TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Il giudice,visto il ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato telematicamente in cancelleria dalla s.r.l. Fallimento Oxxx Cyyyy in data 8.7.14 ed assegnato al giudice in data 15.7.14;
rilevato che, ex art.16 bis L. 17.12.12 n.221, a decorrere dal 30.6.14 nei procedimenti civili dinanzi al tribunale il deposito degli atti processuali con modalità telematiche riguarda solo le parti precedentemente costituite, non essendo contemplato il deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio;
considerato che il Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia in data 30.4.2013 riguardante il Tribunale di Torino, emesso ai sensi dell’art.35 D.M. 21.2.2011 n.44, prevede l’attivazione del processo civile telematico (trasmissione dei documenti informatici) solo relativamente agli atti del giudizio che presuppongono la già avvenuta costituzione delle parti, con esclusione degli atti introduttivi del giudizio civile;
rilevato, quindi, che alcuna norma dell’ordinamento processuale consente il deposito in forma telematica dell’atto introduttivo del giudizio, con la conseguenza che il relativo ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, posizione che trova già precedente riscontro nella giurisprudenza di merito (Trib. Foggia, 10.4.2014, in Altalex, 2014);
P.Q.M.
Il giudice, dichiara il ricorso inammissibile.Torino, 15.7.14.
Il Giudice
f.to Rizzi
Provvedimento depositato in data 15.7.14.
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