Sulla base di un recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il cd principio di autosufficienza del ricorso non si applica all’impugnazione proposta dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, il quale può pertanto prendere in esame, nella sua interezza, la documentazione prodotta nel corso del procedimento, giacché se è vero che i motivi di impugnazione debbono, anche in questo caso, essere specifici, ciò non vuol dire che sia essenziale, a tal fine, l’esposizione dettagliata dei fatti che hanno formato oggetto del precedente procedimento disciplinare di natura amministrativa, essendo sufficiente che quei fatti, nella misura in cui occorra prenderne conoscenza per valutare della legittimità del provvedimento impugnato, risultino acquisiti al giudizio per consentire al Consiglio Nazionale Forense di valutarli (Nel caso di specie, il ricorso risultava mancante della ricostruzione dei fatti da cui scaturiva la vicenda fonte della responsabilità disciplinare).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 18 marzo 2014, n. 28.
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