Magistratura onoraria al restyling. E si parte dai giudici di pace. Sarà, infatti, superata la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli giudici onorari di pace.
Questi confluiranno tutti nell’ufficio del giudice di pace e saranno tenuti a rispettare un percorso di aggiornamento professionale ad hoc.
Non solo.
Per quel che concerne al settore civile, sarà ampliata la competenza dell’Ufficio del Giudice di pace, sia per materia, sia per valore sia per i casi di decisione secondo equità.
Queste alcune delle linee guida contenute nello «Schema di legge delega al governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace», illustrato venerdì 29 agosto dal Guardasigilli Andrea Orlando, al termine del Consiglio dei ministri, insieme agli testi normativi che andranno a delineare la riforma della giustizia, al termine del Consiglio dei ministri.
Lo schema di ddl, così come strutturato, concede al governo due anni di tempo, a partire dalla data di entrata in vigore della legge delega, per l’emanazione dei decreti legislativi.
Tra questi, il dlgs che dovrà prevedere un’unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario. In particolare, attraverso il primo dlgs, così come previsto dall’art. 2, comma 1, let.a, «sarà superata la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace».
Entrambi, infatti, rientreranno nella categoria di giudici onorari di pace che confluiranno tutti nell’Ufficio del giudice di pace. Sarà, poi, il ministero della giustizia a stabilire l’organico di ciascun ufficio.
Previsto, inoltre, all’art.5, un percorso di aggiornamento professionale ad hoc. I Giudici onorari di pace, infatti, dovranno «partecipare alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti e per la discussioni delle soluzioni adottate». Novità previste anche sul fronte delle competenze.
Il governo, infatti, da un lato, sarà chiamato ad ampliare i casi in cui sarà possibile decidere secondo equità, dall’altro lato, attribuirà alla competenza del giudice di pace le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità.
Nella stessa sede, poi, potranno essere discusse le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria, le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 30 mila euro e le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore 50 mila euro.
Infine, è prevista la competenza del giudice di pace anche per altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria e procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi.
Beatrice Migliorini
tratto dal quotidiano "Italia Oggi" del 02/09/2014
Nessun commento:
Posta un commento