la valutazione penale finirà per rendere anti economica anche la causa civile per danni.

Antonio Ciccia (Italia Oggi)

venerdì, gennaio 16, 2015

AIGA: ELEZIONI NEI CONSIGLI DEGLI ORDINI, NO ALLA SOSPENSIVA, «IL TAR CONDANNA LA DEMOCRAZIA E IL RICAMBIO GENERAZIONALE».

(Roma, 16/01/2015) Il Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto ieri la richiesta di sospensione degli effetti del nuovo regolamento per le elezioni dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di tutta Italia.
Di seguito il duro commento della presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati Nicoletta Giorgi.
«Il Tar del Lazio ha deciso che non vi sono i presupposti per sospendere l'efficacia del regolamento per l'elezione dei COA, anche in contrasto con quanto deciso solo qualche giorno fa in vista dell'udienza del 14. Infatti dopo aver provveduto alla sospensione cautelare, determinando anche i COA più restii a rinviare le elezioni già indette, il tribunale amministrativo lascia la valutazione della mancata tutela delle minoranze a un giudizio ex post, come se per capire se una sostanza è velenosa debba prima essere ingerita: se sopravvivi, bene, altrimenti sarai morto per la scienza.
Il Tar infatti suggerisce di vedere quante liste verranno presentate e quanti voti di lista verranno espressi. Facile oggi non poter replicare visto che la sospensione dell'efficacia del regolamento ha bloccato o rinviato le elezioni e quindi anche la data di presentazione delle candidature individuali e e di lista.
Un caso? Insomma, sappiamo che non vi sarà circondario senza lista, come già è stato constatato prima del provvedimento sospensivo, ma il Tar si è voltato dall'altra parte nell'ipocrisia della forma dato che la sostanza avrebbe richiesto ben altre decisioni.
Il Tar quindi condanna la democrazia, il ricambio generazionale, il confronto tra diversi portatori di interessi a non essere garantiti all'interno di quello che dovrebbe costituire l'organo rappresentativo delle istanze dell'Avvocatura locale.
Si, perché che questo regolamento con la previsione del voto di lista sia un amaro veleno è evidente a tutti. Dispiace che ci si nasconda dietro la tutela dell'equilibrio di genere per garantire che pochi soggetti forti continuino a governare i consigli degli ordini, annullando il dibattito.
Un bel cavallo di Troia per portare avanti gli interessi di chi, contando su un certo elettorato, vuole predeterminare la composizione della propria squadra: chi non è d'accordo è fuori.
Questo è forse il passaggio peggiore: farsi scudo della presenza del genere meno rappresentato, delle donne quindi, non è di certo il miglior modo per applicare la Costituzione e il suo articolo 51.
Si deve assistere così impotenti alla manipolazione di un risultato ottenuto dopo anni in cui migliaia di donne si sono spese per l'equiparazione dei generi nel mondo del lavoro, nelle professioni, nella politica e in tutti quegli ambiti decisionali che contribuiscono alla sviluppo della società.
Infatti, come AIGA ha già più volte ribadito, la lista completa con la tutela del genere (2/3,1/3) è la condanna del genere femminile a costituire la minoranza del COA e di rischiare di essere scelto solo a completamento di una lista.
E che ciò accada all'interno dell'avvocatura , e che una parte di essa lo voglia, è il segnale che si devono rivedere le priorità della nostra categoria professionale».

PERIFANO (ANF): TAR SALVA IL REGOLAMENTO ELETTORALE MA RISCHIO ILLEGITTIMITA’ RIMANE.

“Approfondiremo con attenzione l'ordinanza del Tar, ma non possiamo escludere di appellare al Consiglio di Stato. Stiamo conducendo una battaglia di democrazia e di civilta', per l'affermazione di un principio sacrosanto contenuto nella legge che, in quanto tale, non puo' essere sacrificato ad altri, ma con gli altri deve essere contemperato”.
Lo dichiara il segretario generale dell’Associazione Nazionale Forense, commentando la decisione del Tribunale amministrativo del Lazio, che nella udienza di ieri ha respinto la richiesta di sospensiva del regolamento per la elezione dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di tutta Italia.
“L'ordinanza con la quale il TAR rigetta la sospensiva, seppure diligentemente motivata, sembra, a prima vista, non centrare esattamente le questioni, ragion per cui - continua Perifano - pur auspicando una rapida soluzione della questione, non possiamo accantonare a cuor leggero l'idea di elezioni libere e consapevoli. Lo stesso TAR, d’altronde, ritiene necessario che la valutazione del vulnus relativo alle minoranze debba formare oggetto di esame solo a risultato acquisito”.
“Il rischio di altro contenzioso, dunque, rimane alto” conclude Perifano.

domenica, gennaio 11, 2015

Divorzio: storia di un padre separato………

L’intervista e racconto “Storia di una madre separata” di Eretica di qualche giorno fa è una realtà. Ma esiste pure un’altra verità.
Perché spesso la verità è assai più ampia e crudele di quanto si possa immaginare.
Intervistiamo allora un padre separato, rientrante nella media tra le migliaia e migliaia di casi che coinvolgono anche l’universo maschile e l’altrettanto fondamentale (inteso come diritto inviolabile) diritto genitoriale, quello paterno.
Infatti maternità e paternità hanno funzioni complementari diverse ma altrettanto fondamentali nella crescita di un individuo dallo stato larvale a quello di farfalla.
Come ti chiami? 
Paolo.
Quanti anni hai? 
43.
Sei sposato? 
Sì e separato da circa un anno.
Hai figli? 
Sì, 2, una splendida bimba di 9 anni e un bel maschietto vivace di 7.
Dove vivi e dove vivono i tuoi figli? 
A Milano io, a Milano loro ma con la mamma, ma ora distanti.
Come mai ti sei separato? 
Per incompatibilità caratteriale, emersa negli ultimi anni ma esplosa dopo un episodio (lei ha letto alcuni messaggi equivoci che ho ricevuto da una donna). Litigi, incomunicabilità e Incompatibilità certo accentuate dalla grave crisi economica (sono stato in cassa integrazione per un lungo periodo).
Vivete dunque in case diverse? 
Sì, necessariamente perché quando lei ha scoperto il messaggio equivoco, dopo avermi fatto una immensa scenata mi ha poi lanciato gli oggetti personali fuori dalla finestra ed ha immediatamente cambiato la serratura di casa. Pensi che non ho più recuperato un mio oggetto personale, tra cui qualche oggetto di valore, il computer e oggetti affettivi!
Mi sono dovuto quindi trovare subito una casa alternativa. Dapprima ho alloggiato dai miei genitori ed ho dormito per qualche mese sul divano, poi dopo che lei si è rivolta al tribunale ed ha ottenuto l’omologa, ha avuto la collocazione dei figli (nonostante io avessi un bel rapporto con loro e li abbia seguito sin dalla nascita dedicandomi alla loro cura, insieme alla mamma) e l’assegnazione della casa per la quale paghiamo un mutuo ancora decennale (dieci anni li abbiamo già pagati) di € 800 al mese. Dopo l’omologa, non potendo più stare dai miei genitori (la casa non è sufficientemente confortevole e ampia per tutti) ho dovuto necessariamente affittare un piccolo alloggio in condivisione con un amico, per il quale pago ogni mese € 300, oltre alle utenze a metà.
E’ stata una separazione giudiziale o consensuale? 
Mia moglie ha iniziato con un ricorso giudiziale e mi sono dovuto adeguare alle sue pretese perché mi ha giurato che diversamente non mi avrebbe fatto vedere più i figli! Purtroppo ho un amico separato che non vede il figlio da oltre un anno perché lei si è trasferita da Milano in Sicilia e fa di tutto per non farglielo incontrare.
Ed ho letto di tantissimi altri casi uguali. Ero dunque terrorizzato di perdere il rapporto con i figli o di dover subire l’intromissione dei Servizi Sociali in tale bel rapporto.
Quanto guadagni ora? 
Ho uno stipendio di circa € 1.500 netti al mese. Quanto versi per i figli? Il tribunale, come richiesto da lei, ha stabilito € 700 complessivi al mese oltre alle spese straordinarie al 50% ed ha confermato a mio carico la metà della rata di mutuo. Come già detto pago € 400 circa per il mutuo per la casa in cui vive lei con i figli.
Dovendo pagare (da 6 mesi) anche € 300 al mese per l’affitto del mio alloggio condiviso, necessario per me per condurre una vita decente e soprattutto per incontrare i miei figli e poter dormire ogni tanto con loro, come può capire mi rimangono circa € 100 al mese per mantenermi in vita (cibo, trasporti etc.) e soddisfare le esigenze dei figli quando stanno con me.
Come fai a vivere con € 100 al mese? 
E’ ovviamente impossibile! dunque arrotondo facendo lavori in nero (imbiancatura, piccole riparazioni, dog sitter, lavapiatti la sera ed altro) perché mi sono indispensabili per mantenermi dignitosamente e garantire il minimo rapporto con i bimbi. Avevo qualche migliaia di euro di risparmi da parte ma li ho praticamente già esauriti.
Le condizioni della separazione per i figli quali sono? 
Ho dovuto accettare di vederli a week end alternati, nonostante viva io a 2 km da loro, di averli 3 settimane piene nelle vacanze estive, e alternativamente per le vacanze natalizie e pasquali!
Mi chiedo dove sia l’affidamento condiviso in tutto ciò quando posso passare con loro solo 70 giorni all’anno su 365!
Com’è il rapporto con loro? 
Potrebbe essere migliore: quando li prendo (perché varie volte lei mi ha avvisato che erano ammalati o indisposti) son sempre rigidi, vestiti da straccioni e parlando con loro con calma ho la sensazione che – qualcuno in famiglia (la madre sta frequentando un altro uomo che spesso dorme nella “nostra” casa!), penso alla suocera in particolare ma alla stessa madre – parli sempre male di me!
E’ felice? 
Dopo un periodo devastante sto solo cercando di recuperare me stesso e di non finire alla Caritas.

di Marcello Adriano Mazzola | 11 gennaio 2015

Nuove regole per l’assistenza, varate dalla Cassa Forense.

Con uno stanziamento annuo di 60 milioni di euro, la Cassa nazionale di previdenza forense, ha avviato il Nuovo Regolamento per l'assistenza: si tratta di un ventaglio di interventi per gli avvocati che riguarderà tanto prestazioni «in stato di bisogno», quanto misure per sostenere famiglia, salute e professione.
Ad approvarlo il Comitato dei delegati dell'Ente pensionistico presieduto da Nunzio Luciano, che considera il provvedimento «il più importante passo verso un nuovo paradigma di welfare forense». Quanto varato, forte di un incremento di risorse da 20 a 60 milioni, costituisce, afferma Luciano, «lo strumento operativo attraverso il quale si verrà incontro alle esigenze» dei legali italiani la cui più recente stima, a quanto verificato dall'agenzia Ansa, è di circa 210mila, in considerazione del consistente afflusso di iscrizioni dei mesi scorsi, diretta conseguenza dell'obbligo di figurare negli elenchi degli Albi e della Cassa indipendentemente dal reddito conseguito, imposto dalla riforma dell'ordinamento professionale forense (legge 247 del 2012).

martedì, dicembre 30, 2014

Giustizia: Aiga, Ordini avvocati devono rinviare elezioni.

(ANSA) – ROMA, 29 DIC – RINVIARE LE ELEZIONI DEI NUOVICONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI, FISSATE PER METÀ GENNAIO,FINO A DOPO IL PRONUNCIAMENTO DEL TAR DEL LAZIO SULLALEGITTIMITÀ DEL NUOVO REGOLAMENTO, IMPUGNATO PER PROFILI DIILLEGITTIMITÀ CONCERNENTI LE MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO.
È QUESTA – RENDE NOTO L’ASSOCIAZIONE DEI GIOVANI AVVOCATI (AIGA) -LA POSIZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DIFFUSA NEI GIORNI SCORSI ATTRAVERSO UNA CIRCOLARE INDIRIZZATA AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE E A TUTTI I CONSIGLI CIRCONDARIALI DEGLIORDINI DEGLI AVVOCATI (COA).
 “IL MINISTERO HA RACCOLTO LE ISTANZE DI AIGA ED È INTERVENUTOSU QUELLA CHE SI PRESENTA UNA QUESTIONE COMPLESSA – SPIEGA LAPRESIDENTE GIOVANI AVVOCATI NICOLETTA GIORGI -. I CONSIGLI DEGLIORDINI SONO INFATTI CHIAMATI A RINNOVARSI CON REGOLE CHECONFIDIAMO VENGANO MODIFICATE DAL TAR LAZIO, DI FRONTE AL QUALESONO STATE IMPUGNATE”.
IL TAR HA FISSATO L’UDIENZA PER IL 14 GENNAIO E MOLTI ORDINI HANNO CONVOCATO LE ELEZIONI PROPRIO INQUELLA DATA O IN GIORNI VICINI. PER QUESTO, AIGA HA SOLLECITATO L’INTERVENTO DEL MINISTERO E ”IN RISPOSTA DALLA DIREZIONE GENERALE DEL MINISTERO È ARRIVATA LA RICHIESTA DI ADOPERARE LE CAUTELE NECESSARIE PER NON FRUSTRARE L’ESITO DELLE ELEZIONI”.
“ORA – CONTINUA GIORGI – IL TESTIMONE PASSA AI COA, CHEDOVRANNO MOSTRARE RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI PROPRI ISCRITTI ED EVITARE CHE LE ELEZIONI INDETTE POSSANO ESSEREINFICIATE DAL SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DEL TAR. GLI ATTUALI CONSIGLI DEGLI ORDINI SONO GIÀ IN PROROGA DA UN ANNO A SEGUITODELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 247/12: UN MESE IN PIÙ NON FARÀ DI CERTO UNA GRANDE DIFFERENZA. IN OGNI CASO, SARÀCONSENTITO ALL’AVVOCATURA DI VOTARE CON REGOLE CERTE E SPERIAMOMIGLIORI DI QUELLE ATTUALI. L’ATTUALE REGOLAMENTO INFATTIIMPEDISCE IL RICAMBIO GENERAZIONALE, LA DIALETTICA E CONDANNA ILGENERE FEMMINILE AD UNA MINORANZA COSTANTE”.
QUESTO ACCADEPERCHÈ “IL NUOVO REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEI CONSIGLI DEGLIORDINI HA INTRODOTTO IL VOTO DI LISTA: UNA SCELTA CHE CONSENTE A POCHI NOMI ‘ECCELLENTI’, FORTI DI PICCOLE MA IMPORTANTI SACCHE DI CONSENSO, DI DECIDERE I NOMI DEI RAPPRESENTANTI CHIAMATI A SEDERE NEI CONSIGLI”. (ANSA).

mercoledì, dicembre 17, 2014

Esame Avvocato: Traccia n. 2 Penale.

Traccia n. 2
Il sig. Adamo, appena arrivato nel Paese, acquisito un regolare permesso di soggiorno ottiene il ricongiungimento familiare con la sua convivente more uxorio, sig.ra Eva.
Entrambi trovano lavoro con la mansione di custodi, presso l’oasi naturale floro-zoologica Eden Garden. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il fatto criminoso così si svolge.
La sig.ra Eva viene spinta, con artifizi e raggiri, dal sig. Serpente, noto pregiudicato del luogo, a rubare una particolare varietà di mela da un frutteto biologico riservato ed a marchio DOC (Denominazione Origine Celestiale) e DOP (Denominazione Origine Padreterno).
Divide la refurtiva con il convivente sig. Adamo, presente al momento del fatto, probabilmente col ruolo di palo, secondo la tesi investigativa .
Per non farsi scoprire, subito dopo, il sig. Adamo e la sig.ra Eva si allontanano dal luogo del delitto tentando di camuffarsi a mezzo di quanto hanno a disposizione (foglie di fico ed arbusti) e restano latitanti per un breve periodo.
Non sfuggono a lungo alla giustizia.
Al processo, Adamo dichiara di non aver materialmente realizzato l’apprensione del bene, ma solo di aver goduto dello stesso ignorandone però l’illecita provenienza, trovandosi casualmente sul luogo e, comunque, spinto dalla convivente alla commissione del reato.
Eva, a sua volta, accusa il sig. Serpente di averla ingannata od indotta in errore vantando non ben identificate proprietà benefiche del frutto, molto superiori alle bacche di goji (a titolo di esempio: rimedio contro cellulite, ritenzione idrica, borse ed occhiaie) e comunque di non avere avuto idea né essere stata avvisata che la mela costasse un’ira di Dio.
Il sig. Serpente non rilascia dichiarazioni, avvalendosi della facoltà di non rispondere.
Tutti e tre sono condannati, con l’aggravante dell’associazione a delinquere, seppur in modi differenti, alle seguenti pene:
Sig. Serpente, pena di morte, stante la recidiva, poi commutata in ergastolo con isolamento diurno. Sig.ra Eva, licenziamento immediato ed espulsione dallo Stato. Sig. Adamo, licenziamento immediato ed espulsione dallo Stato.
- Il candidato, assunte le vesti del legale dei tre, rediga l’atto più adeguato a tutelare i propri clienti, valutando le diverse posizioni giuridiche in ragione della possibile ineguale partecipazione personale al pactum sceleris.

n.b.: Autore della spiritosa simulazione di traccia penalistica è il Collega Domenico Errigo.

lunedì, dicembre 15, 2014

Avvocatura, tutti contro tutti!

Tempo di rinnovo dei vertici nell'avvocatura. E, come ogni periodo pre-elettorale che si rispetti, il clima si fa incandescente.
A poco più di un mese dalle elezioni è già l'ora del tutti contro tutti. Associazioni e ordini contro il Cnf per il regolamento sulle elezioni dei Consigli dell'ordine, impugnato al Tar; ordini e associazioni contro altri ordini territoriali che si fregiano del ruolo di rappresentanza dei 250 mila avvocati italiani; parte dei quali, tra l'altro, si è vista recapitata sotto l'Albero la richiesta di iscrizione di ufficio della Cassa forense.
D'altra parte, rende bene l'idea di quale sia il clima interno alla categoria la conferenza organizzata il 10 dicembre scorso dall'Ordine degli avvocati di Roma, per presentare a parlamentari ed esponenti del governo le «Proposte al Legislatore per il recupero della dignità della professione forense e per far ripartire l'Italia».
Dove hanno partecipato, tra gli altri, Francesco Greco, presidente dell'Ordine di Palermo, Francesco Caia, presidente dell'Ordine di Napoli, e Alessandro Vaccaro, presidente dell'Ordine di Genova. Riassumendo l'evento in questa frase, scritta in rosso all'interno della locandina: «Cosa chiedono e cosa offrono i 250 mila avvocati italiani ai rappresentanti del governo e del parlamento».
Al di là del disegno di legge (sui compensi professionali con l'ennesimo tentativo di ritorno al «pre-Bersani») che è stato presentato ai (pochi) politici presenti, volendo leggere tra le righe, in palio c'era ben di più: la necessità di legittimare il secondo mandato da presidenti dei rispettivi ordini da parte di Vaglio, Greco e Vaccaro.
Ma soprattutto, la dura scalata che si appresta a giocarsi Francesco Caia, dato in corsa per la prossima presidenza del Consiglio nazionale forense.
Insomma, tutti temi, questi, che sicuramente devono stare molto a cuore ai 250 mila avvocati italiani.

tratto dal quotidiano "Italia Oggi"

domenica, dicembre 14, 2014

LETTERA APERTA, DA PARIGI, AGLI AVVOCATI ITALIANI.

Vi scrivo da Parigi, dove vivo e lavoro; generalmente mi occupo di filosofia ma, da anni, mi diletto anche nello studio dei sistemi giuridici.
E’ noto a tutti, e spero che sia da tutti condiviso, che il presupposto di ogni sistema giuridico democratico è che sia rigorosamente rispettato e garantito il principio della separazioni dei tre poteri fondamentali: il potere legislativo (che fa le leggi), il potere esecutivo (che le leggi le fa eseguire), il potere giudiziario (che le leggi le fa applicare, sanzionando chi le trasgredisce).
Condizione oggettiva ed ineludibile per l’esercizio delle libertà fondamentali dei cittadini è che questi tre poteri restino rigorosamente separati ed ho sempre guardato con sincera ammirazione alla vostra Costituzione per il modo, esemplare, con cui realizza la loro separazione.
Sono a conoscenza che alla fine del 2012 è stata approvata dal vostro Parlamento – con l’entusiastico sostegno del vostro Consiglio Nazionale Forense e della gran parte dei Consigli dell’Ordine – la legge di riforma della vostra professione.
Se non ho capito male è la legge che dovrebbe consentirvi di esercitare il vostro mestiere in maniera coerente con i principi fondanti della vostra democrazia, perché è a voi avvocati che la vostra Costituzione assegna il compito, esaltante, di assicurare il rispetto della legalità e l’attuazione concreta del diritto di difesa che è il presupposto dei principi di eguaglianza e di libertà.
Ho però dovuto constatare che al Consiglio Nazionale Forense la legge del 2012 assegna tutti e tre quei poteri: quello legislativo (con l’adozione del codice deontologico e dei tanti regolamenti attuativi della legge), quello esecutivo (per fare eseguire sia il codice deontologico che i regolamenti), quello giudiziario (essendo giudice speciale che pronunzia le sue sentenze “in nome del popolo italiano”). Mi auguro che da parte di voi avvocati italiani vi sia una reazione forte ed orgogliosa e che vogliate unanimemente richiedere al vostro Parlamento di modificare questo incredibile sistema.
Se, invece, continuerete a subirlo silenziosamente, mettereste a rischio la vostra stessa sopravvivenza perché ne sarebbe travolta la vostra credibilità sociale non essendo davvero comprensibile per la società civile che proprio la legge fondamentale degli avvocati sia così grossolanamente lesiva del principio della separazione dei poteri e, dunque (chiedo scusa se mi ripeto) delle regole fondanti della democrazia.
Se potessi mi impegnerei personalmente al vostro fianco; mi dispiace però di non poterlo fare, per tre motivi: non sono avvocato (faccio il filosofo), non sono italiano (sono francese) e, purtroppo…. sono morto da oltre due secoli.
Con i più cordiali saluti, Vostro devoto
Charles Luis de Secondat, barone de La Brede
(per gli amici, più semplicemente, Montesqieu)

domenica, dicembre 07, 2014

LA VIGNETTA DELLA DOMENICA.

......STIAMO ASPETTANDO!!!!!!!!!!!!!!!

ANF: PRESENTATO RICORSO AL TAR SU REGOLAMENTO ELETTORALE FORENSE.

“A difesa del pluralismo e della rappresentanza all’interno dell’Avvocatura, l’Associazione Nazionale Forense ha impugnato di fronte al Tar del Lazio il regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. E’ una decisione che si è resa inevitabile in quanto il regolamento è una sorta di ‘Italicum’ in salsa forense, di cui ripropone le storture, con candidature calate dall’alto e meccanismi che favoriscono le maggioranze bloccate. E’ grave e preoccupante che il Ministero della Giustizia non abbia inteso ascoltare i pareri delle associazioni forensi e addirittura quelli delle Commissioni Giustizia del Senato e della Camera, fissando delle regole che contrastano in modo palese con la legge di riforma forense oltrechè con i princìpi costituzionali della rappresentanza".
Lo dichiara Ester Perifano, segretario generale dell’Associazione Nazionale Forense.
“La riforma – continua Perifano - prevede che ciascun elettore possa esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere e richiamando l’art.51 della Costituzione dispone che almeno un terzo dei consiglieri eletti appartenga al genere meno rappresentato. Consente che la disciplina del voto di preferenza debba prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi. L’errore di fondo del regolamento ministeriale, e per questo illegittimo , è ritenere che il limite indicato sia un limite minimo, mentre è del tutto evidente che si tratta di un limite massimo. Questo regolamento elettorale capestro, inoltre, favorisce un voto di lista, che consente di votare in blocco con un ‘click’ la totalità dei candidati. Viene azzerata la tutela del voto limitato e stroncate le candidature singole, che rifiutando gli accordi ‘di corrente’ potevano essere portatrici di posizioni libere e autonome”.
“Il voto di lista – aggiunge Perifano - addirittura lede uno dei principi basilari di ogni votazione che si possa definire democratica, cioè la segretezza del voto, e viene meno il rispetto della parità di genere con l'arrotondamento al ribasso delle quote. Tra le conseguenze del sistema lo svilimento delle specificità femminili, costrette, per essere elette, ad accodarsi al candidato di spicco”.
“Confidiamo che giunga in tempi rapidi una sospensiva da parte del giudice amministrativo, in modo da limitare i danni potenziali di un regolamento da controriforma, ritagliato sulle esigenze di chi vuole una avvocatura cristallizzata e autoreferenziale” – conclude Perifano.

(Associazione Nazionale Forense, comunicato stampa 4 dicembre 2014)

venerdì, dicembre 05, 2014

Comunicato stampa congiunto dell'OUA e dell'ANM.

COMUNICATO STAMPA

GIUSTIZIA, OGGI INCONTRO MAGISTRATURA-AVVOCATURA PER UN’EFFICACE RIFORMA DELLA MACCHINA GIUDIZIARIA.
OUA E ANM CONVERGONO IN UNA RICHIESTA AL GOVERNO RENZI E AL MINISTRO ORLANDO: PRIORITARIO INVESTIRE SUL PERSONALE E LE STRUTTURE.
OCCORRE RIEMPIRE I VUOTI D'ORGANICO DEI MAGISTRATI E ASSUMERE NUOVI CANCELLIERI. SI SBLOCCHI IL TURN OVER, PIANO SPECIALE PER L’EDILIZIA E L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA.
SUL FRONTE DELLE RISORSE: TUTTO CIÒ CHE SI GENERA CON IL CONTRIBUTO UNIFICATO DEV'ESSERE INVESTITO PER LA MODERNIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA. Oggi si sono incontrati a Roma la Giunta dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura e l’Associazione Nazionale Magistrati.
Alla fine della riunione, Oua e Anm hanno espresso una valutazione positiva sul confronto intrapreso. Un dialogo che deve proseguire per avviare un percorso di riforme condivise nell’interesse dei cittadini.
Fissati alcuni punti di convergenza per modernizzare in modo efficace la giurisdizione: servono investimenti per personale e strutture, necessario rivedere la finalità e l’uso delle risorse che derivano dal contributo unificato e dal FUG.
Ecco alcune priorità per il Governo Renzi e per il ministro Orlando: si sblocchi il turn-over, si coprano i vuoti di organico della magistratura e si provveda ad assumere nuovi cancellieri, si avvii un piano straordinario per edilizia e l’innovazione telematica e tecnologica.
Quanto alle risorse, sia destinato al settore giustizia quanto si ricava dall’attività giudiziaria. Altrimenti, tutte le riforme che metteremo in campo a livello procedurale rischiano di essere inutili, di rimanere “lettera morta”.
Roma, 4 dicembre 2014

E' quasi Natale, anche nei Tribunali..........

giovedì, dicembre 04, 2014

Delibera assunta dal COA di Firenze, nella tornata del 03 dic. 2014.

Il Consiglio, su relazione del Presidente, Avv. Sergio Paparo,
- vista la comunicazione del Presidente del COA di Roma del 29.11.2014 (prot. 16205 - all. 1);
- rilevato che l’iniziativa pubblica in oggetto ha dichiarato contenuto di politica forense;
- considerato che:
a) il recente Congresso Nazionale Forense ha, allo stato, confermato l’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana quale organo di rappresentanza politica che dovrà agire, nell’interlocuzione esterna, di concerto con il Consiglio Nazionale Forense e la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense;
b) il Coordinamento Nazionale degli Ordini e delle Unioni era stato costituito, dopo il Congresso Nazionale Forense di Bari del 2012, quale momento di confronto fra i Consigli degli Ordini e le Unioni Distrettuali esclusivamente sulle tematiche istituzionali, con specifico riguardo all’attuazione della nuova legge professionale forense ed al fine di favorire una più efficace interlocuzione con il Consiglio Nazionale Forense nella fase della predisposizione dei regolamenti attuativi della legge 247/2012 e dei pareri da rilasciare al Ministro della Giustizia ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge stessa; conseguentemente è improprio ed indebito, oltre che lesivo delle determinazioni congressuali, il ruolo di interlocutore politico che il Coordinamento pretende di svolgere, arrivando addirittura ad evocare una rappresentanza generale dei 250.000 avvocati italiani (come si evince dalla stessa locandina di presentazione dell’iniziativa del 10 dicembre p.v.) che mai gli è stata conferita; 
c) la compartecipazione alla Conferenza della Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense è assolutamente inopportuna e non risulta che la stessa sia stata oggetto di discussione, e neppure di preventiva informativa, nel Comitato dei Delegati;
d) risulta che la partecipazione del Presidente dell’OUA nella fase degli interventi programmati è stata indicata nella locandina di presentazione della Conferenza senza che lo stesso Presidente dell’OUA ne sia stato neppure informato e, dunque, senza alcuna sua autorizzazione;
DELIBERA 
di non partecipare alla Conferenza del 10 dicembre 2014 in Roma e di dare diffusione della presente determinazione al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, all’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, alle Associazioni Forensi maggiormente rappresentative ed a tutti i COA d’Italia.
Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell’Ordine.
Il Presidente
La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 17,25.

Comunicato del 2.12.2014 del Delegato OUA avv. Serena Botta.


Il 27 e 28 novembre u.s. si è tenuta a Roma la seconda assemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, la prima dall’insediamento del nuovo Presidente Avv. Mirella Casiello e della nuova Giunta.
Durante i lavori assembleari, articolati in due giornate, si è ampiamente dibattuto sulle recenti riforme che hanno interessato l’Avvocatura e sulle prossime incombenti.
In particolare l’assemblea ha discusso in merito alla proposta di rincarare ulteriormente il contributo unificato con la legge di stabilità, evidenziandone le ben note ragioni di opposizione; ha espresso la propria contrarietà alle ipotesi di deregulation prospettate nelle anticipazioni sul Ddl concorrenza, auspicando un dialogo costruttivo con il mondo politico.
Infine, è stato ampiamente affrontato il tema del nuovo regolamento elettorale per il rinnovo dei COA, ribadendo la necessità di garantire democrazia e pluralismo, nonché tutela delle minoranze.
Al termine dei lavori è stato adottato un deliberato, che, su invito del Presidente dell’Oua, porto alla Vostra attenzione sotto forma di sintetico estratto:  L'assemblea dell'Oua, riunita a Roma, il 27 e 28 novembre, con il suo deliberato ha criticato la proposta di rincarare il contributo unificato con la legge di stabilità, ribadendo l'assoluta contrarietà a qualsiasi ostacolo frapposto all’accesso alla giurisdizione ed a un ulteriore aumento delle spese di giustizia per i cittadini. Esprime forte opposizione alle ipotesi di deregulation prospettate nelle anticipazioni della stampa sul Ddl concorrenza, e chiede al Ministro Orlando di continuare sulla strada del dialogo tenendo in massima considerazione il ruolo costituzionale dell'avvocatura, che non può essere integralmente sottoposta a mere regole di mercato. 
Infine, il deliberato dell'Oua interviene sul nuovo regolamento elettorale per il rinnovo dei consigli degli ordini forensi, sottolineando che la migliore regola dell'elezione è quella che garantisce la democrazia ed il pluralismo; nel documento, quindi, rileva che detto regolamento, a fronte del dettato normativo, presenta criticità rispetto alla tutela delle minoranze.
Ritengo doveroso, inoltre, informare i colleghi di quanto è emerso durante i lavori assembleari, che, seppur non riportato in un atto ufficiale, è altamente indicativo di quello che sarà il modus operandi dell’OUA nel prossimo futuro.
L'Organismo Unitario dell'Avvocatura, nel prossimo biennio, profonderà il massimo impegno per coinvolgere tutti i colleghi, cercando di organizzare le assemblee OUA nel maggior numero di distretti possibile.
Al contempo ai delegati viene richiesto di fare tutto il possibile per coinvolgere l'avvocatura nel formulare proposte, riflessioni ed interventi; è intenzione dell’OUA inoltre, coinvolgere i colleghi nelle commissioni di studio, già istituite, invitando anche tutte le Associazioni territoriali e circondariali a partecipare, fornire il loro prezioso contributo.
Inoltre l’OUA ha ribadito la ferma intenzione di dare piena attuazione a tutte le mozioni approvate all’ultimo Congresso Nazionale tenutosi a Venezia.
 Durante i lavori assembleari ho potuto constatare la presenza di numerosi colleghi delegati capaci e motivati, ben consapevoli delle problematiche dell'avvocatura, ed, a detta di molti delegati già al secondo mandato, ma anche secondo il mio personale parere, si è percepito un impulso di rinnovamento ed anche di entusiasmo, volto soprattutto a favorire la partecipazione del maggior numero possibile di colleghi.
L’OUA ritiene oggi che l’unica via di sopravvivenza alla decimazione della categoria, causata dal mercato interno e dalla crisi, passi attraverso la partecipazione e la consapevolezza delle delicate questioni che involgono l’Avvocatura e che sia giunto il momento di capire che ognuno deve dare il proprio contributo e che non ci si potrà aspettare solo dagli altri la risoluzione dei nostri problemi.
In quest’ottica rinnovo il mio personale invito a tutti i colleghi a ritenermi a loro disposizione per ogni iniziativa, proposta, o anche semplice osservazione o ben accetto consiglio, al fine di realizzare la massima partecipazione ed espletare in modo concreto, e mi auguro utile, le mie funzioni di delegato nel preminente interesse del nostro Ordine.

avv. Serena Botta
(Foro di Trani)

lunedì, dicembre 01, 2014

Legge Stabilità: nuovo balzello sulle cause fino a €. 1.033.

Le notifiche si pagheranno anche per le controversie fino a 1.033 euro di competenza del giudice di pace.
Lo prevede un emendamento del governo al disegno di legge di stabilità per il 2015 (atto camera 2769-bis), approvato in commissione bilancio della camera, che ha licenziato il testo per l’aula.
Si tratta di una modifica all’articolo 10 del ddl stabilità, dedicato alle misure per l’efficienza del sistema giudiziario.
Il testo originario si limitava a istituire presso il ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2015, di 90 milioni di euro per l’anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, e anche per il completamento del processo telematico. L’emendamento tocca le tasche dei cittadini, che si rivolgono al magistrato onorario.
Nella versione attuale le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di 1.033,00 euro e gli atti e i provvedimenti a esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato. In sostanza ci si limita a pagare 46 euro di contributo unificato, come previsto dal Testo unico delle spese di giustizia.
Con la modifica a questo balzello si aggiunge l’obbligo delle parti di sostenere i costi di notificazione richiesti agli ufficiali giudiziari (spese di spedizione e indennità di trasferta) anche nelle cause e attività conciliative in sede non contenziosa davanti al giudice di pace, di valore inferiore a 1.033 euro.
Diventa più caro impugnare una multa o iniziare una causa di valore molto basso, in quanto si deve sostenere il costo delle notificazioni.
Si noti che con la soppressione delle sedi distaccate dei tribunali e quindi degli ufficiali giudiziari presso le sedi distaccate stesse, una notifica a mani del destinatario potrebbe risultare molto cara in termini proporzionali.
Secondo l’emendamento, infatti, viene aggiunto un comma all’articolo 46 della legge 374/1991, nel quale si prescrive che per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovute dal notificante.
 Con un subemendamento del relatore al ddl, si precisa che le somme che saranno incassate, grazie al nuovo balzello, saranno utilizzate dal ministero della giustizia per garantire la funzionalità degli Uffici Uepe (uffici di esecuzione penale esterna).

Fonte: Antonio Ciccia, Italia Oggi