martedì, ottobre 28, 2014

Dal Tribunale di Milano, una netta presa di posizione: la cd sindrome d’alienazione parentale (PAS) non esiste.

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO 
Il PRESIDENTE
letto il ricorso introduttivo del giudizio, depositato ex artt. 316, comma IV, 337-bis c.c., in data .... ottobre 2014, da .... nei confronti di ..
preso atto delle doglianze del padre e ritenuto, sin da ora, di dovere svolgere verifiche in ordine alla conflittualità patologia dei genitori anche al fine di verificare la necessità di provvedimenti ex art. 333 c.c.;
rimessa al collegio la questione della competenza, dopo l’audizione delle parti;
dichiarata sin da ora la inammissibilità di accertamenti istruttori in ordine alla cd. PAS, in quanto la cd. sindrome di alienazione genitoriale è priva di fondamento, sul piano scientifico (Cass. Civ., sez. I, sentenza 20 marzo 2013 n. 7041), così come si appura dallo sfoglio della letteratura scientifica di settore (da ultimo v. DSM-V), e il comportamento che sia “alienante” può dunque rilevare sotto altri e diversi profili ma non come “patologia” del minore (non comprendendosi, peraltro, perché se “litigano” i genitori, gli accertamenti diagnostici debbano essere condotti su chi il conflitto lo subisce e non su chi lo crea: v. Trib. Varese, 1 luglio 2010); 
FISSA 
per la comparizione personale delle parti l’udienza del _ ore .
Nomina giudice Relatore:
Ordina alla parte ricorrente di notificare alla controparte il ricorso e il presente decreto entro il ___ e di produrre entro la medesima data copia delle dichiarazioni fiscali complete presentate negli ultimi tre anni.
Assegna alla parte resistente termine sino al __ per la costituzione in giudizio e per il deposito di copia delle dichiarazioni fiscali complete presentate negli ultimi tre anni.
Milano, lì 13 ottobre 2014
Il Presidente

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 13 ottobre 2014 (Pres. est. Servetti)

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