Cassazione Civile Sez. 6 - Ord. Num. 28457/2019 Presidente:
GENOVESE -Relatore: NAZZICONE - Data pubblicazione: 05/11/2019.
“Nel giudizio di impugnazione della decisione della
Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza
della videoregistratore del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare
l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la
nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del
principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo
dalla lettura, in combinato disposto, dei commi 10 ed 11 dell’art. 35-bis del d.lgs.
n. 25 del 2008, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente
l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla
valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la
videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al
giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti,
inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non
partecipata della fase giurisdizionale (Cass. 17717/2018)”.
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