L’ammissibilità della consulenza tecnica preventiva nel campo della responsabilità professionale medica risulta preclusa dalla complessità fattuale e giuridica della fattispecie (ad esempio, in relazione all’individuazione degli oneri probatori delle parti, alla determinazione dei criteri di accertamento del nesso causale), a garanzia del diritto di difesa delle parti, il quale trova effettiva e completa salvaguardia solamente se il relativo contraddittorio è disciplinato senza consentire indagini di possibile carattere esplorativo-
(Trib. Bologna 7-4-14, ord., www.giuraemilia.it)
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