giovedì, agosto 28, 2014

Oua, taglio ferie? bene se denuncia pigrizia giudici. Ministro dia segnale di discontinuita'.

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - "Se la proposta del presidente del Consiglio di ridurre le ferie e' un modo indiretto di denunciare la scarsa produttivita' di diversi magistrati, allora la consideriamo una provocazione utile: e' necessario e importante che i giudici lavorino di piu' per contribuire cosi' alla riduzione dei tempi dei processi".
Cosi' l'Organismo unitario dell'avvocatura replica al tweet di ieri di Matteo Renzi. "Basta con il luogo comune sugli avvocati causa delle lungaggini: e' un falso, anzi l'avvocatura vuole essere protagonista del cambiamento. Ma le soluzioni devono essere adeguate ai problemi, non 'pannicelli caldi' o misure controproducenti come e' stato in passato o, come temiamo, possa ripetersi anche con i provvedimenti imminenti", avverte l'Oua.
Al ministro della Giustizia si chiede di dare "un importante segnale di discontinuita' con il passato" presentando ufficialmente il progetto sulla giustizia civile prima del Consiglio di ministri.
E intanto l'Oua esprime la sua opposizione ad alcuni interventi che si prospettano, a cominciare dall'allargamento delle competenza del tribunale delle imprese, dall'istituzione del tribunale della famiglia e dall'introduzione di "inutili filtri in appello e Cassazione". (ANSA).

lunedì, agosto 18, 2014

Riforma della giustizia: cause troppo lunghe, di chi è la colpa?

In attesa del Big Bang (l’annunciata ripartenza renziana col botto) leggiamo con piacere alcune timide esternazioni propositive del Guardasigilli che preludono allo sviluppo dei 12 punti della riforma renziana della giustizia.
In Italia abbiamo un carico pendente processuale mostruoso (oltre 5 milioni), gran parte del quale concerne i processi civili. Molti concentrano l’attenzione sui processi penali, i politici soprattutto perché sanno di poterne essere coinvolti.
Sono invece i processi civili ad essere fondamentali per l’esistenza delle persone, decidendo la sorte di un matrimonio, di una convivenza more uxorio, di un affidamento, di un’adozione, di una curatela, di un amministratore di sostegno, di un creditore che potrà continuare a sopravvivere solo se riuscirà a recuperare un suo dato credito, di un proprietario di una casa ove necessiti di rientrare in possesso dell’immobile dall’inquilino moroso, di un mutuatario o di un correntista ove si sia accorto di avere versato decine di migliaia di euro all’ennesima banca usuraria.
I processi civili sono centrali per la vita di tutti noi.
Ed è raro che chi sia uscito da una causa possa raccontare di avere vissuto un’esperienza straordinariamente felice.
Vi svelerò subito che per i magistrati vigono termini dilatori (ossia decidono quando gli aggrada) mentre per gli avvocati i termini sono perentori.
I magistrati incorrono in responsabilità virtuali (azione indiretta, peraltro col filtro), gli avvocati in responsabilità reali (azione diretta e senza filtro).
I magistrati non hanno orari (perché possono apparire in tribunale alle 9,30 e sparire alle 12,30?), gli avvocati si impongono orari ferrei per osservare tutte le scadenze perentorie e le ire dei clienti. Quanto alla durata temporale di una causa vige una leggenda metropolitana secondo cui “le cause son lunghe per colpa degli avvocati”, tant’è che si è formato l’aforisma “causa che pende, causa che rende”.
Ma spiegherò perché è infondata. Partiamo dalla principale argomentazione: il processo civile è governato esclusivamente dal giudice. Non dagli avvocati.
I tempi processuali sono dettati dal giudice. Il codice di rito (processuale civile) consente solo agli avvocati nelle cause ordinarie di fissare la prima udienza nel rispetto del termine di almeno 90 giorni dalla notifica (o dimezzato se dinanzi al giudice di pace o su richiesta).
Spesso però tale udienza indicata dal difensore a circa 90/100 giorni viene poi spostata d’ufficio dal tribunale, sovente alle calende greche!
Nel caso di altri riti processuali (introdotti col ricorso e non con atto di citazione) è direttamente il giudice a fissare la prima udienza e di rado avviene a breve, anche in riti che pretenderebbero la massima celerità.
Spesso mi è capitato di assistere sgomento a fissazione di udienze a 120, 150, 180 giorni in processi quali il ricorso cautelare d’urgenza o l’Accertamento Tecnico Preventivo (Trib. Prato) o quali il processo sommario di cognizione ex art. 702 bis cod. proc. civ.(ancora Trib. Prato; Trib. Acqui Terme) che pretendono celerità, altrimenti vanificando i diritti delle parti.
Dinanzi a tali comportamenti negligenti l’avvocato è inerme, potendo limitarsi a fare un’istanza dove evidenzia l’urgenza. Istanze sempre rigettate. La forma del processo è poi a dir poco barocca e distante abissalmente da una definizione pragmatica della lite e dunque dei diritti.
Alla prima udienza quasi mai il giudice mostra di conoscere il fascicolo (che spesso non ha neppure aperto), così limitandosi a concedere i termini per le memorie (tra cui quelle istruttorie). Segue l’udienza in cui si dovrebbe discutere di queste istanze e/o delle eccezioni.
A questa fondamentale udienza il giudice mostra ancora una volta di non conoscere il fascicolo tant’è che nove volte su dieci si riserva di decidere. A quel punto il giudice, senza che incorra in alcun termine perentorio, con calma decide.
Passano i mesi nella quiete e nella sospensione dei diritti. Nello stesso modo i giudici depositano la sentenza quando gli aggrada perché il termine loro è dilatorio.
Il risultato è che spesso trascorrono almeno 3 mesi sino a 1 anno. I giudici abusano delle nomine dei consulenti tecnici (allibente e abnorme la prassi nel diritto di famiglia) spesso delegandogli di fatto le decisioni. E le parti processuali pagano, inermi.
Le vendite degli immobili vengono delegate onerosamente e senza veri controlli all’Istituto Vendite Giudiziarie per anni (e difatti non hanno interesse a che l’immobile si venda) e le parti processuali pagano.
Gli avvocati non sono pagati a cottimo (il tariffario “a udienza” non vige da molti anni) e non hanno intenzione alcuna ad allungare il brodo ma soprattutto non ne hanno il potere.
Riformare la magistratura verso una maggiore responsabilità, organizzazione e diligenza (anche se nessuno pretende che siano virtuosi e brillanti come il dott. Buffone e la dott.sa La Monica di Milano) è il primo passo da affrontare per dimezzare i tempi delle cause.
Perché dunque l’avvocatura è chiamata a rispondere delle negligenze altrui?
Alziamo dunque un velo sulle leggende metropolitane e sul Vaso di Pandora!

di Marcello Adriano Mazzola | 18 agosto 2014

martedì, agosto 12, 2014

Deontologia: illecito l’uso della sigla “p. Avv.”, perchè non sufficiente a chiarire il proprio status di “praticante avvocato”.

Integra illecito disciplinare la condotta del praticante avvocato che, anche nella propria corrispondenza, si limiti ad aggiungere l’iniziale “p.” alla parola “avvocato”, trattandosi di informazione equivoca e comunque decettiva cioè idonea a trarre in inganno o in ogni caso a fondare false aspettative, quindi non veritiera e non corretta (Nel caso di specie, all’incolpato è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi quattro).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 20 marzo 2014, n. 41

venerdì, agosto 08, 2014

GIUSTIZIA, OUA: BASTA CON LA DISINFORMAZIONE SUGLI AVVOCATI.

L’Organismo Unitario dell’Avvocatura critica con decisione l’articolo di Federico Fubini pubblicato ieri da Repubblica sulle ragioni della scarsa competitività dell’Italia.
Tra le cause l’economista fa riferimento a uno dei soliti luoghi comuni, quello dei supposti benefici per gli avvocati per la lunga durata dei processi.
«È una sciocchezza enorme – attacca Nicola Marino, presidente Oua – è uno di quei luoghi comuni che a forza di essere ripetuti sono entrati con decisione anche nelle aule universitarie, con la conseguenza che anche esperti giornalisti economici li riportano in articoli di analisi sulla crisi del sistema-Italia, con l’aggravante di pubblicarli pure su uno dei più diffusi giornali del nostro Paese. Gli avvocati dalla lunghezza eccessiva delle cause ottengono solo danni: nessun vantaggio economico, anzi, spesso perdite considerevoli. È bene ricordare che i legali sono molto penalizzati dai ritardi dei pagamenti: dagli enti pubblici, dalle imprese e dai privati cittadini. Tutto ciò senza considerare, appunto, la lunghezza dello stesso procedimento giudiziario».
«Purtroppo articoli come questi oltre a danneggiare l’avvocatura, mettendone in discussione il ruolo e il prestigio – conclude Marino - hanno anche il considerevole effetto di distrarre l’opinione pubblica dai veri problemi della crisi economica e della giustizia, anche per quanto riguarda il recupero di efficienza ed efficacia della macchina giudiziaria per il rilancio della competitività del Paese. Lo stesso Fubini, in un tweet, ammette di essersi sbagliato perché, “la norma è cambiata” e precisa, scusandosi con l’avvocatura, il che è apprezzabile, che “le tariffe non (sono) più parametrate alla durate dei processi”. Vista la “correzione”, e non volendo fare altre polemiche, sarebbe un gesto significativo che Fubini chiarisse anche su Repubblica e che magari si confrontasse su questi temi con l’avvocatura, entrando nel merito della crisi della nostra giustizia civile, magari analizzando le molte proposte avanzate dall’Oua in questi mesi al ministro Orlando (ultimo incontro mercoledì scorso), proprio per ridurre i tempi delle cause».

Roma, 8 agosto 2014

giovedì, agosto 07, 2014

Deontologia: La determinazione della sanzione disciplinare nel caso di concorso di illeciti.

In tema di procedimento disciplinare, la sanzione è determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati, e non già per effetto di un computo meramente matematico ovvero in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, per i quali la pena per il reato più grave andrebbe aumentata per effetto della continuazione formale ritenuta, cosicché si debba determinare quantitativamente l’aumento operato sulla pena base per ogni violazione.
Va pertanto escluso l’obbligo del C.d.O. di collegare le violazioni deontologiche a singole pene, dovendosi invece determinare la sanzione e la sua misura nel complesso idonea in base alla valutazione complessiva dei fatti, dei comportamenti, delle qualità e soprattutto del disvalore che gli stessi comportamenti determinano nella classe forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 20 marzo 2014, n. 39.

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, 29 dicembre 2008, n. 214.

mercoledì, agosto 06, 2014

.....A TUTELA DELLE FERIE DELL'AVVOCATO!

Penalisti: su responsabilità civile magistrati no marce indietro del governo.

"Come penalisti italiani concordiamo con l'iniziativa del governo, che dalle linee guida appena pubblicate sembra raccogliere alcune delle indicazioni che abbiamo sempre dato in tema di eliminazione filtro e rideterminazione delle ipotesi di responsabilità. La cosa fondamentale è ora che il governo e le forze politiche non si facciano condizionare dalle prese di posizione ipercorporative che sono venute immediatamente dall'Anm e dai suoi corifei, e che questa riforma vada in porto nella maniera più significativa".
 Lo ha dichiarato il presidente dell'Unione Camere Penali, Valerio Spigarelli, commentando le linee guida in tema di responsabilità civile dei magistrati pubblicate dal Ministero della Giustizia.
"Questa iniziativa - ha aggiunto - è il primo spiraglio che vediamo nel progressivo sviluppo del progetto di riforma, al quale si contrappongono anticipazioni di ben diverso tenore in tema di prescrizione e appello, ovviamente ancora tutte da verificare, che invece preoccupano assai l'avvocatura penale".
"Il tema - ha proseguito il presidente UCPI - è sempre il medesimo: la politica deve imporre il suo primato, che si deve esercitare però sui principi propri di un sistema penale moderno e avanzato e non sul ricatto demagogico e giustizialista di chi, contro ogni evidenza statistica, strumentalizza le necessità di riforma".
"L'avvocatura - ha concluso Spigarelli - è pronta a fare la propria parte, anche sostenendo le iniziative positive, ma allo steso tempo dichiarando la propria determinazione incrollabile a che non ci siano arretramenti dalla strada intrapresa e a che finalmente si recepisca il monito avanzato da più parti, prima fra tutti la Presidenza della Repubblica, per la realizzazione di una vera riforma di struttura della giustizia".

05 agosto 2014 - fonte ilVelino/AGV NEWS Roma

martedì, agosto 05, 2014

Cassa Forense, la protesta scende in spiaggia: flash mob di avvocati nel Gargano.

Contro gli iniqui contributi obbligatori richiesti dalla Cassa Forense, la protesta degli avvocati sfocia in un “flash mob” in costume da bagno a Rodi Garganico. Per sensibilizzare l’attenzione dell’opinione pubblica sugli iniqui contributi previdenziali obbligatori richiesti dalla Cassa Forense a tutti gli avvocati, compresi quelli più giovani e meno abbienti, la protesta scende in spiaggia.
A Ferragosto tutti coloro che potranno, e in primis gli avvocati presenti sul posto, si ritroveranno presso il lungomare di Rodi Garganico, tutti in costume uniti da una corda, come metafora della situazione causata dall’impossibilità per molti avvocati di far fronte ai costosi ed onerosi contributi previdenziali obbligatori richiesti dalla Cassa di previdenza forense a tutti i legali italiani, a seguito della nuova legge introdotta nel 2013.
Contributi che, per l’appunto, rischiano di “lasciare in mutande” o costume, che dir si voglia, decine di migliaia di avvocati.
Ideatore dell’originale forma di protesta è Eugenio Gargiulo, il 44enne legale foggiano, diventato popolare a livello nazionale per essere stato proclamato, dall’autorevole “Google Zeitgeist”, l’avvocato italiano “più cliccato sul web” (con circa 500.000 pagine web recensite a suo nome dal motore di ricerca Google) già resosi protagonista di altrettanto originali forme di protesta sempre per lo stesso motivo, come quando organizzò una manifestazione che vide alcuni avvocati incatenati dinanzi al Palazzo di Giustizia dauno.
“L’obiettivo che intendiamo perseguire con questo originale evento– spiega l’avv. Eugenio Gargiulo – è sensibilizzare l’opinione pubblica sul “tema caldo” dell’impossibilità per molti avvocati, soprattutto quelli più giovani, di poter affrontare serenamente la propria attività professionale, attualmente messa seriamente a rischio dall’assenza di lavoro e, adesso, anche dall’obbligo per tutti di versare onerosi contributi previdenziali. Non è in questo modo – conclude l’avv. Eugenio Gargiulo- che si risolvono i problemi legati alla disoccupazione giovanile. Vogliamo un intervento serio del Governo nel settore dell’avvocatura.

martedì, luglio 22, 2014

PCT: inammissibile il deposito con modalità telematica del ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. (Trib. Torino, 15 luglio 2014. Est. Rizzi).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 
SEZIONE I CIVILE 
Il giudice,
visto il ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato telematicamente in cancelleria dalla s.r.l. Fallimento Oxxx Cyyyy in data 8.7.14 ed assegnato al giudice in data 15.7.14;
rilevato che, ex art.16 bis L. 17.12.12 n.221, a decorrere dal 30.6.14 nei procedimenti civili dinanzi al tribunale il deposito degli atti processuali con modalità telematiche riguarda solo le parti precedentemente costituite, non essendo contemplato il deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio;
considerato che il Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia in data 30.4.2013 riguardante il Tribunale di Torino, emesso ai sensi dell’art.35 D.M. 21.2.2011 n.44, prevede l’attivazione del processo civile telematico (trasmissione dei documenti informatici) solo relativamente agli atti del giudizio che presuppongono la già avvenuta costituzione delle parti, con esclusione degli atti introduttivi del giudizio civile; 
rilevato, quindi, che alcuna norma dell’ordinamento processuale consente il deposito in forma telematica dell’atto introduttivo del giudizio, con la conseguenza che il relativo ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, posizione che trova già precedente riscontro nella giurisprudenza di merito (Trib. Foggia, 10.4.2014, in Altalex, 2014);
P.Q.M. 
Il giudice, dichiara il ricorso inammissibile.
Torino, 15.7.14.
Il Giudice 
f.to Rizzi 
Provvedimento depositato in data 15.7.14.

domenica, luglio 20, 2014

L'assoluzione di Silvio: il commento di un magistrato.

L’assoluzione in secondo grado di Silvio Berlusconi può essere commentata, come sta accadendo, in mille modi. Quello meno utile mi parrebbe l’assestarsi sul luogo comune che rammenta il rispetto delle sentenze. Di tutte le sentenze e non solo di quelle che piacciono. Perché il problema non è formale. È assolutamente di sostanza.
Lo sintetizzo nella seguente affermazione: il sistema giudiziario è a pezzi. Non solo non funziona, ma non può funzionare, strutturato com’è su barocchismi superati e su di una cultura dello Stato di diritto oramai evanescente. L’azione penale è obbligatoria, dice la Costituzione. Dunque il pubblico ministero, di fronte a ciò che ritiene sia, o che possa rivelarsi, un reato, deve procedere.
Usando la violenza della legge anche nei confronti di chi, sempre secondo la legge, è presunto non colpevole. Giuridicamente non fa una piega. Ma non è più accettato.
La giustizia che deve infliggere sofferenze prima di capire se queste sono giustificate da un’innegabile violazione della legge non funziona in una società che non accetta il comando come espressione di autorità.
La percezione del comando oggi è politica. E la politica subisce troppe ricadute da una decisione giudiziaria per non delegittimarla. Sempre e comunque. La magistratura costituisce un ordine autonomo indipendente da ogni altro potere.
Certo, ma l’indipendenza percepita come libertà dalla regola, come potere di fare tutto, quale che sia l’esattezza storica di una scelta, non può funzionare quando si pretende che tutto risponda a un principio di responsabilità e, soprattutto, di non irreparabilità del danno. Non è accettato il danno, inflitto pur legittimamente ma prima che tutto il controllo processuale sia stato effettuato.
Il Consiglio superiore governa i giudici. Quando è capace di farlo. Quando la sua forza morale e professionale gli consente di essere «altro» rispetto agli interessi particolari che incontra.
Quando la sua funzione costituzionale si fonda su una effettiva autorevolezza politica. Non governa quando si paralizza sulla incapacità di decidere. Il presidente della Repubblica è il presidente, vero ed effettivo, del Consiglio. La sua funzione dovrebbe essere messa, anzitutto dai magistrati, al riparo dallo scontro politico sulla giustizia. Diversamente essa è sprecata. E indebolita.
I magistrati italiani hanno sbagliato molto. Hanno adoperato la vicenda che riguardava la persona di Silvio Berlusconi per difendere il sistema come è. Senza preoccuparsi del suo evidente invecchiamento.
Hanno continuato a correre dietro a parole d’ordine come «unicità delle carriere», senza domandarsi quanto oggi è, nei fatti, già separato il pm dal giudice; e «libertà nell’interpretazione della legge e nell’accertamento dei fatti del processo» senza domandarsi come introdurre, pretendere e applicare, essi per primi, effettivi controlli sulla loro quotidiana professionalità.
Perché solo una professionalità assoluta, impeccabile, verificabile dentro e fuori il processo giustifica un potere così grande presso un’opinione pubblica confusa, sconcertata da troppi pretesti.
L’autoriforma dei magistrati è fallita. Rifiutata da corporazioni fortissime, per le quali la dirigenza di un ufficio è un beneficio canonico, e l’indagine è un orticello concluso che deve dare frutto al suo unico coltivatore; e per le quali la difficilissima questione morale della magistratura deve essere messa da parte, perché è la politica a essere corrotta.
A me pare sia questo un punto di non ritorno. La giustizia deve essere affrontata come grande problema di democrazia del diritto. Dunque dalla politica. Quella che il Paese si sceglie. E alla quale nessuno può fare l’esame del sangue.
La politica deve assumere la riforma delle giustizia come inizio del rinnovamento dello Stato, come capo della matassa istituzionale da sbrogliare.
E deve porre come obiettivo del cambiamento la credibilità delle decisioni in genere. Non la loro esattezza. La credibilità. Che implica un esercizio mite e controllato della forza. E processi, civili e penali, comprensibili.
Semplici quanto è possibile. Processi che dicano subito come il magistrato si è regolato. Rendano univoca la ragione delle sue scelte.
 E consentano una verifica trasparente della professionalità che ha impiegato, o di quella che ha dimenticato.

Giuseppe Maria Berruti
Presidente sezione di Cassazione

Deontologia: Il principio di autosufficienza del ricorso non si applica all’impugnazione avanti al CNF.

Sulla base di un recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il cd principio di autosufficienza del ricorso non si applica all’impugnazione proposta dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, il quale può pertanto prendere in esame, nella sua interezza, la documentazione prodotta nel corso del procedimento, giacché se è vero che i motivi di impugnazione debbono, anche in questo caso, essere specifici, ciò non vuol dire che sia essenziale, a tal fine, l’esposizione dettagliata dei fatti che hanno formato oggetto del precedente procedimento disciplinare di natura amministrativa, essendo sufficiente che quei fatti, nella misura in cui occorra prenderne conoscenza per valutare della legittimità del provvedimento impugnato, risultino acquisiti al giudizio per consentire al Consiglio Nazionale Forense di valutarli (Nel caso di specie, il ricorso risultava mancante della ricostruzione dei fatti da cui scaturiva la vicenda fonte della responsabilità disciplinare).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 18 marzo 2014, n. 28.

sabato, luglio 19, 2014

Abogados, Oua: una decisione sbagliata!

Una sentenza sbagliata, un danno per l’Italia, ma anche per tutti i giovani che rispettano le regole. Questo il primo commento dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura dopo la decisione della Corte Ue di convalidare il titolo di avvocato conseguito in altri paesi dell’Unione Europea.
Ironico e amareggiato, Nicola Marino, presidente Oua: «Se 230 mila vi sembrano pochi! Una malintesa concezione delle liberalizzazioni ha portato la Corte Ue ad una sentenza contraddittoria che invece di impedire che si aggiri l’esame di stato emigrando all’estero, consente a questi professionisti di fregiarsi del titolo conseguito in un’altra nazione. Quindi, nei nostri tribunali continueranno a lavorare oltre che gli avvocati anche gli “abogados”».
«Una scelta sbagliata – conclude Marino - perché danneggia i giovani laureati che con merito rispettano le regole ed è in controtendenza con le proposte sempre più diffuse che mirano all’introduzione del numero programmato all’università per ridurre l’eccessivo numero di legali (avanzate trasversalmente da tutti gli schieramenti politici e sostenute da diversi studiosi anche di matrice liberista). Da oggi il nostro Paese ha un problema in più e la nostra Giustizia pure. Purtroppo, ancora una volta, l’Europa si mostra in controtendenza rispetto alle esigenze e alle peculiarità delle singole nazioni che ne fanno parte».

Cassazione: dopo tre anni di convivenza, la nullità canonica del matrimonio non è piu’ delibabile.

La novità è di quelle significative: laddove ci sia stata una convivenza dei coniugi per tre anni non può essere fatta più valere la nullità dell’atto matrimoniale.
Una linea, quella scelta dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, che desta qualche perplessità nel presidente emerito della Corte costituzionale Cesare Mirabelli:
«Le sentenze ecclesiastiche vengono sottoposte a vincoli ben più restrittivi di quelli che l’ordinamento italiano ha per qualsiasi altra sentenza straniera. E, ciò che è più grave, non si tiene conto della specificità dell’ordinamento canonico».
Come va interpretata questa restrizione?
La pronuncia, intanto, nasce da un contrasto di orientamenti giurisprudenziali della prima sezione della Corte di Cassazione. Le sezioni unite, cioè, sono state chiamate a stabilire un principio di diritto che superasse un conflitto interno. Ora, le sentenze di altri ordinamenti non possono essere eseguite se sono in contrasto con un principio di ordine pubblico. E proprio qui è intervenuta la Cassazione, stabilendo appunto che principio imprescindibile è la convivenza tra coniugi.
Che cosa significa dal punto di vista culturale?
Che il matrimonio inteso come rapporto ha più valore di quello inteso come atto. Mi spiego. Lo spirito del diritto canonico è l’effettivo accertamento della capacità e della volontà genuina delle parti di sposarsi. Il matrimonio nasce e ha alla sua base il consenso: nel profilo canonistico prevale la verità delle cose. In quello statualistico, invece, trionfa la socialità, quello che accade, il fatto che si determina. Ora la Cassazione ci sta dicendo che anche se esiste quel vizio di volontà, ciò che rende valido un matrimonio è l’essere vissuti come coniugi per un certo arco di tempo (e per la precisione 3 anni). La convivenza tra coniugi diventa un valore irrinunciabile legittimando quello che potremmo chiamare un “matrimonio di fatto” e ha tale grado di rilievo e tutela da impedire addirittura che si accerti e dichiari la mancanza di capacità e volontà al momento delle nozze, cioè l’atto consensuale. Si è detto che questa sentenza potrebbe tuttavia tutelare il coniuge più debole, che in seguito all’annullamento potrebbe, per esempio, non recepire gli alimenti. Diciamo che la Cassazione va incontro all’esigenza che non ci siano nullità richieste e pronunciate a molta distanza di tempo (e quando ci sono figli di mezzo), magari portate avanti pretestuosamente per ottenere effetti di tipo patrimoniale. Però rimette anche alla scelta di una parte se eccepire l’esistenza o meno di un contrasto con l’ordine pubblico (il vincolo è che la parte in questione lo faccia dal primo atto di giudizio). E qui si apre, sostanzialmente, a una negoziazione di tipo privato. La verità è che questi problemi nascono storicamente da una mancanza dello Stato.
Quale?
La via che si sarebbe dovuta percorrere da molto tempo è una legge matrimoniale attuativa dell’accordo di revisione del Concordato del 1929, che lo Stato unilateralmente avrebbe potuto porre in essere disciplinando puntualmente la procedura e gli effetti patrimoniali della nullità del matrimonio.

Tratto dal sito: www.avvenire.it

PER NON DIMENTICARE.......

martedì, luglio 15, 2014

"CONGRESSO FORENSE DI VENEZIA: QUALCUNO HA FATTO I CONTI SENZA L'OSTE".

CONGRESSO FORENSE DI VENEZIA: ...che qualcuno abbia fatto i conti senza l'Oste????Ormai giunti a metà luglio, e quindi approssimandosi a grandi passi le ferie estive, che come si sa ci vedono tutti quanti intenti - fortunatamente - ad altre faccende, non posso che pormi, e porvi, qualche interrogativo, che si desume dalle considerazioni che seguono.
I fatti, sull'art. 39 e in generale:1) sull'art. 39, la Commissione Statuto OUA non ha chiuso con un deliberato univoco e unanime, ma ha rappresentato quantomeno due possibili vie alternative, partendo dal proprio documento iniziale, a tutti noto e pluripubblicato;
2) le posizioni emerse nell'ambito della Commissione, rese note dal coordinatore e anch'esse pluripubblicate, sono assai differenziate;
3) all'interno delle singole associazioni si muovono anime diverse - ove più ove meno - e dai dibattiti che si leggono anche qui su FB non pare che vi sia chiarezza sulle posizioni definitive che verranno assunte;
4) in generale, possiamo dire che sino ad oggi non è noto ai più e pubblicato ufficialmente, neppure sul sito del congresso, il programma del congresso stesso, che però taluni conoscono, perchè ho sentito alcuni farvi cenno. Non sappiamo come saranno articolate le 3 giornate congressuali (ad eccezione degli aspetti ludici e conviviali); non sappiamo quali saranno i temi a cui verranno dedicate le sessioni (se sessioni vi saranno); non conosciamo quali tempi saranno dedicati agli interventi dei delegati e congressisti; non sappiamo se e come sia stato riservato spazio adeguato per le elezioni di rinnovo dell'OUA (lo Statuto attuale è a buon diritto vigente, e quindi comunque vanno previste); non sappiamo se vi saranno relazioni e, in caso positivo, di chi; etc.etc. potremmo a lungo continuare;
5) in altre situazioni, e in passato più volte, a questo punto si sarebbero levate alte le voci di molti, tra i rappresentanti associativi, prevalentemente, e anche ordinistici, alcuni, per denunciare quanto sopra e chiedere urgentemente ciò che sarebbe dovuto a tutti noi, ma sorprendentemente tutto tace;
6) vi sono in corso "grandi manovre", in quanto - a tacer d'altro - alcune tra le principali associazioni forensi vedono importanti loro appuntamenti fissati a settembre, proprio prima del Congresso: 6a) UCPI al congresso di Venezia dei giorni 19/21 settembre sarà eletto il nuovo presidente dell'associazione, i programmi dei due candidati sono abbastanza diversi, ma in entrambi non si rinviene alcun particolare favore per un organismo unitario (OUA o qualsivoglia) se non su base federativa. Ucpi è rimasta, quindi, sostanzialmente fedele alle proprie posizioni di sempre, con l'unica variante, non da poco, di ammettere, parrebbe, che nella rappresentanza politica dell'avvocatura siedano anche rappresentanti istituzionali degli Ordini (in passato assolutamente e correttamente ritenuti privi di qualsiasi possibilità di svolgere funzioni politiche). Sul sito dell'UCPI viene censurata proprio in questi giorni, la posizione assunta dall'Ordine di Parma, che ha revocato la propria delibera dell'anno passato e intende versare i contributi Oua e riprendere una attiva partecipazione all'organismo. La attuazione dell'art. 39 LP è anche all'ordine del giorno del Consiglio dei Presidenti, fissato a Roma per il 19 luglio p.v.;6b) AIGA ha fissato il proprio congresso a Foggia nei giorni 26/27 settembre, e si discuterà ovviamente di questo tema (art. 39), dopo le recenti prese di posizione, tra l'altro delle sezioni siciliane, contro le quote riservate. I post di questi ultimi giorni sono abbastanza accesi..... Una decisione finale è rinviata appunto al Congresso. Una bella prova per la nuova dirigenza, quando lo stesso Dario Greco, past president, si sta esprimendo comunque e dovunque contro quote riservate;6c) ANF, che ha già adottato nel proprio Consiglio Nazionale, un deliberato che avalla la soluzione "quotista", ha fissato altro Consiglio Nazionale, proprio in previsione del Congresso, per i giorni 13 e 14 settembre. Io sono contraria, com'è noto, alla soluzione "quotista" o "tripartita" che dir si voglia, anche se portatrice di una posizione minoritaria;6d) AIAF, per quanto ne so, non ha affrontato ex professo il tema dell'art. 39 e di come dovrebbero venire, eventualmente, scelte le Associazioni che avrebbero di sicuro un posto tra le 7 (pardon ora 9) associazioni che avrebbero posto riservato nel costituendo organismo.
7) Le assemblee tra i delegati congressuali eletti, nei vari fori o distretti, per discutere preventivamente i temi congressuali, non si sono tenute, nè sono state già convocate.....se ne parlerà magari a settembre, in tutta fretta, tra un appuntamento associativo e l'altro, quando e se - finalmente - si conosceranno i temi del congresso. E così i delegati saranno "delegati allo sbaraglio" su temi e questioni di cui a livello locale, con i rappresentanti, non si è discusso minimamente, replicando volenti o nolenti il meraviglioso fenomeno del "mandato in bianco" in tutti i sensi;
8) Il CNF è del tutto silente sul punto: sembra totalmente disinteressato alla questione Congresso, quasi come se nella nuova legge professionale che ha tanto propugnato, non ci fosse l'art. 39 e non fosse previsto il Congresso quale massima assise dell'avvocatura italiana;
9) Gli Ordini e le Unioni tacciono anch'essi. Non si interrogano neppure sui temi congressuali e questo è davvero strano. Non sarà che li conoscono già? Il silenzio, ho detto più volte, è foriero di nulla di buono in questi casi.Diceva Andreotti che a pensar male si fa peccato, ma ci si prende.....
10) Tutto tace anche sui regolamenti elettorali per il rinnovo del CNF e degli Ordini....e quindi, malgrado la lettera di sollecito che tanto puntualmente mi è stata sottolineata oramai da tempo dall'amico Antonio Rosa, che affettuosamente sembrava rimproverarmi per aver dato quella notiziola, sembrerebbe che le voci sulla proroga non fossero poi così tanto peregrine.....con tutto ciò che ne consegue.....
11) manca totalmente, in qualunque dirigenza, anche soltanto un barlume lontano di cenno autocritico su di un passato non certo brillante, che ci ha condotti sin qui......(io di certo, in quanto "casta" come qualcuno gentilmente, ma non direttamente, mi ha fatto notare, ho le mie responsabilità - molte, ma non tutte quelle che ora mi vengono strumentalmente attribuite da qualcuno - ma non sono più dirigente dal 2008, e quindi sono passati ben 6 anni nel corso dei quali, mi pare, non ho visto idee brillanti e successi, mentre vedo ora, invece, risorgere miracolosamente dalle ceneri ove siamo stati costretti a buttarle, tante idee e proposte che dal 2003 al 2008 avevamo lanciato....e vedo anche tanti cambiamenti bruschi di posizione a riguardo....a volte fatti con naturalezza e del tutto privi di motivazione...quasi come se chi li fa l'avesse sempre pensata così....è straordinario!)
12) l'avvocatura nel frattempo è stretta da una morsa sempre più forte, tra la crisi generale e la crisi propria....e non vede via d'uscita.... Taluni stanno cercando di affrontare questo periodo nero cambiando moduli organizzativi e tentando di percorrere nuove strade, reinventando e reinventandosi, altri, meno fortunati forse, non hanno intravisto vie da percorrere e, quel che è peggio, nessuno si è dato pena di indicargliele.
Insomma, questo breve bilancio per punti, estremamente sommario, mi fa capire che nessun gioco è fatto, che forse ci si vende la pelle dell'orso prima di averlo cacciato quanto all'art. 39 LP, ovvero si fanno i conti senza l'Oste (l'avvocatura che si vorrebbe rappresentare).
Mi fa capire poi che il ricambio della classe dirigente, ancorchè indispensabile e necessario, non viene affrontato come tema da chi oggi governa....che forse sarà ulteriormente prorogato.....Ciascuno di coloro che mi leggono potrà formarsi la propria opinione sui fatti che ho elencato....così non mi si dirà che voglio condizionare giovani e meno giovani menti......Al pessimismo della ragione ho sempre contrapposto l'ottimismo della volontà, miei cari, ma oggi è proprio dura!

Avv. Michelina Grillo

lunedì, luglio 14, 2014

Professionisti: se il credito è illiquido va scelto il foro del debitore.

Corte di cassazione – Sezione VI civile – Sentenza 10 luglio 2014 n. 15787.

Se non prefissato in una somma di denaro, il credito per prestazioni professionali è da considerarsi sempre «illiquido», con la conseguenza che in caso di inadempimento l'azione deve essere proposta nel foro del domicilio del debitore. 
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 15787/2014, respingendo il ricorso di un commercialista per una parcella relativa all'assistenza per due pratiche di finanziamento europeo fornita ad una srl abruzzese

domenica, luglio 13, 2014

Deontologia: Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito.

“L’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria”.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 18 marzo 2014, n. 25.

 NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 3.

giovedì, luglio 10, 2014

PCT: Relata di notificazione e attestazione di conformità.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 90/2014, molti Colleghi mi hanno chiesto come procedere all'attestazione di conformità delle copie digitali di provvedimenti scaricati dai registri di cancelleria digitali.
Come ben sappiamo, infatti, per il rilascio di tali copie l'Avvocato non dovrà pagare alcunché alla Cancelleria e potrà provvedere alla notifica digitale in proprio del provvedimento.
Di seguito, quindi, riporto una bozza di relazione di notifica che include l'attestazione di conformità di cui sopra.
Preciso che tale formula è frutto di una elaborazione personale e quindi, in assenza di precise indicazioni normative sul testo dell'attestazione di conformità, deve essere intesa come mera indicazione di massima senza pretese di giustezza e/o completezza di alcun genere.
Ciascun Collega che deciderà di utilizzarla, quindi, lo farà - come è logico - a proprio rischio e pericolo e sotto propria responsabilità professionale.
RELAZIONE DI NOTIFICA TELEMATICA AI SENSI DELLA L. n. 53/1994
Io sottoscritto Avv. ................. (.............................), nell'interesse e quale difensore di ……………………….., in forza di procura alle liti posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n°… R.G. del Tribunale di ................ ho notificato, mediante posta elettronica certificata avente indirizzo mittente ..........................................., iscritta nel Registro Generale INDirizzi Elettronici – REGINDE, l'allegato ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n°… R.G. del Tribunale di ..........................ed il decreto ingiuntivo n°…………. del Tribunale di ..............................., nonché la citata procura alle liti (posta in calce al suddetto ricorso), il tutto alla ……………………… (P.I. ……………..), corrente in …………….., via ……………. n….., in persona del legale rappresentante pro tempore, mediante invio degli atti stessi al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della predetta destinataria ……………………… reperito dal seguente pubblico elenco “INI-PEC: http://www.inipec.gov.it/cerca-pec”.
Si attesta, ad ogni effetto di Legge (art. 16bis comma 9bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e modificato dall’articolo 52 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014), che il ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n°… R.G. del Tribunale di ...................., la procura allegata allo stesso – ex art. 83 c.p.c. da considerarsi apposta in calce – nonché il decreto ingiuntivo n°…………. del Tribunale di ............... sono copie conformi ai rispettivi originale digitali provenienti ed estratti dai sistemi informatici di cancelleria.
La presente relazione di notifica è sottoscritta digitalmente dall’Avv. ................ del foro di ...............

Luca Sileni 
http://processociviletele.blogspot.it/

AIGA Salerno: festa d'estate 2014.

sabato, luglio 05, 2014

PCT: ISTANZA D’ESECUTORIETÀ DECRETO INGIUNTIVO.

Le Cancellerie dei Tribunali Civili stanno ricevendo richieste di esecutorietà in cui non vi è un atto principale contenente l’istanza di esecutorietà prevista dall’art. 647 c.p.c., ma solo la scansione del ricorso e del decreto notificato.
Si avverte che l’istanza di esecutorietà dei decreti ingiuntivi deve essere sí proposta in modalità telematica – rientrando tra gli atti ricompresi nel Libro IV, Titolo I, Capo I, come richiamato dall’art. 16 bis comma IV del DL 179/2012 – ma utilizzando la forma della “istanza generica”e il sottotipo “richiesta esecutorietà”. 
In questa istanza l’Avvocato dichiarerà, sotto la propria responsabilità, che non gli è stato notificato alcun atto di opposizione.
Considerato che il D.L. 90/2014 non ha modificato il comma 4 dell’art. 16 bis DL 179/2012, dal 30/6/2014, le istanze di esecutorietà vanno depositate telematicamente anche per i fascicoli monitori iscritti prima di tale data.

giovedì, luglio 03, 2014

OUA: la riforma della giustizia di fatto rinviata.

L'Organismo unitario dell'avvocatura (Oua) «critica l'interruzione del confronto con gli avvocati sulla complessiva riforma della giustizia e chiede un incontro urgente con il ministro Orlando, contestando allo stesso tempo la politica degli annunci culminata con la conferenza stampa di lunedì del premier Renzi».
Per Nicola Marino, presidente dell'Oua, «abbiamo assistito a un vero e proprio rinvio: Renzi è stato rimandato a settembre, ma è riuscito ugualmente a prendere le prime pagine dei giornali con la presentazione di 12 enunciazioni di principio, complessivamente condivisibili (alcune fortemente criticabili), in alcuni casi anche frutto del dialogo con l'avvocatura».
Sbagliato interrompere il dialogo
«Comprendiamo l'ingorgo legislativo e non pensiamo sia grave questo slittamento dei tempi ma - prosegue Marino - critichiamo l'interruzione del dialogo in corso, meno che sul tavolo del Pct, e la mancata, fino ad ora, comunicazione dei contenuti dei testi che verrannno approvati a settembre, ma che, a detta dello stesso Renzi, sono già pronti. Soprattutto sul civile. Non vorremmo che questi decreti venissero approvati senza l'ulteriore consultazione dell'avvocatura, come avvenuto con il recente provvedimento sulla riforma della pubblica amministrazione».
La «rivoluzione» è un processo complesso
«La rivoluzione non si fa con un indirizzo e-mail e neppure con un power point: è un processo complesso, che deve portare a cambiare radicalmente la nostra giustizia, garantendo efficienza senza penalizzare ulteriormente i cittadini, come avvenuto ancora una volta con l'ennesimo (in pochi anni oltre il 150% in più) aumento del contributo unificato sul processo civile telematico (che pagano i cittadini, vogliamo sottolineare). Allo stesso tempo, pur apprezzando ogni forma di coinvolgimento degli italiani nella soluzione dei problemi del Paese, facciamo fatica a comprendere come argomenti molto tecnici, come la riforma del processo penale e civile, possano passare per una consultazione online. Se poi emergesse che la proposta con più consenso è la controversa questione della responsabilità civile dei magistrati, che succede? Forse, sarebbe opportuno che il ministro Orlando riprendesse in mano le redini del dialogo, convocando le parti sociali», conclude Marino.

Processo telematico già in tilt, appena dopo il taglio del nastro!

Il sogno del processo telematico, dell’efficienza digitale, del grande balzo in avanti della giustizia è durato il tempo di uno sternuto.
Stamattina, a poche ore dallo strombazzato cambio di marcia, il sistema informatico del Tribunale Civile di Roma è andato in tilt.
Il più grande ufficio giudiziario d’Europa si è tramutato nell’epicentro di un terremoto tecnologico: un blocco del sistema informatico ha impedito completamente il deposito degli atti da parte di giudici ed avvocati, ha paralizzato l’intera attività di Cancelleria, non ha fatto salva la tanto decantata accettazione telematica che sostituiva la consegna manuale delle vecchie ed obsolete scartoffie.
La figura barbina, dopo i roboanti annunci di modernizzazione e dopo le marinare promesse delle liti chiuse entro un anno, non rasserena gli addetti ai lavori, visto e considerato che dal 30 giugno scorso è sancita l’obbligatorietà del processo civile telematico per le cause instaurate a partire da tale data. E tale condizione non è saltata fuori da uno dei tanti proclami pre o post elettorali, ma dall’articolo 16 bis del decreto legge 179 del 2012 convertito in legge n. 221 dello stesso anno.
Tutti quelli che si aspettavano fuochi d’artificio, e non di paglia, avevano letto con attenzione anche la recentissima circolare 91995 del 27 giugno 2014 del Dipartimento Affari di Giustizia del Ministero di via Arenula.
Sembrava tutto pronto, quasi chiacchiere e dichiarazioni per una volta tuonassero imperiose per una attendibilità cui il cittadino non è più abituato. Cosa è successo? Chi ha progettato il sistema probabilmente non ha preso bene le misure.
E non saranno certo mancati gli esperti, i consulenti, quelli che sanno ogni cosa, quelli che sono portati in palmo di mano per le loro inconfutabili competenze. Eppure, nonostante lavoro e soldi spesi, il sistema ha fatto cilecca.
I server e le reti di comunicazione, presumibilmente sottodimensionati o forse non sottoposti a test adeguati, sono crollati sotto il peso di un incremento esponenziale di depositi e comunicazioni telematiche marchiando a fuoco il destino del processo civile hi-tech.
Il dicastero, su cui già pesano le recenti vicende del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria portate alla luce da un magistrato coraggioso come Alfonso Sabella, adesso deve occuparsi di un’altra gatta da pelare.
La stabilità e l’affidabilità di una soluzione informatica così importante non possono non essere assicurate.
Se è vero come avrebbe detto il ministero (e hanno riportato i mezzi di informazione) che sono state investite “imponenti risorse umane e finanziarie”, lo schianto digitale non è secondo a quello di navi da crociera che nel mondo sono divenute sinonimo di incapacità e adesso è bene che si facciano i nomi dei “capitani” autori di questo “inchino” del bit.
E non si venga a raccontare qualche storia di hacker o banditi.
I pirati informatici hanno cose molto più serie da fare.

di Umberto Rapetto | 2 luglio 2014

tratto da: Il Fatto Quotidiano; Blog di Umberto Rapetto

martedì, luglio 01, 2014

IL P.O.S. IDEALE PER LO STUDIO LEGALE...........

Riforma della giustizia: i 12 punti di Orlando in Cdm.

Roma, 30 giu. (TMNews) - Riduzione dei tempi e dimezzamento dell'arretrato nella giustizia civile, riforma del Csm, falso in bilancio e autoriciclaggio contro la criminalità economica, accelerazione del processo penale e riforma della prescrizione, revisione delle intercettazioni bilanciando diritto all'informazione e tutela della privacy.
Sono alcuni dei dodici punti presentati dal ministro della Giustizia Andrea Orlando nel Consiglio dei ministri di oggi e che nei prossimi mesi saranno sottoposti a una consultazione.
Questo l'elenco dei 12 punti presentati e illustrati in conferenza stampa dal premier Matteo Renzi: 1) giustizia civile: riduzione dei tempi. Un anno in primo grado; 2) giustizia civile: dimezzamento dell'arretrato; 3) corsia preferenziale per le imprese e le famiglie; 4) Csm: più carriera per merito e non grazie alla 'appartenenza'; 5) Csm: chi giudica non nomina, chi nomina non giudica; 6) responsabilità civile dei magistrati sul modello europeo; 7) riforma del disciplinare della magistrature amministrative speciali (amministrativa e contabile); 8) norme contro la criminalità economica (falso in bilancio, autoriciclaggio); 9) accelerazione del processo penale e riforma della prescrizione; 10) intercettazioni (diritto all'informazione e tutela della privacy); 11) informatizzazione integrale del sistema giudiziario; 12) riqualificazione del personale amministrativo.

venerdì, giugno 27, 2014

AIGA: IL PARADOSSO DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO, FA RISPARMIARE LA MACCHINA DELLA GIUSTIZIA, MA COMPORTA L’AUMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO!

(Roma, 27 giugno 2014) «L'entrata in vigore del Processo Civile Telematico il prossimo 30 giugno, data nota ormai da un paio d'anni, ha tuttavia reso necessario l'utilizzo della decretazione di urgenza. Perché questo purtroppo è lo stato del nostro Paese: urgenza di analisi serie e ponderate che tengano conto delle conseguenze di determinate scelte. È tempo che lo sguardo sia rivolto veramente al futuro e abbandoni la miopia che è ha caratterizzato interventi spot, senza alcun progetto complessivo sulla giustizia».
È netta la posizione di Nicoletta Giorgi, presidente dell’Associazione italiana giovani avvocati, a pochi giorni dall’attesa entrata in vigore del PCT. Una data tanto attesa dai giovani avvocati, una vera riforma epocale degli ultimi tempi, «risultato di un confronto intellettualmente onesto - AIGA ha denunciato i veri numeri di attuazione del processo telematico - ma allo stesso tempo determinato a non abbandonare il percorso intrapreso e sul quale crediamo fermamente», spiega l’avvocato Giorgi. Il paradosso del PCT: lo Stato risparmia, ma aumenta il contributo unificato L'introduzione del PCT non si è però sottratto ad una apparente illogicità di fondo: «Telematizzare – spiega la presidente dei giovani avvocati - significa far risparmiare lo Stato, e questo a detta del ministro che a dicembre ha reso noto le cifre a sei zeri, tuttavia ha comportato l'aumento (l'ennesimo) del contributo unificato. Il PCT oltre a portare le novità evidenti a tutti ha confermato una volta di più un sospetto che circolava da tempo: il contenzioso giudiziario costituisce una voce delle entrate statali in costante crescita e senza che ciò comporti scioperi da parte dei sindacati. Si perché lo sciopero dell'avvocatura, in qualsiasi forma venga svolto, abbiamo visto che purtroppo non incide sulle scelte economiche del Paese. Ubi maior...».
Dove sono finiti i milioni di euro raccolti dal sistema Giustizia nel corso degli anni? Nel caso di aumento in questione la cosa però è un po' diversa rispetto al solito: dando agli avvocati il potere di autenticare gli atti formatisi all'interno del processo telematico (togliendo così i costi dei diritti di autentica) si tolgono allo Stato 15 milioni di euro per il 2014 e 42,5 milioni di euro per il 2015. «Dove sono finiti – chiede l’avvocato Giorgi – tutti questi soldi pagati negli scorsi anni? Perché oggi il ministero della Giustizia stanzia 8 milioni per il PCT passando il provvedimento come una grande concessione dettata dalla situazione da noi denunciata?»
Se la giustizia, ossia la richiesta di tutele del cittadino, di rispetto di quelle regole che giustificano la creazione della società civile, è un sostentamento economico per il Paese, allora è giusto che, il cittadino che chiede giustizia abbia di più.
«Se è pur vero che nei procedimenti monitori fino a 52.000 euro di valore, l'aumento del contributo unificato è compensato dalla eliminazione dei diritti di autentica, le cause ordinarie non godranno in automatico di tale operazione, ma anzi saranno solo più costose. Perché non intervenire in modo mirato solo sui procedimenti monitori a condizioni immutate? Perché non utilizzare per la giustizia gli importi pagati per il suo accesso da parte dei cittadini? Perché lo Stato ha bisogno di denaro e le uscite in alcuni settori sono emorragiche. È tempo però che si giochi a carte scoperte», invita la presidente dei giovani avvocati italiani. Lunedì la presentazione del pacchetto giustizia: «Orlando dimostri di passare dalle parole ai fatti»
Lunedì il ministro Orlando presenterà il pacchetto giustizia: un’occasione per mostrare che i propositi saranno trasformati in provvedimenti concreti. «Il ministro – conclude Nicoletta Giorgi – dovrà dimostrare che il cittadino avrà finalmente un sistema giustizia efficiente, che esiste un progetto complessivo e realistico alla cui realizzazione non si dovranno inserire ostacoli economici, perché si distribuiscono in altre aree il denaro proveniente dal settore giustizia, ostacoli legati ad un sistema organizzativo ingessato, interessi di lobby (quelle vere) a non cambiare lo stato delle cose».

Deontologia: Amnistia e indulto non si applicano in ambito disciplinare.

Le disposizioni in tema di amnistia ed indulto non si applicano alle infrazioni e sanzioni disciplinari, stante l’ontologica differenze di queste ultime rispetto ai reati ed alle sanzioni penali (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’istanza di indulto).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 febbraio 2014, n. 10

sabato, giugno 21, 2014

Deontologia: i criteri per la determinazione della sanzione più idonea da irrogarsi in concreto.

In tema di procedimento disciplinare, il potere di irrogare una sanzione, adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale, è riservato agli organi disciplinari che, in mancanza di una previsione di legge contraria, si avvalgono, in via di applicazione analogica, dei principi desumibili dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
 (In applicazione del principio di cui in massima, avuto riguardo alla intensità della condotta dell’incolpato, alla lieve entità del danno nei confronti dell’esponente, alla mancanza di precedenti dell’incolpato, il CNF ha ridotto la sanzione disciplinare inflitta dal COA).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 18 luglio 2013, n. 113.

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34.

mercoledì, giugno 18, 2014

Aumenta ancora il contributo unificato: alle stelle il costo di una causa.

Il recente decreto legge “Crescita e semplificazione” prevede un ulteriore aumento del contributo unificato, la tassa che i cittadini pagano per poter accedere alla giustizia.
Dalla bozza del DL circolata in queste ore, sembra ormai certo l’intervento del Governo sul balzello dovuto da chi inizia una causa in tribunale: un’escalation che, dal 2002, ha visto un incremento percentuale fino al 143%.
 Ecco alcuni degli aumenti indicati nel testo del decreto legge: Per i processi di esecuzione il contributo passa a 278 euro: questa misura è il riferimento per gli altri processi esecutivi, per i quali il contributo è dovuto nella misura di 139 euro.
Per i processi esecutivi di valore inferiore a 2.500 euro la previsione del decreto fissa a 43 euro l’importo da versare.
Per i processi di opposizione agli atti esecutivi la misura del contributo tocca 168 euro. Si impenna anche il contributo per la procedura fallimentare, e cioè per la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura: il contributo dovuto passa da 740 euro a 851 euro.
Tribunali off limits: Dal 2002 l’incremento percentuale registra un +143% per le cause fino a 1.033 euro; oltre +50% per le cause fino a 25 mila euro; oltre +67% per le cause fino a 52 mila euro; oltre +80% per le cause superiori a 52 mila euro.
Il rincaro è ancora maggiore se si pensa all’incremento del diritto forfettario per le comunicazioni di cancelleria, che è passato da 8 euro a 27 euro: diritto forfettario che – è bene ricordarlo – viene pagato in misura fissa e, pertanto, incide di più sulle fasce più basse e, quindi, sulle cause di valore minimo.
Quale saranno le conseguenze di questo ulteriore aumento? Certamente il primo effetto sarà un disincentivo a intraprendere cause per chi, come il privato cittadino, utilizza la giustizia non per fini imprenditoriali (come, invece, è per assicurazioni o banche), ma per far valere dei propri diritti, nell’incertezza, peraltro, dell’esito e dei tempi.
Una giustizia per soli ricchi? Lo è già da tempo.

lunedì, giugno 16, 2014

"ORA VOSTRO ONORE PAGATE PER L'ERRORE".

Dicono: una legge sulla responsabilità civile dei giudici che hanno agito per dolo e colpa grave, la vogliono i corrotti per vendicarsi delle inchieste.
Falso: la vogliono 20 milioni e 770.334 italiani (oltre l’80 per cento dei votanti) che nel novembre 1987 si espressero a favore di una sanzione per chi ha abusato del proprio potere, distorcendo con dolo le norme dello Stato di diritto.
Dicono, come ha fatto Eugenio Scalfari su Repubblica: ma così, chiunque sia stato riconosciuto innocente in un processo, può vendicarsi.
Falso: i magistrati eventualmente costretti a risarcire un cittadino perseguitato non devono rispondere di un esito giudiziario favorevole a quel cittadino, ma per una condotta giudiziaria macchiata da dolo e colpa grave.
Dicono: ma così si lasciano soli i magistrati di fronte al ricatto dei potenti. Falso: a decidere se un magistrato ha violentato la legge e la procedura sarà un collegio di altri giudici, non un tribunale del popolo.
Dicono: ma adesso c’è già una legge che sanziona comportamenti dolosi da parte di un magistrato. Falso: se un magistrato viene ritenuto (da altri magistrati) colpevole, a risarcire è lo Stato e dunque i magistrati che si macchiano di dolo e colpa grave potranno, come fanno, agire indisturbati sapendo che a pagare non saranno loro, ma tutti i cittadini con le loro tasse.
Dicono: ma una legge sulla responsabilità civile dei magistrati per dolo e colpa grave (o «violazione manifesta del diritto») sottopone i magistrati a un forte stress.
Vero: li costringe a lavorare bene e con attenzione scrupolosa, come i medici quando entrano in una sala operatoria o gli ingegneri quando progettano un ponte, perché la libertà delle persone è sacra come la loro vita, e non si può manipolarla per dolo, colpa grave o manifesta violazione del diritto acclarati da una sentenza di altri giudici.
Dicono: ma una legge del genere farebbe dell’Italia un unicum .
Falso: una legge che permette allo Stato di rivalersi sui giudici c’è, con regole ben precise, in Spagna, in Germania («dolo o colpa grave»), in Francia («mancanza intenzionale particolarmente grave» o addirittura «diniego di giustizia»), in Belgio e in Portogallo («frode» e «dolo grave»).
Dicono: ma in Italia, comunque, lo Stato sa sanzionare comportamenti negligenti o dolosi. Falso: farebbero bene a leggere Operazione Montecristo , il libro di Lelio Luttazzi, la cui vita fu distrutta nel 1970 da un’iniqua detenzione non sanata dal proscioglimento successivo.
I giudici che si macchiarono d’una simile nefandezza sono stati addirittura premiati, come del resto gli inquirenti del caso Tortora, che hanno in seguito fatto brillanti carriere malgrado la persecuzione di cui sono stati colpevolmente protagonisti.
È probabile che il voto della Camera, che ha approvato finalmente una legge civile, sarà cancellato dal Senato.
Il timore è che sia vero: il Pd di Renzi sta rottamando tutto, ma non la sudditanza al giustizialismo feroce che l’ha dominato in questi anni?

PIERLUIGI BATTISTA

(CORRIERE DELLA SERA 16 GIUGNO 2014, rubrica PARTICELLE ELEMENTARI )

Vigilantibus iura succurrunt.

I Ministeri hanno vigilato e con una recente allegata hanno rimesso il regolamento a Cassa Forense perché si determini ad apportare le opportune modifiche al regolamento posto al vaglio.
Tentiamo un primo commento. Il Presidente di Cassa Forense ha già integrato all’uopo l’ordine del giorno del Comitato dei Delegati convocato per il 20 giugno 2014 dichiarando ad Italia Oggi che di semplici chiarimenti si tratterebbe confermandolo con una lettera inviata a tutti gli Ordini proprio in questi giorni. Forse la nota Ministeriale va valutata con attenzione.
Con la delibera in esame, il Comitato dei Delegati ha adottato un regolamento che, oltre ad individuare le soglie reddituali che danno luogo ad agevolazioni contributive, ha operato una revisione dell’intero assetto previdenziale.
Il regolamento de quo appartiene alla categoria delle fonti giuridiche secondarie, con rilevanza esterna, che, come quelli ministeriali, devono essere conformi alla delega che con la legge 247/2012, fonte primaria, viene conferita a Cassa Forense.
Il regolamento si è allontanato decisamente dai limiti che la legge gli imponeva, disciplinando ipotesi che con l’art. 21, commi 8 e 9, non hanno alcuna connessione né logica né giuridica. I Ministeri Vigilanti, a mio sommesso avviso, danno atto dell’eccesso di delega nella formulazione del regolamento quando scrivono che ha operato una revisione dell’intero assetto previdenziale.
Questo fa dire ai Ministeri Vigilanti che Cassa Forense dovrà realizzare un percorso di armonizzazione delle discipline fino a pervenire all’unificazione dei regolamenti generali. Quali sono le norme da intendersi abrogate?
Nell’immediato è necessario però limitare i rinvii interni o almeno esplicitarne in sintesi i contenuti ed in particolare ripensare la formulazione dell’art. 14, comma 2, per il quale «ogni disposizione incompatibile con le norme del presente regolamento si intende abrogata».
Correttamente i Ministeri chiedono di individuare gli specifici interventi abrogativi. In soldoni quali sono le norme da intendersi abrogate? Per quanto attiene al merito del regolamento i Ministeri rilevano: - che l’art. 1 del regolamento in esame, che fissa la decorrenza dell’iscrizione obbligatoria alla Cassa alla data di entrata in vigore della riforma di rango primario, ovvero al 02.02.2013, non appare in linea con il quadro normativo di riferimento.
Per i Ministeri Vigilanti non sarebbe ragionevole considerare iscritto ad una Cassa di Previdenza alcun soggetto senza aver prima disciplinato le conseguenze di tale iscrizione, con particolare riferimento alla determinazione dei parametri finalizzati all’individuazione degli oneri economici gravanti sugli assicurati, posto che non potrebbe esservi iscrizione alla Cassa senza il versamento dei contributi.
Con cio’ contraddicendo (confermando quanto da noi sempre sostenuto), sul punto, la ordinanza collegiale emessa in sede di reclamo del Tribunale di Roma. I Ministeri Vigilanti hanno in tal modo messo in sicurezza i 53.000 avvocati iscritti all’Ordine ma non ancora in Cassa Forense rispetto alle interpretazioni della legge offerte dal management di cassa forense e dal Tribunale di Roma.
Resta invece aperto il problema per i 34.000 giovani avvocati i quali, pur se titolari di redditi inferiori ai minimi previsti per l’iscrizione obbligatoria, si sono comunque iscritti in Cassa Forense e proprio in questi giorni sono raggiunti da una lettera dell’ufficio riscossioni e liquidazioni pensioni di Cassa Forense che intima loro il pagamento dei contributi minimi pari ad € 2.780,00 per contributo minimo soggettivo, € 700,00 per contributo minimo integrativo ed € 151,00 per contributo per l’indennità di maternità.
Su Facebook è stata resa pubblica “la supplica” inviata da una giovane Collega a Cassa Forense con la quale si chiede addirittura la cancellazione ove non si possa rateizzare le annualità di debito contributivo.
Sul punto i Ministeri Vigilanti hanno preso atto della scelta più ampia rispetto al precetto di legge di limitare temporalmente le agevolazioni previste per i percettori di redditi sotto soglia, nell’intento dichiarato di favorire lo start up – in particolare quello giovanile di categoria.
Sarebbe importante che Cassa Forense, nel corso dell’iter di approvazione del regolamento, tranquillizzasse anche questi 34.000 avvocati che, com’è noto a chi scrive, sono angosciati per la volontà di versare la contribuzione e la mancanza di risorse finanziarie.
I Ministeri Vigilanti introducono poi una vera e propria tagliola previdenziale quando sostengono che l’art. 1, comma 4, del proposto regolamento, presenta possibili profili di illegittimità in quanto appare in contrasto con il comma 10 legge n. 247/2012.
Per i Ministeri Vigilanti la disposizione regolamentare sembra consentire ciò che la norma vieta, ovvero la contemporanea iscrizione ad altri Albi professionali con la produzione di redditi diversi rispetto a quelli percuotibili dalla Cassa e, quindi, la contemporanea iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria.
Qui si pone il problema degli avvocati i quali, oltre alla professione forense esercitata con continuità ed effettività, svolgano anche un’altra professione.
Pensiamo agli avvocati giornalisti. Forse che i contributi dovuti in relazione all’altra professione dovranno essere versati a Cassa Forense?
La contemporanea iscrizione ai due albi era consentita ma per l'esercizio di entrambe le professioni era necessario oltre all'estensione della P. IVA per due distinte categorie anche l'iscrizione ad entrambe le Casse di previdenza. La legge n. 247/2012 ha sovvertito il sistema precedente?
Una prima risposta si può trovare nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 11833/2013) che ha rigettato tutte le censure mosse contro tre distinti provvedimenti di cancellazione dall’Albo degli avvocati per incompatibilità tra libera professione e rapporto di pubblico – dipendente, assunti da tre differenti consigli dell’ordine, decisioni confermate dal Consiglio Nazionale Forense e validate, da ultimo, dalle Sezioni Unite.
Un discorso un po’ diverso va fatto per quanto riguarda i lavoratori part-time. Infatti, la legge n. 662/1996 al comma 56 prevedeva: «le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l’iscrizione in Albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno» mentre al 56 bis stabiliva: «sono abrogate le disposizioni che vietano l’iscrizione ad Albi e l’esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l’iscrizione ad Albi professionali e per l’esercizio delle relative attività».
Tuttavia il legislatore, dopo qualche anno, è tornato sulla materia, con particolare riguardo alla professione di avvocato, manifestando un intendimento diverso con la legge n. 339/2003 per la quale all’art. 1 si legge: «le disposizioni di cui all’art. 1, commi 56, 56 bis e 57, della legge 23.12.1996, n. 662 non si applicano all’iscrizione agli Albi degli avvocati per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 oggi riscritto dalla legge 247/2012».
Per la Suprema Corte di Cassazione l’incompatibilità tra impiego pubblico part-time ed esercizio della professione forense risponde ad esigenze specifiche di interesse pubblico correlate proprio alla peculiare natura di tale attività privata e ai possibili inconvenienti che possono scaturire dal suo intreccio con le caratteristiche del lavoro del pubblico dipendente.
Questi ragionamenti valgono anche per altre professioni diverse da quella forense? Ci sono tutti gli avvocati insegnanti!
In considerazione poi degli elementi di forte indeterminatezza di tipo attuariale, i Ministeri Vigilanti chiedono a Cassa Forense di prevedere all’interno del corpo regolamentare, forme di eventuale revisione della soglia reddituale nonché delle agevolazioni in ordine ai minimi contributivi di cui agli artt. 7 e 9, decorso un anno dall’entrata in vigore della novella in esame al fine di garantire, secondo le future valutazioni attuariali, quel monitoraggio assiduo dei flussi contributivi che lo stesso studio attuariale ritiene necessario per disporre di risultati maggiormente significativi, in quanto più conformi alla nuova realtà della professione.
Come si vede non saranno sufficienti delle semplici correzioni integrative ma l’intero regolamento dovrà essere rimeditato e riscritto.
Evidenza delle criticità rilevate per i Ministeri Vigilanti si registra nella scelta operata dalla Cassa di fissare i minimi contributivi per coloro che sono al di sotto dei parametri reddituali, operando un richiamo ai minimi già previsti dal regolamento dei contributi, piuttosto che prevederne di nuovi ed autonomi.
I termini usati dai Ministeri Vigilanti “nuovi ed autonomi” portano a pensare che nel pensiero dei vigilanti vi siano due gestioni separate ed autonome, una per i vecchi iscritti e una per i nuovi caratterizzata questa ultima dal metodo di calcolo contributivo come la legge delega stessa suggerisce.
Tale impostazione troverebbe però il suo esclusivo fondamento nei limiti reddituali e in quanto tale si porrebbe in palese contrasto con l’art. 14 delle CEDU che vieta appunto ogni forma di discriminazione su base censuaria.
Per venirne a capo, secondo noi, non c’è che una strada maestra: l’opzione per tutti al sistema di calcolo contributivo con abolizione dei minimi, introduzione - accanto alla pensione minima - della pensione sociale forense - di importo pari alla pensione sociale INPS da garantire a tutti e contestuale avvio di un piano di ammortamento del debito previdenziale maturato da ripartirsi, proporzionalmente, tra tutti coloro che sin qui ne hanno beneficiato.
Ogni altra soluzione sarebbe un pasticcio dalle ricadute molto pesanti in termini di stabilità economico finanziaria di lungo periodo.
In giuoco vi è il futuro previdenziale di 90 mila avvocati per lo più in giovane età e senza i suoi giovani Cassa Forense non potrebbe avere futuro. Non dormientibus!

di Paolo Rosa - Avvocato

martedì, giugno 10, 2014

Papa Francesco: fare giustizia non è solo punire ma riabilitare.

Fare giustizia non è solo punire l’autore di un crimine, né vendicarsi di lui, ma aiutarlo a riabilitarsi dentro di sé e nella società, così come prendersi cura con scrupolo delle vittime.
Lo afferma Papa Francesco in un lungo messaggio inviato sia ai partecipanti del 19.mo Congresso internazionale dell'Associazione internazionale di Diritto penale – che si svolgerà tra fine agosto e i primi di settembre a Rio de Janeiro – sia a coloro che prenderanno parte al terzo Congresso dell'Associazione latinoamericana di Diritto Penale e Criminologia.
Tre modelli biblici – Il Buon samaritano, il Buon ladrone e il Buon Pastore – per penetrare fin nelle pieghe del diritto a comprendere che amministrare la giustizia è più che mettere le mani sul colpevole ed emettere contro di lui una sentenza, se tale giustizia non dà spazio e precedenza alle vittime perché essa è prima di tutto rispetto per “la dignità” e i “diritti della persona umana, senza discriminazioni e con le debite tutele verso le minoranze”. Papa Francesco si addentra con precisione e la consueta chiarezza nel regno dei codici, che rischiano di far rispettare la lettera e la ratio della legge dimenticando l’anima.
Tre gli elementi sui quali concentra l’attenzione: la “soddisfazione o riparazione del danno provocato”, la “confessione, con cui – dice – l'uomo esprime la sua conversione interiore”, e la “contrizione” che lo porta a incontrare “l’amore misericordioso e guaritore di Dio”.
Al suo popolo, ricorda, il Signore “ha insegnato poco a poco” che “esiste una asimmetria necessaria tra delitto e castigo, per cui a un occhio o a un dente rotto non si rimedia rompendone un altro. Si tratta di rendere giustizia alla vittima, non di giustiziare l'aggressore”.
Un “buon modello” di ciò, afferma, lo si ravvisa nel comportamento del Buon Samaritano che prima di mettere il colpevole di fronte alle conseguenze del suo atto, si china su “chi è stato ferito lungo la strada e si prende cura dei suoi bisogni”.
Una sensibilità poco presente nella nostra società, nella quale – osserva Papa Francesco – “si tende a pensare che i crimini siano risolti quando si cattura e condanna l'autore del reato, tralasciando il danno commesso o senza prestare sufficiente attenzione alla situazione in cui versano le vittime. Ma sarebbe un errore – asserisce – identificare la riparazione solo con la punizione, confondere la giustizia con la vendetta, che aumenterebbe solo la violenza, anche se è istituzionalizzata”.
 E del resto, soggiunge, aumentare o inasprire le pene non è che risolva i problemi sociali, “né porta a una diminuzione dei tassi di criminalità”, senza contare le ricadute sociali come le carceri sovraffollate o i prigionieri detenuti senza processo...
“In quante occasioni – è la considerazione di Papa Francesco – si è visto il reo espiare la pena oggettivamente, scontando la propria condanna ma senza cambiare interiormente né sanare le ferite del suo cuore”.
Il Papa si appella ai media perché, nel “loro legittimo esercizio della libertà di stampa”, siano scrupolosi nell’“informare correttamente e non creare allarme o panico sociale quando si hanno notizie di fatti criminali”.
Sono in gioco, scandisce, “la vita e la dignità delle persone, che non possono trasformarsi in casi clamorosi, spesso anche morbosi, che condannano i presunti colpevoli al discredito sociale prima di essere stati giudicati o costringono le vittime, mirando al sensazionalismo, a rivivere pubblicamente il dolore patito”.
Sull’aspetto della confessione, Papa Francesco sostiene che “se l'autore del reato non è sufficientemente aiutato, non gli si offre l'occasione perché possa convertirsi e finisce per essere una vittima del sistema”.
“È necessario fare giustizia – ripete – ma la giustizia vera non si accontenta di punire solo i colpevoli”.
Si deve fare “tutto il possibile per correggere, migliorare ed educare l'uomo a maturare in tutte le sue forme, perché non si scoraggi, faccia fronte al danno causato e riesca a rilanciare la sua vita senza essere schiacciato dal peso delle sue miserie”.
In questo caso, il modello biblico della confessione è il Buon ladrone, al quale “Gesù promette il Paradiso, perché fu capace di riconoscere la sua colpa”, rammenta Papa Francesco, che poi constata come “non di rado” il reato sia “radicato nelle disuguaglianze economiche e sociali, nelle reti di corruzione e del crimine organizzato”, che cerca i propri complici “tra i più forti” e le proprie vittime “tra i più vulnerabili”. “Non basta avere leggi giuste” per combattere un tale “flagello”, ravvisa il Papa, ma “è necessario formare persone responsabili e capaci di attuarle”.
Terzo aspetto, la “contrizione”, definita da Papa Francesco, “la porta del pentimento” e la “via privilegiata che conduce al cuore di Dio, che ci accoglie e ci offre un'altra possibilità, se ci apriamo alla verità della penitenza e ci lasciamo trasformare dalla sua misericordia”.
Qui l’esempio è dato dal Buon Pastore, che va in cerca della pecora perduta.
Quando si riferisce al Padre che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, Gesù – indica il Papa, “invita i suoi discepoli a essere misericordiosi, a fare del bene a coloro che fanno del male, a pregare per i nemici, a porgere l'altra guancia, non a serbare rancore”.
In questo modo, “l'atteggiamento di Dio che anticipa l'uomo peccatore offrendogli il perdono”, si presenta “come una giustizia superiore, allo stesso tempo leale e compassionevole, senza alcuna contraddizione tra questi due aspetti”.
Il perdono – sottolinea Papa Francesco, “non elimina né diminuisce la necessità di correzione, propria della giustizia, né prescinde dalla necessità della conversione personale, ma va oltre, cercando di restaurare le relazioni e reintegrare le persone nella società”.
Non si tratta allora di trovare mezzi in grado di “sopprimere, scoraggiare e isolare” gli autori del male, ma che li aiutino a “camminare per i sentieri del bene” ed è per questo, nota ancora Papa Francesco, che la Chiesa invoca una “giustizia che sia umanizzante” e “realmente capace di riconciliare”.
 Tutto questo, conclude il Papa, si condensa in “una sfida da raccogliere”, perché non cada nel dimenticatoio”. Perché ci siano misure che consentano al perdono di “rimanere non solo nella sfera privata”, ma di raggiungere “una vera dimensione politica e istituzionale”, creando “relazioni di armoniosa convivenza”.

tratto dal sito internet: www.vatican.va