sabato, luglio 05, 2014

PCT: ISTANZA D’ESECUTORIETÀ DECRETO INGIUNTIVO.

Le Cancellerie dei Tribunali Civili stanno ricevendo richieste di esecutorietà in cui non vi è un atto principale contenente l’istanza di esecutorietà prevista dall’art. 647 c.p.c., ma solo la scansione del ricorso e del decreto notificato.
Si avverte che l’istanza di esecutorietà dei decreti ingiuntivi deve essere sí proposta in modalità telematica – rientrando tra gli atti ricompresi nel Libro IV, Titolo I, Capo I, come richiamato dall’art. 16 bis comma IV del DL 179/2012 – ma utilizzando la forma della “istanza generica”e il sottotipo “richiesta esecutorietà”. 
In questa istanza l’Avvocato dichiarerà, sotto la propria responsabilità, che non gli è stato notificato alcun atto di opposizione.
Considerato che il D.L. 90/2014 non ha modificato il comma 4 dell’art. 16 bis DL 179/2012, dal 30/6/2014, le istanze di esecutorietà vanno depositate telematicamente anche per i fascicoli monitori iscritti prima di tale data.

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