"Secondo l'orientamento di questa Corte, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, il valore della causa di divisione non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione, poichè il D.M. n. 127 del 2004, art. 6, pur rinviando in generale al codice di procedura civile per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente, deroga a tale rinvio in materia di giudizi divisori, per i quali stabilisce che il valore è determinato in relazione "alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e tale norma, in quanto diretta a collegare il valore della causa all'interesse in concreto perseguito dalla parte, è applicabile analogicamente anche per la liquidazione degli onorari dovuti dal cliente in relazione all'azione di riduzione (v. Cass., sent. n. 6765 del 2012).
Nella specie, peraltro, come puntualmente precisato nella ordinanza di rimessione, la contestazione riguardava non solo la maturata usucapione di uno degli immobili da parte di uno dei convenuti, ma anche il valore dell'intera massa.
Deve, al riguardo, richiamarsi l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale nei giudizi divisori il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso ai difensori, si determina in base alla massa da dividere, se la controversia riguarda la sua entità, ed in base alla quota se la contestazione riguardi solo quest'ultima (cfr. Cass., sent. n. 11222 del 1997)."
Cassazione civile, sentenza 24 settembre 2014, n. 20126
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