giovedì, ottobre 23, 2014

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA ANCHE PER I COA.

Con delibera del 21 ottobre scorso, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito la doverosa applicazione anche gli Ordini e ai Collegi professionali della disciplina dettata dalla legge n. 190 del 2012 e dai successivi decreti delegati.
Anche i COA, dunque, devono mettersi in regola con gli adempimenti previsti in materia piani triennali per anticorruzione e trasparenza, codice di comportamento dei dipendenti, nomina del responsabile della prevenzione, regime delle incompatibilità e dovranno dare concreta attuazione a tutte le altra norme posta a tutela della trasparenza e legittimità dell'agire amministrativo.

Avv. Antonino Galletti

martedì, ottobre 21, 2014

Alta adesione a sciopero magistrati onorari.

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - E' ALTA IN TUTTA ITALIA L'ADESIONE ALLA PRIMA DELLE CINQUE GIORNATE DI SCIOPERO PROCLAMATO DAI MAGISTRATI ONORARI, CHE PROTESTANO CONTRO LA MANCATA STABILIZZAZIONE DA PARTE DEL GOVERNO DI QUESTA FIGURA PROFESSIONALE.
SECONDO I DATI FORNITI DALL'UNIMO (UNIONE NAZIONALE ITALIANA MAGISTRATI ONORARI) L'ADESIONE DEI VICEPROCURATORI ONORARI È STATA DEL 100% A TORINO, MILANO, FIRENZE, CAGLIARI, FOGGIA E SALERNO; DEL 98% A GENOVA; DEL 90% A PALERMO; DELL'80% A NAPOLI E A BRESCIA.
ALTA DOVUNQUE ANCHE L'ADESIONE ALLO SCIOPERO DA PARTE DEI GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE.

mercoledì, ottobre 15, 2014

L'AIGA DI SALERNO HA DECISO DI NON VOTARE I CANDIDATI DISTRETTUALI ALL'OUA.

Aiga Salerno ha partecipato ai lavori del XXXII Congresso Nazionale Forense svoltosi a Venezia nei giorni 9-11 ottobre. La delegazione salernitana, composta dal Presidente Giovanni Balbi, dal componente di Giunta Nazionale Chiara Zucchetti, dai Delegati Anna Allegro e Tommaso Amato e dai Consiglieri Federico Acocella, Brunella Gallo, Gisella Lauriello e Antonio Trezza, ha sostenuto la mozione presentata dall’Aiga nazionale sull’art. 39 della L. 247/12 in tema di Governance dell’Avvocatura.
In coerenza con quanto espresso da Aiga Nazionale la sezione salernitana auspicava un radicale cambiamento nell’attuale composizione nella Governance della classe, che invece non c’è stato, non essendo invece stato raggiunto il necessario quorum sulla proposta di rinnovamento avanzata dall’Aiga.
La sezione di Salerno, quindi, restando coerente con un principio di autonomia già espresso in occasione delle elezioni di giugno, anche in ragione della non condivisione dell’immutato assetto della composizione dell’Organismo Unitario, ha ritenuto opportuno astenersi dalla scelta dei delegati del distretto. 
In ogni caso, Aiga Salerno, esprime ai colleghi Brunella De Maio e Michele Sarno il migliore augurio di un proficuo lavoro.

Comunicato Stampa 14.10.2014

lunedì, ottobre 13, 2014

Annunciata nuova astensione dei GDP a novembre.

L’Unione Nazionale Giudici di pace ha deliberato il nuovo sciopero dei giudici di pace dal 4 al 10 novembre. 
Non essendo consentito dal nostro codice di autoregolamentazione lo sciopero nel periodo che va dal 31 ottobre al 3 novembre, è stato deciso di posticipare l’astensione al giorno immediatamente successivo (lunedì 3 novembre verrà recuperato nella successiva settimana, di preciso lunedì 10 ottobre).
Le astensioni continueranno a cadenza mensile, come deliberato già il 4 settembre dal Direttivo Nazionale, fin quando non arriveranno serie e concrete aperture da parte del Ministro Orlando o direttamente da parte del Governo.

Elenco dei Delegati OUA eletti dal Congresso di Venezia.

domenica, ottobre 12, 2014

Congresso Venezia: l’analisi di Michelina Grillo.

 
Si è concluso il Congresso Forense. Va detto con chiarezza che certamente non c'è chi possa cantare vittoria al 100%, e che questo congresso e' comunque una pagina non bella nella travagliata storia dell'Avvocatura.
Credo però che gli inviti a mettere da parte egoismi e personalismi per conseguire finalmente quei risultati di unità che tutti a parole dicono di volere, andrebbero rivolti soprattutto ai Presidenti dei grossi ordini e delle Unioni.
Dovrebbero comprendere che una ristretta cerchia di persone non può pretendere di governare l'intera avvocatura senza sottoporsi ad un voto democratico.
E non mi si dica che hanno preso i voti per essere eletti al consiglio dell'ordine, perché' e' tutta un'altra cosa (... e i presidenti delle Unioni non hanno preso neppure quelli).
In quale foro sono state fatte assemblee degli iscritti che li hanno autorizzati a sottoscrivere la mozione Rosa o la mozione Vaccaro?
Quale regola democratica dice che o si va come voglio io o si cerca ogni modo possibile per cercare di delegittimare le posizioni altrui?
Finché ci sarà questa forma di arroganza, tipica anche di alcune associazioni, sarà ben difficile rinvenire quelle soluzioni condivise a cui molti di noi da molti anni aspirano!
E anche la condotta del CNF, che ufficialmente si è disinteressato del problema, ma ha manovrato sottobanco, come sempre, non è esente da responsabilità.
Credo, purtroppo, che non lo sia neppure la dirigenza OUA....che voleva ad ogni costo una proroghetta, pur non avendo neppure il coraggio di chiederla apertamente.
Vorrei che alla dirigenza dell'Avvocatura potessero dare i migliori, che non necessariamente coincidono con questo o quel presidente, o suo delegato, siano essi presidenti di ordini, di unioni o di associazioni.
Le quote riservate, o peggio le negoziazioni di bottega tra pochi, che si reputano i migliori, sono qualcosa che avvilisce. Noi, che ci proclamiamo difensori dei diritti e delle regole, siamo sempre prontissimi a fregarcene ed a cercare di piegarle ai nostri voleri....se solo garantiscono il mantenimento del "potere".
Ed è tutto questo che ci ha condotti sin qui, e i risultati pessimi sono sotto gli occhi di tutti. L'immagine dell'Avvocatura la si rovina in tanti modi, e l'arroganza e lo spregio delle ragioni degli altri e' uno dei modi migliori.
Avv. Michelina Grillo

Congresso di Venezia: vecchia politica e veti incrociati.

Al di là della varie interpretazioni di quanto avvenuto venerdì pomeriggio al Congresso Nazionale Forense, sono fermamente convinto che quella sia stata una bruttissima giornata per l’Avvocatura. Non condivido l’opinione di chi ritiene che la maggioranza abbia voluto il mantenimento del vecchio OUA.
Credo che sia invece prevalsa la politica dei veti incrociati, della strenua difesa di ogni singola tessera dell’attuale caotico mosaico che raffigura l’immagine dell’Avvocatura Italiana.
Già venerdì sera molti dei protagonisti del Congresso si attribuivano personali vittorie e addebitavano altrui sconfitte, cimentandosi in alchemiche formule algebriche, contando i Si alla propria proposta rapportandoli ai No di quella altrui.
La verità, cruda e reale, è che tutta l’Avvocatura Italiana è stata sconfitta.
Ma quel che è peggio è che i primi sconfitti sono tutti quei colleghi che non sono stati a Venezia, ma che hanno continuato a lottare nei loro territori contro le avversità della crisi economica, sociale e di prospettive che attanaglia ormai da oltre un decennio la nostra categoria.
Ma non dobbiamo perdere la speranza; non dobbiamo rassegnarci alla sconfitta e dobbiamo continuare ad impegnarci affinché le logiche dell’appartenenza, della divisione, della personale difesa del proprio orticello non prevalgano.
Dobbiamo avere coraggio e trasmettere questo coraggio ai nostri presidenti di COA, ai leader delle nostre Associazione e a quelli delle Unioni regionali.
Il coraggio di sapere fare un passo indietro per ascoltare le altrui esigenze e le altrui proposte, non solo per potere fare tutti insieme un nuovo passo in avanti, ma per compiere un salto lasciandoci alle spalle le macerie del passato.
Non rassegniamoci.

Avv. Dario Greco‎

lunedì, ottobre 06, 2014

CONGRESSO DI VENEZIA:BOZZA DI RACCOMANDAZIONE PER LA CASSA FORENSE.

RACCOMANDAZIONE 
(ogni suggerimento verrà vagliato prima della stesura definitiva) 
I delegati del XXXII Congresso Nazionale Forense di Venezia 
Premesso 
- che la crisi economica ha pesantemente colpito tutti gli avvocati, molti dei quali già versavano in difficoltà a causa della crescita esponenziale del numero ed alla ridotta richiesta di prestazioni professionali da parte dei cittadini, scoraggiati ad intraprendere azioni a tutela dei loro diritti per il costo eccessivo e le lungaggini della giustizia.
- che l'iscrizione coatta alla Cassa Forense non deve comportare aggravamento di oneri per quanti, avendo redditi inferiori al minimo previsto dalla precedente normativa per l'iscrizione obbligatoria, prima della entrata in vigore della nuova legge forense, dovevano essere iscritti alla gestione separata dell'INPS ed assoggettati solo alla contribuzione da questo ente prevista. Ritenuto
- che sia altresì doveroso che tutte le spese non indispensabili ai fini del funzionamento vengano eliminate e che il costo degli organi di rappresentanza sia ragionevolmente contenuto (giova ricordare che sino a metà degli anni novanta non erano riconosciuti né indennità né gettoni di presenza e che il rimborso delle spese di vitto era contenuto in termini ragionevoli).
RACCOMANDANO 
al Presidente, al Consiglio di Amministrazione della Cassa ed ai componenti del Comitato dei delegati di rivedere il regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 21 e la normativa statutaria e regolamentare prevedendo:
1) una gestione speciale per i contribuenti minimi applicando un sistema contributivo e di prestazioni identico a quello della gestione separata dell'INPS e, previi i necessari calcoli attuariali per garantire la riserva matematica, la possibilità di richiedere il passaggio al regime ordinario, le modalità di attuazione del passaggio e gli oneri relativi;
2) la riduzione a 7 dei componenti del consiglio di amministrazione;
3) la riduzione a 40 dei componenti del comitato dei delegati;
4) l'eliminazione dei gettoni di presenza per componenti di tutti gli organi della Cassa;
5) il riconoscimento di indennità per i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
6) il rimborso delle sole spese documentate con fissazione di un tetto massimo giornaliero di euro cento per il rimborso delle spese di vitto;
7) la riduzione ed il contingentamento di tutte le spese non strettamente necessarie come proprietà passive, auto blu, divise dei commessi, stampa, congressi ecc.;
8) il contenimento delle riunioni del comitato ed il rigido controllo sulle convocazioni delle commissioni soprattutto se in giorni non contigui a quelli di convocazione del comitato.

Avv. Aurelio Di Rella Tomasi di Lampedusa

domenica, ottobre 05, 2014

Responsabilità medica: inammissibile l'A.T.P.-

L’ammissibilità della consulenza tecnica preventiva nel campo della responsabilità professionale medica risulta preclusa dalla complessità fattuale e giuridica della fattispecie (ad esempio, in relazione all’individuazione degli oneri probatori delle parti, alla determinazione dei criteri di accertamento del nesso causale), a garanzia del diritto di difesa delle parti, il quale trova effettiva e completa salvaguardia solamente se il relativo contraddittorio è disciplinato senza consentire indagini di possibile carattere esplorativo-

 (Trib. Bologna 7-4-14, ord., www.giuraemilia.it)

Ordinamento forense: nuovi parametri ed opinamento parcella.

Il COA di Trieste, alla luce della nuova Legge Professionale chiede: a) se resti sempre valido il principio secondo il quale l’opinamento della parcella possa essere richiesto esclusivamente dal professionista interessato e non anche dal cliente; b) se pure in presenza di contratto con il cliente in tema di compensi l’Avvocato possa presentare al COA richiesta di visto di congruità su nota redatta sulla base dei parametri che preveda un compenso diverso da quello contrattuale al solo fine di far ottenere al proprio cliente e in quei limiti il rimborso delle spese di difesa da parte della P.A., rimborso condizionato al previo parere di congruità. 
Parere del CNF: 
In relazione al quesito sottoposto alla Commissione, in materia di opinamento di parcella nulla è cambiato tra quanto stabilito dal R.D. n.1578/33 e quanto disposto dalla L. n.247/12. Infatti, l’opinamento della parcella a norma degli artt. 13, comma 9, seconda parte, e 29, comma 1, Lett. l) L. cit. può essere richiesto esclusivamente dall’iscritto, a nulla valendo il carattere pubblico del richiedente diverso dal professionista. Quanto al secondo quesito, l’Avvocato in presenza di contratto valido e non contestato dal cliente non può presentare parcella per compensi di importo diverso da quanto stabilito nel contratto stesso, anche se sulla base dei parametri vigenti.

Consiglio nazionale forense (rel. Cons. Morlino), parere 9 aprile 2014, n. 29 Quesito n. 376, COA di Trieste

sabato, ottobre 04, 2014

Renzi: responsabilità toghe? E’ doveroso che chi sbaglia paghi.

Roma, 3 ott. (TMNews) – “Sono stato contestato per alcune cose contenute nel pacchetto giustizia, per esempio sulla responsabilità civile dei magistrati, ma io trovo doveroso che anche per un magistrato valga la regola che chi sbaglia paga”.
Lo ha detto il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, intervistato al festival di Internazionale a Ferrara.
“Se diciamo che 45 giorni di ferie sono troppi – ha aggiunto Renzi – non stiamo mettendo in discussione la libertà e l’indipendenza della magistratura”.

Congresso Nazionale Forense: c'è aria di tempesta!

giovedì, ottobre 02, 2014

CONGRESSO FORENSE STRAORDINARIO??

L'ho già scritto parecchio tempo fa, ma oggi voglio rispolverare quella mia profezia: i blocchi che si volevano così compatti sulle proposte di modifica dell'Organismo politico a Venezia, si sono sfaldati o si stanno sfaldando.
Ci sono varie altre proposte organiche di modifica diverse e anche alternative a quelle - non consonanti peraltro - emerse dal Tavolo ex art. 39 coordinato dall'ottimo Saro Pizzino dell'OUA.
In una situazione come questa, chi pensava di poter fare un blitz in poco tempo (due ore risicate) venerdì pomeriggio, si è verosimilmente reso conto che il blitz non ha i numeri e che il tempo per una discussione vera e reale, con quel tanto di approfondimento e di riflessione che temi così complessi e rilevanti richiedono non c'è.
In più  il CNF pare disinteressato e l'UCPI e la sua nuova dirigenza, seppure fossero desiderosi di proseguire un dialogo per una nuova configurazione dell'organismo di rappresentanza previsto dalla Legge Professionale (dal quale rischierebbero altrimenti di restare fuori, con tutto ciò che ne consegue), ben difficilmente potrebbe "rientrare" sic et simpliciter dopo aver disertato le ultime riunioni del Tavolo e senza avere avuto il tempo di valutare nello specifico i diversi testi, ed eventualmente proporre propri emendamenti.
Non dimentichiamo che UCPI aveva già posto al tavolo delle precise richieste e che il Presidente Migliucci, nel suo programma elettorale, ribadisce alcuni punti e l'ambizione di una strutturazione federativa della rappresentanza, con riserva a UCPI sul tema penale.
Ecco quindi che, sempre come avevo già scritto, vengono anche meno le ragioni più nobili del tavolo, e cioè conseguire subito e per effetto delle modifiche il recupero pieno ed effettivo di tutte le forze dell'avvocatura (e UCPI lo è) e della leale collaborazione con il CNF, che per amore o per forza oggi deve accettare l'art. 39 (è legge) e ciò che ne consegue, anche se dice che gli è estraneo.
Se ne può desumere una soluzione già vista : la proposta di costituzione di una sorta di "Commissione Buccico" (come quella che venne costituita all'esito del Congresso di Firenze 2001), composta dai maggiorenti dell'avvocatura, che provi sulla base di tutte le proposte di modifica statutaria che saranno presentate e con il coinvolgimento dei vari soggetti, tra cui dovrebbero a rigor di logica esserci anche i proponenti delle mozioni, a preparare con maggior tempo a disposizione un Congresso Straordinario, da tenersi tra un annetto.
E nel frattempo cosa accadrebbe? L'ipotesi principe - invero un po' sfortunata nella storia (non ha di certo portato bene...), poco auspicabile e ancor meno desiderabile - è che qualcuno abbia l'ardire di proporre la prorogatio dell'OUA esistente.
Personalmente credo che, anche nel caso in cui passasse l'idea di indire un Congresso Straordinario, con la scusa (questa volta buona) di affrontare con tutto il tempo a disposizione i temi di merito che sono tanti e rilevanti, le elezioni per il rinnovo della composizione dell'OUA debbano venire regolarmente fatte e si debba insediare una nuova Assemblea e una nuova dirigenza.
Auspicherei, poi, che se davvero UCPI vuole continuare a percorrere la via del dialogo finalizzato al superamento di una distinzione storica, molti penalisti si candidassero a Venezia, nei rispettivi distretti, per comporre l'assemblea, potendo così nella pratica verificare il funzionamento e le potenzialità dello strumento, e magari anche venire eletti nella Giunta o a cariche ancor più apicali. Così anche per AIGA, ovviamente.
In tal modo il periodo intercorrente tra Venezia e il Congresso Straordinario non sarebbe più soltanto sopravvivenza di un organismo che molti (troppi) continuano strumentalmente a delegittimare, ma un vero banco di prova di capacità e volontà.

Avv. Michelina Grillo

L'AFORISMA.

martedì, settembre 30, 2014

Come si calcolano gli onorari nelle cause di divisione?

"Secondo l'orientamento di questa Corte, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, il valore della causa di divisione non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione, poichè il D.M. n. 127 del 2004, art. 6, pur rinviando in generale al codice di procedura civile per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente, deroga a tale rinvio in materia di giudizi divisori, per i quali stabilisce che il valore è determinato in relazione "alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e tale norma, in quanto diretta a collegare il valore della causa all'interesse in concreto perseguito dalla parte, è applicabile analogicamente anche per la liquidazione degli onorari dovuti dal cliente in relazione all'azione di riduzione (v. Cass., sent. n. 6765 del 2012).
Nella specie, peraltro, come puntualmente precisato nella ordinanza di rimessione, la contestazione riguardava non solo la maturata usucapione di uno degli immobili da parte di uno dei convenuti, ma anche il valore dell'intera massa.
 Deve, al riguardo, richiamarsi l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale nei giudizi divisori il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso ai difensori, si determina in base alla massa da dividere, se la controversia riguarda la sua entità, ed in base alla quota se la contestazione riguardi solo quest'ultima (cfr. Cass., sent. n. 11222 del 1997)."
Cassazione civile, sentenza 24 settembre 2014, n. 20126

lunedì, settembre 29, 2014

A chi servono le cd “specializzazioni”?

Dietro le specializzazioni (come negarlo seriamente) ci sono soprattutto le associazioni forensi cd. specialistiche (in parte, anche le camere penali); dietro il paravento della ventilata "garanzia" per la clientela nella scelta del professionista realmente accorsato nel settore specifico si (mal) cela un gioco tutto di mercato e potere: "il desiderio per di più inconfessato delle associazioni forensi specialistiche è quello di arrivare agli albi separati, in modo che solo certi avvocati specializzati iscritti in un certo albo possano esercitare, ad esempio, in ambito penale, oppure di famiglia, in materia tributaria o del lavoro etc." (Scarselli).
Sarà per questo che quando un manipolo di eroi impugnò davanti al TAR Lazio il regolamento del CNF del 24/9/2010 in tema di specializzazioni, che lo asfaltò con la sentenza n. 5151/11, a fianco del CNF come contraddittori, a difendere quel "putsch", si trovarono proprio alcune delle più importanti associazioni professionali specialistiche italiane.
SARA' PER QUESTO CHE L'INSIGNIFICANTE TRAFILETTO "IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI SPECIALISTA NON COMPORTA ALCUNA RISERVA DI ATTIVITA'" PRESENTE NELL'ART. 9 L. 247/12 E NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLO SCHEMA DI DECRETO NON SI LEGGE NELLO SCHEMA MEDESIMO (PERCHE' NON C'E').
Certo, la gerarchia delle fonti ... ma io ho letto Freud e la sua teoria del lapsus ...
L'organizzazione dei corsi - dove risulta il ruolo preminente di COA e associazioni in parola - per il tramite delle convenzioni, dei comitati scientifici (art. 7, 3/4), di gestione etc. costituisce - come negarlo -l'ennesimo punto di penetrante esercizio del potere da parte dei soliti maggiorenti, i cui effetti (che si determineranno nell'effettiva sfera di attività del singolo professionista) appaiono facilmente prevedibili in termini squisitamente oligopolistici o, meglio, aristocratici.
E mi fermo qui.
Perché ci sarebbe da dire molto altro, sulla reale necessità di queste specializzazioni, sulla garanzia di affidabilità del titolo conseguito rispetto alle reali capacità del "titolato", sullo sviamento di clientela che potrebbe determinare ... Dunque io non faccio allusioni.
C'è chi invece alimenta illusioni di modernità che travestono idee e modelli di potere barocchi.


Avv. Rosario Santella

mercoledì, settembre 17, 2014

Giustizia, Orlando: situazione di pre-collasso, servono 1000 assunzioni.

(ASCA) - Roma, 17 set 2014 - ''In alcune realta' si potrebbe moltiplicare l'attivita' d'aula se ci fosse un presupposto che stiamo cercando di affrontare che e' quello del personale amministrativo e di cancelleria: noi abbiamo 8.000 vuoti d'organico e spesso i processi non si celebrano o lo si fa in ritardo per questo problema che e' molto poco conosciuto ma e' fondamentale''.
A sottolinearlo e' stato il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ai microfoni di Rtl 102.5 durante ''Non Stop News''.
Orlando ha annunciato che il Gioverno sta ''lavorando per determinare procedure di mobilita' da altri reparti della Pubblica Amministrazione e per fare un reclutamento nel prossimo anno, seppur in un quadro di forti riduzioni di spesa e razionalizzazione, per arrivare almeno a 1000 assunzioni in questo campo perche' siamo davvero in una situazione di pre-collasso''.
Orlando ha spiegato che ''abbiamo un'eta' media del personale che e' di 55 anni, se non si fanno interventi sulla formazione e sulla riqualificazione in tempo abbiamo questi voti di organico che in alcune realta' raggiungono il 30-40%. 1000 non bastano ma sono quasi 20 anni che non si fa un'attivita' significativa in questo senso, dovremmo andare avanti cosi' per i prossimi 4-5 anni ma 1000 sarebbe la cifra minima che consenta un passaggio di competenze, perche' il rischio e' che molti vadano in pensione senza che i nuovi siano arrivati e questo rischia di cancellare anche un know-how che in questo settore e' molto importante''.

sabato, settembre 13, 2014

La riforma della giustizia secondo Matteo.

Il Vangelo secondo Matteo si manifesta con il primo decreto con piglio riformista della giustizia, secretato sino all’ultimo, è stato ieri finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale e da oggi è già in vigore (D.l. 12 settembre 2014, n. 132, Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile).
Lo scopo è la “degiurisdizionalizzazione” (l’Accademia della Crusca se ne dovrà fare una ragione) e di “adottare altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, nonché misure urgenti per la tutela del credito e la semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata“.
Occorre guardare il bicchiere mezzo pieno, tralasciando quello mezzo vuoto che forse interverrà nei prossimi 1.000 giorni (se non diverranno a breve 10.000).
Il decreto contiene anche buone novità, ma nell’insieme diviene l’ennesima conferma dell’incapacità del legislatore di scrivere norme secondo i criteri di semplicità, chiarezza, inequivocità. Infatti, vi sono vari articoli (tra cui la negoziazione assistita, da non confondere con la fecondazione assistita, anzi in tal caso l’intento è proprio la non fecondazione del contenzioso giurisdizionale) che sono talmente ampli e complessi che creeranno certamente molteplici problemi di interpretazione ed applicazione, originando dunque altri contenziosi (giurisdizionali).
Ciò a conferma di quanto sostengo da anni, ossia che la prima causa dell’abnorme carico giurisdizionale è lo stesso legislatore, con buona pace per il buon Piercamillo Davigo ossessionato dalla “potentissima lobbie degli avvocati” (talmente potente da essere autolesionista).
Assai positive nel decreto legge tali novità: a) responsabilizzare l’avvocatura nella definizione dei contenziosi (opportunità che dovrà essere affrontata con serietà e competenza dall’avvocatura) prevedendo attraverso la negoziazione assistita (art. 2 e ss.) un filtro prima dell’introduzione della fase giurisdizionale, assicurando a tale accordo l’esecutività (art. 5); b) promuovere un procedimento arbitrale in pendenza della causa (art. 1; ma prima non era certo precluso, ora è solo disciplinato ); c) semplificare la separazione ed il divorzio (resi macigni anche grazie all’illuminato apporto della Chiesa) conferendo all’avvocato e all’ufficiale civile poteri analoghi a quelli giurisdizionali (art. 12); d) incentivare i giudici a passare dal rito ordinario al rito (durata media 3 anni) al rito sommario di cognizione (assai più breve), come previsto dall’art. 14m (ma ricordandoci come il procedimento sommario sia stato vanificato solo dai magistrati che hanno inertizzato tale procedimento, in quanto costretti a studiare una causa e a definirla in poco tempo; con buona pace sempre per Davigo che giudica i magistrati italiani iperefficienti, brillanti e competenti a prescindere); e) attribuire pregnante valenza probatoria alle dichiarazioni rese al difensore (art. 15) così da evitare di dovere sentire il terzo in una udienza ad hoc in giudizio; f) ridurre le ferie dei magistrati a «un periodo annuale di ferie di trenta giorni». (art. 16); g) ridurre la sospensione dei termini feriali ora «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno» (art. 16); h) incrementare il saggio degli interessi legali per i debitori che prendono tempo nei contenziosi, sino “a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” (art. 17).
Assai incerto e discutibile l’annunciata volontà di semplificare il processo esecutivo, ma realizzata con interventi spot senza invece riscriverlo per intero, ponendosi dunque come un mero come lifting di un malato terminale.
Il processo esecutivo va invece semplificato al massimo perché deve tutelare il creditore nel minor tempo possibile e non (come sempre accaduto) garantire il debitore.
Mentre ancora oggi rimane una montagna di adempimenti (temporali, onerosi) enorme e spesso difficile da valicare consentendo al debitore di aprire altre infinite fasi processuali, premiando la sua intraprendenza resistenza.
Nell’insieme dunque che dire? Un discreto inizio, con alcune buone novità, ma tante occasioni sprecate. Un impianto normativo che andava scritto in modo assai più chiaro ed in modo assai più completo.
Manca difatti tutto il resto. I processi civili ordinari andrebbero ridotti nei riti, semplificati negli adempimenti (soppressa l’inutile farsa dell’udienza di precisazione delle conclusioni).
Ma soprattutto occorre pretendere termini perentori per tutti (mentre i magistrati li hanno ordinatori!), prevedere la condanna alle spese esclusivamente per il soccombente (mentre l’Agenzia delle Entrate le pretende solidalmente da entrambe!).
Infine, occorre seriamente mettere mano al settore penale: corruzione, prescrizione etc. L’altra vergogna di questo Paese.

di Marcello Adriano Mazzola | 13 settembre 2014

venerdì, settembre 12, 2014

Cassa Forense: Istruzioni operative in attuazione Nuovo Regolamento ex art. 21, L. 247/2012.

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, nella seduta dell'11 settembre 2014, ha deliberato una serie di interventi urgenti a seguito dell'approvazione del regolamento ex art.21, commi 8 e 9 della legge 247/2012.
Contributi minimi 2014 in corso di riscossione 
L'ultima rata dei contributi minimi 2014 (30/09/2014) in corso di riscossione è sospesa per tutti gli iscritti per i quali il 2014 sia compreso tra i primi 9 anni di iscrizione alla Cassa. Entro il 31/12/2014 i contributi stessi verranno ricalcolati sulla base di quanto disposto dal nuovo regolamento e verrà data specifica comunicazione agli interessati per la regolarizzazione della posizione contributiva. Eventuali somme risultanti a credito, a seguito di tale ricalcolo, saranno oggetto di compensazione in sede di mod. 5/2015, una volta conosciuto il reddito dell'iscritto.
Domande di esonero ex art. 10
Le domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi (fermo restando quanto dovuto in autoliquidazione sulla base degli effettivi redditi prodotti) potranno essere presentate dagli iscritti alla Cassa entro il 30 settembre di ciascun anno, con riferimento ai contributi minimi del medesimo anno, esclusivamente mediante la procedura web appositamente realizzata e disponibile sul sito della Cassa nella sezione "Accesso Riservato – Servizi On-Line – Istanze OnLine" .
 Si ricorda che tale opportunità è concessa per una sola volta nell'arco dell'intero periodo di iscrizione, con l'unica eccezione dell'ipotesi della maternità o dell'adozione, per le quali si può arrivare fino a tre anni in caso di più eventi successivi.
Si precisa, infine, che tale opportunità è concessa solo in presenza delle specifiche situazioni soggettive di cui al comma 7 dell'art. 21 della legge 247/2012 e che l'esonero è subordinato all'approvazione da parte della Giunta Esecutiva.
 Nuove iscrizioni alla Cassa 
La procedura di iscrizione per i professionisti iscritti all'Albo ma non alla Cassa alla data del 21 agosto 2014, è stata avviata con la richiesta degli appositi elenchi agli Ordini, che dovranno essere trasmessi, per via telematica, entro il 20 ottobre 2014.
Nel mese di novembre la Cassa procederà a perfezionare tali iscrizioni mediante delibera della Giunta Esecutiva che verrà tempestivamente comunicata agli interessati a mezzo PEC o raccomandata A/R. Da tale comunicazione inizieranno a decorrere i 90 giorni per l'eventuale cancellazione dall'Albo prevista dalla norma transitoria di cui all'art. 12, primo comma, ultima parte, nonché i 6 mesi per l'eventuale richiesta, su base volontaria, della retrodatazione o dei benefici per gli ultraquarantenni ai sensi degli artt. 3 e 4 del Regolamento.

Roma, 12 settembre 2014

Il Presidente 
Avv. Nunzio Luciano

giovedì, settembre 11, 2014

Riforma giustizia, Orlando: "Anche il taglio delle ferie aiuta a ridurre l'arretrato!"

Roma, 11 settembre 2014 - La riduzione delle ferie dei magistrati "non è la questione centrale della riforma": l'arretrato nella giustizia "si riduce con tanti interventi contemporaneamente, ma anche il taglio delle ferie può contribuire". Lo ha dichiarato il Guardasigilli Andrea Orlando, nel corso de 'La telefonata' su Canale 5.
"Abbiamo chiesto ai magistrati di farsi carico delle esigenze di cambiamento nella Pubblica Amministrazione - ha aggiunto il ministro - e i magistrati ci hanno segnalato la specificità del loro lavoro. Cercheremo di tenerne conto, ma anche loro tengano conto della necessità di cambiamento. In un momento in cui si chiede alla Pubblica Amministrazione di fare un salto, credo che la magistratura - ha proseguito - possa dare la sua disponibilità a ragionare su questo, magari ripristinando il confronto".
"Mi sembrerebbe sbagliato, tanto perchè è stata fatta una proposta di riforma che è un po' più ampia rispetto a questo semplice punto, quanto per la magistratura che ritengo non si muova solo per questo, concentrare la discussione solo su questo aspetto", ha aggiunto.
 "Il nostro sistema della giustizia ha delle distorsioni, ma non ne rifarei cadere una responsabilità esclusivamente sulla magistratura - ha detto ancora il ministro - . Abbiamo il tema di tempi di giustizia eccessivamente lunghi, il sovraffollamento delle carceri, tutti temi su cui Strasburgo ci richiama ma che non sono ascrivibili a errori soggettivi, anche se questi ci sono e credo che con una responsabilità civile più efficace e tempestiva possano essere sanzionati. Non tanto per punire i magistrati, ma per garantire che se uno ha subito un danno abbia un qualche giudice che glielo riconosce".
 Il Guardasigilli ha ricordato che sulla responsabilità civile dei magistrati "il governo ha fatto una proposta che prevede una responsabilità non diretta. Il tema della responsabilità va declinato rispetto al ruolo specifico che svolge il magistrato: una responsabilità diretta significherebbe che chiunque che è danneggiato può ricorrere direttamente contro il magistrato, con un elemento di pressione rispetto all'attività del magistrato che può condizionare il suo giudizio e inibire l'intervento su alcuni temi".
"La legge scritta da Vassalli nel 1987 - ha spiegato ancora Orlando - ha un impianto condivisibile, ma in questi anni il filtro ha inibito i ricorsi perchè il giudice che doveva valutare sommariamente la fondatezza del ricorso ha quasi sempre detto che non c'era. Noi vogliamo introdurre alcune modifiche: eliminare questo filtro affinchè il ricorso sia sempre preso in considerazione e una qualche forma di rivalsa in caso di un danno riconosciuto", ha concluso.

giovedì, settembre 04, 2014

Magistratura Onoraria al restyling: nascono i giudici onorari di pace.

Magistratura onoraria al restyling. E si parte dai giudici di pace. Sarà, infatti, superata la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli giudici onorari di pace.
Questi confluiranno tutti nell’ufficio del giudice di pace e saranno tenuti a rispettare un percorso di aggiornamento professionale ad hoc. Non solo.
Per quel che concerne al settore civile, sarà ampliata la competenza dell’Ufficio del Giudice di pace, sia per materia, sia per valore sia per i casi di decisione secondo equità.
Queste alcune delle linee guida contenute nello «Schema di legge delega al governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace», illustrato venerdì 29 agosto dal Guardasigilli Andrea Orlando, al termine del Consiglio dei ministri, insieme agli testi normativi che andranno a delineare la riforma della giustizia, al termine del Consiglio dei ministri.
Lo schema di ddl, così come strutturato, concede al governo due anni di tempo, a partire dalla data di entrata in vigore della legge delega, per l’emanazione dei decreti legislativi.
Tra questi, il dlgs che dovrà prevedere un’unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario. In particolare, attraverso il primo dlgs, così come previsto dall’art. 2, comma 1, let.a, «sarà superata la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace».
Entrambi, infatti, rientreranno nella categoria di giudici onorari di pace che confluiranno tutti nell’Ufficio del giudice di pace. Sarà, poi, il ministero della giustizia a stabilire l’organico di ciascun ufficio.
Previsto, inoltre, all’art.5, un percorso di aggiornamento professionale ad hoc. I Giudici onorari di pace, infatti, dovranno «partecipare alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti e per la discussioni delle soluzioni adottate». Novità previste anche sul fronte delle competenze.
Il governo, infatti, da un lato, sarà chiamato ad ampliare i casi in cui sarà possibile decidere secondo equità, dall’altro lato, attribuirà alla competenza del giudice di pace le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità.
Nella stessa sede, poi, potranno essere discusse le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria, le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 30 mila euro e le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore 50 mila euro.
Infine, è prevista la competenza del giudice di pace anche per altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria e procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi.

Beatrice Migliorini

tratto dal quotidiano "Italia Oggi" del 02/09/2014

venerdì, agosto 29, 2014

L'AFORISMA.

Nota di replica ad un articolo dell’ex magistrato Dott. Tinti sul Fatto Quotidiano.

Ho letto l'analisi del Dott. Tinti sul processo civile che ho trovato superficiale e volgare.
Sono un avvocato, la tanto vituperata categoria che, nella maggioranza dei suoi iscritti, non gode né dei redditi né delle garanzie di cui ha goduto il Dott. Tinti prima di dedicarsi a fare il giornalista/scrittore, né certamente di quelli del collega Ghedini o della ex Ministra Severino.
La sua semplificazione del processo mi induce ad una conclusione sulla quale potremmo trovarci d'accordo: perché non risolvere il problema una volta e per tutte introducendo il processo affidato al solo Giudice?
Così facendo ci libereremmo dalla ipocrita legenda che il processo sia condotto dagli avvocati e diverrebbe più evidente e manifesta la circostanza che la Legge "non è uguale per tutti" e che la certezza del diritto - così come l'obbligatorietà dell'azione penale - sono favole graziose che si raccontano ai giovani studenti di giurisprudenza.
Forse il Dott. Tinti ha dimenticato, nella sua simpatica rappresentazione della causa tra il debitore ed il creditore, che il corpo legislativo del nostro paese è composto da circa tre milioni di norme primarie cui vanno ad aggiungersi le regolamentari e, naturalmente le norme di diritto comunitario (queste ultime ancora ignorate da un numero consistente di magistrati ed avvocati) oltre alle clausole contrattuali che, naturalmente, in un giudizio civile vanno esaminate, interpretate e armonizzate con il restante corpo di leggi.
Probabilmente il Dott. Tinti non sa che il grado d'appello dura da 4 a 5 anni perchè questo è il tempo che passa tra la prima e la seconda (ed ultima udienza) e che i suoi (ex) colleghi hanno stabilito che la seconda udienza si deve fare anche quando gli avvocati sono d'accordo per mandare la causa in decisione già alla prima udienza, giusto per evitare ai propri assistiti quei quattro anni d'attesa che possono anche diventare sei o sette se il giudice relatore del processo il giorno dell'udienza ha il mal di pancia, o è andato in pensione, o se nel frattempo è morto l'avvocato o una delle parti.
Al Dott. Tinti è anche sfuggito, nella foga espositiva, che il rimedio elaborato dal Prof. Vaccarella circa dieci anni fa, che prevedeva che il giudice fosse "disturbato" solo dopo che gli avvocati si erano scambiate tutte le osservazioni possibili ed avevano anche formulato tutte le richieste istruttorie, non è stato varato per la forte opposizione di ampi settori della magistratura ed anche di una parte (meno consistente) dell'avvocatura e che un "succedaneo" di tale rimedio, il processo societario, è stato boicottato fin dalla sua entrata in vigore fino a quando non è stato, con sollievo di tutti, abrogato.
Mi perdonerà l'unico riferimento a vicende professionali direttamente vissute ma sto ancora aspettando da un Tribunale laziale una sentenza relativa ad un processo societario iniziato nel marzo 2007 la cui ultima udienza (per un totale di sei!), si è tenuta a giugno scorso.
Potrei continuare a lungo ma abuserei della pazienza del Direttore, che conosce abbastanza bene i meccanismi perversi della macchina giudiziaria.
Noi avvocati abbiamo certamente molti torti e molte lacune ma, mi creda, Dott. Tinti, non c'è categoria in questo momento che possa darci lezioni collettive di questo genere, senza neanche un accenno al fatto che, pure in questa fase di profonda crisi economica abbiamo continuato ad assicurare la difesa (facendocene molto spesso e silenziosamente carico) a chi non poteva più permetterselo.
Men che meno fino a quando non decide di avventurarsi nell'impervio terreno dell'autocritica.
Magari rinunciando a qualche privilegio che oggi questo Stato non è più nelle condizioni di garantire e provando a spiegare alla gente comune perché dovrebbe rinunciare a ricorrere in Cassazione quando la stessa cassazione muta il suo orientamento ad ogni cambio di stagione.

Annamaria Introini

giovedì, agosto 28, 2014

Oua, taglio ferie? bene se denuncia pigrizia giudici. Ministro dia segnale di discontinuita'.

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - "Se la proposta del presidente del Consiglio di ridurre le ferie e' un modo indiretto di denunciare la scarsa produttivita' di diversi magistrati, allora la consideriamo una provocazione utile: e' necessario e importante che i giudici lavorino di piu' per contribuire cosi' alla riduzione dei tempi dei processi".
Cosi' l'Organismo unitario dell'avvocatura replica al tweet di ieri di Matteo Renzi. "Basta con il luogo comune sugli avvocati causa delle lungaggini: e' un falso, anzi l'avvocatura vuole essere protagonista del cambiamento. Ma le soluzioni devono essere adeguate ai problemi, non 'pannicelli caldi' o misure controproducenti come e' stato in passato o, come temiamo, possa ripetersi anche con i provvedimenti imminenti", avverte l'Oua.
Al ministro della Giustizia si chiede di dare "un importante segnale di discontinuita' con il passato" presentando ufficialmente il progetto sulla giustizia civile prima del Consiglio di ministri.
E intanto l'Oua esprime la sua opposizione ad alcuni interventi che si prospettano, a cominciare dall'allargamento delle competenza del tribunale delle imprese, dall'istituzione del tribunale della famiglia e dall'introduzione di "inutili filtri in appello e Cassazione". (ANSA).

lunedì, agosto 18, 2014

Riforma della giustizia: cause troppo lunghe, di chi è la colpa?

In attesa del Big Bang (l’annunciata ripartenza renziana col botto) leggiamo con piacere alcune timide esternazioni propositive del Guardasigilli che preludono allo sviluppo dei 12 punti della riforma renziana della giustizia.
In Italia abbiamo un carico pendente processuale mostruoso (oltre 5 milioni), gran parte del quale concerne i processi civili. Molti concentrano l’attenzione sui processi penali, i politici soprattutto perché sanno di poterne essere coinvolti.
Sono invece i processi civili ad essere fondamentali per l’esistenza delle persone, decidendo la sorte di un matrimonio, di una convivenza more uxorio, di un affidamento, di un’adozione, di una curatela, di un amministratore di sostegno, di un creditore che potrà continuare a sopravvivere solo se riuscirà a recuperare un suo dato credito, di un proprietario di una casa ove necessiti di rientrare in possesso dell’immobile dall’inquilino moroso, di un mutuatario o di un correntista ove si sia accorto di avere versato decine di migliaia di euro all’ennesima banca usuraria.
I processi civili sono centrali per la vita di tutti noi.
Ed è raro che chi sia uscito da una causa possa raccontare di avere vissuto un’esperienza straordinariamente felice.
Vi svelerò subito che per i magistrati vigono termini dilatori (ossia decidono quando gli aggrada) mentre per gli avvocati i termini sono perentori.
I magistrati incorrono in responsabilità virtuali (azione indiretta, peraltro col filtro), gli avvocati in responsabilità reali (azione diretta e senza filtro).
I magistrati non hanno orari (perché possono apparire in tribunale alle 9,30 e sparire alle 12,30?), gli avvocati si impongono orari ferrei per osservare tutte le scadenze perentorie e le ire dei clienti. Quanto alla durata temporale di una causa vige una leggenda metropolitana secondo cui “le cause son lunghe per colpa degli avvocati”, tant’è che si è formato l’aforisma “causa che pende, causa che rende”.
Ma spiegherò perché è infondata. Partiamo dalla principale argomentazione: il processo civile è governato esclusivamente dal giudice. Non dagli avvocati.
I tempi processuali sono dettati dal giudice. Il codice di rito (processuale civile) consente solo agli avvocati nelle cause ordinarie di fissare la prima udienza nel rispetto del termine di almeno 90 giorni dalla notifica (o dimezzato se dinanzi al giudice di pace o su richiesta).
Spesso però tale udienza indicata dal difensore a circa 90/100 giorni viene poi spostata d’ufficio dal tribunale, sovente alle calende greche!
Nel caso di altri riti processuali (introdotti col ricorso e non con atto di citazione) è direttamente il giudice a fissare la prima udienza e di rado avviene a breve, anche in riti che pretenderebbero la massima celerità.
Spesso mi è capitato di assistere sgomento a fissazione di udienze a 120, 150, 180 giorni in processi quali il ricorso cautelare d’urgenza o l’Accertamento Tecnico Preventivo (Trib. Prato) o quali il processo sommario di cognizione ex art. 702 bis cod. proc. civ.(ancora Trib. Prato; Trib. Acqui Terme) che pretendono celerità, altrimenti vanificando i diritti delle parti.
Dinanzi a tali comportamenti negligenti l’avvocato è inerme, potendo limitarsi a fare un’istanza dove evidenzia l’urgenza. Istanze sempre rigettate. La forma del processo è poi a dir poco barocca e distante abissalmente da una definizione pragmatica della lite e dunque dei diritti.
Alla prima udienza quasi mai il giudice mostra di conoscere il fascicolo (che spesso non ha neppure aperto), così limitandosi a concedere i termini per le memorie (tra cui quelle istruttorie). Segue l’udienza in cui si dovrebbe discutere di queste istanze e/o delle eccezioni.
A questa fondamentale udienza il giudice mostra ancora una volta di non conoscere il fascicolo tant’è che nove volte su dieci si riserva di decidere. A quel punto il giudice, senza che incorra in alcun termine perentorio, con calma decide.
Passano i mesi nella quiete e nella sospensione dei diritti. Nello stesso modo i giudici depositano la sentenza quando gli aggrada perché il termine loro è dilatorio.
Il risultato è che spesso trascorrono almeno 3 mesi sino a 1 anno. I giudici abusano delle nomine dei consulenti tecnici (allibente e abnorme la prassi nel diritto di famiglia) spesso delegandogli di fatto le decisioni. E le parti processuali pagano, inermi.
Le vendite degli immobili vengono delegate onerosamente e senza veri controlli all’Istituto Vendite Giudiziarie per anni (e difatti non hanno interesse a che l’immobile si venda) e le parti processuali pagano.
Gli avvocati non sono pagati a cottimo (il tariffario “a udienza” non vige da molti anni) e non hanno intenzione alcuna ad allungare il brodo ma soprattutto non ne hanno il potere.
Riformare la magistratura verso una maggiore responsabilità, organizzazione e diligenza (anche se nessuno pretende che siano virtuosi e brillanti come il dott. Buffone e la dott.sa La Monica di Milano) è il primo passo da affrontare per dimezzare i tempi delle cause.
Perché dunque l’avvocatura è chiamata a rispondere delle negligenze altrui?
Alziamo dunque un velo sulle leggende metropolitane e sul Vaso di Pandora!

di Marcello Adriano Mazzola | 18 agosto 2014

martedì, agosto 12, 2014

Deontologia: illecito l’uso della sigla “p. Avv.”, perchè non sufficiente a chiarire il proprio status di “praticante avvocato”.

Integra illecito disciplinare la condotta del praticante avvocato che, anche nella propria corrispondenza, si limiti ad aggiungere l’iniziale “p.” alla parola “avvocato”, trattandosi di informazione equivoca e comunque decettiva cioè idonea a trarre in inganno o in ogni caso a fondare false aspettative, quindi non veritiera e non corretta (Nel caso di specie, all’incolpato è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi quattro).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 20 marzo 2014, n. 41

venerdì, agosto 08, 2014

GIUSTIZIA, OUA: BASTA CON LA DISINFORMAZIONE SUGLI AVVOCATI.

L’Organismo Unitario dell’Avvocatura critica con decisione l’articolo di Federico Fubini pubblicato ieri da Repubblica sulle ragioni della scarsa competitività dell’Italia.
Tra le cause l’economista fa riferimento a uno dei soliti luoghi comuni, quello dei supposti benefici per gli avvocati per la lunga durata dei processi.
«È una sciocchezza enorme – attacca Nicola Marino, presidente Oua – è uno di quei luoghi comuni che a forza di essere ripetuti sono entrati con decisione anche nelle aule universitarie, con la conseguenza che anche esperti giornalisti economici li riportano in articoli di analisi sulla crisi del sistema-Italia, con l’aggravante di pubblicarli pure su uno dei più diffusi giornali del nostro Paese. Gli avvocati dalla lunghezza eccessiva delle cause ottengono solo danni: nessun vantaggio economico, anzi, spesso perdite considerevoli. È bene ricordare che i legali sono molto penalizzati dai ritardi dei pagamenti: dagli enti pubblici, dalle imprese e dai privati cittadini. Tutto ciò senza considerare, appunto, la lunghezza dello stesso procedimento giudiziario».
«Purtroppo articoli come questi oltre a danneggiare l’avvocatura, mettendone in discussione il ruolo e il prestigio – conclude Marino - hanno anche il considerevole effetto di distrarre l’opinione pubblica dai veri problemi della crisi economica e della giustizia, anche per quanto riguarda il recupero di efficienza ed efficacia della macchina giudiziaria per il rilancio della competitività del Paese. Lo stesso Fubini, in un tweet, ammette di essersi sbagliato perché, “la norma è cambiata” e precisa, scusandosi con l’avvocatura, il che è apprezzabile, che “le tariffe non (sono) più parametrate alla durate dei processi”. Vista la “correzione”, e non volendo fare altre polemiche, sarebbe un gesto significativo che Fubini chiarisse anche su Repubblica e che magari si confrontasse su questi temi con l’avvocatura, entrando nel merito della crisi della nostra giustizia civile, magari analizzando le molte proposte avanzate dall’Oua in questi mesi al ministro Orlando (ultimo incontro mercoledì scorso), proprio per ridurre i tempi delle cause».

Roma, 8 agosto 2014

giovedì, agosto 07, 2014

Deontologia: La determinazione della sanzione disciplinare nel caso di concorso di illeciti.

In tema di procedimento disciplinare, la sanzione è determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati, e non già per effetto di un computo meramente matematico ovvero in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, per i quali la pena per il reato più grave andrebbe aumentata per effetto della continuazione formale ritenuta, cosicché si debba determinare quantitativamente l’aumento operato sulla pena base per ogni violazione.
Va pertanto escluso l’obbligo del C.d.O. di collegare le violazioni deontologiche a singole pene, dovendosi invece determinare la sanzione e la sua misura nel complesso idonea in base alla valutazione complessiva dei fatti, dei comportamenti, delle qualità e soprattutto del disvalore che gli stessi comportamenti determinano nella classe forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 20 marzo 2014, n. 39.

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, 29 dicembre 2008, n. 214.

mercoledì, agosto 06, 2014

.....A TUTELA DELLE FERIE DELL'AVVOCATO!

Penalisti: su responsabilità civile magistrati no marce indietro del governo.

"Come penalisti italiani concordiamo con l'iniziativa del governo, che dalle linee guida appena pubblicate sembra raccogliere alcune delle indicazioni che abbiamo sempre dato in tema di eliminazione filtro e rideterminazione delle ipotesi di responsabilità. La cosa fondamentale è ora che il governo e le forze politiche non si facciano condizionare dalle prese di posizione ipercorporative che sono venute immediatamente dall'Anm e dai suoi corifei, e che questa riforma vada in porto nella maniera più significativa".
 Lo ha dichiarato il presidente dell'Unione Camere Penali, Valerio Spigarelli, commentando le linee guida in tema di responsabilità civile dei magistrati pubblicate dal Ministero della Giustizia.
"Questa iniziativa - ha aggiunto - è il primo spiraglio che vediamo nel progressivo sviluppo del progetto di riforma, al quale si contrappongono anticipazioni di ben diverso tenore in tema di prescrizione e appello, ovviamente ancora tutte da verificare, che invece preoccupano assai l'avvocatura penale".
"Il tema - ha proseguito il presidente UCPI - è sempre il medesimo: la politica deve imporre il suo primato, che si deve esercitare però sui principi propri di un sistema penale moderno e avanzato e non sul ricatto demagogico e giustizialista di chi, contro ogni evidenza statistica, strumentalizza le necessità di riforma".
"L'avvocatura - ha concluso Spigarelli - è pronta a fare la propria parte, anche sostenendo le iniziative positive, ma allo steso tempo dichiarando la propria determinazione incrollabile a che non ci siano arretramenti dalla strada intrapresa e a che finalmente si recepisca il monito avanzato da più parti, prima fra tutti la Presidenza della Repubblica, per la realizzazione di una vera riforma di struttura della giustizia".

05 agosto 2014 - fonte ilVelino/AGV NEWS Roma

martedì, agosto 05, 2014

Cassa Forense, la protesta scende in spiaggia: flash mob di avvocati nel Gargano.

Contro gli iniqui contributi obbligatori richiesti dalla Cassa Forense, la protesta degli avvocati sfocia in un “flash mob” in costume da bagno a Rodi Garganico. Per sensibilizzare l’attenzione dell’opinione pubblica sugli iniqui contributi previdenziali obbligatori richiesti dalla Cassa Forense a tutti gli avvocati, compresi quelli più giovani e meno abbienti, la protesta scende in spiaggia.
A Ferragosto tutti coloro che potranno, e in primis gli avvocati presenti sul posto, si ritroveranno presso il lungomare di Rodi Garganico, tutti in costume uniti da una corda, come metafora della situazione causata dall’impossibilità per molti avvocati di far fronte ai costosi ed onerosi contributi previdenziali obbligatori richiesti dalla Cassa di previdenza forense a tutti i legali italiani, a seguito della nuova legge introdotta nel 2013.
Contributi che, per l’appunto, rischiano di “lasciare in mutande” o costume, che dir si voglia, decine di migliaia di avvocati.
Ideatore dell’originale forma di protesta è Eugenio Gargiulo, il 44enne legale foggiano, diventato popolare a livello nazionale per essere stato proclamato, dall’autorevole “Google Zeitgeist”, l’avvocato italiano “più cliccato sul web” (con circa 500.000 pagine web recensite a suo nome dal motore di ricerca Google) già resosi protagonista di altrettanto originali forme di protesta sempre per lo stesso motivo, come quando organizzò una manifestazione che vide alcuni avvocati incatenati dinanzi al Palazzo di Giustizia dauno.
“L’obiettivo che intendiamo perseguire con questo originale evento– spiega l’avv. Eugenio Gargiulo – è sensibilizzare l’opinione pubblica sul “tema caldo” dell’impossibilità per molti avvocati, soprattutto quelli più giovani, di poter affrontare serenamente la propria attività professionale, attualmente messa seriamente a rischio dall’assenza di lavoro e, adesso, anche dall’obbligo per tutti di versare onerosi contributi previdenziali. Non è in questo modo – conclude l’avv. Eugenio Gargiulo- che si risolvono i problemi legati alla disoccupazione giovanile. Vogliamo un intervento serio del Governo nel settore dell’avvocatura.