venerdì, marzo 20, 2015

PCT: intasata la casella PEC del Tribunale di Milano. Bloccati 14 mila atti inviati dagli avvocati.

Già l’inizio dell'email non promette bene: «Avviso di mancata consegna». Il seguito del messaggio di posta elettronica, come chiunque non si intenda di computer ha sperimentato mille volte, è di quelli che paralizzano all’istante: «È stato rilevato un errore 552.5.2.2 Quota exceeded (mailbox for user is full)». L’unica cosa chiara è la fine: «Il messaggio è stato rifiutato». 
Che se si tratta della lettera a un tuo amico puoi anche chiamarlo domani e dirgli «guarda che hai la posta piena». Ma se sei un avvocato e quello è l’atto da cui dipende la sorte del tuo cliente, e il termine per depositarlo scade oggi, e per legge devi farlo via computer o niente, e la casella email del tribunale invece è colma e ti rimbalza, oltretutto con una scritta solo in inglese dove ci metti un po’ a capire se l’user di cui parla sei tu o lui, e soprattutto non ti dice cosa fare, né se hai una via d’uscita o sei fottuto sul serio, beh, magari non ti viene un infarto ma una bella strizza sì. 
Succede al Tribunale civile di Milano. Che per un problema tecnico ha la casella Pec del deposito atti intasata da lunedì scorso. Ieri pomeriggio gli atti fermi «in coda» erano 14mila. 
Ogni notte i tecnici la svuotano, ogni mattina torna a riempirsi, in poche ore è ingolfata di nuovo: chi arriva dopo è respinto. Il giudice Enrico Consolandi, responsabile distrettuale dell’informatica, dice che la capacita della casella postale è stata ora aumentata da 10 giga a 15 e che «il problema si sta risolvendo». 
Ma intanto ha scritto a tutti i magistrati del distretto un vademecum sulle istruzioni da dare agli avvocati per venirne fuori. Il problema aveva avuto un prologo nelle scorse settimane, quando il sistema informatico del Tribunale si era rivelato insufficiente per gestire le «buste» di atti superiori ai 30 mega. Il che era già una bella grana, visto che la legge di stabilità 2013 rende obbligatorio dal primo gennaio scorso il deposito telematico qualsiasi atto e documento processuale. 
La faccenda però è esplosa del tutto venerdì scorso, quando un intervento di aggiornamento sul software ha tenuto bloccato il sistema per tre giorni. Risultato: migliaia di atti accumulati in memoria, che da allora non fa in tempo a vuotarsi e si riempie di nuovo. 
I tecnici del «Coordinamento interdistrettuale sistemi informativi automatizzato», come si è detto, ci stanno lavorando ogni notte. Ma sono in due. Per questo il giudice Consolandi ha scritto ai suoi colleghi che almeno trattino la questione in modo univoco: consentendo cioè agli avvocati «respinti» dal sistema di chiedere la remissione in termini allegando la email di tentato invio con relativa data e quella con la risposta negativa prodotta dal sistema stesso. 
Ma potrebbe esserci un caso anche più frequente, del legale che dopo aver inviato un atto non riceva alcuna email, nè di rifiuto né di conferma. O la riceva in ritardo. In quel caso potrà depositare in cancelleria una copia cartacea del file inviato.

Nuovi orari cancelleria GDP Salerno.

giovedì, marzo 12, 2015

Cassazione Civile: quando la CTU può costituire mezzo di prova?

“Pur non essendo la consulenza tecnica d'ufficio qualificabile come mezzo di prova in senso proprio e non potendo essere utilizzata per sgravare le parti dai loro oneri probatori, è consentito affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (cosiddetta consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (cosiddetta consulenza percipiente), quando si tratta di fatti che la parte ha dedotto e posto a fondamento della sua domanda ed il cui accertamento richiede specifiche cognizioni tecniche (si veda tra le altre, Cass. 13 marzo 2009, n. 6155).
La complessità della ricostruzione della situazione in cui l'illecito si sia consumato e la diversità delle possibili opzioni tecniche in base alle quali individuare gli elementi decisivi al fine d'identificare e quantificare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito possono giustificare l'affidamento al ctu dei compiti di accertamento. (v. Sez.Un. n.30175/2011 in motivazione)”.

Corte Cassazione, sezione III civile, sentenza n. 2761 depositata il 12 febbraio 2015.

mercoledì, marzo 04, 2015

Il parere dell'Oua sul ddl concorrenza.

Vorrei far conoscere la posizione dell' Organismo Unitario dell’Avvocatura sul ddl concorrenza.
Il provvedimento in questione contiene luci e ombre ma ha alcuni aspetti positivi come l ' aumento delle competenze per quanto riguarda la compravendita degli immobili, sotto i 100 mila euro, che possono, moderatamente, contribuire al sostegno della professione in un momento di grave crisi, ma anche ridurre i costi per i cittadini.
Senza alcun rischio per la tenuta legale del Paese, come alcuni sostengono, per quanto riguarda le infiltrazioni malavitose e il riciclaggio.
Sbagliata, invece, nel ddl la previsione dei soci di capitale per gli studi legali.
Il rischio è la limitazione dell ' autonomia e dell ' indipendenza della professione forense. Gli avvocati in balia dei poteri forti e la fine delle grandi cause che hanno spesso fatto progredire il nostro Paese, come quelle per la salute contro i grandi gruppi industriali.
È sicuramente giunto il momento di intervenire sulle società multidisciplinari, tuttavia sarebbe stato più opportuno che questo tipo di provvedimento fosse stato concertato con l' avvocatura, proprio per evitare le " fughe indietro " che abbiamo paventato precedentemente.
Forte la critica sul pacchetto sulla Rc auto: favorisce solo le assicurazioni e pesa sulle tasche degli italiani. Inutile e invasivo, infine, l ' obbligo di preventivo.
I cittadini già lo chiedono e sono i primi che si rendono conto della difficoltà di fare una previsione, visti i tempi del nostro sistema giudiziario.
Crediamo, comunque, che in Parlamento nell ' iter di approvazione, ci siano ampi margini per poter apportare le dovute modifiche, anche chiamando in causa in questa azione il ministero di Giustizia, visto che alcuni punti del provvedimento governativo, coordinato dal ministero dello Sviluppo economico, incidono, appunto, su diversi aspetti del processo civile.

di Mirella Casiello 
Presidente Org. Unitario Avvocatura

Ufficio del GDP di Salerno nel caos.

Parte il PCT anche al Tribunale di Nocera Inferiore.

sabato, febbraio 28, 2015

Urge chiusura immediata del supermercato delle correnti togate.

Roma febbraio 28, 2015 - Il ministro della Giustizia si chiama Andrea Orlando, ma purtroppo non ha il crisma del paladino. Sulle correnti giudiziarie, per esempio, nel suo primo anno da guardasigilli si è lasciato scappare appena poche parole.
Mesi fa lo si è sentito ventilare «una riforma del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura che diluisca il peso delle correnti».
Poi, di recente, ha cambiato idea: «Eliminare le correnti è un errore».
Eppure le correnti sono centrali, nel disastro della giustizia italiana. Non soltanto perché, com’è del tutto evidente, è assurdo che un magistrato inquirente o un giudice, cui è proibito per legge iscriversi a un partito, possano avere una connotazione politica di parte.
Ma anche perché le correnti governano il Csm, che è l’organo costituzionale cui spetta il doppio, delicatissimo compito di amministrare le carriere dei circa 9 mila magistrati.
È il Csm che decide trasferimenti e promozioni negli uffici più importanti (es.: vertici delle procure), ma anche le sanzioni. Ed è esattamente lì, tra il bastone e la carota del Csm, che inizia il disastro.
Vediamo di scomporre il meccanismo. Le correnti sono grosso modo quattro.
Due sono di sinistra: Magistratura democratica, nata nel 1964 all’ombra del Pci, oggi genericamente di centrosinistra; e Movimento per la giustizia, che nasce come cartello elettorale tra due gruppi di sinistra, i Verdi e Articolo 3.
Le altre due sono genericamente centriste e maggioritarie: Unità per la Costituzione e Magistratura indipendente.
Un magistrato che decida di stare fuori da uno di questi “partiti” è in partenza svantaggiato.
Certo, farà carriera, visto che grazie a due leggi del 1966 e del 1973 è automatica: chiunque passi l’esame di Stato sa in partenza che gli basterà sopravvivere qualche decennio per ottenere lo stipendio di un presidente di Corte di cassazione. Ma non ne avrà certamente il ruolo.
Perché il suo nome non entrerà mai nel mercato delle vacche che le correnti celebrano nel Csm: io voto il tuo candidato a quel certo ufficio, se però tu voti il mio per quell’altro; io aiuto il tuo magistrato a non essere colpito dalla punizione (che magari merita), ma ovviamente tu aiuti il mio.
Le trattative sono quotidiane, serrate, frequentissime: immaginatevi che quest’anno il Csm dovrà fare 483 nomine ai vertici degli uffici giudiziari, 284 per incarichi direttivi e 199 per incarichi semidirettivi. Sarà un supermercato.
Interdetti? Stupiti? Perplessi? Sbagliate. Perché è anche peggio di quel che sembra.
Un onesto giudice lombardo, un “senza corrente” che tiene al suo anonimato come alla vita, spiega che questo scambismo correntizio ha effetti osceni sulla stessa amministrazione della giustizia. E la storia che racconta è terrorizzante.
Prendiamo un certo pubblico ministero, un uomo di fama impegnato a sostenere l’accusa in un importante procedimento davanti a un certo giudice o a una certa corte. Mettiamo che il pm sia della corrente A, e il giudice appartenga alla corrente B.
Per mesi la cronaca giudiziaria ha celebrato l’attività del magistrato inquirente, ed ecco che si avvicina la sentenza. Il pm tiene al risultato, com’è giusto. Ed è allora che parte un gioco sommerso di pressioni, segnalazioni, intercessioni.
Accade perfino che delegazioni di corrente si spingano a contattare il giudice. Gli viene spiegato che la corrente A è fondamentale per ottenere una certa promozione che la corrente B ha chiesto per un suo magistrato.
E gli si fa capire che, se la sentenza sarà negativa per il pm, è probabile che al Csm i suoi amici di A non saranno molto disponibili ad allinearsi. Ovviamente il giudice è libero di agire come crede.
Ma siete convinti sia sempre facile dire no alla corrente cui hai affidato il tuo destino professionale? Meditate, gente, meditate.
E mediti soprattutto il ministro Orlando.

Maurizio Tortorella

Tratto dal sito: www.tempi.it

giovedì, febbraio 26, 2015

Pintor li chiamava «la casta degli intoccabili…»

La corporazione dei magistrati italiani, impegnata oggi a divincolarsi dai lacci di una pur flebile futura responsabilità per le proprie azioni, è decisamente sopravvalutata.
Da buon marxista che aveva in odio la giustizia di classe, la ipervalutava Luigi Pintor, che nel famoso corsivo “I Mostri” qualche decennio fa la dipingeva come «l’immagine stessa del privilegio e dell’arbitrio», la casta degli “intoccabili”.
E le dava la dignità di soggetto politico (pur da rimettere al suo posto), il presidente Francesco Cossiga, il primo a capire quel che stava succedendo nei primi anni Novanta in Italia: la progressiva trasformazione dell’ordine giudiziario in potere. Un potere con la pretesa di svolgere una funzione morale, salvifica dell’intera società.
Ma meritano i magistrati l’immagine che di loro si è costruita negli ultimi decenni? Sono un esercito “in lotta” contro le mafie e i delitti, o semplicemente una categoria di burocrati che troppo spesso si comportano come piccoli impiegati preoccupati per il proprio status? Oggi è chiaro che la corporazione è stata sopravvalutata.
Non tanto per una sua intrinseca reale forza, quanto per la debolezza del potere politico, che prima si è suicidato abolendo l’immunità parlamentare (unico contrappeso all’autonomia e indipendenza della magistratura), poi ha sottovalutato la potenza del tintinnar di manette. Perché i magistrati, come scrisse allora Pintor, «dispongono del più illecito dei poteri, quello sulla libertà altrui».
E quelli di loro che più l’hanno usato a piene mani, si sono in seguito fiondati nell’agone politico, pensando di poter continuare a svolgere lo stesso ruolo, senza capire che, privati del potere di manette, il potere non l’avevano più. Basterebbero gli esempi dei vari Di Pietro, Ingroia, De Magistris per capire quale sia la dimensione reale, il peso specifico, intellettuale e professionale, della corporazione.
Ma quel che è successo nell’ultimo anno, con un premier che, pur non mostrando grande coraggio sul piano delle riforme, ha avuto comunque la spavalderia di dire “brr che paura” davanti allo spettro di uno sciopero delle toghe, è l’impietosa fotografia di una categoria più concentrata su se stessa che sulle grandi questioni della legalità.
Sono tre le immagini su cui finalmente il “re” è apparso nudo, in vera crisi di nervi.
Le vacanze, prima di tutto. Ogni cittadino sa che se ha l’occasione di entrare in un qualunque palazzo di giustizia dopo le tre del pomeriggio, lo trova pressoché deserto.
Ma forse i cittadini non sapevano che i magistrati godono di 51 giorni di ferie ogni anno. E, in un’epoca gonfia di moralismi e invidie sociali come l’attuale, la notizia ha destato scandalo, e ancor di più ha infastidito l’opinione pubblica la caciara che le toghe hanno messo in piedi contro la riduzione delle loro vacanze ipotizzata dal governo Renzi.
Gli “intoccabili” si sono ribellati come se fossero stati morsi dalla tarantola. E non osiamo pensare alla reazione che avrebbero se qualcuno ipotizzasse di ritoccare i loro stipendi. Ma a questo rimedierebbe, come ha già fatto per le alte cariche, la Corte Costituzionale.
Non a caso composta di magistrati. Se sulle ferie abbiamo assistito a una battaglia alquanto singolare, perché pareva la rivendicazione di un gruppo impiegatizio che però protestava con il tono di un soggetto abituato al comando, la situazione si è fatta ancor più paradossale quando, come in questi giorni, qualcuno ha detto “chi rompe paga”.
Nessun governo, nessun parlamento è riuscito finora ad applicare realmente il risultato di quel referendum sulla responsabilità civile dei magistrati che nel 1987 fu approvato con il 90% dei sì.
Non c’è riuscito un bravo ministro come Vassalli, che ha ceduto subito sull’ipotesi di responsabilità diretta (paga lo Stato) e su quel filtro di ammissibilità del ricorso del cittadino che ha reso l’intera legge inutile.
La corporazione vorrebbe oggi che le cose restassero così, cioè vorrebbe non pagare mai per i propri errori. Piace ad esempio che tutte le toghe le quali, in veste di accusatori o di giudici, hanno creato il “caso Tortora” e mille altri, non solo non paghino l’errore e le malefatte, ma che abbiano placidamente scalato per via burocratica i vertici della categoria.
Carriere intoccabili e intoccate. Per la verità la riforma di oggi sulla responsabilità civile è di una timidezza da far arrossire.
Ma la corporazione dei sopravvalutati si mostra ugualmente disperata. Proviamo a rimbalzare una loro abituale obiezione: se non avete magagne da nascondere, che paura avete? Se fate il vostro dovere, perché temete che chi sbaglia paghi?
La terza foglia di fico dietro la quale si nasconde la debolezza della corporazione è il tema della prescrizione dei reati. Un altro punto di rivendicazione sempre attuale.
È ovvio che un processo non può durare in eterno, è questione di rispetto per la vittima come per l’imputato. Ma i magistrati – in questo dimostrandosi veramente piccoli piccoli – non vorrebbero termini.
Preferiscono prendersela comoda. E quando 200.000 reati all’anno non hanno un responsabile perché è scattata la prescrizione, i magistrati si affrettano a dire che è colpa di qualcun altro. E che quindi bisogna allungare i termini.
Ma i cittadini lo sanno che il 70% dei reati si prescrive nel corso delle indagini preliminari, cioè quando il Pm e il Gip sono i domini dell’inchiesta e gli unici responsabili del ritardo? Vogliamo fare un referendum?
Questi sono i temi che scaldano i cuori della corporazione dei sopravvalutati: la carriera, le vacanze, lo stipendio, la produttività del loro lavoro. E il presidente Mattarella dice che non devono essere burocrati? Ma quella è la loro pelle…

Tratto dal sito: ilgarantista.it

sabato, febbraio 21, 2015

Perché non posso essere cortese..............

Esiste anche un’etica della cortesia. Posso chiedere la cortesia di accompagnarmi in centro in automobile, ad un amico che già deve andare in città, anche se non proprio in centro.
Diverso sarebbe se gli chiedessi di alzarsi all’alba apposta per accompagnare me in aeroporto, e ciò nonostante io possa andare in aeroporto usando un treno che passa vicino a casa mia, che posso prendere comodamente solo alzandomi mezz’ora prima.
Il principio generale può essere approssimativamente formulato così: non è moralmente accettabile la richiesta di una cortesia, quando il sacrificio che si chiede è sproporzionato rispetto al beneficio che se ne trae. Sembra che a molti magistrati il processo civile telematico risulti indigesto addirittura più che agli avvocati.
Sono abituati a leggere gli atti su carta; leggerli su video gli dà noia; e anche stampare gli atti per poterli leggere su carta sembra sacrificio eccessivo.
Perciò molti chiedono agli avvocati di fargli avere su carta gli atti che legittimamente gli avvocati possono depositare in forma digitale. E’ la cosiddetta copia di cortesia.
Ti chiedo la cortesia di stamparmi l’atto, anche se non sei tenuto, perché io sono abituato a leggere su carta e leggere su video mi dà noia.
La richiesta, per un certo tempo, è stata formulata di volta in volta; ma in più di un foro è stata formalizzata in termini generali ed accettata supinamente da qualche ordine degli avvocati, tanto da essere trasfusa nei cosiddetti protocolli, regole concordate tra magistrati e avvocati per far funzionare meglio la giustizia.
Pare che addirittura un tribunale di una capitale economica del Paese abbia ritenuto di poter sanzionare il mancato rispetto di tale protocollo con una condanna per lite temeraria.
Decisione insostenibile in diritto ancora meno che sotto altri profili. Sintomo di inadeguatezza del giudicante ad assumere il delicato ruolo. Io sono un essere umano e tendo a simpatizzare con gli altri esseri umani.
Capisco che a tutti piacciano le comodità. Piacciono anche a me. Capisco che per alcuni sia più comodo leggere su carta anziché a video.
Non mi sorprende né mi scandalizza che molti magistrati abbiano questa propensione. Anche per me è stato così, per molto tempo, poi mi sono adeguato.
Se però desidero leggere un atto su carta, uso una stampante laser, pagata con i miei soldi, per stampare gli atti su carta, pagata con i miei soldi.
Credo di non pretendere troppo se mi aspetto che i magistrati amanti della carta seguano il mio esempio. Prima di chiedere la cortesia che sia io a fornirgli la copia degli atti su carta, pensino un attimo al sacrificio che mi stanno chiedendo, lo confrontino col beneficio che ne traggono, e si chiedano se sia moralmente legittima la loro richiesta.
Per me stampare la copia degli atti (che ho già depositato telematicamente, attraverso un software pagato da me) e poi depositarla in cancelleria significa continuare a fare il lavoro che facevo prima, e in più dover fare il nuovo lavoro del deposito telematico.
Non solo non traggo alcun vantaggio dal processo civile telematico, ma per me esso costituisce addirittura un aggravio.
Il magistrato può comodamente stamparsi gli atti con una stampante economica pagata da lui/lei, spendendo pochi minuti del suo tempo e poche decine di euro al mese del suo stipendio magari non lauto, ma certamente decoroso.
Dovrebbe porsi lo scrupolo di chiedere a me la cortesia di spendere quei soldi e di impiegare quel tempo, considerato che io, a differenza di lui/lei, ho visto il mio reddito dimezzato nel giro di pochi anni, nel corso dei quali ho dovuto lavorare sempre di più per guadagnare sempre di meno.
Perciò non depositerò alcuna copia di cortesia. Spero che il mio ordine professionale non sottoscriva alcun protocollo che mi impegni a tale deposito.
Se dovesse farlo, non rispetterò tale protocollo.

Avv. Agostino Mario Mela

DDL CONCORRENZA, L’OUA SI RIVOLGE AL PREMIER RENZI: ROTTAMIAMO I “REGALI” ALLE ASSICURAZIONI SULLA RC AUTO, TUTELIAMO INNANZITUTTO I CITTADINI.

Forte preoccupazione dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura sui provvedimenti in materia di Rc auto e sulle professioni, anticipati dai mezzi di comunicazione, e che dovrebbero essere contenuti nella bozza di ddl sulla concorrenza all’ordine del giorno del Cdm di oggi. Per l’Oua con questi interventi c’è il rischio di un’esplosione del contenzioso.
Non solo: per la rappresentanza politica forense tutta la materia della responsabilità civile e tutte le modifiche sul processo civile debbono essere di competenza del ministero della Giustizia.
Per Mirella Casiello, presidente Oua, «le norme che incidono sulla responsabilità civile, non possono, e non devono, essere gestite dai tecnici del ministero dello sviluppo economico, rischiando così di neutralizzare gli effetti benefici della negoziazione assistita, con prevedibile esplosione del contenzioso.Tali interventi sul processo civile sembrano “dettati” dalle compagnie assicuratrici e sono privi di alcun confronto con gli operatori del diritto».
Per fare solo un esempio, è la denuncia dell'Oua, viene “resuscitata” la delega al governo per reintrodurre, per atto amministrativo, le tabelle per la liquidazione dei danni gravi (ex 138), cioè per ridurre i valori risarcitori determinati dalle tabelle di Milano che la Cassazione ha stabilito essere il livello della equità risarcitoria.
Una marcia indietro su un provvedimento odioso, già a suo tempo respinto dall’opinione pubblica, che danneggia le vittime degli incidenti.
L'Oua ritiene che le norme sul danno alla persona e sulla responsabilità civile debbano necessariamente vedere l’intervento del Ministero della Giustizia.
Molto si è già fatto per ridurre il contenzioso, anche mediante l’introduzione della negoziazione assistita quale condizione di proponibilità della domanda in RC auto e un simile confuso e sovrapposto intervento sulla materia, che ricalca pedissequamente l’art. 8 DL 145 Destinazione Italia, già bocciato dalla Commissione Giustizia della Camera e lasciato decadere, non è francamente ammissibile, quale che siano le logiche che lo abbiano ispirato.
«Infine - conclude Casiello - crediamo che analogo metodo si debba usare per gli ipotizzati interventi sulle professioni: divieto di patto quota lite e soci di capitale nelle società tra professionisti, stante la delicatezza e peculiarità delle materie, devono essere materie di esclusiva competenza del ministero di Giustizia. Ieri sera al Ministro Orlando abbiamo chiesto di proseguire sulla giusta strada del confronto con l’avvocatura, senza rischiare di deragliare dai binari delle riforme condivise a causa delle ingerenze di altri dicasteri».
Roma, 20 febbraio 2015

mercoledì, febbraio 18, 2015

“L’ABERRANTE APPLICAZIONE DELL’ART. 96 C.P.C.” (nota a Trib. Milano, sez. II, decreto 15.1.2015)

1. La fattispecie. - Aberrante. Non vi sono altri aggettivi che possano essere adoperati dinanzi ad un cotale decreto, reso a firma del collegio composto dai giudici Bruno (presidente), D’Aquino (relatore), Mammone (giudice) della seconda sezione del Tribunale di Milano. Iniziamo col fare i nomi, - dunque con l’attribuire la paternità del provvedimento dirompente e assolutamente inedito nel panorama giurisprudenziale -, dei giudici.
 Il contenuto del decreto nel merito non ci interessa. Potrà essere ineccepibile o pur anche brillante e straordinario. In tal caso il plauso non mancherebbe certo da parte nostra. Non ci interessa poiché l’attenzione non può che cadere sulla parte in cui il collegio giunge a scrivere che “Va osservato come parte opponente abbia depositato la memoria conclusiva autorizzata solo in forma telematica, senza la predisposizione delle copie “cortesia” di cui al Protocollo d’Intesa tra il Tribunale di Milano e l’Ordine degli avvocati di Milano del 26.06.2014, rendendo più gravoso per il collegio esaminarne le difese. Tale circostanza comporta l’applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. come da dispositivo.” dunque poi giungendo a condannare e liquidare in ragione di ciò € 5.000.
2. Il terzo comma dell’art. 96 c.p.c. - Come noto l'art. 96 del codice di procedura civile è intitolato "Responsabilità aggravata" ed è appropriatamente – per veste nominale - inserito nel Capo IV "Della responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali", del Titolo III "Delle parti e dei difensori", del Primo Libro, dedicato alle disposizioni generali, del codice di rito.
L'articolo è composto da ben tre commi e così recita, ora a seguito della recente modifica avvenuta con la novella del codice di rito ex l. 18.6.2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” che ha appunto aggiunto il terzo comma, non senza creare ambiguità e apparenti distonie con l’intera struttura della norma, di rito e sostanziale.
Recita difatti il terzo comma che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.” (art. 96, III co. c.p.c.).
Il terzo comma ha certamente rivoluzionato l’applicazione di tale forma di responsabilità, imponendo secondo l’opinione oramai prevalente, un modello quale quello punitivo non proprio della r.c. italiana ma appartenente ad altri sistemi giuridici, connotando la cultura anglo-americana.
La dottrina e la giurisprudenza oramai si soffermano lungamente su un istituto di straordinaria importanza, rafforzato ovviamente in chiave deflativa prima dalla giurisprudenza e appunto da ultimo nel 2009 dal legislatore, a fronte di svariati casi di abuso processuale che, come correttamente ricordato oramai a memoria dalle corti, costituiscono non solo un grave vulnus alla parte processuale ma pure alla collettività intera, aumentando il numero dei processi pendenti sino ad indebolire l’intero sistema giurisdizionale e il diritto alla difesa ex art. 24 Cost.
E sin qua siamo tutti d’accordo: l’abuso processuale va puntualmente sanzionato, punito, risarcito. Appunto, l’abuso processuale, non la lesa maestà. Ed ancor meno la supposta lesa maestà.
3. Le critiche al decreto. - Non è qua il caso di addentrarsi nei complessi meandri della figura che partecipa alla responsabilità civile, poiché sarebbe ultroneo rispetto alle severe critiche che esporremo.
Critiche non certo sulla opportunità o meno della scelta del collegio di giungere ad applicare ed a riconoscere il danno punitivo in una fattispecie caratterizzata dall’aver “depositato la memoria conclusiva autorizzata solo in forma telematica, senza la predisposizione delle copie “cortesia” di cui al Protocollo d’Intesa [così] rendendo più gravoso per il collegio esaminarne le difese.”.
 Chi scrive ritiene di poter conoscere, perlomeno a sufficienza l’art. 96 c.p.c. avendo dedicato ad esso quasi una intera monografia (Mazzola M.A., Responsabilità processuale, Utet, Torino, 2013, pp. 804) ed ancor prima analogamente una più breve monografia (Mazzola M.A., Responsabilità processuale e danno da lite temeraria, Giuffrè, Milano, 2010).
Muoverò dunque critiche non per sentito dire ma perché il collegio applica assolutamente impropriamente l’art. 96 c.p.c., censurando una condotta paraprocessuale (dunque si badi bene, neppure processuale, né tanto meno sostanziale) che neppure avrebbe dovuto mai essere sanzionata.
Mai. Ed è assai grave averlo fatto.
Partirò da lontano, così non potrò essere accusato di avere acredine verso i giudici (che hanno tutto il mio rispetto ma quando si mostrano diligenti, la mia venerazione quando si mostrano pure brillanti e coraggiosi, le mie censure al contrario).
I presupposti di tale decreto affondano nelle responsabilità e nelle condotte e scelte dell’avvocatura. Si avete letto bene: l’avvocatura è la mandante morale di un tale decreto.
Quell’avvocatura che in questi decenni si è resa servile, pregna di piaggeria e di sindrome da scendiletto verso la magistratura, accettandone qualsivoglia pretesa, legittima o illegittima che fosse, dimenticando ed ignorando come nelle corti di giustizia debba vigere sempre e comunque la parità tra giudicante e difesa.
Parità che pretende pari dignità e pari rispetto.
Invece l’avvocatura ha nei decenni, anche grazie alle rappresentanze istituzionali e politiche ceduto tale dignità, accettando di svolgere le funzioni di cancelliere nei processi (perché?), di agevolare i magistrati nelle loro funzioni (dotandoli via via di praticanti e scribacchini), non ultimo di integrare le lacune del Processo Civile Telematico (leggasi Milano ed altri ordini, che comunque hanno svolto pure un ruolo prezioso nello sviluppo ed avvio del PCT) sino a siglare “protocolli d’intesa” tali da vanificare la ratio legis che ha condotto (faticosamente, schizofrenicamente) il legislatore a realizzare (ancora incompiutamente peraltro) il PCT.
Invero, il PCT (che ad oggi ci è costato, dunque alla collettività intera, circa 4 miliardi di €uro in 10 anni, quando bastava indire una gara di appalto ed auspicare che intervenisse Microsoft et similia, e non avremmo il mediocre risultato attuale) è nato per spostare, semplificare, agevolare, snellire tutto il processo civile dal cartaceo al telematico, così avendo a disposizione maggiori risorse (umane e economiche) per il funzionamento dei processi.
Uno di questi principi è dunque “niente carta, si alla gestione informatica del processo”, se vogliamo così anche marginalmente con un minore impatto ambientale.
Si aggiunga come in questi anni il Contributo Unificato sia esponenzialmente aumentato, in chiave deflativa e come strumento per risanare le casse dello Stato fallito, così da assicurare ampie risorse economiche al Ministero di Giustizia, che riutilizza solo in minima parte al proprio interno!
Non paghi di tutto ciò gli Ordini hanno incredibilmente pensato di offrire ulteriormente i propri servigi siglando con i tribunali di riferimento un gentlemen agreement (ergo un protocollo) per garantire ai magistrati (oltre agli adempimenti del PCT che gravano sugli avvocati) pure una “copia cortesia cartacea”, come se gli stessi magistrati:
a) non siano in grado di leggere gli atti telematici;
b) non siano in grado di farsene stampare una copia dalla cancelleria;
c) non siano in grado, in subordine, di stamparsene una copia in proprio.
Gli Ordini – i tantissimi Ordini, posto che al riguardo si è innescato un virtuosismo assolutamente negativo - così hanno sbagliato perlomeno tre volte:
a) la prima perché hanno fatto rientrare dalla finestra ciò che il PCT ha inteso debellare;
b) la seconda perché hanno gravato gli avvocati di un ulteriore adempimento;
c) la terza perché pretendono dagli avvocati che continuino a sostituirsi agli inadempimenti della cancelleria (e/o in subordine dei magistrati).
Tutto ciò ignorando come il Contributo Unificato, aumentato esponenzialmente, sia tale da poter soddisfare e sfamare qualsivoglia copia cartacea a spese del Ministero della Giustizia, addirittura oggi forse in filigrana d’oro (o in pelle umana, parafrasando note battute fantozziane).
Questa solo la premessa.
In punto di puro diritto il decreto è parimenti aberrante.
Lo è perchè punire la condotta di aver “depositato la memoria conclusiva autorizzata solo in forma telematica, senza la predisposizione delle copie “cortesia” di cui al Protocollo d’Intesa [così] rendendo più gravoso per il collegio esaminarne le difese.” nulla centra con l’art. 96 c.p.c..
Infatti la condotta censurata e punita non è una condotta:
(1) punibile, perché non è coperta da alcuna una fonte normativa e/o regolamentare, atteso che il protocollo è un mero gentlemen agreement che per cortesia suggerisce alle parti adempimenti e non certo doveri e che tutte le molteplici fonti sul PCT nulla prescrivono al riguardo (e ci mancherebbe altro!);
(2) è una condotta comunque paraprocessuale, poiché attinente ad una modalità di deposito degli atti difensivi e non alla difesa vera e propria;
(3) non costituisce alcun abuso del processo né tanto meno danneggia la parte processuale avversa;
(4) in ogni caso, checché ne scriva il collegio, non rende certo “più gravoso per il collegio esaminarne le difese” (son privi i giudici di cancelleria? Son soggetti privi di stampante e/o di manualità?);
(5) non ultimo, pur volendo ignorare le già dirimenti censure, investe una condotta squisitamente ed esclusivamente del difensore mentre l’art. 96 c.p.c. è diretta direttamente alla parte processuale.
Un tale decreto, in tale parte lo si ripete, a mio avviso costituisce un gravissimo precedente, peraltro tale da connotare la responsabilità civile del magistrato nonché anche quella disciplinare, poiché spinge l’applicazione dell’art. 96 c.p.c. su un versante non solo non voluto dal legislatore ma neppure immaginato.
Eppure di questi tempi, il legislatore freme dal desiderio di deflazionare qualsivoglia contenzioso giurisdizionale.
Il mio auspicio è che al riguardo intervenga duramente e immediatamente l’Organismo Unitario dell’Avvocatura ed anche sul versante istituzionale il Consiglio Nazionale Forense. Immediatamente per arginare un’aggressione alla dignità del diritto di difesa.
Inutile difatti ridondare la nostra veste costituzionale se poi al momento opportuno non siamo in grado di difenderla.
E di difenderci.

Avv. Mazzola Marcello Adriano

Il Consiglio di Stato accoglie l’istanza cautelare, contro il regolamento elettorale dei COA.

REPUBBLICA ITALIANA 
 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 
(Sezione Quarta) 
ha pronunciato la presente 
 ORDINANZA 
sul ricorso numero di registro generale 552 del 2015, proposto da:
ANAI Associazione nazionale avvocati italiani, Maurizio De Tilla, Giulio Prosperetti, Isabella Maria Stoppani, Antonio Leonardo Fraioli, Eugenio Prosperetti, Giulio Pascali, Olga Simeoni, Roberto Zazza, Pietro Pozzaglia, Alessandro Graziani, Walter Palombi, Nilia Aversa, Flonja Shuli, Cristina Bellini, Maria Grazia Bosco, Elisabetta Silva, Antonio Finelli, Manlio Marino, Chiara Valcepina, Alessio Straniero, Silvia Belloni, Edilberto Giannini, Bruno Mario Caterina, Claudio Acampora, Roberto Renzella, Nicola Ferraro, Maria Andretta, Danilo Cerulli, Gilda Longino Lombardi, Caterina De Tilla, Andrea Esposito, Brunella Borgo, Nadia Giuseppina Carnevale, Maria Carmen Raffa, Francesco Attanasio, Maria Francesca Straticò, Daniela Di Sanzo, Vincenzo Mari, Elisabetta Verrina, Teresa Farciniti, Giancarlo Bria, Domenico Laghi, Giusy Aiello, Fanny Malomo, Mario Bellusci, Pompeo Niger, Angela Aversa, Rosalba Amato, Carmine Chimenti, rappresentati e difesi dagli avv. Giulio Prosperetti e Isabella Maria Stoppani, con domicilio eletto presso Isabella Maria Stoppani in Roma, via Brenta n. 2/A;
contro 
Ministero della giustizia, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
e con l’intervento di ad opponendum:
Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Mazzoncini e Francesca Sbrana, con domicilio eletto presso Francesca Sbrana in Roma, via Vittoria Colonna n. 40;
per la riforma dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, sezione prima, n. 151/2015, resa tra le parti e concernente il regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi
 Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
 Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Prosperetti, Stoppani Sbrana, Lipani, per delega dell’avvocato Mazzoncini, Papa e l’avvocato dello Stato Verdiana Fedeli;
Considerato che, nei limiti della sommaria cognizione cautelare, appaiono condivisibili le censure che evidenziano il contrasto tra la disciplina dettata dalla legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e il regolamento impugnato in merito alla tutela delle minoranze che, in un ente pubblico di carattere associativo, ben rifluiscono sui temi dell’imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 comma 2 della Costituzione; 
Considerato che, proprio ai fini della tutela dei detti principi, pare praticabile un’interpretazione in cui il limite di voti di cui all’art. 28 comma 3 della citata legge sia da considerarsi insuperabile, ferma restando la possibilità di prevedere, entro l’evocato confine, modi di espressione delle preferenze ulteriori tese a salvaguardare le differenze di genere, come nel sistema già vagliato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 14 gennaio 2010; 
Considerato che le esigenze cautelari vantate dalle parti appellanti ben possono essere tutelate, anche in considerazione del diverso sviluppo delle fasi procedimentali nelle diverse sedi e delle già avvenute elezioni, sollecitando la decisione nel merito, a norma dell’art. 55 comma 10 del c.p.a.;
P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Accoglie l’appello (Ricorso numero: 552/2015) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati: Giorgio Giaccardi, Presidente Diego Sabatino, Consigliere, Estensore Raffaele Potenza, Consigliere Andrea Migliozzi, Consigliere Oberdan Forlenza, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/02/2015

martedì, febbraio 10, 2015

Cassazione Civile : i requisiti del possesso "ad usucapionem".

"Per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ``ius in re aliena" ( "ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n.11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, un’ indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. 11 maggio 1996 n. 4436. Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652)".

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 11 dicembre 2014/4 febbraio 2015, n. 2043-Presidente Bianchini – Relatore Correnti

sabato, gennaio 31, 2015

Difesa d’ufficio rivista e corretta.

Difesa d’ufficio rivista e corretta. E si parte dalla riforma della soglia temporale. Saranno, infatti, necessari cinque anni, e non più due, di professione legale in campo penale per poter essere ammessi all’elenco dei difensori d’ufficio.
Diventa, inoltre, obbligatoria la frequenza di corsi di aggiornamento ad hoc con il superamento della relativa prova finale. In alternativa, i legali potranno accedere agli elenchi dopo aver conseguito il titolo di avvocato specialista.
Questa la versione definitiva del decreto legislativo per il riordino della difesa d’ufficio, approvata dal Consiglio dei ministri di ieri, che va ad aggiungere un altro tassello (dopo la pubblicazione dei decreti sui parametri per la liquidazione dei compensi e sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi) per il completamento della riforma forense (legge 247/2012).
Il testo passa per la seconda volta da palazzo Chigi dopo il parere espresso dalle Commissioni giustizia di camera e senato alla metà di dicembre.
E se, da un lato non è passata la linea prospettata da Montecitorio volta ad abbassare la soglia temporale al di sotto dei cinque anni, dall’altro lato, invece, ha trovato conferma la necessità di frequentare corsi ad hoc per completare l’iscrizione agli elenchi.
I corsi di aggiornamento dovranno, infatti, essere di congrua durata e con un esame finale. Non solo. Il dlgs stabilisce, inoltre, che l’elenco dei difensori d’ufficio (avvocati nominati dallo stato per difendere l’imputato non ancora provvisto di difensore di fiducia) fino a oggi tenuto presso ciascun consiglio dell’ordine circondariale, dovrà essere unificato su base nazionale, attribuendo al Consiglio nazionale forense la competenza in ordine alle iscrizioni (previo parere del locale Consiglio dell’ordine a cui andrà presentata la domanda insieme alla documentazione necessaria) e al periodico aggiornamento.
Compito del Cnf, poi, anche quello di stabilire i criteri per la designazione del difensore d’ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità. Mansione oggi in mano ai Consigli dell’ordine.

Di Beatrice Migliorini
(Italia Oggi)

mercoledì, gennaio 28, 2015

Maltrattamenti in famiglia e "ne bis in idem".

RICEVIAMO DALL'AUTRICE E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO
Nota a Cassazione Penale, Sez. VI, 10 dicembre 2014 n. 51212 di Fabiana Belardi
La Cassazione affrontando il caso di maltrattamenti in famiglia, si trova a dover prendere una posizione profonda sul tema dai risvolti civilistici e penalistici. Nel caso specifico, una donna e il figlio sono vittime di maltrattamenti abituali da parte del convivente.
All’uomo vengono contestate in appello le condotte lesive punite nei delitti contro la famiglia e la persona, condannandolo per reato continuato ex art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi),582 (Lesione personale), 585,576, 612 (Minaccia) c.p.
Alla condanna, il convivente ricorre anche per il ne bis in idem, essendo già stato assolto per gli stessi fatti in precedenza; contesta, inoltre, la continuazione, affermando l’esistenza di soli due atti violenti senza una volontà unitaria abituale di prostrazione delle vittime.
Il codice penale disciplina il reato di maltrattamenti familiari all’art. 572 e partendo da esso, il decisum si muove seguendo un iter particolare.
Per la natura abituale del reato di maltrattamenti in famiglia, il comportamento criminoso viene valutato nei suoi effetti e nel modus operandi del reo, essendo a condotta plurima, caratterizzato dalla reiterazione nel tempo di più condotte identiche e omogenee lesive.
Fondamentale è, allora, l’acquisizione nella valutazione di atti precedenti che siano dimostrativi della condotta lesiva retroattiva, per la configurabilità della fattispecie, anche se già oggetto di sentenza irrevocabile di assoluzione.
Crollando il ne bis in idem, il percorso degli ermellini evidenzia l’importanza data alle azioni anche precedenti, nella valutazione dell’aspetto storico degli eventi e della gravità delle condotte illecite con elementi simili, identici e connotati da continuità.
Infatti, come già disposto più volte in materia, la Corte rimarca che ex art. 649 c.p.p. sussiste il divieto di un secondo giudizio qualora vi sia una corrispondente uguaglianza storico-naturalistica del fatto di reato nei suoi elementi costitutivi di condotta, evento e nesso causale, nonché in merito alle circostanze di tempo, luogo e persona.
Considerando l’assoluzione nel caso di reato abituale come assoluzione con riserva, come da autorevole dottrina, la Corte elabora un principio importante, per cui la condizione che ha portato alla dichiarazione giudiziale di non punibilità viene meno qualora vi siano azioni che valutate insieme alle precedenti siano retroattivamente rilevanti giuridicamente per la configurazione della fattispecie in esame.
Pertanto, il ricorrente vede rigettato il ricorso, essendo le sue condotte reiterate, in continuità esecutive, di sopraffazione, costanti e sorrette dalla volizione di soggezione psicologica e sofferenza della persona di famiglia.
Fabiana Belardi

lunedì, gennaio 26, 2015

TAR LAZIO, PER AVVIO MEDIAZIONE NON SONO DOVUTE SPESE: ANNULLATE PARTI DECRETO MINISTERIALE DEL 2010.

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - SONO ANNULLATE LE PARTI DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL MARZO 2010 IN MATERIA DI MEDIAZIONE E DI CONCILIAZIONE IN AMBITO CIVILE E COMMERCIALE NELLA PARTE IN CUI VENGONO PREVISTE DELLE SPESE DI AVVIO DEI PROCEDIMENTO E SI STABILISCE IL POSSESSO DI UNA SPECIFICA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO BIENNALE PER I MEDIATORI.
LO HA DECISO IL TAR DEL LAZIO ACCOGLIENDO PARZIALMENTE UN RICORSO PROPOSTO DALL'UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI DI PARMA. L'ASSOCIAZIONE, COSTITUITA DA AVVOCATI CIVILISTI, AVEVA IMPUGNATO IL DECRETO CON IL QUALE IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, HA REGOLAMENTATO LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI ISCRIZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE E DELL'ELENCO DEI FORMATORI PER LA MEDIAZIONE, NONCHÉ APPROVATO LE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI ORGANISMI. IL TAR HA ANNULLATO LA PARTE DEL DECRETO CHE HA STABILITO CHE PER LE SPESE DI AVVIO DELL'AZIONE È DOVUTO DA CIASCUNA PARTE, PER LO SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO E PRIMA DEL SUO INIZIO, UN IMPORTO DI 40 EURO PER LE LITI DI VALORE FINO A 250MILA EURO E DI 80 EURO PER QUELLE DI VALORE SUPERIORE (IMPORTO DOVUTO ANCHE IN CASO DI MANCATO ACCORDO). PER I GIUDICI, "È EVIDENTE" CHE QUESTE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI "SI PONGONO IN CONTRASTO CON LA GRATUITÀ DEL PRIMO INCONTRO DEL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE, PREVISTO DALLA LEGGE LADDOVE LE PARTI NON DICHIARINO LA LORO DISPONIBILITÀ AD ADERIRE AL TENTATIVO".
CON RIFERIMENTO POI ALLA NORMA CHE PREVEDE IL POSSESSO, DA PARTE DEI MEDIATORI, DI UNA SPECIFICA FORMAZIONE E DI UNO SPECIFICO AGGIORNAMENTO ALMENO BIENNALE, NONCHÉ LA PARTECIPAZIONE NEL BIENNIO DI AGGIORNAMENTO AD ALMENO VENTI CASI DI MEDIAZIONE SVOLTI PRESSO ORGANISMI ISCRITTI, I GIUDICI HANNO RITENUTO CHE QUESTA "SI PROFILA PALESEMENTE IN CONTRASTO CON LE NUOVE DISPOSIZIONI, NELLA MISURA IN CUI È SUSCETTIBILE DI ESSERE APPLICATA IN VIA GENERALE, OVVERO ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI AVVOCATI ISCRITTI ALL'ALBO, CHE LA LEGGE DICHIARA MEDIATORI DI DIRITTO, E LA CUI FORMAZIONE IN MATERIA DI MEDIAZIONE VIENE REGOLATA CON PRECIPUE DISPOSIZIONI". (ANSA).

Presidente Corte d'Appello di Salerno: «Tagli e soppressioni, Distretto traumatizzato dalla riforma».

Criticità e disservizi dell'amministrazione giudiziaria al centro della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. «Il nostro Distretto viene fuori dalla riforma della "geografia giudiziaria «in maniera traumatica».
A dirlo Matteo Casale, presidente della Corte di Appello di Salerno nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.
«Il nostro distretto ha subìto - spiega - la decurtazione del territorio dell'ex tribunale di Sala Consilina in favore di quello di Lagonegro e, quindi, del distretto di Potenza e quindi ancora da una regione a un'altra. Sono state soppresse tutte le sezioni distaccate che sussistevano nel territorio distrettuale, e, mente Sapri seguiva le sorti del tribunale di Sala Consilina, quelle del tribunale di Salerno subivano una scissione: tre (Eboli, Montecorvino Rovella e Amalfi) venivano accorpate al tribunale di Salerno, due (Cava de' Tirreni e Mercato San Severino) accorpate a quello di Nocera Inferiore. Entrambi gli effetti della riforma - rimarca Casale - hanno comportato problematiche infinite dal momento che non erano stati predisposti rimedi che li potessero evitare».
Uno dei problemi più sentiti, secondo Casale, riguarda «il problema dell'organico dei magistrati e quello del personale amministrativo-giudiziario. Quanto all'organico dei magistrati, devo dire, con riferimento alla Corte di Appello di Salerno, che la coperta è ormai corta e che l'Ufficio ha bisogno almeno di altri tre consiglieri, uno per ciascun settore. Inoltre, è davvero grave che ad un anno di distanza, non si sia ancora provveduto alla copertura del posto vacante di Presidente della Corte di Assise di Appello, nonostante la relativa vacanza sia stata pubblicata nel marzo 2014».
In sintesi, «il dato complessivo e' comunque quello di un apparato in perenne affanno, con tempi di definizione dei procedimenti quasi sempre in aumento, per effetto di una serie di concause intimamente collegate tra loro, con risultati sempre più perversi. Mi auguro - conclude Casale - che ci sia una sempre maggiore attenzione ai problemi riguardanti il personale, in quanto le carenze attuali intaccano l'efficiente esercizio della giurisdizione».

sabato, gennaio 24, 2015

Scelta dell’Avvocato: gli errori da evitare.

1) Mi serve un avvocato bastardo, così distruggo l’avversario. 
Sfatiamo un mito, amici miei. Gli avvocati “bastardi” di solito lo sono sempre, non solo quando fa piacere a voi. In altre parole sono innanzi tutto “bastardi dentro”. Se non hanno scrupoli con l’avversario state tranquilli che non ne avranno nemmeno con voi, ed anzi, è molto probabile che proprio voi sarete le loro prime, spesso uniche, vittime.
Dovete sapere infatti che di solito tali colleghi “ringhianti” sono ben conosciuti nell’ambiente, sia dagli altri avvocati che dai giudici, e per questo ampiamente disistimati ed ostacolati. Raramente riescono a sortire risultati positivi. Tranne che a loro favore, naturalmente, facendosi pagare fior di parcelle.
2) Mi occorre un avvocato bravo, quindi vado dal migliore. 
Ahimé, dovete sapere che “l’avvocato migliore” è una proiezione del nostro desiderio di assistenza. Come tale, però, è solo una illusione. Esistono i grandi studi “di moda", è vero, ma di solito sono tali perché si fanno pagare moltissimo, soprattutto per l’immagine e la struttura. Se vi rivolgete ad uno di questi, è molto probabile che l’incarico sia preso dal suo notissimo titolare (che poi vi presenterà una parcella adeguata al suo nome), ma che il lavoro venga effettivamente svolto da uno dei più giovani di studio.
Perciò, meglio è informarsi fra parenti ed amici per individuare un professionista onesto e diligente, di cui si abbia già avuta esperienza e di cui si siano già verificate queste due doti essenziali e decisive. Poi, nel colloquio che avrete con lui, sentirete “a pelle” se potrete fidarvi o meno. Di regola, ciò basterà ampiamente a farvi ottenere ragione, se l’avete.
3) In fondo se ho ragione vincerò comunque, quindi non mi serve un avvocato di fiducia, mi basta quello che si fa pagare di meno. 
Magari fosse così semplice! Partiamo da un dato di fatto: nessuno lavora gratis. Nè voi, nè l’avvocato. Quindi, se lo pagate poco è perché… lavora poco. La strada opportuna è invece quella che vi fa pagare il giusto in relazione alla qualità dell’impegno che ottenete. E qui affrontiamo il secondo punto: non è detto che “aver ragione” vi consenta di ottenere per ciò solo un giudice che ve la riconosca.
La verità processuale molto spesso è diversa da quella reale, ed è necessaria una grande collaborazione fra voi ed il vostro legale di fiducia affinché le due verità possano combaciare. Quello che conta davvero in un legale, e che fa la differenza, è l’esperienza, la capacità strategica di saper utilizzare gli strumenti normativi più adatti e tanto, tanto buon senso.
Se riuscirete a trovare un avvocato così (ce ne sono, credetemi) sarete sulla buona strada per ottenere risultati accettabili. Ricordate però che pretendere onestà va bene se sarete voi i primi a garantirla, sia nelle informazioni che fornirete che nella ricompensa che riconoscerete.

venerdì, gennaio 23, 2015

Le Sezioni Unite Civili indicano i limiti attuali del ricorso di legittimità.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 471 del 14/01/2015 
“La riformulazione dell’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta con l’art. 54, d.i. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.
 “Il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”.
 “L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.
“La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso”.

Giustizia: Santacroce, durata processi non più tollerabile e ingiustificabile.

L'eccessiva durata dei processi "è ingiustificabile" e "non più tollerabile". Lo denuncia ancora una volta Giorgio Santacroce, primo presidente della Cassazione, nella relazione con cui apre l'Anno giudiziario presso piazza Cavour. Santacroce fotografa un pianeta giustizia fatto di "luci" e "ombre" e ricorda che per migliorare le cose "non sono sufficienti riforme a costo zero, essendo invece necessari investimenti in risorse umane e strumentali".
Dice Santacroce che "non si possono ottenere risultati migliori senza investimenti". Solo "a titolo di esempio" il primo presidente di piazza Cavour ricorda che "la scopertura dei magistrati di Cassazione è di quasi il 22% ed è del 25% quella del personale amministrativo".
Sono "quattro milioni i processi definiti in un anno e il numero è tendenzialmente superiore alle sopravvenienze".
Una giustizia 'lumaca', dunque. Santacroce, nella relazione, ricorda che "non si tratta di garantire la ragionevole durata dei processi tagliando sul terreno delle impugnazioni. L'appello è un istituto che risponde a una esigenza imprescindibile, che è quella di correggere, ove necessario, l'errore del primo giudice. Eliminare l'appello vorrebbe dire perdere una fetta importante di garanzia. Ciò non toglie che il giudizio si appello di possa strutturare in modo diverso, superando la mera interpolazione della legislazione vigente".
Santacroce dice poi che per quel che riguarda la Cassazione, "l'aspirazione resta quella di assicurare l'uniformità della giurisprudenza, e con essa la certezza del diritto e la prevedibilità delle decisioni future. E' necessaria un'energica cura dimagrante".

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO, L’OUA LANCIA UN ALLARME: NELLA GIUSTIZIA SEMPRE MENO TUTELE PER LE FASCE PIÙ DEBOLI DEL PAESE.

A margine della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario, presso la Suprema Corte di Cassazione, Mirella Casiello, presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura – O.U.A. –, sentito l’intervento del Ministro Orlando, ha lanciato un grido di allarme a difesa dell’accesso alla giustizia delle fasce più deboli del Paese: «Il patrocinio a spese dello stato – denuncia – è sempre più depotenziato: un errore e un’ingiustizia! Questo strumento in questi anni è stato fondamentale nella difesa dei cittadini meno abbienti. Chiediamo al Ministro Orlando che si inverta la rotta, servono nuove politiche che rilancino questo sistema di tutele e che valorizzino gli avvocati che prestano la loro attività in questo ambito, riconoscendogli compensi equi e dignitosi in tempi rapidi e certi. È una scelta di buonsenso e di civiltà».
Infine il presidente dell’Oua, alla fine della cerimonia, ha sottolineato anche «l’importanza dei continui e ripetuti riconoscimenti al ruolo costituzionale degli avvocati, protagonisti insieme ai magistrati della giurisdizione, come testimoniano tutti gli interventi di oggi, compreso quello del Guardasigilli e delle massime autorità della magistratura. Un passo in avanti dopo anni di ostracismo nei confronti dell’avvocatura».
Roma, 23 gennaio 2015

martedì, gennaio 20, 2015

Armi spuntate sui mini-reati.

Vittime dei mini-reati con armi spuntate. Non possono bloccare l’assoluzione se il fatto è tenue ed è stato commesso con una azione non abituale. Al massimo il danneggiato può essere ascoltato, ma non ha il diritto di veto.
Questo, tra l’altro, equivale a rendere inefficace il diritto di querela. È l’effetto del decreto legislativo di depenalizzazione dei reati giudicati di scarsa portata offensiva, licenziato in prima lettura dal governo, in attuazione della legge delega 67/2014, e attualmente al vaglio delle commissioni parlamentari.
Il provvedimento rischia, dunque, di lasciare delusa, sulla porta del tribunale penale, la persona offesa dai reati puniti con pena pecuniaria sola o congiunta con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. Sulla carta la vittima potrà chiedere il risarcimento del danno con un separato processo civile, ma solo sulla carta.
Anche per le controversie civili di piccolo importo (come prevedibilmente è un risarcimento del danno da mini-reato) le ultime riforme vanno nella direzione di disincentivare il ricorso alla giustizia civile.
Il risultato è che la vittima di un mini-reato non può pretendere dallo stato che il processo penale arrivi a sentenza ed è scoraggiato dal proporre una causa civile. Si rischia, dunque, che chi commette un reato tenue non venga condannato e non risarcisca la persona offesa. Illustriamo la questione, prendendo l’esempio della vittima di una piccola truffa e vedendo che cosa capiterà con il decreto legislativo in commento, una volta che sarà definitivo e vigente. La vittima propone una querela e chiede la punizione del colpevole.
Il pubblico ministero fa le indagini e si convince che l’offesa è di particolare tenuità e che il comportamento del responsabile non è abituale.
Attenzione, perché le maglie sono molto larghe. Il fatto ha una portata offensiva bassa, ma non nulla: offende, ma poco: entro la soglia del massimo della pena, pm e giudici hanno grosso spazio di manovra.
Inoltre, spiega la relazione al dlgs, può fruire del beneficio anche chi ha precedenti, perché si parla di «condotta» non abituale e non di «reato» abituale: quindi, la condotta potrebbe essere non abituale anche se il reato è abituale; e si noti che il reato è abituale è quello commesso dal delinquente «dedito al delitto»; ne deriva che il soggetto dedito al delitto potrebbe tenere una condotta non abituale: è evidente che la discrezionalità del giudice sarà molto ampia nel districarsi tra concetti che sembrano molto simili, se non identici.
 In ogni caso, il pm, che ha valutato la tenuità del fatto, chiede l’archiviazione al gip.
La persona offesa, per venire a sapere della richiesta di archiviazione, deve averlo chiesto espressamente nella querela. Quindi se non lo ha chiesto, può essere che il gip archivi all’insaputa della vittima.
Se, invece, la persona offesa ha chiesto di essere avvisata della richiesta di archiviazione, allora, ha la possibilità di presentare opposizione. Ma deve farlo di corsa entro 10 giorni, altrimenti decade. Mettiamo che ci sia stata l’opposizione, viene da chiedersi quanto conta la resistenza della persona offesa.
Conta poco, perché, come spiega la relazione di accompagnamento allo schema di dlgs, la persona offesa non ha «potere di veto». Sul punto il governo si difende dicendo che la legge delega non lo ha previsto e che doveva attenersi a quanto indicato nella legge delega stessa.
Sta di fatto che il gip può archiviare, anche se la persona offesa non è d’accordo. E se non lo fa il gip, il responsabile potrà essere dichiarato non punibile anche dopo, con sentenza in ogni stato e grado del processo.
Questo, tra l’altro, significa che la querela presentata non ha, in concreto, più effetto. Non conta la percezione dell’offesa da parte della vittima, conta la valutazione del grado di offesa da parte del magistrato.
Dell’arretramento della tutela si accorge anche la relazione al dlgs che ammette la possibilità «del sacrificio delle ragioni della persona offesa che ben potrebbe essere una piccola e media impresa». Ma, aggiunge, niente di compromesso, perché è sempre possibile chiedere il risarcimento del danno in sede civile.
Ma, attenzione, qui subentrano valutazioni di convenienza: il costo delle liti di importo piccolo, per cui si è verificata una lievitazione del costo del contributo unificato e delle spese (da ultimo la legge di stabilità per il 2015 ha disposto che si pagano le spese di notifica anche per le cause fino a 1.033,00 euro).
 In ogni caso davanti al giudice civile, il responsabile utilizzerà la valutazione penale di particolare tenuità del fatto per abbassare il più possibile l’ammontare del danno.
Questo a maggior ragione se la non punibilità sarà dichiarata con sentenza: quella definitiva sarà vincolante anche nel processo civile eventualmente attivato separatamente.
E lo sarà nel senso che sarà incontestabile che il fatto è di particolare tenuità.
Con l’eventualità, quindi, che la valutazione penale finirà per rendere anti economica anche la causa civile per danni.

Antonio Ciccia (Italia Oggi)

venerdì, gennaio 16, 2015

AIGA: ELEZIONI NEI CONSIGLI DEGLI ORDINI, NO ALLA SOSPENSIVA, «IL TAR CONDANNA LA DEMOCRAZIA E IL RICAMBIO GENERAZIONALE».

(Roma, 16/01/2015) Il Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto ieri la richiesta di sospensione degli effetti del nuovo regolamento per le elezioni dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di tutta Italia.
Di seguito il duro commento della presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati Nicoletta Giorgi.
«Il Tar del Lazio ha deciso che non vi sono i presupposti per sospendere l'efficacia del regolamento per l'elezione dei COA, anche in contrasto con quanto deciso solo qualche giorno fa in vista dell'udienza del 14. Infatti dopo aver provveduto alla sospensione cautelare, determinando anche i COA più restii a rinviare le elezioni già indette, il tribunale amministrativo lascia la valutazione della mancata tutela delle minoranze a un giudizio ex post, come se per capire se una sostanza è velenosa debba prima essere ingerita: se sopravvivi, bene, altrimenti sarai morto per la scienza.
Il Tar infatti suggerisce di vedere quante liste verranno presentate e quanti voti di lista verranno espressi. Facile oggi non poter replicare visto che la sospensione dell'efficacia del regolamento ha bloccato o rinviato le elezioni e quindi anche la data di presentazione delle candidature individuali e e di lista.
Un caso? Insomma, sappiamo che non vi sarà circondario senza lista, come già è stato constatato prima del provvedimento sospensivo, ma il Tar si è voltato dall'altra parte nell'ipocrisia della forma dato che la sostanza avrebbe richiesto ben altre decisioni.
Il Tar quindi condanna la democrazia, il ricambio generazionale, il confronto tra diversi portatori di interessi a non essere garantiti all'interno di quello che dovrebbe costituire l'organo rappresentativo delle istanze dell'Avvocatura locale.
Si, perché che questo regolamento con la previsione del voto di lista sia un amaro veleno è evidente a tutti. Dispiace che ci si nasconda dietro la tutela dell'equilibrio di genere per garantire che pochi soggetti forti continuino a governare i consigli degli ordini, annullando il dibattito.
Un bel cavallo di Troia per portare avanti gli interessi di chi, contando su un certo elettorato, vuole predeterminare la composizione della propria squadra: chi non è d'accordo è fuori.
Questo è forse il passaggio peggiore: farsi scudo della presenza del genere meno rappresentato, delle donne quindi, non è di certo il miglior modo per applicare la Costituzione e il suo articolo 51.
Si deve assistere così impotenti alla manipolazione di un risultato ottenuto dopo anni in cui migliaia di donne si sono spese per l'equiparazione dei generi nel mondo del lavoro, nelle professioni, nella politica e in tutti quegli ambiti decisionali che contribuiscono alla sviluppo della società.
Infatti, come AIGA ha già più volte ribadito, la lista completa con la tutela del genere (2/3,1/3) è la condanna del genere femminile a costituire la minoranza del COA e di rischiare di essere scelto solo a completamento di una lista.
E che ciò accada all'interno dell'avvocatura , e che una parte di essa lo voglia, è il segnale che si devono rivedere le priorità della nostra categoria professionale».

PERIFANO (ANF): TAR SALVA IL REGOLAMENTO ELETTORALE MA RISCHIO ILLEGITTIMITA’ RIMANE.

“Approfondiremo con attenzione l'ordinanza del Tar, ma non possiamo escludere di appellare al Consiglio di Stato. Stiamo conducendo una battaglia di democrazia e di civilta', per l'affermazione di un principio sacrosanto contenuto nella legge che, in quanto tale, non puo' essere sacrificato ad altri, ma con gli altri deve essere contemperato”.
Lo dichiara il segretario generale dell’Associazione Nazionale Forense, commentando la decisione del Tribunale amministrativo del Lazio, che nella udienza di ieri ha respinto la richiesta di sospensiva del regolamento per la elezione dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di tutta Italia.
“L'ordinanza con la quale il TAR rigetta la sospensiva, seppure diligentemente motivata, sembra, a prima vista, non centrare esattamente le questioni, ragion per cui - continua Perifano - pur auspicando una rapida soluzione della questione, non possiamo accantonare a cuor leggero l'idea di elezioni libere e consapevoli. Lo stesso TAR, d’altronde, ritiene necessario che la valutazione del vulnus relativo alle minoranze debba formare oggetto di esame solo a risultato acquisito”.
“Il rischio di altro contenzioso, dunque, rimane alto” conclude Perifano.

domenica, gennaio 11, 2015

Divorzio: storia di un padre separato………

L’intervista e racconto “Storia di una madre separata” di Eretica di qualche giorno fa è una realtà. Ma esiste pure un’altra verità.
Perché spesso la verità è assai più ampia e crudele di quanto si possa immaginare.
Intervistiamo allora un padre separato, rientrante nella media tra le migliaia e migliaia di casi che coinvolgono anche l’universo maschile e l’altrettanto fondamentale (inteso come diritto inviolabile) diritto genitoriale, quello paterno.
Infatti maternità e paternità hanno funzioni complementari diverse ma altrettanto fondamentali nella crescita di un individuo dallo stato larvale a quello di farfalla.
Come ti chiami? 
Paolo.
Quanti anni hai? 
43.
Sei sposato? 
Sì e separato da circa un anno.
Hai figli? 
Sì, 2, una splendida bimba di 9 anni e un bel maschietto vivace di 7.
Dove vivi e dove vivono i tuoi figli? 
A Milano io, a Milano loro ma con la mamma, ma ora distanti.
Come mai ti sei separato? 
Per incompatibilità caratteriale, emersa negli ultimi anni ma esplosa dopo un episodio (lei ha letto alcuni messaggi equivoci che ho ricevuto da una donna). Litigi, incomunicabilità e Incompatibilità certo accentuate dalla grave crisi economica (sono stato in cassa integrazione per un lungo periodo).
Vivete dunque in case diverse? 
Sì, necessariamente perché quando lei ha scoperto il messaggio equivoco, dopo avermi fatto una immensa scenata mi ha poi lanciato gli oggetti personali fuori dalla finestra ed ha immediatamente cambiato la serratura di casa. Pensi che non ho più recuperato un mio oggetto personale, tra cui qualche oggetto di valore, il computer e oggetti affettivi!
Mi sono dovuto quindi trovare subito una casa alternativa. Dapprima ho alloggiato dai miei genitori ed ho dormito per qualche mese sul divano, poi dopo che lei si è rivolta al tribunale ed ha ottenuto l’omologa, ha avuto la collocazione dei figli (nonostante io avessi un bel rapporto con loro e li abbia seguito sin dalla nascita dedicandomi alla loro cura, insieme alla mamma) e l’assegnazione della casa per la quale paghiamo un mutuo ancora decennale (dieci anni li abbiamo già pagati) di € 800 al mese. Dopo l’omologa, non potendo più stare dai miei genitori (la casa non è sufficientemente confortevole e ampia per tutti) ho dovuto necessariamente affittare un piccolo alloggio in condivisione con un amico, per il quale pago ogni mese € 300, oltre alle utenze a metà.
E’ stata una separazione giudiziale o consensuale? 
Mia moglie ha iniziato con un ricorso giudiziale e mi sono dovuto adeguare alle sue pretese perché mi ha giurato che diversamente non mi avrebbe fatto vedere più i figli! Purtroppo ho un amico separato che non vede il figlio da oltre un anno perché lei si è trasferita da Milano in Sicilia e fa di tutto per non farglielo incontrare.
Ed ho letto di tantissimi altri casi uguali. Ero dunque terrorizzato di perdere il rapporto con i figli o di dover subire l’intromissione dei Servizi Sociali in tale bel rapporto.
Quanto guadagni ora? 
Ho uno stipendio di circa € 1.500 netti al mese. Quanto versi per i figli? Il tribunale, come richiesto da lei, ha stabilito € 700 complessivi al mese oltre alle spese straordinarie al 50% ed ha confermato a mio carico la metà della rata di mutuo. Come già detto pago € 400 circa per il mutuo per la casa in cui vive lei con i figli.
Dovendo pagare (da 6 mesi) anche € 300 al mese per l’affitto del mio alloggio condiviso, necessario per me per condurre una vita decente e soprattutto per incontrare i miei figli e poter dormire ogni tanto con loro, come può capire mi rimangono circa € 100 al mese per mantenermi in vita (cibo, trasporti etc.) e soddisfare le esigenze dei figli quando stanno con me.
Come fai a vivere con € 100 al mese? 
E’ ovviamente impossibile! dunque arrotondo facendo lavori in nero (imbiancatura, piccole riparazioni, dog sitter, lavapiatti la sera ed altro) perché mi sono indispensabili per mantenermi dignitosamente e garantire il minimo rapporto con i bimbi. Avevo qualche migliaia di euro di risparmi da parte ma li ho praticamente già esauriti.
Le condizioni della separazione per i figli quali sono? 
Ho dovuto accettare di vederli a week end alternati, nonostante viva io a 2 km da loro, di averli 3 settimane piene nelle vacanze estive, e alternativamente per le vacanze natalizie e pasquali!
Mi chiedo dove sia l’affidamento condiviso in tutto ciò quando posso passare con loro solo 70 giorni all’anno su 365!
Com’è il rapporto con loro? 
Potrebbe essere migliore: quando li prendo (perché varie volte lei mi ha avvisato che erano ammalati o indisposti) son sempre rigidi, vestiti da straccioni e parlando con loro con calma ho la sensazione che – qualcuno in famiglia (la madre sta frequentando un altro uomo che spesso dorme nella “nostra” casa!), penso alla suocera in particolare ma alla stessa madre – parli sempre male di me!
E’ felice? 
Dopo un periodo devastante sto solo cercando di recuperare me stesso e di non finire alla Caritas.

di Marcello Adriano Mazzola | 11 gennaio 2015

Nuove regole per l’assistenza, varate dalla Cassa Forense.

Con uno stanziamento annuo di 60 milioni di euro, la Cassa nazionale di previdenza forense, ha avviato il Nuovo Regolamento per l'assistenza: si tratta di un ventaglio di interventi per gli avvocati che riguarderà tanto prestazioni «in stato di bisogno», quanto misure per sostenere famiglia, salute e professione.
Ad approvarlo il Comitato dei delegati dell'Ente pensionistico presieduto da Nunzio Luciano, che considera il provvedimento «il più importante passo verso un nuovo paradigma di welfare forense». Quanto varato, forte di un incremento di risorse da 20 a 60 milioni, costituisce, afferma Luciano, «lo strumento operativo attraverso il quale si verrà incontro alle esigenze» dei legali italiani la cui più recente stima, a quanto verificato dall'agenzia Ansa, è di circa 210mila, in considerazione del consistente afflusso di iscrizioni dei mesi scorsi, diretta conseguenza dell'obbligo di figurare negli elenchi degli Albi e della Cassa indipendentemente dal reddito conseguito, imposto dalla riforma dell'ordinamento professionale forense (legge 247 del 2012).