venerdì, ottobre 31, 2014

Comunicato ufficiale dell'OUA.

Eletti i nuovi vertici dell'OUA.

L’avv. MIRELLA CASIELLO - delegata di Taranto - è il nuovo presidente dell’OUA, oggi eletto. Ecco i nomi di tutti gli eletti per la nuova giunta OUA: Casiello (presidente), Faranda, Improta, Radicioni, Ponzio, Barbieri Carola, Condipodero, Graziani e Monreale, Greco e Pilia (coordinatore e vice dell'assemblea).
Riportiamo, qui di seguito, le dichiarazioni programmatiche del nuovo Presidente: “mai come in questo momento l’OUA abbia bisogno di nuova linfa e nuove energie, che saranno assicurati dai nuovi delegati, opportunamente valorizzati ai fini dell’inevitabile ed opportuno ricambio generazionale. L’Organismo di rappresentanza politica dell’Avvocatura che abbiamo in mente dovrà partire dal recupero del rapporto con il territorio, caratterizzato da una forte differenziazione per reddito e per struttura organizzativa degli studi professionali.
Dovrà ascoltare le voci dei Colleghi che chiedono innanzi tutto tutela per loro stessi e per il proprio lavoro, affinchè possano poi liberamente tutelare i cittadini, e farsi carico dei loro problemi, al fine di reclamare le soluzioni più opportune nelle sedi competenti. Dovrà curare i rapporti con le istituzioni forensi, nel reciproco rispetto dei differenti ruoli, e consolidare quelli con le associazioni che rappresentato l’Avvocatura di base e le singole specificità professionali.
In attuazione delle mozioni approvate al recente Congresso, terremo in massimo conto la necessità di perseguire con particolare tenacia questi obiettivi: 1) presenza degli Avvocati negli Uffici legislativi; 2) dialogo con l’Avvocatura militante in tutti i Tribunali, sia rafforzando il rapporto delegato/territorio di appartenenza, sia prevedendo assemblee itineranti che favoriscano il confronto sulle specifiche problematiche dei territori, avendo cura tuttavia di non incidere sui costi ; 3) scioglimento dei nodi in tema di società tra Avvocati e società multidisciplinari, specializzazioni, scuola per Cassazionisti; 4) ripresa di un sereno confronto con tutte le componenti dell'Avvocatura per raggiungere una proposta unitaria che miri al rafforzamento dell'OUA, nel rispetto dei principi di democrazia nella composizione dell'organo, di collegialità e di adeguata rappresentanza geografica.
Nell’ottica della migliore e più trasparente gestione, infine, riteniamo che l’Organismo possa funzionare al meglio solo con il rigoroso rispetto delle regole statutarie ed una corretta e democratica gestione della Assemblea, che avrà un ruolo centrale. In questo modo, i deliberati dell’Organismo, di cui mi impegno a essere fermo portavoce con politica e istituzioni, potranno avere forza e contenuti condivisi.
 La squadra che si formerà non soggiacerà a criteri di mera logica ripartitoria, ma terrà in debito conto la obiettiva necessità di effettiva rappresentanza di tutte le aree geografiche e, ad un tempo, le singole specificità e idee dei Delegati, che saranno chiamati portare il loro contributo nelle Commissioni.”

martedì, ottobre 28, 2014

RIFORMA FORENSE: in vigore dal 1°gennaio 2015 il nuovo regime di formazione continua.

Formazione e aggiornamento: sono queste le due fondamentali modalità che l’avvocato, in libertà, potrà seguire per adempiere all’obbligo- deontologico e ora anche legislativo- della formazione continua.
E’ stato pubblicato, nella apposita pagina web del sito istituzionale del CNF, il regolamento n. 6/2014 che disciplina le nuove modalità per la formazione continua, ispirate all’obiettivo di promuovere l’adempimento di tale obbligo da parte degli avvocati nella maniera più proficua e utile per le specifiche necessità di ciascuno. Il nuovo sistema entrerà in vigore il primo gennaio 2015. Il plenum del 26 settembre ha anche deliberato i componenti della Commissione centrale per l’accreditamento della formazione, deputata a valutare e attestare la qualità degli eventi di formazione e aggiornamento che abbiano una rilevanza nazionale, siano seriali, prevedano modalità di formazione a distanza (Fad), che si svolgono all’estero.
I principi generali cui si ispira il regolamento declinano il concetto di formazione continua ricomprendendo in essa tutte le attività a carattere formativo che danno luogo a percorsi di apprendimento e di acquisizione di conoscenze e competenze in tempi successivi rispetto a quelli della formazione iniziale, come comunemente e universalmente inteso in campo formativo.
L’obbligo formativo viene coniugato con il principio della libertà di formazione, teso a consentire all’avvocato la scelta degli eventi da seguire il più ampia possibile e coerente con i propri fabbisogni formativi.
Il regolamento disegna un “sistema” con pluralità di attori, con responsabilità diverse e una governance che garantisca il maggior livello di uniformità possibile secondo il seguente processo: professionista, formazione, coerenza, valutazione, verifiche e monitoraggio.
Attenzione e disciplina viene assicurata alle regole per il finanziamento delle attività formative da parte di soggetti terzi, pubblici e privati, nella convinzione che la formazione, per rispondere alle esigenze di completezza, qualità ed efficacia, comporta costi che non debbono necessariamente ricadere sui soggetti beneficiari, ma che il finanziamento non debba incidere con ingerenze sulla didattica per garantirne l’indipendenza.
Il periodo di valutazione dell’obbligo formativo sarà di 3 anni, nei quali occorrerà accumulare 60 crediti formativi (almeno 15 all’anno), di cui nove in ordinamento/previdenza/deontologia forense. Spazio alla formazione a distanza, per un massimo del 40% dei crediti del triennio.
Il periodo decorre dal primo gennaio successivo alla data di iscrizione all’albo o all’elenco di tirocinanti con patrocinio.
L’avvocato potrà essere esonerato in relazione ad alcune ipotesi di impedimento indicate dal regolamento e fintanto che tale impedimento perdura.
Il regolamento introduce l’Attestato di formazione continua, rilasciato dal Consiglio dell’Ordine su domanda dell’iscritto che provi l’avvenuto adempimento dell’obbligo formativo, e previa verifica della effettività dell’adempimento.
Il possesso dell’attestato di formazione continua costituisce titolo per l’iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell’Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio.
In ogni caso, il mancato adempimento dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare.
Il regolamento disciplina la procedura di accreditamento degli eventi formativi, che potranno essere organizzati da enti pubblici e privati, da parte del CNF e dei Consigli dell’Ordine, che entro il 31 gennaio di ogni anno renderanno noto il Piano dell’offerta formativa.

Dal Tribunale di Milano, una netta presa di posizione: la cd sindrome d’alienazione parentale (PAS) non esiste.

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO 
Il PRESIDENTE
letto il ricorso introduttivo del giudizio, depositato ex artt. 316, comma IV, 337-bis c.c., in data .... ottobre 2014, da .... nei confronti di ..
preso atto delle doglianze del padre e ritenuto, sin da ora, di dovere svolgere verifiche in ordine alla conflittualità patologia dei genitori anche al fine di verificare la necessità di provvedimenti ex art. 333 c.c.;
rimessa al collegio la questione della competenza, dopo l’audizione delle parti;
dichiarata sin da ora la inammissibilità di accertamenti istruttori in ordine alla cd. PAS, in quanto la cd. sindrome di alienazione genitoriale è priva di fondamento, sul piano scientifico (Cass. Civ., sez. I, sentenza 20 marzo 2013 n. 7041), così come si appura dallo sfoglio della letteratura scientifica di settore (da ultimo v. DSM-V), e il comportamento che sia “alienante” può dunque rilevare sotto altri e diversi profili ma non come “patologia” del minore (non comprendendosi, peraltro, perché se “litigano” i genitori, gli accertamenti diagnostici debbano essere condotti su chi il conflitto lo subisce e non su chi lo crea: v. Trib. Varese, 1 luglio 2010); 
FISSA 
per la comparizione personale delle parti l’udienza del _ ore .
Nomina giudice Relatore:
Ordina alla parte ricorrente di notificare alla controparte il ricorso e il presente decreto entro il ___ e di produrre entro la medesima data copia delle dichiarazioni fiscali complete presentate negli ultimi tre anni.
Assegna alla parte resistente termine sino al __ per la costituzione in giudizio e per il deposito di copia delle dichiarazioni fiscali complete presentate negli ultimi tre anni.
Milano, lì 13 ottobre 2014
Il Presidente

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 13 ottobre 2014 (Pres. est. Servetti)

Anai: negoziazione assistita è futuro, abolire mediaconciliazione.

27 ott. (Adnkronos) - La negoziazione assistita sarà la vera svolta per la conciliazione delle controversie, mentre non c'è futuro per la mediaconciliazione.
E' quanto afferma l'Anai, Associazione nazionale avvocati italiani, in merito alle misure contenute nella riforma della giustizia civile, il cui testo è in discussione in Parlamento.
"La nuova procedura - continua De Tilla - è conforme agli articoli 24 e 111 della Costituzione, diversamente dalla mediaconciliazione obbligatoria che è 'mentalmente morta'. Farebbero bene ad abolirla subito, in quanto costituisce un mezzo inappropriato e illegittimo per avviare una trattativa conciliativa: costa tanto, impone di comparire, anche quando non si vuole, davanti ad una Camera di conciliazione, è punitiva e non esprime valori di consenso e di libertà. In altri termini, la mediaconciliazione obbligatoria non ha contenuti etici. Chiediamo quindi al ministro Orlando di rivedere subito la materia e di cancellare una volta per tutte la mediaconciliazione".

venerdì, ottobre 24, 2014

LETTERA AL CLIENTE.

Caro cliente, sono il tuo avvocato. Ho preso in carico il tuo problema, ti sono stato a sentire, ho dipanato insieme a te il problema, l’ho reso comprensibile. Non sempre quello che dici, sai, si capisce immediatamente.
Occorre ascoltare con attenzione, passare al setaccio le parole, distinguere quelle dettate dall’ira da quelle dettate dal cuore, separare quelle che nascono dall’ignoranza e dalla suggestione da quelle che sono pronunciate con animo sincero.
Ho prospettato delle soluzioni, ho ipotizzato, ti ho fatto delle domande, ho preso appunti. Questo, caro cliente, vale per tutti i problemi che possono essere sottoposti a un avvocato: problemi di credito da recuperare, di debiti con il mondo bancario, di imprese, di soci, di famiglia, di rapporti condominiali, di rapporti con la pubblica amministrazione, di figli, di mogli, di mariti.
Noi ascoltiamo: noi avvocati ascoltiamo. Io e tutti i miei colleghi dedichiamo al lavoro, cioè a te, al tuo problema, caro cliente, le nostre forze fisiche ed intellettuali.
Non è vero che il nostro lavoro è sedentario: noi corriamo dalla mattina alla sera, e nei Palazzi di Giustizia saliamo da un piano all’altro, alla ricerca dello sportello giusto, e poi scendiamo di nuovo, e risaliamo, e camminiamo per chilometri.
Nelle nostre borse ci sono le tue carte, le tue speranze, la tua rabbia e la tua delusione, la tua ansia, i tuoi problemi. Le nostre borse pesano tantissimo, perchè ci portiamo appresso la vita dei nostri clienti. E dopo avere ascoltato, caro cliente, dobbiamo decidere quale è la strada giusta da seguire, e dobbiamo seguirla,e non vorremmo mai sbagliare.
A volte ci capita di sbagliare, tuttavia, e allora soffriamo in silenzio,e passiamo nottate intere a rimuginare pensieri. Chi non fa questo nostro mestiere non sa cosa vuol dire svegliarsi di notte e rimanere a guardare il soffitto, aspettando il sonno che non torna.
Ognuno di noi si è sentito da dire dal suo dominus (e cioè l’avvocato anziano che gli ha insegnato il mestiere): fino a quando non resterai una notte sana a guardare il soffitto, con lo stomaco in subbuglio e le parole che si accavallano nella testa, non sarai avvocato.
I più anziani tra di noi l’hanno detto a loro volta ai loro discepoli, e i più giovani prima o poi lo diranno. A volte ci capita di trovare la soluzione, spesso ci capita di vincere una causa.
E allora, sempre in silenzio, ridiamo dentro di noi, perchè nessuno potrà mai capire che sensazione prova un avvocato che conduce la nave sino in porto.
Caro cliente, sembriamo una classe disunita, perchè ognuno di noi ogni giorno deve affrontare tutto e il contrario di tutto, e se io vinco vuol dire che qualcun altro perde, e se vince qualcun altro vuol dire che perdo io. Sembriamo disuniti, ma non lo siamo.
Il senso di solidarietà si impara in trincea, nella trincea dei Tribunali dove ogni giorno scendiamo per fare il nostro lavoro. Lì si imparano solidarietà e rispetto, e correttezza e tante altre cose belle. Si impara anche ad essere fermi, e coraggiosi. Ecco, questo è il mondo in cui io, caro cliente, vivo tutti i giorni da trenta anni. Io e altri 250.000 colleghi.
Adesso, improvvisamente, qualcuno se ne esce a dire che siamo troppi. E’ uno sbaglio di lana grossa, e ti spiego perchè, caro cliente: sino a prima della seconda guerra mondiale, gli avvocati erano a numero chiuso, come i notai.
Erano ricchi e potenti. Ma la gente come te, caro cliente, faceva anche una settimana di fila per parlare con l’Avvocato. E poi, tutto sommato, la gente come te, caro cliente, che diavolo doveva andare a fare dall’avvocato?
Le cose sono cambiate, gli scenari si sono stravolti: la proprietà privata non è più cosa di ricchissime e agiate famiglie, milioni di italiani hanno casa di proprietà. Questo vuol dire, semplicemente, che milioni di italiani hanno problemi di condominio, di rapporti con i vicini, di mutui, di ristrutturazioni, di compravendita. E questo per restare in un solo settore.
Il numero degli avvocati non deve essere rapportato al numero della popolazione italiana, ma al volume di rapporti problematici. Banche, imprese, rapporti di lavoro, condominio, separazioni, divorzi, amministrazioni di sostegno. Per questo ci sono milioni di controversie, in Italia. E il problema non sono gli avvocati, caro cliente.
Il problema è lo Stato che non sa dare una risposta adeguata. Mi fermo qui, perchè dovrei parlarti di moltissime altre cose, e il discorso diventerebbe di una lunghezza insostenibile.
Ma quello che mi premeva dirti, caro cliente, è che il tuo avvocato, sia esso giovane, vecchio, donna o uomo, calvo o capellone, grasso o magro, simpatico o molto serioso, è una persona che si fa carico del tuo problema, e se lo porta appresso per tutta la giornata, anche quando tu non ci pensi più.
E’ una persona che si aggiorna e studia per darti il migliore servizio possibile. E’una persona che di mestiere risolve i problemi degli altri: ascoltalo, seguilo e rispettalo.
E pagalo quando ti chiederà di essere pagato.

Avvocato Giuseppe Caravita

giovedì, ottobre 23, 2014

Papa Francesco: “No alla carcerazione preventiva, è pena illecita occulta”.

Papa Francesco torna sulle carceri, un tema verso il quale ha sempre mostrato particolare sensibilità. Intervenendo davanti ai giuristi dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale, Bergoglio ha spronato ad abolire la pena di morte anche al fine di migliorare le condizioni carcerarie nel rispetto della dignità umana.
E in merito all’ergastolo – ha spiegato – si tratta di una pena di morte nascosta.
La dinamica della vendetta, secondo il Pontefice, “non è assente nelle società moderne: la realtà mostra che l’esistenza di strumenti legali e politici necessari ad affrontare e risolvere conflitti non offre garanzie sufficienti ad evitare che alcuni individui vengano incolpati per i problemi di tutti”. Bergoglio ha poi lamentato il fatto che oggi si è affievolito il dibattito sulla sostituzione del carcere con altre sanzioni penali alternative.
La mentalità che viene diffusa, infatti, è quella che con “una pena pubblica si possano risolvere i più disparati problemi sociali, come se per le più diverse malattie ci venisse raccomandata la medesima medicina”.
Interessante poi la sua visione della carcerazione preventiva: “Il sistema penale va oltre la sua funzione propriamente sanzionatoria e si pone sul terreno delle libertà e dei diritti delle persone, soprattutto di quelle più vulnerabili, in nome di una finalità preventiva la cui efficacia, fino ad ora, non si è potuto verificare, neppure per le pene più gravi, come la pena di morte”, ha detto.
E ancora, sul carcere prima della condanna, ha fatto notare che “quando in forma abusiva procura un anticipo della pena, previa alla condanna, o come misura che si applica di fronte al sospetto più o meno fondato di un delitto commesso” costituisce “un’altra forma contemporanea di pena illecita occulta, al di là di una patina di legalità”.

Letizia Ricciardi

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA ANCHE PER I COA.

Con delibera del 21 ottobre scorso, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito la doverosa applicazione anche gli Ordini e ai Collegi professionali della disciplina dettata dalla legge n. 190 del 2012 e dai successivi decreti delegati.
Anche i COA, dunque, devono mettersi in regola con gli adempimenti previsti in materia piani triennali per anticorruzione e trasparenza, codice di comportamento dei dipendenti, nomina del responsabile della prevenzione, regime delle incompatibilità e dovranno dare concreta attuazione a tutte le altra norme posta a tutela della trasparenza e legittimità dell'agire amministrativo.

Avv. Antonino Galletti

martedì, ottobre 21, 2014

Alta adesione a sciopero magistrati onorari.

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - E' ALTA IN TUTTA ITALIA L'ADESIONE ALLA PRIMA DELLE CINQUE GIORNATE DI SCIOPERO PROCLAMATO DAI MAGISTRATI ONORARI, CHE PROTESTANO CONTRO LA MANCATA STABILIZZAZIONE DA PARTE DEL GOVERNO DI QUESTA FIGURA PROFESSIONALE.
SECONDO I DATI FORNITI DALL'UNIMO (UNIONE NAZIONALE ITALIANA MAGISTRATI ONORARI) L'ADESIONE DEI VICEPROCURATORI ONORARI È STATA DEL 100% A TORINO, MILANO, FIRENZE, CAGLIARI, FOGGIA E SALERNO; DEL 98% A GENOVA; DEL 90% A PALERMO; DELL'80% A NAPOLI E A BRESCIA.
ALTA DOVUNQUE ANCHE L'ADESIONE ALLO SCIOPERO DA PARTE DEI GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE.

mercoledì, ottobre 15, 2014

L'AIGA DI SALERNO HA DECISO DI NON VOTARE I CANDIDATI DISTRETTUALI ALL'OUA.

Aiga Salerno ha partecipato ai lavori del XXXII Congresso Nazionale Forense svoltosi a Venezia nei giorni 9-11 ottobre. La delegazione salernitana, composta dal Presidente Giovanni Balbi, dal componente di Giunta Nazionale Chiara Zucchetti, dai Delegati Anna Allegro e Tommaso Amato e dai Consiglieri Federico Acocella, Brunella Gallo, Gisella Lauriello e Antonio Trezza, ha sostenuto la mozione presentata dall’Aiga nazionale sull’art. 39 della L. 247/12 in tema di Governance dell’Avvocatura.
In coerenza con quanto espresso da Aiga Nazionale la sezione salernitana auspicava un radicale cambiamento nell’attuale composizione nella Governance della classe, che invece non c’è stato, non essendo invece stato raggiunto il necessario quorum sulla proposta di rinnovamento avanzata dall’Aiga.
La sezione di Salerno, quindi, restando coerente con un principio di autonomia già espresso in occasione delle elezioni di giugno, anche in ragione della non condivisione dell’immutato assetto della composizione dell’Organismo Unitario, ha ritenuto opportuno astenersi dalla scelta dei delegati del distretto. 
In ogni caso, Aiga Salerno, esprime ai colleghi Brunella De Maio e Michele Sarno il migliore augurio di un proficuo lavoro.

Comunicato Stampa 14.10.2014

lunedì, ottobre 13, 2014

Annunciata nuova astensione dei GDP a novembre.

L’Unione Nazionale Giudici di pace ha deliberato il nuovo sciopero dei giudici di pace dal 4 al 10 novembre. 
Non essendo consentito dal nostro codice di autoregolamentazione lo sciopero nel periodo che va dal 31 ottobre al 3 novembre, è stato deciso di posticipare l’astensione al giorno immediatamente successivo (lunedì 3 novembre verrà recuperato nella successiva settimana, di preciso lunedì 10 ottobre).
Le astensioni continueranno a cadenza mensile, come deliberato già il 4 settembre dal Direttivo Nazionale, fin quando non arriveranno serie e concrete aperture da parte del Ministro Orlando o direttamente da parte del Governo.

Elenco dei Delegati OUA eletti dal Congresso di Venezia.

domenica, ottobre 12, 2014

Congresso Venezia: l’analisi di Michelina Grillo.

 
Si è concluso il Congresso Forense. Va detto con chiarezza che certamente non c'è chi possa cantare vittoria al 100%, e che questo congresso e' comunque una pagina non bella nella travagliata storia dell'Avvocatura.
Credo però che gli inviti a mettere da parte egoismi e personalismi per conseguire finalmente quei risultati di unità che tutti a parole dicono di volere, andrebbero rivolti soprattutto ai Presidenti dei grossi ordini e delle Unioni.
Dovrebbero comprendere che una ristretta cerchia di persone non può pretendere di governare l'intera avvocatura senza sottoporsi ad un voto democratico.
E non mi si dica che hanno preso i voti per essere eletti al consiglio dell'ordine, perché' e' tutta un'altra cosa (... e i presidenti delle Unioni non hanno preso neppure quelli).
In quale foro sono state fatte assemblee degli iscritti che li hanno autorizzati a sottoscrivere la mozione Rosa o la mozione Vaccaro?
Quale regola democratica dice che o si va come voglio io o si cerca ogni modo possibile per cercare di delegittimare le posizioni altrui?
Finché ci sarà questa forma di arroganza, tipica anche di alcune associazioni, sarà ben difficile rinvenire quelle soluzioni condivise a cui molti di noi da molti anni aspirano!
E anche la condotta del CNF, che ufficialmente si è disinteressato del problema, ma ha manovrato sottobanco, come sempre, non è esente da responsabilità.
Credo, purtroppo, che non lo sia neppure la dirigenza OUA....che voleva ad ogni costo una proroghetta, pur non avendo neppure il coraggio di chiederla apertamente.
Vorrei che alla dirigenza dell'Avvocatura potessero dare i migliori, che non necessariamente coincidono con questo o quel presidente, o suo delegato, siano essi presidenti di ordini, di unioni o di associazioni.
Le quote riservate, o peggio le negoziazioni di bottega tra pochi, che si reputano i migliori, sono qualcosa che avvilisce. Noi, che ci proclamiamo difensori dei diritti e delle regole, siamo sempre prontissimi a fregarcene ed a cercare di piegarle ai nostri voleri....se solo garantiscono il mantenimento del "potere".
Ed è tutto questo che ci ha condotti sin qui, e i risultati pessimi sono sotto gli occhi di tutti. L'immagine dell'Avvocatura la si rovina in tanti modi, e l'arroganza e lo spregio delle ragioni degli altri e' uno dei modi migliori.
Avv. Michelina Grillo

Congresso di Venezia: vecchia politica e veti incrociati.

Al di là della varie interpretazioni di quanto avvenuto venerdì pomeriggio al Congresso Nazionale Forense, sono fermamente convinto che quella sia stata una bruttissima giornata per l’Avvocatura. Non condivido l’opinione di chi ritiene che la maggioranza abbia voluto il mantenimento del vecchio OUA.
Credo che sia invece prevalsa la politica dei veti incrociati, della strenua difesa di ogni singola tessera dell’attuale caotico mosaico che raffigura l’immagine dell’Avvocatura Italiana.
Già venerdì sera molti dei protagonisti del Congresso si attribuivano personali vittorie e addebitavano altrui sconfitte, cimentandosi in alchemiche formule algebriche, contando i Si alla propria proposta rapportandoli ai No di quella altrui.
La verità, cruda e reale, è che tutta l’Avvocatura Italiana è stata sconfitta.
Ma quel che è peggio è che i primi sconfitti sono tutti quei colleghi che non sono stati a Venezia, ma che hanno continuato a lottare nei loro territori contro le avversità della crisi economica, sociale e di prospettive che attanaglia ormai da oltre un decennio la nostra categoria.
Ma non dobbiamo perdere la speranza; non dobbiamo rassegnarci alla sconfitta e dobbiamo continuare ad impegnarci affinché le logiche dell’appartenenza, della divisione, della personale difesa del proprio orticello non prevalgano.
Dobbiamo avere coraggio e trasmettere questo coraggio ai nostri presidenti di COA, ai leader delle nostre Associazione e a quelli delle Unioni regionali.
Il coraggio di sapere fare un passo indietro per ascoltare le altrui esigenze e le altrui proposte, non solo per potere fare tutti insieme un nuovo passo in avanti, ma per compiere un salto lasciandoci alle spalle le macerie del passato.
Non rassegniamoci.

Avv. Dario Greco‎

lunedì, ottobre 06, 2014

CONGRESSO DI VENEZIA:BOZZA DI RACCOMANDAZIONE PER LA CASSA FORENSE.

RACCOMANDAZIONE 
(ogni suggerimento verrà vagliato prima della stesura definitiva) 
I delegati del XXXII Congresso Nazionale Forense di Venezia 
Premesso 
- che la crisi economica ha pesantemente colpito tutti gli avvocati, molti dei quali già versavano in difficoltà a causa della crescita esponenziale del numero ed alla ridotta richiesta di prestazioni professionali da parte dei cittadini, scoraggiati ad intraprendere azioni a tutela dei loro diritti per il costo eccessivo e le lungaggini della giustizia.
- che l'iscrizione coatta alla Cassa Forense non deve comportare aggravamento di oneri per quanti, avendo redditi inferiori al minimo previsto dalla precedente normativa per l'iscrizione obbligatoria, prima della entrata in vigore della nuova legge forense, dovevano essere iscritti alla gestione separata dell'INPS ed assoggettati solo alla contribuzione da questo ente prevista. Ritenuto
- che sia altresì doveroso che tutte le spese non indispensabili ai fini del funzionamento vengano eliminate e che il costo degli organi di rappresentanza sia ragionevolmente contenuto (giova ricordare che sino a metà degli anni novanta non erano riconosciuti né indennità né gettoni di presenza e che il rimborso delle spese di vitto era contenuto in termini ragionevoli).
RACCOMANDANO 
al Presidente, al Consiglio di Amministrazione della Cassa ed ai componenti del Comitato dei delegati di rivedere il regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 21 e la normativa statutaria e regolamentare prevedendo:
1) una gestione speciale per i contribuenti minimi applicando un sistema contributivo e di prestazioni identico a quello della gestione separata dell'INPS e, previi i necessari calcoli attuariali per garantire la riserva matematica, la possibilità di richiedere il passaggio al regime ordinario, le modalità di attuazione del passaggio e gli oneri relativi;
2) la riduzione a 7 dei componenti del consiglio di amministrazione;
3) la riduzione a 40 dei componenti del comitato dei delegati;
4) l'eliminazione dei gettoni di presenza per componenti di tutti gli organi della Cassa;
5) il riconoscimento di indennità per i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
6) il rimborso delle sole spese documentate con fissazione di un tetto massimo giornaliero di euro cento per il rimborso delle spese di vitto;
7) la riduzione ed il contingentamento di tutte le spese non strettamente necessarie come proprietà passive, auto blu, divise dei commessi, stampa, congressi ecc.;
8) il contenimento delle riunioni del comitato ed il rigido controllo sulle convocazioni delle commissioni soprattutto se in giorni non contigui a quelli di convocazione del comitato.

Avv. Aurelio Di Rella Tomasi di Lampedusa

domenica, ottobre 05, 2014

Responsabilità medica: inammissibile l'A.T.P.-

L’ammissibilità della consulenza tecnica preventiva nel campo della responsabilità professionale medica risulta preclusa dalla complessità fattuale e giuridica della fattispecie (ad esempio, in relazione all’individuazione degli oneri probatori delle parti, alla determinazione dei criteri di accertamento del nesso causale), a garanzia del diritto di difesa delle parti, il quale trova effettiva e completa salvaguardia solamente se il relativo contraddittorio è disciplinato senza consentire indagini di possibile carattere esplorativo-

 (Trib. Bologna 7-4-14, ord., www.giuraemilia.it)

Ordinamento forense: nuovi parametri ed opinamento parcella.

Il COA di Trieste, alla luce della nuova Legge Professionale chiede: a) se resti sempre valido il principio secondo il quale l’opinamento della parcella possa essere richiesto esclusivamente dal professionista interessato e non anche dal cliente; b) se pure in presenza di contratto con il cliente in tema di compensi l’Avvocato possa presentare al COA richiesta di visto di congruità su nota redatta sulla base dei parametri che preveda un compenso diverso da quello contrattuale al solo fine di far ottenere al proprio cliente e in quei limiti il rimborso delle spese di difesa da parte della P.A., rimborso condizionato al previo parere di congruità. 
Parere del CNF: 
In relazione al quesito sottoposto alla Commissione, in materia di opinamento di parcella nulla è cambiato tra quanto stabilito dal R.D. n.1578/33 e quanto disposto dalla L. n.247/12. Infatti, l’opinamento della parcella a norma degli artt. 13, comma 9, seconda parte, e 29, comma 1, Lett. l) L. cit. può essere richiesto esclusivamente dall’iscritto, a nulla valendo il carattere pubblico del richiedente diverso dal professionista. Quanto al secondo quesito, l’Avvocato in presenza di contratto valido e non contestato dal cliente non può presentare parcella per compensi di importo diverso da quanto stabilito nel contratto stesso, anche se sulla base dei parametri vigenti.

Consiglio nazionale forense (rel. Cons. Morlino), parere 9 aprile 2014, n. 29 Quesito n. 376, COA di Trieste

sabato, ottobre 04, 2014

Renzi: responsabilità toghe? E’ doveroso che chi sbaglia paghi.

Roma, 3 ott. (TMNews) – “Sono stato contestato per alcune cose contenute nel pacchetto giustizia, per esempio sulla responsabilità civile dei magistrati, ma io trovo doveroso che anche per un magistrato valga la regola che chi sbaglia paga”.
Lo ha detto il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, intervistato al festival di Internazionale a Ferrara.
“Se diciamo che 45 giorni di ferie sono troppi – ha aggiunto Renzi – non stiamo mettendo in discussione la libertà e l’indipendenza della magistratura”.

Congresso Nazionale Forense: c'è aria di tempesta!

giovedì, ottobre 02, 2014

CONGRESSO FORENSE STRAORDINARIO??

L'ho già scritto parecchio tempo fa, ma oggi voglio rispolverare quella mia profezia: i blocchi che si volevano così compatti sulle proposte di modifica dell'Organismo politico a Venezia, si sono sfaldati o si stanno sfaldando.
Ci sono varie altre proposte organiche di modifica diverse e anche alternative a quelle - non consonanti peraltro - emerse dal Tavolo ex art. 39 coordinato dall'ottimo Saro Pizzino dell'OUA.
In una situazione come questa, chi pensava di poter fare un blitz in poco tempo (due ore risicate) venerdì pomeriggio, si è verosimilmente reso conto che il blitz non ha i numeri e che il tempo per una discussione vera e reale, con quel tanto di approfondimento e di riflessione che temi così complessi e rilevanti richiedono non c'è.
In più  il CNF pare disinteressato e l'UCPI e la sua nuova dirigenza, seppure fossero desiderosi di proseguire un dialogo per una nuova configurazione dell'organismo di rappresentanza previsto dalla Legge Professionale (dal quale rischierebbero altrimenti di restare fuori, con tutto ciò che ne consegue), ben difficilmente potrebbe "rientrare" sic et simpliciter dopo aver disertato le ultime riunioni del Tavolo e senza avere avuto il tempo di valutare nello specifico i diversi testi, ed eventualmente proporre propri emendamenti.
Non dimentichiamo che UCPI aveva già posto al tavolo delle precise richieste e che il Presidente Migliucci, nel suo programma elettorale, ribadisce alcuni punti e l'ambizione di una strutturazione federativa della rappresentanza, con riserva a UCPI sul tema penale.
Ecco quindi che, sempre come avevo già scritto, vengono anche meno le ragioni più nobili del tavolo, e cioè conseguire subito e per effetto delle modifiche il recupero pieno ed effettivo di tutte le forze dell'avvocatura (e UCPI lo è) e della leale collaborazione con il CNF, che per amore o per forza oggi deve accettare l'art. 39 (è legge) e ciò che ne consegue, anche se dice che gli è estraneo.
Se ne può desumere una soluzione già vista : la proposta di costituzione di una sorta di "Commissione Buccico" (come quella che venne costituita all'esito del Congresso di Firenze 2001), composta dai maggiorenti dell'avvocatura, che provi sulla base di tutte le proposte di modifica statutaria che saranno presentate e con il coinvolgimento dei vari soggetti, tra cui dovrebbero a rigor di logica esserci anche i proponenti delle mozioni, a preparare con maggior tempo a disposizione un Congresso Straordinario, da tenersi tra un annetto.
E nel frattempo cosa accadrebbe? L'ipotesi principe - invero un po' sfortunata nella storia (non ha di certo portato bene...), poco auspicabile e ancor meno desiderabile - è che qualcuno abbia l'ardire di proporre la prorogatio dell'OUA esistente.
Personalmente credo che, anche nel caso in cui passasse l'idea di indire un Congresso Straordinario, con la scusa (questa volta buona) di affrontare con tutto il tempo a disposizione i temi di merito che sono tanti e rilevanti, le elezioni per il rinnovo della composizione dell'OUA debbano venire regolarmente fatte e si debba insediare una nuova Assemblea e una nuova dirigenza.
Auspicherei, poi, che se davvero UCPI vuole continuare a percorrere la via del dialogo finalizzato al superamento di una distinzione storica, molti penalisti si candidassero a Venezia, nei rispettivi distretti, per comporre l'assemblea, potendo così nella pratica verificare il funzionamento e le potenzialità dello strumento, e magari anche venire eletti nella Giunta o a cariche ancor più apicali. Così anche per AIGA, ovviamente.
In tal modo il periodo intercorrente tra Venezia e il Congresso Straordinario non sarebbe più soltanto sopravvivenza di un organismo che molti (troppi) continuano strumentalmente a delegittimare, ma un vero banco di prova di capacità e volontà.

Avv. Michelina Grillo

L'AFORISMA.

martedì, settembre 30, 2014

Come si calcolano gli onorari nelle cause di divisione?

"Secondo l'orientamento di questa Corte, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, il valore della causa di divisione non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione, poichè il D.M. n. 127 del 2004, art. 6, pur rinviando in generale al codice di procedura civile per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente, deroga a tale rinvio in materia di giudizi divisori, per i quali stabilisce che il valore è determinato in relazione "alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e tale norma, in quanto diretta a collegare il valore della causa all'interesse in concreto perseguito dalla parte, è applicabile analogicamente anche per la liquidazione degli onorari dovuti dal cliente in relazione all'azione di riduzione (v. Cass., sent. n. 6765 del 2012).
Nella specie, peraltro, come puntualmente precisato nella ordinanza di rimessione, la contestazione riguardava non solo la maturata usucapione di uno degli immobili da parte di uno dei convenuti, ma anche il valore dell'intera massa.
 Deve, al riguardo, richiamarsi l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale nei giudizi divisori il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso ai difensori, si determina in base alla massa da dividere, se la controversia riguarda la sua entità, ed in base alla quota se la contestazione riguardi solo quest'ultima (cfr. Cass., sent. n. 11222 del 1997)."
Cassazione civile, sentenza 24 settembre 2014, n. 20126

lunedì, settembre 29, 2014

A chi servono le cd “specializzazioni”?

Dietro le specializzazioni (come negarlo seriamente) ci sono soprattutto le associazioni forensi cd. specialistiche (in parte, anche le camere penali); dietro il paravento della ventilata "garanzia" per la clientela nella scelta del professionista realmente accorsato nel settore specifico si (mal) cela un gioco tutto di mercato e potere: "il desiderio per di più inconfessato delle associazioni forensi specialistiche è quello di arrivare agli albi separati, in modo che solo certi avvocati specializzati iscritti in un certo albo possano esercitare, ad esempio, in ambito penale, oppure di famiglia, in materia tributaria o del lavoro etc." (Scarselli).
Sarà per questo che quando un manipolo di eroi impugnò davanti al TAR Lazio il regolamento del CNF del 24/9/2010 in tema di specializzazioni, che lo asfaltò con la sentenza n. 5151/11, a fianco del CNF come contraddittori, a difendere quel "putsch", si trovarono proprio alcune delle più importanti associazioni professionali specialistiche italiane.
SARA' PER QUESTO CHE L'INSIGNIFICANTE TRAFILETTO "IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI SPECIALISTA NON COMPORTA ALCUNA RISERVA DI ATTIVITA'" PRESENTE NELL'ART. 9 L. 247/12 E NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLO SCHEMA DI DECRETO NON SI LEGGE NELLO SCHEMA MEDESIMO (PERCHE' NON C'E').
Certo, la gerarchia delle fonti ... ma io ho letto Freud e la sua teoria del lapsus ...
L'organizzazione dei corsi - dove risulta il ruolo preminente di COA e associazioni in parola - per il tramite delle convenzioni, dei comitati scientifici (art. 7, 3/4), di gestione etc. costituisce - come negarlo -l'ennesimo punto di penetrante esercizio del potere da parte dei soliti maggiorenti, i cui effetti (che si determineranno nell'effettiva sfera di attività del singolo professionista) appaiono facilmente prevedibili in termini squisitamente oligopolistici o, meglio, aristocratici.
E mi fermo qui.
Perché ci sarebbe da dire molto altro, sulla reale necessità di queste specializzazioni, sulla garanzia di affidabilità del titolo conseguito rispetto alle reali capacità del "titolato", sullo sviamento di clientela che potrebbe determinare ... Dunque io non faccio allusioni.
C'è chi invece alimenta illusioni di modernità che travestono idee e modelli di potere barocchi.


Avv. Rosario Santella

mercoledì, settembre 17, 2014

Giustizia, Orlando: situazione di pre-collasso, servono 1000 assunzioni.

(ASCA) - Roma, 17 set 2014 - ''In alcune realta' si potrebbe moltiplicare l'attivita' d'aula se ci fosse un presupposto che stiamo cercando di affrontare che e' quello del personale amministrativo e di cancelleria: noi abbiamo 8.000 vuoti d'organico e spesso i processi non si celebrano o lo si fa in ritardo per questo problema che e' molto poco conosciuto ma e' fondamentale''.
A sottolinearlo e' stato il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ai microfoni di Rtl 102.5 durante ''Non Stop News''.
Orlando ha annunciato che il Gioverno sta ''lavorando per determinare procedure di mobilita' da altri reparti della Pubblica Amministrazione e per fare un reclutamento nel prossimo anno, seppur in un quadro di forti riduzioni di spesa e razionalizzazione, per arrivare almeno a 1000 assunzioni in questo campo perche' siamo davvero in una situazione di pre-collasso''.
Orlando ha spiegato che ''abbiamo un'eta' media del personale che e' di 55 anni, se non si fanno interventi sulla formazione e sulla riqualificazione in tempo abbiamo questi voti di organico che in alcune realta' raggiungono il 30-40%. 1000 non bastano ma sono quasi 20 anni che non si fa un'attivita' significativa in questo senso, dovremmo andare avanti cosi' per i prossimi 4-5 anni ma 1000 sarebbe la cifra minima che consenta un passaggio di competenze, perche' il rischio e' che molti vadano in pensione senza che i nuovi siano arrivati e questo rischia di cancellare anche un know-how che in questo settore e' molto importante''.

sabato, settembre 13, 2014

La riforma della giustizia secondo Matteo.

Il Vangelo secondo Matteo si manifesta con il primo decreto con piglio riformista della giustizia, secretato sino all’ultimo, è stato ieri finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale e da oggi è già in vigore (D.l. 12 settembre 2014, n. 132, Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile).
Lo scopo è la “degiurisdizionalizzazione” (l’Accademia della Crusca se ne dovrà fare una ragione) e di “adottare altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, nonché misure urgenti per la tutela del credito e la semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata“.
Occorre guardare il bicchiere mezzo pieno, tralasciando quello mezzo vuoto che forse interverrà nei prossimi 1.000 giorni (se non diverranno a breve 10.000).
Il decreto contiene anche buone novità, ma nell’insieme diviene l’ennesima conferma dell’incapacità del legislatore di scrivere norme secondo i criteri di semplicità, chiarezza, inequivocità. Infatti, vi sono vari articoli (tra cui la negoziazione assistita, da non confondere con la fecondazione assistita, anzi in tal caso l’intento è proprio la non fecondazione del contenzioso giurisdizionale) che sono talmente ampli e complessi che creeranno certamente molteplici problemi di interpretazione ed applicazione, originando dunque altri contenziosi (giurisdizionali).
Ciò a conferma di quanto sostengo da anni, ossia che la prima causa dell’abnorme carico giurisdizionale è lo stesso legislatore, con buona pace per il buon Piercamillo Davigo ossessionato dalla “potentissima lobbie degli avvocati” (talmente potente da essere autolesionista).
Assai positive nel decreto legge tali novità: a) responsabilizzare l’avvocatura nella definizione dei contenziosi (opportunità che dovrà essere affrontata con serietà e competenza dall’avvocatura) prevedendo attraverso la negoziazione assistita (art. 2 e ss.) un filtro prima dell’introduzione della fase giurisdizionale, assicurando a tale accordo l’esecutività (art. 5); b) promuovere un procedimento arbitrale in pendenza della causa (art. 1; ma prima non era certo precluso, ora è solo disciplinato ); c) semplificare la separazione ed il divorzio (resi macigni anche grazie all’illuminato apporto della Chiesa) conferendo all’avvocato e all’ufficiale civile poteri analoghi a quelli giurisdizionali (art. 12); d) incentivare i giudici a passare dal rito ordinario al rito (durata media 3 anni) al rito sommario di cognizione (assai più breve), come previsto dall’art. 14m (ma ricordandoci come il procedimento sommario sia stato vanificato solo dai magistrati che hanno inertizzato tale procedimento, in quanto costretti a studiare una causa e a definirla in poco tempo; con buona pace sempre per Davigo che giudica i magistrati italiani iperefficienti, brillanti e competenti a prescindere); e) attribuire pregnante valenza probatoria alle dichiarazioni rese al difensore (art. 15) così da evitare di dovere sentire il terzo in una udienza ad hoc in giudizio; f) ridurre le ferie dei magistrati a «un periodo annuale di ferie di trenta giorni». (art. 16); g) ridurre la sospensione dei termini feriali ora «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno» (art. 16); h) incrementare il saggio degli interessi legali per i debitori che prendono tempo nei contenziosi, sino “a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” (art. 17).
Assai incerto e discutibile l’annunciata volontà di semplificare il processo esecutivo, ma realizzata con interventi spot senza invece riscriverlo per intero, ponendosi dunque come un mero come lifting di un malato terminale.
Il processo esecutivo va invece semplificato al massimo perché deve tutelare il creditore nel minor tempo possibile e non (come sempre accaduto) garantire il debitore.
Mentre ancora oggi rimane una montagna di adempimenti (temporali, onerosi) enorme e spesso difficile da valicare consentendo al debitore di aprire altre infinite fasi processuali, premiando la sua intraprendenza resistenza.
Nell’insieme dunque che dire? Un discreto inizio, con alcune buone novità, ma tante occasioni sprecate. Un impianto normativo che andava scritto in modo assai più chiaro ed in modo assai più completo.
Manca difatti tutto il resto. I processi civili ordinari andrebbero ridotti nei riti, semplificati negli adempimenti (soppressa l’inutile farsa dell’udienza di precisazione delle conclusioni).
Ma soprattutto occorre pretendere termini perentori per tutti (mentre i magistrati li hanno ordinatori!), prevedere la condanna alle spese esclusivamente per il soccombente (mentre l’Agenzia delle Entrate le pretende solidalmente da entrambe!).
Infine, occorre seriamente mettere mano al settore penale: corruzione, prescrizione etc. L’altra vergogna di questo Paese.

di Marcello Adriano Mazzola | 13 settembre 2014

venerdì, settembre 12, 2014

Cassa Forense: Istruzioni operative in attuazione Nuovo Regolamento ex art. 21, L. 247/2012.

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, nella seduta dell'11 settembre 2014, ha deliberato una serie di interventi urgenti a seguito dell'approvazione del regolamento ex art.21, commi 8 e 9 della legge 247/2012.
Contributi minimi 2014 in corso di riscossione 
L'ultima rata dei contributi minimi 2014 (30/09/2014) in corso di riscossione è sospesa per tutti gli iscritti per i quali il 2014 sia compreso tra i primi 9 anni di iscrizione alla Cassa. Entro il 31/12/2014 i contributi stessi verranno ricalcolati sulla base di quanto disposto dal nuovo regolamento e verrà data specifica comunicazione agli interessati per la regolarizzazione della posizione contributiva. Eventuali somme risultanti a credito, a seguito di tale ricalcolo, saranno oggetto di compensazione in sede di mod. 5/2015, una volta conosciuto il reddito dell'iscritto.
Domande di esonero ex art. 10
Le domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi (fermo restando quanto dovuto in autoliquidazione sulla base degli effettivi redditi prodotti) potranno essere presentate dagli iscritti alla Cassa entro il 30 settembre di ciascun anno, con riferimento ai contributi minimi del medesimo anno, esclusivamente mediante la procedura web appositamente realizzata e disponibile sul sito della Cassa nella sezione "Accesso Riservato – Servizi On-Line – Istanze OnLine" .
 Si ricorda che tale opportunità è concessa per una sola volta nell'arco dell'intero periodo di iscrizione, con l'unica eccezione dell'ipotesi della maternità o dell'adozione, per le quali si può arrivare fino a tre anni in caso di più eventi successivi.
Si precisa, infine, che tale opportunità è concessa solo in presenza delle specifiche situazioni soggettive di cui al comma 7 dell'art. 21 della legge 247/2012 e che l'esonero è subordinato all'approvazione da parte della Giunta Esecutiva.
 Nuove iscrizioni alla Cassa 
La procedura di iscrizione per i professionisti iscritti all'Albo ma non alla Cassa alla data del 21 agosto 2014, è stata avviata con la richiesta degli appositi elenchi agli Ordini, che dovranno essere trasmessi, per via telematica, entro il 20 ottobre 2014.
Nel mese di novembre la Cassa procederà a perfezionare tali iscrizioni mediante delibera della Giunta Esecutiva che verrà tempestivamente comunicata agli interessati a mezzo PEC o raccomandata A/R. Da tale comunicazione inizieranno a decorrere i 90 giorni per l'eventuale cancellazione dall'Albo prevista dalla norma transitoria di cui all'art. 12, primo comma, ultima parte, nonché i 6 mesi per l'eventuale richiesta, su base volontaria, della retrodatazione o dei benefici per gli ultraquarantenni ai sensi degli artt. 3 e 4 del Regolamento.

Roma, 12 settembre 2014

Il Presidente 
Avv. Nunzio Luciano

giovedì, settembre 11, 2014

Riforma giustizia, Orlando: "Anche il taglio delle ferie aiuta a ridurre l'arretrato!"

Roma, 11 settembre 2014 - La riduzione delle ferie dei magistrati "non è la questione centrale della riforma": l'arretrato nella giustizia "si riduce con tanti interventi contemporaneamente, ma anche il taglio delle ferie può contribuire". Lo ha dichiarato il Guardasigilli Andrea Orlando, nel corso de 'La telefonata' su Canale 5.
"Abbiamo chiesto ai magistrati di farsi carico delle esigenze di cambiamento nella Pubblica Amministrazione - ha aggiunto il ministro - e i magistrati ci hanno segnalato la specificità del loro lavoro. Cercheremo di tenerne conto, ma anche loro tengano conto della necessità di cambiamento. In un momento in cui si chiede alla Pubblica Amministrazione di fare un salto, credo che la magistratura - ha proseguito - possa dare la sua disponibilità a ragionare su questo, magari ripristinando il confronto".
"Mi sembrerebbe sbagliato, tanto perchè è stata fatta una proposta di riforma che è un po' più ampia rispetto a questo semplice punto, quanto per la magistratura che ritengo non si muova solo per questo, concentrare la discussione solo su questo aspetto", ha aggiunto.
 "Il nostro sistema della giustizia ha delle distorsioni, ma non ne rifarei cadere una responsabilità esclusivamente sulla magistratura - ha detto ancora il ministro - . Abbiamo il tema di tempi di giustizia eccessivamente lunghi, il sovraffollamento delle carceri, tutti temi su cui Strasburgo ci richiama ma che non sono ascrivibili a errori soggettivi, anche se questi ci sono e credo che con una responsabilità civile più efficace e tempestiva possano essere sanzionati. Non tanto per punire i magistrati, ma per garantire che se uno ha subito un danno abbia un qualche giudice che glielo riconosce".
 Il Guardasigilli ha ricordato che sulla responsabilità civile dei magistrati "il governo ha fatto una proposta che prevede una responsabilità non diretta. Il tema della responsabilità va declinato rispetto al ruolo specifico che svolge il magistrato: una responsabilità diretta significherebbe che chiunque che è danneggiato può ricorrere direttamente contro il magistrato, con un elemento di pressione rispetto all'attività del magistrato che può condizionare il suo giudizio e inibire l'intervento su alcuni temi".
"La legge scritta da Vassalli nel 1987 - ha spiegato ancora Orlando - ha un impianto condivisibile, ma in questi anni il filtro ha inibito i ricorsi perchè il giudice che doveva valutare sommariamente la fondatezza del ricorso ha quasi sempre detto che non c'era. Noi vogliamo introdurre alcune modifiche: eliminare questo filtro affinchè il ricorso sia sempre preso in considerazione e una qualche forma di rivalsa in caso di un danno riconosciuto", ha concluso.

giovedì, settembre 04, 2014

Magistratura Onoraria al restyling: nascono i giudici onorari di pace.

Magistratura onoraria al restyling. E si parte dai giudici di pace. Sarà, infatti, superata la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli giudici onorari di pace.
Questi confluiranno tutti nell’ufficio del giudice di pace e saranno tenuti a rispettare un percorso di aggiornamento professionale ad hoc. Non solo.
Per quel che concerne al settore civile, sarà ampliata la competenza dell’Ufficio del Giudice di pace, sia per materia, sia per valore sia per i casi di decisione secondo equità.
Queste alcune delle linee guida contenute nello «Schema di legge delega al governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace», illustrato venerdì 29 agosto dal Guardasigilli Andrea Orlando, al termine del Consiglio dei ministri, insieme agli testi normativi che andranno a delineare la riforma della giustizia, al termine del Consiglio dei ministri.
Lo schema di ddl, così come strutturato, concede al governo due anni di tempo, a partire dalla data di entrata in vigore della legge delega, per l’emanazione dei decreti legislativi.
Tra questi, il dlgs che dovrà prevedere un’unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario. In particolare, attraverso il primo dlgs, così come previsto dall’art. 2, comma 1, let.a, «sarà superata la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace».
Entrambi, infatti, rientreranno nella categoria di giudici onorari di pace che confluiranno tutti nell’Ufficio del giudice di pace. Sarà, poi, il ministero della giustizia a stabilire l’organico di ciascun ufficio.
Previsto, inoltre, all’art.5, un percorso di aggiornamento professionale ad hoc. I Giudici onorari di pace, infatti, dovranno «partecipare alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti e per la discussioni delle soluzioni adottate». Novità previste anche sul fronte delle competenze.
Il governo, infatti, da un lato, sarà chiamato ad ampliare i casi in cui sarà possibile decidere secondo equità, dall’altro lato, attribuirà alla competenza del giudice di pace le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità.
Nella stessa sede, poi, potranno essere discusse le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria, le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 30 mila euro e le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore 50 mila euro.
Infine, è prevista la competenza del giudice di pace anche per altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria e procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi.

Beatrice Migliorini

tratto dal quotidiano "Italia Oggi" del 02/09/2014

venerdì, agosto 29, 2014

L'AFORISMA.

Nota di replica ad un articolo dell’ex magistrato Dott. Tinti sul Fatto Quotidiano.

Ho letto l'analisi del Dott. Tinti sul processo civile che ho trovato superficiale e volgare.
Sono un avvocato, la tanto vituperata categoria che, nella maggioranza dei suoi iscritti, non gode né dei redditi né delle garanzie di cui ha goduto il Dott. Tinti prima di dedicarsi a fare il giornalista/scrittore, né certamente di quelli del collega Ghedini o della ex Ministra Severino.
La sua semplificazione del processo mi induce ad una conclusione sulla quale potremmo trovarci d'accordo: perché non risolvere il problema una volta e per tutte introducendo il processo affidato al solo Giudice?
Così facendo ci libereremmo dalla ipocrita legenda che il processo sia condotto dagli avvocati e diverrebbe più evidente e manifesta la circostanza che la Legge "non è uguale per tutti" e che la certezza del diritto - così come l'obbligatorietà dell'azione penale - sono favole graziose che si raccontano ai giovani studenti di giurisprudenza.
Forse il Dott. Tinti ha dimenticato, nella sua simpatica rappresentazione della causa tra il debitore ed il creditore, che il corpo legislativo del nostro paese è composto da circa tre milioni di norme primarie cui vanno ad aggiungersi le regolamentari e, naturalmente le norme di diritto comunitario (queste ultime ancora ignorate da un numero consistente di magistrati ed avvocati) oltre alle clausole contrattuali che, naturalmente, in un giudizio civile vanno esaminate, interpretate e armonizzate con il restante corpo di leggi.
Probabilmente il Dott. Tinti non sa che il grado d'appello dura da 4 a 5 anni perchè questo è il tempo che passa tra la prima e la seconda (ed ultima udienza) e che i suoi (ex) colleghi hanno stabilito che la seconda udienza si deve fare anche quando gli avvocati sono d'accordo per mandare la causa in decisione già alla prima udienza, giusto per evitare ai propri assistiti quei quattro anni d'attesa che possono anche diventare sei o sette se il giudice relatore del processo il giorno dell'udienza ha il mal di pancia, o è andato in pensione, o se nel frattempo è morto l'avvocato o una delle parti.
Al Dott. Tinti è anche sfuggito, nella foga espositiva, che il rimedio elaborato dal Prof. Vaccarella circa dieci anni fa, che prevedeva che il giudice fosse "disturbato" solo dopo che gli avvocati si erano scambiate tutte le osservazioni possibili ed avevano anche formulato tutte le richieste istruttorie, non è stato varato per la forte opposizione di ampi settori della magistratura ed anche di una parte (meno consistente) dell'avvocatura e che un "succedaneo" di tale rimedio, il processo societario, è stato boicottato fin dalla sua entrata in vigore fino a quando non è stato, con sollievo di tutti, abrogato.
Mi perdonerà l'unico riferimento a vicende professionali direttamente vissute ma sto ancora aspettando da un Tribunale laziale una sentenza relativa ad un processo societario iniziato nel marzo 2007 la cui ultima udienza (per un totale di sei!), si è tenuta a giugno scorso.
Potrei continuare a lungo ma abuserei della pazienza del Direttore, che conosce abbastanza bene i meccanismi perversi della macchina giudiziaria.
Noi avvocati abbiamo certamente molti torti e molte lacune ma, mi creda, Dott. Tinti, non c'è categoria in questo momento che possa darci lezioni collettive di questo genere, senza neanche un accenno al fatto che, pure in questa fase di profonda crisi economica abbiamo continuato ad assicurare la difesa (facendocene molto spesso e silenziosamente carico) a chi non poteva più permetterselo.
Men che meno fino a quando non decide di avventurarsi nell'impervio terreno dell'autocritica.
Magari rinunciando a qualche privilegio che oggi questo Stato non è più nelle condizioni di garantire e provando a spiegare alla gente comune perché dovrebbe rinunciare a ricorrere in Cassazione quando la stessa cassazione muta il suo orientamento ad ogni cambio di stagione.

Annamaria Introini