domenica, ottobre 11, 2020

La cancellazione dell’avvocato dall’albo (anche se volontaria), determina automaticamente l’interruzione del processo.

 

Cass. Civ. Sez. VI-3 –  Ord. n. 21359/2020 del  06/10/2020 – Presidente: De Stefano – Relatore: Cricenti.

La questione, controversa in passato, ha trovato una soluzione nella decisione delle Sezioni Unite n. 3702/2017 secondo cui: “un'interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 301, co. 1, cpc porta ad includere la cancellazione volontaria suddetta tra le cause di interruzione del processo, con la conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al relativo suo venir meno o fino alla sostituzione del menzionato difensore”.

Precisano le Sezioni unite che non rileva la causa della cancellazione: “quanto all'asserita inapplicabilità dell'art. 301, comma 1, cpc, si può obiettare che la norma può essere intesa come disposizione che distingue le ipotesi non già in relazione alle cause del venir meno dello ius postulandi (se connesse o non al loro verificarsi entro la sfera di dominio del difensore), ma alla perdita dello status di avvocato e procuratore legalmente esercente, non importa per quale causa (che sia volontaria o non lo sia)”(Cass. Sez. Un. n. 3702/2017).

Ciò detto, e posta l’equiparazione della cancellazione volontaria alle altre cause di interruzione, è altresì regola quella per cui la causa interruttiva “determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; ove, tuttavia, il processo sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell'evento morte, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 cpc, mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza”(Cass. n. 1574/2020).

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