mercoledì, gennaio 28, 2015

Maltrattamenti in famiglia e "ne bis in idem".

RICEVIAMO DALL'AUTRICE E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO
Nota a Cassazione Penale, Sez. VI, 10 dicembre 2014 n. 51212 di Fabiana Belardi
La Cassazione affrontando il caso di maltrattamenti in famiglia, si trova a dover prendere una posizione profonda sul tema dai risvolti civilistici e penalistici. Nel caso specifico, una donna e il figlio sono vittime di maltrattamenti abituali da parte del convivente.
All’uomo vengono contestate in appello le condotte lesive punite nei delitti contro la famiglia e la persona, condannandolo per reato continuato ex art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi),582 (Lesione personale), 585,576, 612 (Minaccia) c.p.
Alla condanna, il convivente ricorre anche per il ne bis in idem, essendo già stato assolto per gli stessi fatti in precedenza; contesta, inoltre, la continuazione, affermando l’esistenza di soli due atti violenti senza una volontà unitaria abituale di prostrazione delle vittime.
Il codice penale disciplina il reato di maltrattamenti familiari all’art. 572 e partendo da esso, il decisum si muove seguendo un iter particolare.
Per la natura abituale del reato di maltrattamenti in famiglia, il comportamento criminoso viene valutato nei suoi effetti e nel modus operandi del reo, essendo a condotta plurima, caratterizzato dalla reiterazione nel tempo di più condotte identiche e omogenee lesive.
Fondamentale è, allora, l’acquisizione nella valutazione di atti precedenti che siano dimostrativi della condotta lesiva retroattiva, per la configurabilità della fattispecie, anche se già oggetto di sentenza irrevocabile di assoluzione.
Crollando il ne bis in idem, il percorso degli ermellini evidenzia l’importanza data alle azioni anche precedenti, nella valutazione dell’aspetto storico degli eventi e della gravità delle condotte illecite con elementi simili, identici e connotati da continuità.
Infatti, come già disposto più volte in materia, la Corte rimarca che ex art. 649 c.p.p. sussiste il divieto di un secondo giudizio qualora vi sia una corrispondente uguaglianza storico-naturalistica del fatto di reato nei suoi elementi costitutivi di condotta, evento e nesso causale, nonché in merito alle circostanze di tempo, luogo e persona.
Considerando l’assoluzione nel caso di reato abituale come assoluzione con riserva, come da autorevole dottrina, la Corte elabora un principio importante, per cui la condizione che ha portato alla dichiarazione giudiziale di non punibilità viene meno qualora vi siano azioni che valutate insieme alle precedenti siano retroattivamente rilevanti giuridicamente per la configurazione della fattispecie in esame.
Pertanto, il ricorrente vede rigettato il ricorso, essendo le sue condotte reiterate, in continuità esecutive, di sopraffazione, costanti e sorrette dalla volizione di soggezione psicologica e sofferenza della persona di famiglia.
Fabiana Belardi

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