Contributi minimi 2014 in corso di riscossione
L'ultima rata dei contributi minimi 2014 (30/09/2014) in corso di riscossione è sospesa per tutti gli iscritti per i quali il 2014 sia compreso tra i primi 9 anni di iscrizione alla Cassa. Entro il 31/12/2014 i contributi stessi verranno ricalcolati sulla base di quanto disposto dal nuovo regolamento e verrà data specifica comunicazione agli interessati per la regolarizzazione della posizione contributiva. Eventuali somme risultanti a credito, a seguito di tale ricalcolo, saranno oggetto di compensazione in sede di mod. 5/2015, una volta conosciuto il reddito dell'iscritto.
Domande di esonero ex art. 10
Le domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi (fermo restando quanto dovuto in autoliquidazione sulla base degli effettivi redditi prodotti) potranno essere presentate dagli iscritti alla Cassa entro il 30 settembre di ciascun anno, con riferimento ai contributi minimi del medesimo anno, esclusivamente mediante la procedura web appositamente realizzata e disponibile sul sito della Cassa nella sezione "Accesso Riservato – Servizi On-Line – Istanze OnLine" .
Si ricorda che tale opportunità è concessa per una sola volta nell'arco dell'intero periodo di iscrizione, con l'unica eccezione dell'ipotesi della maternità o dell'adozione, per le quali si può arrivare fino a tre anni in caso di più eventi successivi.
Si precisa, infine, che tale opportunità è concessa solo in presenza delle specifiche situazioni soggettive di cui al comma 7 dell'art. 21 della legge 247/2012 e che l'esonero è subordinato all'approvazione da parte della Giunta Esecutiva.
Nuove iscrizioni alla Cassa
La procedura di iscrizione per i professionisti iscritti all'Albo ma non alla Cassa alla data del 21 agosto 2014, è stata avviata con la richiesta degli appositi elenchi agli Ordini, che dovranno essere trasmessi, per via telematica, entro il 20 ottobre 2014.
Nel mese di novembre la Cassa procederà a perfezionare tali iscrizioni mediante delibera della Giunta Esecutiva che verrà tempestivamente comunicata agli interessati a mezzo PEC o raccomandata A/R. Da tale comunicazione inizieranno a decorrere i 90 giorni per l'eventuale cancellazione dall'Albo prevista dalla norma transitoria di cui all'art. 12, primo comma, ultima parte, nonché i 6 mesi per l'eventuale richiesta, su base volontaria, della retrodatazione o dei benefici per gli ultraquarantenni ai sensi degli artt. 3 e 4 del Regolamento.
Roma, 12 settembre 2014
Il Presidente
Avv. Nunzio Luciano
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