Corte Cassazione Civ., Sezioni Unite, sent. del 18 settembre 2020, n. 19596.
Le Sezioni Unite, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto:
"Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 -bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 -bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".
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