Corte di Cassazione Civile Sez. 2 - Ord. Num. 27410/2019
Presidente: LOMBARDO - Relatore: FORTUNATO - Data pubblicazione: 25/10/2019.
“Come già affermato da questa Corte, è censurabile in sede
di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore
indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi,
quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado
di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe
potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole
completamento (Cass. 9108/2012; Cass. 19894/2005; Cass. 13819/2003).
In definitiva, i requisiti della gravità, della precisione e
della concordanza richiesti dalla legge (art. 2729 cod. civ.) andavano
ricercati, per ciascuna circostanza di fatto, in relazione al complesso degli
indizi ed in base ad una valutazione complessiva già al fine di selezionare
quelli utilizzabili ai fini della prova presuntiva della eventuale colpa grave
dell'acquirente.
Solo all'esito sarebbe stato necessario procedere ad una
valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi selezionati per
accertare se essi fossero concordanti e
se la loro combinazione fossero in grado di dimostrare la colpa
dell'acquirente.
Sussiste quindi il vizio denunciato in ricorso, dovendo
escludersi che la violazione investa il merito della lite, riguardando - per
contro - il non corretto utilizzo del metodo di valutazione della prova, che è
profilo indubbiamente scrutinabile in sede di legittimità (Cass. 9760/2015;
Cass. s.u. 8053/2014)”.
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