domenica, novembre 10, 2019

Ipotesi d’esclusione della responsabilità per esercizio d’attività pericolosa (ex art. 2050 cc).

Cassazione Civile Sez. 3 - Sent. Num. 28626/2019 Presidente: VIVALDI -Relatore: DE STEFANO - Data pubblicazione: 07/11/2019. 

«La responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 cod. civ., che ben può prescindere dall'attività in sé e per sé considerata e sussistere quando il pericolo si sia materializzato e trasfuso negli oggetti dell'attività medesima (ad es., esplodenti, prima dell'applicabilità del d.lgs. 19 maggio 2016, n. 81), non si configura anche in danno del produttore e del distributore di quelli ed a favore di chi professionalmente interviene in una fase autonoma di un ciclo produttivo che li impieghi quali materie prime ed assume così in proprio oneri di precauzione adeguati allo sviluppo di quello, quando non provi, impregiudicati diversi titoli di responsabilità da prodotto difettoso o di vizi della cosa venduta, il nesso causale tra l'esercizio della fase specifica dell'attività pericolosa gestita dalle controparti ed il danno da lui patito».

mercoledì, novembre 06, 2019

Protezione internazionale: la mancata video-registrazione del primo colloquio del richiedente asilo.




Cassazione Civile Sez. 6 - Ord. Num. 28457/2019 Presidente: GENOVESE -Relatore: NAZZICONE - Data pubblicazione: 05/11/2019.


“Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistratore del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, dei commi 10 ed 11 dell’art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale (Cass. 17717/2018)”.